Appunti SULLA SICUREZZA ALIMENTARE. Bolzonello Carlo
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- Albano Rosa
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1 Appunti SULLA SICUREZZA ALIMENTARE Bolzonello Carlo
2 In generale tratteremo: a) la produzione e la commercializzazione degli alimenti anche ai fini della tutela della concorrenza tra le imprese del settore alimentare; b) l organizzazione del sistema nazionale di controllo ufficiale nelle materie oggetto dei regolamenti comunitari a tutela della salute dei consumatori, assicurando anche uniformità al relativo sistema sanzionatorio; c) le modalità di adozione delle disposizioni tecniche relative agli alimenti. Il potere di adottare i provvedimenti d urgenza spetta: Sindaci, Presidenti di Giunta delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano Ministro della Salute nella loro funzione di Autorità sanitarie, Informazione, Comunicazione e Educazione alimentare sono svolti da Ministero della salute, direttamente o d intesa con altre Autorità nazionali, anche avvalendosi degli Istituti, Organi o Enti che operano nei predetti ambiti (es Istituto superiore di sanità, L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ) Con riguardo all igiene degli alimenti e alla sicurezza alimentare, le principali norme a carattere orizzontale Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 che abroga alcune direttive recanti norme sull igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE del Consiglio e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull igiene dei prodotti alimentari. Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327: regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
3 Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n Attuazione della Direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale microbiologico dei prodotti alimentari. Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n Attuazione della Direttiva 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l igiene dei prodotti alimentari. Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n Attuazione della Direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari. Legge 30 aprile 1962, n Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Libro bianco sulla sicurezza alimentare - Commissione delle Comunità europee - Bruxelles, 12 gennaio COM(1999) Alcune definizioni classiche a) alimento o prodotto alimentare o derrata alimentare, o sostanza alimentare : qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani, ivi comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi altra sostanza, compresa l acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento, ai sensi dell articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002; b) impresa alimentare o industria alimentare : ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, di trasformazione e di distribuzione degli alimenti, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002; c) operatore del settore alimentare o responsabile dell industria alimentare : la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell impresa alimentare posta sotto il suo controllo, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, numero 3) del Regolamento (CE) n. 178/2002; d) produzione : tutte le fasi che concorrono all ottenimento dell alimento, comprese le fasi di magazzinaggio, trasporto, alienazione e somministrazione al pubblico; e) produzione primaria : tutte le fasi della produzione, dell allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione, e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, numero 17 del regolamento (CE) n. 178/2002; f) immissione sul mercato : la detenzione di alimenti a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, numero 8 del regolamento (CE) n. 178/2002;
4 g) somministrazione : l attività consistente nel mettere l alimento a disposizione del pubblico ai fini del consumo diretto nel medesimo luogo in cui l alimento stesso è stato a tal fine preparato; h) imballaggio : il contenitore che racchiude più unità di vendita di alimenti preconfezionati; i) alimento preconfezionato o preimballaggio : l unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore, costituita da un alimento e dall imballaggio in cui esso è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che l alimento contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata; l) consumatore finale : il consumatore di un prodotto alimentare che non utilizza tale prodotto nell ambito di operazioni o attività svolte come operatore del settore alimentare, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, numero 18 del regolamento (CE) n. 178/2002; m) Piano integrato dei controlli : il Piano nazionale integrato di controllo pluriennale di cui all articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004, e successive modifiche ed integrazioni, e all articolo 5 del presente decreto; n) laboratori ufficiali : i laboratori di cui all articolo 13 del presente decreto; o) Autorità competenti in materia di controllo e vigilanza: le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché: 1) il Ministero della salute nelle materie oggetto dei regolamenti di cui all articolo 1, comma 7, e delle relative disposizioni comunitarie di esecuzione, per la programmazione e l organizzazione del Piano integrato dei controlli nonché per le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sugli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006; 2) il Ministero per lo sviluppo economico per l etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, nonché per le norme metrologiche; 3) il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali per i controlli merceologici sugli alimenti nonché per l applicazione e la verifica dei criteri di gestione obbligatori nei campi indicati dal combinato disposto dell articolo 4 e dell'allegato III del regolamento (CE) 1782/2003, e successive modifiche ed integrazioni; 4) il Ministero dell economia e delle finanze e l Agenzia delle dogane per i controlli merceologici e doganali sugli alimenti provenienti da Paesi terzi; 5) ogni altra Autorità nazionale, comunque denominata, che è chiamata a svolgere attività di controllo sugli alimenti. 2. Le disposizioni del presente decreto: a) si applicano anche alla produzione primaria degli alimenti come definita dal regolamento (CE) n. 852/2004, e successive modifiche ed integrazioni; b) non si applicano alla produzione degli alimenti per uso domestico privato né alle attività di loro preparazione, manipolazione e conservazione effettuate per tale uso. Il Ministro della salute, adotta, le disposizioni sanitarie relative agli alimenti non espressamente disciplinati
5 Alimenti provenienti da Paesi terzi Gli importatori di alimenti provenienti da Paesi terzi sono responsabili. Divieti E vietato esporre al pubblico, immettere in commercio o somministrare alimenti che: a) sono a rischio per la salute umana o animale; b) contengono sostanze proibite o loro residui; c) contengono sostanze estranee alla natura dell alimento secondo l uso cui è destinato; d) contengono agenti fisici, chimici o microbiologici in quantità superiori a quelli stabiliti; e) contengono sostanze, quali gli additivi e simili, il cui utilizzo non è autorizzato; f) contengono additivi il cui utilizzo non è consentito in uno specifico alimento ovvero, pur se consentito, è utilizzato in quantità superiori a quelle stabilite; g) sono preconfezionati o incartati con materiali il cui utilizzo non è stato preventivamente certificato come idoneo a venire in loro contatto; h) sono insudiciati, in cattivo stato di conservazione o per i quali è superato il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; i) sono stati manipolati per nascondere un cattivo stato di conservazione o il superamento del termine minimo di conservazione o della data di scadenza.
6 Sistema Nazionale del controllo ufficiale Spetta al Ministero della salute sentite le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, (Conferenza Stato-Regioni) e la pianificazione del controllo ufficiale in materia di alimenti e di sicurezza alimentare è effettuata mediante il Piano integrato dei controlli con durata almeno triennale con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Inoltre il Ministero della salute: - referente e punto di contatto nei confronti della Commissione europea e dell Autorità europea per la sicurezza alimentare, degli altri Stati membri e Paesi terzi nonché di qualunque altra Autorità, Ente, Istituto, Agenzia od Organismo nazionale, comunitario ed internazionale che opera in tale materia; stabilisce le modalità operative del Sistema di allerta rapido ed accertarne il costante e corretto funzionamento sul territorio nazionale - predispone una relazione sull attuazione del Piano integrato dei controlli che ne illustra le attività e gli esiti, e che reca con ogni altro elemento ritenuto utile anche sulla base delle indicazioni formulate in sede comunitaria...omissis NAS e altre Forze di polizia che effettuano controlli nel settore agro-alimentare e doganale devono anch essi essere stabiliti, con le medesime modalità fissate nel Piano integrato dei controlli. Nel caso di rischi per la salute fondati su evidenze scientifiche che riguardano gli alimenti e le altre merci oggetto di disposizioni tecniche, o in applicazione del principio di precauzione, il Ministro della salute con proprio provvedimento può disporre sull intero territorio nazionale la sospensione cautelare del loro impiego, limitazioni d uso ovvero specifiche condizioni di utilizzo.
7 Organi di controllo in materia di sicurezza alimentare I controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, compresi quelli sulle provenienze da Paesi terzi e dagli altri Stati membri dell Unione europea, sono effettuati da personale in possesso di requisiti professionali adeguati alla tipologia di controllo di cui è incaricato nonché opportunamente formato I compiti e le attività di ispezione, controllo ufficiale e vigilanza in materia di sicurezza alimentare restano comunque affidati: a) ai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie, per ciò che concerne gli alimenti di origine animale sia ottenuti sul territorio nazionale sia provenienti da altri Stati dell Unione europea, nonché per ciò che concerne le imprese, i luoghi o le strutture, comunque denominati, in cui gli alimenti della predetta origine sono ottenuti, trasformati, manipolati, depositati, commercializzati, somministrati. Restano fermi i compiti e le attività svolti dagli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC= Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari) del Ministero della salute in relazione agli alimenti di origine animale provenienti dagli altri Stati membri dell Unione europea, b) agli organi sanitari dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie, diversi dai Servizi veterinari (tipicamente il SIAN), per ciò che concerne gli alimenti di origine non animale nonché per ciò che concerne le imprese, i luoghi o le strutture, comunque denominati, in cui gli alimenti delle predette matrici sono ottenuti, trasformati, manipolati, depositati, commercializzati o somministrati; c) ai Posti d Ispezione Frontaliera (PIF) del Ministero della salute per ciò che concerne gli alimenti di origine animale provenienti da Paesi terzi e agli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) dello stesso Ministero della salute per quelli di origine non animale della medesima provenienza. Quando un Autorità ritiene di procedere o di richiedere valutazioni o accertamenti di carattere igienico-sanitario comunque denominati li affida agli organi sanitari dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie che li effettuano con proprio personale in possesso delle competenze specifiche necessarie ad espletare l incarico Nell esercizio delle attività assegnate, il personale, assume in caso di necessità la qualifica di organo di polizia giudiziaria; Per l espletamento delle attività loro assegnate, gli organi di controllo: a) possono procedere in qualunque momento all accesso, al controllo e all ispezione presso qualsiasi impresa alimentare o luogo, comunque denominati, compresi gli scali portuali ed aeroportuali, le aree, le zone e i depositi franchi e doganali, dove sono presenti per qualsiasi finalità, comprese quelle del deposito anche temporaneo e del confezionamento di provveditorie di bordo, alimenti di qualsivoglia origine e provenienza, nonché dei mezzi di trasporto degli alimenti; b) possono procedere in qualunque momento al prelievo di campioni per l effettuazione di analisi da alimenti di qualsivoglia origine e provenienza, utensili, macchinari, mezzi di trasporto nonché da o su quant altro ritenuto opportuno presso i luoghi sopradetti;
8 c) procedono al sequestro amministrativo e, quando ne ricorrono i presupposti, alla confisca degli alimenti di qualsivoglia origine e provenienza, quando - sono a rischio per la salute, anche in applicazione del principio di precauzione; - non sono conformi alle misure di salvaguardia o cautelari anche temporanee, comunitarie o nazionali, che dispongono restrizioni o divieti ovvero stabiliscono obblighi, prescrizioni o garanzie addizionali, ad eccezione dei casi di non conformità per mancanza di corrispondenza rispetto alla certificazione o alla documentazione d accompagnamento prescritta come obbligatoria da disposizioni comunitarie di settore - sono introdotti clandestinamente nel territorio nazionale o vi sono introdotti accompagnati da certificazioni o documentazioni palesemente false o contraffatte; - sono rinvenuti sul territorio nazionale privi della certificazione o di altra documentazione d accompagnamento prevista come obbligatoria o con certificazioni o documentazioni palesemente false o contraffatte; - sono sottoposti a una qualunque operazione in luoghi o locali non riconosciuti o non registrati quando tali formalità sono stabilite da disposizioni nazionali o da quelle comunitarie indicate nell articolo 1, comma 7 o loro modifiche, nonché quando il predetto riconoscimento o registrazione è sospeso o revocato; - sono conservati, in luoghi accessibili ai consumatori, in modo inidoneo rispetto alla natura del prodotto, presentano manifeste alterazioni o la data di scadenza è superata ovvero il termine minimo di conservazione o la data di scadenza risultano palesemente contraffatti.
