REPUBBLICA ITALIANA. Corte dei Conti. Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo. e delle Amministrazioni dello Stato

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1 Deliberazione n. 23/01/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei Conti in Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato I e II Collegio nell adunanza del 3 maggio 2001 *** Visto il decreto n del 21 aprile 2000 con il quale il Prefetto di Trieste ha conferito al vice ispettore della P.S. Mario Volpe il trattamento ordinario di quiescenza a decorrere dal 1 ottobre 1999; vista la nota di deferimento prot. n. 446 in data 12 febbraio 2001 e la relazione prot. n del 6 aprile 2001 del consigliere preposto alla Delegazione di controllo sugli atti delle amministrazioni dello Stato nel Friuli Venezia Giulia; vista l ordinanza del Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti in data 17 aprile 2001 con la quale il menzionato provvedimento è stato deferito alla Sezione centrale del controllo, collegi I e II, convocata per l adunanza congiunta del 3 maggio 2001 per l esame e la pronuncia sul visto e la registrazione; vista la nota n. 221/01/P in data 18 aprile 2001 con la quale la

2 2 Segreteria della Sezione di controllo ha comunicato l ordinanza stessa al Ministero dell Interno Gabinetto e Direzione Centrale del Personale servizio trattamento di pensione e previdenza, alla Prefettura di Trieste ed al Ministero del Tesoro, Gabinetto e Ragioneria Generale dello Stato; visti il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n e la legge 21 marzo 1953 n. 161; udito il relatore consigliere dott. Adriano Schreiber; intervenuto il rappresentante dell Amministrazione; ritenuto in FATTO Con il decreto n del 21 aprile 2000 inviato per il controllo successivo alla Delegazione di controllo del Friuli Venezia Giulia il Prefetto di Trieste ha conferito il trattamento di quiescenza al vice ispettore della P.S. Mario Volpe cessato dal servizio a domanda a decorrere dal 1 ottobre Tale trattamento pensionistico include l importo annuo di L a titolo di sei aumenti periodici di stipendio conferiti, ex art. 4, co. 2 del D.L.gs. 165/97, anche al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. La soluzione è stata adottata in conformità a quanto disposto con circolare n. 333-H/N18 del del Ministero dell Interno che, ai

3 3 fini della determinazione del contributo previdenziale da porre a carico del personale cessato a domanda dal servizio nel 1998, prevede solo ed esclusivamente l applicazione della aliquota dello 0,20% (da incrementarsi progressivamente come indicato nella tabella A del D.L.gs. 165/97), sulla base contributiva e pensionabile così come determinata dall art. 2, 9 c. della legge 8 agosto 1995 n Tale orientamento, emerso dalla conferenza di servizi tenuta il con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero della Difesa, dell Interno, del Tesoro, di Grazia e Giustizia, del Lavoro, della Guardia di Finanza e dell INPDAP, è stato seguito anche dalla Guardia di Finanza (circolari n del e n del ), dai Carabinieri (circolari n A e del e ) e dal Ministero della Difesa (circolari n. 1000/165/97DG del e ). Premesso ciò e considerato che l onere contributivo posto a carico del sig. Volpe risulta pari a L a fronte di un beneficio derivante dal riconoscimento dei sei scatti aggiuntivi pari a L lorde annue, sono sorte perplessità sulla correttezza dei criteri di quantificazione adottati, in ordine alle quali il coordinamento del controllo con nota n. 240/693 dell riteneva opportuno fosse investita la Sezione del Controllo. Pertanto con relazioni prot. n. 446 del 12 febbraio 2001 e prot. n del 6 aprile 2001 il Consigliere capo della Delegazione di controllo trasmetteva gli atti alla predetta Sezione per una decisione sulla

4 4 questione, da considerarsi di massima. Con ordinanza del Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato in data 17 aprile 2001 la pronuncia sul visto e la conseguente registrazione del decreto veniva deferita alla predetta Sezione, convocata per l odierna adunanza congiunta del I e II Collegio. Considerato in DIRITTO Il problema all esame della Sezione riguarda il caso di un dipendente della Polizia di Stato, cessato dal servizio a domanda anticipatamente rispetto ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito, al quale sono stati liquidati, nel trattamento pensionistico, anche i sei aumenti periodici di stipendio i quali, già riconosciuti ai fini pensionistici dalla precedente normativa, sono stati ridisciplinati, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti contributivi, dall art. 4 del D.L.gs. 30 aprile 1997 n.165. Quest ultimo ha stabilito al 1 comma che a decorrere dal 1 gennaio 1998 i predetti aumenti periodici, che antecedentemente erano attribuiti sulla base della sola contribuzione generale rappresentata dalla ritenuta in conto entrata del Ministero del tesoro pari all 8,75% della base contributiva stabilita dall art. 2, 9 c. della legge 8 agosto 1995 n. 335, vengano assoggettati ad una specifica contribuzione previdenziale, che si aggiunge alla predetta ritenuta del tesoro. I criteri specifici di determinazione del nuovo onere contributivo, regolati dai commi 2, 3 e 4, sono i seguenti:

