CGA. Assicurazione delle cure medico-sanitare. (Condizioni generali d assicurazione) Visana SA, vivacare SA. Tel Doc (LAMal) Valide dal 2017
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- Ambrogio Marchetti
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1 CGA (Condizioni generali d assicurazione) Visana SA, vivacare SA Valide dal 2017 Assicurazione delle cure medico-sanitare Tel Doc (LAMal)
2 Indice Pagina 3 I Parte generale Disposizioni generali 2. Rapporto d assicurazione 3. Prestazioni 4. Premi 5. Amministrazione della giustizia 6. Disposizioni finali II Disposizioni complementari 7. Disposizioni generali 8. Rapporto d assicurazione 9. Linee fondamentali e volume delle prestazioni 10. Premi 11. Obblighi di cooperazione 12. Violazione degli obblighi di cooperazione e sanzioni 13. Varie 14. Disposizioni finali Note Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la forma femminile accanto a quella maschile. Le presenti Condizioni generali d assicurazione trovano applicazione per i seguenti assicuratori: - Visana SA, Weltpoststrasse 19, 3000 Berna 15 - vivacare SA, Weltpoststrasse 19, 3000 Berna 15 2
3 Introduzione Queste Condizioni generali d assicurazione (CGA) sono suddivise in due parti Parte I Parte generale Parte II Disposizioni complementari relative al modello d assicurazione Tel Doc I Parte generale 1. Disposizioni generali 1.1 Basi Le Condizioni generali d assicurazione (CGA) non sono esaustive e completano le disposizioni legali Basi legali Franchigia opzionale Per l esecuzione di questa assicurazione sono determinanti le disposizioni della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA), della Legge federale del 18 marzo 1994 sull assicurazione malattie (LAMal) e le loro disposizioni d applicazione. L applicazione delle presenti CGA è un complemento all applicazione delle disposizioni legali. L assicuratore offre l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con franchigie opzionali. Le franchigie annue opzionali si basano sulle disposizioni dell Ordinanza sull assicurazione malattie (art. 93 e 94 OAMal). 2. Rapporto d assicurazione 2.1 Possibilità d assicurazione L assicuratore assicura le persone fisiche domiciliate in Svizzera. 2.2 Condizioni d ammissione L ammissione nell assicurazione delle cure medico-sanitarie è possibile dopo aver compilato e firmato il modulo di domanda. Per le persone che non hanno l esercizio dei diritti civili è necessaria la firma del loro rappresentante legale. 2.3 Inizio dell assicurazione a) L assicurazione inizia a partire dalla data convenuta. L assicuratore conferma per iscritto la data d ammissione. b) Come conferma della copertura assicurativa, dopo l ammissione l assicurato riceve la polizza d assicurazione. c) Se l adesione avviene entro tre mesi dalla nascita oppure dal momento dell acquisizione del domicilio in Svizzera, l assicurazione inizia al momento della nascita o dell acquisizione del domicilio. d) In caso di domanda tardiva, l assicurazione inizia dal momento dell adesione. Secondo le disposizioni legali, in caso di ritardo non giustificabile, la persona assicurata deve pagare un supplemento di premio. 2.4 Adattamento dell assicurazione 2.5 Cessazione dell assicurazione a) La franchigia può essere adattata per il 1 gennaio di ogni anno. In caso di passaggio a una franchigia più bassa vanno osservate le disposizioni di disdetta secondo il punto 2.6. b) Se l assicurato è obbligatoriamente coperto contro gli infortuni professionali e non professionali, egli può richiedere, con una diminuzione del premio, la sospensione della copertura contro gli infortuni. Il premio viene ridotto per l inizio del mese seguente alla domanda. La cessazione della sospensione avviene subito dopo la cessazione dell assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF. La cessazione dell assicurazione contro gli infortuni deve essere notificata all assicuratore entro 30 giorni. L assicurazione cessa tramite: a) disdetta b) decesso c) trasloco al di fuori del raggio d attività dell assicuratore d) fine dell obbligo assicurativo 3
