Trasferimento del pagamento delle pensioni del personale dell AIMA dall Azienda stessa alle Sedi provinciali I.N.P.D.A.P.
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1 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Roma, 22/10/1999 Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali Ufficio I Normativa e AA.GG. Prot. 1922/M Ai Dirigenti Generali LORO SEDI Ai Dirigenti degli Uffici Centrali e Periferici LORO SEDI Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali LORO SEDI Agli Enti di Patronato LORO SEDI Al Dipartimento dell Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato Div. II Piazza Dalmazia, R O M A Al Centro Nazionale di Calcolo e Contabilità di LATINA Ai Centri Interregionali di Elaborazione per i Servizi Periferici del Tesoro BOLOGNA - LATINA INFORMATIVA N. 21 OGGETTO: Trasferimento del pagamento delle pensioni del personale dell AIMA dall Azienda stessa alle Sedi provinciali I.N.P.D.A.P. Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato sulla G.U. n. 137 del 14 giugno 1999, ha disposto la soppressione e la messa in liquidazione dell AIMA Azienda di Stato
2 per gli interventi sul mercato agricolo e la istituzione dell Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Il comma 7 dell art. 6 del citato decreto legislativo ha stabilito che il pagamento delle pensioni in atto, alle quali provvede direttamente l AIMA, è effettuato a partire dalla data 1 gennaio 2000 dall INPDAP, al quale sono trasferite le partite di pensioni esistenti al 31 dicembre In attuazione, quindi, della cennata disciplina legislativa, si forniscono le seguenti istruzioni, sulla quale la citata Azienda in liquidazione ha convenuto, concernenti il trasferimento dei trattamenti di quiescenza in questione alle Sedi INPDAP. Premesso che l onere delle pensioni già a carico dell AIMA viene trasferito alla Gestione separata istituita presso l INPDAP dall art. 2, comma primo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ferma restando la competenza dell AIMA medesima in materia di ordinazione primaria della spesa, a partire dal 1 gennaio 2000, sono estese ai trattamenti di quiescenza in argomento le attribuzioni attinenti alla ordinazione primaria e secondaria della spesa demandate alle Sedi provinciali INPDAP ai sensi dei DD.P.R. 29 dicembre 1973, n e 19 aprile 1986, n L AIMA avrà cura di trasmettere, entro il 10 novembre 1999, le prescritte comunicazioni concessive di cui agli artt. 5 e 7 del D.P.R. n. 138/1996, accompagnate da apposite lettere recanti l autorizzazione alla prosecuzione del pagamento dal 1 gennaio 2000, redatte, a seconda dei casi, secondo gli schemi 1, 2,3 e 4 allegati alla presente circolare. Le comunicazioni stesse saranno altresì corredate da tutta la documentazione occorrente per la regolare attivazione delle pensioni provvisorie e/o definitive trasferite. Le Sedi provinciali INPDAP, ricevute le dette comunicazioni e gli atti allegati, ne riscontreranno preliminarmente la regolarità e quindi daranno corso direttamente agli adempimenti connessi all'assunzione in carico e all ammissione a pagamento delle relative partite con effetto dal 1 gennaio 2000, salvo conguaglio delle somme corrisposte fino al 31/12/1999 in sede di ammissione a pagamento delle corrispondenti pensioni definitive. Si precisa inoltre che resta a carico dell AIMA la responsabilità delle liquidazioni eseguite fino al 31/12/1999, nonché dell esattezza degli importi segnalati per la prosecuzione del pagamento dal 1 /1/2000, a cura delle competenti Sedi INPDAP. Pertanto, nei casi di riliquidazione di trattamenti definitivi da decorrenza anteriore a quest ultima data, l AIMA provvederà direttamente ai conseguenti conguagli per il periodo di propria pertinenza, comunicandone le risultanze a credito o a debito nei confronti degli interessati ai competenti Uffici INPDAP, i quali ne disporranno la corresponsione