Le proposte del sottogruppo III del Tavolo di revisione del Manuale di regole e suggerimenti per la redazione di atti amministrativi

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1 Istituto di Teoria e Tecniche dell Informazione Giuridica Consiglio Nazionale delle Ricerche Le proposte del sottogruppo III del Tavolo di revisione del Manuale di regole e suggerimenti per la redazione di atti amministrativi Workgroup proposals for revision of Suggestions and Rules for Drafting Administrative Acts Il presente report rende conto delle proposte di modifica avanzate dal sottogruppo III del gruppo di lavoro per la revisione del Manuale di regole e suggerimenti per la redazione di atti amministrativi, che si occupa di rivedere le regole sulla struttura essenziale dell'atto amministrativo previste nel Titolo III del manuale Pacto. Suggestions and Rules for Drafting Administrative Acts Pietro Mercatali, Francesco Romano Rapporto tecnico n. 4/2009 Firenze

2 Le proposte del sottogruppo III del Tavolo di revisione del Manuale di regole e suggerimenti per la redazione di atti amministrativi. Pietro Mercatali, Francesco Romano 1. Premessa Nel giugno del 2009 si è costituito un gruppo di lavoro per la revisione del Manuale di regole e suggerimenti per la redazione di atti amministrativi. Il manuale è stato sviluppato in seno a ITTIG nell'ambito del progetto Pacto (Portale per la produzione e l'accesso agli Atti dei Comuni e degli altri enti locali della Toscana) 1. Il gruppo di lavoro è costituito oltre che da alcuni ricercatori di ITTIG, da linguisti dell'accademia della Crusca, da ricercatori delle Università di Firenze, Catania e Modena, da funzionari di enti quali Consiglio regionale della Toscana, Giunta regionale della Toscana, Consiglio delle autonomie locali della Toscana, Comune di Livorno e da Ancitel. Il gruppo si è diviso i lavori di revisione del manuale in tre parti tematiche che corrispondono ai tre titoli del manuale (regole linguistiche, nessi, struttura dell'atto) e quindi a tre sottogruppi di lavoro. Il presente report rende conto delle proposte di modifica avanzate dal sottogruppo III 2 che si occupa di rivedere le regole sulla struttura essenziale dell'atto amministrativo previste nel Titolo III del manuale Pacto. Tali proposte sono state validate dal sottogruppo nella propria riunione del 16 novembre 2009 e esposte al plenum del tavolo nella riunione del 27 novembre dello stesso mese 3. Inoltre il report mostrerà una tabella sinottica nella quale sono riassunte tutte le formule di più frequente uso negli atti amministrativi italiani per introdurre preambolo e motivazione. La sinossi mostra le formule proposte in alcuni manuali in uso e le confronta con quelle adottate nella versione ancora vigente del Manuale Pacto. Attraverso l'analisi di queste formule e le indicazioni della dottrina circa l'uso delle stesse, il 1 Vedi il sito del portale 2 Il sottogruppo è composto da: Pietro Mercatali (coord.), Agostino Bultrini, Marina Pietrangelo Sebastiano Faro, Francesco Romano, Marta Picchi, Sabrina Pellegrino, Costanza Sanchini, Massimiliano Mingioni. 3 Il report non tiene dunque conto delle proposte di modifica vanazate in sede di riunione plenaria del 27 novembre 2009.