9 E inoltre.gli organi di controllo - Irrogazione sanzioni penali o amministrative - distruzione degli alimenti quando ne ricorra la necessità - sospensione delle attività esercitate Salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, il personale è escluso qualsiasi risarcimento o indennizzo Gli alimenti oggetto di confisca penale o amministrativa, la cui destinazione al consumo è stata certificata sono messi a disposizione, a titolo gratuito, di Enti ed Associazioni di beneficenza o assistenza riconosciuti, comunque denominati o costituiti, che provvedono a propria cura ad assicurarne il trasporto, lo stoccaggio e la conservazione per l uso cui sono destinati presso strutture, igienicamente idonee, da essi reperite; tra i predetti Enti e Associazioni vi rientrano anche quelli di tutela degli animali nonché le strutture che operano ai fini della salvaguardia delle specie animali in via di estinzione individuate dal Ministero per l ambiente e la tutela del territorio. Le spese derivanti o comunque connesse comprese quelle per il deposito e la distruzione degli alimenti, sono a esclusivo carico di chi ne era in possesso o ne aveva a qualsiasi titolo la disponibilità anche temporanea, compresi i soggetti che effettuano operazioni doganali in proprio o per conto altrui. Nell esecuzione dei compiti, il personale può procedere a qualunque attività ritenuta opportuna, e richiedere l assistenza di qualunque altra Autorità ed organo dello Stato neccessario per l espletamento dell attività.
10 Controlli sanitari ufficiali I controlli sanitari ufficiali in materia di alimenti e di sicurezza alimentare sono svolti per verificare la conformità degli alimenti alle prescrizioni generali e specifiche poste dalle disposizioni comunitarie cui, al fine di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi diretti o veicolati dall ambiente ed impedire l immissione sul mercato di alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano a) il monitoraggio sanitario; b) l intervento su sospetto. - I controlli sanitari ufficiali sono effettuati tenendo conto di quanto stabilito all articolo 3 del regolamento (CE) n. 882 del 2004, in particolare al paragrafo 1. - Il controllo di cui al comma 1, lettera b), é effettuato, in particolare, nel caso di: a) alimenti oggetto di allerta sanitario attivato tramite il Sistema di allerta rapido; b) alimenti, compresi quelli ottenuti nel territorio nazionale, della stessa origine o provenienza di quelli che, nell ambito di un precedente controllo analitico, incluso quello effettuato dallo stesso operatore del settore alimentare nell ambito delle attività di autocontrollo, sono risultati positivi per la presenza di agenti fisici, chimici o microbiologici e di sostanze proibite o loro residui in concentrazioni superiori ai limiti stabiliti, o per la presenza di sostanze proibite o loro residui per le quali non siano stabiliti specifici limiti ovvero che presentano un qualche altro rischio di sicurezza ai sensi dell articolo 14 del regolamento (CE) n. 178 del Per sostanze proibite si intendono quelle previste come tali da disposizioni comunitarie o, in mancanza, da provvedimenti anche amministrativi del Ministero della salute nonché quelle non espressamente autorizzate per il trattamento degli animali produttori di alimenti; c) sospetto o riscontro nell uomo di tossinfezioni o di qualsiasi altra patologia riconducibile al consumo di alimenti, anche quando segnalate dai consumatori; d) richiesta d intervento avanzata dal Ministero della salute, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano o dai Comuni in base a qualsiasi elemento di sospetto relativo agli alimenti o alle attività in qualunque modo ad essi connesse. - Nei casi di cui al comma 4, gli organi di controllo: a) effettuano il campionamento ufficiale degli alimenti sospetti nonché da o su quant altro ritenuto opportuno, unitamente ad ogni altro accertamento valutato appropriato. Nel caso di cui al comma 4, lettera a), ferma restando l adozione dei provvedimenti sanitari ritenuti appropriati per la tutela della salute dei consumatori, il campionamento ufficiale può riguardare anche lotti diversi da quelli oggetto della segnalazione tramite il Sistema di allerta rapido; b) verificano l adozione da parte degli operatori a ciò tenuti di ogni misura necessaria all immediata identificazione e al rintraccio dei lotti dell alimento sospetto, compresi quelli eventualmente già immessi sul mercato. Nei casi di mancata attivazione dell operatore o di suo ritardo, ferma restando l irrogazione della sanzione, gli organi di controllo adottano direttamente ogni provvedimento necessario, compreso quello del ritiro dei prodotti, con spese a carico dell operatore inadempiente; c) dispongono, in attesa degli esiti degli accertamenti analitici, l immediata sospensione della commercializzazione dei lotti dell alimento sospetto, affidandone la custodia allo stesso operatore che ne ha la disponibilità. - Salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, nel caso di deterioramento degli alimenti sottoposti al provvedimento di cui alla lettera c) del comma 5, è escluso qualsiasi risarcimento o indennizzo, comunque denominato, da parte degli organi di controllo o delle Autorità da cui dipendono o per le
11 quali agiscono, anche se l esito finale degli accertamenti analitici è favorevole; tale disposizione si applica anche per le provenienze da altri Stati membri dell Unione europea e da Paesi terzi. - In assenza di disposizioni comunitarie che fissano valori soglia di riferimento analitico relativi ad agenti fisici, chimici o microbiologici: a) per gli alimenti di provenienza comunitaria, di qualsiasi origine, si applicano quelli valevoli nello Stato membro che ha immesso in commercio l alimento anche se diversi da quelli nazionali; b) per gli alimenti, di qualsiasi origine, sia prodotti in Italia sia destinati ad essere importati nel territorio nazionale in provenienza da Paesi terzi, si applicano quelli stabiliti, anche in via temporanea, dal Ministro della salute con propri decreti; in modo analogo, il Ministro della salute può provvedere a rideterminare, anche in via temporanea, i valori soglia di riferimento analitico fissati in precedenza. In ogni caso, tali stessi valori devono essere applicati anche agli alimenti destinati ad essere inviati ad altri Stati membri dell Unione europea o a Paesi terzi. - Per i fini di cui alla lettera b) sopra citata, i valori soglia di riferimento analitico, unitamente ai metodi di campionamento degli alimenti e di analisi e a quant altro necessario, comprese le verifiche sugli altri laboratori circa la corretta esecuzione delle procedure operative fissate, sono formulati, sulla base di valutazioni e parametri scientifici espressi, dai laboratori ufficiali e dagli Istituti pubblici che già operano nel campo degli alimenti e della sicurezza alimentare e che sono conformi ai requisiti tali laboratori e Istituti sono individuati e designati con decreti di natura non regolamentare del Ministro della salute che può altresì affidare loro ogni ulteriore compito a riguardo.
12 - Salvo che vi ostino altri motivi igienico-sanitari rilevati dagli organi di controllo, la mera rilevabilità strumentale di agenti fisici, chimici o microbiologici negli alimenti, non impedisce, in assenza di disposizioni che fissano i relativi valori soglia di riferimento analitico, l immissione in commercio degli alimenti anche quando provenienti da altri Stati membri dell Unione europea o da Paesi terzi, né, per quelli nazionali, il loro invio verso tali destinazioni. La disposizione del presente comma non si applica nel caso di sostanze proibite o loro residui, previste come tali da disposizioni comunitarie o, in mancanza, da provvedimenti anche amministrativi del Ministero della salute. - Il Ministro della salute con proprio decreto di natura non regolamentare può stabilire attività, modalità e misure d intervento ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente articolo, anche per tenere conto delle eventuali disposizioni comunitarie di esecuzione o applicazione dei regolamenti di cui all articolo 1, comma 7, comprese quelle che prevedono, anche su richiesta dello stesso operatore, la possibilità di eseguire trattamenti degli alimenti con metodi approvati al fine di eliminare le eventuali difformità igienico-sanitarie. Ogni spesa derivante dalle eventuali, ulteriori attività, modalità e misure d intervento stabilite in base al presente decreto è posta a carico dell operatore, ivi comprese, nel caso del trattamento degli alimenti al fine di eliminare le difformità igienico-sanitarie, quelle connesse all esecuzione delle analisi precedenti e successive al trattamento stesso finalizzate a verificarne comparativamente l esito nonché quelle occorrenti all eventuale distruzione degli alimenti che successivamente al medesimo trattamento risultano inadatti per qualsiasi utilizzo, anche diverso da quello alimentare. - In mancanza di espresse disposizioni comunitarie, il trattamento degli alimenti allo scopo di ripristinarne le condizioni igienico-sanitarie é preventivamente autorizzato dalle Regioni o dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla base della valutazione del rischio da esse stesse effettuato, tenuto comunque conto degli eventuali parametri scientifici previsti dalle norme internazionali del Codex alimentarius. 13. Per i casi di distruzione degli alimenti, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione delle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n del 2002, e successive modifiche, e tenuto conto delle relative linee guida, adottano ogni disposizione a tal fine necessaria e provvedono all individuazione preventiva degli impianti utilizzabili, fermo restando che l attività di vigilanza su ogni attività e fase relativa alla distruzione degli alimenti spetta agli organi di controllo. In base alle predette disposizioni, al verificarsi di ogni singolo caso, il Sindaco del Comune nel cui ambito territoriale si trovano gli alimenti da distruggere adotta i provvedimenti che si rendono necessari, indipendentemente dallo Stato di provenienza degli alimenti e dal luogo in cui sono stati trovati.
13 Registrazione e riconoscimento delle imprese e registrazione dei dati - Ciascun operatore del settore alimentare è obbligato, anche ai fini della rintracciabilità degli alimenti ai sensi e per gli effetti dell articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, a: a) richiedere la registrazione ovvero il riconoscimento di ciascuno stabilimento e impianto previsti, in relazione alle specifiche tipologie di alimenti, dalle pertinenti disposizioni comunitarie. Al medesimo obbligo è tenuto anche il responsabile di luoghi o locali in cui, a prescindere dal regime doganale applicabile e dalla specifica denominazione doganale utilizzata, sono introdotti anche temporaneamente alimenti provenienti da Paesi terzi, anche se si tratta di luoghi o locali già registrati o riconosciuti per le finalità di controllo doganale; b) tenere presso ciascuno stabilimento o impianto di cui alla lettera a), un apposito registro, anche informatico, su cui devono risultare registrati i seguenti dati: 1) per gli alimenti in entrata anche come materia prima, compresi gli alimenti e le materie prime nazionali, l indicazione per esteso o in sigla dello Stato di specifica provenienza, del fornitore e dello stabilimento di origine con l indicazione del relativo numero di registrazione o riconoscimento, la data dell introduzione, la tipologia, la quantità e i riferimenti dei lotti o della partita (numeri identificativi dei singoli lotti); 2) per gli alimenti in uscita, anche come materia prima, la tipologia, la quantità, la data e i numeri identificativi dei singoli lotti o delle partite nonché ciascun destinatario degli alimenti, sia nazionale che estero, con l indicazione di ogni altro elemento necessario a permettere l immediata individuazione e localizzazione sia del lotto o della partita sia di ciascun destinatario. - Le tariffe di registrazione o riconoscimento sono a carico dell operatore del settore alimentare interessato che vi provvede versando anticipatamente le somme dovute direttamente alle Autorità cui compete la registrazione o il riconoscimento; - I termini e le modalità necessari ai fini della registrazione o del riconoscimento sono stabiliti dalle regioni - Il Ministero della salute e gli Assessorati delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare il reciproco accesso ai dati relativi agli stabilimento e agli impianti registrati o riconosciuti, e delle loro variazioni, ivi compresi quelli delle registrazioni o dei riconoscimenti effettuati in base alla normativa previgente. - Verificate le modalità di accesso ai dati riguardanti la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti nonché l operatività e la funzionalità del sistema per le finalità di controllo sanitario e per la tracciabilità degli alimenti, il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare, adotta le prescrizioni necessarie a unificare il regime di registrazione e convenzione previsto dal citato decreto legislativo n. 28 del 1993, riguardante gli alimenti di origine animale, con quello effettuato in base al presente articolo sugli alimenti della medesima origine, provvedendo altresì a disporre quant altro occorrente per assicurare il controllo sanitario anche nel periodo di transizione da un regime all altro, avuto particolare riguardo agli obblighi di prenotifica di arrivo di tali alimenti in provenienza da altri Stati membri. - Gli organi di controllo che accertano la mancanza della registrazione o del riconoscimento delle imprese alimentari, irrogano la sanzione amministrativa pecuniaria prevista - Ogni atto di autorizzazione, licenza o nulla osta, comunque denominati, già rilasciato per fini sanitari, é automaticamente convertito nella registrazione o nel riconoscimento di cui al presente articolo anche se previsto da provvedimenti non oggetto di abrogazione espressa.
