Regolamento Unico per l accesso agevolato ai servizi residenziali del C.I.S.I.

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1 Regolamento Unico per l accesso agevolato ai servizi residenziali del C.I.S.I. ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri di partecipazione alla spesa della persona disabile per l accoglimento nei servizi residenziali gestiti dal Consorzio Isontino Servizi Integrati (di seguito: C.I.S.I.) tramite le proprie strutture. Inoltre, in base alle Convenzione tra il C.I.S.I. e gli Enti consorziati per la gestione degli accoglimenti di persone disabili in strutture residenziali e semiresidenziali convenzionate ai sensi dell art. 6, comma 8, della L.R. 41/1996, determina le modalità e i criteri di partecipazione alla spesa per la retta sociale di accoglimento da parte del Consorzio. 2. Le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento riguardano sia accoglimenti a tempo indeterminato che temporanei e di urgenza e rientrano tra le prestazioni agevolate socio-sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo di cui all art. 1, lett. f e all art. 6, comma 3, del DPCM n. 159/ Il C.I.S.I. gestisce gli interventi in oggetto sotto il profilo tecnico e amministrativo-contabile, provvedendo ad incassare direttamente le quote di compartecipazione dell utenza accolta presso le proprie strutture. Per gli accoglimenti in strutture convenzionate, il Consorzio versa la quota di propria competenza o l intera retta a seconda che sia previsto o meno il versamento diretto in struttura della quota a carico dell utente. ART. 2 FINALITA DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento persegue la finalità: - di prevenire e rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono il pieno sviluppo della persona; - di assicurare ai cittadini residenti sul territorio provinciale il soddisfacimento dei livelli di assistenza e protezione sociale, nel rispetto degli equilibri di bilancio; - di razionalizzare la spesa sociale e di prevedere un sistema equo e sostenibile in grado di garantire le fasce più deboli. ART. 3 DETERMINAZIONE DELLA RETTA GIORNALIERA DI RICOVERO E REQUISITI PER ACCESSO ALLA PRESTAZIONE AGEVOLATA 1. La retta giornaliera di ricovero è determinata nell ammontare: - dal Consorzio annualmente per le proprie strutture; - dalle strutture residenziali terze sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni. Sulla scorta del presente regolamento, la retta giornaliera è composta da: 1) quota parte a carico diretto dell utente; 2) quota parte quale intervento economico integrativo del C.I.S.I., per conto del Comune individuato per legge quale domicilio di soccorso, nel caso in cui sussistano i presupposti per l ammissione alla prestazione agevolata di natura sociosanitaria. Per retta del C.I.S.I. a carico dell utente si intende la compartecipazione di questi alle spese di gestione delle strutture consortili, determinate annualmente quale sommatoria delle spese dirette e di quelli indirette, secondo i criteri adottati dall Ente. 2. Per accedere alla prestazione agevolata, le persone fisiche devono: essere utente disabile e/o non autosufficiente accolto in struttura residenziale consortile o residenziale/semiresidenziale convenzionata; presentare certificazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi dell art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e relativi provvedimenti attuativi e s.m.i. ovvero l ISEE ordinario nei casi in cui la norma citata non fosse applicabile. 3. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare con le modalità previste al successivo art A seguito presa in carico dell utente, viene conseguentemente garantito un intervento economico minimo annuo di 6.000,00, che può essere ridefinito dall Assemblea Consortile in sede di adozione del bilancio di previsione, da proporzionare alle giornate di accoglimento in struttura. In alternativa, è facoltà dell Assemblea stabile un valore ISEE soglia per l accesso alla prestazione agevolata. Pagina 1 di 5

