DELLA REGIONE MARCHE REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE SOMMARIO ATTI DELLA REGIONE. Ord CS. 25/2017-Criteri perimetrazione

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1 ANCONA ANNO L N. 1 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE SOMMARIO ATTI DELLA REGIONE LEGGI REGIONALI Legge regionale n. 49 del 27 dicembre 2018 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 Riordino del sistema regionale delle politiche abitative e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 Riordino del sistema regionale delle politiche abitative pag. 5 Legge regionale n. 50 del 27 dicembre 2018 Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e sanitarie pag. 34 DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE CIVILE Decreto del Vice Commissario Delegato per gli Interventi di Ricostruzione Post Sisma 2016, n. 53 del 21/12/2018 Ord CSR 25/2017-Criteri perimetrazione centri e nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti dagli eventi sismici del Approvazione atto perimetrazione nucleo storico del Comune di Sefro, Località SORTI - BUTINO pag. 36 Decreto del Vice Commissario Delegato per gli Interventi di Ricostruzione Post Sisma 2016, n. 54 del 21/12/2018 Ord CS. 25/2017-Criteri perimetrazione centri e nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti dagli eventi sismici del Approvazione atto perimetrazione nucleo storico del Comune di Sefro, Località SORTI CERRETO pag. 36 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA Decreto del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità, n. 199 del 19/12/2018 Legge regionale 5 agosto 1996 n. 34 s.m.i. articolo 3, c. 4; Statuto Fondazione Marche Cultura, artt. 11 e 17. Nomina del revisore dei Conti. Avviso per la presentazione di candidature pag. 36 Il Bollettino della Regione Marche si pubblica in Ancona e di norma esce una volta alla settimana, il giovedì. La Direzione e la Redazione sono presso la Regione Marche Segreteria della Giunta regionale - Via Gentile da Fabriano - Ancona - Tel. (071) 8061

2 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE Decreto del Dirigente della P.F. Economia Ittica, Commercio e Tutela del Consumatori, n. 96 del 27/12/2018 L.R. 27/09 DGR n.655/18 e DGR n.735/18- DDPF n. 275/2018 Annullamento e sostituzione del DDPF n. 92 del concernente concessione contributi alle piccole imprese commerciali in sede fissa del settore non alimentare - approvazione graduatoria anno capitolo ,00 del bilancio 2018/2020 annualità pag. 37 Decreto del Dirigente della P.F. Economia Ittica, Commercio e Tutela del Consumatori, n. 97 del 27/12/2018 L.R. 27/09- DGR 655/2018- DGR 890/2017- DDPF 182/2017- DDPF 326// DDPF 325/2018 Interventi di sostegno alle imprese commerciali nei comuni sotto i abitanti -Intervento 2- Ulteriore scorrimento graduatoria ditte ammesse anno ,00- capitolo bilancio 2018/2020 annualità pag. 47 Decreto del Dirigente della P.F. Economia Ittica, Commercio e Tutela del Consumatori, n. 98 del 27/12/2018 L.R DGR 655/2018- DGR946/2016-DDPF DDPF n lnterventi nel settore del commercio per il potenziamento dei sistemi ed apparati di sicurezza- Ulteriore scorrimento graduatoria ditte ammesse e concessione contributi ai soggetti beneficiari ,00 sul capitolo ed ,62 sul capitolo totale ,62 bilancio annualità pag. 49 ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI Provincia di Fermo Liquidazione n. 74 RS (482 RG) del 21/12/ SP n. 239 ex SS 210 Ferana Faleriense SP ex SS 78 Picena - Lavori di ammodernamento - By pass di Amandola - CUP: C21B Pagamento acconto ad alcune ditte aventi diritto pag. 53 Comune di Colli al Metauro Delibera C.C. n. 52 del 26/09/2018: Variante parziale al P.R.G. relativa alla modifica normativa della scheda 2 Area Vetreria da assoggettare a P. di R., ai sensi dell art. 26, L.R. 34/1992 smi - Approvazione in adeguamento ai rilievi del Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 273/ pag. 54 Comune di Offida Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 15/11/ Piano urbanistico di dettaglio n. F zona di completamento residenziale Via De Gasperi. Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione ai sensi dell art. 30 della l.r. n. 34/92 e s.m.i pag. 54 Comune di Pesaro Estratto Delibera di G.C. n. 242 del 11/12/2018: Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione della variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale relativamente alle Concessioni Convenzionate 0.107, sita in località Roncaglia, e 0.127, sita in via Ponchielli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 30 della Legge Regionale n. 34/92 e s.m.i pag. 56 COMUNICAZIONI DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno T.U. 11/12/1933 n sulle acque pubbliche L.R. 09/06/2006 n. 5 sulle occupazioni del demanio idrico. Legge 36/1994. Comunicazione di AVVIO DEL PROCEDIMENTO relativo all istanza per il rilascio della CON- CESSIONE di un AREA DEMA- NIALE sita nel Comune di GROT- TAMMARE (AP) ubicata lungo il fiume Tesino adiacente alle part.lle 483 ed 485 del Foglio 15 del mede- 2

3 simo Comune, ad uso agricolovivaio, ai sensi del T.U. 1775/1993 e della L.R. 05/ pag. 58 Regione Marche P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Minire Avviso di deposito per autorizzazione unica (Art. 12 D.Lgs. 387/2003; D.G.R del 03/10/2011; Art. 4 L.R. 19/1998)... pag. 58 BANDI DI CONCORSO ASUR Marche Area Vasta n. 2 Ancona ACN dei Medici di Medicina Generale e ACN per i Pediatri di Libera Scelta del e ss.mm.ii pag. 59 Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta N. 3 Macerata Avviso pubblico per il conferimento ci Incarico Quinquennale di Direttore di Struttura Complessa Disciplina: Anestesia e Rianimazione (quale Direttore della U.O.C. Terapia del Dolore e Cure Palliative AV3) pag. 80 AVVISI Comune di Fiastra Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di strada comunale denominata Via Rapacozzi.... pag

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5 ATTI DELLA REGIONE LEGGI REGIONALI Legge regionale 27/12/2018, n. 49 concernente : Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 Riordino del sistema regionale delle politiche abitative e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 Riordino del sistema regionale delle politiche abitative. Il Consiglio Assemblea legislativa regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga, la seguente legge regionale: Art. 1 (Modifica all articolo 5 ter della l.r. 36/2005) 1. Al comma 1 dell articolo 5 ter della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) dopo le parole: La Giunta regionale, sono inserite le seguenti: anche su proposta dell Ente regionale per l abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche),. Art. 2 (Modifiche all articolo 6 bis della l.r. 36/2005) 1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell articolo 6 bis della l.r. 36/2005 è aggiunta la seguente: b bis) alla definizione di una quota dei proventi e delle risorse di cui al comma 1 da destinare all ERAP Marche per finanziare interventi di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di particolare urgenza, interventi di messa in sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche.. 2. Dopo il comma 2 dell articolo 6 bis della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente: 2 bis. I proventi delle alienazioni di cui al comma 1 sono reinvestiti nell ambito territoriale del presidio di provenienza.. Art. 3 (Modifica all articolo 10 della l.r. 36/2005) 1. Il comma 3 dell articolo 10 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente: 3. E escluso il finanziamento di operazioni di compravendita di immobili di ERP tra l ERAP Marche ed i Comuni.. Art. 4 (Modifiche all articolo 11 della l.r. 36/2005) 1. Al comma 1 dell articolo 11 della l.r. 36/2005 le parole: acquisto con recupero sono sostituite dalle seguenti: acquisto con eventuale recupero. 2. Il comma 2 dell articolo 11 della l.r. 36/2005 è sostituito dai seguenti: 2. Gli alloggi di edilizia agevolata di cui al comma 1, ad esclusione di quelli realizzati dalle cooperative edilizie, sono destinati prioritariamente agli inquilini di alloggi di ERP sovvenzionata che si trovano in area di decadenza per perdita del requisito soggettivo di cui alla lettera d) del comma 1 dell articolo 20 quater nonché a quelli nei cui confronti è stato già adottato per il medesimo motivo il provvedimento di decadenza, purché in possesso dei requisiti previsti dall articolo 18. A tal fine i Comuni, in collaborazione con ERAP Marche, redigono appositi elenchi da aggiornare annualmente. 2 bis. L ERAP Marche, in caso di locazione degli alloggi di edilizia agevolata ai soggetti collocati nelle graduatorie di ERP sovvenzionata, può applicare il canone di locazione calcolato secondo le modalità indicate al Capo IV del Titolo III bis della presente legge.. Art. 5 (Modifiche all articolo 12 della l.r. 36/2005) 1. Il comma 1 dell articolo 12 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente: 1. La Regione prevede interventi di sostegno alle locazioni private secondo le finalità e le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia.. 2. Il comma 3 dell articolo 12 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente: 3. Per la valutazione della capacità economica familiare si fa riferimento ai criteri previsti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE.. 5

6 Art. 6 (Modifica all articolo 13 della l.r. 36/2005) 1. Alla lettera a) del comma 2 dell articolo 13 della l.r. 36/2005 le parole: l acquisto con recupero sono sostituite dalle parole: l acquisto con eventuale recupero. Art. 7 (Modifica all articolo 14 della l.r. 36/2005) 1. Il comma 1 dell articolo 14 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente: 1. La Regione può prevedere, per interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, riserve di alloggi da destinare a particolari categorie sociali individuate dal piano regionale di cui all articolo 5.. Art. 8 (Modifiche all articolo 16 della l.r. 36/2005) 1. Dopo il comma 2 dell articolo 16 della l.r. 36/2005 è inserito il seguente: 2 bis. Nell ambito della sperimentazione finalizzata al miglioramento della qualità abitativa e della fruibilità degli immobili di edilizia residenziale pubblica, l ERAP Marche provvede a favorire ogni forma di autogestione del patrimonio anche attraverso la realizzazione di percorsi di formazione degli inquilini.. 2. La lettera b) del comma 1 dell articolo 18 della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente: b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all estero che intendono rientrare in Italia. Nell ipotesi di comprovata difficoltà da parte del soggetto attuatore di procedere alla locazione o alla vendita degli alloggi, il Comune può autorizzare la riduzione di tale periodo fino ad un massimo di due anni, previa autorizzazione regionale;. 3. La lettera c) del comma 1 dell articolo 18 della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente: c) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell abitazione per effetto di provvedimento giudiziario;. 4. Alla lettera d) del comma 1 dell articolo 18 della l.r. 36/2005 le parole: dal d.lgs. 109/1998 sono sostituite dalle seguenti: dalla normativa statale vigente in materia di ISEE. Art. 11 (Modifiche all articolo 19 della l.r. 36/2005) Art. 9 (Modifica all articolo 17 della l.r. 36/2005) 1. Alla fine della lettera c) del comma 3 dell articolo 17 della l.r. 36/2005 sono aggiunte le seguenti parole: nonché i criteri per l individuazione delle modalità di attestazione del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell articolo 18. Art. 10 (Modifiche all articolo 18 della l.r. 36/2005) 1. Alla lettera a) del comma 1 dell articolo 18 della l.r. 36/2005 le parole: carta di soggiorno sono sostituite dalle seguenti: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 1. Il comma 2 dell articolo 19 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente: 2. La qualificazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) sostituisce il possesso dei requisiti di cui al comma 1.. Art. 12 (Modifica all articolo 20 ter della l.r. 36/2005) 1. Dopo il comma 3 dell articolo 20 ter della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente: 3 bis. Il Comune può destinare, previa comunicazione alla Regione, all edilizia agevolata gli alloggi di edilizia sovvenzionata, aventi una superficie utile non superiore a 45 metri quadrati, qualora non abbia proceduto da almeno due anni all assegnazione dei medesimi per 6

7 mancanza di nuclei familiari interessati. In tale ipotesi non si applicano le disposizioni contenute nei commi 1 e 2.. Art. 13 (Modifiche all articolo 20 quater della l.r. 36/2005) 1. Alla lettera a) del comma 1 dell articolo 20 quater della l.r. 36/2005 le parole: carta di soggiorno sono sostituite dalle seguenti: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell articolo 20 quater della l.r. 36/2005 è inserita la seguente: a bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale;. 3. La lettera b) del comma 1 dell articolo 20 quater della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente: b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l assegnazione, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione;. 4. La lettera c) del comma 1 dell articolo 20 quater della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente: c) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. I criteri per l individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l atto previsto dal comma 2 dell articolo 20 quinquies;. 5. Alla lettera d) del comma 1 dell articolo 20 quater della l.r. 36/2005 le parole: dal d.lgs. 109/1998 sono sostituite dalle seguenti: dalla normativa statale vigente in materia di ISEE. Art. 14 (Modifiche all articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005) 1. Alla lettera b) del comma 1 dell articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005 dopo le parole: dell allegato A sono inserite le seguenti: della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: Riordino del sistema regionale delle politiche abitative ). 2. Alla lettera b) del comma 2 dell articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005 dopo le parole: all allegato A sono aggiunte le seguenti: della l.r. 22/ Alla lettera f) del comma 2 dell articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005 dopo le parole: alla scelta, sono inserite le seguenti: anche in considerazione dell incidenza delle spese condominiali,. 4. Alla lettera g) del comma 2 dell articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005 dopo le parole: particolare criticità sono inserite le seguenti: ovvero per realizzare progetti di carattere sociale in accordo con altri enti ed istituzioni. Art. 15 (Modifiche all articolo 20 septies della l.r. 36/2005) 1. Al comma 3 dell articolo 20 septies della l.r. 36/2005 dopo le parole: su richiesta dell assegnatario sono inserite le seguenti: a favore di persone legate ai componenti del nucleo familiare, di cui alla lettera c) del comma 1 dell articolo 2, da vincolo di parentela in linea retta sino al secondo grado. 2. Il comma 4 dell articolo 20 septies della l.r. 36/2006 è sostituito dal seguente: 4. L ampliamento stabile del nucleo familiare di cui al comma 3 costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro dopo due anni dall autorizzazione dell ente gestore, che deve essere concessa o respinta entro quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda dell assegnatario.. Art. 16 (Modifica all articolo 20 decies della l.r. 36/2005) 1. Al comma 4 bis dell articolo 20 decies della l.r. 36/2005 le parole: I soggetti di cui alle lettere 7

