VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE TESTO UNICO IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI. MODIFICHE
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- Serafino Massaro
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1 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 14/04/2016 OGGETTO: TESTO UNICO IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI. MODIFICHE L'anno duemilasedici, addì quattordici del mese di aprile alle ore 19:30, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Lenzotti Serena, il Consiglio Comunale. I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 1 PISTONI CLAUDIO X 14 MATOZZA GIUSEPPINA X 2 MESINI MATTEO X 15 DEL SANTE RAFFAELE X 3 GHINELLI PAOLO X 16 DEL NESO PASQUALE X 4 LENZOTTI SERENA X 17 CASELLI LUCA X 5 EL BARRAMI NADIA X 18 NIZZOLI CAMILLA X 6 BONETTINI SUSANNA X 19 SEVERI CLAUDIA X 7 PRODI NICOLA X 20 LIBERI UGO X 8 VENTURELLI GINO X 21 MISIA CRISTIAN X 9 CHERSONI ROBERTO X 22 HULLER ERIO X 10 CATUCCI RENZO X 23 RUTIGLIANO SILVANO X 11 ZANOLI ANTONIO X 24 BARBIERI GIORGIO X 12 ALESSANDRI X 25 CORRADO CLAUDIO X 13 ROSSI ANTONIO X Presenti: 25 Assenti: 0 Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri ALESSANDRI FRANCESCA, ROSSI ANTONIO, CORRADO CLAUDIO. Sono presenti gli Assessori : SAVIGNI MARIA, PIGONI GIULIA, PISTONI SONIA, LOMBARDI ANDREA, SCHENETTI GREGORIO, VIVI ANTONELLA
2 Delibera Consiglio Comunale N. 18 del 14/04/2016 OGGETTO : TESTO UNICO IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI. MODIFICHE IL CONSIGLIO COMUNALE Il Presidente del Consiglio informa che gli argomenti iscritti all ordine del giorno del Consiglio Comunale di questa sera dal punto 1) al punto 8), riguardanti l approvazione del bilancio di previsione per l esercizio , essendo tra di loro collegati saranno trattati congiuntamente; si procederà poi a conclusione della discussione generale a votazioni separate sui singoli provvedimenti. Dopodichè si procede con l approvazione della deliberazione di seguito trascritta Visto in generale: - l art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione; - gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza; - l art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; - l art. 13 del DL 6/12/2011 n.201 convertito nella L 22/12/2011 n. 214 che ha anticipato al 2012 l istituzione dell Imposta municipale propria (IMU); - il comma 1, del citato art. 13 del DL n. 201/11 convertito, per quanto dallo stesso non previsto, rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 in quanto compatibili; - il comma 13 del citato art. 13 del DL n. 201/11 che, confermando l applicabilità dell art.14, comma 9, del D.Lgs. n.23/2001, estende alla disciplina dell IMU la potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n.446/97; - gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n.23, con i quali è stata istituita e regolata l Imposta Municipale propria (d ora in poi anche IMU) con decorrenza dall anno 2014; - Il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, con il quale è stata istituita e disciplinata l Imposta Comunale sugli Immobili la cui disciplina trova applicazione per rinvio anche all IMU; - Il D.Lgs. 30/12/1992, n. 507, con il quale si è provveduto alla revisione e riordino della disciplina relativa all Imposta Comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, alla tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche ed alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; - il D.Lgs. 28/9/1998, n. 360, come modificato dall articolo 1, comma 142, della Legge n 296 (finanziaria 2007), il quale ha i stituito e regolato l addizionale comunale all IRPEF; - l art. 1, comma 11, D.L. 13/08/2011, n. 138 convertito nella L. 14/09/2011 n. 148 il quale ha revocato la sospensione del potere di determinazione di variazione in aumento dell aliquota relativa all addizionale comunale all IRPEF; - l art.1, commi da 639 a 731, della legge 27/12/2013 n.147 con i quali sono state istituite la tassa sui rifiuti (TARI) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) che assieme all IMU costituiscono l Imposta Unica Comunale (IUC); - l art.1, commi da 161 a 171, della legge 27/12/2006 n.296 contenenti disposizioni relative all accertamento ed alla riscossione dei tributi comunali; - l art. 27 del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito dalla Legge 28/1/2009 n. 2, in materia di accertamento con adesione; - l art.50 della legge 27/12/1997 n.449, con il quale è stato conferito ai Comuni il potere di istituire e regolamentare l accertamento con adesione ed ipotesi ulteriori di riduzione delle sanzioni amministrative; visto, ancora, in merito al termine per deliberare: -2-