3 sottogruppo è arrivato a formulare la proposte di modifica del manuale contenute nelle regole 48 e La struttura dell'atto amministrativo In questo paragrafo sono evidenziate articolo per articolo (da 46 a 55), le regole del manuale relative al Titolo III sulla struttura dell'atto amministrativo. In neretto sono mostrate le proposte di modifica o integrazione che si riportano al Tavolo nel suo plenum. 46. Struttura ed elementi dell'atto amministrativo. 1. Per struttura dell atto si intende la sua organizzazione interna. 2. Una volta distinte e indicate le varie parti di un atto, scegliere la struttura giuridica più adeguata. 3. L atto amministrativo si suddivide in tre parti: a) la parte iniziale che comprende: 1. denominazione formale del tipo di atto amministrativo (es.: decreto, deliberazione, ordinanza, parere, determinazione); 2. l intestazione che contiene l autorità emanante; 3. l oggetto o titolo, che esprime la funzione dell atto (es.: autorizzazione, delega, revoca, annullamento, ecc.). Qualora la denominazione formale e la funzione coincidano (ad esempio ciò avviene nel parere) è opportuno ripetere la denominazione formale nell oggetto; 4. il numero, che esprime il codice di protocollo per l identificazione univoca dell atto secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 445 del 2000 o comunque il numero assegnato all atto dall ente emanante; b) la parte centrale che comprende: 1. preambolo; 2. motivazione; 3. dispositivo; c) la parte finale che comprende: 1. luogo, che indica il luogo dove l atto è stato adottato; 2. data, che indica il momento di adozione dell atto; 3. sottoscrizione; 4. Nella parte centrale dell atto si raccomanda di inserire, come rubrica, all inizio di ogni elemento, il nome corrispondente. 47. Intestazione. 1. L intestazione coincide con l autorità emanante l atto amministrativo. 2. Qualora si tratti di organo monocratico (individuale) si indica la denominazione dell organo che ha adottato (sottoscritto) l atto (esempio: sindaco, dirigente, responsabile dei servizi, ecc.). 3. Qualora si tratti di organo collegiale si indica la denominazione dell organo deliberante con la precisazione delle persone che hanno partecipato alla seduta (presenti) e delle persone che, pur non avendovi partecipato fanno parte dell organo, al fine di evidenziare l esistenza del quorum necessario per la validità dell adunanza, denominato quorum costitutivo. Si indica anche il quorum deliberativo e pertanto il verbale indica il numero dei votanti degli astenuti e de voti favorevoli e contrari. 48. Preambolo. 1. Il preambolo contiene: a) gli elementi di fatto e di diritto pertinenti e rilevanti per lo specifico atto amministrativo adottato quali: 1. fatti;

4 2. atti; 3. accertamenti; 4. norme giuridiche. b) L indicazione delle fasi significative del procedimento amministrativo svolto quali: 1. istanza di parte; 2. conferenza dei servizi; 3. parere; 4. valutazione tecnica; 5. comunicazione dell avvio del procedimento. 2. Il preambolo si suddivide in paragrafi. Il preambolo è composto da uno o più paragrafi. 3. A secondo dei contenuti ciascun paragrafo è introdotto da una delle seguenti espressioni che iniziano sempre con lettere maiuscola: a) premesso che nel caso in contenga gli elementi che hanno occasionato l'avvio del procedimento in cui si inserisce lo specifico provvedimento amministrativo; b) visto nel caso in contenga gli elementi di diritto ed inoltre altri elementi quali le proposte, le raccomandazioni, i progetti, le domande, i pareri pertinenti e rilevanti per lo specifico provvedimento amministrativo; c) dato atto che nel caso in cui si attestino elementi obiettivi che l'ente emanante fotografa come sono sia che si siano realizzati in seno all ente, sia che si siano realizzati all'esterno dell'ente; d) verificato che nel caso in riporti accertamenti, verifiche, circostanze, fatti, comportamenti, istanze, pareri, controlli da registrare dopo una qualsivoglia attività di verifica; e) rilevato che nel caso in contenga una prima valutazione su elementi accertati o noti, che spesso introduce la fase della motivazione vera e propria. 49. Motivazione. 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. 2. Sono esclusi, di regola, dall obbligo di motivazione gli atti a contenuto generale quali i bilanci preventivi, i conti consuntivi, i programmi ed i piani, gli strumenti urbanistici, i piani commerciali e tutti gli altri atti che ne siano espressamente esentati dalla legge. 3. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell amministrazione in relazione alle risultanze dell istruttoria richiamando espressamente quanto esposto nel preambolo. 4. La motivazione si suddivide in paragrafi. La motivazione è composta da uno o più paragrafi. 5. Ciascun paragrafo è introdotto dall'espressione considerato (sempre con iniziale maiuscola) che introduce l'esposizione di fatti, interessi e norme che motivano il provvedimento amministrativo o il richiamo ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che inquadrano il provvedimento amministrativo. 50. Elencazione dei paragrafi di preambolo e motivazione 1. Ciascun paragrafo di preambolo e motivazione è contrassegnato da una lettera seguita da un punto (a. b. c. ecc.), e termina con un punto e virgola (;). Si usano le lettere dell'alfabeto (comprese j, k, w, y) in ordine sequenziale e senza soluzione di continuità tra preambolo e motivazione. Se le lettere non sono sufficienti si prosegue a lettere raddoppiate o triplicate. 2. Quando una delle espressioni introduttive dei paragrafi di preambolo e motivazione introducono più concetti collegati o collegabili tra loro il paragrafo si suddivide in sottoparagrafi. L alinea del paragrafo inizia con il numero del paragrafo seguito dall espressione introduttiva e termina con due punti (:) e a capo. All alinea seguono i sottoparagrafi numerati secondo la sequenza a.1, a.2 ecc.. che terminano ciascuno con un punto e virgola (;) e a capo.