8 a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: I soggetti di cui alle lettere a) e b). Art. 17 (Modifiche all articolo 20 undecies della l.r. 36/2005) 1. Dopo il comma 3 dell articolo 20 undecies della l.r. 36/2005 sono inseriti i seguenti: 3 bis. Dalla data di risoluzione e fino alla riconsegna dell alloggio, è dovuta all ente gestore un indennità pari al canone locativo della fascia di capacità economica immediatamente superiore a quella applicata al momento della risoluzione. 3 ter. In caso di pagamento totale di quanto dovuto, eventuali provvedimenti di risoluzione e decadenza restano privi di effetto.. 2. Il comma 4 dell articolo 20 undecies della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente: 4. In caso di morosità incolpevole documentata dall assegnatario, l ente gestore verifica con il Comune competente la possibilità di attivare interventi di sostegno sociale ed economico, anche mediante ricorso a specifiche risorse previste dalla legislazione statale e regionale vigente in materia. In tale ipotesi non si procede alla risoluzione del contratto né alla decadenza dall assegnazione, fermo restando il recupero da parte dell ente gestore, anche in forma rateale, delle somme non riscosse.. Art. 18 (Modifica all articolo 20 quaterdecies della l.r. 36/2005) 1. Alla lettera a) del comma 1 dell articolo 20 quaterdecies della l.r. 36/2005 le parole: criteri stabiliti dal d.lgs 109/1998; sono sostituite dalle seguenti: criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE;. Art. 19 (Modifiche all articolo 20 quinquiesdecies della l.r. 36/2005) 1. Il comma 1 dell articolo 20 quinquiesdecies della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente: 1. L Ente gestore, entro il 31 ottobre di ogni anno, acquisisce dagli assegnatari la documentazione utile per l aggiornamento del canone e la verifica dei requisiti per la permanenza nell alloggio.. 2. Dopo il comma 2 dell articolo 20 quinquiesdecies della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente: 2 bis. Per gli assegnatari collocati nella fascia di protezione sociale e per quelli collocati nella prima fascia di permanenza nell assegnazione, il mancato o parziale invio della documentazione di cui al comma 1 comporta l applicazione della fascia di canone immediatamente superiore a quella relativa all anno precedente, ferma restando la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza.. Art. 20 (Modifica all articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005) 1. Al comma 5 dell articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 le parole: agli uffici provinciali delle agenzie del territorio sono sostituite dalle seguenti: all Agenzia delle Entrate uffici provinciali del territorio. Art. 21 (Sostituzione dell articolo 22 della l.r. 36/2005) 1. L articolo 22 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente: Art. 22 (Organi) 1. Sono organi dell ERAP Marche: a) il Consiglio di amministrazione; b) il Presidente; c) il Revisore dei conti. 2. Per quanto non previsto, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e delle leggi statali in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.. Art. 22 (Sostituzione dell articolo 23 della l.r. 36/2005) 1. L articolo 23 della l.r. 36/2005 è sostituito dai seguenti: Art. 23 (Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione dell ERAP 8

9 Marche, di seguito denominato Consiglio di amministrazione, è composto da sette membri e resta in carica per la durata della legislatura regionale. Chi ha ricoperto l incarico di componente per due legislature consecutive non è immediatamente rieleggibile allo scadere del secondo mandato. 2. I componenti sono eletti dall Assemblea legislativa regionale con un unica votazione; a tal fine ciascun consigliere regionale vota sino a cinque nomi. Risultano eletti, tra i candidati che al primo scrutinio hanno ricevuto il maggior numero di voti, i primi sette in modo da garantire comunque la rappresentanza di ciascun presidio dell ERAP Marche nonché la rappresentanza delle minoranze assembleari nella misura di due componenti di due differenti presidi. 3. La Giunta regionale con proprio atto costituisce il Consiglio di amministrazione ed individua tra i componenti il Presidente. 4. Ciascun candidato può essere proposto in rappresentanza di un solo presidio dell ERAP Marche da parte dei soggetti previsti dal comma 1 dell articolo 5 della l.r. 34/ I candidati devono essere in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: a) esperienza maturata come amministratore locale; b) specifica esperienza amministrativa in enti pubblici o privati; c) specifica esperienza nel settore urbanistico, edilizio o giuridico; d) esperienza maturata nelle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore dell edilizia residenziale pubblica. 6. In caso di cessazione anticipata di un componente del Consiglio di amministrazione, l Assemblea legislativa regionale procede alla sua sostituzione secondo le modalità di cui al comma 2. Art. 23 bis (Compiti e funzionamento del Consiglio di amministrazione) 1. Nel rispetto delle direttive regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, il Consiglio di amministrazione, anche su proposta dei responsabili dei presidi, svolge le seguenti funzioni: a) esercita i poteri di indirizzo e controllo sull attività dell ente; b) approva il bilancio e gli atti di programmazione; c) approva i regolamenti; d) svolge funzioni di raccordo tra le politiche regionali e le esigenze territoriali degli enti locali in materia di edilizia residenziale pubblica; e) nei casi previsti dalla presente legge, esercita le funzioni di proposta nei confronti della Regione; f) autorizza la stipula di accordi, intese e convenzioni; g) delibera sulle alienazioni, sugli acquisti e sulle permute nonché sulla costituzione, modifica ed estinzione dei diritti reali sugli immobili; h) nomina il Segretario dell ERAP Marche ed i responsabili dei presidi, su designazione della Giunta regionale, secondo le modalità di cui agli articoli 23 quater e 25; i) autorizza la contrazione di mutui o altre forme di accesso al credito; l) verifica i risultati economici e la qualità dei servizi e delle attività svolte; m) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni. 2. Il Regolamento dell ERAP Marche di cui all articolo 27 disciplina l organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione. 3. Salva diversa disposizione regolamentare, le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con l intervento della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il segretario dell ERAP Marche di cui all articolo 23 quater. 4. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi ed in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro componenti in carica o dal revisore dei conti. 5. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità previste dalla legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il rimborso è consentito sino ad un massimo di dodici sedute annue. Art. 23 ter (Presidente e Vice Presidente del Consiglio di amministrazione) 1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del comma 3 dell articolo 23, ha la rappresentanza legale dell ERAP Marche, convoca e presiede il Consiglio di 9

10 amministrazione e ne stabilisce l ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dell ente e all esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione ed assicura l attuazione delle direttive stabilite dalla Giunta regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. 2. La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi. 3. Il Presidente nomina all interno del Consiglio di amministrazione un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 4. Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuita una indennità di carica mensile determinata dalla Giunta regionale nel rispetto dei limiti di spesa complessiva previsti dalla normativa vigente in materia, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate secondo le modalità di cui alla l.r. 11/2010. Art. 23 quater (Segretario) 1. Ai fini del contenimento della spesa e dell integrazione funzionale delle attività il Consiglio di amministrazione nomina, su designazione della Giunta regionale, il segretario dell ERAP Marche tra i dirigenti in servizio presso il medesimo ente, presso le strutture organizzative della Giunta regionale, presso gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti del Servizio sanitario regionale. Il segretario conserva la direzione della struttura amministrativa di provenienza e il trattamento giuridico-economico del contratto relativo al comparto di riferimento. 2. Il segretario partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e ne cura la verbalizzazione; svolge funzioni di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa al Consiglio di amministrazione; sottoscrive, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, gli accordi, le intese e le convenzioni di rilevanza regionale; sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti; coordina l attività dei responsabili dei presidi al fine di garantire la rispondenza dell azione tecnico amministrativa ai fini dell ERAP Marche ed assicura l esercizio organico ed integrato delle funzioni dei presidi medesimi, anche nell ottica di una loro specializzazione territoriale.. Art. 23 (Sostituzione dell articolo 25 della l.r. 36/2005) 1. L articolo 25 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente: Art. 25 (Presidi) 1. L ERAP Marche è organizzato in presidi aventi competenza nel territorio di ciascuna provincia. 2. A ciascun presidio è preposto un responsabile nominato dal Consiglio di amministrazione di cui all articolo 23, su designazione della Giunta regionale, tra i dirigenti dell ERAP Marche. 3. La Giunta regionale può designare il responsabile del presidio anche tra i dirigenti in servizio presso le strutture organizzative della medesima, nonché presso gli enti dipendenti dalla Regione. In tale ipotesi i dirigenti sono collocati in aspettativa non retribuita. 4. La Giunta regionale determina il trattamento economico del responsabile del presidio in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali. 5. Il responsabile del presidio esercita le seguenti funzioni: a) dirige l attività delle strutture del presidio ed è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del medesimo; b) propone gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e del suo presidente; c) sottoscrive, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, gli accordi, le intese e le convenzioni di interesse del presidio. 6. L incarico di responsabile del presidio è conferito per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile. 7. Ai dirigenti di cui al comma 2 può essere attribuita la responsabilità di più presidi.. Art. 24 (Modifiche all Allegato A della l.r. 22/2006) 1. Alla fine del punto 1) della lettera a) condizioni soggettive dell Allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: Riordino del sistema regionale delle politiche abitative ), sono aggiunte le seguenti parole: il suddetto punteggio è aumentato sino ad un massimo del 50 per cento per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall articolo 11, comma 4, della legge 431/1998;. 2. Il punto 3) della lettera a) condizioni soggettive dell Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente: 3) presenza di persone anziane (con età superiore a 65 anni) nel nucleo familiare richiedente (da 1 a 3 punti);. 10

11 3. Il punto 4) della lettera a) condizioni soggettive dell Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente: 4) presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare richiedente (da 2 a 5 punti). Il punteggio viene graduato dai Comuni in relazione al numero dei disabili e al grado di invalidità;. 4. Il punto 5) della lettera a) condizioni soggettive dell Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente: 5) presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare richiedente (da 0,5 a 3 punti in proporzione al numero dei minori);. 5. Il punto 7) della lettera a) condizioni soggettive dell Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente: 7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni (da 2 a 4 punti);. 6. Il punto 10) della lettera a) condizioni soggettive dell Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente: 10) residenza nel Comune (0,25 punti per ogni anno superiore al decimo sino al ventesimo).. 7. Il punto 1) della lettera b) condizioni oggettive dell Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente: 1) abitazione in un alloggio improprio da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (da 2 a 4 punti);. 8. Il punto 2) della lettera b) condizioni oggettive dell Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente: 2) abitazione in un alloggio antigienico da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti);. 9. Il punto 3) della lettera b) condizioni oggettive dell Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente: 3) abitazione in un alloggio inadeguato da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti);. 10. Il punto 5) della lettera b) condizioni oggettive dell Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente: 5) abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi: - a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole (da 2 a 4 punti); - a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria (da 2 a 4 punti); - a seguito di ordinanza di sgombero (da 2 a 4 punti); - a seguito di sentenza del tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e il richiedente sia la parte soccombente ai sensi del comma 2 dell articolo 20 septies della l.r. 36/2005 (da 2 a 4 punti). Il punteggio viene graduato dai Comuni in relazione alla data di esecuzione dei provvedimenti medesimi.. Art. 25 (Invarianza finanziaria) 1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. Art. 26 (Norme transitorie e finali) 1. La Giunta regionale determina i criteri indicati dall articolo 9 di questa legge e adotta l atto di cui alla lettera c) del comma 1 dell articolo 20 quater, così come sostituita dall articolo 13, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. 2. In sede di prima applicazione, la nomina del Consiglio di amministrazione di cui all articolo 23 della l.r. 36/2005, così come sostituito dall articolo 22 di questa legge, viene effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima. 3. L ERAP Marche adegua il regolamento di organizzazione di cui all articolo 27 della l.r. 36/2005 alla disciplina contenuta in questa legge entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma Il Direttore dell ERAP Marche operante alla data di entrata in vigore di questa legge resta in carica sino all insediamento del Consiglio di amministrazione di cui all articolo 23 della l.r. 36/2005, così come sostituito dall articolo 22 di questa legge. 5. I responsabili dei presidi operanti alla data di entrata in vigore di questa legge restano in carica sino alla scadenza dei relativi incarichi e comunque sino alla nomina dei nuovi responsabili, qualora successiva alla medesima scadenza. 11

12 6. La Giunta regionale designa il segretario di cui all articolo 23 quater, come inserito dall articolo 22 di questa legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima. Dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione e sino alla nomina del segretario, le relative funzioni sono svolte dal dirigente dell ERAP Marche che opera in qualità di direttore alla data di entrata in vigore di questa legge. 7. Le disposizioni indicate al secondo periodo del comma 1 dell articolo 23 e al comma 2 dell articolo 23 ter della l.r. 36/2005, così come modificati dall articolo 22, si applicano a partire dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore di questa legge. 8. L alienazione degli alloggi di ERP sovvenzionata avviene secondo le modalità e le procedure stabilite dall articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005, così come modificato dall articolo 20 di questa legge. 9. Le disposizioni di cui al comma 2 bis dell articolo 6 bis della l.r. 36/2005, come inserito dall articolo 2 di questa legge, non si applicano ai reinvestimenti dei proventi delle alienazioni degli alloggi effettuate secondo le previsioni contenute nel piano regionale di edilizia residenziale pubblica approvato dall Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 115 del 9 dicembre 2014 (Piano regionale di edilizia residenziale triennio 2014/2016. Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36). Art. 27 (Abrogazioni) 1. Il comma 2 quinquies dell articolo 2 della l.r. 36/2005 è abrogato. 2. La lettera c) del comma 4 dell articolo 20 decies della l.r. 36/2005 è abrogata. 3. L articolo 25 bis della l.r. 36/2005 è abrogato. 4. Il comma 2 dell articolo 32 della l.r. 36/2005 è abrogato. La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 27/12/2018 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Luca Ceriscioli AI SENSI DELL ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 17/2003, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUB- BLICATO CON L AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIO- NALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE. AI SENSI DELL ARTICOLO 5, COMMA 4, DELLA L.R. 17/2003 E ALTRESI PUBBLI- CATO IL TESTO VIGENTE DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36 (RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE), COORDI- NATO CON LE MODIFICHE E INTEGRA- ZIONI APPORTATE CON LA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA N O T E Nota all art. 6, comma 1 Il testo vigente dell Allegato A della l.r. 27 dicembre 2006, n.22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 Riordino del sistema regionale delle politiche abitative ), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: Allegato A- PUNTEGGI In ogni caso alle domande di assegnazione vengono attribuiti i seguenti punteggi in relazione alle condizioni, oggettive e soggettive, del nucleo familiare richiedente. a) condizioni soggettive: 1) reddito (da 2 a 5 punti). Il punteggio viene graduato dai Comuni in relazione agli importi percepiti e al numero dei componenti del nucleo familiare richiedente; il suddetto punteggio è aumentato sino ad un massimo del 50 per cento per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall articolo 11, comma 4, della legge 431/1998; 2) numero dei componenti del nucleo familiare (da 1 a 3 punti); 3) presenza di persone anziane (con età superiore a 65 anni) nel nucleo familiare richiedente (da 1 a 3 punti); 12