3 - l art. 1, comma 11, D.L. 13/08/2011, n. 138 convertito nella L. 14/09/2011 n. 148 il quale ha revocato la sospensione del potere di determinazione di variazione in aumento dell aliquota relativa all addizionale comunale all IRPEF; - l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"; - l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione."; - l articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. ; - il decreto del 01/03/2016 del Ministero dell Interno (pubblicato nella G.U. Serie Generale GU n.55 del ) con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione Comunale per il corrente anno al 30 aprile 2016; visto, infine, in materia di sanzioni: - l art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, come modificato dall'art. 1, comma 637, della L. 23/12/ 2014, n. 190, che in materia di ravvedimento operoso con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2015 così recita per quanto d interesse comunale: 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: o a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; a- bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni o dall'omissione o dall'errore; b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; - l art.50 della L. 27/12/1997 n. 449 il quale dispone: 1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo. la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i princìpi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibile ; - l art.14, comma 44, del DL 6/12/2011 n. 201 convertito con L 22/12/2011 N.214, che in materia di TARES dispone: Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. ; - l art. 1, comma 700, della L 27/12/2013 n 147 c he, in materia di IUC (imposta unica comunale), ricomprendente IMU, TARI e TASI, così dispone: Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale. ; considerato che con delibera del consiglio comunale n. 60 del 21/07/2015 sono già state adottate modifiche alla disciplina regolamentare del ravvedimento operoso in materia -3-
4 applicazione delle sanzioni amministrative tributarie con riferimento ai tributi di competenza dello scrivente Ente volte a ridurre il contrasto interpretativo sorto tra IFEL e l Agenzia delle Entrate in senso favorevole ai contribuenti; richiamata, sulla base dell esposte disposizioni di legge, la generale potestà regolamentare riconosciuta ai comuni circa la previsione e la regolazione di ulteriori o diverse esimenti o attenuanti in materia di sanzioni amministrative tributarie applicate alle entrate di propria competenza, rispetto a quanto disciplinato dalla normativa nazionale; ritenuto doveroso ricorrere all esercizio del suesposto potere regolamentare, nei limiti delle proprie competenze, per introdurre ulteriori modifiche dell istituto del ravvedimento operoso, in senso favorevole ai contribuenti, al fine di agevolare, per quanto è possibile, la definizione bonaria delle posizioni fiscali ed il pagamento dei tributi accertati da parte dei contribuenti, disincentivando al contempo il contenzioso tributario e accelerando le procedure di riscossione rendendole più efficaci; dato atto che: - si intende esercitare il proprio intervento regolamentare nei limiti meglio specificati nella parte dispositiva che segue; - tali modifiche regolamentari si intendono a favore dei contribuenti in attuazione del principio immanente in materia di sanzioni del favor rei rafforzando ed estendendo l applicazione di istituti deflattivi del contenzioso tributario; - tale potere regolamentare è, comunque esercitato nei limiti dei tributi o quote dei tributi di competenza comunale e non si estende ai tributi o quote di tributi fintanto che ricadono nella competenza o fintantoché il relativo gettito rimanga riservato ad altri enti impositori; ritenuto, quindi, necessario ed opportuno procedere all adozione delle modifiche del testo unico in oggetto nei termini meglio precisati nella parte dispositiva che segue; considerato che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla III Commissione Consiliare Sviluppo e Gestione Risorse, Affari Generali, Corpo di Polizia Municipale" nelle sedute del 4/4/2016 e del 11/4/2016; acquisito il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000; visto il parere favorevole del Direttore del Settore III Programmazione e Controllo, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000; visto il parere del Direttore responsabile del Settore III Programmazione e controllo/servizio Economico Finanziario, espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli att.