5 Così ad es., anziché scrivere: Premesso che ; Premesso che ; è preferibile scrivere: a. Premesso che: a.1 [testo]; a.2 [testo]; 3. Solo nel caso in cui una medesima espressione introduttiva si riferisca a più concetti non collegati e non collegabili tra loro si ricorre a più paragrafi introdotti dalla medesima espressione. 51. Dispositivo. 1. Il dispositivo contiene la parte prescrittiva dell atto amministrativo che, a seconda delle varie tipologie di atto, può esplicarsi o in una manifestazione di volontà (es. concessione, espropriazione, revoca, annullamento, ecc.) oppure in una manifestazione di scienza conoscenza (es., certificazione, attestazione, verbale di accertamento, ecc.), o in una manifestazione di valutazione giudizio (es. parere, proposta, valutazione tecnica, ecc.). 2. Il dispositivo è introdotto da verbi quali: delibera, decreta, ordina, determina, dispone a seconda del tipo di atto e della autorità emanante. 3. Qualora l atto comporti una spesa nel dispositivo si esplicita il mezzo e il modo per farvi fronte. 4. Qualora l'atto comporti l'emanazione di un atto normativo questo va sempre in allegato. 5. Il dispositivo si suddivide in paragrafi. Il dispositivo è composto da uno o più paragrafi. Ciascun paragrafo è numerato con un numero arabo seguito da un punto e termina con un punto e virgola (;). La numerazione è sequenziale e continua. 6. Qualora il paragrafo si suddivida in sottoparagrafi, l alinea del paragrafo inizia con il numero del paragrafo e termina con due punti (:) e a capo. All alinea seguono i sottoparagrafi numerati secondo la sequenza 1.1, 1.2 ecc.. che terminano ciascuno con un punto e virgola (;) e a capo. L'ultimo sottoparagrafo termina con punto e a capo. 52. Apposizione di formule dopo il dispositivo. 1. Seguono il dispositivo le seguenti formule: a) l autorità cui è possibile ricorrere avverso quanto disposto dall atto; b) i termini entro i quali ricorrere. 2. Possono seguire il dispositivo alcune formule che dichiarano modalità e termini dell atto quali: a) l esecutività dell atto; b) i soggetti cui l atto va comunicato, notificato, trasmesso; c) i soggetti ai quali compete provvedere all esecuzione o che devono controllare che essa avvenga. 53. Sottoscrizione. 1. L atto amministrativo riporta la sottoscrizione dell autorità che lo ha adottato. 2. Per gli atti adottati da organi individuali, la sottoscrizione consiste nella firma apposta dall Autorità (persona fisica) che emana l atto. 3. Per gli atti adottati da organi collegiali, la sottoscrizione del verbale di deliberazione consiste nella firma apposta da chi rappresenta l organo (es. Il Presidente del collegio) e/o da chi ne verbalizza la volontà (es. il segretario). 4. Per la sottoscrizione digitale ci si attiene a quanto disposto dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell amministrazione digitale).

