La consultazione in chiaro delle voci sul Sistema TS è consentita esclusivamente al contribuente.
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- Fabrizio Leo
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3 730 precompilato: parte la fase due con le spese sanitarie. Maggiori tutele per i dati sulla salute dei cittadini. Collaborazione del Garante Privacy con Mef e Agenzia delle Entrate I dati sulle spese sanitarie dei contribuenti italiani potranno essere utilizzati a partire dal 2016 per il 730 precompilato. Ciò sarà possibile attraverso l'implementazione del Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Mef - Ragioneria Generale dello Stato, definita in questi mesi grazie alla collaborazione tra Ministero della Salute, Regioni, Associazioni di categoria dei farmacisti e Ordine dei medici. I dati tuttavia potranno essere usati solo su base volontaria ed essere trasferiti solo in forma aggregata all'agenzia delle Entrate. Inoltre gli stessi dovranno essere cancellati se riferiti a cittadini che non utilizzano la dichiarazione precompilata. Queste misure di tutela sono state approntate dal Garante per la protezione dei dati personali, in accordo con il Ministero dell'economia e delle Finanze (Mef) e con l'agenzia delle Entrate - in due differenti pareri [doc. web nn e ] - al fine di rafforzare la riservatezza dei dati sulla salute utilizzati per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata. Dal canto suo, l'agenzia è già pronta per far partire la seconda fase dell'operazione precompilata in ossequio alle indicazioni del Garante. Con il provvedimento del direttore delle Entrate pubblicato oggi, infatti, vengono definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata. Il sistema delineato negli atti sottoposti al parere dell'autorità, uno schema di decreto ministeriale e un provvedimento direttoriale, prevede tre passaggi: i soggetti che erogano servizi sanitari (come medici, ospedali, ambulatori e farmacie) inviano al Sistema Tessera Sanitaria - TS (gestito dal Mef) i dati relativi a tutte le prestazioni erogate (dai dati identificativi dell'utente, alla spesa sostenuta), anche di coloro che non usufruiscono della precompilata. In un secondo momento l'agenzia delle Entrate trasmette al Mef i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata; a quel punto il Mef renderà disponibili i dati sulle spese mediche, ma solo in forma aggregata, delle persone individuate. Con il provvedimento direttoriale delle Entrate di oggi arrivano le istruzioni per l'uso per l'inserimento delle spese mediche nel 730 precompilato. A partire dal 2016, infatti, il sistema Tessera sanitaria metterà a disposizione dell'agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel periodo d'imposta precedente, semplificando ancora più la dichiarazione dei redditi per i lavoratori e i pensionati. I dati che il Sistema Tessera sanitaria fornirà alle Entrate dal 1 marzo di ogni anno sono quelli delle ricevute di pagamento, degli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie effettuate dal contribuente e dal familiare a carico e quelle dei rimborsi erogati. In particolare, tra le spese rientrano i ticket per l'acquisto di farmaci (anche omeopatici) e le prestazioni fornite nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, i dispositivi medici con marcatura CE e i servizi erogati dalle farmacie come per esempio il test per la glicemia. Inoltre, sono inclusi anche i farmaci per uso veterinario, le prestazioni sanitarie quali la visita medica generica, le spese agevolabili solo a particolari condizioni come le cure termali e altre spese. In considerazione della delicatezza dei dati trattati, che possono rivelare le condizioni di salute di decine di milioni di persone, sono state individuate precise misure a tutela della privacy. Contribuente informato Tutte le persone che ricevono una prestazione sanitaria devono essere adeguatamente informate sulle modalità di funzionamento del sistema e sui propri diritti, incluso quello di opporsi al trattamento dei dati riferibili alle spese mediche. Possibilità di opporsi al trattamento dei dati sulla salute - L'utente può sempre decidere di non rendere disponibili all'agenzia delle Entrate ai dati sulle sue spese sanitarie e di non farle inserire nella precompilata. Oppure può chiedere a chi eroga il servizio sanitario, dal farmacista al medico, di non trasmettere i dati della singola spesa al Mef. Per garantire la libera scelta di ognuno e per tutelare anche situazioni sensibili, il diritto di opposizione può essere esercitato anche dalle persone, come il coniuge o i figli (maggiori di sedici anni), che sono fiscalmente a carico. Solo dati aggregati L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari abilitati (Caf e professionisti) non possono accedere al dettaglio delle singole spese sanitarie di