13 4) presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare richiedente (da 2 a 5 punti). Il punteggio viene graduato dai Comuni in relazione al numero dei disabili e al grado di invalidità; 5) presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare richiedente (da 0,5 a 3 punti in proporzione al numero dei minori); 6) nuclei familiari monoparentali con minori a carico (da 2 a 4 punti); 7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni (da 2 a 4 punti); 8) nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a sessantacinque anni, anche soli (da 2 a 4 punti); 9) presenza in graduatoria (0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni). 10) residenza nel Comune (0,25 punti per ogni anno superiore al decimo sino al ventesimo). Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 3) ed 8). b) condizioni oggettive: 1) abitazione in un alloggio improprio da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (da 2 a 4 punti); 2) abitazione in un alloggio antigienico da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti); 3) abitazione in un alloggio inadeguato da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti); 3 bis) abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell ausilio della sedia a ruote (da 1 a 2 punti). Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche; 4) sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all assistenza pubblica (da 1 a 3 punti); 5) abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi: - a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole (da 2 a 4 punti); - a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria (da 2 a 4 punti); - a seguito di ordinanza di sgombero (da 2 a 4 punti); - a seguito di sentenza del tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e il richiedente sia la parte soccombente ai sensi del comma 2 dell articolo 20 septies della l.r. 36/2005 (da 2 a 4 punti). Il punteggio viene graduato dai Comuni in relazione alla data di esecuzione dei provvedimenti medesimi. Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1), 2), 3), e 4). NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Giancarli, Giacinti, Micucci, n. 207 del 7 giugno 2018; Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Rapa, n. 28 del 26 gennaio 2016; Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Leonardi, n. 38 del 14 marzo 2016; Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia, n. 43 del 4 aprile 2016; Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia, n. 64 del 9 giugno 2016; Proposta della III Commissione assembleare permanente in data 10 dicembre 2018; Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 22 giugno 2018; Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 7 dicembre 2018; Parere espresso dal Consiglio regionale dell economia e del lavoro nella seduta del 25 giugno 2018; Parere espresso dal Consiglio regionale dell economia e del lavoro nella seduta del 7 dicembre 2018; Deliberazione legislativa approvata dall Assemblea legislativa regionale nella seduta del 20 dicembre 2018, n TESTO VIGENTE DELLA LEGGE REGIO- NALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36 (RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLI- TICHE ABITATIVE), COORDINATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPOR- TATE CON LA LEGGE REGIONALE 13

14 SOPRA PUBBLICATA, CHE SONO STAM- PATE IN NERETTO. Avvertenza: ai sensi dell articolo 7, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione e di diritto all informazione sugli atti amministrativi), la pubblicazione dei testi normativi coordinati ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l efficacia dei testi normativi riprodotti. Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge riordina il sistema regionale delle politiche abitative in attuazione dell articolo 117 della Costituzione e del titolo III, capo II, sezione III, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). 2. La presente legge disciplina in particolare: a) la programmazione regionale degli interventi pubblici per le politiche abitative anche attraverso l istituzione di un fondo unico regionale e la compartecipazione a piani e programmi statali e comunitari; b) l utilizzo e la gestione del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica (ERP) sovvenzionata; c) il riordino degli Istituti autonomi per le case popolari. 3. Le politiche abitative regionali sono dirette: a) ad incrementare e riqualificare il patrimonio di ERP per garantire soluzioni abitative ai ceti sociali più deboli; b) a favorire l ampliamento e il calmieramento del mercato delle locazioni, in particolare nei comuni ove sono presenti fenomeni di alta tensione abitativa e di mobilità per motivi di studio o lavoro; c) a sostenere finanziariamente le famiglie meno abbienti che abitano in locazione in alloggi diversi da quelli di ERP, in aggiunta e coordinamento con gli interventi previsti in materia dalla legislazione statale; d) a favorire l accesso alla proprietà della prima abitazione, in particolare per le giovani coppie e per le cooperative; e) a promuovere forme di sperimentazione finalizzate in particolare alla sostenibilità ambientale con l introduzione di moderne politiche energetiche e l uso di tecniche di approvvigionamento energetico e di bioedilizia; f) a promuovere la qualificazione dei programmi, dei progetti e degli operatori; g) ad integrarsi con le politiche di riqualificazione urbana promosse o comunque realizzate dai Comuni e a concorrere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio nei centri storici, anche non occupato, e alla riqualificazione degli alloggi ERP esistenti e dei relativi ambiti urbanistici; h) a rispondere al fabbisogno di particolari categorie sociali raccordando la programmazione degli interventi abitativi con le politiche sociali e sanitarie e con le politiche per il lavoro, per l immigrazione, per il diritto allo studio. 4. Gli Istituti autonomi per le case popolari assumono la denominazione di Enti regionali per l abitazione pubblica (ERAP) seguita dal nome della Provincia e sono disciplinati dal titolo IV della presente legge. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intendono: a) per edilizia sovvenzionata gli alloggi di proprietà dello Stato, dei Comuni e degli ERAP, recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con fondi statali o regionali per le finalità proprie del settore, ad eccezione di quelli destinati alla locazione ai sensi dell articolo 11 o realizzati ai sensi dell articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l edilizia residenziale pubblica); b) per edilizia agevolata gli alloggi di proprietà pubblica o privata recuperati, acquistati o realizzati con contributi pubblici di cui agli articoli 11, 13 e 14, comma 2; c) per nucleo familiare quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per 14

15 motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela; d) per operatori privati le imprese di costruzione e loro consorzi ed associazioni nonché le cooperative di abitazione e loro consorzi. 2. Per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare si intende quella con superficie utile calpestabile non inferiore a: a) mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona; b) mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone; c) mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone; d) mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone; e) mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone; f) mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone. 2 bis. Ai fini dell applicazione del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la Giunta regionale può determinare, sentita la Commissione consiliare competente, parametri abitativi minimi diversi da quelli indicati nel comma 2. 2 ter. Per alloggio improprio si intende l unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all articolo 7, ultimo comma, del d.m. 5 luglio Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le condizioni di cui al comma 2 quater. 2 quater. Per alloggio antigienico si intende l abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie: 1) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50, ridotta a metri 2,20 per i vani accessori; 2) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all articolo 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio quinquies. (comma abrogato) Art. 3 (Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni) 1. La Regione, le Province e i Comuni esercitano le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica previste rispettivamente agli articoli 38, 39 e 40 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell ordinamento ed organizzazione amministrativa), così come sostituiti dall articolo 33 della presente legge. Art. 4 (Concertazione e partecipazione) 1. La Regione, gli enti locali e gli ERAP, nell esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, assicurano adeguate forme di partecipazione e concertazione nel procedimento di formazione degli atti di rispettiva competenza con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale delle categorie degli operatori pubblici e privati e delle parti sociali. Art. 4 bis (Comunicazione ai Comuni) 1. L accertamento delle condizioni per le quali un alloggio deve essere dichiarato improprio, ai sensi del comma 2 ter dell articolo 2, o antigienico, ai sensi del comma 2 quater dell articolo 2, è comunicato all ufficio competente del Comune ai fini dell esercizio del potere di vigilanza edilizia e, qualora ne ricorrano i presupposti, della dichiarazione di inagibilità. TITOLO II Programmazione delle politiche abitative Capo I Pianificazione regionale e programmi attuativi Art. 5 (Piano regionale di edilizia residenziale pubblica) 1. Il piano regionale di edilizia residenziale pubblica, di validità triennale, detta gli indirizzi di poli- 15

16 tica abitativa e i criteri per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge. 2. Il piano stabilisce gli obiettivi generali nel triennio e indica gli interventi in cui si articola la politica abitativa regionale, come disciplinati dalla presente legge, in relazione alle disponibilità delle risorse finanziarie. In particolare il piano: a) ripartisce tra le Province le risorse destinate alla programmazione prevista dall articolo 7; b) indica le categorie destinatarie degli specifici interventi e le modalità di individuazione dei beneficiari degli alloggi; c) indica i requisiti generali di ammissibilità al finanziamento degli interventi e i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori; d) riserva una quota di risorse per gli interventi di carattere sperimentale; e) stabilisce i termini di attuazione degli interventi e l eventuale proroga degli stessi per non più di una volta, salvi i casi di forza maggiore; f) stabilisce l entità della partecipazione finanziaria regionale alla realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana; g) stabilisce l ammontare dei contributi per gli alloggi in locazione o per la prima abitazione e per le parti comuni dei fabbricati, anche in funzione della durata della locazione, della tipologia edilizia, della qualità ed ecosostenibilità dell intervento; h) stabilisce le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie agli operatori, pubblici e privati, nonché ai singoli cittadini beneficiari dei contributi pubblici; h bis) prevede una quota delle risorse disponibili da destinare all attività formativa degli operatori pubblici del settore. 3. Il piano di edilizia residenziale è approvato, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale, con le modalità di cui all articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale). Art. 5 bis (Compartecipazione a piani e programmi statali e comunitari) 1. La Regione persegue le finalità indicate all articolo 1, comma 3, anche attraverso la compartecipazione finanziaria a piani e programmi statali o comunitari, secondo la disciplina dettata dai medesimi. Art. 5 ter (Programmi regionali speciali) 1. La Giunta regionale, anche su proposta dell Ente regionale per l abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche), al fine di utilizzare risorse sopravvenute all approvazione del piano di cui all articolo 5 ovvero per completare programmi di ERP in corso di realizzazione, approva, previo parere della competente commissione consiliare, programmi speciali di intervento, individuando procedure, destinatari, modalità attuative, tipologie d intervento e risorse finanziarie, ivi comprese quelle di cui all articolo 6 bis. Art. 6 (Fondo regionale per le politiche abitative) 1. Per finanziare i piani e i programmi di cui agli articoli 5, 5 bis e 5 ter è istituito il fondo regionale per le politiche abitative. 2. Il fondo è alimentato con le seguenti risorse: a) statali attribuite alla Regione per le politiche abitative, comprese quelle per il sostegno all accesso alle locazioni private; b) regionali individuate con la legge di approvazione del bilancio in misura adeguata alla realizzazione del piano regionale di cui all articolo 5 ed al fabbisogno rilevato dall osservatorio regionale; c) comunitarie finalizzate o comunque connesse agli obiettivi di cui alla presente legge; d) lettera abrogata dall art. 16, comma 1, lettera b), della l.r. 14 ottobre 2013, n. 32 e) quota parte delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell art. 20 terdecies; 2 bis. Il fondo è utilizzato inoltre: a) lettera abrogata dall art.16, comma 1, lettera b), della l.r. 14 ottobre 2013, n. 32 b) lettera abrogata dall art. 16, comma 1, lettera b), della l.r. 14 ottobre 2013, n. 32 c) per costituire o partecipare a uno o più fondi immobiliari ovvero per utilizzare altri strumenti finanziari innovativi volti al massimo coinvolgimento di capitali privati nell ERP; d) per il rimborso forfettario agli ERAP dei servizi connessi alla realizzazione degli interventi edilizi, nella misura stabilita dalla Giunta regionale. 16

17 Art. 6 bis (Destinazione dei proventi delle alienazioni) 1. La Giunta regionale, anche su proposta dell Ente regionale per l abitazione pubblica delle Marche e comunque in collaborazione con l Ente medesimo, previo parere della competente commissione consiliare, approva il programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di cui all articolo 20 septiesdecies, comma 3, e delle risorse derivanti dalle alienazioni e dall estinzione dei diritti di prelazione di cui all articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). 2. Il programma di reinvestimento è finalizzato: a) all incremento o alla valorizzazione del patrimonio abitativo dell ERAP Marche; b) al ripiano dell eventuale deficit finanziario dell ERAP Marche. b bis) alla definizione di una quota dei proventi e delle risorse di cui al comma 1 da destinare all ERAP Marche per finanziare interventi di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di particolare urgenza, interventi di messa in sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche. 2 bis. I proventi delle alienazioni di cui al comma 1 sono reinvestiti nell ambito territoriale del presidio di provenienza. Art. 7 (Programmi provinciali) 1. Entro centottanta giorni dall approvazione del piano regionale di cui all articolo 5, la Giunta regionale approva il programma di attuazione degli interventi contenente la destinazione dei finanziamenti per ambito comunale, l individuazione dei soggetti pubblici attuatori degli interventi di edilizia sovvenzionata e l individuazione degli interventi di riqualificazione urbana. 2. La localizzazione degli interventi tiene conto dei fabbisogni rilevati, della necessità di riequilibrio territoriale a favore delle aree interne e della qualità delle proposte attuative dei Comuni. 3. Comma abrogato dall art. 7, comma 69, lettera m), della l.r. 3 aprile 2015, n Nell ambito del programma di cui al comma 1, i Comuni, per gli interventi di cui agli articoli 11, 13 e 14, individuano i soggetti attuatori mediante procedure ad evidenza pubblica. 5. Gli interventi vengono attivati in relazione alle risorse assegnate annualmente dalla Regione. Capo II Raccolta e coordinamento delle informazioni Art. 8 (Osservatorio regionale della condizione abitativa) 1. La Giunta regionale assicura l accertamento dei fabbisogni abitativi, l elaborazione delle politiche abitative e il monitoraggio della loro efficacia tramite l Osservatorio regionale della condizione abitativa che si raccorda con l Osservatorio di cui all articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). 2. I Comuni forniscono all Osservatorio i dati sul fabbisogno di alloggi nel breve e medio termine, sulla disponibilità di aree o immobili su cui localizzare gli interventi e sul patrimonio di ERP gestito in modo diretto. 3. Gli ERAP forniscono all Osservatorio i dati sul patrimonio pubblico gestito. 4. L Osservatorio raccoglie, altresì, i dati sulle locazioni private desumibili dai contributi concessi ai sensi dell articolo 11 della legge n. 431/1998 nonché quelli forniti da altri soggetti detentori di informazioni sul fabbisogno abitativo e sulle attività nel settore edilizio. 5. La Regione e le Province si avvalgono dei dati e delle informazioni forniti dall Osservatorio per la formazione del piano e dei programmi di rispettiva competenza. 6. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali disciplina il funzionamento dell Osservatorio e assicura la partecipazione delle categorie economiche e sociali interessate e degli enti locali per l analisi delle informazioni. 7. Il trattamento e la comunicazione dei dati necessari per il funzionamento dell Osservatorio da parte di soggetti pubblici rientra nelle finalità istituzionali degli stessi ed è considerato di rilevante interesse pubblico, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Art. 9 (Anagrafe dell utenza e del patrimonio abitativo pubblico) 1. La Regione, attraverso i dati forniti dai Comuni e dagli ERAP, provvede: a) al censimento del patrimonio residenziale di pro- 17