14 Obblighi degli operatori - L operatore del settore alimentare che in occasione delle attività di autocontrollo, comunque denominate, disposte a loro carico dalle disposizioni richiamate all articolo 1, comma 7, sospetta o accerta la presenza di un rischio di sicurezza negli alimenti ai sensi dell articolo 14 del regolamento (CE) n. 178 del 2002: a) sospende immediatamente l immissione in commercio, per qualsiasi finalità, degli alimenti direttamente interessati nonché di tutti gli altri alimenti, anche di diversa tipologia o natura, che possono presentare un rischio analogo, come nel caso di alimenti ottenuti con il medesimo processo o linea di produzione o con l impiego, in tutto o in parte, delle stesse materie; b) da immediata comunicazione, per iscritto o con altro mezzo equivalente, di quanto sospettato o accertato a tutti coloro ai quali, prima della sospensione dall immissione in commercio, sono stati eventualmente ceduti, in tutto o in parte, gli alimenti di cui alla lettera a), fornendo contestualmente loro almeno i dati relativi alle specifiche tipologie degli alimenti in questione e, per ciascuna di esse, la denominazione di vendita, le quantità, i riferimenti dei lotti o delle partite e le date di invio o di spedizione; c) da immediata comunicazione per iscritto o con altro mezzo equivalente, agli organi sanitari dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie, di quanto sospettato o accertato, fornendo contestualmente loro almeno i seguenti dati: 1) la lista delle tipologie di tutti gli alimenti di cui alla lettera a) ancora presenti nell impresa alimentare con almeno l indicazione, per ciascuna tipologia di alimento, della denominazione di vendita, delle quantità e dei riferimenti dei lotti o delle partite; 2) la lista delle tipologie di tutti gli alimenti di cui alla lettera a) eventualmente già immessi in commercio con almeno l indicazione, per ciascuna tipologia di alimento, della denominazione di vendita, delle quantità, dei riferimenti dei lotti o delle partite e delle date di spedizione; 3) la lista dei clienti (lista di distribuzione con l indicazione del nome, cognome, ragione sociale, indirizzo e numeri telefonici) di tutti gli alimenti di cui alla lettera a) eventualmente già immessi in commercio, con l esatta indicazione, per ogni singolo lotto o partita distribuito, della denominazione di vendita, della tipologia di alimento, dello Stato e della specifica località di destinazione, dei riferimenti di ogni singolo lotto o partita di alimento e delle date di spedizione; 4) la specifica attività di autocontrollo che ha originato il sospetto o permesso l accertamento e la relativa documentazione; 5) il processo produttivo utilizzato per l ottenimento degli alimenti interessati; 6) ogni informazione relativa alle materie utilizzate negli alimenti, compresa la tipologia, la provenienza, la data di introduzione e quella di impiego o di lavorazione; 7) ogni informazione utile per individuare la possibile causa che ha determinato lo specifico rischio di sicurezza negli alimenti; d) procede, con mezzi e a spese proprie, al ritiro e al richiamo degli alimenti di cui alla lettera a) ai sensi dell articolo 19 del regolamento (CE) n. 178 del 2002, fermo restando il diretto intervento degli organi sanitari dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie nel caso di inadempimento o di ritardo dell operatore. Gli alimenti ritirati o richiamati sono tenuti, sotto la responsabilità e la custodia del medesimo operatore che vi ha provveduto, a disposizione delle Autorità e degli organi di controllo. Tali alimenti devono inoltre essere radunati, anche all interno del medesimo locale, in uno spazio appositamente delimitato cui i consumatori non possono accedere, ed essere individuati almeno mediante un cartello chiaramente visibile recante la scritta di <<Alimenti richiamati/ritirati, non destinati alla commercializzazione>>. Anche tali alimenti sono tenuti in condizioni igienico-sanitarie idonee ad assicurare la loro corretta conservazione tenuto conto della specifica tipologia;
15 e) conserva per almeno trenta giorni le comunicazioni di cui alle lettere b) e c) e la documentazione relativa all attività di autocontrollo che ha originato il sospetto o permesso l accertamento. 2. I destinatari della comunicazione a partire dalla data di sua ricezione, sospendono immediatamente l immissione in commercio, per qualsiasi finalità, degli alimenti in essa indicati: a) osservano, con riferimento agli alimenti indicati nella medesima comunicazione e da essi stessi ceduti prima della sospensione dall immissione in commercio, le altre disposizioni stabilite; b) forniscono agli organi sanitari dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie immediate informazioni scritte circa le eventuale operazione di lavorazione o ulteriore trasformazione da essi compiute sugli alimenti indicati nella comunicazione, comprese quelle che ne possono avere modificato anche solo l aspetto esteriore. Tali informazioni devono riguardare sia gli alimenti che sono ancora nella disponibilità dei destinatari della comunicazione sia quelli da essi eventualmente ceduti prima della sospensione dall immissione in commercio. 3. Inoltre l operatore del settore alimentare registra e conserva, anche su supporto informatico, le attività di autocontrollo, gli esami analitici effettuati nonché i relativi dati e gli esiti per almeno 180 giorni (?) dopo il superamento della data di scadenza o del termine minimo di conservazione riportato sull etichetta del prodotto, esibendoli a richiesta degli organi di controllo e delle Autorità competenti. Per i prodotti esentati dall obbligo dell indicazione del termine minimo di conservazione, la citata documentazione è conservata per almeno cinque anni a decorrere dalla data di immissione in commercio dell alimento, fatta eccezione per gli alimenti di breve durata, quali quelli di panetteria, pasticceria, gastronomia e gelateria, ai quali si applica il termine di 180 giorni a decorrere dalla data di immissione in commercio. 4. L operatore del settore alimentare è tenuto a: a) sottoporsi ai controlli ufficiali; b) collaborare con il personale delle Autorità competenti e degli organi di controllo, consentendo loro, tra l altro, l accesso ai luoghi e alla documentazione in suo possesso; c) coadiuvare ed assistere il personale delle Autorità competenti e degli organi di controllo nell'assolvimento dei loro compiti. 5. Per le materie prime o alimenti sfusi che per loro tipologia sono introdotti ed immagazzinati in modo indistinto, il lotto viene determinato dall operatore dell impresa che ne effettua la lavorazione o il confezionamento.
16 Alimenti provenienti da altri Stati dell Unione europea - Gli alimenti di qualsiasi origine provenienti da altri Stati dell Unione europea sono sottoposti ai controlli ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882 del 2004, da effettuare con le medesime modalità di quelli eseguiti sugli analoghi alimenti ottenuti in Italia, nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci e delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui all articolo 1 comma 7. - Per i fini di cui al comma 1: a) riguardo ai controlli ufficiali sanitari degli alimenti di origine animale: - L esito sfavorevole dei controlli ufficiali sanitari eseguiti presso il primo destinatario materiale di alimenti di provenienza comunitaria di origine animale, anche a seguito di analisi, non integra alcuna forma di responsabilità a suo carico né l applicazione di alcuna sanzione se sono rispettate congiuntamente le seguenti prescrizioni: a) il soggetto ha adempiuto agli obblighi stabiliti dalle norme; b) è presente il registro del controllo, gli alimenti risultano ivi registrati con tutti i dati richiesti. Sul medesimo registro deve inoltre essere annotata l eventuale assenza di documenti o certificati di accompagnamento degli alimenti o la non concordanza di essi rispetto agli alimenti introdotti, unitamente all indicazione specifica dell assenza o della non concordanza rilevata; c) al momento del controllo, gli alimenti non presentano segni oggettivi di alterazione o di manomissione degli involucri o delle confezioni originali o, in caso contrario, gli involucri o le confezioni originali che presentano segni oggettivi di alterazione o di manomissione risultano separati da quelli integri, radunati, anche all interno del medesimo locale, in uno spazio appositamente delimitato a cui i consumatori non possono accedere, e individuati almeno mediante un cartello chiaramente visibile che reca la scritta <<Involucri o confezioni alterati o manomessi, non destinati alla commercializzazione>>. In ogni caso, anche quest ultimi involucri o confezioni sono essere tenuti in condizioni igienico-sanitarie idonee ad assicurare la loro corretta conservazione, tenuto conto della specifica tipologia di alimento; d) il soggetto, fatte salve le operazioni necessarie per assolvere agli obblighi di cui alle lettere b) e c), non ha alterato la consistenza quanti-qualitativa degli alimenti introdotti né operato alcuna manipolazione su di essi. - Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 comporta l assoggettamento degli alimenti di provenienza comunitaria di origine animale ai soli provvedimenti previsti dal decreto legislativo n. 28 del 1993, e successive modifiche; le relative spese sono a carico del primo destinatario materiale degli alimenti introdotti. - Al fine di assicurare parità di trattamento degli operatori che ricevono alimenti da altri Stati dell Unione europea, il provvedimento si può estendere l applicazione delle prescrizioni provvedendo se del caso anche a modificarne in tutto o in parte il contenuto, agli alimenti di origine non animale di analoga provenienza; lo schema di provvedimento è notificato preventivamente alla Commissione europea.
