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1 Deliberazione n. 51/2016/SUCC SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai magistrati: dott. Massimo Romano dott. Italo Scotti dott. Riccardo Patumi dott. Federico Lorenzini presidente f.f. consigliere primo referendario primo referendario (relatore) ****** Assiste con funzione di segretario verbalizzante il funzionario dott.ssa Stefania Ravelli. Adunanza del 30 maggio 2016 Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; visto il T.U. delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 21 marzo 1953, n.161; visto l art.27 della legge 24 novembre 2000, n.340; visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con delibera delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con delibera n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008; visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123; vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite n.9/contr/2012; visto il decreto n del 21/01/2013 del Dirigente scolastico dell Istituto Tecnico Commerciale Macedonio Melloni di Parma, di ricostruzione di carriera relativo a omissis, trasmesso con nota prot. n del 20 febbraio 2014 dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Parma;

2 visto il rilievo ostativo ex art.7 del d.lgs.123/2011 della Ragioneria territoriale dello Stato di Parma; vista la relazione n. id del 23 maggio 2016 con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento della questione alla Sezione; vista la nota n. id del 23 maggio 2016 con la quale il Consigliere delegato ha chiesto il deferimento della questione alla sede collegiale; vista l ordinanza n. 27 del 23 maggio 2016 con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l adunanza del 30 maggio 2016; vista la nota prot. n del 23 maggio 2016 della Segreteria della Sezione con la quale la predetta ordinanza, la nota del Consigliere delegato e la relazione di deferimento sono state trasmesse tramite posta elettronica certificata all Istituto Tecnico Commerciale Macedonio Melloni di Parma ed alla Ragioneria territoriale dello Stato di Parma; non essendo intervenuto nessuno in rappresentanza delle summenzionate Amministrazioni; udito il Magistrato relatore dott. Federico Lorenzini; premesso in FATTO Con nota prot. n del 20 febbraio 2014 la Ragioneria territoriale dello Stato di Parma trasmetteva a questa Sezione regionale, ai fini del controllo successivo di legittimità ex articolo 10, comma 1, del d. lgs. 30/06/2011, n.123, il decreto n del 21/01/2013 del Dirigente scolastico dell Istituto Tecnico Commerciale Macedonio Melloni di Parma, con cui si ricostruiva la carriera relativa a omissis, con riconoscimento dei corrispondenti trattamenti economici. Con osservazione ostativa al visto ex art. 7 del d.lgs.123/2011 n. 195 dell 11 aprile 2013, la Ragioneria ha rilevato una non corretta applicazione dell art. 59 CCNL 29/11/2007 Comparto Scuola, previsione contrattuale che ha permesso a omissis, collaboratore scolastico con contratto a tempo indeterminato, di chiedere un aspettativa per accettare un altro incarico a tempo determinato di assistente amministrativo, mantenendo senza assegni la propria funzione e la titolarità della sede di servizio. Seguivano in data 09/02/2016, audizione della dott.ssa Daniela Vannozzi, funzionario della Ragioneria territoriale dello Stato di Parma, ed in data 10 e 11 maggio 2016 in risposta a richiesta di cui alla nota istruttoria prot. n del 3 maggio 2016 due ulteriori note esplicative della Ragioneria che precisavano quanto contenuto nell osservazione ostativa al visto n. 195 dell 11 aprile 2013, 2

3 poco chiara riguardo ai punti oggetto di contestazione nonché nei riferimenti normativi richiamati. Nella relazione di deferimento il Magistrato istruttore ha rilevato che nel provvedimento di ricostruzione di carriera in esame: avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina economico-giuridica afferente la qualifica di assistente amministrativo corrispondente alla classe iniziale (0-2 anni); non spettava per il periodo 20 dicembre giugno 2009 la prima posizione economica, beneficio riconosciuto solo nell ambito di un contratto a tempo indeterminato ai sensi dell art. 2 seq. contr. del 25 luglio 2008; non risultava, infine, un calcolo corretto del compenso individuale accessorio, erroneamente parametrato a quello del personale di area A (e quindi al collaboratore scolastico) invece che a quello definito per il personale di area B - C (e quindi per la posizione di assistente amministrativo), penalizzando in questo caso la dipendente. Ha concluso, pertanto, con richiesta di assunzione da parte della Sezione di una deliberazione di non conformità a legge del provvedimento indicato. Il Consigliere delegato, concordando con la proposta del Magistrato istruttore, ha chiesto, con nota del 23 maggio 2016, il deferimento della questione alla Sezione per una valutazione della stessa in sede collegiale. Con ordinanza n. 27 del 23 maggio 2016, il Presidente ha convocato la Sezione per l adunanza del 23 maggio All adunanza del 30 maggio 2016 non è intervenuto nessuno in rappresentanza delle Amministrazioni notiziate. Considerato in DIRITTO La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un decreto di ricostruzione di carriera che non inquadra correttamente il contratto a tempo determinato decorrente dal 20/12/2008 al 30/06/2009, stipulato ai sensi dell art. 59 del CCNL 29/11/2007 Comparto Scuola. Tale previsione contrattuale ha consentito alla dipendente, titolare di contratto a tempo indeterminato come collaboratore scolastico (qualifica inferiore), di chiedere un aspettativa per accettare un altro incarico a tempo determinato come assistente amministrativo (qualifica superiore), mantenendo senza assegni la propria funzione e la titolarità della sede di servizio. La normativa di riferimento afferente la fattispecie è rappresentata dal d.lgs.123/2011. Specificamente, l art.7 prevede al comma 2 che nel procedere all esame degli atti di spesa sotto il profilo della regolarità amministrativa L ufficio di controllo richiede chiarimenti o comunica le osservazioni nei termini 3