2 ART. 4 DETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL UTENTE 1. La quota di compartecipazione dell utente 1 è costituita da una quota giornaliera a suo carico, consistente nella somma della quota fissa e della quota variabile, e da una parte di patrimonio mobiliare, che corrisponde a tutti quei beni che non sono beni immobili e che non rientrano nella quota fissa e quota variabile così come sotto definite. 2. La quota fissa è il valore della quota da corrispondere in funzione dei livelli di disabilità/non autosufficienza di cui all allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013, al netto della quota personale per le piccole spese. 3. La quota variabile è una percentuale della retta, calcolata in base all ISEE del beneficiario, rapportato alla retta stessa e tenuto conto della relativa scala di equivalenza. 4. La quota di patrimonio mobiliare facente parte della retta giornaliera a carico dell utente è calcolata quale quarantesima parte del valore stesso, desunto dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica, rapportato a 365 giorni annui, con una franchigia di 5.000, La somma delle quote di cui ai commi 2, 3 e 4 viene riassunta dalla seguente formula: Somma giornaliera totale a carico dell utente = QUOTA FISSA + QUOTA VARIABILE + QUOTA DI PATRIMONIO MOBILIARE Dove: - QUOTA FISSA = quota fissa giornaliera per tipologia di disabilità (determinata con apposita Deliberazione del Consiglio di Amministrazione) quota autosufficienza (pari a Euro 150,00 per 13 mensilità)/365; - QUOTA VARIABILE = quota fissa ISEE x SE (scala di equivalenza ai sensi dell Allegato 1 del D.P.C.M. 159/2013)/365; - QUOTA DI PATRIMONIO MOBILIARE = [(PATRIMONIO MOBILIARE ,00 EURO)/40]/365. Per il 2018: - QUOTA VARIABILE = (quota fissa ISEE x SE (scala di equivalenza ai sensi dell Allegato 1 del D.P.C.M. 159/2013) (componente immobiliare netta detrazioni)*20%) 3 /365; 1 Con Deliberazione dell Assemblea Consortile n. 19 del , si è deciso di limitare gli effetti del nuovo regolamento, nel primo anno di applicazione, ponendo a carico dei comuni la metà della maggiore compartecipazione dovuta applicando il nuovo regolamento rispetto a quella calcolata con il metodo previgente. 2 Ai sensi della Deliberazione dell Assemblea Consortile n. 13 del 28/06/2018, non rientrano nel computo del patrimonio mobiliare: - proventi derivanti da rimborsi, assicurativi o di altra natura, per il ristoro di danni o infortuni subiti a causa di azione altrui, finalizzati al ripristino di situazioni di fatto che sono state compromesse o alla copertura di maggiori spese personali derivanti dalle suddette azioni; - somme destinate al ristoro di danni o infortuni causati o al ripristino di situazioni di fatto, che l interessato è tenuto ad erogare; - somme riferite a situazioni debitorie dell utente non sanate per cause non imputabili allo stesso, che hanno determinato un accumulo di risorse sui depositi; - solo per l ISEE 2018: somme derivanti dalla vendita di immobili avvenuta nel corso del 2017 (che, alla data del 31/12/2017, non figurano più come immobili nell ISEE ma aumentano la disponibilità di patrimonio mobiliare). Per beneficiare di tali deroghe, gli interessati dovranno presentare idonea documentazione attestante l importo, al netto di eventuali spese di scopo già sostenute, da scorporare dalla componente ISEE patrimonio mobiliare. 3 Modifica introdotta da Deliberazione dell Assemblea Consortile n. 5 del 26/04/2018 Pagina 2 di 5

3 6. Il patrimonio immobiliare, come desunto dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica al netto dell eventuale mutuo residuo e consistente nei beni immobili di cui l utente è proprietario, viene preso in considerazione nel caso in cui il soggetto sia impossibilitato a pagare la quota spettante con i propri redditi e con il proprio patrimonio mobiliare. In tal caso, si procederà, tramite accordo con l utente o suo rappresentante legale, alternativamente con una delle seguenti soluzioni: - cessione all Ente di beni immobili contro il diritto al mantenimento a vita presso la struttura tramite un contratto di rendita vitalizia; - costituzione a favore dell Ente di un ipoteca di 1 grado sui beni immobili fino a concorrenza dell importo pari al debito mensile inizialmente accertato per 60 mesi, rinnovabile alla scadenza di questo e per eguale periodo; - cessione all Ente del diritto di usufrutto ai sensi dell art. 978 cc e ss; - anticipazione da parte dell Ente delle somme necessarie all integrazione della retta con l impegno, da parte dell utente o suo rappresentante legale, a procedere all alienazione dell immobile mediante vendita a terzi o cessione dell immobile all Ente, a copertura dell anticipazione. Il ricavato verrà opportunamente vincolato al pagamento della retta. Il patrimonio immobiliare non viene preso in considerazione nel caso di abitazione principale di residenza solo se utilizzata stabilmente a tal fine dal coniuge e/o dal/dai figlio/i fiscalmente a carico. 4 (sospeso) 7. In ogni caso, qualora a fronte di una illiquidità dell utenza si dovesse concretizzare un intervento integrativo da parte del C.I.S.I., questo è da intendersi quale anticipazione con conseguente titolo a rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria, previo formale accordo. 5 (sospeso) 8. La quota massima a carico dell utente non può, comunque, superare il costo della retta giornaliera effettivamente applicata. 9. L utente ospitato in una struttura residenziale mantiene la disponibilità di una quota per spese personali pari a 150,00 per tredici mensilità. Le somme non utilizzate nell anno da parte della persona assistita entreranno a far parte del patrimonio mobiliare. ART. 5 ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI RAPPORTI ECONOMICI 1. È possibile attestare l assenza di rapporti economici ed affettivi ai fini del calcolo dell ISEE, come previsto dagli artt. 3, comma 3, e 6, comma 3, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 previa: a) attestazione di deposito agli atti del servizio di riferimento della persona interessata (S.S.C. se il disabile ha avuto accesso agli interventi di cui alla L.R. 41/96 art. 6 lett. a, b, c e d, C.I.S.I. o Azienda Sanitaria) che documenti l assenza di rapporti affettivi ed economici con i parenti; b) anche ad integrazione o in assenza della documentazione di cui sopra, l accertamento di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici prevedere l avvio di un indagine atta a dimostrare, documentalmente e compiutamente tale condizione (attraverso la rilevazione di assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assenza di conti correnti bancari contestati, assenza di diritti reali su abitazioni come usufrutto e similari, assenza di contatti negli ultimi anni). 2. In presenza dei requisiti di cui sopra il Direttore Generale accerta con un atto l eventuale condizione di estraneità, a seguito dell istruttoria condotta dall assistente sociale competente che agisce anche con l ausilio della Polizia Locale, se del caso, della Guardia di Finanza e dell Agenzia delle Entrate. ART. 6 ATTESTAZIONI ISEE E AGGIORNAMENTO DELLA QUOTA A CARICO DELL UTENTE 1. L erogazione della prestazione e/o la tariffa agevolata è subordinata all acquisizione da parte dei servizi dell attestazione ISEE, tramite accesso al sistema informativo INPS o l esibizione a cura del dichiarante. 2. L aggiornamento della quota a carico dell utente è soggetta a scadenza di validità del modello ISEE ed è disposto su presentazione obbligatoria della documentazione idonea da parte dell interessato/richiedente. 4 Applicazione del comma sospesa, come da Deliberazione dell Assemblea Consortile n. 5 del 26/04/ Applicazione del comma sospesa, come da Deliberazione dell Assemblea Consortile n. 5 del 26/04/2018 Pagina 3 di 5