17 Alimenti provenienti da Paesi terzi 1. Gli alimenti di qualsiasi origine provenienti da Paesi terzi sono sottoposti ai controlli ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882 del 2004, indipendentemente dallo specifico regime doganale applicabile ai sensi del regolamento (CEE) n del 1992 recante il Codice Doganale comunitario, dalla finalità della loro introduzione, dal luogo in cui sono introdotti e dalla loro successiva destinazione anche geografica. Per i fini considerati: a) le Autorità da cui dipendono gli Uffici doganali e la Guardia di Finanza (Agenzia delle Dogane e Ministero dell economia) predispongono un programma specifico di controllo doganale che deve assicurare il costante monitoraggio di tutte le merci e containers in arrivo da Paesi terzi, in particolare al fine di impedire l introduzione clandestina nel territorio nazionale degli alimenti mediante il loro occultamento tra merci di altra natura; b) i PIF e gli USMAF (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera) svolgono i controlli sanitari ufficiali sugli alimenti, rispettivamente, di origine animale e di origine non animale; riguardo agli alimenti di origine non animale, provvede a stabilire la disciplina di controllo unitamente alle prescrizioni, agli obblighi e alle spese da porre a carico dei soggetti che intendono introdurli; b) presso i punti di entrata nel territorio nazionale individuati con provvedimento del Ministero della salute, nel caso di alimenti di origine non animale. Tali controlli sono svolti attenendosi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 nonché a quelle adottate dal Ministro della salute. Il provvedimento che individua i punti di entrata degli alimenti di origine non animale, e ogni sua successiva modifica, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Per assicurare il controllo sanitario ufficiale obbligatorio degli alimenti di origine non animale presso il loro punto di entrata, il soggetto che a qualunque titolo e finalità introduce gli alimenti delle predette matrici in provenienza da Paesi terzi, compreso l interessato al carico o il suo rappresentante, è tenuto, fatti salvi gli ulteriori obblighi stabiliti nel regolamento di cui all articolo 6, comma 11, lettera a), numero 2), a comunicare per iscritto all USMAF competente, con un preavviso non inferiore ad un giorno lavorativo almeno la presumibile data di arrivo degli alimenti, la tipologia, il Paese terzo di provenienza, il numero di lotti o il quantitativo, unitamente ai dati necessari ad individuare con esattezza il mezzo di trasporto utilizzato nonché la destinazione d uso degli alimenti (consumo, distribuzione, produzione) e il primo destinatario degli stessi, persona fisica o giuridica. L obbligo è assolto anche mediante comunicazione scritta all USMAF competente, da inviare entro il medesimo termine di preavviso indicato, che tutte le informazioni sopra indicate sono già in possesso degli organi doganali. Il medesimo soggetto è inoltre tenuto a: a) acquisire dal PIF o dall USMAF che procede ai controlli la certificazione o documentazione che ne attesta sia l esecuzione sia l esito; b) esibire agli Uffici doganali la certificazione o documentazione di cui alla lettera a). 4. Gli Uffici doganali e la Guardia di Finanza assicurano la propria collaborazione, l assistenza e il supporto necessari agli altri organi incaricati dei controlli ufficiali, e in particolare ai PIF e agli USMAF, provvedendo, tra l altro, anche a: a) fornire loro accesso ad ogni documentazione e informazione anche elettronica ritenuta utile ai fini dei controlli, comprese quelle riguardanti, in particolare, gli alimenti presenti in aree, zone o depositi franchi e doganali, e fornirne su richiesta copia; b) individuare, su loro richiesta, l interessato al carico degli alimenti o il suo rappresentante, ai sensi del regolamento (CEE) n del 1992, nonché fornire ogni altro dato, documento e informazione relativi a tale soggetto;
18 c) comunicare immediatamente loro i dati, i documenti, le informazioni e le notizie relativi al soggetto di cui alla lettera b), anche nel caso in cui l arrivo di determinati alimenti non deve essere notificato preventivamente agli organi di controllo; d) garantire loro l accesso alle aree, zone o depositi franchi e doganali e procedere alla verifica congiunta delle merci e dei containers ivi presenti; e) assicurare la propria collaborazione e il supporto agli altri organi di controllo ai fini dell effettuazione dei controlli sugli alimenti anche presso i punti di ingresso nel territorio nazionale diversi da quelli sede di PIF e di USMAF, compresi, tra l altro, i controlli sugli alimenti al seguito dei passeggeri o contenuti nei loro bagagli; f) assicurare le procedure di controllo doganale sugli alimenti e sui loro spostamenti anche su richiesta degli altri organi di controllo, e in particolare dei PIF e degli USMAF. - Oltre a quanto stabilito al comma 4, gli Uffici doganali sono tenuti, in particolare, a: a) segnalare in tempo reale agli altri organi di controllo ufficiale, e in particolare ai PIF e agli USMAF, l arrivo di qualsiasi alimento da Paesi terzi; b) procedere alla verifica diretta dei manifesti di carico e di qualsiasi altro documento di accompagnamento delle merci o fornirne copia agli altri organi di controllo ufficiale, e in particolare ai PIF e agli USMAF; c) non dare seguito ad alcuna operazione doganale sugli alimenti, ivi comprese quelle di nazionalizzazione, in assenza della documentazione, comunque denominata, rilasciata dai PIF o dagli USMAF attestante l esito dei controlli sanitari ufficiali effettuati; d) nel caso di esito sfavorevole dei controlli sanitari ufficiali, assicurare la propria collaborazione e supporto nell esecuzione dei provvedimenti adottati dai PIF o dagli USMAF; e) se i PIF o gli USMAF adottano il provvedimento di respingimento degli alimenti: 1) verificare l effettiva uscita degli alimenti dal territorio nazionale; 2) effettuare i necessari interventi e controlli per accertare il rientro degli alimenti in questione nell originario luogo di provenienza; 3) comunicare al PIF o all USMAF l esito delle attività svolte ai sensi dei numeri 1) e 2). 6. Sugli alimenti provenienti da Paesi terzi, le misure di cui all articolo 6, comma 6, lettera c) e all articolo 7, comma 5, lettera c), sono adottate dal responsabile del PIF o dell USMAF che ne informa immediatamente l Ufficio doganale competente, tenuto ad assicurare collaborazione e supporto nelle attività di vigilanza e verifica circa il loro rispetto.
19 - Limitatamente al caso di difformità nell etichettatura degli alimenti provenienti da Paesi terzi, su richiesta scritta dell interessato al carico o del suo rappresentante è consentito disporre, in alternativa al respingimento, il loro invio sotto controllo doganale presso l impresa alimentare nazionale che risulta esserne destinataria; in tale impresa gli alimenti devono essere sottoposti alle sole operazioni di etichettatura o ri-etichettatura necessarie a renderli conformi alle prescrizioni in materia, anche mediante sostituzione delle etichette originarie con quelle utilizzate dalla stessa impresa. L impresa presso cui si procede alle predette operazioni deve registrare tutti i dati relativi agli alimenti in questione con le modalità stabilite all articolo 8, in modo da consentire l individuazione di tutti i lotti di alimenti sottoposti alle operazioni di etichettatura o ri-etichettatura, assicurando, in particolare, un immediato collegamento tra i lotti che risultano a seguito del completamento delle citate operazioni e quelli originari introdotti. La facoltà prevista dal presente comma è esclusa se, al momento dei controlli all introduzione nel territorio nazionale, gli alimenti non sono accompagnati da documenti o da certificati sanitari previsti come obbligatori dalla normativa comunitaria. - L esito favorevole dei controlli sanitari ufficiali effettuati dai PIF o dagli USMAF sugli alimenti provenienti da Paesi terzi, non esclude l esecuzione di controlli sanitari ufficiali ulteriori presso imprese, luoghi o locali, comunque denominati, in cui tali alimenti sono utilizzati direttamente o sono sottoposti a qualsivoglia processo di trasformazione, lavorazione o preparazione finalizzato a modificarne la composizione intrinseca ovvero anche solo la presentazione esteriore o in cui gli alimenti sono depositati anche temporaneamente in attesa di essere immessi in commercio nel territorio nazionale o di essere inviati verso altri Stati membri o Paesi terzi. Tali controlli ulteriori sono eseguiti congiuntamente dal personale sanitario dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie e quello dei PIF e degli USMAF nell ambito delle attività di controllo sanitario di cui all articolo 7, secondo modalità stabilite nel Piano integrato dei controlli che, nel caso dei controlli da effettuare presso aree, zone o depositi franchi e doganali, provvede ad integrare il predetto personale associandovi anche quello degli Uffici doganali o della Guardia di Finanza. - In occasione dei controlli ulteriori di cui al comma 8, fatto salvo l eventuale prelievo di campioni ufficiali da eseguire preferibilmente sulla merce ottenuta a completamento del processo di trasformazione, lavorazione o preparazione, si verifica almeno: a) l esistenza della registrazione o del riconoscimento dell impresa ovvero, nel caso di registrazione, la denuncia di inizio attività ; b) la presenza del registro di cui all articolo 8, comma 1, lettera b) e la registrazione su di esso dei dati richiesti; c) la presenza degli originari documenti o certificati di accompagnamento degli alimenti; d) la presenza del documento rilasciato dal PIF o dall USMAF che attesta l avvenuta sottoposizione degli alimenti ai controlli e il loro esito; e) la concordanza dei documenti di cui alla lettere c) e d) rispetto ai lotti di alimenti presenti, anche nel caso di modifica della originaria consistenza della partita a causa di frazionamento in più lotti distinti; f) l esistenza di condizioni igienico-sanitarie, comprese quelle di temperatura, idonee ad assicurare la corretta conservazione degli alimenti tenuto conto delle specifiche tipologie, procedendo saltuariamente al prelievo di campioni anche sui lotti di alimento che stanno per essere immessi in commercio.
20 Vincolo sanitario - Nel caso di particolari esigenze di controllo sanitario sugli alimenti di qualsiasi origine provenienti da Paesi terzi nonché quando è necessario sottoporli ad una qualsiasi operazione che non può essere effettuata presso il PIF o presso il punto di entrata nel territorio nazionale, comprese quelle di distruzione o trattamento ai sensi del regolamento (CE) n del 2002, e successive modifiche, o di etichettatura o ri-etichettatura, il responsabile del PIF o dell USMAF, anche su richiesta dell interessato al carico o del suo rappresentante, adotta il provvedimento di vincolo sanitario, indicando l operazione specifica cui gli stessi alimenti devono essere sottoposti, l impresa dove essi sono a tal fine destinati, compreso quello della stessa impresa alimentare che risulta esserne destinataria, e ogni altra informazione utile. Il provvedimento di vincolo sanitario è trasmesso immediatamente agli organi sanitari dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie competenti sul luogo di destinazione degli alimenti. Fino all arrivo degli alimenti nel luogo stabilito per l esecuzione delle operazioni indicate nel provvedimento di vincolo sanitario, essi sono sotto la responsabilità dell interessato al carico o del suo rappresentante, anche con riguardo all integrità dei sigilli eventualmente apposti dal personale del PIF o dell USMAF prima della partenza degli alimenti in questione verso il luogo di destinazione. - Nei casi di cui al comma 1, gli organi sanitari dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie competenti sul luogo di destinazione degli alimenti ne comunicano l arrivo al PIF o all USMAF che ha adottato il provvedimento di vincolo sanitario, assicurano la vigilanza durante l effettuazione delle operazioni disposte con il medesimo provvedimento di vincolo e adottano ogni altra prescrizione necessaria per verificarne l esito e per impedire utilizzi degli alimenti diversi da quelli indicati. Il vincolo sanitario decade automaticamente a seguito del provvedimento con cui i predetti organi sanitari attestano il completamento delle operazioni sugli alimenti in conformità a quanto disposto con il vincolo sanitario; tale provvedimento deve essere immediatamente trasmesso al PIF o all USMAF interessato. - Tutte le spese connesse e conseguenti al provvedimento di vincolo sanitario sono imputate all interessato al carico o al suo rappresentante. - Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, possono essere stabilite modalità di cooperazione tra PIF e USMAF e gli Uffici doganali, anche ulteriori rispetto a quelle previste in particolare all articolo 11, comprese quelle necessarie ad assicurare il controllo doganale sugli alimenti da assoggettare a vincolo sanitario nonché l esecuzione dei controlli sanitari ufficiali sugli alimenti anche presso i punti di ingresso nel territorio nazionale diversi da quelli sede di PIF e di USMAF.
