Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Marco Matteucci. Decreto N 6613 del 04 Dicembre 2007

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1 REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA' CULTURALI AREA DI COORDINAMENTO ORIENTAMENTO, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO SETTORE LAVORO E FORMAZIONE CONTINUA. Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Marco Matteucci Decreto N 6613 del 04 Dicembre 2007 Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale Allegati n : 2 Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione A Si Cartaceo+Digitale B Si Cartaceo+Digitale Oggetto: Fondo di garanzia per i lavoratori non a tempo indeterminato: attivazione del fondo, approvazione schema di convenzione con ARTEA, approvazione Regolamento per la gestione del fondo e assunzione impegno di spesa. MOVIMENTI CONTABILI Capitolo Anno Tipo Movimento. Numero Var. Data Importo Cod. Gest. U Impegno/Assegnazione , U Impegno/Assegnazione , Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006 Controllo eseguito senza rilievi. Atto certificato il

2 IL DIRIGENTE Vista la Legge Regionale n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) e successive modifiche, ed in particolare l'art. 3; Vista la Legge Regionale n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale") ed in particolare l'art. 8; Visto il Decreto del Direttore Generale n del con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Lavoro e Formazione Continua; Vista la DGR 806 del , con la quale la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per la costituzione di un fondo di garanzia per i lavoratori non a tempo indeterminato; Preso atto che con la suddetta delibera, la Giunta ha inoltre dato mandato alla D.G. Politiche Formative, Beni e Attività Culturali, Settore Lavoro e Formazione Continua, in raccordo con la D.G. Bilancio e Finanze, di attivarsi presso il sistema bancario firmatario del Protocollo d Intesa approvato con la delibera di Giunta n. 790 del , al fine di addivenire, tenuto conto dei suddetti indirizzi, ad uno specifico Accordo di Progetto che definisca le condizioni della collaborazione fra le parti volta a massimizzare la diffusione e l efficacia del Fondo di garanzia sopra richiamato; Visto che la suindicata delibera individua nel Settore Lavoro e Formazione Continua la struttura a cui è demandata la definizione del regolamento del fondo di garanzia per i lavoratori non a tempo indeterminato; Visto lo Schema di Regolamento per la gestione del Fondo (Allegato A parte integrale e sostanziale al presente provvedimento); Dato atto che, ai sensi della citata DGR n. 806/2007, la gestione del Fondo di garanzia è affidata all Agenzia Regionale per l Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), in quanto ente strumentale della Regione Toscana; Ritenuto opportuno approvare il relativo schema di convenzione con il suddetto soggetto gestore (Allegato B parte integrale e sostanziale al presente provvedimento); Ritenuto necessario impegnare a favore di ARTEA la somma di ,00 (unmilione/00), sul capitolo del Bilancio 2007, che presenta la necessaria disponibilità; Dato atto che è in corso la richiesta di variazione anagrafica del capitolo da Trasferimenti ad altri soggetti a Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali ; Dato atto che per ciascuna delle annualità 2008 e 2009 sono previsti, nel Bilancio Pluriennale , ,00 per il Fondo di garanzia per i lavoratori non a tempo indeterminato; Dato atto che l importo che la Regione Toscana trasferisce ad ARTEA a copertura delle spese di gestione del fondo, sulla base di quanto previsto nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento, risulta determinato nella misura massima di ,00; Ritenuto necessario impegnare a favore di ARTEA la somma di ,00, a titolo di copertura delle spese sostenute per la gestione del fondo CIGS, sul capitolo del Bilancio 2007;