4 2.6 Disdetta a) L assicurato può disdire l assicurazione per la fine dell anno, osservando un termine di disdetta di tre mesi. b) I nuovi premi vengono comunicati almeno due mesi prima dell entrata in vigore. Al momento della comunicazione del nuovo premio, l assicurato può, osservando un termine di disdetta di un mese, disdire l assicurazione per la fine del mese che precede l inizio della validità del nuovo premio. c) L assicurazione nei confronti dell asssicuratore cessa solo quando il nuovo assicuratore ha comunicato che la persona in questione è suo assicurato senza aver interrotto la copertura assicurativa. d) Ai sensi dell art. 64a cpv. 6 LAMal, l assicurato non può cambiare assicurazione finché non ha pagato integralmente i premi, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese d esecuzione in arretrato. 2.7 In che modo l assicuratore trasmette le sue comunicazioni? Quali sono i vostri obblighi di notifica verso l assicuratore a) Organo di pubblicazione Le modifiche delle condizioni d assicurazione come pure le comunicazioni di carattere generale vengono pubblicate in forma vincolante nell organo di pubblicazione ufficiale del Gruppo Visana. A ogni economia domestica viene inviato un esemplare dell organo di pubblicazione. b) Polizza d assicurazione Tutte le persone assicurate ricevono una conferma individuale della loro copertura assicurativa sotto forma di polizza d assicurazione. c) Obblighi di notifica degli assicurati Gli assicurati sono tenuti a notificare all unità organizzativa dell assicuratore, indicata sulla polizza d assicurazione, tutti i cambiamenti della situazione personale (p. es. cambio di domicilio) che riguardano il rapporto d assicurazione, entro il termine di un mese. d) Inosservanza degli obblighi di notifica Le conseguenze negative che risultano dall inosservanza degli obblighi di notifica sono a carico degli assicurati. 3. Prestazioni Principio Malattia Infortunio e infermità congenite Condizioni di prestazioni Motivazione della prestazione Le prestazioni legali vengono erogate per malattia, infortunio, infermità congenite e maternità. È considerato malattia qualsiasi danno alla salute fisica o mentale che non sia conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un inabilità lavorativa. In caso di infortunio o di infermità congenite, vengono erogate le stesse prestazioni come per malattia, se le spese non sono prese a carico dall assicurazione infortuni, dall assicurazione invalidità o da terzi. È considerato infortunio l influsso improvviso, involontario e dannoso apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che compromette la salute fisica o mentale o che provoca il decesso. L assicuratore assumi i costi di prestazioni efficaci, appropriate ed economiche. Le prestazioni sono economiche quando si limitano alla giusta misura nell interesse della persona assicurata e sono necessarie per raggiungere lo scopo del trattamento medico. L assicurato che rivendica prestazioni da parte dell assicuratore è tenuto a presentare le fatture dettagliate e le ricette mediche con le necessarie informazioni (numero d assicurato). Se sussiste un diritto alla prestazione, l assicuratore corrisponde all assicurato la sua parte dei costi. 4
5 3.6 Fornitori di prestazioni Le seguenti persone e istituzioni sono riconosciute in quanto fornitori di prestazioni: medici farmacisti chiropratici levatrici laboratori posti di consegna per mezzi e oggetti necessari per la visita o il trattamento. Su prescrizione medica: fisioterapisti ergoterapisti personale sanitario specializzato logopedisti Prestazioni all estero Qual è il rapporto nei confronti di altre assicurazioni e di prestazioni di terzi (normativa di regresso)? a) Le prestazioni per trattamenti medico-sanitari all estero vengono corrisposte in conformità alle disposizioni legali e in particolare per le cure d urgenza. I costi delle cure medico-sanitarie devono essere comprovati dettagliatamente. b) Le fatture e la documentazione dall estero devono essere presentate in tedesco, francese, italiano