ogni persona, ma solo ai dati aggregati dal Mef in base alle macro tipologie di spesa. La consultazione in chiaro delle voci sul Sistema TS è consentita esclusivamente al contribuente. Cancellazione dei dati Nel mese di febbraio di ogni anno, il contribuente potrà accedere al Sistema TS per chiedere la cancellazione delle singole spese affinché non siano più inserite nella dichiarazione precompilata. I dati relativi agli interessati che non rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata saranno comunque cancellati entro il mese di novembre dell'anno successivo al periodo di riferimento. Infatti i soggetti che erogano i servizi sanitari sono già tenuti, dal mese di gennaio 2015, a trasmettere al Sistema TS i dati delle spese sostenute dagli assistiti, ai fini dell'elaborazione della prossima dichiarazione precompilata. Il diritto di opposizione
4 preventivo potrà tuttavia essere esercitato direttamente presso i soggetti che erogano i servizi sanitari solo a partire dal 1 gennaio Sarà comunque possibile esercitare il diritto di opposizione con riferimento alle spese per le prestazioni sanitarie relative all'anno 2015, richiedendo - dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio via telefono, posta elettronica o direttamente presso gli uffici competenti, che tali dati siano cancellati dal sistema TS e quindi non siano più utilizzati ai fini dell'elaborazione della precompilata. Sicurezza dei dati e accessi controllati Per evitare eventuali accessi o trattamenti illeciti, possono consultare i dati solo i soggetti abilitati. Le operazioni effettuate sul sistema sono tracciate. Tutti i dati sono conservati in modo sicuro e trasmessi in forma criptata. Il Garante della privacy, il Ministero dell'economia e delle Finanze e l'agenzia delle Entrate, in considerazione della estrema delicatezza del tema, hanno costituito un tavolo di lavoro per valutare eventuali modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie per rafforzare le tutele i dati personali delle persone interessate. Roma, 3 agosto 2015
5 genzia ntrate OPPOSIZIONE ALL UTILIZZO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA Informativa (art. 13 D.lgs n. 196/2003) Finalità e ambito del trattamento Attraverso il modello allegato è possibile opporsi al trattamento effettuato dal Ministero dell Economia e delle Finanze e dall Agenzia delle Entrate delle informazioni contabili relative alle spese sanitarie da Lei sostenute nell anno fiscale 2015 ai fini dell elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, richiedendone la cancellazione. Nel caso in cui si opponga, infatti, le predette informazioni saranno cancellate per tipologie di spesa come da Lei indicato nel modello e, quindi, non essendo elaborate ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, non saranno conoscibili da parte dei soggetti cui Lei è eventualmente fiscalmente a carico (es. coniuge, genitore). Resta fermo che i singoli documenti fiscali potranno comunque essere utilizzati per le agevolazioni previste per legge all atto della dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui non si opponga a tale trattamento, invece, le predette informazioni contabili confluiranno nella dichiarazione dei redditi precompilata dall Agenzia delle Entrate, risultando così accessibili da parte dei soggetti cui Lei è eventualmente fiscalmente a carico (es. coniuge, genitore). I dati personali raccolti attraverso il suddetto modulo saranno trattati esclusivamente dal Ministero dell Economia e delle Finanze e dall Agenzia delle Entrate ai soli fini delle descritte procedure di cancellazione. Conferimento dati I dati personali richiesti nel modello allegato sono necessari per identificare il soggetto richiedente e le tipologie di spese nei confronti delle quali si manifesta la suddetta opposizione. In assenza di tali dati non sarà possibile accogliere la richiesta. Modalità del trattamento I dati personali acquisiti dall Agenzia delle Entrate mediante il modello allegato verranno trattati con modalità cartacee e informatizzate da parte di personale incaricato del trattamento, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice. Titolare del trattamento Il titolare del trattamento è l Agenzia delle Entrate. Responsabili del trattamento Il titolare del trattamento si avvale di soggetti designati Responsabili, tra i quali Sogei S.p.a. (responsabile esterno) in relazione alla gestione del sistema informativo dell Anagrafe tributaria. Presso l Agenzia delle Entrate è disponibile l elenco aggiornato dei soggetti designati responsabili. Diritti dell interessato Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione, l interessato può esercitare i diritti di cui all art. 7 del Codice ed, in particolare, può accedere ai propri dati personali per verificarne l utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d Roma.