3 Dato atto che, per quanto attiene gli interessi maturati dal Fondo, si procederà con successivo provvedimento ad istituire apposito capitolo di entrata sul Bilancio 2008, e che tali entrate andranno a finanziare uno specifico capitolo di uscita sul Bilancio 2008, da istituire con successivo atto; Vista la L.R. n. 65 del 22/12/2006 che approva il bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2007 e il bilancio pluriennale 2007/2009; Vista la D.G.R. n del 27/12/2006 che approva il bilancio gestionale per l esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007/2009; Vista la griglia degli indicatori finanziari inviata dal Controllo di Gestione al fine del completamento del Cruscotto di Governo, se ne deduce, per l attività del presente decreto il seguente numero: ; DECRETA 1. di istituire, sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta Regionale e richiamati in narrativa, il Fondo di garanzia per i lavoratori non a tempo indeterminato per un importo iniziale di ,00; 2. di approvare il Regolamento del Fondo di garanzia per i lavoratori non a tempo indeterminato, quale allegato A al presente provvedimento; 3. di demandare, in ottemperanza alle indicazioni della Giunta Regionale, la gestione del suddetto fondo all Agenzia Regionale per l Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), in quanto ente strumentale della Regione Toscana; 4. di approvare lo schema di convenzione tra Regione Toscana e Agenzia Regionale per l Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), quale allegato B al presente provvedimento; 5. di assegnare l importo di ,00 ad ARTEA, assumendo impegno sul capitolo del Bilancio 2007 che presenta sufficiente disponibilità, liberando contestualmente la prenotazione n. 2, assunta con DGR 806/2007; 6. di stabilire che l importo per la gestione del fondo riconosciuto ad ARTEA è rappresentato dal rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura massima di , sulla base di quanto previsto nello schema di convenzione allegata dall allegato B al presente provvedimento; 7. di impegnare la somma di cui al punto 6. del presente dispositivo, per l importo di sul capitolo del Bilancio 2007 diminuendo la prenotazione n. 3 assunta con Delibera di Consiglio n. 93 del 20/9/2006; 8. di rinviare a successivi atti la liquidazione degli importi sopraindicati; 9. di dare atto che, per quanto attiene gli interessi maturati dal Fondo, essi saranno reintroitati al Bilancio regionale sul competente capitolo di entrata. 10. di dare atto che le azioni di diffusione e pubblicità ai fini dell accesso al Fondo saranno attuate, di concerto con ARTEA, da parte della Direzione Generale Politiche Formative, Beni ed Attività Culturali, Settore Lavoro e Formazione Continua, riservandosi di provvedere con eventuali ulteriori atti;

4 Il presente atto, soggetto a pubblicità ai sensi dell art. 41 comma 1, lett. a) della L.R. 9/95, in quanto conclusivo di procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell art.3, comma 2 della L.R. 18/96 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente agli allegati, a costituirne parte integrante e sostanziale. Il Dirigente MARCO MATTEUCCI

5 ALLEGATO A REGIONE TOSCANA Regolamento FONDO SPECIALE RISCHI PER LA PRESTAZIONE DI GARANZIE PER LAVORATORI NON IN POSSESSO DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

6 Art. 1 (Definizioni) 1. Nel presente regolamento l espressione: a. "Protocollo", indica il Protocollo di intesa, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta n. 790 del 12/11/2007, sottoscritto tra la Regione Toscana e i principali istituti del sistema bancario toscano; il Protocollo prevede la volontà comune delle parti di addivenire alla definizione di eventuali e specifici accordi correlati agli interventi posti in essere dalla Regione, avendo come obiettivo comune la creazione delle migliori condizioni di accesso al credito per i soggetti che operano nel territorio toscano, ivi incluse anche le persone fisiche; b. Accordo, indica l Accordo, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta n. 790 del 12/11/2007, sottoscritto tra la Regione Toscana e alcuni istituti del sistema bancario toscano; l accordo prevede la costituzione di un fondo di garanzia per lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato finanziato dalla Regione Toscana e la messa a disposizione da parte dei soggetti finanziatori di plafond di credito a tassi agevolati e l erogazione di ulteriori servizi. c. "Fondo, indica il Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato, previsto dall Accordo; d. beneficiari, indica i soggetti residenti in Toscana che siano titolari di un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato in condizioni di vigenza o che nei 6 mesi antecedenti la richiesta abbiano avuto in corso un contratto di tale tipologia. e. ARTEA, indica Agenzia Regionale per l Erogazioni in Agricoltura, istituita con Legge Regionale n. 60 del 19 novembre 1999 e avente sede legale in Firenze, Via San Donato, 42/1; f. soggetti finanziatori, indica: i. le banche iscritte all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e aderenti all Accordo; ii. gli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 aderenti all Accordo ovvero facenti parte di gruppi bancari aderenti all Accordo; Sarà cura della Regione comunicare ad ARTEA i soggetti indicati ai precedenti punti che aderiranno all Accordo; g. garanzia, indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei soggetti finanziatori. In caso di inadempimento dei beneficiari, la garanzia - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile dai soggetti finanziatori a prima richiesta; h. finanziamenti, ai sensi di quanto previsto nell Accordo, indica i finanziamenti personali, di durata non superiore a 60 mesi concessi dai soggetti finanziatori ai beneficiari. 2