o inglese. Per le fatture e la documentazione in altre lingue dev essere allegata la traduzione. a) Obbligo d informazione e di notifica Se per un caso assicurativo sono tenuti a corrispondere prestazioni anche altri assicuratori o terze persone, l assicuratore deve esserne informato. La percezione di prestazioni è anche soggetta all obbligo di notifica. Gli accordi e le dichiarazioni di rinuncia alle prestazioni devono essere notificati all assicuratore prima dell erogazione, rispettivamente della firma. Gli assicurati hanno l obbligo di notificare i loro diritti nei confronti di altri assicuratori o di terze persone tenute al pagamento. L inosservanza di questi obblighi d informazione e di notifica può avere come conseguenza la riduzione o il rifiuto delle prestazioni. b) Coordinamento delle prestazioni Il rapporto dell assicurazione malattie sociale nei confronti delle altre assicurazioni sociali si basa sulle disposizioni di legge. c) Surrogazione Insorto l evento assicurato, l assicuratore subentra nei confronti del terzo responsabile per il caso assicurativo, fino all ammontare delle prestazioni legali nei diritti della persona assicurata. 3.9 Quando si devono rimborsare prestazioni Le prestazioni corrisposte ingiustamente o per errore devono essere rimborsate all assicuratore Cessione e pignoramento di prestazioni L assicurato non può né cedere né dare in pegno crediti nei confronti dell assicuratore senza la sua approvazione. Rimane riservata la cessione dei crediti ai fornitori di prestazioni. 5
6 4. Premi 4.1 Qual è l ammontare dei premi? a) L ammontare dei premi si basa sulle tariffe approvate dall autorità di sorveglianza. I premi sono graduati secondo i gruppi d età e le regioni. b) Se il cambio di domicilio causa un adeguamento del premio, quest ultimo viene adeguato al momento del cambio di domicilio. 4.2 Pagamento dei premi a) I premi devono essere pagati in anticipo. Con uno speciale accordo possono essere pagati a scadenza bimestrale, semestrale o annuale. b) I premi possono essere pagati mediante una procedura d addebito tipo LSV/DD. In caso di rifiuto d addebito causato dall assicurato, può venire addebitata una tassa per ogni addebito rifiutato. c) Per accordi di pagamenti a rate in caso di pagamenti in arretrato può essere riscossa una tassa. d) Nel mese di adesione i premi sono dovuti dal primo giorno dell inizio effettivo dell assicurazione. Nel mese di uscita/mese di decesso, il premio non è più dovuto per il periodo dopo l effettiva uscita/dopo il giorno di decesso Partecipazione ai costi Versamenti Sospensione In casi previsti dalla legge gli adulti pagano la franchigia annua e l aliquota percentuale del 10 %* dei costi eccedenti la franchigia; i bambini pagano l aliquota percentuale del 10 %* e la franchigia annua eventualmente scelta. *Nel caso di determinati preparati originali e farmaci generici, l aliquota percentuale può ammontare al 20 %. La massima aliquota percentuale annua ammonta a CHF 700. per gli adulti e a CHF 350. per i bambini. Se più figli di una famiglia sono assicurati presso lo stesso assicuratore, la massima partecipazione ai costi annua totale ammonta a CHF Per l addebito della franchigia e dell aliquota percentuale è determinante la data del trattamento. In caso di degenze ospedaliere, oltre alla partecipazione ai costi si addebita, nei casi previsti dalla legge, l importo di CHF 15. per ogni giorno di degenza. L assicuratore versa le sue prestazioni su un conto postale o bancario svizzero. Se l assicurato desidera un pagamento mediante bollettino di versamento (PVR), gli saranno fatturate integralmente le tasse corrispondenti. a) La persona assicurata soggetta all assicurazione militare per oltre 60 giorni consecutivi è esente dal pagamento dei premi. L assoggettamento deve essere notificato all assicuratore almeno otto settimane prima del suo inizio. In caso di mancato rispetto di questo termine, l assicuratore non riscuoterà più i premi a partire dalla prima scadenza possibile, al più tardi però otto settimane dopo la notifica. b) Se l assicurato è obbligatoriamente coperto contro gli infortuni professionali e non professionali, egli può richiedere, con una diminuzione del premio, la sospensione della copertura contro gli infortuni. Il premio viene ridotto per l inizio del mese seguente alla domanda. La cessazione della sospensione avviene subito dopo la cessazione dell assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF. La cessazione dell assicurazione contro gli infortuni deve essere notificata all assicuratore entro 30 giorni. 