18 prietà degli enti pubblici realizzato in tutto o in parte con fondi pubblici; b) all anagrafe degli assegnatari in locazione degli immobili di cui alla lettera a) e di quelli di proprietà privata realizzati con contributi pubblici; c) all anagrafe dei beneficiari di contributi economici pubblici e di mutui agevolati conseguiti per la costruzione, il risanamento, l acquisto della prima abitazione. 2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la comunicazione dei dati da parte dei Comuni e degli ERAP anche tramite procedure informatizzate. TITOLO III Interventi per le politiche abitative Capo I Interventi Art. 10 (Realizzazione e riqualificazione di alloggi di ERP sovvenzionata) 1. Per soddisfare il fabbisogno abitativo dei ceti sociali meno abbienti il piano regionale prevede risorse per l incremento degli alloggi di ERP sovvenzionata mediante interventi di nuova costruzione di norma senza ulteriore consumo di suolo non urbano, di recupero e di acquisto con eventuale recupero da parte degli ERAP e dei Comuni. 2. Gli alloggi di nuova costruzione devono soddisfare il requisito della accessibilità ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche nonché perseguire obiettivi di qualità urbanistica anche mediante l impiego di tecniche costruttive basate sui principi di bioedilizia desumibili dal protocollo ITACA nazionale e l utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in conformità alle indicazioni del Piano energetico ambientale regionale (PEAR). 3. E escluso il finanziamento di operazioni di compravendita di immobili di ERP tra l ERAP Marche ed i Comuni. 4. I progetti degli interventi attivati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere della commissione tecnica di cui all articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell edilizia residenziale pubblica; norme sull espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell edilizia residenziale, agevolata e convenzionata). Art. 11 (Contributi di edilizia agevolata per alloggi in locazione) 1. La Regione prevede la concessione di contributi agli ERAP e agli operatori privati per interventi di nuova costruzione, recupero o acquisto con eventuale recupero di alloggi da destinare alla locazione e stabilisce la durata del vincolo alla locazione, comunque non inferiore a dieci anni. 2. Gli alloggi di edilizia agevolata di cui al comma 1, ad esclusione di quelli realizzati dalle cooperative edilizie, sono destinati prioritariamente agli inquilini di alloggi di ERP sovvenzionata che si trovano in area di decadenza per perdita del requisito soggettivo di cui alla lettera d) del comma 1 dell articolo 20 quater nonché a quelli nei cui confronti è stato già adottato per il medesimo motivo il provvedimento di decadenza, purché in possesso dei requisiti previsti dall articolo 18. A tal fine i Comuni, in collaborazione con ERAP Marche, redigono appositi elenchi da aggiornare annualmente. 2 bis. L ERAP Marche, in caso di locazione degli alloggi di edilizia agevolata ai soggetti collocati nelle graduatorie di ERP sovvenzionata, può applicare il canone di locazione calcolato secondo le modalità indicate al Capo IV del Titolo III bis della presente legge. Art. 12 (Sostegno all accesso alle locazioni private) 1. La Regione prevede interventi di sostegno alle locazioni private secondo le finalità e le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia. 2. La Regione può integrare le risorse statali individuando requisiti e procedure in relazione alla specificità delle problematiche socio-economiche locali. 3. Per la valutazione della capacità economica familiare si fa riferimento ai criteri previsti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE. 4. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite annualmente dalla Regione in relazione ai fabbisogni dei Comuni con meccanismo premiante per quelli che concorrono al finanziamento degli interventi. 18

19 Art. 13 (Contributi di edilizia agevolata per la prima abitazione) 1. La Regione prevede contributi per favorire l accesso alla prima abitazione. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi: a) agli ERAP e ad operatori privati per la costruzione, il recupero o l acquisto con eventuale recupero di abitazioni da cedere in proprietà immediata o differita dopo un periodo di locazione di almeno dieci anni; b) ai singoli cittadini per l acquisto o il recupero di edifici destinati alla prima abitazione. 3. Il piano regionale di cui all articolo 5 può individuare forme di intervento diverse da quelle di cui al comma Per gli interventi che prevedono il trasferimento immediato della proprietà, il contributo è trasferito agli acquirenti contestualmente alla stipula dell atto di compravendita. L acquirente è tenuto a conservare la proprietà dell alloggio e ad utilizzarlo come prima abitazione per almeno dieci anni dall atto di acquisto, salvo espressa autorizzazione comunale per gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Tale obbligo deve essere menzionato nella convenzione di cui all articolo 17 e negli atti di cessione degli alloggi. Art. 14 (Alloggi per particolari categorie sociali) 1. La Regione può prevedere, per interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, riserve di alloggi da destinare a particolari categorie sociali individuate dal piano regionale di cui all articolo Nei comuni nel cui territorio sono stati attivati corsi di laurea sono concessi contributi per interventi di recupero di unità immobiliari pubbliche e private da destinare alla locazione a studenti universitari. Per le unità immobiliari appartenenti a privati la destinazione deve risultare da apposita convenzione con il Comune nella quale sia prevista la locazione dell alloggio a studenti universitari per almeno dodici anni, al canone determinato ai sensi dell articolo 2, comma 3, della legge n. 431/ I privati beneficiari dei contributi devono locare l immobile prioritariamente a studenti secondo le graduatorie predisposte dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario. 4. Per studenti universitari si intendono quelli iscritti ad un corso di laurea. Art. 15 (Interventi di riqualificazione urbana) 1. La Regione destina risorse per interventi di riqualificazione urbana da realizzarsi con il concorso di soggetti pubblici e privati. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono finanziabili: a) gli interventi individuati dagli articoli 10, 11, 13 e 14; b) gli interventi per il risanamento delle parti comuni dei fabbricati a prevalente destinazione residenziale. In tal caso ai proprietari del fabbricato non è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di cui all articolo 18; c) le opere di urbanizzazione previste dai programmi di riqualificazione urbana funzionali agli interventi di cui alle lettere a) e b). 3. Il programma provinciale provvede alla selezione delle proposte di riqualificazione sulla base della loro significatività, conformità con il programma operativo per la riqualificazione urbana di cui all articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio e alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile ), incisività ed ecosostenibilità rispetto al contesto urbano interessato, con priorità per il recupero dei centri storici e del patrimonio esistente, mediante la valutazione di progetti preliminari. Art. 16 (Sperimentazione) 1. La Regione prevede il finanziamento di programmi di carattere sperimentale volti a promuovere l uso di tecnologie innovative per il miglioramento della fruibilità degli immobili e della qualità abitativa, per il contenimento dei consumi delle risorse non rinnovabili, nonché per progetti di autocostruzione diretti a sperimentare nuove soluzioni organizzative nella realizzazione dei lavori e nell integrazione sociale. 2. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere utilizzato dalla Giunta regionale per attività di studio e ricerca finalizzata alla predisposizione dei programmi di sperimentazione. 2 bis. Nell ambito della sperimentazione finalizzata al miglioramento della qualità abitativa e 19

20 della fruibilità degli immobili di edilizia residenziale pubblica, l ERAP Marche provvede a favorire ogni forma di autogestione del patrimonio anche attraverso la realizzazione di percorsi di formazione degli inquilini. 3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di utilizzo del finanziamento e di approvazione dei programmi di cui al comma 1. Art. 17 (Disposizioni comuni) 1. Sono escluse dai contributi previsti dal presente capo, le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9. 2. Gli attuatori degli interventi di edilizia agevolata previsti dal presente capo, ad eccezione dei singoli cittadini di cui all articolo 13, stipulano una convenzione con il Comune che provvede alla relativa trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a spese dei beneficiari medesimi. 3. La Giunta regionale determina, previo parere della Commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, gli elementi essenziali della convenzione di cui al comma 2, tra cui: a) le modalità di determinazione del canone di locazione commisurato al piano finanziario dell intervento, all entità dei contributi ed ai costi di gestione, che comunque non deve superare il canone determinato ai sensi dell articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998; b) le modalità di calcolo del prezzo di cessione degli alloggi una volta concluso il periodo della locazione; c) i criteri per l individuazione dei beneficiari degli alloggi, che deve essere effettuata sulla base di graduatorie o elenchi predisposti dai Comuni nonché i criteri per l individuazione delle modalità di attestazione del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell articolo 18; d) la casistica delle violazioni della convenzione, gli effetti che queste producono e le eventuali sanzioni. Capo II Beneficiari dell edilizia agevolata e operatori privati Art. 18 (Requisiti soggettivi dei beneficiari) 1. Per beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all Unione europea ovvero cittadini di Stati che non aderiscono all Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale; b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all estero che intendono rientrare in Italia. Nell ipotesi di comprovata difficoltà da parte del soggetto attuatore di procedere alla locazione o alla vendita degli alloggi, il Comune può autorizzare la riduzione di tale periodo fino ad un massimo di due anni, previa autorizzazione regionale; c) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell abitazione per effetto di provvedimento giudiziario; d) avere un reddito del nucleo familiare, così come definito dalla lettera c) del comma 1 dell articolo 2, calcolato secondo i criteri stabiliti dal dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite massimo stabilito dal piano di cui all articolo 5 per ciascuna tipologia di intervento; e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno. 2. I requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare. 3. Il piano regionale di cui all articolo 5 stabilisce il momento cui deve essere riferito il possesso dei requisiti in relazione alla natura dell intervento e del soggetto attuatore. Può altresì stabilire ulteriori requisiti o particolari esclusioni in relazione alle diverse categorie di interventi e di beneficiari. 20

21 Art. 19 (Requisiti degli operatori privati) 1. Il piano di cui all articolo 5 determina i requisiti di ordine gestionale, professionale, economico e finanziario, nonché i livelli di efficacia ed efficienza nell attività che devono possedere gli operatori privati. 2. La qualificazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) sostituisce il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Art. 20 (Qualificazione del processo edilizio) 1. La Regione promuove la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa assistiti da contributi pubblici, con riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e gestione, in conformità alla normativa tecnica di settore, mediante l individuazione di apposite linee-guida redatte sulla base del protocollo ITACA nazionale. 2. La Giunta regionale approva, sentiti anche i rappresentanti degli operatori del settore e degli ordini professionali interessati, le linee-guida che contengono l individuazione delle esigenze da soddisfare, la definizione dei livelli di prestazione da raggiungere, delle modalità di verifica dei risultati conseguiti e delle forme di certificazione della qualità del patrimonio edilizio. TITOLO III bis Assegnazione e gestione degli alloggi di ERP sovvenzionata Capo I Principi generali Art. 20 bis (Enti gestori e partecipazione alla gestione) 1. Gli enti proprietari del patrimonio di ERP sovvenzionata si avvalgono per la sua gestione degli ERAP territorialmente competenti previa stipula di apposita convenzione. 2. La Giunta regionale definisce entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge gli elementi essenziali della convenzione di cui al comma I Comuni e gli ERAP promuovono il coinvolgimento degli assegnatari nella gestione del patrimonio di alloggi di ERP nelle forme e secondo le modalità stabilite dagli enti medesimi in accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative degli utenti. 4. I Comuni e gli ERAP assicurano l esercizio dei diritti sindacali dell utenza e garantiscono il diritto dell informazione, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari e nell ambito della carta dei servizi a garanzia dei diritti dell utenza. Art. 20 ter (Diversa destinazione degli alloggi) 1. Gli enti proprietari possono destinare gli alloggi ad un utilizzo diverso da quello previsto dal presente titolo, garantendone la contemporanea sostituzione con un patrimonio che garantisce una equivalente offerta abitativa complessiva, nei seguenti casi: a) qualora gli alloggi abbiano caratteristiche che non si prestano alle finalità sociali proprie dell ERP sovvenzionata; b) qualora gli alloggi abbiano caratteristiche per le quali non sussiste fabbisogno nell ambito territoriale di competenza; c) qualora gli alloggi siano situati all interno di strutture adibite o da destinare a pubblici servizi o contigui e funzionalmente connessi ad esse. 2. In alternativa alla sostituzione di cui al comma 1, l ente proprietario può proporre alla Regione la restituzione dei fondi statali o regionali, rivalutati ai sensi di legge, utilizzati per il recupero, l acquisto o la costruzione degli alloggi. 3. Gli alloggi realizzati per le forze armate e per le forze dell ordine sono assoggettati a quanto previsto dalla presente legge, fatte salve le modalità e i criteri di assegnazione degli alloggi, previsti dalle relative leggi statali di finanziamento. 3 bis. Il Comune può destinare, previa comunicazione alla Regione, all edilizia agevolata gli alloggi di edilizia sovvenzionata, aventi una superficie utile non superiore a 45 metri quadrati, qualora non abbia proceduto da almeno due anni all assegnazione dei medesimi per mancanza di nuclei familiari interessati. In tale ipotesi non si applicano le disposizioni contenute nei commi 1 e 2. 21