7 Art. 2 (Soggetti beneficiari della garanzia) 1. Possono beneficiare della garanzia del Fondo i lavoratori residenti in Toscana che siano titolari di un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato in condizioni di vigenza o che nei 6 mesi antecedenti la richiesta abbiano avuto in corso un contratto di tale tipologia. Art. 3 (Natura e misura della garanzia) 1. La garanzia del Fondo è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore al 70% dell importo di ciascun finanziamento. In caso di finanziamenti rilasciati a soggetti in condizioni di disoccupazione, la garanzia del Fondo è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all 80% dell importo di ciascun finanziamento 2. Nei limiti dell importo di cui al comma 1, la garanzia rilasciata copre l ammontare dell esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora del soggetto finanziatore nei confronti del lavoratore calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui all articolo Il Fondo garantisce finanziamenti per un importo massimo complessivo per lavoratore di ,00 (quindicimila/00) euro al netto del capitale rimborsato. 4. La garanzia è rilasciata dal Fondo a condizione che i soggetti finanziatori applichino ai finanziamenti concessi ai beneficiari, anche in condizioni disoccupazione, uno spread massimo omnicomprensivo specificato nella tabella allegata all Accordo, da aggiungere al tasso IRS di durata equivalente a quella del finanziamento. 5. Sui finanziamenti garantiti dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative e personali. Art. 4 (Ruoli Operativi) 1. Sulla base di apposita convenzione con la Regione Toscana, Artea gestisce il Fondo con contabilità separata denominata Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato". 2. Artea, nell esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti 3

8 attività: a) verifica la conformità delle richieste per il rilascio della garanzia a quanto previsto dal presente regolamento. Per quanto riguarda l istruttoria, le condizioni e ogni altra modalità di gestione del Fondo, Artea si attiene a quanto disposto dalla Regione Toscana; b) stabilisce le quote di accantonamento al Fondo in misura non inferiore al 25% dell esposizione a rischio del Fondo in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi dovuti dal Fondo ai soggetti finanziatori; c) delibera, in ordine alle singole operazioni, l ammissione e la non ammissione al Fondo, nonché le revoche e le eventuali modifiche alle singole operazioni; le garanzie sono deliberate, secondo l ordine cronologico di ricezione delle singole richieste; d) provvede all erogazione degli importi dovuti dal Fondo ai soggetti finanziatori e ne cura la contabilizzazione; e) entro il 30 aprile di ogni anno trasmette alla Direzione Generale Politiche Formative, Beni e Attività Culturali, Settore Lavoro e Formazione Continua della Regione Toscana la situazione contabile del Fondo, la disponibilità residua, impegni e insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l ammontare delle spese per la gestione del Fondo corredato dei relativi prospetti dimostrativi; 3. Artea procederà allo svincolo dei singoli accantonamenti effettuati ai sensi della lettera c) del precedente comma, decorsi 6 mesi dalla scadenza dell ultima rata del singolo finanziamento senza che il soggetto finanziatore abbia richiesto l attivazione della garanzia ai sensi dell art. 9 del presente regolamento. Art. 5 (Modalità di presentazione delle richieste di garanzia) 1. Le richieste della garanzia del Fondo sono presentate ad Artea dai soggetti finanziatori, per conto del lavoratore. 2. Le richieste di ammissione, sottoscritte con firma del lavoratore, devono essere redatte e presentate dai soggetti finanziatori con le modalità stabilite da apposita convenzione fra questi ed Artea, di cui all art. 3 dell Accordo. 3. Le richieste di ammissione devono contenere i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore. 4. Alla richiesta di ammissione deve essere allegata una certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte con 4