4.6 Ritardo di pagamento a) Se l assicurato non paga i premi o le partecipazioni ai costi, l assicuratore, dopo aver inviato almeno un sollecito per iscritto, invia una diffida concedendogli un termine supplementare di 30 giorni per il pagamento e informandolo in merito alle conseguenze dovute al ritardo di pagamento. b) Se nonostante la diffida, l assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro i termini fissati, l assicuratore avvia l esecuzione. 4.7 Tasse amministrative, spese d esecuzione e interessi di mora Per i crediti di premi si devono pagare gli interessi di mora legali. Per ulteriori spese dovute a solleciti ed esecuzioni, l assicuratore addebita una ragionevole tassa amministrativa. 6
7 5. Amministrazione della giustizia Decisione Opposizione Se l assicurato o un richiedente non è d accordo con una decisione, l assicuratore emette, su richiesta, entro 30 giorni una decisione formale scritta e motivata con indicazione dei rimedi giuridici. La decisione formale può essere impugnata presso l assicuratore entro 30 giorni dalla notifica. L opposizione deve essere inoltrata in duplice copia e munita dei necessari documenti di prova. L assicuratore esamina l opposizione ed emana per iscritto una decisione su opposizione motivata con indicazione dei rimedi giuridici. 5.3 Tribunale cantonale delle assicurazioni a) Le decisioni su opposizione dell assicuratore sono impugnabili entro 30 giorni mediante ricorso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni competente per il luogo di domicilio della persona assicurata. b) È anche possibile contattare il Tribunale delle assicurazioni telefonicamente, se l assicuratore non emana entro i termini alcuna decisione formale o decisione su opposizione. 6. Disposizioni finali Protezione dei dati Adattamento delle condizioni d assicurazione Comunicazioni a) I collaboratori dell assicuratore sono soggetti all obbligo del segreto professionale secondo l art. 33 LPGA. b) Il trattamento dei dati delle persone assicurate si basa sulle disposizioni legali sulla protezione dei dati della LAMal, della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e della Legge sulla protezione dei dati (LPD). Le modifiche delle condizioni d assicurazione come pure altre informazioni vincolanti vengono comunicate per iscritto all assicurato oppure pubblicate nelle riviste per i clienti. a) Tutte le comunicazioni sono da indirizzare all assicuratore. b) Tutte le comunicazioni sono spedite dall assicuratore all ultimo indirizzo in Svizzera indicato dall assicurato oppure al nuovo domicilio civile ricercato dall assicuratore e sono da considerarsi giuridicamente valide. 7
8 Parte II Disposizioni complementari relative al modello d assicurazione Tel Doc 7. Disposizioni generali Obiettivo e scopo Basi legali a) Lo scopo di Tel Doc è rafforzare il modo di vivere autoresponsabile e sano dell assicurato. Medi24 è competente per la consulenza medica e il coordinamento di tutte le questioni relative alla salute. b) Grazie alla completa consulenza e assistenza di Medi24, la qualità delle prestazioni mediche è più elevata e si ottengono notevoli risparmi sui costi nella sanità. a) Tel Doc è una particolare forma d assicurazione ai sensi dell art. 62 cpv. 1 della Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) in combinato disposto con l art. 41 cpv. 4 LAMal. b) Nell ambito di queste Condizioni generali d assicurazione (CGA), Tel Doc si contraddistingue per una mirata applicazione di mezzi nella sanità e, in particolare, per un processo di