Studio Legale Avv. Claudio Mignone

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1 Bologna, 19 febbraio 2018 A tutto il personale dell Arma dei Carabinieri e delle Forze Armate Oggetto: Ricalcolo della pensione ex art. 54, comma 1 D.P.R. 1092/1973 per i Militari arruolati nell Arma dei Carabinieri tra il 1981 e il Gentili Militari dell Arma dei Carabinieri, da qualche settimana alcuni Vostri colleghi ed alcuni delegati della Rappresentanza Militare hanno chiesto allo Studio dello scrivente di esprimere un parere preventivo su una delicata questione recentemente discussa avanti ad alcune Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti del territorio nazionale. La problematica attiene al personale militare arruolatosi tra il 1981 e il 1983, che alla data del 31 dicembre 1995 ha maturato una anzianità di almeno 15 anni di servizio utile (ma inferiore ai 18 anni), vedendosi pertanto applicare il calcolo della pensione con il noto Sistema misto, introdotto dal Legislatore del 1995 con la c.d. Riforma Dini. Ebbene ai militari ricadenti in tale cerchia e con i sopra citati requisiti, se da un lato il dettato normativo di cui all art. 54, comma 1 del D.P.R del 29 dicembre 1973 ( Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato ) imporrebbe, per quel che attiene al calcolo della base pensionabile sino alla data del 31 dicembre 1995, che La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, dall altro l I.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P.) tenderebbe ad applicare nella determinazione del trattamento di quiescenza la minore e più sfavorevole aliquota del 35% prevista dall art. 44 del medesimo D.P.R., applicabile al solo personale civile dello Stato. Prima di qualsivoglia ulteriore considerazione, occorre rammentare quello che è stato l impatto sul sistema pensionistico nazionale della c.d. Riforma Dini (Legge 8 agosto 1995, n. 335) che, come ben noto, nello stravolgere il sistema pensionistico nazionale (sino ad allora retributivo), ha introdotto il c.d. metodo di calcolo contributivo, determinando il computo della pensione in base ai contributi effettivamente versati dal lavoratore e non più in base alle

2 retribuzioni percepite, differenziando altresì l applicabilità di tale nuovo sistema a seconda dell anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995, secondo tale distinzione: a) per i lavoratori con almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi figurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applica il sistema retributivo (fissato poi dalla Riforma Monti- Fornero al 31/12/2011, con applicazione della quota contributiva per le anzianità maturate dopo il 1 gennaio 2012); b) per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 vantano una anzianità inferiore ai 18 anni, si applica il sistema retributivo per le anzianità di impiego maturate sino a tutto il 1995, ed il sistema contributivo per il periodo di attività successivo al 1 gennaio 1996; c) per i lavoratori assunti dopo il 1 gennaio 1996, la pensione viene calcolata completamente con le regole del sistema contributivo. Dopo tale doverosa parentesi, da una attenta disamina della quaestio da un punto di vista normativo, applicativo e giurisprudenziale, è emerso come di recente nella determinazione dei trattamenti di quiescenza disposti in favore di alcuni militari con una anzianità di almeno 15 anni di servizio utile alla data del 31 dicembre 1995 (ricadenti pertanto nel c.d. Sistema misto ), l I.N.P.S. abbia erroneamente applicato per quegli anni la più sfavorevole aliquota spettante al personale civile dello Stato prevista dall art. 44, comma 1 D.P.R. 1092/1973 (ovvero l aliquota del 35%) e non quella prevista dall art. 54, comma 1 D.P.R. 1092/1973 (ovvero l aliquota del 44%) spettante al personale militare, arrecando in tal modo un rilevante danno patrimoniale al militare collocato in quiescenza. Sul punto è bene però rammentare che le varie riforme pensionistiche susseguitesi nel tempo non hanno mai inteso abrogare il corpus normativo previsto dal D.P.R del 29 dicembre 1973; ed invero la stessa Direzione Centrale di Previdenza - Ufficio Normativo I dell I.N.P.D.A.P., con circolare n. 22 del 18/09/2009 (in un epoca pertanto antecedente all accorpamento dell Istituto previdenziale dei dipendenti pubblici all I.N.P.S.) indirizzata alle proprie Sedi territoriali, al Segretariato Generale della Corte dei Conti in Roma, al Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, al Comando Generale dell Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione, al Centro Nazionale Amministrativo dell Arma dei Carabinieri - Ufficio Trattamento economico di quiescenza, ha espressamente specificato che Il computo dell aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall art. 54 del Testo unico, secondo cui la pensione spettante al