9 firma del lavoratore, che contenga le seguenti dichiarazioni: - che il lavoratore non riporta condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; - che il lavoratore conosce ed accetta tutte le disposizioni contenute nel regolamento del Fondo. - l impegno formale da parte del lavoratore di rimborsare il prestito nei termini stabiliti dall Accordo. 5. La garanzia può essere richiesta soltanto per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori. 6. Sono improcedibili le richieste arrivate a Artea non conformi a quanto stabilito al comma 2. del presente articolo. 7. La richiesta deve contenere l autorizzazione del lavoratore al soggetto finanziatore a trasmettere a Artea notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria. Art. 6 (Istruttoria delle richieste di ammissione) 1. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate da Artea entro 10 giorni lavorativi, rispettando l ordine cronologico di ricezione della richiesta o di completamento della stessa. 2. Qualora Artea nel corso dell istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti. 3. Le richieste sono automaticamente respinte qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a Artea entro il termine di 30 giorni dalla data della relativa richiesta. 4. Artea comunica ai soggetti finanziatori l ammissione all intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro cinque giorni lavorativi dalla data del proprio provvedimento con le modalità previste nell apposita convenzione, di cui all art. 3 dell Accordo. 5

10 5. L ammissione all intervento del Fondo è assoggettata alla vigente normativa antimafia. 6. I soggetti finanziatori devono comunicare tempestivamente a Artea eventuali fatti ritenuti rilevanti sull andamento della situazione patrimoniale e reddituale dei beneficiari garantiti di cui siano venuti a conoscenza. Art. 7 (Variazioni e controlli) 1. I beneficiari della garanzia del Fondo devono comunicare a Artea ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita. 2. Alle richieste di variazione di cui al precedente comma si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione. 3. La Regione Toscana ovvero Artea svolgono le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari. Art. 8 (Erogazione dei finanziamenti) 1. I finanziamenti devono essere completamente erogati dai soggetti finanziatori ai beneficiari entro un mese dalla delibera di ammissione alla garanzia. 2. I termini per l erogazione dei finanziamenti possono essere prorogati, con delibera di Artea, se la proroga è richiesta prima della loro scadenza ed è motivata. 3. Entro i tre mesi successivi all erogazione a saldo, i soggetti finanziatori devono comunicare ad Artea, con le modalità stabilite da apposita convenzione fra questi ed Artea, di cui all art. 3 dell Accordo, la propria delibera di concessione del finanziamento, la data di valuta dell erogazione, l importo erogato, la data di scadenza dell ultima rata, il valore dell IRS di riferimento (pari alla durata del finanziamento), lo spread applicato sul tasso IRS, il tasso effettivo e il piano di ammortamento. 4. La garanzia ha effetto dalla data di valuta dell erogazione del finanziamento e non risulta efficace nei casi in cui i soggetti finanziatori non abbiano rispettato i termini previsti dal presente articolo e dal comma 5 dell art. 2 del presente regolamento. Articolo 9 (Attivazione della garanzia) 1. In caso di inadempimento dei beneficiari, i soggetti finanziatori inviano ai beneficiari inadempienti e, per conoscenza, a Artea, l intimazione del pagamento dell ammontare dell esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora. 6