6 genzia ntrate OPPOSIZIONE ALL UTILIZZO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA Con questo modello l assistito manifesta all Agenzia delle entrate l opposizione all utilizzo dei dati delle spese sanitarie (spese ed eventuali rimborsi) per la dichiarazione dei redditi precompilata. Codice fiscale IL SOTTOSCRITTO Cognome e Nome Luogo di nascita Tessera sanitaria Numero Data di nascita Data di scadenza IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE/TUTORE DI Codice fiscale Cognome e Nome Luogo di nascita Tessera sanitaria Numero Data di nascita Data di scadenza CHIEDE CHE I DATI (SPESE ED EVENTUALI RIMBORSI) RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI SPESA (barrare le relative caselle) A Ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell ambito del SSN B Farmaci: spese relative all acquisto di farmaci, anche omeopatici C Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE D E Servizi sanitari erogati dalle farmacie (es. spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, test per glicemia, misurazione pressione sanguigna, ecc.) Prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o degenza, ad esclusione della chirurgia estetica al netto del comfort F Spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE e assistenza integrativa); cure termali, prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera) NON VENGANO UTILIZZATI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA RELATIVA ALL ANNO D IMPOSTA 2015 Luogo e data Firma (per esteso e leggibile) Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente e, se presente, documento di identità del rappresentante/tutore firmatario.
7 VEDI ANCHE COMUNICATO DEL 3 AGOSTO 2015 [doc. web n ] Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alle modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema TS da rendere disponibili all'agenzia delle entrate ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata - 30 luglio 2015 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Registro dei provvedimenti n. 450 del 30 luglio 2015 Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice); Visto il comma 3 dell'art. 3 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", il quale prevede che, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'agenzia delle entrate, le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri inviino al Sistema Tessera Sanitaria (di seguito Sistema TS), secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, i dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione di quelle previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa a disposizione dell'agenzia delle Entrate; Vista la richiesta di parere del 20 luglio 2015, prot. n del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito Mef) sullo schema di decreto con il quale vengono definite le modalità di trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi del richiamato art. 3, comma 3 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175; Visto lo schema di decreto in esame, nel quale sono individuate, in particolare, le modalità per: la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie inviati dai soggetti sopra richiamati al Sistema TS; l'opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei suddetti dati; il trattamento dei medesimi da parte del Sistema TS; la messa a disposizione dei dati all'agenzia delle entrate; Visto il disciplinare tecnico - allegato A al predetto schema di decreto - riguardante la trasmissione di dati delle spese sanitarie al Sistema TS da parte dei soggetti previsti dall'art. 3, comma 3 del d.lgs n. 175/2014; Visto il disciplinare tecnico - allegato B al medesimo schema di decreto - riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all'agenzia dell'entrate da parte del Sistema TS; Considerato che lo schema di decreto in esame è coordinato con lo schema di provvedimento attuativo dell'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 175/2014 predisposto dall'agenzia dell'entrate sul quale l'autorità esprime in data odierna il proprio parere; Visto, in particolare, che il predetto schema individua le modalità per la trasmissione telematica all'agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese sanitarie oggetto di agevolazioni fiscali e che il servizio di trasmissione di tali dati è effettuato da parte delle strutture sanitarie -indicate al richiamato art. 3, comma 3- per il tramite del Sistema TS; Visto il comma 3 dell'art.3 del d.lgs. n. 175/2014 secondo cui le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati devono essere rese disponibili sul sito Internet del Sistema TS;
