Deliberazione n. 7 /2001

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1 Deliberazione n. 7 /2001 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA Composta dai signori: Presidente: Domenico ORIANI Componenti: Anna BOMBINO, Quirino LORELLI, Domenico GUZZI Nell adunanza del 21 giugno 2001 Visto il decreto del Ministero Pubblica Istruzione - Provveditorato agli Studi di C. n. 729 del 17 gennaio 2000, con il quale è stata conferita alla sig.ra M.A., nata a G. (), il 31 luglio 1928, dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, cessata dal servizio, la pensione definitiva dal 5 ottobre 1991, con decorrenza economica dei pagamenti dal 21 novembre 1996, pervenuto a questa Sezione di Controllo in data 1 marzo 2000; Visto il rilievo istruttorio n.81 del 16 ottobre 2000 e la risposta dell Amministrazione del 2 novembre 2000; Vista la relazione del magistrato istruttore del 17 maggio 2001 e la nota di trasmissione del consigliere delegato di pari data; Vista l ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti n. 6/2001 dell 8 giugno 2001 con la quale è stato deferito alla Sezione Regionale, convocata per l adunanza del 21 giugno 2001, l esame e la pronuncia sul visto e conseguente registrazione del decreto sopracitato; Visto l art. 24, comma 1 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214;

2 Vista la legge 21 marzo 1953 n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20; Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti adottata nell adunanza del 16 giugno 2000; Udito nell adunanza del 21 giugno 2001 il rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, Provveditorato agli Studi di C., dott.ssa Maria Teresa Lamanna ed il relatore, ref. Quirino Lorelli; ritenuto in fatto In data 1 marzo 2000 perveniva alla Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti il decreto del Provveditorato agli studi di C. n. 729 del 17 gennaio 2000 con il quale alla sig.ra M.A., cessata dal servizio, veniva conferita dal 5 ottobre 1991 la pensione di lire annue lorde , fissando la decorrenza economica dei pagamenti al 21 novembre 1996 per prescrizione del periodo precedente. Con rilievo istruttorio n.81 del 16 ottobre 2000, il Magistrato Istruttore restituiva non registrato il decreto chiedendo di specificare i motivi per cui la decorrenza dei pagamenti fosse stata differita al 21 novembre 1996, sottolineando che l interessata risultava collocata a riposo dal 5 ottobre 1991 e che con comunicazione del 21 novembre 1991 è stato liquidato il trattamento provvisorio di pensione. Al rilievo replicava l Amministrazione con nota del 2 novembre 2000, prot , allegando pronuncia delle SS.RR. della Corte dei Conti n.10/99 e sostenendo che è stata presa a riferimento la data del trattamento provvisorio di pensione, non avendo l interessata, mai prodotto alcuna richiesta per l interruzione della prescrizione

3 quinquennale. Con nota prot.557 del 17 maggio 2001, il magistrato relatore richiedeva al consigliere istruttore di voler deferire la questione alla Sezione del Controllo. Con nota prot.7/bis di pari data, il consigliere delegato, concordando con le osservazioni del magistrato istruttore, rimetteva l atto al Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti al fine di deferire la questione all esame della Sezione. All adunanza del 21 giugno 2001 la rappresentante dell Amministrazione, ritualmente convocata, ribadiva verbalmente il contenuto della propria nota di risposta. considerato in diritto La questione all esame della Sezione concerne il computo della prescrizione del maturato economico pensionistico nel periodo di tempo intercorrente tra l adozione del decreto di pensione provvisoria e quello, successivo, con il quale l amministrazione provvede alla determinazione e liquidazione del trattamento definitivo di pensione. Più in particolare l amministrazione ritiene, anche sulla scorta di una propria interpretazione di una pronuncia delle SS.RR. di questa Corte, che il termine prescrizionale quinquennale inizi a decorrere dalla data di comunicazione del decreto che determina la pensione provvisoria e che non venga ad essere interrotto dalla riscossione dei singoli ratei di pensione provvisoria da parte dell interessato. La conseguenza sarebbe che nel caso in cui, come nella fattispecie, il decreto di determinazione del trattamento definitivo di pensione venga