11 2. L intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dalla data dell inadempimento. Per data di inadempimento si intende la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta. 3. L intimazione del pagamento di cui al comma 1 può avvenire, alternativamente, mediante l invio al lavoratore inadempiente di: a. diffida di pagamento; b. decreto ingiuntivo. 4. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del lavoratore, il soggetto finanziatore può richiedere l attivazione del Fondo. 5. La richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata a Artea, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione: a. copia della delibera di concessione del finanziamento; b. copia del contratto di finanziamento; c. copia dell atto di erogazione; d. copia del piano di ammortamento con le relative scadenze; e. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti: i. la data di inadempimento, come definita al comma 3; ii. la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate; iii. l ammontare dell esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al comma 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora. 6. Nel limite dell importo massimo garantito di cui all articolo 3, comma 1, Artea liquida al soggetto finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo - in misura pari alle quote di copertura di cui all articolo 3, comma 2. 7

12 Articolo 10 (Surrogazione legale) 1. Ai sensi dell articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sui beneficiari per le somme pagate. Art. 11 (Limite di intervento del Fondo) 1. L ammissione al Fondo e la liquidazione degli importi dovuti ai soggetti finanziatori sono deliberate da Artea esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del Fondo alla data di eventuale ammissione alla garanzia o disponibili alla data di eventuale attivazione del Fondo. 2. La Regione Toscana comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, l avvenuto esaurimento delle risorse. La Regione altresì, su espressa richiesta dei soggetti finanziatori le cui richieste non siano state soddisfatte, dispone la restituzione a loro spese della documentazione da essi inviata.. 3. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Regione Toscana comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste al Fondo, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Art. 12 (Norme transitorie e finali) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 2. Il presente regolamento si applica alle richieste di garanzia sul Fondo pervenute a Artea successivamente alla data di entrata in vigore di cui al comma 1. 8

13 ALLEGATO B CONVENZIONE TRA LA REGIONE TOSCANA E ARTEA PER LA GESTIONE DEL FONDO SPECIALE RISCHI PER LE PRESTAZIONI DI GARANZIA PER I LAVORATORI NON IN POSSESSO DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI CUI ALL ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA E LE BANCHE DEL L anno.., il giorno del mese di. tra - REGIONE TOSCANA, con sede in Firenze, via Cavour n. 18, codice fiscale , rappresentata dal.., nato a il. e domiciliato per la carica presso la sede dell Ente, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione Toscana, in qualità di, nominato con decreto n.. del..; E - AGENZIA REGIONALE PER L EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, con sede in Firenze, Via San Donato 42/1, istituita con Legge Regionale n. 60 del 19 novembre 1999 (di seguito: Artea), rappresentata dal.., nato a il. e domiciliato per la carica presso la sede dell Ente, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di Artea, in qualità di, nominato con decreto n.. del..; PREMESSO CHE - il Protocollo d intesa tra Regione Toscana e banche sottoscritto il 14/12/2007 (di seguito: Protocollo), prevede la volontà comune delle parti di addivenire alla definizione di eventuali e specifici accordi correlati agli interventi posti in essere dalla Regione, avendo come obiettivo comune la creazione delle migliori condizioni di accesso al 1

14 credito per i soggetti che operano nel territorio toscano, ivi incluse anche le persone fisiche; - l accordo di progetto tra Regione Toscana e banche, definito a seguito del Protocollo e sottoscritto il 14/12/2007(di seguito: Accordo), richiama la costituzione presso Artea di un fondo di garanzia, denominato "Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato (di seguito: Fondo), in linea con la normativa di recepimento dell Accordo di Basilea 2 (prestazione di garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili "a prima richiesta"); - con il decreto n. del.. è stato approvato il Regolamento del Fondo e la presente convenzione; - la L.R. 60/1999 istitutiva di ARTEA, all art. 2 comma 2 e 2-bis prevede che la Regione possa affidare all Agenzia le competenze relative all erogazione di ulteriori aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni nazionali e regionali, indicandone specifici criteri e modalità; SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE ART. 1 (OGGETTO DELLA CONVENZIONE) 1. La Regione definisce le modalità di gestione del Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato alimentato dai contributi della Regione Toscana. ART. 2 (DOTAZIONE FINANZIARIA DEL FONDO) 1. La dotazione iniziale del fondo è pari a ,00. La Regione si riserva di incrementare tale dotazione mediante successivi versamenti. 2. La titolarità del fondo rimane attribuita alla Regione Toscana. 2

