MODULO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI CANDIDATI ALLA NOMINA A REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE

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1 Allegato 3 MODULO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI CANDIDATI ALLA NOMINA A REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE Al Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Marche Piazza Cavour, Ancona Oggetto: domanda di iscrizione nell Elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Marche ai sensi dell art. 7 della l.r. 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche). Il/La sottoscritto/a cognome nome nato/a a il codice fiscale residente a prov. c.a.p. via/piazza telefono cell. fax posta elettronica certificata (PEC) indicare l indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza):

2 Dipendenti pubblici: ai sensi dell art. 53, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. La nomina del pubblico dipendente è subordinata alla presentazione, entro 20 giorni dall estrazione di cui all art. 2 della l.r. 40/2012, dell autorizzazione da parte della amministrazione di appartenenza. dipendente di ente pubblico: (denominazione e indirizzo completo dell ente di appartenenza) CHIEDE di essere iscritto/a nell Elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Marche ai sensi dell'art. 7 della l.r. 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche). A tal fine, DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dell art. 76 del citato d.p.r. 445/2000: Sarà preso in considerazione, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti necessari per l iscrizione nell Elenco dei candidati alla nomina di revisore dei conti della Regione Marche, esclusivamente quanto dichiarato nella presente domanda di iscrizione. m) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, al n. con decreto dell Ispettore generale di finanza della ragioneria generale dello Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. del ;

3 n) di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, al n. con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. del ; o) di essere iscritto nell Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di cui al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, dal ; p) di essere iscritto nell Albo professionale dal ; q) di possedere un anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni acquisita in una delle seguenti modalità: a) nel Registro dei revisori legali; b) nel Registro dei Revisori contabili o nell Albo dei dottori commercialisti; c) cumulativamente nelle modalità indicate alle lett. a) e b); r) di possesso il seguente titolo di studio ; s) di avere la seguente esperienza professionale, di almeno cinque anni: revisore dei conti negli enti territoriali medio-grandi (province e comuni superiori ai abitanti), enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale (specificare enti e durata dell incarico, indicando giorni, mesi e anni di inizio e fine): ENTE DATA INIZIO (gg/mm/aaaa) DATA FINE (gg/mm/aaaa) DURATA (n. anni e mesi)

4 svolgimento di incarichi come responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali medio-grandi (province e comuni superiori ai abitanti), enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, (specificare enti e durata dell incarico, indicando giorni, mesi e anni di inizio e fine): ENTE DATA INIZIO (gg/mm/aaaa) DATA FINE (gg/mm/aaaa) DURATA (n. anni e mesi)

5 t) di aver acquisito, nell anno precedente alla presente domanda, i seguenti crediti formativi (almeno 10), riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo (specificare soggetto formatore, tipologia, materia/programma, durata e numero dei crediti formativi acquisiti): Si considerano validi i crediti relativi a percorsi formativi collegati con le attività di controllo della Corte e con le competenze professionali del revisore contabile: 1) organizzati ai sensi del regolamento del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, o degli altri regolamenti ministeriali vigenti in materia; 2) organizzati dagli Albi professionali. Al di fuori delle ipotesi di cui ai predetti punti 1) e 2), la Commissione tecnica può attribuire non più di 3 crediti formativi a corsi, organizzati nelle materie suddette, ritenuti particolarmente qualificanti ai fini dello svolgimento dell incarico per la durata, il programma ed il soggetto realizzatore. Sono presi in particolare considerazione i corsi effettuati d intesa con la Corte dei conti o da soggetti formatori accreditati dalla Regione ai sensi della normativa vigente. SOGGETTO FORMATORE TIPOLOGIA MATERIA/PROGRAMMA DURATA N. CREDITI

6 u) di essere disponibile, se nominato, ad accettare l incarico di revisore componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche; v) di ricoprire o di aver ricoperto le seguenti cariche, diverse da quelle indicate alla lett. g), in enti, aziende, società e organismi: ENTE CARICA PERIODO

7 w) di non trovarsi nelle ipotesi previste quali cause di esclusione dall art. 11 della l.r. 40/2012; x) di non trovarsi nelle ipotesi previste quali cause di incompatibilità dall art. 11 della l.r. 40/2012; ovvero (barrare la casella ove ricorra l ipotesi indicata di seguito) di trovarsi nelle seguenti cause rimuovibili di incompatibilità previste dall art. 11 della l.r. 40/2012:

8 e di essere disponibile, se nominato, a rimuoverle entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina, dandone immediato avviso al Presidente dell Assemblea legislativa regionale Piazza Cavour, Ancona. A pena di esclusione, la domanda di iscrizione è sottoscritta dall interessato in presenza del dipendete addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Luogo, data. IL DICHIARANTE INFORMATIVA AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali Si informa che: a) i dati personali forniti dall interessato sono richiesti in attuazione delle disposizioni di cui all art. 7 della l.r. 3 dicembre 2012, n. 40 e sono trattati per le finalità istituzionali previste dalla stessa legge e consisterà, in particolare, nella raccolta, registrazione, raffronto, utilizzo ed interconnessione dei dati, anche su supporto informatico e con l ausilio di strumenti elettronici; b) il conferimento dei dati è obbligatorio, l eventuale rifiuto ha come conseguenza la non iscrizione nell Elenco per l impossibilità di gestire le proposte di candidatura; c) i dati sensibili inerenti all appartenenza ad associazioni non saranno comunicati ad altri soggetti, né diffusi in alcuna forma; d) l art. 7 del d.lgs. 196/2003 conferisce all interessato l esercizio di specifici diritti. In particolare l interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L interessato può altresì ottenere l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. L interessato ha ancora il

9 diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; e) titolare del trattamento è l Ente Regione Marche Assemblea legislativa regionale con sede in Ancona, Piazza Cavour n. 23; responsabile del trattamento è il Direttore Segretario generale Dott.ssa Paola Santoncini domiciliata per la carica presso la sede dell Assemblea stessa e incaricato del trattamento è il responsabile della P.O. Nomine, Dott.ssa Raffaela Marinelli. Luogo, data Il dichiarante Estratto della l.r. 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche). Art. 7 - Elenco regionale dei revisori dei conti. 1. Ai fini dell'articolo 2, è istituito, presso l'assemblea legislativa, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Marche. 2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), che siano iscritti in un albo professionale e che posseggano la specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. 3. L'Ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa, d'intesa con la Giunta regionale, definisce i criteri per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma L'elenco ha natura permanente, è continuamente aggiornato sulla base delle domande presentate ed è pubblicato sul sito web dell'assemblea legislativa. Art Cause di esclusione ed incompatibilità. 1. Non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio: a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti e agenzie regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti; b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i funzionari dello Stato cui compete la vigilanza della Regione, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti; c) coloro che svolgono le funzioni di cui all'articolo 7, lettere e), f) e g) della l. 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici); d) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; e) coloro di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione; f) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del Codice civile e nel r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); g) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'articolo 15 della l. 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

10 2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. 3. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro autonomo o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale. 4. Sono altresì incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che hanno una lite pendente, ai sensi della l. 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con la Regione. 5. I componenti del Collegio durante il loro mandato non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali. 6. Sono fatte salve le ulteriori cause di esclusione ed incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti. Estratto della l. 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici). Art. 7 Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'articolo 1, eccettuati i casi dell'articolo 15, sono incompatibili con le funzioni di: (omissis) e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; f) avvocato o procuratore presso l'avvocatura dello Stato; g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo. Estratto l. 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). Art Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della l. 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del Codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b) ; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; e) (abrogata); f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della l. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della l. 13 settembre 1982, n bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

11 3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza: a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale; b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali. 4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. 4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del Codice penale ; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della l. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della l. 13 settembre 1982, n La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del Codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. 4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale. 4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina. 4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. 4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della l. 3 agosto 1988, n septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1. 4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4- sexies. 5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi. 6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

12 Estratto del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Art. 7 - Incandidabilità alle elezioni regionali 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonchè, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3- quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316- ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali. 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. Estratto del Codice Civile Art Cause di ineleggibilità e di decadenza Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Estratto del Codice di Procedura Penale Art Applicazione della pena su richiesta 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute

13 dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta. Estratto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per presa visione (firma del dichiarante)

L L.

L L. L. 19-3-1990 n. 55 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale Articolo rimasto in vigore solamente per quanto

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