o il recupero sulle relative partite in corso di pagamento. Nei casi, invece, di sostituzione dei trattamenti provvisori con le corrispondenti pensioni definitive liquidate con provvedimenti adottati successivamente al 1 /1/2000, il conguaglio dovrà essere comunque effettuato dalla originaria decorrenza a cura delle competenti Sedi INPDAP, previa comunicazione, da parte dell AIMA, delle somme erogate in via provvisoria fino al 31 dicembre Le medesime Sedi INPDAP provvederanno altresì alla liquidazione e al pagamento delle pensioni di riversibilità a favore dei congiunti aventi diritto dei titolari di pensioni dirette, definitive o provvisorie, aventi decorrenza dal 1 gennaio 2000, ovvero assunti in carico dalla stessa data. Ai fini, peraltro, della individuazione delle pensioni della specie nell ambito dei trattamenti di quiescenza amministrati, le relative partite saranno contraddistinte dal codice Ministero capitolo 031 assegnato alle pensioni del Ministero delle Politiche agricole e forestali. Infine, per porre in grado i pensionati ed i loro aventi causa di riscuotere gli assegni che saranno emessi per il pagamento delle rate mensili di pensione, qualora gli interessati dichiarino di non essere in possesso del documento espressamente previsto per la riscossione, le Sedi INPDAP dovranno rilasciare loro apposita lettera credenziale, giusto il disposto dell art. 200, terzo comma,
3 del D.P.R. n. 1092/73. Di tale preliminare adempimento i dipendenti già collocati a riposo e i loro eventuali aventi causa saranno tempestivamente informati dall AIMA. Si comunica, da ultimo, che per le cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età o per altra causa, ovvero per decesso in servizio del dipendente, verificatesi dal 31 dicembre 1999 in poi, l AIMA provvederà ad emettere i decreti di liquidazione delle pensioni definitive dirette e indirette, nonché le comunicazioni concessive dei corrispondenti trattamenti provvisori, ove ne ricorrano le condizioni, secondo le modalità e i termini stabiliti rispettivamente dagli artt. 5 e 7 del D.P.R. n. 138/1986, da trasmettere alle competenti Sedi provinciali INPDAP, per l ammissione a pagamento, debitamente corredati delle documentazioni prescritte dalle circolari n. 10 del 19 febbraio 1987 della Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P. e n. 74 del 28 febbraio 1987 della ex Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro, le cui disposizioni si intendono integralmente recepite nella presunta circolare. IL DIRIGENTE GENERALE F.to Dr. Luigi MARCHIONE
4 Alla Sede Provinciale I.N.P.D.A.P. di U.O. II Prot. n. e, p.c. Al Sig. Via OGGETTO: Trasferimento trattamento definitivo di pensione. Sig. nato a, il collocato a riposo dal ; n. di iscrizione ; codice fiscale qualifica funzionale Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con cui è stata disposta la soppressione dell A.I.M.A., la messa in liquidazione e l istituzione dell Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), stabilisce, all articolo 6, comma 7, che il pagamento delle pensioni, alle quali provvedeva direttamente la scrivente, debba essere effettuato, a far data dal 1 gennaio 2000, dall INPDAP. Ciò premesso mentre si assicura di provvedere alla erogazione del trattamento definitivo in oggetto fino al 31 dicembre 1999, si autorizza codesta Sede Provinciale a proseguire il pagamento nella misura di annue lorde. a decorrere dal 1 gennaio Al riguardo, si precisa che il sopraindicato importo della pensione definitiva scaturisce da quello determinato all atto del collocamento in quiescenza maggiorato: di tutte le perequazioni automatiche attribuite nel tempo in base alla normativa vigente; dei miglioramenti economici stabiliti da provvedimenti legislativi. All interessato compete/non compete, inoltre, l indennità integrativa speciale lorda mensile di. oltre alla 13^ mensilità.