6 53. Uso della suddivisione in articoli. 1. Quando si ricorre alla suddivisione del testo in articoli, come è raccomandabile nel caso di dispositivi o altre parti dell atto particolarmente lunghi o complessi, si applicano le regole di strutturazione dell articolato, contenute nel Manuale regionale Regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi. (Di tale regola si propone la abrogazione) 54. Usare note, allegati e tabelle per alleggerire il testo. 1. Il testo contiene le informazioni essenziali alla sua immediata comprensione. 2. Le altre informazioni, a volte necessarie, spesso di natura tecnica, possono essere inserite in note a piè di pagina, in allegati o in tabelle (Ad esempio nel caso in cui si voglia inserire nell atto il testo di disposizioni normative citate è consigliabile riportarlo in nota). 55. Allegati. 1. Si ricorre all uso di allegati in presenza di testi in forma di tabelle, elenchi, prospetti e simili, di prescrizioni tecniche lunghe e dettagliate che altrimenti appesantirebbero il testo dell atto amministrativo, nonché di rappresentazioni grafiche quali cartografie, disegni, ecc. 2. L allegato è redatto secondo le seguenti regole: a) non inserire negli allegati elementi collocabili nell atto amministrativo; b) inserire gli allegati al termine dell atto amministrativo; c) intestare gli allegati con la denominazione Allegato e contraddistinguerli con una lettera maiuscola; d) corredare gli allegati con una rubrica che indichi il contenuto dell allegato e, fra parentesi, la citazione dell atto amministrativo che fa rinvio ad esso; e) quando l allegato è in forma di tabella è possibile usare, per contraddistinguerlo, la parola Tabella anziché Allegato ; f) se l allegato contiene un atto normativo si applicano le regole di strutturazione dell articolato, contenute nel Manuale regionale Regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi. 3. Il testo dell atto amministrativo cui è collegato oggettivamente l allegato deve contenere un rinvio espresso all allegato o agli allegati. 4. Fuori dai casi di cui alla lettera f), comma 2, la partizione interna degli allegati deve consentire con chiarezza la citazione delle singole parti in cui si suddivide l allegato. 3. Le formule introduttive di preambolo e motivazione. La seguente sinossi mostra le formule proposte in alcuni manuali in uso e le confronta con quelle adottate nella versione ancora vigente del Manuale Pacto. PREAMBOLO Botta Minetti Pescatore Manuale PREMESSO CHE Richiama gli elementi di fatto e di diritto da cui inizia a delinearsi l esigenza di adottare l atto Richiama gli elementi e le circostanze in base a cui si delinea l esigenza di adottare quella decisione Si usa nella parte iniziale del preambolo e richiama gli elementi di fatto e di diritto da cui inizia a delinearsi l esigenza di adottare l atto e che, quindi, hanno dato l impulso al procedimento amministrativo, che si è concluso con l adozione contenga gli elementi di diritto pertinenti e rilevanti per lo specifico atto amministrativo

7 dello stesso. Questa formula descrive i fatti (es. comportamento del destinatario del provvedimento), gli atti (es. istanza dell interessato, richiesta di un altro ente, precedente provvedimento da attuare), gli accertamenti (es. verifica di una circostanza), le norme giuridiche (es. articolo di legge da applicare), che hanno determinato l avvio del procedimento. Proposta di modifica della regola. contenga gli elementi che hanno occasionato l'avvio del procedimento in cui si inserisce lo specifico provvedimento amministrativo; VISTO Richiama leggi, regolamenti, atti deliberativi specifici che costituiscono il presupposto giuridico per la decisione, per l azione dell organo, per singole parti dell istruttoria Proposta di integrazione alla regola. contenga gli elementi di diritto ed inoltre altri elementi quali le proposte, le raccomandazioni, i progetti, le domande, i pareri (ecc.) pertinenti e rilevanti per lo specifico provvedimento amministrativo; Dato atto che Attesta elementi obiettivi che l ente emanante fotografa così come sono senza fare valutazioni (richiamo di atti oggettivi interni Si usa nella parte iniziale del preambolo per attestare elementi obiettivi, che l organo competente ad adottare l atto si limita a fotografare così come sono, senza fare alcuna valutazione. Proposta di integrazione alla regola. Formula che attesta elementi obiettivi che l'ente emanante fotografa come sono sia che si siano realizzati in seno all ente,