5 5 - per coloro che cessano dal servizio per qualsiasi causa, eccetto il collocamento a riposo a domanda, con trattamento pensionistico computato con il sistema retributivo (come nel presente caso) l onere previdenziale (gravante sulla base contributiva determinata ai sensi dell art. 2, 9 c. della l. 335/95) è costituito dalla ritenuta in conto entrate del tesoro (8,75%) progressivamente incrementata secondo le percentuali riportate nella tabella A del decreto (0,20 per il 1998, 0,22 per il 1999 fino allo 0,40 per il 2008); - per coloro che cessano dal servizio per qualsiasi causa, eccetto il collocamento a riposo a domanda, con trattamento pensionistico computato in tutto o in parte col sistema contributivo, l onere previdenziale è costituito dalla sola ritenuta dell 8,75% (calcolata cioè nella misura ordinaria senza l incremento dell 0,20.%) operata però anche sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio; - per coloro che cessano dal servizio a domanda, al contributo previdenziale determinato secondo il sistema predetto, a cui sono assoggettati durante la permanenza in servizio, si aggiunge il pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Ciò significa che a carico di colui che viene collocato a riposo anticipatamente continua a gravare il contributo previdenziale

6 6 predetto: il problema è di stabilire in base a quali criteri esso debba essere determinato. Premesso che il caso in questione riguarda una pensione computata col sistema retributivo, le soluzioni ipotizzabili nella fattispecie sono due: A) il contributo si calcola applicando alla base contributiva e pensionabile l aliquota dell 8,75% incrementata dallo 0,20% per il 1998 e aliquote progressive per gli anni seguenti come da tabella A allegata al D.L.gs. n. 165/97; B) il contributo previdenziale va calcolato applicando alla base pensionabile solo ed esclusivamente le aliquote progressive riportate nella tabella A del D.L.gs. n. 165/97 (soluzione adottata dalla Prefettura di Trieste). A favore della tesi A) sta la formulazione letterale dell art. 4,3 c. del D.L.vo 165/97 secondo cui ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2. l importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del Tesoro (attualmente l 8,75%) a carico del personale il cui trattamento è computato con il sistema retributivo.. è progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto, in base alla quale sembrerebbe che anche nella fattispecie prevista dal comma 2, cioè quella della cessazione dal servizio a domanda, il contributo debba essere rappresentato dalla ritenuta in conto tesoro incrementata nella misura di cui alla tabella A).

7 7 A conforto della tesi B) vi è la considerazione che la predetta ritenuta in conto entrate Tesoro (ora INPDAP) dell 8,75%, prevista dall art. 13 della legge n. 177/76 e successive modificazioni, viene applicata al solo personale in servizio e non anche al personale in pensione che ha già assolto ai relativi obblighi contributivi. In altre parole, con il pagamento della ritenuta in conto entrate tesoro effettuato durante il servizio attivo, il dipendente collocato a riposo anticipatamente rispetto ai limiti di età avrebbe già assolto all onere contributivo relativo al suo trattamento di pensione (anticipato), e quindi non potrebbe essere tenuto a prolungarne il versamento dopo il pensionamento fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per la categoria alla quale appartiene. Quello che invece la legge impone di continuare a pagare sarebbe solo l onere aggiuntivo che il D.L.gs. 165/97 ha introdotto a fronte dell attribuzione dei sei scatti, precedentemente non coperti da una specifica entrata contributiva. Gli effetti pratici conseguenti all una e all altra tesi sono ben diversi: adottando la soluzione A il contributo totale da pagare assommerebbe a L , rendendo meno appetibile la richiesta del beneficio. La ratio della disposizione normativa così interpretata consisterebbe nel subordinare la possibilità di ottenere il pensionamento anticipato con contemporanea attribuzione dei sei scatti al versamento di una contribuzione adeguata in modo tale da