5 Si allega, altresì, la documentazione segnata a margine: decreto di liquidazione / riliquidazione della pensione definitiva dell avente diritto; dichiarazione rilasciata dall interessato per accertare il diritto alla percezione dell I.I.S.; dichiarazione dell interessato contenente la richiesta della detrazione d imposta; richiesta di accreditamento bancario; richiesta di accreditamento postale; indicazione del frazionario dell ufficio postale; scheda analitica riguardante le procedure esecutive e/o assegni alimentari e copie dei relativi atti; copia dei dati immessi nel casellario generale delle pensioni dell I.N.P.S. dalla quale risulta il codice fiscale del pensionato; Si fa presente, infine, che questo Ufficio provvederà per l anno 1999 a rilasciare all interessato la certificazione reddituale (CUD). Il rendiconto relativo al periodo in cui l interessato è stato amministrato da questa Azienda verrà trasmesso appena possibile. IL DIRIGENTE DELL UNITA ORGANIZZATIVA II
6 Alla Sede Provinciale I.N.P.D.A.P. di U.O. II Prot. n. e, p.c. Al Sig. Via OGGETTO: Trasferimento trattamento provvisorio di pensione. Sig. nato a, il collocato a riposo dal ; n. di iscrizione ; codice fiscale qualifica funzionale Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con cui è stata disposta la soppressione dell A.I.M.A., la messa in liquidazione e l istituzione dell Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), stabilisce, all articolo 6, comma 7, che il pagamento delle pensioni, alle quali provvedeva direttamente la scrivente, debba essere effettuato, a far data dal 1 gennaio 2000, dall INPDAP. Ciò premesso mentre si assicura di provvedere alla erogazione del trattamento provvisorio in oggetto fino al 31 dicembre 1999, si autorizza codesta Sede Provinciale a proseguire il pagamento nella misura di annue lorde. a decorrere dal 1 gennaio Al riguardo, si precisa che il sopraindicato importo della pensione provvisoria scaturisce da quello determinato all atto del collocamento in quiescenza maggiorato: di tutte le perequazioni automatiche attribuite nel tempo in base alla normativa vigente; dei miglioramenti economici stabiliti da provvedimenti legislativi. All interessato compete/non compete, inoltre, l indennità integrativa speciale lorda mensile di. oltre alla 13^ mensilità.
7 Si allega, altresì, la documentazione segnata a margine: determinazione della pensione provvisoria dell avente diritto; dichiarazione rilasciata dall interessato per accertare il diritto alla percezione dell I.I.S.; dichiarazione dell interessato contenente la richiesta della detrazione d imposta; richiesta di accreditamento bancario; richiesta di accreditamento postale; indicazione del frazionario dell ufficio postale; scheda analitica riguardante le procedure esecutive e/o assegni alimentari e copie dei relativi atti; nota con cui viene autorizzata la corresponsione del trattamento annuo lordo; Si fa presente, infine, che questo Ufficio provvederà per l anno 1999 a rilasciare all interessato la certificazione reddituale (CUD). Il rendiconto relativo al periodo in cui l interessato è stato amministrato da questa Azienda verrà trasmesso appena possibile. IL DIRIGENTE DELL UNITA ORGANIZZATIVA II
8 Alla Sede Provinciale I.N.P.D.A.P. di U.O. II Prot. n. e, p.c. Alla Sig.ra Via OGGETTO: Trasferimento trattamento definitivo indiretto/di riversibilità. Sig. nato a, il coniuge con o senza orfani di collocato a riposo dal e deceduto il ovvero deceduto in servizio il n. di iscrizione ; codice fiscale qualifica funzionale Orfani compartecipi: Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con cui è stata disposta la soppressione dell A.I.M.A., la messa in liquidazione e l istituzione dell Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), stabilisce, all articolo 6, comma 7, che il pagamento delle pensioni, alle quali provvedeva direttamente la scrivente, debba essere effettuato, a far data dal 1 gennaio 2000, dall INPDAP. Ciò premesso mentre si assicura di provvedere alla erogazione del trattamento definitivo in oggetto fino al 31 dicembre 1999, si autorizza codesta Sede Provinciale a proseguire il pagamento nella misura di annue lorde. pari al % del trattamento diretto a decorrere dal 1 gennaio Al riguardo, si precisa che il sopraindicato importo della pensione provvisoria scaturisce da quello determinato all atto del collocamento in quiescenza maggiorato: di tutte le perequazioni automatiche attribuite nel tempo in base alla normativa vigente; dei miglioramenti economici stabiliti da provvedimenti legislativi; dell ammontare annuo dell I.I.S. spettante al momento del decesso (solo se cessato prima del 1 gennaio 1995 e deceduto dopo il 16 agosto 1995). All avente diritto inoltre: - compete/non compete, l I.I.S. lorda mensile di.