8 PRESO ATTO CHE ATTESTATO CHE ATTESO CHE Constatato che all ente) Simile al dato atto con la differenza che l ente registra e non attesta (richiamo di atti oggettivi esterni all ente) Vedi verificato che Registra le circostanze e gli elementi esistenti o realizzati al di fuori dell organo e che si riscontrano in modo mediato Ha il compito (assomma il preso atto e il dato atto di Botta Acquisizione di elementi conoscitivi inerenti la valutazione e la decisione. E utile anche per i presupposti di fatto. Precede e attesta la disamina di documenti o di conoscenze tecniche e non introduce una valutazione Si usa nella parte iniziale del preambolo. E una formula analoga a dato atto che con la sottile differenza che con la formula Dato atto che l organo attesta, mentre con Preso atto che l organo registra. Pertanto, è preferibile l uso della prima formula quando l organo attesta elementi obiettivi che esistono o si sono realizzati in seno all ente cui appartiene e che, pertanto, apprende o riscontra in modo immediato e diretto. Al contrario, è preferibile l uso della seconda formula quando l organo registra elementi obiettivi che esistono o si sono realizzati al di fuori dell ente cui appartiene e che, pertanto, apprende o riscontra in modo mediato. Si usa nella parte iniziale del preambolo. Formula simile a Dato atto che o Preso atto che, in quanto anch essa ha la funzione di attestare o registrare elementi obiettivi, che l organo si limita a fotografare così come sono, senza fare alcuna valutazione discrezionale. Si differenzia dalle prime in quanto la conoscenza degli elementi obiettivi non è un dato evidente (es. numero delle domande presentate, iscrizione o meno ad un registro, ecc.) ma è il risultato di un apposita attività di indagine, spesso svolta sulla base di regole o conoscenze tecniche o attraverso un approfondito esame di atti o documenti. Si consiglia di usarla solo nei casi in cui sia stata realmente svolta sia che si siano realizzati all'esterno dell'ente; dia conto di accertamenti, verifiche, circostanze, fatti, comportamenti, istanze, pareri, controlli meramente da attestare. Proposta di eliminazione formula proposta di eliminazione formula proposta di eliminazione formula Si propone di non introdurre questa formula tra quelle proposte dal Manuale in quanto la sua funzione è già svolta da altre formule quali verificato che. Si può anche pensare di introdurre anche questa formula tra quelle del Manuale considerandola fungibile e sinonimo a

9 Tenuto conto Rilevato che Verificato che Su elementi accertati o noti l organo esprime una prima valutazione che spesso introduce la fase della motivazione vera e propria Simile al dato atto, ma l elemento oggettivo attestato non è evidente ma è il risultato di un apposita attività d indagine Si usa quando si devono specificare determinate modalità di sviluppo dell azione dell organo un apposita e specifica attività di indagine e di utilizzare le formule precedenti in tutti gli altri casi. Si usa nella parte iniziale del preambolo. Formula da utilizzare quando su elementi accertati o noti, l organo competente esprime una prima valutazione, che spesso introduce la fase della motivazione vera e propria. Generalmente questa prima valutazione mette in evidenza un aspetto che sarà ripreso più approfonditamente nella fase centrale della motivazione. Si usa nella parte iniziale del preambolo. Formula simile a Dato atto che o Preso atto che, in quanto ha la funzione di attestare o registrare elementi obiettivi, che l organo si limita a fotografare così come sono, senza fare alcuna valutazione discrezionale. Si differenzia dalle prime in quanto la conoscenza degli elementi obiettivi non è un dato evidente (es. numero delle domande presentate, iscrizione o meno ad un registro, ecc.) ma è il risultato di un apposita attività di indagine, spesso svolta sulla base di regole o conoscenze tecniche o attraverso un approfondito esame di atti o documenti. Si consiglia di usare questa formula solo nei casi in cui sia stata realmente svolta un apposita e specifica attività di indagine e di utilizzare le formule precedenti in tutti gli altri casi. verificato che. Proposta di eliminazione della formula contenga una prima valutazione su elementi accertati o noti, che spesso introduce la fase della motivazione vera e propria riporti accertamenti, verifiche, circostanze, fatti, comportamenti, istanze, pareri, controlli da registrare dopo una qualsivoglia attività di verifica Visto e richiamato Richiamano sinteticamente le norme che disciplinano la Sono formule da utilizzare per il richiamo sintetico delle norme (es. leggi statali e/o regionali, regolamenti, ecc.) che disciplinano la materia oggetto dell atto e che rappresentano gli richiami in modo sintetico norme