21 Laboratori ufficiali - Le analisi disposte nell ambito dei controlli ufficiali sono effettuate: a) per ciò che concerne le finalità e gli aspetti sanitari, dai laboratori pubblici dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, degli Istituti Zooprofilattici sperimentali, dell Istituto Superiore di Sanità, delle Agenzie Regionali Prevenzione ed Ambiente nonché da quelli delle facoltà scientifiche universitarie che trattano materie relative ai predetti aspetti; b) per ciò che concerne le finalità e gli aspetti merceologici, dai laboratori pubblici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento per il controllo della qualità degli alimenti - delle Dogane e di altri Enti sottoposti a vigilanza delle Amministrazioni centrali dello Stato nonché dai laboratori delle facoltà scientifiche universitarie che trattano materie relative ai predetti aspetti. - Per poter operare, i laboratori di cui al comma 1 sono accreditati in conformità alle seguenti norme: a) EN ISO/IEC relative ai Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura, e successive modifiche; b) EN relative ai Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova, e successive modifiche; c) EN relative ai Sistemi di accreditamento dei laboratori di taratura e di prova e requisiti generali per il funzionamento e il riconoscimento, e successive modifiche, tenendo conto dei criteri per i diversi metodi di prova stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti. - L'accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova possono riguardare singole prove o gruppi di prove. - Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per ciò che concerne i laboratori che eseguono analisi per le finalità e gli aspetti sanitari nonché il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e quello dell economia e delle finanze, per ciò che concerne i laboratori che eseguono analisi per le finalità e gli aspetti merceologici, procedono a verifiche periodiche dei laboratori per accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti di cui al comma 2, tramite personale da essi individuato e incaricato, in possesso di specifiche ed attestate competenze in materia di qualità, valutazione e accreditamento dei laboratori e delle prove. - Ferme restando le verifiche di cui al comma 4, i direttori o i responsabili dei laboratori: a) attestano il possesso dell accreditamento di cui al comma 2, specificando altresì le tipologie di analisi per le quali risultano accreditati, alle Autorità di cui al comma 4, individuate in relazione alle finalità e agli aspetti per i quali operano gli stessi laboratori; b) comunicano immediatamente ogni intervenuta variazione dell accreditamento alle Autorità di rispettivo riferimento, individuate ai sensi della lettera a); c) si astengono dal ricevere campioni ed effettuare analisi nell ambito dei controlli ufficiali in mancanza dei requisiti di cui al comma 2. - Il Piano integrato dei controlli reca l elenco dei laboratori che effettuano analisi nell ambito dei controlli ufficiali, indicando, in relazione a ciascuno, le specifiche tipologie di accertamento per i quali risultano accreditati sulla base delle attestazioni di cui al comma 5, lettera a), tenendo anche conto, con riguardo ai laboratori pubblici di cui al comma 1, lettera a), delle eventuali ridistribuzioni e ripartizioni di funzioni e compiti effettuate ai sensi della lettera c) del comma 8. La presenza dei laboratori nel predetto elenco non sana l eventuale mancanza dei requisiti di cui al comma 2.
22 - Al fine di razionalizzare le funzioni e le attività svolte dalla rete dei laboratori pubblici di cui al comma 1, lettera a), ed assicurare in tal modo anche una riduzione dei tempi necessari all esecuzione delle analisi relative ai controlli ufficiali, il Ministero della salute, d intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano: a) procede alla loro ricognizione periodica, individuando, in relazione a ciascuno, le specifiche tipologie di accertamento analitico per le quali risultano accreditati ai sensi del comma 2; b) effettua verifiche circa il volume degli accertamenti analitici effettuati da ciascuno nell anno precedente e dei tempi di loro esecuzione, tenendo conto della complessità degli accertamenti stessi; c) può procedere, sulla base della ricognizione e delle verifiche di cui alle lettere a) e b) nonché delle esigenze rilevate in ragione della presenza, dimensione e capacità di insediamenti zootecnici e di imprese del settore alimentare, alla riorganizzazione della rete dei laboratori in questione e delle loro attività, in particolare assegnando nuovi compiti e funzioni nonché ridistribuendo e ripartendo quelli già svolti, subordinati, nel caso di prove analitiche, all acquisizione da parte degli stessi laboratori dell accreditamento dei relativi metodi in conformità alle pertinenti norme europee di cui al comma 2. - Nelle materie di cui ai regolamenti CE richiamati all articolo 1, comma 7, il Ministro della salute individua nuovi laboratori nazionali di riferimento o provvede alla variazione di quelli già esistenti anche sulla base di specifiche esigenze o in relazione a tematiche sanitarie ritenute di particolare interesse tecnico-scientifico o considerate emergenti. - Restano fermi i compiti e le attribuzioni dei laboratori individuati in sede comunitaria quali laboratori di riferimento comunitario; nel caso di contestazione circa gli esiti delle analisi o le modalità di loro effettuazione, l eventuale parere reso dai laboratori di riferimento comunitario è vincolante e definitivo per i privati, per le Autorità e gli organi di controllo interessati nonché per tutti i laboratori nazionali che effettuano analisi della medesima tipologia. - Ai fini della realizzazione di specifici progetti e attività, anche sperimentali e di ricerca, relativi alle materie di cui ai regolamenti CE richiamati all articolo 1, comma 7, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell ambito dei propri stanziamenti di bilancio e senza ulteriori aggravi di spesa per la finanza pubblica, possono stipulare apposite convenzioni con l'istituto Superiore di Sanità, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, le Agenzie Regionali Prevenzione ed Ambiente, le Università ed altre Istituzioni ed Enti pubblici che si occupano delle predette materie, associandovi anche proprio personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, di comprovata capacità e con un esperienza almeno quinquennale nei settori in questione, definendo altresì idonee modalità per assicurare il reciproco e costante raccordo al fine di evitare la duplicazione o la sovrapposizione delle attività e dei progetti in questione nonché per permettere la mutua conoscenza delle informazioni assunte e dei risultati conseguiti a seguito della loro esecuzione. - I laboratori che effettuano analisi nell ambito dei controlli ufficiali non possono svolgere attività nell interesse o per conto di soggetti o aziende privati, anche se si tratta di attività diverse da quelle di analisi, salvo che sussista una netta separazione, gestionale e decisionale, tra i due rami di attività oppure se la predetta possibilità è consentita dalle norme di cui al comma 2.
23 Prelievo di campioni ed accertamenti analitici Vi deve essere: - modalità di prelevamento dei campioni ufficiali, - numero di aliquote da prelevare, - i soggetti per i quali devono essere tenute a disposizione le aliquote prelevate o ai quali devono essere consegnate, le modalità, luoghi e metodi di loro conservazione e il relativo periodo; - garantire agli operatori del settore, i cui alimenti sono oggetto di campionamento e di analisi, il diritto ad un ulteriore accertamento analitico, denominato revisione d analisi, e stabilirne la complessiva procedura, comprensiva anche della fissazione di un termine per la proposizione della relativa istanza; - definire i tempi entro cui devono essere resi disponibili i risultati degli accertamenti analitici, tenuto conto della tipologia e della complessità degli stessi; ( non ancora!) - individuare i soggetti pubblici e privati ai quali deve essere comunicato l eventuale esito sfavorevole degli accertamenti analitici; - stabilire le tariffe dovute dal soggetto che chiede l ulteriore accertamento fissando le modalità di relativo pagamento;.. altro (anche confrontando con quanto attualmente previsto dalla legge n. 283 e dal dpr n. 327) Controlli ufficiali supplementari - Per prevenire l insorgenza di un qualsivoglia problema collegabile agli alimenti o alla sicurezza alimentare, o accertarne l entità o individuare o provare casi di non conformità alle normative in materia o per verificare l effettiva applicazione da parte dei soggetti privati delle eventuali prescrizioni o interventi disposti a loro carico dalle Autorità competenti o dagli organi di controllo, le stesse Autorità competenti, con proprio provvedimento, possono disporre l esecuzione di controlli ufficiali supplementari da eseguire al di là delle ordinarie attività di controllo richieste dalla normativa comunitaria, da quella nazionale o dal Piano integrato dei controlli; il provvedimento che li dispone deve indicare almeno il motivo posto a fondamento e la finalità, l oggetto, l ambito territoriale interessato e gli organi che vi devono provvedere. - Le spese derivanti dai controlli di cui al comma 1 sono addebitate agli stessi operatori del settore che vi sono sottoposti nonché a qualunque altro soggetto che, nel momento in cui detti controlli sono eseguiti, hanno a qualsiasi titolo la disponibilità dei beni interessati dai medesimi controlli.
24 Sistema di allerta rapido 1. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 183/2005, il Sistema di allerta rapido è gestito e coordinato, per l intero territorio italiano, dal Ministero della salute, presso il cui Dipartimento competente in materia di sicurezza degli alimenti opera il relativo punto di contatto nazionale, con la finalità di assicurare: a) la reciproca notifica tra la Commissione europea, il Ministero della salute, le Autorità degli altri Stati membri e dei Paesi terzi circa l esistenza di rischi diretti o indiretti per la salute umana ed animale, per l ambiente e per l alimentazione animale, compresa quella destinata agli animali di affezione, nonché le relazioni con l Agenzia europea per la sicurezza alimentare; b) la gestione delle notifiche di cui alla lettera a), che comprende, tra l altro, la richiesta e l acquisizione di ogni ulteriore elemento utile ad identificare o circoscrivere la natura del rischio e degli alimenti interessati; c) la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a) e b) alle Autorità sanitarie delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; d) l attivazione delle misure di controllo e d intervento sanitari anche straordinari, necessari per far fronte al rischio; e) l acquisizione delle informazioni di ritorno circa l esito delle misure e degli interventi attivati per far fronte al rischio e la loro comunicazione alla Commissione europea, alle Autorità degli altri Stati membri e dei Paesi terzi e all Agenzia europea per la sicurezza alimentare. 2. Nell ambito del Sistema allerta rapido, il punto di contatto nazionale provvede, in particolare: a) alla raccolta delle notifiche pervenute e alla verifica della loro completezza; b) alla valutazione circa l adeguatezza delle misure e dei provvedimenti sanitari adottati, raccordandosi con le Autorità sanitarie delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; c) a richiedere, ove occorra, il parere o il supporto tecnico-scientifico dei laboratori nazionali di riferimento, di Istituti, Enti o altri soggetti pubblici o privati; d) a proporre, se del caso, l adozione di misure sanitarie di controllo ulteriori rispetto a quelle disposte dalle Autorità sanitarie delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano o dagli organi sanitari; e) a raccogliere le informazioni ed elaborare gli elementi necessari per eventuali comunicati stampa; f) a proporre la predisposizione di piani di monitoraggio sulle problematiche sanitarie emergenti, coordinarne e monitorane l esecuzione, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e valutarne gli esiti, anche al fine dell individuazione dei settori suscettibili di ulteriori iniziative o interventi; g) nel caso di interessamento di altri Stati membri dell Unione europea o di Paesi terzi, nella sua qualità di organo di collegamento, assicura in particolare altresì: 1) lo scambio rapido delle informazioni con le Autorità degli altri Stati membri dell Unione europea e dei Paesi terzi; 2) la notifica delle segnalazioni comunitarie di allerta alle Regioni e alle Province autonome interessate dalle stesse; 3) la notifica alla Commissione Europea e alle Autorità degli altri Stati membri dell Unione europea e dei Paesi terzi delle segnalazioni di allerta relative agli alimenti nazionali commercializzati all estero, fornendo ogni dato e informazione pertinente. 3. L operatività del Sistema di allerta rapido è assicurata nel caso di rischi che: a) sono rilevati nel territorio nazionale e interessano solo tale ambito; b) sono rilevati nel territorio nazionale ma interessano anche territori di altri Stati membri dell Unione europea o di Paesi terzi;