8 8 evitare una eccessiva fuoriuscita dal servizio di personale che, con una contribuzione di favore come quella risultante dalla tesi B), sarebbe incentivato a chiedere il pensionamento prima del raggiungimento dei limiti di età. Adottando la tesi B il contributo totale da pagare assommerebbe invece a L , a fronte di un beneficio pensionistico di L annue lorde. Per risolvere la questione occorre, a giudizio della Sezione, aver ben chiara la struttura del nuovo sistema di contribuzione previdenziale che l art. 4 ha introdotto a fronte dell aggiunta alla base pensionabile dei sei aumenti periodici previsti dalla specifica normativa di settore per i militari e le forze di polizia. L innovazione contenuta nel D.L.gs. 165/97 consiste nell assoggettare a contribuzione specifica i predetti aumenti periodici che prima del 1 gennaio 1998 (data di entrata in vigore della norma stabilita dall art. 8) venivano attribuiti sulla base della sola ritenuta in conto entrate tesoro. Nel caso in esame, in cui si tratta di stabilire quale sia il contributo da porre a carico di coloro i quali cessano dal servizio a domanda anticipatamente, è bene ricordare che essi godevano già del beneficio dei sei aumenti periodici in base all art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 232, sia pure in presenza di determinati requisiti, costituiti dal compimento dei 55 anni d età e di 35 anni di servizio utile, ora non più richiesti dal 2 comma dell art. 4.

9 9 Occorre inoltre tener presente che, a prescindere dall attribuzione dei sei scatti, l interessato aveva già maturato, in base alle norme vigenti, il diritto a godere, anticipatamente rispetto ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito, del trattamento di quiescenza, e in relazione a questo aveva già assolto all onere contributivo relativo pagando nel corso del servizio attivo la ritenuta in conto entrate tesoro dell 8,75%. Per far fronte all onere costituito dall attribuzione dei sei aumenti periodici il legislatore del D. L.gs. 165/97 ha introdotto, come s è visto, un nuovo onere aggiuntivo rispetto alla ritenuta generale dell 8,75%, costituito, nel sistema retributivo, dall incremento, previsto dalla tabella A, della ritenuta dell 8,75%, calcolati entrambi sulla base contributiva e pensionabile di cui all art. 2, 4 c. l. 335/95, cioè, in virtù dell ivi richiamato art. 12 della legge 20 aprile 1969 n. 153, sulla retribuzione, ossia tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro,esclusi i sei aumenti periodici che non ne fanno parte essendo attribuiti solo all atto della cessazione dal servizio. Diversamente invece è calcolato l onere aggiuntivo nel sistema contributivo in cui la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria dell 8,75% (cioè senza l incremento dallo 0,20%) anche sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio (ossia sui sei aumenti periodici del 2,50%).

10 10 Il comma 2, che prevede i casi di cessazione anticipata, riguarda la determinazione dell onere contributivo dei sei scatti sia nel sistema retributivo (caso all esame) che nel sistema contributivo. Per risolvere il problema del significato da attribuire all espressione pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito occorre tenere conto della struttura dell onere nei due casi. Considerando il caso del sistema contributivo le due tesi assumono caratteri più netti alla luce delle conseguenze pratiche che ne scaturiscono: seguendo la tesi A colui che ha fruito del pensionamento anticipato dovrebbe infatti sostenere l onere dell 8,75% sull intera retribuzione maggiorata figurativamente del 15% e, pur avendo già pagato in servizio i contributi necessari per assicurarsi la pensione, dovrebbe reiterarli per ottenere il beneficio aggiuntivo dei sei scatti. Nel sistema retributivo, oltre all onere aggiuntivo previsto dalla Tabella A, il pensionato dovrebbe reiterare il pagamento dell 8,75% sulla base contributiva. Poiché seguendo tale interpretazione ci si troverebbe in presenza non di un onere aggiuntivo ma di una duplicazione di contributi relativi al trattamento pensionistico principale, la Sezione ritiene di condividere la tesi sub B), nella cui prospettiva anche il dettato del 2 comma dell art. 4 assume un contenuto più preciso e

11 11 tecnicamente adeguato. L accenno alla restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3 va così inteso non come ciò che resta da pagare fino al raggiungimento dei limiti di età, ma come ciò che resta da pagare della contribuzione di cui al comma 3 dopo che è cessato (con il pensionamento) l obbligo del versamento dell entrata in conto tesoro dell 8,75%, che, come appunto precisa il comma 3, riguarda solo la retribuzione che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro, e tale non può ovviamente considerarsi la pensione erogata dall INPDAP. In tal modo viene chiarito che ciò che resta a carico del dipendente è solo l onere aggiuntivo, pari alle percentuali previste dalla tabella A, e non l 8,75% già assolto sul trattamento di attività. Il provvedimento in esame, avendo adottato questo criterio interpretativo, risulta quindi legittimo P Q M ammette il decreto in epigrafe al visto ed alla conseguente registrazione. Il Presidente (Danilo Delfini) Il Relatore (Adriano Schreiber)

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