10 materia oggetto dell atto 4 elementi di diritto (generali e/o specifici) da riportare nel preambolo. Questo richiamo sintetico alle norme appena citate ha due scopi: quello di garantire che l atto amministrativo sia stato adottato tenendo conto di tutta la normativa vigente (e non solo di quella esplicitata nella motivazione) e quello di mettere il destinatario nella condizione di conoscere l intero quadro o contesto normativo sul quale si inserisce l atto che lo riguarda e, quindi, la cornice normativa entro la quale l organo competente poteva e/o doveva muoversi. Spesso queste formule di stile sono inserite nella parte finale del preambolo per esplicitare il rispetto delle norme procedurali che garantiscono la partecipazione di determinati soggetti al procedimento amministrativo che ha portato all adozione dell atto ed, inoltre, per citare le norme che prevedono la competenza dell organo nella materia oggetto del provvedimento. (anche già citate) che disciplinano la materia oggetto dell atto Proposta di eliminazione formula Accertato che Vedi Verificato che Si usa nella parte iniziale del preambolo. Formula simile a Dato atto che o Preso atto che, in quanto ha la funzione di attestare o registrare elementi obiettivi, che l organo si limita a fotografare così come sono, senza fare alcuna valutazione discrezionale. Si differenzia dalle prime in quanto la conoscenza degli elementi obiettivi non è un dato evidente (es. numero delle domande presentate, iscrizione o meno ad un registro, ecc.) ma è il risultato di un apposita attività di indagine, spesso svolta sulla base di regole o conoscenze tecniche o attraverso un approfondito esame di atti o documenti. Si consiglia di usarla nei riporti accertamenti, verifiche, circostanze, fatti, comportamenti, istanze, pareri, controlli da registrare dopo una qualsivoglia attività di verifica. Si propone di eliminare questa formula tra quelle proposte dal Manuale in quanto la sua funzione è già svolta da altre formule quali verificato che. 4 Visto e richiamato assieme a rilevato che si prestano ad essere utilizzate sia per descrivere i contenuti da riportare nel preambolo sia per descrivere i contenuti da utilizzare nella motivazione e di conseguenza rendere difficile sul piano pratico distinguere in modo netto e preciso dove finisca il preambolo e dove inizi la motivazione.

11 casi in cui sia stata realmente svolta un apposita e specifica attività di indagine e di utilizzare le formule precedenti in tutti gli altri casi. Si può anche pensare di lasciare anche questa formula tra quelle del Manuale considerandola fungibile e sinonimo a verificato che. Riscontrato che MOTIVAZIONE Ritenuto che Vedi Verificato che Descrivono i contenuti che possono e/o devono essere riportati nella motivazione Descrivono gli elementi costitutivi dell istruttoria e l esplicitazione della motivazione, in altre parole descrivono i contenuti della motivazione Si usa nella parte iniziale del preambolo. Formula simile a Dato atto che o Preso atto che, in quanto ha la funzione di attestare o registrare elementi obiettivi, che l organo si limita a fotografare così come sono, senza fare alcuna valutazione discrezionale. Si differenzia dalle prime in quanto la conoscenza degli elementi obiettivi non è un dato evidente (es. numero delle domande presentate, iscrizione o meno ad un registro, ecc.) ma è il risultato di un apposita attività di indagine, spesso svolta sulla base di regole o conoscenze tecniche o attraverso un approfondito esame di atti o documenti. Si consiglia di usarla solo nei casi in cui sia stata realmente svolta un apposita e specifica attività di indagine e di utilizzare le formule precedenti in tutti gli altri casi. Formula da utilizzare per descrivere i contenuti che possono e/o devono essere riportati nella parte dedicata alla motivazione. Nella redazione della motivazione è consigliabile esporre in stretta successione logica, prima i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e le valutazioni degli interessi di carattere generale e poi via via quelle più specifiche che, di fatto e di diritto, giustificano l adozione dell atto e Si propone di non introdurre questa formula tra quelle proposte dal Manuale in quanto la sua funzione è già svolta da altre formule quali verificato che. Si può anche pensare di introdurre anche questa formula tra quelle del Manuale considerandola fungibile e sinonimo a verificato che. Ritenuto si usa nel caso in cui il paragrafo contenga i fatti, gli interessi e le norme che motivano il provvedimento amministrativo proposta di eliminazione