trattamento coordinato da Medi Rapporto d assicurazione Possibilità d assicurazione Passaggio a Tel Doc Cambio d assicurazione Cambio di domicilio Tel Doc, nell ambito delle disposizioni legali, è a disposizione di tutte le persone interessate domiciliate nelle regioni in cui l assicuratore esercita questa forma d assicurazione. L adesione o il passaggio dall assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie a Tel Doc è possibile in ogni momento a partire dal primo giorno del mese seguente la ricezione da parte dell assicuratore della domanda. a) È possibile passare da Tel Doc a un altro ramo assicurativo all inizio di un anno civile, previo rispetto di un preavviso di tre mesi. Con riserva per l art. 7 cpv. 3 e 4 LAMal. b) È possibile uscire da Tel Doc anticipatamente e in ogni momento: se l assicurato cambia domicilio e si trasferisce in una regione dove l assicuratore non offre questo prodotto oppure in caso di rinuncia da parte dell assicuratore all esercizio del prodotto. c) Nel caso si verifichi uno degli eventi di cui al punto 2, l assicurato verrà informato dall assicuratore. L assicuratore si riserva di non offrire più Tel Doc per la fine di un anno civile. Gli assicurati interessati saranno informati in merito almeno 2 mesi prima della fine dell assicurazione. Lasciando la Svizzera, decade l obbligo assicurativo e l assicurazione cessa. L assicuratore deve essere informato tempestivamente. 9. Linee fondamentali e volume delle prestazioni 9.1 Principio a) In caso di problemi di salute, l assicurato o una terza persona al suo posto, è tenuto a mettersi in contatto telefonicamente con Medi24 prima di fissare un appuntamento per un trattamento presso un medico, un chiropratico, una levatrice o all ospedale, a meno che le Condizioni generali d assicurazione (CGA) non prevedano diversamente. Medi24 consiglia l assicurato nell ambito delle cure mediche e, considerando la situazione individuale, stabilisce l adeguato tipo di trattamento, vincolante per l assicurato. b) Se dopo la teleconsultazione è necessario un trattamento medico, lo svolgimento del trattamento, secondo quanto affermato al punto 9.1, cpv. a, comprende anche la scelta del fornitore di prestazione da parte di Medi24, così come il lasso di tempo per il trattamento. Se il medico curante richiede un controllo supplementare oppure la consultazione di un altro medico, il ricovero in ospedale 8
9 Casi speciali ed eccezioni Offerta di prestazioni o in una casa di cura, è necessario prendere di nuovo contatto telefonicamente con Medi24. Nel caso di personale medico ausiliario, in particolare fisioterapisti, ergoterapisti e logopedisti che forniscono prestazioni su prescrizione medica, non è necessario mettersi in contatto telefonico con Medi24. Scelta del fornitore di prestazioni In linea di massima, è Medi24 a scegliere il fornitore di prestazioni adeguato per il trattamento medico. I ginecologi e i pediatri tuttavia possono essere scelti liberamente. a) I trattamenti d emergenza sono assicurati nell ambito dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e devono essere tempestivamente notificati a Medi24, al più tardi entro 20 giorni. b) Per le visite ginecologiche di prevenzione, visite oculistiche ambulatoriali e l assistenza ostetrica non è necessario alcun contatto preventivo con Medi24. c) Per il ricovero in ospedale o in una casa di cura, l assicurato s impegna a prendere contatto con Medi24 prima del ricovero. Le dimissioni dall ospedale o da una casa di cura devono essere tempestivamente comunicate a Medi24, al più tardi entro 20 giorni. Tel Doc garantisce tutte le prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal, nella misura in cui le prestazioni vengano fornite nell ambito dello svolgimento del trattamento fissato da Medi Premi Sconto sui premi Partecipazione ai costi All assicurato Tel Doc viene concesso uno sconto sul premio dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal. Lo sconto si basa sulla tariffa dei premi dell assicuratore. Franchigia, aliquota percentuale e contributo ai costi della degenza in ospedale vengono riscossi secondo le disposizioni legali federali. 