22 Capo II Assegnazione e disciplina del rapporto contrattuale Art. 20 quater (Requisiti per l accesso e per la permanenza) 1. Per conseguire l assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale; a bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale; b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l assegnazione, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione; c) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. I criteri per l individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l atto previsto dal comma 2 dell articolo 20 quinquies; d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti, dalla normativa statale vigente in materia di ISEE non superiore al limite determinato dalla Giunta regionale. Tale limite è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell anno precedente; e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno. 2. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma 1, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell assegnazione e successivamente nel corso della locazione. 3. La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite massimo di cui alla lettera d) del comma 1 fino ad un valore pari a 2,5 volte tale limite, e nella fattispecie di cui al comma 4 dell articolo 20 septies. Art. 20 quinquies (Disciplina delle assegnazioni e durata del contratto di locazione) 1. Il Comune assegna gli alloggi su istanza degli interessati, utilizzando uno dei seguenti procedimenti: a) avviso pubblico, da emanarsi anche per ambiti sovracomunali, con cadenza almeno biennale; b) formazione di una graduatoria aperta, aggiornata con cadenza almeno annuale, disciplinata dai regolamenti comunali, nella quale le domande sono inserite in base ai punteggi attribuiti ai sensi del comma 2. In tale ipotesi l adeguamento dei punteggi di cui ai numeri 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 10 della lettera a) condizioni soggettive dell allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) avviene automaticamente a cura degli uffici competenti, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, semplificazione ed informazione al cittadino. 2. Il Comune, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, provvede all individuazione della modalità di assegnazione degli alloggi disciplinando in particolare: a) i contenuti e le modalità di presentazione della 22

23 domanda nonché le modalità di subentro nella medesima; b) i criteri di priorità per l assegnazione ed i relativi punteggi da attribuire alle domande in relazione alle condizioni dei nuclei familiari richiedenti, secondo le modalità di cui all allegato A della l.r. 22/2006; c) il contenuto del bando e le forme di pubblicità dello stesso; d) il procedimento di formazione e pubblicazione delle graduatorie e le modalità di aggiornamento delle stesse, compresa l istituzione di apposite commissioni; e) le modalità di modificazione o integrazione della domanda al mutare delle condizioni soggettive ed oggettive; f) le modalità di individuazione dell alloggio, con particolare riguardo alla dimensione del nucleo familiare dell assegnatario, alla scelta, anche in considerazione dell incidenza delle spese condominiali, alla consegna, alla rinuncia ed ai termini dell occupazione; g) le eventuali riserve annuali di alloggi da assegnare a categorie speciali, per far fronte a situazioni di particolare criticità ovvero per realizzare progetti di carattere sociale in accordo con altri enti ed istituzioni. La riserva non può comunque superare il 25 per cento degli alloggi disponibili. Qualora la riserva comporti la sola sistemazione provvisoria non eccedente due anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dall articolo 20 quater; h) le modalità di concertazione e partecipazione di cui all articolo Il Comune, nell assegnare gli alloggi agli aventi diritto, tiene conto, oltre al criterio dell adeguatezza, delle eventuali particolari esigenze di assistenza sanitaria e delle condizioni di salute degli interessati. 4. All assegnazione di un alloggio di ERP fa seguito la stipula tra l ente gestore e l assegnatario di un contratto a tempo indeterminato. 4 bis. Gli alloggi con superficie utile calpestabile inferiore a mq 30 possono essere utilizzati dai Comuni, in deroga alle procedure previste dal presente articolo e previa approvazione di apposito regolamento comunale, per far fronte a situazioni di emergenza abitativa. Art. 20 sexies (Regolamento gestionale) 1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, tenuto conto delle proposte dei gestori del patrimonio di ERP e sentite le organizzazioni rappresentative degli utenti, determina: a) le modalità d uso degli alloggi e delle parti comuni; b) la ripartizione degli oneri connessi alla manutenzione e all uso delle parti comuni tra ente gestore e assegnatari; b bis) il funzionamento dell autogestione dei servizi e degli impianti comuni da parte degli assegnatari. 2. Qualora l assegnatario o altro componente del suo nucleo familiare violi le norme d uso degli alloggi e delle parti comuni, l ente gestore provvede, previa formale contestazione dell addebito, ad imputare all assegnatario stesso il rimborso delle spese per il ripristino dei beni danneggiati, ferme restando le procedure di decadenza previste dal capo III e l irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all articolo 20 terdecies. Art. 20 septies (Subentro, ampliamento e ospitalità temporanea) 1. Il subentro nell assegnazione a seguito di decesso dell assegnatario o abbandono dell alloggio è consentito esclusivamente a beneficio dei componenti del nucleo familiare, così come definito dall articolo 2, comma 1, lettera c), conviventi sin dal momento dell assegnazione ovvero in virtù di ampliamento stabile avvenuto ai sensi del comma 3 e seguenti. 2. In caso di separazione fra coniugi, di scioglimento del matrimonio ovvero di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede alla voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione, anche provvisoria, del giudice. In caso di cessazione della stabile convivenza, l ente gestore provvede, altresì, alla voltura del contratto di locazione nei confronti del genitore convivente con la prole. 3. L ampliamento stabile del nucleo familiare, diverso da quello avvenuto per matrimonio, convivenza more uxorio, nascita figli, adozione, tutela o affidamento, è autorizzato dall ente gestore su richiesta dell assegnatario a favore di persone legate ai componenti del nucleo familiare, di cui alla lettera c) del comma 1 dell articolo 2, da vincolo di parentela in linea retta sino al secondo grado, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui all articolo 20 quater e purché l abitazione sia adeguata alle esigenze del nuovo nucleo familiare. 4. L ampliamento stabile del nucleo familiare di 23

24 cui al comma 3 costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro dopo due anni dall autorizzazione dell ente gestore, che deve essere concessa o respinta entro quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda dell assegnatario. 5. Il termine di cui al comma 4 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per l acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell ente stesso o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 6. Trascorso il termine di cui al comma 4, senza che l ente gestore si sia pronunciato, la domanda di ampliamento stabile del nucleo familiare, conforme alle prescrizioni del presente articolo, si intende accolta. È fatta salva l ipotesi in cui all ente gestore non risultino pervenute le informazioni o le certificazioni integrative eventualmente richieste ai sensi del comma L ospitalità temporanea non può superare i sei mesi, a pena la decadenza dell assegnazione, salvo che sia stata autorizzata in favore di persone legate all assegnatario da vincolo di parentela per esigenze di assistenza sanitaria certificata da strutture pubbliche. Art. 20 octies (Mobilità) 1. Gli enti gestori disciplinano, sentiti i Comuni, con apposito regolamento la mobilità degli assegnatari negli alloggi di ERP sovvenzionata in conformità ai seguenti principi: a) la mobilità può essere richiesta dall assegnatario per variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare, per esigenze di avvicinamento al posto di lavoro, per gravi e comprovate esigenze familiari, di salute o personali, ivi compreso l avvicinamento per attivare meccanismi di aiuto parentale o di altro genere; b) la mobilità può essere disposta d ufficio per eliminare gravi condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi, per esigenze di ristrutturazione dell alloggio occupato o dell edificio, per vendita a terzi dell alloggio ovvero per altri gravi motivi specificamente individuati dal regolamento medesimo. 2. In caso di mobilità per esigenze di ristrutturazione l ente gestore deve indicare i tempi di ultimazione dei lavori e garantire all assegnatario la possibilità di rientrare nell alloggio precedentemente abitato. Le spese di trasloco e di allaccio alle pubbliche forniture sono a carico dell ente gestore dell immobile in tutte le ipotesi di mobilità disposta d ufficio. 3. Al fine di cui al comma 2, gli enti gestori dispongono il trasferimento degli assegnatari in altri alloggi disponibili, anche in deroga ai limiti di cui all articolo Il mancato trasferimento nel termine assegnato dall ente gestore comporta la risoluzione del contratto. 5. All inquilino di un immobile soggetto agli interventi di cui all articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del d.p.r. n. 380/2001, in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza, può essere riassegnata un unità immobiliare dello stesso edificio, con preferenza per quella precedentemente occupata, nel rispetto dei limiti previsti dall articolo 2, comma 2, a condizione che lo stesso rilasci i locali per il tempo necessario per l esecuzione dell intervento e si trasferisca temporaneamente in altro immobile messogli a disposizione nello stesso comune; in alternativa, l inquilino può chiedere il pagamento di un indennità a titolo di risarcimento forfettario dei danni pari al doppio dell importo dei canoni locativi dovuti dal momento di effettivo rilascio dell immobile alla prima scadenza del contratto. 6. Non è richiesto il possesso dei requisiti per la permanenza nel caso di locali per uso non abitativo. 7. I programmi di mobilità dell utenza riguardano il cambio di alloggi sia di risulta sia di una quota pari al 10 per cento di quelli di nuova costruzione, con priorità per le richieste connesse al superamento delle barriere architettoniche. Capo III Annullamento dell assegnazione, decadenza, morosità Art. 20 novies (Annullamento dell assegnazione) 1. L annullamento dell assegnazione è disposto dal Comune, anche su segnalazione dell ente gestore, nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, nei seguenti casi: a) per assegnazione avvenuta in contrasto con la normativa vigente al momento dell assegnazione medesima; b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione non veritiera. 24

25 2. L annullamento comporta la risoluzione di diritto del contratto, ha carattere definitivo e con esso viene stabilito il termine di rilascio dell alloggio che non può comunque essere superiore a sei mesi. 3. Dalla data di notifica dell atto di annullamento dell assegnazione fino alla riconsegna dell alloggio è dovuto dall assegnatario all ente gestore il canone locativo di cui all articolo 20 quaterdecies, comma 1, lettera d). Art. 20 decies (Decadenza dall assegnazione) 1. La decadenza dall assegnazione è disposta dal Comune, d ufficio o su richiesta dell ente gestore, nei casi in cui: a) l assegnatario non abiti stabilmente nell alloggio assegnato, ovvero non lo abbia stabilmente occupato nel termine di trenta giorni dalla consegna; b) l alloggio sia stato sublocato in tutto o in parte o ne sia stata mutata la destinazione d uso; c) l alloggio sia stato adibito a scopi illeciti ovvero si sia gravemente contravvenuto alle disposizioni d uso degli alloggi; d) l alloggio o le parti comuni dell edificio siano stati gravemente danneggiati, per dolo o colpa grave, fermo restando il rimborso delle spese di ripristino; e) siano venuti meno i requisiti prescritti per l assegnazione previsti dall articolo 20 quater; f) l assegnatario abbia una capacità economica superiore al limite di cui all articolo 20 quater, comma 3, purché tale condizione si protragga da almeno due anni consecutivi. 2. La decadenza è disposta dal Comune con provvedimento assunto, nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, entro quarantacinque giorni dall accertamento dei fatti o condizioni di cui al comma 1. La dichiarazione di decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell alloggio. 3. La dichiarazione di decadenza comporta, fino alla data di effettivo rilascio dell alloggio, il pagamento del canone di locazione di cui all articolo 20 quaterdecies, comma 1, lettera d). 4. Ai fini del presente articolo, nella determinazione della capacità economica del nucleo familiare non concorre il reddito: a) dei figli conviventi, fino al compimento del trentesimo anno di età; b) di persone anziane ultrasessantacinquenni diverse dall assegnatario e dal suo coniuge; c) (lettera abrogata) 4 bis I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 vengono comunque considerati ai fini dell applicazione della scala di equivalenza prevista per il calcolo della capacità economica. Art. 20 undecies (Morosità) 1. In caso di morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione, delle quote di gestione dei servizi o nei confronti dell autogestione, gli enti gestori procedono alla risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall assegnazione. 2. I componenti del nucleo familiare dell assegnatario rispondono in solido del pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell alloggio. 3. La morosità può essere sanata entro sessanta giorni dalla messa in mora da parte dell ente gestore ovvero attraverso un piano di recupero concordato entro il medesimo termine con l ente gestore, ferma restando la corresponsione degli interessi legali. 3 bis. Dalla data di risoluzione e fino alla riconsegna dell alloggio, è dovuta all ente gestore un indennità pari al canone locativo della fascia di capacità economica immediatamente superiore a quella applicata al momento della risoluzione. 3 ter. In caso di pagamento totale di quanto dovuto, eventuali provvedimenti di risoluzione e decadenza restano privi di effetto. 4. In caso di morosità incolpevole documentata dall assegnatario, l ente gestore verifica con il Comune competente la possibilità di attivare interventi di sostegno sociale ed economico, anche mediante ricorso a specifiche risorse previste dalla legislazione statale e regionale vigente in materia. In tale ipotesi non si procede alla risoluzione del contratto né alla decadenza dall assegnazione, fermo restando il recupero da parte dell ente gestore, anche in forma rateale, delle somme non riscosse. Art. 20 duodecies (Occupazione illegale degli alloggi) 1. L ente gestore, previa diffida all interessato e nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni e 25

