REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L UMBRIA. Composta dai Magistrati:
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1 Deliberazione n.135/2013/par REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L UMBRIA Composta dai Magistrati: Dott. Salvatore Sfrecola Presidente Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere - relatore Dott.ssa Beatrice Meniconi Referendario Dott. Antonio Di Stazio Referendario Nella Camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 VISTO l art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione; VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti locali; VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 1
2 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008; VISTI gli Indirizzi e Criteri Generali per l Esercizio dell Attività consultiva, approvati dalla Sezione delle Autonomie nell adunanza del 27/4/2004 e diramati dal Presidente della Corte dei conti con note Presidenziali n 6482 e n 6483 del 20/5/2004, nonché le deliberazioni della medesima Sezione delle Autonomia n 5- AUT/2006 e n 9-AUT/2009 e la deliberazione n 54-Contr/2010 delle SS.RR.; VISTA la nota del Consiglio delle Autonomie dell Umbria in data 19/11/2013, pervenuta a questa Corte in pari data e protocollata al n , con la quale è stata trasmessa una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Baschi, ex nota del 18/11/2013 Prot. n 8337, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003; Vista l ordinanza in data 17 dicembre 2013 con la quale il Presidente della Sezione ha deferito all'adunanza odierna la questione relativa alla richiesta di parere presentata dal Comune di Baschi. UDITO, nell'adunanza del 17 dicembre 2013, il relatore, Dott. Fulvio Maria Longavita; FATTO Il Sindaco del Comune di Baschi ha inoltrato a questa Sezione Regionale di Controllo, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell'umbria, una richiesta di parere (ex art. 7, comma 8, della l. n 131/2003), in ordine alla corretta applicazione dell art. 7, comma 76 del d.l. n 112/2008 (convertito dalla l. n 112/2008), quale modificato dall art. 14, comma 9 del d.l. n 78/2010 (convertito dalla l. n 122/2010) e dall art. 4, comma 103, lettera a) della l. n 183/2011, formulando i seguenti quesiti: 2
3 a) se, ai fini dell obbligo della riduzione delle spese del personale dell anno precedente (2013), si debba fare riferimento alla spesa complessiva del 2013 così come stanziata [.] o se si debba avere a base e limite la spesa effettivamente sostenuta nel 2013, ridotta dell aspettativa annuale non retribuita ad un dipendente ; b) se, analogamente, nel calcolo del limite del 40%, rispetto alle spese dei cessati nel 2013, si debba aver riguardo alla spesa stipendiale stanziata nel bilancio del precedente esercizio, calcolata su base annua per il personale cessato, come se fosse stato in servizio tutto l anno, non tenendo conto della minore spesa [ ] a causa dell aspettativa non retribuita, fruita [ ] nell anno A tal fine, è stato puntualizzato che: a) il Comune di Baschi [.] è soggetto al patto di stabilità ; b) in base alla normativa applicabile, si può procedere all assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti del 40% delle spese del personale cessato dell anno precedente, solo ove si rispetti l obbligo di riduzione delle spese di personale dell anno precedente ; c) nell anno 2013 avrà luogo la cessazione di un dipendente a tempo indeterminato ; d) il comune potrebbe pertanto assumere entro il limite del 40% delle spese del dipendente stesso ; e) il dipendente prossimo al pensionamento, nel corso del 2013, è stato [.] collocato in aspettativa non retribuita per l intero anno ; f) il Comune, pertanto, di fatto non [ha affrontato] le spese del suddetto dipendente ; 3
4 g) di conseguenza, mentre le spese di personale stanziate nel 2013 comprendevano anche le previste spese del dipendente in questione, le spese effettivamente affrontate [ ] nel 2013 sono state inferiori ; h) facendo riferimento alle spese stanziate nel bilancio 2013 si potrebbe procedere nel 2014, entro il limite sopra detto, ad effettuare una nuova assunzione, mentre se si fa riferimento alle spese effettivamente affrontate, non si potrebbe assumere Nella riferita richiesta di parere vengono anche richiamate: a) relativamente alle modalità di calcolo del 40% [delle] spese per cessazioni dell anno precedente, le deliberazioni n 107-Par/2011 e 129-Par/2012 [recte 2011] della Sezione Reg. Contr. Puglia, [per le quali] si deve fare riferimento alla spesa stipendiale stanziata in bilancio [ ] e non alla spesa realmente sostenuta ; b) relativamente al c.d. <<Blocco degli stipendi>>, imposto dall art. 9 del d.l. n 78/2010, convertito dalla l. n 120/2010 [recte: 122/2012], alla circolare della Ragioneria dello Stato n 12 del 15/4/2011. DIRITTO 1) In via preliminare, la Sezione ritiene ammissibile la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Baschi con la nota richiamata in fatto, stante la provenienza della richiesta stessa dall organo rappresentativo di uno degli Enti indicati dalla l. n 131/2003, e l attinenza dei quesiti formulati con tale richiesta alla materia contabile pubblica, come attestano i numerosi pareri già resi da altre Sezioni di controllo di questa Corte sulle medesime disposizioni normative dell art. 7, comma 76 del d.l. n 112/2008 e s.i.m. (v. delib. n 6-Par della Sez. Contr. 4