4 indicati dall articolo 8. L art.8, poi, dopo avere previsto, al comma 1, termini di pronunciamento di trenta o sessanta giorni, a seconda della tipologia di atti ricevuti, al comma 2 statuisce che trascorso il termine di cui al comma 1 senza che l ufficio di controllo abbia formulato osservazioni o richiesto ulteriore documentazione, l atto è efficace e viene restituito munito di visto. Nelle fattispecie de qua risultano comunicate, nei termini, le osservazioni ostative della competente Ragioneria territoriale dello Stato di Parma, prodromiche all esercizio della competenza intestata, ex art.10 del d.lgs.123/2011, alla Corte dei conti. Occorre, altresì, per completezza di esegesi della normativa, visto il carattere perentorio dei termini che scandiscono le fasi del controllo di regolarità amministrativa e contabile, ricordare che nella sequenza procedimentale interviene, poi, il potere di scelta del dirigente responsabile che, come stabilito dal summenzionato art. 10, Ricevute le osservazioni o le richieste di chiarimenti comunica, entro trenta giorni, se intende modificare o ritirare il provvedimento, per conformarsi alle indicazioni ricevute dall ufficio di controllo, oppure sotto la propria responsabilità, può disporre di dare comunque seguito al provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di osservazioni. In questa seconda ipotesi la Ragioneria trasmette all Ufficio di controllo della Corte dei conti gli atti, con le osservazioni e la documentazione correlata. Diversamente, nell eventualità della decorrenza del summenzionato termine, il comma 2 dell art.10, prevede che il provvedimento oggetto di rilievo non acquista efficacia, è improduttivo di effetti contabili e viene restituito, non vistato, all amministrazione competente. Nella fattispecie in esame, il dirigente responsabile non ha ritenuto di dover rettificare il provvedimento e l ha restituito alla Ragioneria territoriale della Stato di Parma, con lettera prot. n del 14 maggio 2013, chiedendo il visto ex art. 10 del d.lgs. 123/2011. L organo di controllo, quindi, ne ha preso atto, trasmettendo tutti i documenti a questa Sezione regionale con lettera del 20 febbraio Nel merito, il rilievo della Ragioneria Territoriale dello Stato appare fondato e, pertanto, condivisibile. Secondo la previsione dell art. 59, infatti, la dipendente ha potuto chiedere un aspettativa per accettare un incarico con la qualifica di assistente amministrativo (qualifica superiore a quella di collaboratore scolastico), stipulando un contratto a tempo determinato che comporta l applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a 4

5 tempo determinato (art. 59, comma 2) e, quindi, la sospensione dello stipendio percepito come collaboratore scolastico. Questo periodo trascorso in aspettativa è da considerarsi come non di ruolo e da valutarsi ai sensi dell art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994 (e cioè nel caso specifico per intero ai fini giuridici ed economici). Specificamente, per il contratto a T.D. n del 20 dicembre 2008 sarebbe dovuta intervenire l applicazione della disciplina economico giuridica relativa alla qualifica di assistente amministrativo a tempo determinato, corrispondente alla classe iniziale (0-2 anni) indicata nella tabella stipendiale allegata al CCNL 29/11/2007 Comparto Scuola. Al contrario, nella progressione di carriera in esame non emerge la surriferita variazione e a omissis viene corrisposto lo stipendio proprio del collaboratore scolastico nello scaglione con anzianità da 15 a 20 anni. Peraltro, risulta non spettante per il periodo dal 20 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 la prima posizione economica, beneficio finalizzato alla valorizzazione professionale concessa al personale a tempo indeterminato, come previsto dall art. 2 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, secondo cui (comma 1) il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale. Da ultimo, per il periodo in cui omissis ha svolto l incarico di assistente amministrativo, non si riscontra un calcolo corretto del compenso individuale accessorio, ai sensi della tabella 3 del CCNL 29/11/2007 Comparto Scuola. Infatti, per il personale di area B e area C (e quindi per la posizione di assistente amministrativo) questa voce risulta in misura maggiore rispetto a quella prevista per il personale di area A (e quindi al collaboratore scolastico), penalizzando in questo caso la dipendente. Qualsiasi altra contestazione non è stata oggetto di addebito in sede di rilievo. Infine la Sezione sottolinea peraltro che, tenendo conto della mancanza di chiarezza dell osservazione impeditiva n. 195 sopra richiamata, risultava difficilmente attuabile la rettifica del provvedimento da parte del Dirigente Scolastico, non essendo evidenti i presupposti sui quali dovesse essere effettuata. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l Emilia-Romagna, ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto n del 21/01/2013 a 5

6 firma del Dirigente Scolastico dell Istituto Tecnico Commerciale Macedonio Melloni di Parma. Dispone la trasmissione della presente deliberazione alla Procura regionale della Corte dei conti per l Emilia - Romagna. Così deliberato in Bologna nella camera di consiglio del 30 maggio Il Relatore f.to (Federico Lorenzini) Il Presidente f.f. f.to (Massimo Romano) Depositata in Segreteria in data 30 maggio Il Funzionario preposto al Servizio di supporto f.to (Dott.ssa Rossella Broccoli) 6

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