15 3. Le risorse finanziarie saranno trasferite ad Artea su un c/corrente fruttifero, appositamente costituito per l intervento. ART. 3 (FINALITA DEL FONDO) 1. Il fondo è finalizzato alla concessione di garanzie su finanziamenti a favore dei lavoratori toscani non in possesso di contratto a tempo indeterminato, così come definiti nel Regolamento di attuazione e nell Accordo, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia. 2. Le caratteristiche della garanzia, dei soggetti richiedenti e beneficiari, delle operazioni ammissibili, nonché la misura massima della garanzia, le modalità di presentazione e di valutazione delle domande, le modalità di erogazione del finanziamento e di attivazione della garanzia e tutto ciò che riguarda l operatività del Fondo, sono fissate nel Regolamento del fondo che Artea si impegna a rispettare integralmente. ART. 4 (GESTIONE DEL FONDO) 1. Artea provvede a depositare e gestire le somme relative al fondo con contabilità analitica su conti separati dall attività propria, con l obbligo di non istituire sulle stesse vincoli di alcun genere. 2. La gestione del fondo, da attuarsi conformemente ai principi di sana gestione finanziaria, si articolerà nelle attività così come definite nel Regolamento del Fondo, allegato al presente atto sotto la lettera A. 3. La garanzia è concessa ai lavoratori senza alcun onere o spesa. I costi relativi alla gestione da parte di ARTEA sono posti a carico del fondo con le modalità previste al successivo articolo Gli interessi attivi maturati al 31 dicembre di ogni anno sulle disponibilità del fondo, al netto degli oneri fiscali di competenza e delle spese di tenuta del conto saranno acquisiti al Bilancio regionale. 3

16 5. Il fondo ha carattere rotativo. Le somme che si rendono disponibili a seguito del rimborso totale del finanziamento da parte dei lavoratori potranno essere riutilizzate per ulteriori operazioni. 6. Artea trasmette annualmente entro il 30 aprile alla Regione Toscana il Rendiconto del Fondo (situazione contabile, rendicontazione delle disponibilità, impegni ed insolvenze) alla data del 31 dicembre precedente. Artea trasmette inoltre trimestralmente alla Regione Toscana l elenco delle operazioni, comprese eventuali insolvenze, nonché la situazione delle disponibilità del Fondo stesso. A fronte della situazione delle insolvenze, la Regione comunica ad Artea le necessarie istruzioni volte a recuperare le somme dovute da parte dei soggetti inadempienti. 7. Artea, inoltre, comunica tempestivamente alla Regione l avvenuto esaurimento delle risorse del fondo. 8. Artea si obbliga a tenere una gestione amministrativa e contabile separata del fondo indicandone la consistenza nel proprio bilancio. ART. 5 (DETERMINAZIONE COSTI DI GESTIONE) 1. Al momento dell invio del Rendiconto annuale la Regione Toscana riconosce ad Artea un rimborso annuo nella misura massima di Detto importo corrisponde ai costi, specifici e generali che Artea deve sostenere per la gestione del fondo (delibera, vincolo, segnalazioni alle centrali dei rischi, contenzioso, svincolo). 2. Ogni eventuale ed ulteriore spesa che ecceda l importo stabilito è posta ad esclusivo e totale carico di Artea che se ne assume l onere economico e finanziario. 3. Al termine del primo biennio di validità della presente convenzione, previo accordo tra le parti, si potrà procedere alla revisione dell importo del contributo riconosciuto per la gestione del fondo indicato al precedente comma. 4