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; con votazione espressa nei modi di legge, per alzata di mano, dai n. 23 con votazione espressa nei modi di legge, che dà il seguente esito: - favorevoli n. 14 Sindaco, Mesini M., Ghinelli P., Lenzotti S., El Barrami N., Bonettini S., Prodi N., Venturelli G., Catucci R., Zanoli A., Alessandri A. (PD), Rossi A., Del Sante R., Del Neso P. (L. Pistoni), - contrari n. 9 Caselli L., Nizzoli C. (Sassolesi), Severi C., Liberi U., Misia C. (FI), Huller E., Rutigliano S. (M5S), Barbieri G. (Sassuolo 2020), Corrado C. (G. Misto) - astenuti nessuno DELIBERA 1) di modificare il proprio Testo Unico dei Regolamenti in Materia di Entrate Comunali nei termini che seguono: l articolo 29-bis ad oggetto: Ravvedimento è sostituito da altro del seguente tenore: Articolo 29-bis ravvedimento e riduzione delle sanzioni per adesione agli atti -4-
5 1. In deroga a quanto diversamente stabilito dallo stesso, sono applicabili le seguenti ipotesi di cui al comma 1, dell art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.472 come di seguito modificate: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso; b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. 2. In deroga a quanto disposto per legge, le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione nonché quella prevista per omesso, tardivo, parziale pagamento sono ridotte ad un quinto anziché ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione, degli interessi e delle spese liquidati con l atto ricevuto. In caso di concessione di pagamento dilazionato, il citato beneficio è riconosciuto se entro tale termine è pagata la prima rata stabilita dal Comune e decade nel momento in cui non sia rispettata la rateizzazione concessa e ne venga dichiarata la cessazione con riscossione totale del dovuto. Il beneficio della riduzione regolata dal presente comma non è concesso in caso di applicazione del cumulo giuridico. 3. In deroga a quanto dal citato articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.472, i termini decorrono in ogni caso dalla commissione, dall omissione o dall errore sanzionati. 4. Le disposizioni del presente articolo non modificano in nessun caso la natura periodica dell obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale in materia di tributi comunali. 5. Quanto disposto ai commi precedenti trova applicazione con riferimento ai tributi che restano assoggettati al potere di accertamento e di riscossione di competenza dello scrivente Ente. Le disposizioni del presente articolo in materia di ravvedimento operoso non trovano applicazione con riferimento alla fase della riscossione ordinaria delle quote dei tributi comunali di competenza dello Stato; in tale caso continua a trovare applicazione la disciplina nazionale. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalle posizioni pendenti al momento di entrata in vigore della relativa delibera di approvazione. 2) disporre che le modifiche di cui al punto precedente producono effetto immediato; 3) di dare mandato al Servizio Entrate di compilare un testo dell atto normativo in oggetto, che tenga conto delle modifiche apportate in questa sede, da mettere a disposizione dei propri uffici, degli operatori e dei cittadini, in ottemperanza ai principi di semplificazione, chiarezza e trasparenza; ed inoltre con separata e distinta votazione espressa nei modi di legge, per alzata di mano, dai n. 23 con votazione espressa nei modi di legge, che dà il seguente esito: - favorevoli n. 14 Sindaco, Mesini M., Ghinelli P., Lenzotti S., El Barrami N., Bonettini S., Prodi N., Venturelli G., Catucci R., Zanoli A., Alessandri A. (PD), Rossi A., Del Sante R., Del Neso P. (L. Pistoni), - contrari n. 9 Caselli L., Nizzoli C. (Sassolesi), Severi C., Liberi U., Misia C. (FI), Huller E., Rutigliano S. (M5S), Barbieri G. (Sassuolo 2020), Corrado C. (G. Misto) - astenuti nessuno DELIBERA 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267, per la necessità di consentire l immediata applicazione delle modifiche regolamentari a favore dei contribuenti. -5-
6 (Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all art. 79 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il CD, contenente la registrazione, viene racchiuso in apposito contenitore con sopra riprodotta la data di questa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a documentazione della seduta, a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo) -6-
7 Deliberazione del Consiglio Comunale n 18 del 14/04/2016 Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto. Il Presidente del Consiglio Lenzotti Serena Atto firmato digitalmente Il Segretario Generale Martino Gregorio Atto firmato digitalmente I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio
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