25 c) sono rilevati nei territori di altri Stati membri dell Unione europea o di Paesi terzi ma interessano anche il territorio nazionale. - L attivazione del Sistema di allerta rapido è effettuata: 1) prevalentemente dai servizi di igiene pubblica e dai servizi veterinari delle Aziende sanitarie quando nell ambito delle attività di propria competenza rilevano l esistenza di un rischio o ne ricevono segnalazione dall operatore del settore alimentare che lo ha riscontrato in occasione delle attività di autocontrollo o anche dal consumatore; 2) dagli Uffici periferici del Ministero della salute (PIF e USMAF) quando nell ambito delle attività di propria competenza rilevano l esistenza di un rischio; b) nel caso previsto alla lettera c) del comma 3, direttamente dal punto di contatto nazionale di cui ai commi 1 e 2, che ne riceve notifica dalla Commissione europea tramite il sistema di rete denominato CIRCA (Communication and Information Resource Centre Administrator) se si tratta di Stati membri dell Unione europea, o comunicazione diretta dalle Autorità dei Paesi terzi interessati. - Per i fini di cui al comma precedente (L attivazione del Sistema di allerta rapido): a) quando il rischio è rilevato dai servizi di igiene pubblica o da quelli veterinari delle Aziende sanitarie, o è loro segnalato, essi adottano i provvedimenti immediati che si rendono necessari e li comunicano tempestivamente, insieme a tutti gli altri dati e le informazioni raccolti, ai rispettivi Assessorati alla sanità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, utilizzando le schede di notifica già in uso da compilare in ogni loro parte. Se il rischio riguarda provenienze comunitarie i servizi delle Aziende sanitarie comunicano tempestivamente i dati e le informazioni pertinenti anche all UVAC del medesimo territorio in cui il rischio è stato rilevato; l UVAC interessato informa gli altri Uffici suoi omologhi. I predetti Assessorati procedono alla valutazione e validazione delle schede raccolte e notificano immediatamente alle altre Regioni e Province autonome eventualmente coinvolte nonché al punto di contatto nazionale l esistenza del rischio insieme ad ogni altro dato e informazione utili, trasmettendo contestualmente loro anche copia dei provvedimenti disposti nei rispettivi territori, anche ulteriori rispetto a quelli immediati adottati dagli organi sanitari. Il punto di contatto nazionale, se il predetto rischio risulta interessare anche territori di altri Stati membri dell Unione europea o di Paesi terzi o, se pur limitato al territorio nazionale è di particolare rilevanza, provvede alla sua immediata notifica alla Commissione europea ai fini della successiva comunicazione alle Autorità degli altri Stati membri dell Unione europea o dei Paesi terzi coinvolti; b) quando il rischio è rilevato dagli Uffici periferici del Ministero della salute (PIF e USMAF), essi adottano i provvedimenti immediati che si rendono necessari, allertano gli altri Uffici loro omologhi e, nel caso dei PIF, anche gli omologhi degli altri Stati membri, e comunicano tempestivamente i provvedimenti, gli altri dati e le informazioni raccolti al punto di contatto nazionale, utilizzando le schede di notifica già in uso, da compilare in ogni loro parte. Il punto di contatto nazionale procede alla valutazione dei provvedimenti, dei dati e delle informazioni pervenuti, informando, nei casi previsti da disposizioni nazionali o comunitarie o quanto ritenuto opportuno, la Commissione europea; c) quando la segnalazione del rischio perviene direttamente al punto di contatto nazionale ai sensi dei commi 3, lettera c) e 4, lettera b), esso lo comunica immediatamente, unitamente ad ogni altro dato disponibile, agli Assessorati alla sanità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell esecuzione delle attività e dell adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. - Fino all adozione di ulteriori o diverse disposizioni da parte del Ministero della Salute, gli Uffici periferici del Ministero della salute (PIF, USMAF e UVAC) provvedono all adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza autonomamente sulla base delle notifiche direttamente
26 ricevute mediante il sistema di rete denominato CIRCA cui sono collegati in rete, assicurando, in particolare, il campionamento delle successive merci pervenute sul territorio nazionale di analoga tipologia e provenienza di quella oggetto di allerta comunitario, per la ricerca dei medesimi agenti di rischio oggetto della segnalazione. In particolare il campionamento deve riguardare: a) le successive dieci partite, nel caso di merci provenienti da Paesi terzi. Il campionamento é effettuato, in dipendenza della specifica tipologia di alimento interessato, dai PIF o dagli USMAF, tenuti a provvedere nel medesimo modo anche nel caso di cui al comma 5, lettera b); b) le successive cinque partite, nel caso di merci provenienti da altri Stati membri dell Unione europea. Il campionamento, disposto dagli UVAC, é effettuato, in dipendenza della specifica tipologia di alimento interessato, dai servizi di igiene pubblica o da quelli veterinari delle Aziende sanitarie. - Nei casi di cui al comma 6, l Ufficio periferico del Ministero della Salute che ha effettuato l ultimo controllo o ne ha disposto l esecuzione, ne comunica immediatamente l esito al punto di contatto nazionale di cui ai commi 1 e 2, che provvede, se del caso, alla chiusura dell allerta, dandone informazione mediante il sistema CIRCA. - Il Ministro della salute, con propri decreti, anche sulla base delle disposizioni adottate o delle indicazioni formulate in sede comunitaria, può: a) stabilire per l intero territorio nazionale modalità operative e di gestione del Sistema di allerta rapido anche ulteriori rispetto a quelle del presente articolo, alle quali i soggetti individuati, compresi quelli indicati nel presente articolo, sono tenuti a conformarsi e ad assicurare l applicazione; b) attivare adeguate forme di collegamento tra il punto di contatto nazionale di cui ai commi 1 e 2, e le Associazioni dei consumatori con la finalità di assicurare il reciproco scambio di informazioni relative al Sistema di allerta rapido, fermo restando il divieto di fornire, in tutto o in parte, informazioni o dati relativi alle imprese alimentari eventualmente interessate dai rischi. - In deroga a qualunque disposizione posta a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni, se il Ministro della salute o i Presidenti di Giunta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o i Sindaci ritengono che, sulla base dei dati scientifici disponibili, un rischio mette in imminente pericolo la salute dei consumatori possono diffondere, con ogni mezzo ritenuto appropriato, dati e informazioni ritenuti pertinenti per assicurare loro un immediata e capillare conoscenza. - Le procedure operative e di gestione del Sistema di allerta rapido sono stabilite per l intero territorio nazionale con provvedimento del Dipartimento del Ministero della salute competente in materia di sicurezza degli alimenti, tenuto anche conto delle disposizioni adottate o delle indicazioni a tal fine formulate in sede comunitaria. Fino all adozione di nuove modalità operative e di gestione del Sistema di allerta rapido, continuano ad applicarsi le procedure e le schede di notifica già in uso, approntate dal medesimo sopra citato Dipartimento del Ministero della salute su schede di notifica. - Non si da luogo all attivazione del Sistema di allerta rapido se, in relazione ad un prodotto interessato da un rischio sanitario, gli organi sanitari dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie accertano la sussistenza delle seguenti condizioni: a) il prodotto in questione non è presente presso alcun punto di vendita o di consegna al consumatore finale, come nel caso del prodotto che, pur avendo lasciato l azienda in cui è stato ottenuto, è ancora interamente nella disponibilità di altre imprese che ne devono curare la distribuzione;
27 b) l azienda in cui il prodotto in questione è stato ottenuto, ha ottemperato immediatamente ed integralmente alle misure stabilite all articolo 6, in particolare a quelle indicate alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 6. - E fatto divieto di comunicare informazioni fuorvianti suscettibili di creare panico o allarmismo tra i consumatori.
28 Situazioni di emergenza e gestione delle crisi Nelle situazioni di emergenza che riguardano le materie di cui ai regolamenti CE la programmazione delle attività e il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiarle sono assicurati in modo unitario da un Nucleo di crisi operante presso il Dipartimento del Ministero della salute competente in materia di sicurezza degli alimenti - Il Nucleo di crisi di cui al comma 1, presieduto dal Dirigente generale preposto alla Direzione del Dipartimento del Ministero della salute competente in materia di sicurezza degli alimenti, è composto almeno da rappresentanti de: a) la Direzione Generale del Dipartimento del Ministero della salute competente in materia di sicurezza degli alimenti; b) gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome i cui territori sono interessati dall emergenza; c) i Comuni i cui territori sono interessati dall emergenza; d) il laboratorio nazionale di riferimento che svolge attività sanitarie nello specifico ambito o settore interessato dall emergenza o, in sua mancanza, da rappresentanti dei laboratori pubblici di cui all articolo 13 che svolgono attività sanitarie nell ambito o settore interessato dall emergenza; e) il Nucleo Carabinieri della salute. 3. Il Ministero della salute può invitare a partecipare alle riunioni del Nucleo di crisi i rappresentanti degli organi sanitari territoriali, degli Uffici periferici del Ministero della salute e delle Prefetture che svolgono le proprie funzioni nei territori interessati dall emergenza o di altre Autorità nonché chiedere pareri, in relazione alla specifica situazione di emergenza e tenuto conto anche degli ambiti e settori ulteriori che possono essere interessati, ad esperti di comprovata capacità ed esperienza. 4. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, i vertici delle Istituzioni, degli Enti e degli Organi di cui al comma 2, diversi dal Ministero della salute, provvedono a: a) individuare al proprio interno uno o più soggetti incaricati della relativa rappresentanza all interno del Nucleo di crisi; b) attribuire espressamente ai soggetti di cui alla lettera a), potere decisionale nell ambito del Nucleo di crisi nonché quello di impegnare l Istituzione, Ente o Organo rappresentato a dare esecuzione alle attività e agli interventi decisi dal Nucleo di crisi, in conformità alle modalità da esso stesso stabilite, quando tali poteri non sono già insiti nella funzione da essi rivestita all interno della stessa Istituzione, Ente o Organo; c) dare immediata comunicazione al Ministero della salute dei nominativi dei soggetti designati e di ogni altro riferimento utile ad assicurare la possibilità di immediato contatto, garantendo altresì immediate, analoghe informazioni in caso di variazione dei soggetti designati. 5. Nel caso di cui al comma 1, il Nucleo di crisi procede alla valutazione dei provvedimenti d urgenza adottati ai sensi dell articolo 1, comma 2, dai Sindaci o dai Presidenti di Giunta delle Regioni o delle Province Autonome i cui territori sono interessati dall emergenza, e al fine di assicurare uniformità e coerenza alle misure e agli interventi sanitari, può se del caso: a) disporre la loro integrazione o modifica, da effettuarsi a cura delle medesime Autorità sanitarie che li hanno adottati; b) adottare esso stesso i provvedimenti ritenuti necessari, anche in sostituzione di quelli emanati dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti. In tale caso, le Regioni, le Province autonome e gli altri Enti territoriali sono tenuti a conformarsi ai provvedimenti adottati dal Nucleo di crisi, assicurandone l esecuzione anche da parte dei propri organi. 6. Oltre che nel caso delle emergenze, l attivazione del Nucleo di crisi è assicurata ogni qualvolta è necessario assicurare il coordinamento degli interventi per impedire o rimediare a possibili
29 pregiudizi nell adempimento di obblighi comunitari o internazionali derivanti da attività o provvedimenti adottati nelle materie di cui ai regolamenti CE richiamati all articolo 1 comma 7 dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli altri territoriali, fermo restando, se del caso, l esercizio del potere del Ministro della salute ai sensi e per effetti di cui all articolo 5, comma 2, lettera h). 7. Nell ambito delle funzioni e dei compiti ad esso assegnati, il Nucleo di crisi può disporre in ogni momento ispezioni e verifiche sull intero territorio nazionale, individuando ed incaricando il personale che vi deve procedere. 8. Le misure cautelari, comunque denominate, che interessano Stati membri dell Unione europea o Paesi terzi sono adottate esclusivamente con provvedimento del Ministro della salute o, in caso di suo impedimento o assenza, del Sottosegretario cui è stata conferita delega in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e di sanità animale. Le Regioni, le Province autonome e gli altri Enti territoriali sono tenuti a conformarsi ai provvedimenti adottati, assicurandone l esecuzione anche da parte dei propri organi. La presente disposizione si applica anche nel caso delle misure cautelari provvisorie previste all articolo 54 del regolamento (CE) n. 178 del 2002, che restano in vigore fino all adozione di misure comunitarie. 9. Il piano generale per la gestione delle crisi previsto dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002, è predisposto, tenuto conto delle disposizioni recate dal presente articolo, dal Dipartimento del Ministero della salute competente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e di sanità animale sulla base dei criteri stabiliti e delle indicazione formulate in sede comunitaria, ed é adottato con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, d intesa con le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. 10. I costi per assicurare il funzionamento del Nucleo di crisi sono a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni che vi partecipano, compresi quelli derivanti dalle ispezioni e verifiche di cui al comma 7.