26 integrazioni, dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo entro sessanta giorni dall avvenuta conoscenza dell occupazione. La riconsegna deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rilascio. 2. Dalla data di occupazione e fino alla riconsegna dell alloggio è dovuta all ente gestore un indennità pari al canone locativo di cui all articolo 20 quaterdecies, comma 1, lettera d), incrementato del quindici per cento. Art. 20 terdecies (Sanzioni amministrative) 1. Per la violazione delle norme del regolamento gestionale degli alloggi e delle parti comuni di cui all articolo 20 sexies è irrogata la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250, Per la mancata comunicazione dell ospitalità temporanea superiore a trenta giorni prevista dall articolo 20 septies, comma 6, è irrogata la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150, Per il mancato rilascio dell alloggio entro i termini stabiliti nel provvedimento di decadenza di cui all articolo 20 decies è irrogata la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300, Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono irrogate dall ente gestore secondo le procedure stabilite dalla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), fatti salvi gli ulteriori provvedimenti conseguenti alla violazione delle norme. 5. I proventi derivanti dall irrogazione delle sanzioni amministrative sono destinati, nella misura del 30 per cento, alla copertura forfettaria delle spese afferenti il servizio di accertamento e riscossione e nella misura del 70 per cento ad incrementare il fondo regionale di cui all articolo 6. Capo IV Canone di locazione Art. 20 quaterdecies (Determinazione del canone di locazione) 1. Il canone di locazione degli alloggi di ERP sovvenzionata è calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione con regolamento da approvarsi entro il 30 giugno 2008 tenendo conto di quanto stabilito all articolo 20 sexiesdecies. Per la determinazione dei criteri sono osservati i seguenti principi: a) il canone è commisurato al valore dell immobile e al reddito del nucleo dell assegnatario valutato secondo criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE; b) è individuata una fascia di protezione sociale per le famiglie meno abbienti, per le quali è definita l incidenza massima del canone sul reddito, e un canone minimo comunque da corrispondere; c) al di fuori della fascia di protezione sociale il canone è stabilito all interno dei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione; d) a decorrere dalla data della dichiarazione di decadenza e fino al rilascio dell alloggio è dovuto il pagamento di un canone maggiorato rispetto a quello di cui alla lettera c). 2. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all ente gestore gli oneri sostenuti per i servizi ad essi prestati. 3. Nella determinazione del canone la Regione persegue la copertura dei costi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonché il versamento al fondo per l edilizia residenziale pubblica, di cui all articolo 6. 3 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli alloggi requisiti dal Sindaco con ordinanze contingibili ed urgenti. Art. 20 quinquiesdecies (Aggiornamenti del canone e verifiche periodiche) 1. L Ente gestore, entro il 31 ottobre di ogni anno, acquisisce dagli assegnatari la documentazione utile per l aggiornamento del canone e la verifica dei requisiti per la permanenza nell alloggio. 2. Qualora l assegnatario ometta l invio della documentazione richiesta ovvero se questa sia parziale o non attendibile, l ente gestore, previa diffida, applica il canone locativo maggiorato, di cui all articolo 20 quaterdecies, comma 1, lettera d), e verifica la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza. 2 bis. Per gli assegnatari collocati nella fascia di protezione sociale e per quelli collocati nella prima fascia di permanenza nell assegnazione, il mancato o parziale invio della documentazione di cui al comma 1 comporta l applicazione della fascia di canone immediatamente superiore a quella relativa all anno precedente, ferma restando la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza. 26

27 Art. 20 sexiesdecies (Destinazione dei proventi dei canoni) 1. I proventi dei canoni degli alloggi di ERP sono destinati alla copertura dei costi di amministrazione, di manutenzione e di riqualificazione del patrimonio di ERP e al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui. 2. Eventuali eccedenze dei proventi di cui al comma 1 sono utilizzate per il ripiano dei disavanzi degli ERAP e per interventi che incrementano il patrimonio di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata in locazione. 3. L ente gestore trasmette annualmente alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e all ente proprietario una relazione sull utilizzazione dei proventi dei canoni. Capo V Alienazione del patrimonio Art. 20 septiesdecies (Alienazione degli alloggi) 1. Gli alloggi di ERP possono essere alienati: a) per l esigenza di una razionale ed economica gestione del patrimonio, con reinvestimento dei proventi nel settore dell ERP; b) per il finanziamento dei piani e dei programmi di settore previsti dalla presente legge. 2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni approvano programmi di alienazione e reinvestimento che sono trasmessi alla Provincia ed alla Giunta regionale a fini informativi. 3. L ERAP Marche propone per l approvazione alla Giunta regionale i programmi di alienazione del proprio patrimonio abitativo, in base agli indirizzi e alle direttive adottati dalla Giunta regionale medesima. 4. Si procede alle alienazioni mediante avviso pubblico, assumendo come prezzo base dell immobile il valore di mercato determinato dall ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente. 5. Decorso il termine di cui al comma 4, l ente proprietario può richiedere all Agenzia delle Entrate uffici provinciali del territorio la determinazione del prezzo base di vendita dell immobile, applicando, qualora l acquirente sia l assegnatario dell alloggio, la decurtazione stabilita dal comma All assegnatario dell alloggio in regola col pagamento dei canoni e dei servizi è riconosciuto il diritto di acquistare l immobile al prezzo base, decurtato della percentuale stabilita nella deliberazione di cui al comma 4, e comunque non superiore al 20 per cento, prima dell espletamento della gara pubblica. Tale diritto può essere esercitato entro sessanta giorni dalla comunicazione del prezzo di vendita. 7. A carico dell assegnatario che acquista l immobile ERP sussiste il vincolo di inalienabilità quinquennale. 8. L assegnatario può chiedere, a proprie spese, la determinazione del prezzo base di vendita dell immobile agli uffici provinciali delle agenzie del territorio. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva, salva la facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare alla compravendita dell immobile entro trenta giorni dalla comunicazione del prezzo così determinato. 8 bis. Il diritto di acquistare l immobile di cui ai commi 6, 7 ed 8 è esteso anche agli assegnatari decaduti ai sensi dell articolo 20 decies, comma 1, lettera f), che risultino occupare l immobile medesimo alla data della comunicazione di cui al comma 6. 8 ter. I pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità: a) in un unica soluzione, con l applicazione della decurtazione massima prevista al comma 6; b) con versamento di una quota non inferiore al 25 per cento del prezzo di cessione al momento della stipula del contratto e dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di diciotto anni a un interesse pari al tasso fisso praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti per i finanziamenti pubblici agli enti locali, previa iscrizione ipotecaria. A tale modalità di pagamento si applica una decurtazione pari al 50 per cento di quella massima prevista al comma 6. 8 quater. Entro il 31 marzo di ciascun anno l ERAP Marche fornisce alla Regione il rendiconto dei proventi delle alienazioni, con l eventuale piano pluriennale dei rientri derivanti dalle vendite medesime. 9. Gli assegnatari che non intendono procedere all acquisto hanno il diritto di effettuare una mobilità con altro alloggio di ERP adeguato alle esigenze del nucleo familiare. A tal fine l ente proprietario, d intesa con il Comune, prevede opportune misure per l esercizio di tale diritto tra cui adeguate forme di incentivazione. 10. Qualora nel nucleo familiare dell assegnatario siano presenti portatori di handicap o anziani ultra- 27

28 sessantacinquenni, l assegnatario medesimo ha facoltà di rimanere nell alloggio che pertanto non viene alienato a terzi, fatta salva la facoltà del Comune di attuare la mobilità qualora le condizioni oggettive e soggettive lo consentano. 10 bis. In caso di mancato esercizio del diritto di acquisto da parte degli assegnatari, gli alloggi di proprietà dell ERAP della Provincia di Pesaro e Urbino ubicati nei Comuni aggregati alla Regione Emilia Romagna a seguito della legge 3 agosto 2009 n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia Romagna, nell ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell articolo 132, secondo comma, della Costituzione), possono essere ceduti all Azienda casa Emilia Romagna della Provincia di Rimini alle condizioni di prezzo stabilite al comma ter. L ERAP della Provincia di Pesaro e Urbino può altresì cedere all Azienda casa Emilia Romagna della Provincia di Rimini gli alloggi di nuova costruzione e non ancora assegnati, ubicati nei Comuni di cui al comma 10 bis, al prezzo di alienazione pari al costo di nuova costruzione degli alloggi calcolato ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 11. Per gli alloggi compresi nei programmi di alienazione approvati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), gli enti proprietari, entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, verificata la disponibilità all acquisto degli aventi diritto, che abbiano fatto domanda nei tempi previsti, ne deliberano l alienazione. TITOLO IV Ente regionale per l abitazione pubblicata delle Marche (ERAP Marche) Art. 21 (ERAP Marche) 1. È istituito l Ente regionale per l abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche). 2. L ERAP Marche è ente pubblico non economico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale. 3. La Giunta regionale individua la sede legale dell ERAP Marche. 4. L ERAP Marche esercita le funzioni concernenti: a) la realizzazione degli interventi di ERP sovvenzionata e agevolata; b) la gestione del patrimonio immobiliare proprio e di ERP e le attività di manutenzione connesse. 5. L ERAP Marche può svolgere a favore di enti pubblici e privati le seguenti funzioni: a) la gestione del patrimonio immobiliare non di ERP e le attività di manutenzione ad essa connesse; b) la prestazione di servizi tecnici per la gestione delle gare di appalto, per la programmazione, progettazione ed attuazione di interventi edilizi ed urbanistici con divieto di subappalto dei servizi stessi; c) la prestazione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative tra cui quella di agenzie per la locazione; d) la prestazione di servizi aggiuntivi agli assegnatari di alloggi ERP anche nel contesto di insediamenti a proprietà mista. 6. Le funzioni di cui al comma 5 sono svolte previa stipula di apposite convenzioni che stabiliscono i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i relativi corrispettivi. Art. 22 (Organi) 1. Sono organi dell ERAP Marche: a) il Consiglio di amministrazione; b) il Presidente; c) il Revisore dei conti. 2. Per quanto non previsto, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e delle leggi statali in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Art. 23 (Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione dell ERAP Marche, di seguito denominato Consiglio di amministrazione, è composto da sette membri e resta in carica per la durata della legislatura regionale. Chi ha ricoperto l incarico di componente per due legislature consecutive non è 28

29 immediatamente rieleggibile allo scadere del secondo mandato. 2. I componenti sono eletti dall Assemblea legislativa regionale con un unica votazione; a tal fine ciascun consigliere regionale vota sino a cinque nomi. Risultano eletti, tra i candidati che al primo scrutinio hanno ricevuto il maggior numero di voti, i primi sette in modo da garantire comunque la rappresentanza di ciascun presidio dell ERAP Marche nonché la rappresentanza delle minoranze assembleari nella misura di due componenti di due differenti presidi. 3. La Giunta regionale con proprio atto costituisce il Consiglio di amministrazione ed individua tra i componenti il Presidente. 4. Ciascun candidato può essere proposto in rappresentanza di un solo presidio dell ERAP Marche da parte dei soggetti previsti dal comma 1 dell articolo 5 della l.r. 34/ I candidati devono essere in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: a) esperienza maturata come amministratore locale; b) specifica esperienza amministrativa in enti pubblici o privati; c) specifica esperienza nel settore urbanistico, edilizio o giuridico; d) esperienza maturata nelle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore dell edilizia residenziale pubblica. 6. In caso di cessazione anticipata di un componente del Consiglio di amministrazione, l Assemblea legislativa regionale procede alla sua sostituzione secondo le modalità di cui al comma 2. Art. 23 bis (Compiti e funzionamento del Consiglio di amministrazione) 1. Nel rispetto delle direttive regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, il Consiglio di amministrazione, anche su proposta dei responsabili dei presidi, svolge le seguenti funzioni: a) esercita i poteri di indirizzo e controllo sull attività dell ente; b) approva il bilancio e gli atti di programmazione; c) approva i regolamenti; d) svolge funzioni di raccordo tra le politiche regionali e le esigenze territoriali degli enti locali in materia di edilizia residenziale pubblica; e) nei casi previsti dalla presente legge, esercita le funzioni di proposta nei confronti della Regione; f) autorizza la stipula di accordi, intese e convenzioni; g) delibera sulle alienazioni, sugli acquisti e sulle permute nonché sulla costituzione, modifica ed estinzione dei diritti reali sugli immobili; h) nomina il Segretario dell ERAP Marche ed i responsabili dei presidi, su designazione della Giunta regionale, secondo le modalità di cui agli articoli 23 quater e 25; i) autorizza la contrazione di mutui o altre forme di accesso al credito; l) verifica i risultati economici e la qualità dei servizi e delle attività svolte; m) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni. 2. Il Regolamento dell ERAP Marche di cui all articolo 27 disciplina l organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione. 3. Salva diversa disposizione regolamentare, le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con l intervento della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il segretario dell ERAP Marche di cui all articolo 23 quater. 4. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi ed in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro componenti in carica o dal revisore dei conti. 5. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità previste dalla legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il rimborso è consentito sino ad un massimo di dodici sedute annue. Art. 23 ter (Presidente e Vice Presidente del Consiglio di amministrazione) 1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del comma 3 dell arti- 29

30 colo 23, ha la rappresentanza legale dell ERAP Marche, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dell ente e all esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione ed assicura l attuazione delle direttive stabilite dalla Giunta regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. 2. La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi. 3. Il Presidente nomina all interno del Consiglio di amministrazione un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 4. Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuita una indennità di carica mensile determinata dalla Giunta regionale nel rispetto dei limiti di spesa complessiva previsti dalla normativa vigente in materia, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate secondo le modalità di cui alla l.r. 11/2010. Art. 23 quater (Segretario) 1. Ai fini del contenimento della spesa e dell integrazione funzionale delle attività il Consiglio di amministrazione nomina, su designazione della Giunta regionale, il segretario dell ERAP Marche tra i dirigenti in servizio presso il medesimo ente, presso le strutture organizzative della Giunta regionale, presso gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti del Servizio sanitario regionale. Il segretario conserva la direzione della struttura amministrativa di provenienza e il trattamento giuridico-economico del contratto relativo al comparto di riferimento. 2. Il segretario partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e ne cura la verbalizzazione; svolge funzioni di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa al Consiglio di amministrazione; sottoscrive, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, gli accordi, le intese e le convenzioni di rilevanza regionale; sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti; coordina l attività dei responsabili dei presidi al fine di garantire la rispondenza dell azione tecnico amministrativa ai fini dell ERAP Marche ed assicura l esercizio organico ed integrato delle funzioni dei presidi medesimi, anche nell ottica di una loro specializzazione territoriale. Art. 24 (Revisore dei conti) 1. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nell apposito registro nazionale. 2. Il revisore dei conti dura in carica cinque anni. 3. Il revisore dei conti esercita il controllo interno sulla gestione dell ERAP Marche ed in particolare: a) vigila sull osservanza delle leggi e dei regolamenti; b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili; c) esamina il bilancio, le variazioni e l assestamento; d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa. 4. Il revisore dei conti può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo. 5. Il revisore dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità amministrative e contabili nella gestione dell ERAP Marche, ha l obbligo di riferirne immediatamente alla Giunta regionale. 5 bis. Al revisore dei conti spetta un indennità di carica mensile pari a 1.000,00 euro, nonché il rimborso spese previsto dagli articoli 4 e 5 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell ambito dell amministrazione regionale). Art. 25 (Presidi) 1. L ERAP Marche è organizzato in presidi aventi competenza nel territorio di ciascuna provincia. 2. A ciascun presidio è preposto un responsabile nominato dal Consiglio di amministrazione di cui all articolo 23, su designazione della Giunta regionale, tra i dirigenti dell ERAP Marche. 3. La Giunta regionale può designare il responsabile del presidio anche tra i dirigenti in servizio presso le strutture organizzative della medesima, nonché presso gli enti dipendenti dalla Regione. In tale ipotesi i dirigenti sono collocati in aspettativa non retribuita. 4. La Giunta regionale determina il trattamento economico del responsabile del presidio in 30