8 Considerato che il Dipartimento della Ragioneria dello Stato ha valutato, congiuntamente all'ufficio Legislativo Finanze del Mef e all'ufficio del Garante, in ordine all'opportunità che le suddette specifiche tecniche siano adottate con decreto direttoriale da parte dello stesso Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Mef; Rilevato che il predetto schema tiene conto degli approfondimenti condotti dall'ufficio del Garante nei numerosi incontri con i rappresentanti del Mef, dell'agenzia delle entrate del Ministero della salute e della società Sogei S.p.a., volti ad assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, nonché della dignità degli stessi, relativi, in particolare: -all'introduzione di misure idonee ad assicurare il rispetto della volontà dell'interessato ultrasedicenne in merito alla trasmissione dei dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sia con riferimento alla spesa farmaceutica, che specialistica; alle modalità con le quali l'interessato manifesta l'opposizione -nel caso di acquisto di farmaci e altri prodotti/servizi detraibili- non comunicando al farmacista il proprio codice fiscale all'atto dell'emissione dello scontrino fiscale -nel caso di prestazioni sanitarieesprimendo verbalmente alla struttura sanitaria la propria opposizione alla trasmissione del dato di spesa al Sistema TS, ovvero accedendo al Sistema TS, dal 1 al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento, selezionando le voci di spesa per le quali si intende manifestare la suddetta opposizione, ciò anche con riferimento ai beni e alle prestazioni erogate dietro presentazione di ricetta a carico del Servizio sanitario nazionale; alle modalità con le quali l'interessato può manifestare la predetta opposizione con riferimento alle spese sanitarie sostenute nell'anno 2015 dichiarazione dei redditi 2016 (regime transitorio)- consistenti nella possibilità di accedere al Sistema TS, dal 1 al 28 febbraio 2016, selezionando le voci di spesa per le quali si intende manifestare l'opposizione e nelle altre modalità individuate nel citato schema di provvedimento dell'agenzia dell'entrate in materia; alla cancellazione, senza ritardo, dagli archivi del Sistema TS dei dati di spesa per i quali l'interessato ha manifestato l'opposizione; alla riduzione delle informazioni trasmesse al Sistema TS e all'aggregazione delle voci relative alle tipologie di spesa sostenute dagli interessati, sia in fase di invio da parte degli operatori sanitari, sia di elaborazione da parte del Sistema TS ai fini della messa a disposizione dei dati all'agenzia delle entrate. Ciò ha comportato la riduzione al minimo del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati in ossequio ai principi di necessità e indispensabilità previsti dal Codice; alle misure necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali, anche idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, da parte delle associazioni di categoria, in relazione sia alla loro necessaria designazione a responsabili del trattamento da parte dei medici e delle strutture sanitarie (art. 29 del Codice), sia alla necessaria previa abilitazione di tali soggetti ai fini dell'invio telematico dei dati che viene disposta dal Mef; alla cancellazione dei dati relativi agli interessati che non rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata; al numero di soggetti abilitati ad accedere ai dati personali trattati dal Sistema TS e alle cautele introdotte per limitare gli accessi massivi sui dati predetti; Considerata la fase di prima applicazione di tale normativa, si ritiene, necessario riservarsi di svolgere eventuali ulteriori valutazioni di competenza in relazione all'idoneità delle misure di sicurezza nelle modalità di trasmissione dei dati a seguito dell'avvio della raccolta presso le strutture sanitarie e delle cautele individuate, al fine di rendere effettivo il rispetto della volontà dell'interessato nell'invio dei dati; Tenuto conto di quanto indicato dai rappresentanti del Mef nel corso predetti incontri e di quanto indicato nell'allegato B allo schema di decreto in esame si intende che: le garanzie di inintellegibilità del codice fiscale del contribuente previste nel flusso di dati verso il Sistema TS siano estese anche al flusso intercorrente tra il Mef e l'agenzia delle entrate; i dati relativi agli interessati che non rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata saranno cancellati entro il mese di novembre dell'anno successivo al periodo di riferimento; Considerato che l'autorità, all'esito del completamento del regime transitorio, nel primo anno di applicazione delle modalità tecniche per consentire l'accesso alle dichiarazioni precompilate rese disponibili in via telematica, in attuazione del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, si riserva di verificare, anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dal Mef e dall'agenzia delle entrate, l'adeguatezza delle misure, anche tecniche, oggetto del presente parere e di valutare, altresì, il piano operativo di implementazione che l'agenzia delle entrate ha comunicato di volere avviare, nell'ambito di un tavolo di confronto con gli intermediari, per rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza del canale utilizzato per l'accesso alle dichiarazioni precompilate; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
9 Relatore il dott. Antonello Soro; TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE: ai sensi degli artt. 154, comma 4, del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alle modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema TS da rendere disponibili all'agenzia delle entrate ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata in attuazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 21 novembre 2014, n Roma, 30 luglio 2015 IL PRESIDENTE SORO IL RELATORE SORO IL SEGRETARIO GENERALE BUSIA