30 Audit 1. Le Autorità applicano sistemi di audit ai sensi dell articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) 882 del 2004, tenendo conto, in particolare, delle linee guida e dei criteri stabiliti nella decisione della Commissione 2006/677/CE del 29 settembre 2006, e loro successive modifiche. - Le audit sono svolte per verificare che: a) le attività svolte e i correlati risultati siano conformi alle disposizioni previste; b) le norme siano attuate in modo efficace; c) il sistema di organizzazione sia adeguato per raggiungere gli obiettivi del controllo ufficiale. - Per lo svolgimento delle audit ci si avvale degli strumenti del controllo previsti dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 882 del 2004, anche ricorrendo alle ispezioni degli uffici. - A seguito del riscontro di non conformità, la struttura soggetta all'audit: a) elabora un piano d'azione, comprensivo delle azioni correttive individuate e dei tempi di loro realizzazione, e lo trasmette alla struttura che ha svolto l'audit, che ne valuta l'adeguatezza esprimendo, se ritenuto, il proprio parere; b) successivamente, informa la struttura che ha svolto l'audit circa l'attuazione del piano d'azione e l avvenuta chiusura delle non conformità. 5. Se a seguito del riscontro di non conformità, la struttura sottoposta ad audit non da seguito a quanto stabilito al comma 4, chi ha proceduto all'audit attiva direttamente ogni procedura necessaria finalizzata all adozione delle azioni correttive che assicurano il raggiungimento degli obiettivi del controllo ufficiale, compresa quella di cui all articolo 5, comma 2, lettera h). 6. Le attività di audit ed i loro risultati devono essere raccolti secondo le modalità indicate nel Piano integrato dei controlli, ai fini della predisposizione di un apposita relazione annuale. 7. Nei settori della sicurezza alimentare e della sanità veterinaria: a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano effettuano audit sulle Aziende sanitarie; b) il Ministero della salute procede ad audit interne ed effettua audit sui sistemi sanitari di prevenzione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano relativi ai predetti settori. 8. Riguardo alle imprese alimentari, le attività di audit sono effettuate esclusivamente su quelle che trattano alimenti di origine animale ai sensi del regolamento (CE), n. 854 del 2004; tali audit sono svolte dai servizi veterinari delle Aziende sanitarie.
31 Esiti del controllo - Se dalle attività di controllo risulta che gli alimenti non posseggono i requisiti prescritti, colui che ha proceduto al controllo redige il relativo verbale indicando le irregolarità rilevate e lo trasmette al responsabile dell organo cui appartiene. Quest ultimo valuta la sussistenza o meno di un illecito acquisendo anche i risultati delle analisi eventualmente eseguite. In caso di ritenuta sussistenza di un illecito, il responsabile dell organo di controllo ne dà comunicazione all impresa alimentare sottoposta al controllo nonché, se si tratta di prodotto preconfezionato, anche ai soggetti indicati nella etichetta del prodotto, indicando le difformità rilevate. - I risultati delle analisi non sono efficaci verso gli interessati se non sono notificati in tempo utile perché gli stessi possano richiedere la revisione di analisi. - Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1 gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti nonché presentare istanza di revisione di analisi nel caso di illecito accertato mediante una precedente analisi. Il responsabile dell organo di controllo, sentiti gli interessati ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene di confermare la comunicazione di cui al comma 1, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. - Decorsi 90 giorni dall invio degli scritti difensivi e dei documenti ovvero dalla data in cui l interessato è stato eventualmente sentito ai sensi dell articolo 18 della legge n. 689 del 1981, il silenzio della Autorità procedente produce l archiviazione del procedimento sanzionatorio. - Il pagamento della somma di cui al comma 3 è effettuato all ufficio indicato nella ordinanzaingiunzione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento. L'ordinanzaingiunzione costituisce titolo esecutivo. - All istanza di revisione, in bollo, è unita la ricevuta di versamento della somma prescritta, effettuato presso la Tesoreria provinciale. - Entro il termine massimo di due mesi, e comunque nel rispetto del termine minimo di conservazione dell alimento o della data di scadenza indicati sull etichetta, qualora questi siano più brevi, le analisi di revisione sono eseguite: a) per ciò che concerne gli aspetti sanitari, presso l Istituto Superiore di sanità o, in alternativa, presso altri laboratori di cui all articolo 13, comma 1, lettera a), a tal fine designati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute; b) per ciò che concerne gli aspetti merceologici, dall Istituto nazionale ricerca alimentazione e nutrizione o, in alternativa, presso altri laboratori di cui all articolo 13, comma 1, lettera b), a tal fine designati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Se l analisi di revisione conferma quella di prima istanza, l organo competente emette l ordinanzaingiunzione di cui al comma 3. - Sono esclusi dalla possibilità di revisione d analisi gli alimenti che, al momento dell analisi di prima istanza, hanno una durabilità inferiore a sessanta giorni.
32 --. La mancata proposizione dell istanza di revisione entro il termine di cui al comma 3 costituisce acquiescenza all esito della prima analisi.
33 produzione e commercializzazione di alimenti o categorie di alimenti Discipline di settore e norme tecniche (Prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi) 1. I prodotti della pesca, compresi quelli dell acquacoltura, nonché i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi vivi, i tunicati vivi e i gasteropodi marini vivi, sono disciplinati dal regolamento (CE) 853 del 2004, e successive modifiche e integrazioni, dalle disposizioni comunitarie di applicazione nonché dal pertinente Allegato al presente decreto. 2. Gli stabilimenti che trattano i prodotti di cui al comma 1 devono essere riconosciuti ai sensi del medesimo regolamento (CE) 853 del 2004, secondo le modalità di cui all articolo 8 del presente decreto. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano, inoltre, ai prodotti quali: a) i prodotti della pesca, comunque trasformati, preparati o conservati; b) l olio di pesce; c) le lumache; d) le cosce di rane. 4. L individuazione di ulteriori prodotti rispetto a quelli indicati e la relativa disciplina è effettuata con le modalità di adozione delle disposizioni tecniche. (Uova) 1. Le uova sono disciplinate dal regolamento (CE) 853 del 2004, e successive modifiche e integrazioni, 2. Gli stabilimenti che trattano i prodotti di cui al comma 1, compresi i centri di imballaggio, devono essere riconosciuti ai sensi del medesimo regolamento (CE) 853 del 2004, secondo le modalità di cui all articolo 8 del presente decreto. (Miele e prodotti d alveare) 1. Il miele e i prodotti d alveare sono disciplinati dal regolamento (CE) 852 del 2004, e successive modifiche e integrazioni, dalle disposizioni comunitarie di applicazione nonché dal pertinente Allegato al presente decreto. 2. Gli stabilimenti che trattano i prodotti di cui al comma 1 devono essere registrati ai sensi del medesimo regolamento (CE) 852 del 2004, secondo le modalità di cui all articolo 8 del presente decreto. (Latte e derivati) 1. Il latte e gli alimenti derivati sono disciplinati dai regolamenti (CE) n del 1997, n del e successive modifiche, nonché dai pertinenti Allegato al presente decreto. 2. Le caratteristiche dei latti diversi da quelli espressamente disciplinati dai provvedimenti di cui al comma 1, e la relativa disciplina sono stabilite con le modalità di adozione delle disposizioni tecniche.
34 (Prodotti di origine animale trasformati) 1. I prodotti di origine animale trasformati, quali i prodotti a base di carne e a base di latte o di colostro, gli ovoprodotti, i grassi animali trasformati, i ciccioli, la gelatina, il collagene, gli stomaci e le budella trattati, sono disciplinati dal regolamento (CE) 853 del 2004, e successive modifiche e integrazioni, dalle disposizioni comunitarie di applicazione nonché dai pertinenti Allegati al presente decreto. 2. Gli stabilimenti che trattano i prodotti di cui al comma 1 devono essere riconosciuti ai sensi del medesimo regolamento (CE) 853 del 2004, secondo le modalità di cui all articolo 8 del presente decreto. 3. L individuazione di ulteriori prodotti rispetto a quelli indicati e la relativa disciplina è effettuata con le modalità di adozione delle disposizioni tecniche. (Sangue ed estratti di carne) 1. Il sangue e gli estratti di carne sono disciplinati dal regolamento (CE) 853 del 2004, e successive modifiche e integrazioni, e dalle disposizioni comunitarie di applicazione. 2. Gli stabilimenti, le imprese e i locali che trattano i prodotti di cui al comma 1 devono essere riconosciuti ai sensi del medesimo regolamento (CE) 853 del 2004, secondo le modalità di cui all articolo 8 del presente decreto. (Prodotti composti misti) 1. I prodotti composti, costituiti da ingredienti di origine vegetale e di origine animale, sono disciplinati dal regolamento (CE) 852 del 2004, e successive modifiche e integrazioni, dalle disposizioni comunitarie di applicazione nonché dai pertinenti Allegati al presente decreto. Sono considerati tali i prodotti quali: a) le paste ripiene; b) i prodotti da forno che contengono prodotti di origine animali; c) le pizze; d) i piatti pronti; e) le preparazioni di uovo od ovoprodotti, quali la maionese; f) il cioccolato al latte; g) i gelati; h) le insalate di mare. 2. Gli stabilimenti che trattano i prodotti di cui al presente articolo o che ne effettuano la somministrazione devono essere registrati ai sensi del medesimo regolamento (CE) 852 del 2004, secondo le modalità di cui all articolo 8 del presente decreto. 3. L individuazione di ulteriori prodotti rispetto a quelli indicati e la relativa disciplina è effettuata con le modalità di adozione delle disposizioni tecniche. (Prodotti vegetali) 1. I prodotti di origine vegetale, compresi i semi, i frutti, le erbe, le piante aromatiche e le verdure, anche selvatici, sono disciplinati dal regolamento (CE) 852 del 2004, e successive modifiche e
35 integrazioni, dalle disposizioni comunitarie di applicazione nonché dai pertinenti Allegati al presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche a: a) la produzione primaria, comprensiva della coltivazione e del raccolto; b) lo stoccaggio e la manipolazione sul luogo di raccolta; c) il trasporto dal luogo di raccolta fino allo stabilimento che effettua il confezionamento o la lavorazione. 2. Le aziende agricole che trattano i prodotti di cui al presente articolo devono essere registrate ai sensi del medesimo regolamento (CE) 852 del 2004, secondo le modalità di cui all articolo 8 del presente decreto. 3. Gli stabilimenti che trattano funghi devono essere registrati ai sensi del regolamento (CE) 852 del 2004, e successive modifiche e integrazioni, e delle disposizioni comunitarie di applicazione, secondo le modalità di cui all articolo 8 del presente decreto. 4. I pomodori trasportati dal luogo di raccolta fino allo stabilimento di lavorazione devono essere raccolti in modo da evitare la contemporanea asportazione di terriccio, sterpi, pietre e altro materiale simile. 5. Al fine di evitare rischi per salute umana, i requisiti e le misure igienico-sanitarie e di controllo dei funghi epigei spontanei sono stabiliti dal Ministro della salute con le modalità di adozione delle disposizioni tecniche; tali disposizioni sono soggette a verifica nell ambito delle attività di controllo. 6. Ai fini dell etichettatura, della presentazione e della pubblicità, oltre alle indicazioni obbligatorie stabilite dal pertinente Allegato al presente decreto, i prodotti di origine vegetale devono riportare le indicazioni obbligatorie previste dal regolamento (CE) n del 1996 e successive modifiche. (Oli) 1. Gli oli di oliva sono disciplinati dai regolamenti (CE) n del 1991, n del 2002 e n. 865 del 2004, Allegato 1, e loro successive modifiche nonché dal pertinente Allegato al presente decreto. 2. Gli oli di semi sono disciplinati dal pertinente Allegato al presente decreto. (Materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti) 1. Gli oggetti ed i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti sono disciplinati dal regolamento (CE) n del 2004 nonché dal pertinente Allegato al presente decreto. 2. La disciplina di settore è stabilita con le modalità di adozione delle disposizioni tecniche. 3. E vietato l utilizzo di oggetti e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti in assenza di preventiva certificazione rilasciata dal fabbricante o, in mancanza, rilasciata, su richiesta dell interessato, da un laboratorio di certificazione sulle caratteristiche dei prodotti. (Additivi alimentari)
36 1. Gli additivi alimentari, compresi i coloranti e gli edulcoranti, che possono essere utilizzati nella produzione di alimenti sono disciplinati dal pertinente Allegato al presente decreto, anche con riguardo ai requisiti di purezza. 2. In attesa dell inclusione nelle liste comunitarie, la produzione e l eventuale utilizzazione di nuovi additivi alimentari sono provvisoriamente autorizzate dal Ministero della salute su richiesta dell impresa interessata, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della salute. (Irraggiamento di alimenti) 1. L irraggiamento degli alimenti e degli ingredienti é disciplinato dal pertinente Allegato che reca, altresì, la lista degli alimenti che possono esservi sottoposti. 2. E vietato sottoporre gli alimenti e gli ingredienti a trattamenti diversi da quelli consentiti. Il Ministro della salute, con proprio decreto, può tuttavia disciplinare la produzione di alimenti con l aggiunta di materie radioattive ai soli fini sperimentali o scientifici; in tal caso, vige comunque il divieto di commercializzazione o cessione a qualsiasi titolo degli alimenti e degli ingredienti in questione. (Contaminanti) 1. I contaminanti sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 315 del 1993, dal regolamento (CE) n. 466 del 2001, dal regolamento (CE) n. 401 del 2006 nonché dal pertinente Allegato al presente decreto. (Etichettatura nutrizionale) 1. L etichettatura nutrizionale é disciplinata dal pertinente Allegato al presente decreto. 2. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, il Ministro della salute con decreto adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico può stabilire un sistema di tolleranze sui valori riportati nelle tabelle nutrizionali relative ai singoli nutrienti. Indicazioni nutrizionali e sulla salute 1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute che possono figurare nell etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti devono essere conformi al regolamento (CE) n del 2006 e alle disposizioni comunitarie di applicazione. (Alimenti volontariamente arricchiti) 1. Fatte salve l esigenze sanitarie stabilite all articolo 59, l aggiunta volontaria di vitamine e minerali agli alimenti può essere effettuata solo con le sostanze di cui al regolamento (CE) n del 2006 e nel rispetto delle prescrizioni da esso recate. (Nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari) 1. I nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 258 del 1997, come modificato dai regolamenti (CE) n del 2003 e n del 2003, dal regolamento (CE) n del 2001 nonché dal regolamento (CE) n. 608 del 2004.