31 misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali. 5. Il responsabile del presidio esercita le seguenti funzioni: a) dirige l attività delle strutture del presidio ed è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del medesimo; b) propone gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e del suo presidente; c) sottoscrive, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, gli accordi, le intese e le convenzioni di interesse del presidio. 6. L incarico di responsabile del presidio è conferito per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile. 7. Ai dirigenti di cui al comma 2 può essere attribuita la responsabilità di più presidi. Art. 25 bis Articolo abrogato Art. 26 (Personale) 1. L ERAP Marche ha una dotazione organica unica e dispone di personale proprio, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali. Art. 27 (Regolamento di organizzazione) 1. L organizzazione dell ERAP Marche è disciplinata da apposito regolamento. Art. 28 (Articolo abrogato dall art. 15, comma 1, della l.r. 4 giugno 2012, n. 18) TITOLO V Norme transitorie e finali Art. 29 (Disposizioni per l ERAP della Provincia di Fermo) 1. L ERAP della Provincia di Fermo esercita le proprie funzioni nella circoscrizione territoriale della Provincia di Fermo costituita ai sensi della legge 11 giugno 2004, n. 147 (Istituzione della Provincia di Fermo). 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l ERAP della Provincia di Ascoli Piceno provvede alla ricognizione dei beni immobili ricompresi nella circoscrizione territoriale di cui al comma 1 e provvede agli adempimenti necessari al trasferimento della proprietà all ERAP della Provincia di Fermo che, a decorrere dalla data di trasferimento degli stessi, subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, con esclusione dei crediti maturati nei confronti degli inquilini per la mancata corresponsione dei canoni locativi e delle quote di gestione degli immobili. 3. Gli oneri connessi agli atti di trasferimento degli immobili sono a carico dell ERAP della Provincia di Fermo, ad eccezione di quelli relativi a regolarizzazioni edilizie e ai conseguenti aggiornamenti catastali che sono a carico dell ERAP della Provincia di Ascoli Piceno. 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, l ERAP della Provincia di Ascoli Piceno e quello della Provincia di Fermo provvedono alla ricognizione del personale necessario alla gestione degli immobili di cui al medesimo comma 2, che viene trasferito all ERAP della Provincia di Fermo secondo procedure concordate tra i due enti e previo accordo con le organizzazioni sindacali. 5. L ERAP della Provincia di Ascoli Piceno trasferisce all ERAP della Provincia di Fermo i proventi disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle alienazioni degli alloggi di ERP sovvenzionata ubicati nel territorio della provincia di Fermo. 6. La Giunta regionale, previa diffida, decorsi inutilmente i termini, nomina un commissario ad acta per gli adempimenti di cui ai commi 2, 4 e 5. Art. 30 (Norme transitorie e finali) 1. (Comma abrogato dall art. 3, comma 9, della l.r. 27 dicembre 2006, n. 22) 2. Nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano un alloggio di edilizia residenziale pubblica in virtù di un provvedimento provvisorio di assegnazione del Comune, è disposto un prolungamento dell assegnazione medesima per un periodo massimo di tre anni purché in regola con il pagamento dei canoni. I Comuni provvedono alla modifica del termine dell assegnazione provvisoria entro due mesi dall entrata in vigore della presente legge. 3. I Comuni indicono bandi speciali di assegna- 31

32 zione riservati ai soggetti di cui al comma 2. Tali riserve si aggiungono a quelle previste dall articolo 26 della l.r. n. 44/1997. Per la partecipazione ai relativi bandi, gli aspiranti assegnatari devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l accesso all alloggio. 4. Gli atti di cui agli articoli 24, comma 1, e 27, comma 1, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Entro i trenta giorni antecedenti il termine di cui al comma 4 sono presentate le relative candidature. Sono fatte salve le candidature presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in regola con le disposizioni di cui alla l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e le designazioni di spettanza della Regione). 6. Gli organi degli Enti di cui all articolo 1, comma 4, operanti alla data di approvazione della presente legge, restano in carica fino all insediamento dei nuovi organi e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge. 7. In sede di prima applicazione della presente legge, non si applicano le disposizioni della l.r. n. 34/1996 incompatibili con i commi 4 e Agli ERAP si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale). 9. A decorrere dal 1 (gradi) gennaio 2006, il Consorzio regionale degli istituti autonomi case popolari è soppresso e i relativi organi decadono. La Regione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del Consorzio soppresso. 10. Tutti i riferimenti agli IACP, contenuti nelle leggi regionali, si intendono fatti agli ERAP. 10 bis. Fino al 1 (gradi) gennaio 2011, data di efficacia del regolamento per la determinazione del canone di locazione di cui all articolo 20 quaterdecies, la Giunta regionale può assegnare annualmente agli ERAP risorse finanziarie per garantire adeguati livelli di manutenzione del patrimonio di edilizia sovvenzionata. Art. 31 (Trattamento di quiescenza del personale degli IACP) 1. La facoltà di cui all articolo 5, comma 1, della l.r. 3 novembre 1984, n. 34 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali) si applica ai dipendenti degli IACP delle Marche in servizio alla data del 31 dicembre La rifusione è effettuata tramite compensazione delle spettanze del personale in servizio a tale data, alla cessazione del servizio. Il personale interessato all applicazione del presente articolo deve presentare, a pena di decadenza, apposita domanda all ente di appartenenza entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge. Art. 32 (Indennità di carica degli organi degli ERAP) 1. Alla tabella A allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell ambito dell amministrazione regionale) la voce Consorzio regionale fra gli Istituti autonomi case popolari delle Marche è soppressa e le voci Istituto autonomo case popolari di Ancona, Istituto autonomo case popolari di Pesaro, Istituto autonomo case popolari di Macerata, Istituto autonomo case popolari di Fermo e Istituto autonomo case popolari di Ascoli Piceno sono sostituite dalle voci di cui all allegata tabella Comma abrogato Art. 33 (Modifiche alla l.r. 17 maggio 1999, n. 10) 1. L articolo 38 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell ordinamento ed organizzazione amministrativa) è sostituito dal seguente: Art. 38 Funzioni della Regione. 1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: a) l approvazione del piano regionale di edilizia residenziale; b) il concorso, con le competenti amministrazioni dello Stato e con gli enti locali interessati, nell elaborazione dei programmi abitativi di interesse comunitario e statale; c) la determinazione dei limiti di costo, dei requisiti prestazionali e di standard di qualità abitativa da rispettare nella realizzazione degli interventi; d) la verifica nei confronti degli enti locali dell at- 32

33 tuazione dei programmi e dell utilizzo delle risorse finanziarie; e) il funzionamento dell Osservatorio regionale della condizione abitativa per la rilevazione dei fabbisogni; f) la definizione dei criteri per la determinazione della quota del canone locativo di edilizia sovvenzionata da imputare ai costi di gestione, di concerto con gli enti proprietari. 2. La Regione trasferisce alle Province i fondi necessari per l attuazione dei programmi, esclusi i fondi di edilizia sovvenzionata di cui all accordo di programma stipulato tra Regione Marche e Ministero infrastrutture e trasporti in data 9 agosto L articolo 39 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente: Art. 39 Funzioni delle Province. 1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alla formazione dei programmi attuativi dei piani regionali di edilizia residenziale e in particolare: a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i comuni; b) l introduzione di criteri diretti al soddisfacimento dei bisogni abitativi di edilizia pubblica nelle aree interne collinari e montane, al fine di favorire il riequilibrio territoriale; c) l individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati; d) l individuazione dei comuni nei quali localizzare gli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali; e) l individuazione degli operatori pubblici attuatori degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata; f) l approvazione dei programmi di dismissione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e dei relativi programmi di reinvestimento, proposti dagli enti proprietari diversi dai Comuni; g) la concessione dei contributi ai Comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici; h) la concessione di contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico e architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli; i) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio. 2. La Provincia trasferisce ai Comuni i fondi necessari per l attuazione dei programmi di cui al successivo articolo 40, comma 1, lettera c). 3. Le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 concernono anche l edilizia scolastica nel rispetto delle competenze attribuite ai Comuni ed alle Province ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n L articolo 40 della l.r. n. 10/1999 è sostituito dal seguente: Art. 40 Funzioni dei Comuni. 1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti: a) il concorso all elaborazione dei programmi provinciali mediante la formulazione di proposte di intervento; b) l individuazione, all interno della loro programmazione urbanistica, di aree idonee all insediamento dell ERP che garantiscano un adeguato standard di qualità urbanistica ed edilizia; c) l individuazione degli operatori privati attuatori degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata; d) la concessione dei contributi agli operatori incaricati della realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata; e) l accertamento dei requisiti soggettivi dei beneficiari degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata; f) l accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata; g) la promozione di iniziative volte a reperire alloggi in locazione anche attraverso la costituzione di apposite agenzie; h) la determinazione delle quote di assegnazione di alloggi destinati a categorie speciali; i) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici; j) l assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata; k) l autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa; l) l autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata; m) l approvazione dei programmi di dismissione del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e dei relativi programmi di reinvestimento.. 33

34 Art. 34 (Abrogazioni) 1. Sono abrogati: a) la l.r. 5 giugno 1988, n. 18; b) l articolo 11 della l.r. 2 settembre 1997, n. 55; c) la l.r. 26 maggio 1998, n. 14; d) la l.r. 7 giugno 1999, n. 18; e) la l.r. 17 dicembre 1999, n. 34; f) l articolo 6 della l.r. 6 novembre 2002, n. 23; g) l articolo 25 della l.r. 28 dicembre 2000, n Sono abrogate le disposizioni della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 incompatibili con la presente legge. Legge regionale 27/12/2018, n. 50 concernente : Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e sanitarie. Il Consiglio Assemblea legislativa regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga, la seguente legge regionale : Art. 35 (Disposizioni finanziarie) Art. 1 (Modifica della l.r. 19/2012) 1. A partire dall anno 2006, la legge finanziaria di ciascun anno stabilisce l entità delle spese di cui all articolo 6, comma 2, lettera b). 1 bis. Al finanziamento del fondo di cui all articolo 6 concorrono i proventi di cui all articolo 6 bis. 1 ter. I proventi di cui al comma 1 bis sono iscritti a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell ambito dell UPB dello stato di previsione dell entrata. 2. Le somme occorrenti per l impiego e il pagamento delle spese autorizzate a partire dall anno 2006 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell ambito delle corrispondenti unità previsionali di base (Edilizia residenziale - corrente) e (Edilizia residenziale - investimento) del bilancio per l anno Art. 36 (Dichiarazione d urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2012, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale"), come già modificato dall articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017), le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2019". Art. 2 (Modifiche della l.r. 21/2016) 1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), dopo le parole: continuano ad applicarsi sono inserite le seguenti:, salvo quanto previsto al comma 1 bis,. 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 21/2016, è aggiunto il seguente: 1 bis. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la capacità massima dei Centri socio-educativiriabilitativi diurni a valenza socio-assistenziale e di quelli a valenza socio-sanitaria è, rispettivamente, pari a 10 e 15 utenti.. 34

35 Art. 3 (Modifica alla Tabella C della l.r. 43/2018) 1. Alla Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 8 Cooperazione e associazionismo della Tabella C Autorizzazioni di spesa della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 43 (Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020), le parole del primo rigo per le attività di supporto alla Regione Marche di cui alla L.R. 15/ art. 9, comma 2 sono sostituite dalle parole: quale centro di promozione all azione di volontariato. Art. 4 (Invarianza finanziaria) 1. Dall applicazione delle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. Art. 5 (Dichiarazione d urgenza) 1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 27/12/2018 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Luca Ceriscioli AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOL- LETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLI- CATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDI- MENTO DI FORMAZIONE. N O T E Nota all art. 1, comma 1 Il testo vigente dell articolo 2 della l.r. 4 giugno 2012, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n Riorganizzazione del servizio sanitario regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: Articolo 2 (Norma transitoria) - 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 6, della l.r. n. 13/2003, restano ferme fino al 31 dicembre 2019 le delimitazioni degli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), già istituiti alla data di entrata in vigore della legge regionale 1 agosto 2011, n. 17 (Ulteriori modifiche della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17) e ricadenti all'interno di più aree vaste. Nota all art. 2, commi 1 e 2 Il testo vigente dell articolo 25 della l.r. 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: Art. 25 (Norma transitoria) - 1. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi salvo quanto previsto al comma 1 bis, le disposizioni contenute nel Reg. reg. 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), e nella Delib.G.R. 24 ottobre 2000, n e sono prorogati i termini per l'adeguamento ai requisiti 35