11. Obblighi di cooperazione 11.1 Obblighi in generale a) L assicurato, o una terza persona al suo posto, è tenuto ad attenersi alle prescrizioni dei medici o di altri fornitori di prestazioni e di prestare attenzione all economicità del trattamento. Prima di fissare un appuntamento per un trattamento presso un medico, un chiropratico, una levatrice o all ospedale, l assicurato è tenuto a mettersi in contatto telefonicamente con Medi24 per la consulenza telemedica e il coordinamento e poi seguire il percorso di cura indicato da Medi24. Se il medico curante richiede un controllo supplementare oppure la consultazione di un altro medico, il ricovero in ospedale o in una casa di cura, è necessario prendere di nuovo contatto telefonico con Medi24. b) Le dimissioni dall ospedale o da una casa di cura devono essere tempestivamente comunicate a Medi24, al più tardi entro 20 giorni Presa di contatto in caso d urgenza Ogni trattamento d urgenza deve essere comunicato tempestivamente a Medi24, al più tardi entro 20 giorni. 9
10 12. Violazione degli obblighi di cooperazione e sanzioni Violazione degli obblighi di cooperazione Ulteriori sanzioni Se l assicurato viola i suoi obblighi di cooperazione, decade l obbligo di prestazione per i costi di trattamento, con riserva della prova da parte dell assicurato che la violazione dell obbligo di cooperazione sia dovuta a motivi giustificati. In casi gravi, l assicuratore può escludere l assicurato da Tel Doc e reinserirlo nell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 13. Varie Trasferimento dati Consultazione telefonica Responsabilità a) Medi24 si attiene alle disposizioni legali sulla protezione dei dati della LAMal, della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e della Legge sulla protezione dei dati (LPD). b) Per l identificazione dell assicurato, l assicuratore permette a Medi24 di accedere ai dati personali aggiornati dell assicurato (dati di base e copertura assicurativa). c) L assicuratore trasmette a Medi24 una panoramica di tutte le prestazioni di cui l assicurato ha beneficiato. In questo modo Medi24 può verificare se il percorso di cura è stato rispettato. d) Medi24 mette a disposizione dell assicuratore i dati necessari per fissare la prestazione, in particolare la data della chiamata e il lasso di tempo per la consultazione presso il fornitore di prestazioni fissato. Non vengono comunicati dati personali di natura medica o altri dati che, secondo la Legge sulla protezione dei dati, sono oggetto di protezione particolare. Il personale di Medi24 è inoltre tenuto al segreto professionale secondo l art. 33 LPGA. e) Con l adesione a Tel Doc, l assicurato si dichiara d accordo con tale trasferimento dei necessari dati amministrativi. La consultazione telefonica viene sempre registrata e archiviata da Medi24. In caso di contenzioso, la registrazione può essere utilizzata da Medi24 come materiale di prova. Il personale di Medi24 è tenuto al segreto professionale secondo l art. 33 LPGA. Il personale dell assicuratore non ha alcun accesso a questi dati. Medi24 è esclusivamente responsabile per la consulenza medica. 14. Disposizioni finali Rapporto nei confronti del diritto sull assicurazione malattie ed entrata in vigore Qual è la versione determinante delle CGA? Tel Doc è parte dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. In ogni caso è fatto salvo il regolamento giuridico. Queste condizioni generali d assicurazione (CGA) entrano in vigore il 1 gennaio Eventuali modifiche possono essere apportate dall assicuratore in qualsiasi momento. La versione originale delle presenti disposizioni è quella in lingua tedesca. Le versioni in francese ed in italiano sono traduzioni. In caso di difficoltà d interpretazione è determinante il testo in lingua tedesca. 10
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12 V Visana SA Weltpoststrasse Berna 15 Per ulteriori informazioni: tel fax
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