17 ART. 6 (FUNZIONI DELLA REGIONE TOSCANA) 1. La Regione Toscana, oltre alle funzioni previste dal Regolamento del Fondo, svolge le verifiche e i controlli specificatamente orientati all accertamento dell effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal regolamento del fondo. ART. 7 (RESPONSABILITA ) 1. La Regione Toscana è indenne da qualsiasi danno o responsabilità che a qualunque titolo possano derivare a persone o cose dall esecuzione delle attività previste nella presente convenzione. ART. 8 (DURATA) 1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula della stessa ed ha termine il 31/12/2015, data entro la quale è possibile effettuare operazioni di rilascio di garanzie a valere sul fondo. Annualmente, su richiesta motivata delle parti la convenzione può essere integrata e/o modificata. 2. Il fondo resta attivo fino alla conclusione delle operazioni garantite dal fondo stesso. 3. In caso di non totale utilizzo del fondo o di scioglimento anticipato dello stesso, la quota residua verrà restituita alla Regione Toscana. 4. Sulla base dell effettivo utilizzo del Fondo, la durata indicata al comma 1 può essere prorogata con accordo specifico tra le parti. ART. 9 (ADEMPIMENTI E FUNZIONI) 1. Artea ha l obbligo di svolgere i compiti inerenti l attività affidata nel rigoroso rispetto del contenuto del Regolamento del fondo oggetto della presente convenzione; 5

18 2. Artea ha l obbligo di svolgere la propria attività nel rispetto della Legge 241/90 e della L.R. 20 gennaio 1995, n.9 recante Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti. ART. 10 (CONTROLLO) 1. Artea dovrà consentire in ogni momento a funzionari regionali, nonché ad altri soggetti accreditati, l ispezione e il controllo della documentazione relativa alla gestione del fondo, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all attuazione degli interventi, assicurando l opportuna riservatezza secondo le norme del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali). A tal fine dovrà essere segnalato alla Regione Toscana il titolare dei trattamenti relativi ai dati dei lavoratori e il responsabile degli stessi trattamenti. ART. 11 (REVOCA DEL FONDO) 1. La Regione Toscana, in caso di gravi e reiterate inadempienze di Artea alle disposizioni attuative per la realizzazione dell intervento ed agli obblighi prescritti dalla presente convenzione, nonché alle disposizioni di legge in materia, si riserva la facoltà di revocare il fondo e di recuperare i relativi conferimenti. 2. L eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione dello stesso. 3. In caso di utilizzo del fondo per operazioni non conformi alla presente convenzione e in caso di mancato invio delle informazioni necessarie alle attività di rendicontazione, senza giustificato motivo, la Regione Toscana può richiedere in ogni momento la restituzione di tutto o parte dell importo versato, riservandosi di agire per il risarcimento di eventuali danni. 6

19 ART. 12 (FORME DI COLLABORAZIONE FRA LE PARTI) 1. Le parti possono convocare reciprocamente incontri e riunioni volti a favorire la corretta ed efficace applicazione dei contenuti del presente contratto. ART. 13 (FORO COMPETENTE) 1. Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione ove la Regione Toscana fosse attore o convenuto resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro. ART. 14 (REGISTRAZIONE) 1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d uso ai sensi dell art. 5, DPR 26/4/86 n.131. Artea Regione Toscana Il Il 7

AGENZIA REGIONALE PER L EROGAZIONI IN AGRICOLTURA,

AGENZIA REGIONALE PER L EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, (ALLEGATO B) CONVENZIONE TRA LA REGIONE TOSCANA E ARTEA PER LA GESTIONE DEL FONDO PER L INTEGRAZIONE AL REDDITO DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE CHE HANNO SOTTOSCRITTO CONTRATTI DI SOLIDARIETA DI CUI

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