5 Piemonte, delib. n 167-Par/2011 della Sez. Contr. Lombardia e delib. n 18- Par/2012 della Sez. Contr. Emilia Romagna, oltre alla delib. n 129-Par/2011 della Sez. Reg. Contr. Puglia, richiamata dal Sindaco di Baschi.) 1.1) D altronde, la richiesta di parere all esame del Collegio esprime una problematica che, nella sua intrinseca consistenza (individuazione dei criteri parametrici di legittimazione all assunzione di personale negli Enti locali), assume caratteri generali ed astratti, al di là della causa specifica che ha occasionato la richiesta di parere stessa. 2) Ciò premesso, nel merito, va anzitutto puntualizzato che la problematica evocata nella richiesta di parere in discorso lascia agevolmente individuarne i parametri normativi di riferimento nelle disposizioni dell art. 76, comma 7, del d.l. n 112/2008, convertito dalla l. n 133/2008, e s.i.m. 1, non menzionate nella richiesta stessa. 3) Il precitato art. 76, comma 7, nel porre un divieto assoluto di assunzione, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, per gli enti nei quali l incidenza della spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, consente ai restanti enti (agli enti, cioè, nei cui bilanci vi è un incidenza di spesa di personale inferiore al menzionato 50%), di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell anno precedente. 4) L orientamento di questa Corte, circa le modalità applicative del cennato limite assunzionale del 40%, si è venuto ormai consolidando nel senso di ritenere che: 1 V. art. 14, comma 9, del d.l. n 78/2010, convertito dalla l. n 122/2010, nonché art. 1, comma 118, della l. n 220/2010; art. 20, comma 9, del d.l. n 98/2011, convertito dalla l. n 111/2011; art. 28, comma 11-quater del d.l. n 201/2011, convertito dalla l. n 214/2011; art. 4, comma 103, lettera a) della l. n 183/2011; art. 4-ter, comma 10, del d.l. n 16/2012, convertito dalla l. n 44/
6 a) la spesa corrispondente alle cessazioni dell anno precedente, va determinata in base al valore economico della spesa stessa e non in base al numero dei dipendenti cessati (v. Sez. Contr. Puglia n 129-Par/2011 e n 2-Par/2012); b) nel complesso della spesa presa a riferimento per quantificare la percentuale del [40%] devono essere inclusi anche gli stanziamenti non utilizzati, inerenti al personale cessato (v. SS.RR. delib. n 46-CONTR/2011 e successivo consolidato indirizzo applicativo); c) la spesa di personale da prendere a riferimento per la quantificazione della suddetta percentuale è quella che si riferisce a tutte le componenti retributive, fondamentale ed accessorie (v. Sez. Controllo Emilia- Romagna n 18-PAR/2012); d) ai fini del predetto calcolo occorre considerare il dato degli impegni di spesa per il personale risultanti dal rendiconto (v. SS.RR. delib. n 27- CONTR/2011); e) la comparazione tra la spesa stanziata per il personale cessato (oneri occu pazionali) e quella da sostenere per il personale eventualmente da assumere (oneri assunzionali), pure necessaria per la concreta verifica del rispetto del limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell anno precedente (ex art. 76, comma 7, del d.l. n 78/2010), va fatta tenendo conto dello stipendio effettivamente percepito dai dipendenti cessati (per livello, classi e scatti maturati) e quello che sarà corrisposto ai neoassunti, corrispondente quest ultimo verosimilmente al tabellare iniziale (v. ancora Sez. Emilia- Romagna delib. n 18-PAR/2012, con relativi richiami anche alla nota del 6
7 Dipartimento Funzione Pubblica n del 22/2/2011 ed alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n 10/133 del 18/11/2010). 5) Il Collegio non individua, nell ambito della nota che illustra la richiesta di parere in esame, elementi che inducano a discostarsi dai riferiti criteri applicativi dell art. 76, comma 7, del d.l. n 78/2010 e s.i.m., se si esclude il profilo invero marginale per il quale : il dipendente, prossimo al pensionamento nel 2013 [e che verrà collocato effettivamente a riposo nel 2013], è stato collocato in aspettativa non retribuita per l intero anno (v. pag. 2 della nota del Sindaco in data 18/11/2013). 6) Al riguardo, anzi, ritiene di poter affermare il seguente principio di diritto: la mancata corresponsione della retribuzione al personale cessato nell anno precedente a quello in cui verrà disposta l assunzione per turn over, connessa ad avvenimenti peculiari del rapporto lavorativo che lega il dipendente cessato all ente (come, nel caso, l aspettativa senza assegni), non intacca i criteri applicativi del ripetuto art. 76, comma 7, elaborati da questa Corte, che impongono di comparare, ai fini del rispetto del limite di spesa del 40% ivi previsto, l ammontare complessivo delle risorse stanziate per il personale che cessa con quello analogo, previsto per il personale da assumere. 7) Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il Collegio dà soluzione ai quesiti prospettati dal Sindaco del Comune di Baschi, nei seguenti termini: a) ai fini del rispetto dell obbligo di riduzione della spesa del personale dell anno precedente [e] per procedere ad un assunzione nel 2014 (v. pag. 3 della nota di richiesta di parere) si deve fare 7
8 riferimento alla spesa complessiva del 2013, così come stanziata in bilancio (v. ancora pag. 3 della richiamata nota); b) nel calcolo del limite del 40%, rispetto alle spese dei cessati nel 2013, si de[ve] aver riguardo alla spesa stipendiale stanziata nel bilancio (v. nuovamente pag. 3 della ripetuta nota), così che essa non va ridotta per effetto dell aspettativa non retribuita concessa al dipendente (v. un ultima volta la precitata pag. 3). P.Q.M. Nelle su estese considerazioni è il parere di questa Sezione. DISPONE che, a cura della segreteria, copia della presente Deliberazione sia trasmessa al Comune di Baschi per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell Umbria. Così deliberato in Perugia nell adunanza del giorno 17 dicembre 2013 L Estensore f.to Dott. Fulvio Maria Longavita Il Presidente f.to Dott. Salvatore Sfrecola Depositato il 19 dicembre 2013 Il Direttore della Segreteria f.to Dott.ssa Melita Di Iorio 8
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