12 l attribuzione allo stesso di un dato contenuto. Va comunque precisato che indipendentemente dalla sequenza di volta in volta seguita nella redazione del singolo atto, sul piano logico e giuridico devono essere sempre individuati, per prima, i presupposti di fatto e le relative ragioni giuridiche e solo successivamente, si può procedere alle valutazioni degli interessi. Spesso nella pratica, la motivazione si limita a riportare semplici formule di rito o di stile del tipo ritenuto opportuno provvedere a, considerata la necessità di stabilire che, considerato che le esigenze di questo Comune impongono di. Trattasi di formule che, non spiegano di fatto il perché sia opportuno e/o necessario provvedere in un dato modo o quali siano le esigenze da soddisfare e come siano state valutate (e quindi l iter logico seguito dall organo competente per giungere a tali conclusioni), determinano la mancanza o il difetto di motivazione, che comporta le conseguenze precedentemente descritte. Considerato che Descrivono i contenuti che possono e/o devono essere riportati nella motivazione Descrivono gli elementi costitutivi dell istruttoria e l esplicitazione della motivazione, in altre parole descrivono i contenuti della motivazione Formula da utilizzare per descrivere i contenuti che possono e/o devono essere riportati nella parte dedicata alla motivazione. Spesso nella pratica, la motivazione si limita a riportare semplici formule di rito o di stile del tipo ritenuto opportuno provvedere a, considerata la necessità di stabilire che, considerato che le esigenze di questo Comune impongono di. Trattasi di formule che, non spiegano di fatto il perché sia opportuno e/o necessario provvedere in un dato modo o quali siano le esigenze da soddisfare e come siano state valutate (e quindi l iter logico seguito dall organo competente per giungere a tali conclusioni), Formula da mantenere e che introduce l'esposizione di fatti, interessi e norme che motivano il provvedimento amministrativo o il richiamo ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che inquadrano il provvedimento amministrativo; Si può anche pensare di lasciare anche questa formula tra quelle del Manuale considerandola fungibile e

13 Valutato che Richiamato Descrivono i contenuti che possono e/o devono essere riportati nella motivazione Descrivono gli elementi costitutivi dell istruttoria e l esplicitazione della motivazione, in altre parole descrivono i contenuti della motivazione determinano la mancanza o il difetto di motivazione, che comporta le conseguenze precedentemente descritte. Formula da utilizzare per descrivere i contenuti che possono e/o devono essere riportati nella parte dedicata alla motivazione. Spesso nella pratica, la motivazione si limita a riportare semplici formule di rito o di stile del tipo ritenuto opportuno provvedere a, considerata la necessità di stabilire che, considerato che le esigenze di questo Comune impongono di. Trattasi di formule che, non spiegano di fatto il perché sia opportuno e/o necessario provvedere in un dato modo o quali siano le esigenze da soddisfare e come siano state valutate (e quindi l iter logico seguito dall organo competente per giungere a tali conclusioni), determinano la mancanza o il difetto di motivazione, che comporta le conseguenze precedentemente descritte. sinonimo a ritenuto che. Si propone di non introdurre questa formula tra quelle proposte dal Manuale in quanto la sua funzione è già svolta da altre formule quali ritenuto che. Si può anche pensare di inserire anche questa formula tra quelle del Manuale considerandola fungibile e sinonimo a ritenuto che. proposta di eliminazione richiami i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che inquadrano il provvedimento amministrativo Si propone di mantenere questa formula tenendo però presente che svolge la stessa funzione della

14 formula visto e richiamato che solitamente viene apposta alla fine del preambolo. Si potrebbe proporre di eliminarla in modo da posizionare questa funzione (tramite la formula visto e richiamato) esclusivamente nel preambolo senza lasciare al redattore alcuna discrezionalità.

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