3 militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. In tal modo l I.N.P.D.A.P. ha inteso evidenziare come il computo dell aliquota spettante al personale militare debba essere effettuato in base al preciso dettato dell art. 54 del D.P.R. 1092/1973, il quale in alcun modo limita la propria operatività ai soli soggetti con l anzianità indicata (tra i 15 ed i 20 anni di servizio utile) escludendo quelli con maggiore anzianità, come d altronde emerge dall ultima parte della norma, secondo la quale la base pensionabile è aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile oltre il ventesimo ; inciso normativo quest ultimo che ha senso proprio in quanto riferibile anche a soggetti con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni. A distanza di alcuni anni tuttavia, ponendosi in netta antitesi a quanto ribadito dalla Direzione Centrale dell I.N.P.D.A.P., l I.N.P.S., dopo aver forgiato una interpretazione esclusivamente favorevole alle proprie casse, ha precisato che anche la quota di pensione retributiva (ovvero la quota maturata sino al 31/12/1995) spettante al personale militare debba essere calcolata applicando l aliquota del 35% (e non quella del 44%). Ciò mediante l esposizione, all interno dei processi pensionistici celebratisi sino ad oggi avanti alla giurisdizione contabile, di teorie difensive (alle quali si rimanda) non omogenee, ad ogni modo rivolte a negare al personale militare l applicabilità dell aliquota prevista dall art. 54, comma 1 D.P.R. 1092/1973. Ed è proprio in tale confuso panorama che vengono a collocarsi i primi tre precedenti favorevoli per il personale militare (il primo caso riguardante il militare dell Arma dei Carabinieri della Regione Umbria che, dopo aver depositato il ricorso avanti alla Corte dei Conti, nelle more del giudizio si è visto accordare dalla Direzione Centrale dell I.N.P.S. il ricalcolo del trattamento pensionistico, con conseguente applicazione dell aliquota di cui all art. 54, comma 1 del D.P.R. 1092/1973; il secondo rinvenibile nella sentenza n. 2/2018 depositata il 04/01/2018 dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sardegna; il terzo rinvenibile nella sentenza n. 12/2018 depositata il 26/01/2018 dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria), pubblicati a corredo della presente.

4 Ebbene, secondo il Giudice delle pensioni della Regione Sardegna e della Regione Calabria, che hanno rispettivamente accolto il ricorso di un sottufficiale dell Aeronautica Militare e di un dipendente della Guardia di Finanza dopo aver respinto le argomentazioni difensive dell Istituto previdenziale, il trattamento di quiescenza oggetto di lite non sarebbe stato calcolato correttamente dall I.N.P.S., poiché nella determinazione del rateo pensionistico l Ente previdenziale avrebbe utilizzato le aliquote spettanti al personale civile (di cui all art 44) e non quelle spettanti al personale militare previste dall art. 54 del D.P.R. 1092/1973. In entrambi i casi richiamati invero i ricorrenti si sono visti liquidati la pensione con il c.d. Sistema misto, in quanto alla data del 31 dicembre 2015 non possedevano una anzianità d impiego di almeno 18 anni. Conseguentemente, ad avviso dei Giudici contabili, il trattamento di quiescenza in esame avrebbe dovuto esser liquidato secondo il sistema indicato nell art. 1, comma 12 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 ( Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ), secondo il quale Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: A) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; B) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo. Appare chiaro che la questione giuridica si incentra esclusivamente sull aliquota di rendimento della quota di cui al punto A), ovverosia di quella da calcolarsi sotto la vigenza del sistema retributivo. Secondo le teorie proposte dalle difese dell Ente di previdenza sociale, pur se con sfaccettature diverse, l art. 54 del D.P.R. 1092/1973 non avrebbe innovato l ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall art. 44 del D.P.R. 1092/1973, ma si sarebbe limitato ad attribuire una sorta di beneficio, volto essenzialmente a garantire un congruo trattamento pensionistico in favore del personale militare cessato dal servizio con

5 almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile, non trovando al contrario applicazione al personale che abbia invece proseguito il servizio oltre il ventesimo anno. Inoltre, sempre secondo la teoria difensiva proposta dall I.N.P.S., la norma de qua troverebbe applicazione unicamente per coloro la cui pensione sia da calcolarsi unicamente con il sistema retributivo. Teorie quelle appena illustrate che ad avviso dei Giudici contabili aditi non trovano concreto riscontro nel dettato normativo, in quanto l art. 54, comma 1 del D.P.R. 1092/1973 prevede chiaramente (senza dar adito a possibili perplessità interpretative) che l aliquota del 44% debba applicarsi a coloro che possiedano un anzianità contributiva compresa tra i 15 ed i 20 anni, mentre il secondo comma della norma in esame attesta come la disposizione di cui al primo comma non possa intendersi confinata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come invece opinato dall INPS), atteso che la stessa prevede che spetti al militare l aliquota dell 1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo, sposando e avvalorando quanto chiarito dall I.N.P.D.A.P. con circolare n. 22 del 2009 (cfr. pag. 2). Nel concludere, ritengo dunque che la questione in esame appaia di estremo interesse per più ragioni: in primis, per l ingente numero di militari arruolatisi nell Arma dei Carabinieri, e più in generale nelle Forze Armate e nelle Forze di polizia ad Ordinamento Militare, tra il 1981 e il 30/06/1983 (inquadramento temporale di massima poiché il calcolo dell aliquota applicata dovrà essere esaminato analiticamente per ogni singola posizione) collocati in quiescenza di recente o prossimi alla pensione che, comprensibilmente, oggi temono di vedersi calcolata dall Ente di previdenza un aliquota errata per il periodo lavorativo svolto sino al 31/12/1995 ante Riforma Dini. In secondo luogo per i disastrosi effetti che una erronea applicazione del dettato normativo sarebbe in grado di determinare sulle pensioni del personale militare, il quale potrebbe subire una riduzione del proprio trattamento pensionistico anche, a seconda dei casi, di circa 200,00/250,00 euro lordi mensili. Pertanto tutto il personale militare congedatosi di recente con il Sistema misto che ritenga di aver subito un errato calcolo da parte dell I.N.P.S. dell aliquota maturata sino alla

6 data del 31/12/1995, è invitato a prendere contatti con lo Studio professionale dello scrivente per una prima disamina del caso, per poi concordare le modalità operative volte a radicare correttamente la vertenza. cordiali saluti. Nel rimanere a disposizione per qualsivoglia chiarimento, porgo a tutti Voi i miei più avv. Claudio Mignone

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