9 (solo se la pensione diretta ha avuto origine anteriormente al 1 gennaio 1995, ex art comma della legge n. 724/94 e il dante causa è deceduto prima del 16 agosto 1995); - compete/non compete la 13^ mensilità. Si allega, altresì, la documentazione segnata a margine: decreto liquidazione/riliquidazione della pensione definitiva dell avente diritto; dichiarazione rilasciata dall avente diritto per accertare il diritto alla percezione dell I.I.S.; dichiarazione dell interessato contenente la richiesta della detrazione d imposta; richiesta di accreditamento bancario; richiesta di accreditamento postale; indicazione del frazionario dell ufficio postale; scheda analitica riguardante le procedure esecutive e/o assegni alimentari e copie dei relativi atti; dichiarazione della vedova relativa ai redditi assoggettabili all I.R.P.E.F. riferita all anno 1995; copia dei dati immessi nel casellario generale delle pensioni dell I.N.P.S. dalla quale risulta il codice fiscale del pensionato; Si fa presente, infine, che questo Ufficio provvederà per l anno 1999 a rilasciare all interessato la certificazione reddituale (CUD). Il rendiconto relativo al periodo in cui l interessato è stato amministrato da questa Azienda verrà trasmesso appena possibile. IL DIRIGENTE DELL UNITA ORGANIZZATIVA II
10 Alla Sede Provinciale I.N.P.D.A.P. di U.O. II Prot. n. e, p.c. Alla Sig.ra Via OGGETTO: Trasferimento trattamento provvisorio indiretto/di riversibilità. Sig. nato a, il coniuge con o senza orfani di collocato a riposo dal e deceduto il ovvero deceduto in servizio il n. di iscrizione ; codice fiscale qualifica funzionale Orfani compartecipi: Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con cui è stata disposta la soppressione dell A.I.M.A., la messa in liquidazione e l istituzione dell Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), stabilisce, all articolo 6, comma 7, che il pagamento delle pensioni, alle quali provvedeva direttamente la scrivente, debba essere effettuato, a far data dal 1 gennaio 2000, dall INPDAP. Ciò premesso mentre si assicura di provvedere alla erogazione del trattamento provvisorio in oggetto fino al 31 dicembre 1999, si autorizza codesta Sede Provinciale a proseguire il pagamento nella misura di annue lorde. pari al % del trattamento diretto a decorrere dal 1 gennaio Al riguardo, si precisa che il sopraindicato importo della pensione provvisoria scaturisce da quello determinato all atto del collocamento in quiescenza maggiorato: di tutte le perequazioni automatiche attribuite nel tempo in base alla normativa vigente; dei miglioramenti economici stabiliti da provvedimenti legislativi; dell ammontare annuo dell I.I.S. spettante al momento del decesso (solo se cessato prima del 1 gennaio 1995 e deceduto dopo il 16 agosto 1995). All avente diritto inoltre: - compete/non compete, l I.I.S. lorda mensile di. (solo se la pensione diretta ha avuto origine anteriormente al 1 gennaio 1995, ex art. 15-5
11 comma della legge n. 724/94 e il dante causa è deceduto prima del 16 agosto 1995); - compete/non compete la 13^ mensilità. Si allega, altresì, la documentazione segnata a margine: determinazione della pensione provvisoria dell avente diritto; decreto liquidazione/riliquidazione della pensione definitiva del dante causa; nota di questo Ufficio con cui viene autorizzata la corresponsione del trattamento annuo lordo sopraindicato; dichiarazione rilasciata dall avente diritto per accertare il diritto alla percezione dell I.I.S.; dichiarazione dell interessato contenente la richiesta della detrazione d imposta; richiesta di accreditamento bancario; richiesta di accreditamento postale; indicazione del frazionario dell ufficio postale; scheda analitica riguardante le procedure esecutive e/o assegni alimentari e copie dei relativi atti; dichiarazione della vedova relativa ai redditi assoggettabili all I.R.P.E.F. riferita all anno 1995; Si fa presente, infine, che questo Ufficio provvederà per l anno 1999 a rilasciare all interessato la certificazione reddituale (CUD). Il rendiconto relativo al periodo in cui l interessato è stato amministrato da questa Azienda verrà trasmesso appena possibile. IL DIRIGENTE DELL UNITA ORGANIZZATIVA II
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