10 VEDI ANCHE COMUNICATO DEL 3 AGOSTO 2015 [doc. web n ] Parere sullo schema di provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata - 30 luglio 2015 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Registro dei provvedimenti n. 451 del 30 luglio 2015 Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice); Visto il comma 3 dell'art. 3 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", il quale prevede che, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'agenzia delle entrate, le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri inviino al Sistema Tessera Sanitaria (di seguito Sistema TS), secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, i dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione di quelle previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa a disposizione dell'agenzia delle Entrate; Visto il comma 5 del predetto art. 3 secondo cui con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, sentita l'autorità Garante per la protezione dei dati personali, devono essere stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo; Vista la richiesta di parere del 20 luglio 2015, prot. n dell'agenzia delle entrate sullo schema di provvedimento direttoriale con il quale vengono definite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata; Visto lo schema di provvedimento in esame, nel quale sono individuate, in particolare: le tipologie di dati relativi alle spese sanitarie messe a disposizione dal Sistema TS all'agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata; le modalità di accesso e di trattamento di tali dati da parte dell'agenzia delle entrate; le modalità di consultazione degli stessi dati da parte del contribuente; le modalità con cui l'interessato può manifestare l'opposizione alla trasmissione dei dati al Sistema TS ai fini della suddetta elaborazione; Visto il modello per la raccolta dei dati al fine di manifestare l'opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata e la relativa informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Codice; Considerato che il predetto schema di provvedimento direttoriale è coordinato con il decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze (di seguito Mef) in materia sul quale l'autorità esprime in data odierna il proprio parere; Rilevato che lo schema di provvedimento in esame tiene conto degli approfondimenti condotti dall'ufficio del Garante nei numerosi incontri con i rappresentanti dell'agenzia delle entrate, del Mef, del Ministero della salute e della società Sogei S.p.a., volti ad assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, nonché della dignità degli stessi, relativi, in particolare: -all'introduzione di misure idonee ad assicurare il rispetto della volontà dell'interessato ultrasedicenne in merito alla trasmissione dei dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alla spesa farmaceutica e
11 specialistica e alla conseguente non accessibilità da parte dell'agenzia delle entrate alle informazioni contabili relative alle spese sanitarie nei cui confronti l'interessato ha esercitato l'opposizione; alle modalità con le quali l'interessato manifesta tale opposizione -nel caso di acquisto di farmaci e altri prodotti/servizi detraibilinon comunicando al farmacista il proprio codice fiscale all'atto dell'emissione dello scontrino fiscale -nel caso di prestazioni sanitarie- esprimendo verbalmente alla struttura sanitaria la propria opposizione alla trasmissione del dato di spesa al Sistema TS, ovvero accedendo al Sistema TS, dal 1 al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento, selezionando le voci di spesa per le quali si intende manifestare la suddetta opposizione, ciò anche con riferimento ai beni e alle prestazioni erogate dietro presentazione di ricetta a carico del Servizio sanitario nazionale; alle modalità con le quali l'interessato può manifestare la predetta opposizione con riferimento alle spese sanitarie sostenute nell'anno 2015 dichiarazione dei redditi 2016 (regime transitorio)- consistenti nella possibilità di accedere al Sistema TS -dal 1 al 28 febbraio selezionando le voci di spesa per le quali si intende manifestare l'opposizione e nella possibilità di comunicare all'agenzia delle entrate -dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio l'opposizione all'utilizzo dei dati relativi ad una o più tipologie di spesa sanitaria ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata per l'anno Tale comunicazione può essere effettuata mediante posta elettronica, verbalmente all'operatore tramite il numero verde dedicato, nonché recandosi personalmente presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'agenzia delle entrate, utilizzando l'apposito modello di opposizione allegato nello schema di provvedimento in esame e reso disponibile sul sito Internet dell'agenzia delle entrate; al contenuto informativo del suddetto modello di opposizione; al modello di informativa al trattamento dei dati personali effettuato al fine di manifestare l'opposizione dell'interessato, con particolare riferimento all'indicazione delle conseguenze di tale manifestazione di volontà (art. 13 del Codice). Al riguardo, l'ufficio ha evidenziato la necessità di rendere edotti gli interessati in merito alla circostanza che nel caso di opposizione i dati contabili saranno cancellati per tipologie di spesa e non