4 adottato oltre il quinquennio dal decreto di determinazione della pensione provvisoria e, nelle more, l interessato non abbia prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione, questa dovrebbe intendersi maturata e pertanto l amministrazione potrebbe dedurla direttamente in sede di formazione del suddetto decreto di determinazione del trattamento definitivo di pensione. L intervenuta prescrizione consentirebbe così all amministrazione di individuare la decorrenza economica della pensione definitiva ad una data fissata nello scadere del quinquennio precedente quello di formazione del decreto di determinazione del trattamento definitivo di pensione. L amministrazione ritiene che l art. 143, ultimo comma del D.P.R. 29 dicembre 1973 n vada interpretato nel senso che la prescrizione dei ratei di pensione maturerebbe anche nelle more della formazione del provvedimento di liquidazione della pensione definitiva, laddove quest ultimo sia successivo al provvedimento di liquidazione della pensione provvisoria. La pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/Q.M. del 23 aprile 1999, rafforzerebbe questa singolare prospettazione in diritto. A riprova di tutto ciò l amministrazione ha infatti allegato alla nota di risposta copia di detta pronuncia. In realtà una interpretazione di tal fatta non solo non è conforme ai principi affermati dalle Sezioni Riunite, ma è palesemente illegittima. Infatti, premesso che la questione in fatto che aveva interessato le Sezioni Riunite riguardava il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dell intero beneficio contrattuale previsto per il

5 personale della Scuola, appare evidente come la pronuncia affermi in realtà un principio in materia di prescrizione riguardante solo le ipotesi di istanze dell interessato, finalizzate al riconoscimento di benefici economici non conteggiati dall amministrazione. Specificamente bisogna chiarire che l ultimo comma dell art. 143 del D.P.R. 1092/73 stabilisce che il termine di prescrizione di cui all art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione sia portato a conoscenza dell interessato. A sua volta l art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295 stabilisce che Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni dovuti dallo Stato, si prescrivono, con il decorso di 5 anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque, dopo una valutazione discrezionale dell Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell interessato.

6 La norma dunque disciplina sostanzialmente la prescrizione dei ratei di pensione, indicando quale dies a quo, quello della maturazione del diritto a percepire ogni rateo (esattamente in tal senso proprio Corte dei conti, SS.RR., 23 aprile 1999, n. 10/Q.M., secondo cui una questione di prescrizione si pone soltanto con riguardo ai singoli ratei di pensione o alle differenze dovute sugli stessi, considerato che dal rapporto previdenziale scaturisce non un unica obbligazione complessa, ma una serie di obbligazioni a cadenza periodica ). In altri termini dalla comunicazione all interessata del provvedimento di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione, inizia a decorrere la prescrizione quinquennale relativamente a ciascun dei ratei di pensione di cui al provvedimento stesso: con la conseguenza che ove il beneficiario non riscuota effettivamente i singoli ratei entro i cinque anni dalla maturazione del relativo diritto a percepire ciascuno di essi, non potrà più farlo per il futuro. Nel caso di specie non risulta che la signora A. Marianna, collocata in quiescenza per invalidità a partire dal 5 ottobre 1991, abbia lasciato prescrivere i singoli ratei di pensione. Risulta al contrario che il procedimento amministrativo di formazione del decreto definitivo di pensione si sia protratto per ben 9 anni durante i quali l interessata ha comunque continuato a percepire il trattamento provvisorio di pensione. Da tutto ciò discende che: a) non è maturata nessuna prescrizione quinquennale per i ratei di pensione provvisoria;

7 b) parimenti non può essere maturata nessuna prescrizione per i ratei di pensione definitiva, giacchè questi sono stati quantificati solo col decreto del Provveditorato agli Studi di C. n.729 del 17 gennaio 200, sul quale è oggi chiamata a pronunciarsi questa Sezione. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA Ricusa il visto e la conseguente registrazione al decreto del Ministero Pubblica Istruzione - Provveditorato agli Studi di C. n. 729 del 17 gennaio Così deciso in C., nella sede della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, il 21 giugno IL PRESIDENTE (Dott. Domenico Oriani) IL MAGISTRATO RELATORE (Prof. Avv. Quirino Lorelli) IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DELLA SEZIONE (Dott. Leone) Depositata in cancelleria il 18 sett. 2001

8 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DELLA SEZIONE (Dott. Leone)

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