37 2. I nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi delle disposizioni del comma 1. (Alimenti geneticamente modificati) 1. Gli alimenti geneticamente modificati sono disciplinati dal regolamento (CE) 1829 del 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (CE) 1830 del 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (CE) 65 del 2004 della Commissione, dal regolamento (CE) 641 del 2004 della Commissione nonché dal pertinente Allegato al presente decreto. (Prodotti destinati ad una alimentazione particolare) 1. I prodotti destinati ad una alimentazione particolare sono disciplinati dai pertinenti Allegati. (Integratori alimentari) 1. Gli integratori alimentari sono disciplinati dal pertinente Allegato. (Aromi alimentari e loro materiali di base) 1. Gli aromi impiegati negli alimenti e i materiali di base per la loro preparazione sono disciplinati dal pertinente Allegato. (Bevande spiritose) 1. Le bevande spiritose sono disciplinate dal regolamento (CEE) n del 1989, e successive modifiche, nonché dal pertinente Allegato. (Vini) 1. I vini sono disciplinati dai regolamenti (CE) n del 1999, n del 2000, n del 2000, n. 884 del 2001 e n. 753 del 2002, e loro successive modifiche, nonché dal pertinente Allegato al presente decreto. (Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktails aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli) 1. Vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktails aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli sono disciplinati dal regolamento (CEE) n del 1993, e successive modifiche, nonché dal pertinente Allegato al presente decreto. (Acque minerali e bevande analcoliche) 1. Le acque minerali, le acque di sorgente e le bevande analcoliche sono disciplinate dai pertinenti Allegati. 2. Gli stabilimenti di imbottigliamento devono essere registrati ai sensi del regolamento (CE) 852 del 2004, secondo le modalità di cui all articolo 8 del presente decreto.
38 (Solventi di estrazione) 1. I solventi di estrazione impiegati nella preparazione di alimenti e dei loro ingredienti sono disciplinati dal pertinente Allegato. (Prodotti fitosanitari) 1. I prodotti fitosanitari sono disciplinati dal pertinente Allegato nonché, con riguardo ai limiti massimi di residui di sostanze attive consentiti nei prodotti destinati all alimentazione umana e animale, dal regolamento (CE) n. 396 del 2005, e successive modifiche.
39 (Alimenti tradizionali) 1. Gli alimenti tradizionali restano assoggettati alle disposizioni di cui all articolo 1, comma 7; tuttavia sulla base di elementi storici che attestano la tradizionalità delle produzioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, informandone il Ministero della salute e il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, possono stabilire deroghe alle disposizioni di cui all articolo 1, comma 7 con riguardo ai seguenti elementi: a) tipologia di prodotto; b) area di produzione; c) attrezzature di produzione; d) tecnologia di produzione; e) locali di stagionatura. 2. Per i fini di cui all articolo 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005, e successive modifiche e integrazioni, gli operatori che producono alimenti con caratteristiche tradizionali tali per ragioni storiche o per tecniche di produzione codificate o registrate come processo di produzione tradizionale o secondo metodi di produzione tradizionali codificati o che sono protetti come prodotti tradizionali dalla legislazione comunitaria, nazionale, regionale o locale, possono continuare ad utilizzare: a) ai fini della produzione, della preparazione, dell imballaggio e del confezionamento dei prodotti in questione, i materiali, gli strumenti e le attrezzature specifiche occorrenti anche in deroga all Allegato II, Capitolo II, punto 1, lettera f) e capitolo V, punto 1 del regolamento n. 852/2004; b) ai fini della maturazione o della stagionatura dei prodotti in questione, locali o ambienti aventi requisiti tali da conferire ai prodotti particolari caratteristiche organolettiche anche in deroga all Allegato II, Capitolo II del regolamento n. 852/2004/CE. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, gli operatori, tenuto conto delle specifiche produzioni effettuate e delle deroghe di cui si avvalgono, devono predisporre un apposito piano di autocontrollo recante, tra l altro, le procedure di pulizia e disinfezione utilizzate e la relativa frequenza. 4. Resta fermo l obbligo di conformarsi alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria relative ai prodotti di cui ai regolamenti (CE) n. 509 del 2006 e n. 510 del 2006.
40 (Esportazione verso Paesi terzi) 1. Gli stabilimenti che esportano i propri prodotti alimentari verso Paesi terzi devono essere registrati o riconosciuti ai sensi delle pertinenti disposizioni recate dai regolamenti di cui all articolo 1, comma 7, e da quelle di loro esecuzione o applicazione. In relazione alle specifiche tipologie di alimenti ciascuno stabilimento: a) deve rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie addizionali eventualmente stabilite negli accordi tecnici stipulati, per ciascuna tipologia di prodotto alimentare, tra il Ministero della salute e le competenti Autorità centrali dei Paesi terzi interessati nonché le specifiche procedure di abilitazione sanitaria all esportazione in essi stabiliti; b) deve essere iscritto nelle apposite liste predisposte dal Ministero della salute; c) é sottoposto a verifiche periodiche e audit circa il rispetto delle prescrizioni igienicosanitarie e delle procedure di esportazione stabilite. 2. Le attività di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono effettuate dal personale sanitario con qualifica dirigenziale, appositamente incaricato, del Ministero della salute, delle Regioni e delle Province Autonome e delle aziende sanitarie in cui hanno sede gli stabilimenti in questione; quando richiesto dalle Autorità centrali dei Paesi terzi interessati, alle predette ispezioni partecipa altresì personale inviato dagli stessi Paesi terzi. 3. Il presente articolo si applica nel caso di: a) Accordi bilaterali conclusi dall Italia con i Paesi terzi: b) Accordi di equivalenza conclusi con i Paesi terzi dalla Commissione europea. 4. L esportazione verso Paesi terzi dei prodotti alimentari degli stabilimenti a ciò abilitati, deve avvenire utilizzando esclusivamente le certificazioni sanitarie eventualmente richieste dalle Autorità centrali dei Paesi terzi interessati e concordate tra queste e il Ministero della salute o la Commissione europea. 5. Con provvedimento del Ministero della salute sono stabilite le procedure: a) per l abilitazione sanitaria all esportazione degli stabilimenti, per la loro iscrizione nelle liste, per l esecuzione degli eventuali sopraluoghi ispettivi, delle verifiche periodiche e delle audit di cui alle lettere a) e c) del comma 1; b) di rilascio e utilizzo, da parte delle Regioni, delle Province Autonome e degli organi sanitari territoriali, delle certificazioni sanitarie di cui al comma Il Ministro della salute, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce le tariffe, soggette ad aggiornamento periodico, per il rilascio dell abilitazione sanitaria all esportazione degli stabilimenti e, ove previsto dalle procedure, del loro rinnovo, che devono comprendere le spese di effettuazione dei sopraluoghi, verifiche e audit di cui alle lettere a) e c) del comma 1. Le predette tariffe devono essere versate al Ministero della salute contestualmente alla richiesta di abilitazione all esportazione o di suo rinnovo.
41 (Distributori automatici e strutture mobili per la vendita di alimenti e bevande) 1. Su proposta del Ministero della salute, con provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede a disciplinare ogni aspetto relativo a: a) i distributori automatici di alimenti e bevande; b) le strutture mobili per la vendita di alimenti e bevande c) la vendita di alimenti e bevande su aree attrezzate, nelle fiere e nei mercati. (Prevenzione e protezione da talune patologie collegate con gli alimenti) 1. Il Ministro della salute, con propri decreti, può adottare le disposizioni necessarie ad assicurare, anche in esecuzione di obblighi o di raccomandazioni comunitarie o di Organismi sanitari internazionali, la prevenzione e la protezione da patologie che possono essere indotte o aggravate dal consumo di taluni alimenti, in particolare avuto riguardo ai soggetti a rischio. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 possono altresì riguardare la fissazione di: a) modalità o prescrizioni di produzione nonché di presentazione o di etichettatura degli alimenti destinati ai soggetti a rischio; b) procedure e requisiti igienico-sanitari, comunque denominati. 3. Restano in vigore: a) riguardo al gozzo endemico e alle altre patologie da carenza iodica, le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 2005, n. 55 nonché i provvedimenti di relativa attuazione; b) riguardo alla protezione dei soggetti affetti da celiachia, le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 2005, n. 123 nonché i provvedimenti di relativa attuazione.
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