saranno conoscibili da parte dei soggetti cui l'interessato risulti fiscalmente a carico (es. coniuge, genitore). Nel caso in cui l'interessato non manifesti tale opposizione, invece, le informazioni contabili confluiranno nella dichiarazione dei redditi precompilata dall'agenzia delle entrate, risultando così accessibili e consultabili da parte dei soggetti cui l'interessato risulti fiscalmente a carico (es. coniuge, genitore); alla circostanza che i singoli documenti fiscali sui quali l'interessato ha manifestato l'opposizione alla trasmissione al Sistema TS potranno comunque essere utilizzati per le agevolazioni previste per legge all'atto della dichiarazione dei redditi; alla cancellazione, senza ritardo, dagli archivi del Sistema TS dei dati di spesa per i quali l'interessato ha manifestato l'opposizione; all'aggregazione delle voci relative alle tipologie di spesa sostenute dagli interessati ai fini della loro messa a disposizione all'agenzia delle entrate. Ciò ha comportato la riduzione al minimo del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati in ossequio ai principi di necessità e indispensabilità previsti dal Codice; alle misure necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali, anche idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, da parte delle associazioni di categoria, in relazione alla loro necessaria designazione a responsabili del trattamento da parte dei medici e delle strutture sanitarie (art. 29 del Codice), sia alla necessaria previa abilitazione di tali soggetti ai fini dell'invio telematico dei dati che viene disposta dal Mef; -alla circostanza che l'accesso ai predetti dati da parte dell'agenzia delle entrate è permesso solo con riferimento ai dati dei soggetti che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata e che in tali casi è comunque limitato (anche in sede di assistenza) solo alle macro tipologie di spesa presenti in forma aggregata nel Sistema TS; alla circostanza che il predetto accesso alle informazioni contabili dell'interessato da parte dell'agenzia delle entrate è previsto con modalità web service in modo tale da non consentire la memorizzazione delle suddette informazioni da parte della stessa Agenzia; alla circostanza che l'accesso ai predetti dati da parte degli intermediari delegati dal contribuente (es. Caf e liberi professionisti) è permesso solo in forma aggregata per macro tipologie di spesa; alla circostanza che l'accesso puntuale ai dati di dettaglio delle spese sanitarie è consentito solo al contribuente; Considerata la fase di prima applicazione di tale normativa, si ritiene necessario riservarsi di svolgere eventuali ulteriori valutazioni di competenza in relazione all'idoneità delle misure di sicurezza nelle modalità di trasmissione dei dati a seguito dell'avvio della raccolta presso le strutture sanitarie e delle cautele individuate per garantire il rispetto della volontà dell'interessato all'invio dei dati al Sistema TS; Vista la nota del Direttore dell'agenzia dell'entrate del 20 luglio 2015, prot. n , con la quale l'agenzia delle entrate manifesta la disponibilità ad avviare un tavolo di lavoro con il Garante per individuare soluzioni condivise che consentano di coniugare la necessaria tutela dei dati personali con l'obiettivo di agevolare e semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti, anche avuto riguardo alla previsione di strumenti di delega esercitabili da parte dei soggetti maggiorenni fiscalmente a carico; Considerato l'interesse dell'autorità, già manifestato in passato e nel corso dei suddetti incontri, all'avvio delle attività del suddetto tavolo di lavoro, al fine di individuare soluzioni che consentano di contemperare da un lato la tutela dei dati personali e dall'altro la semplificazione
12 degli adempimenti fiscali per i contribuenti, anche con riferimento alla previsione di strumenti di delega per la consultazione da parte del dichiarante dei dati di spesa dei familiari maggiorenni a carico; Tenuto conto, altresì, di quanto indicato dai rappresentanti del Mef nel corso predetti incontri e di quanto indicato nell'allegato B allo schema di provvedimento in esame si intende che le garanzie di inintellegibilità del codice fiscale del contribuente previste nel flusso di dati verso il Sistema TS siano estese anche al flusso intercorrente tra il Mef e l'agenzia delle entrate; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Antonello Soro; TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE: ai sensi degli artt. 154, comma 4, del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata in attuazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 21 novembre 2014, n Roma, 30 luglio 2015 IL PRESIDENTE SORO IL RELATORE SORO IL SEGRETARIO GENERALE BUSIA
13 Prot. n /2015 Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Dati relativi alle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 1.1. A partire dal 2016, ai fini dell elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1 marzo di ciascun anno, mette a disposizione dell Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, relativi a: a) spese sanitarie sostenute nel periodo d imposta precedente; b) rimborsi effettuati nell anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell anno d imposta e ai rimborsi erogati.