4 3. L aggiornamento della quota è formalmente comunicato dal C.I.S.I. all interessato ed al relativo comune di domicilio di soccorso, unitamente ai previsti costi da imputare al comune stesso. 4. Nelle more dell acquisizione del nuovo valore, viene applicata la compartecipazione calcolata in base all attestazione precedente. Qualora la nuova dichiarazione ISEE non fosse presentata entro 6 mesi dalla scadenza o, in casi di urgenza, dalla presa in carico, viene applicata l agevolazione minima stabilita dall Assemblea Consortile con recupero di quanto eventualmente concesso in più nel periodo di quantificazione provvisoria del beneficio. ART. 7 CONTROLLI 1. In applicazione di quanto previsto dalla normativa, il Consorzio esegue tutti i controlli di tipo formale e sostanziale, diretti e indiretti, sulle informazioni autocertificate dai richiedenti le prestazioni sociali, avvalendosi: degli archivi in proprio possesso e degli archivi di altri enti pubblici (INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.); della facoltà di richiedere accertamenti mirati da parte della polizia locale e della Guardia di Finanza su liste di beneficiari; in uno spirito di collaborazione, di una richiesta all interessato di idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. 2. Nel caso di errori materiali di modesta entità l ufficio competente invita il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine. 3. In ogni caso, qualora all esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare, in un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atte a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. 4. Qualora anche soltanto una delle informazioni autodichiarate risultasse falsa, il C.I.S.I. procederà al recupero di quanto indebitamente percepito rispetto all agevolazione minima stabilita dall Assemblea e presenterà querela all Autorità Giudiziaria. 5. Ai sensi del comma 3 dell art. 38 del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ferma restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate si applica la sanzione da 500,00 a 5.000,00 euro. La sanzione è irrogata dall'inps, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. ART. 8 RECUPERI E RIVALSE 1. Resta in capo ai comuni di domicilio di soccorso attivare le procedure di recupero e rivalsa, come previsto dalla convenzione di cui all art. 1 del presente Regolamento per pagamenti indebiti e/o in caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto. ART. 9 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all utenza e raccolti per l applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziali, è garantito con l applicazione delle norme in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 2. I dati forniti dall utenza, oltre che presso la banca dati dell INPS, l Agenzia delle Entrate e l Ufficio Tavolare competente, sono raccolti presso il Servizio competente, al fine di determinare l ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima. 3. L acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per l ammissione all agevolazione richiesta, a pena di esclusione e di conseguente applicazione della quota massima di compartecipazione. 4. Sono garantiti all utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge. ART. 10 ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE DISPOSIZIONI E DELLE SOGLIE 1. Le disposizioni e gli importi contenuti nel presente Regolamento sono automaticamente adeguati in relazione ad interventi normativi di modifica e/o integrazione nazionali o della Regione F.V.G. Pagina 4 di 5

5 ART ABROGAZIONI 1. Con l entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione in contrasto contenuta in altri precedenti regolamenti. ART. 12 NORMA DI SALVAGUARDIA 1. In prima applicazione e sulla base dei monitoraggi trimestrali, il presente Regolamento può essere ricalibrato negli effetti economici, su conforme deliberazione dell Assemblea consortile. ART. 13 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio Pagina 5 di 5

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