14 1.3. Per ciascuna spesa o rimborso di cui al punto 1.1 i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono: a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014; c) data del documento fiscale che attesta la spesa; d) tipologia della spesa; e) importo della spesa o del rimborso; f) data del rimborso Le tipologie di spesa sono le seguenti: a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale; b) farmaci: spese relative all acquisto di farmaci, anche omeopatici; c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE; d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna; e) farmaci per uso veterinario; f) prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort; g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera); h) altre spese. 2
15 2. Modalità di accesso ai dati delle spese sanitarie e relativo trattamento 2.1. Accesso ai dati relativi alle spese sanitarie da parte dell Agenzia delle entrate e relativo trattamento L Agenzia delle entrate accede ai dati delle spese sanitarie e dei rimborsi avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema Tessera Sanitaria. Tali dati non comprendono le spese sanitarie e i rimborsi per i quali l assistito abbia manifestato l opposizione di cui al punto L Agenzia delle entrate, tramite sistemi automatici, invoca il servizio massivo di cooperazione applicativa (servizio web service massivo) trasmettendo al Sistema Tessera Sanitaria la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata e dei familiari a carico come indicati nelle Certificazioni Uniche trasmesse all Agenzia delle entrate nei termini previsti dall articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, i totali di spesa ed i totali dei rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l assistito abbia manifestato l opposizione di cui al punto L Agenzia delle entrate elabora i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria con sistemi automatici, determinando l importo complessivo delle spese agevolabili ai fini fiscali da utilizzare per la dichiarazione dei redditi precompilata. I sistemi di elaborazione dell Agenzia delle entrate li suddividono in: - spese automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale vigente; - spese agevolabili solo a particolari condizioni. 3
16 2.2. Accesso ai dati aggregati relativi alle spese sanitarie In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza nell elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata di cui al punto 3.1, lettera b), del provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015 i seguenti dati riferibili anche ai familiari a carico con esclusione di quelli per i quali sia stata manifestata l opposizione di cui al punto 2.4: a) totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4; b) totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4. Il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili viene, inoltre, esposto, secondo la legislazione fiscale vigente, negli appositi campi della dichiarazione precompilata, al netto delle relative spese rimborsate di cui al punto 1.1, lettera b), riferibili al medesimo anno d imposta. Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese vengono inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico I rimborsi delle spese sanitarie, dovuti alla mancata erogazione totale o parziale della prestazione sanitaria ed erogati in un annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nella dichiarazione precompilata del contribuente nel quadro relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa sanitaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui è stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l importo del relativo rimborso Le informazioni di cui ai punti e sono rese disponibili ai CAF e ai professionisti abilitati, nonché ai sostituti d imposta, preventivamente delegati dal contribuente con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015, e ai dipendenti dell Agenzia delle entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata. 4
17 2.3. Consultazione dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie da parte del contribuente Ai fini dell eventuale consultazione dei dati delle spese sanitarie indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dal 15 aprile di ciascun anno il contribuente può verificare sul sito dell Agenzia delle entrate nell area autenticata, tramite il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale) esposto dal Sistema Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 del presente provvedimento relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche con riferimento a alle spese e ai rimborsi relativi ai familiari a carico, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l assistito abbia manifestato l opposizione di cui al punto Le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 del presente provvedimento non possono essere visualizzate né dai dipendenti dell Agenzia delle entrate, in sede di assistenza, né dai soggetti delegati che accedono alla dichiarazione precompilata con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 23 febbraio Opposizione dell assistito a rendere disponibili all Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all Agenzia delle entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell anno precedente e ai rimborsi effettuati nell anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Se l assistito è un familiare a carico i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata di cui al punto né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio di cui al punto
18 A partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, l opposizione di cui al punto viene manifestata con le seguenti modalità: a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria; b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l annotazione dell opposizione sul documento fiscale. L informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria Le disposizioni di cui al punto 2.4.2, lettera b), non si applicano con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso del Oltre a quanto previsto al punto 2.4.2, già a partire dal 2016 per i dati relativi all anno 2015, l opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 1 al 28 febbraio dell anno successivo al periodo d imposta di riferimento, accedendo all area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall Agenzia delle entrate. L assistito può consultare l elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all Agenzia delle entrate per l elaborazione della dichiarazione precompilata. L opposizione all utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l automatica esclusione anche dei relativi rimborsi Con riferimento alle sole spese sostenute nell anno 2015, dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, l assistito, in alternativa alla modalità di cui al punto precedente, può esercitare l opposizione a rendere disponibili all Agenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa di cui al punto 1.4 del presente provvedimento, comunicando all Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici esposti nel modello di cui all allegato 1 e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. L opposizione all utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta la cancellazione degli stessi e l automatica esclusione anche dei relativi rimborsi. Per effettuare la comunicazione l assistito può: 6
19 a) inviare una all indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell Agenzia delle entrate; b) telefonare al Centro di assistenza multicanale dell Agenzia delle entrate mediante l utilizzo dei numeri (da cellulare) (da estero); c) recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell Agenzia delle entrate e consegnare l apposito modello di richiesta di opposizione di cui all allegato 1 del presente provvedimento. Se l assistito utilizza le modalità di cui alle lettere a) e b) può inviare il modello di richiesta di opposizione di cui all allegato 1 o fornire le informazioni sopra indicate in forma libera. In tutti i casi di utilizzo del modello di cui all allegato 1, alla richiesta occorre allegare copia del documento di identità, mentre nell ipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente indicare il tipo di documento di identità, il numero e la scadenza dello stesso A seguito della richiesta di opposizione rilevata secondo quanto previsto dal punto 2.4.5, il servizio sincrono del Sistema Tessera Sanitaria consente la gestione della richiesta secondo le seguenti modalità: il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce dall Agenzia delle entrate il codice fiscale ovvero la lista dei codici fiscali da elaborare, con l indicazione per ogni codice fiscale di una o più tipologie di spesa da escludere, e conseguentemente cancellare, come richiesto dal medesimo assistito; il Sistema Tessera Sanitaria cancella per ogni codice fiscale tutte le spese sanitarie e i rimborsi afferenti alle tipologie di spesa escluse; il Sistema Tessera Sanitaria comunica all Agenzia delle entrate l esito dell operazione effettuata L opposizione all utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall assistito che abbia compiuto i sedici anni d età. Se l assistito non ha compiuto i sedici anni d età o è incapace d agire l opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore. 7
20 Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge. 3. Registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi sui dati relativi alle spese sanitarie 3.1. Tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate da parte dell Agenzia delle entrate, nonché quelle di consultazione effettuate dal contribuente sono tracciate. In particolare, vengono registrati in appositi file di log i dati relativi a: a) codice identificativo del soggetto fisico ovvero del processo automatico che accede ai dati; b) data e ora dell esecuzione; c) modalità di utilizzo dei dati: - elaborazione ai fini di totalizzazione; - visualizzazione dei dati di dettaglio, da parte dei soli contribuenti; - codice fiscale dei contribuenti e dei familiari a carico di cui vengono prelevati i dati. I file di log di tracciamento delle operazioni di consultazione sono conservati per un periodo di 12 mesi. 4. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali 4.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 451 del 30 luglio
21 Motivazioni L articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n L articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati sono rese disponibili sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria. Il comma 5 del medesimo articolo 3 prevede che con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate, sentita l Autorità garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3. Il presente provvedimento definisce, pertanto, le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Considerato che il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce le informazioni relative alle spese sanitarie sostenute da tutti i soggetti, con i relativi rimborsi, mentre l Agenzia delle entrate riceve dal Sistema Tessera Sanitaria le informazioni riguardanti i soli contribuenti che rientrano nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata, ai sensi dell art. 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, nel presente provvedimento è definito assistito il soggetto che sostiene la spesa sanitaria ed eventualmente manifesta l opposizione al trattamento dei dati da parte dell Agenzia delle entrate, mentre è definito contribuente il cittadino che a partire dal 15 aprile riceve la dichiarazione precompilata con i dati delle spese 9
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