36 minimi strutturali ed organizzativi previsti dalle medesime disposizioni. 1 bis. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la capacità massima dei Centri socio-educativi-riabilitativi diurni a valenza socio-assistenziale e di quelli a valenza socio-sanitaria è, rispettivamente, pari a 10 e 15 utenti. NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Talè del 5 dicembre 2018, n. 254; Proposta della IV Commissione permanente nella seduta del 18 dicembre 2018; Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali del 17 dicembre 2018; Deliberazione legislativa approvata dall Assemblea legislativa regionale nella seduta del 20 dicembre 2018, n SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA Decreto del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità, n. 199 del 19/12/2018 Legge regionale 5 agosto 1996 n. 34 s.m.i. articolo 3, c. 4; Statuto Fondazione Marche Cultura, artt. 11 e 17. Nomina del revisore dei Conti. Avviso per la presentazione di candidature. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di dare avviso che da parte della Giunta Regionale ai sensi dell art. 3, c. 4, della legge regionale n. 34/1996 relativa a Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione, dovrà essere effettuata la seguente nomina: DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE CIVILE Decreto del Vice Commissario Delegato per gli Interventi di Ricostruzione Post Sisma 2016, n. 53 del 21/12/2018 Ord CSR 25/2017-Criteri perimetrazione centri e nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti dagli eventi sismici del Approvazione atto perimetrazione nucleo storico del Comune di Sefro, Località SORTI - BUTINO. Decreto del Vice Commissario Delegato per gli Interventi di Ricostruzione Post Sisma 2016, n. 54 del 21/12/2018 Ord CS. 25/2017-Criteri perimetrazione centri e nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti dagli eventi sismici del Approvazione atto perimetrazione nucleo storico del Comune di Sefro, Località SORTI CERRETO. NOMINA DEL REVISORE DEl CONTI DELLA FONDAZIONE MARCHE CULTURA Normativa di riferimento: legge regionale n. 34/1996 s.m.i., articolo 3, comma 4; statuto della Fondazione Marche Cultura, artt. 11 e 17; Durata in carica: tre anni; Requisiti: possesso dei requisiti professionali per l esercizio del controllo legale dei conti ed iscrizione nell apposito registro dei revisori contabili Compensi: 2.550,00 annui; Soggetti abilitati a presentare le candidature: Consiglieri regionali e gruppi consiliari, ordini professionali, enti e associazioni operanti nel settore interessato. Data entro cui presentare le candidature: Entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente decreto. Data entro cui provvedere alla nomina: 36

37 Dopo che siano trascorsi 30 giorni e non oltre 55 giorni dalla data di pubblicazione del BUR del presente decreto. Organo regionale competente alla nomina: Giunta regionale Cause di incompatibilità, inconferibilità e ineleggibilità: Si rimanda alle norme del decreto legislativo n. 39/2013 e all art. 8 della legge regionale n. 34/1996; 2) di dare atto che lo stesso decreto sarà visibile sul sito regionale, all indirizzo: Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine; 3) di dare infine atto che: a) con DGR n. 584 del 19 maggio 2014 è stato approvato il regolamento n. 2 del 20/05/2014 concernente Attuazione del Capo Il della legge regionale 23 luglio 2012 n. 23 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34. Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione e alla legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne), pertanto le candidature dovranno essere presentate nel rispetto delle modalità esplicitate in detto regolamento e con riferimento al decreto n. 86/AGC_GPR del 27/08/2014 Approvazione della modulistica relativa alla presentazione delle candidature di cui alla L.R. n. 34/1996, contenenti le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell art. 3 del R.R. n. 2/2014, approvato con DGR n. 584 del 19/5/2014 ; b) la Regione Marche si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle nomine/designazioni di cui al presente decreto qualora ricorrano motivi di interesse pubblico o disposizioni normative in merito o qualora i dati così come forniti dagli enti interessati alle nomine e/o designazioni non siano corretti, senza che per i proponenti la candidatura o per gli stessi candidati insorga alcuna pretesa o diritto; c) si intende inoltre riservato alla competenza, autonomia e responsabilità dell Ente a favore del quale si effettua la presente designazione provvedere a predisporre e/o aggiornare il proprio statuto e/o regolamento alla luce delle disposizioni di cui all art. 6 del D.L. 78/201O così come convertito dalla L.N. n. 122/201O, con particolare riferimento alla composizione degli organi e ai compensi (v. art. 6, commi 2, 3, 5, 6 del citato decreto). L efficacia dell eventuale atto di nomina è subordinata all acquisizione, nel caso in cui il nominato sia dipendente PA, della relativa autorizzazione dell Amministrazione di appartenenza (art. 53 d.lgs. 165/2001). Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta l avvenuta verifica dell inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. IL DIRIGENTE (Deborah Giraldi) SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE Decreto del Dirigente della P.F. Economia Ittica, Commercio e Tutela del Consumatori, n. 96 del 27/12/2018 L.R. 27/09 DGR n.655/18 e DGR n.735/18- DDPF n. 275/2018 Annullamento e sostituzione del DDPF n. 92 del concernente concessione contributi alle piccole imprese commerciali in sede fissa del settore non alimentare - approvazione graduatoria anno capitolo ,00 del bilancio 2018/2020 annualità IL DIRIGENTE omissis DECRETA - Di annullare e sostituire con il presente atto, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il DDPF n. 92/ECI del concernente concessione contributi alle piccole imprese commerciali in sede fissa del settore non alimentare -approvazione graduatoria anno 2018 ; - Di approvare la nuova graduatoria delle domande ammesse a contributo per l anno 2018 presentate ai sensi del DDPF n. 275 del 20 giugno 2018 con- 37

38 cernente DGR n. 655/2018 e DGR n. 735/2018- Bando per la concessione dei contributi alle piccole imprese commerciali in sede fissa del settore non alimentare, di cui all allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; - Di approvare il nuovo elenco delle domande non ammesse a contributo per l anno 2018, presentate ai sensi del DDPF n. 275/2018 concernente DGR n. 655/2018 e DGR n. 735/2018- Bando per la concessione dei contributi alle piccole imprese commerciali in sede fissa del settore non alimentare, di cui all allegato n. 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; - Di determinare il contributo concedibile, in conto capitale per i soggetti previsti nell allegato 1 - punto 1.1. del DDPF n. 275/2018 nella misura del 15% della spesa riconosciuta ammissibile, tutte le domande in possesso dei titoli di priorità previsti dal punto 10.1 dell allegato 1 del DDPF 275/18; - Di concedere, a seguito dell approvazione della nuova graduatoria, il contributo in conto capitale a favore delle ditte di cui all allegato 1 del presente decreto per un importo complessivo pari ad ,00- in possesso dei titoli di priorità previsti dal punto 10 dell allegato 1 del DDPF n. 275/ in ordine di graduatoria dalla n. 1 alla n. 26 riducendo per insufficiente disponibilità finanziaria il contributo alla ditta SIMONA ROSSI D.l. con sede in CORSO MAZZIN/ 170 ANCONA (AN) da 5.377,50 ad 3.018,64; - Di annullare l impegno di spesa n assunto con DDPF n. 92/2018; - Di impegnare la somma di ,00 sul capitolo del bilancio 2018/201O annualità 2019 avente scadenza di obbligazione anno 2019 a favore dei beneficiari e per gli importi indicati nell allegato n. 1 del presente atto previa riduzione della prenotazione d impegno n. 527/2019 assunta con decreto 275 del 20/6/2018; - Di specificare che in attuazione dell art. 5 del D.lgs n. 118/2011 la stringa concernente la codificazione della transazione elementare è la seguente: Di liquidare alle singole ditte ammesse il contributo concesso con DDPF Economia Ittica, Commercio e Tutela dei consumatori sulla base degli accertamenti oggettivi dei requisiti dichiarati dalle ditte all atto della domanda ed alla presentazione della documentazione così prevista dal DDPF n. 275/2018; - Di applicare l art. 27 del D.lgs 33/2013 Obblighi di pubblicazione dell elenco dei soggetti beneficiari ; - di pubblicare il presente decreto per estremi sul BUR Marche e sul sito bandi; - di comunicare a tutte le ditte con PEC l esito della domanda. Si attesta l avvenuta verifica dell inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. IL DIRIGENTE (Dott. Pietro Talarico) 38

39 SIMONA ROSSI D.I CORSO MAZZINI 170 ANCONA (AN) 5.377, ,64. Investimento della ditta sede legale Via città CAP prov. c.f. p.iva totale Contributo Progressivo cor ammissibile LA MOSCA BIANCA & SONS DI CARNAROLI ILARIA CORSO VITTORIO EMANUELE 80 MATELICA MC CRNLRI85L58F051C , , , DA CAPO A PIEDI DI PISANO ILARIA VIA LUIGI FERRI 9/11 CINGOLI MC PSNLRI89A45I156M , , , I MONELLI DI RAIMONDI ELEONORA ZENZERO SAS DI ALBERTINI SERENA & C. SE.PI. SNC DI MATTIONI PIERA E FLORI SERENA COSTA DEL BORGO 91 OSIMO AN RMNLNR86B55G157D , , , VIA D'ANCARIA 6 ASCOLI PICENO AP , , , VIA PERGOLESI 13 JESI AN , , , ZIGHE DI SERFAUSTINI DIEGO E CICCOTELLI SARA SNC CONTRADA CISTERNA, 2 TOLENTINO MC , , , SANITARIA ORTOPEDIA SALUS DI BACCIARDI DEBORA VIA G. MAZZINI 27 URBANIA PU BCCDBR85E55L500Z , , , EMPORION CONCEPT STORE DI SABELLI VALENTINA VIA PRINCIPE UNBERTO 17 PORTO SANT'ELPIDIO FM SBLVNT88L56D542X , , , LOTO DI BARCELLO JIMENEZ ADA E C. SAS VIA DELLE VIOLE 11 SENIGALLIA AN , , , BROS 23 DEI F.LLI PACI SNC VIALE AOSTA 3/5 FOLIGNANO AP , , , L'ISOLA DEL BAMBINO DI ROMAGNOLI SARA INCANTESIMO STUDIO DI BINOTTI KATIA VIA ANCONA 17/B JESI AN RMGSRA87R70C615E , , , VIA ANTONINI 27 CATTOLICA RM BNTKTA74S52H294U , , , JEANSERIA DEL BORGO DI GUIDUCCI E NACCIARRITI SNC VIA DELLA MURATA 48 CORINALDO AN , , , GENNAIO 2019 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO L N. 1 Graduatoria PUNTEGGIO 39

40 14 CLEMENTINA 31 DI SIMONA TAINI LES COQUETTES DI ORCI ALESSANDRA ART & DECO DI REUCCI FRANCESCA VIA RISORGIMENTO 138 FRAZ. MOIE MAIOLATI SPONTINI AN TNASMN69H54E388O , , , CORSO GARIBALDI 141 FOSSOMBRONE PU RCOLSN78L48D488S , , , CORSO MATTEOTTI 135 PORTO RECANATI MC RCCFNC66S70F632H , , , BUBBLES DI SCIPICHETTI SILVIA VIA FRANCESCO FILELFO 26 TOLENTINO MC SCPSLV73A48L191U , , , FIRE SMOKE DI CINGOLANI RICCARDO FEDERICA P DI FEDERICA PENNISI VIA MAZZINI 119/A PORTO SANT'ELPIDIO FM CNGRCR94L07C770P , , , VIA NINO BIXIO 82/A FALCONARA MARITTIMA AN PNNFRC73R71A271U , , , TANONI LOREDANA VIA FUINA 3 OSIMO AN TNNLDN63H63G157Y , , , MA' LO' SNC DI STELLA MATTEO E UBALDI LORENZO VIA PIAVE 33 SENIGALLIA AN , , , MASDAR S.R.L. VIA CARLO DE CRISTOFORIS 5 MILANO MI , , , TAP-OUT SRLS OSIMO AN , , , LOTTICA SRL PIAZZA CAVOUR 29 ANCONA AN , , , MAITA MERLY DELFINA VIA CURIEL 12/14 PESARO PU MTAMLY78T57Z614H , , , SIMONA ROSSI D.I. CORSO MAZZINI 170 ANCONA AN RSSSMN78E65C615P , , , REVER SRL VIA BATTISTI 40 SENIGALLIA AN ,00 880, , CANTALAMESSA SABRINA VIA E. NARDIO 92 VENAROTTA FM CNTSRN70A46A462Y , , , MAX ANTOINE S.R.L. CONTRADA RIO MORO SNC CENTRO COMMERCIALE VAL VIBRATA COLONNELLA TE , , , MAZZOCCHI ANDREA CORSO UMBERTO I 98 CIVITANOVA MARCHE MC , , , ABOUT HOME SRL VIA MARCONI 104 JESI AN , , , LIFE ZONE DI MARINELLI WERUSKA CORSO XI SETTEMBRE 67 PESARO PU , , , EMOZIONI CITTA' VIA GRAMISCI 21 PERGOLA PU PTRDRN59A50H958F , , , LEMARIBE' SNC DI VIRGALLITO MARIELLA E MUZI BEATRICE VIA SAN FILIPPO 43/A MAGLIANO DI TENNA FM , , , PATRUNO RICCARDA PIAZA MATTEOTI 6 GABICCE MARE PU PTRRCR65P62H294D , , , MILESTONE SRLS VIA ROMA 1 SPINETOLI AP , , , SEMONUA BY TNF DI TRANQUILLI BARBARA & C. SAS VIA TEVERE 13 SASTEL DI LAMA AP , , , IL GIOIELLO DI REMIA ROBERTA VIALE BUOZZI 18 PORTO SAN GIORGIO FM RMERRT77P57D542R , , , LA CIABATTERIA DI MARCOTULLI BARBARA EDA CONFEZIONI DI PAGANO LAURA CORSO V. EMANUELE 6/8 CIVITANOVA MARCHE MC MRCBBR72M51C770X , , ,42 80 VIA PASSO DEL BIDOLLO 46 CORRIDONIA MC PGNLRA63L41E783G , , ,

41 41 LAB TATTOO SUPPLY DI CARPINETI DANIELA 42 CALZAMANIA DI VESPRINI RITA VIA DEI LAUREATI 2/B VIA BIXIO 48/A CIVITANOVA MARCHE MC CRPDNL79L59D042Y , , ,12 80 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP VSPRTI46E44D096F , , , ANACLETI STEFANIA VIALE DELLA VITTORIA 44 JESI AN NCLSFN67B66E388V , , , ODD LOT DI CAPONI VINCENZO CORSO MAZZINI 124 ASCOLI PICENO AP , , , BLASI EMANUELA CORSO MATTEOTI 6 FANO PU BLSMNL61E48D488X , , , LUCIANA SRL VIA DELLE BETULLE 4 PESARO PU , , , PERETTI ALBERTO VIA ANGELO BIONDI 26 AMANDOLA FM PRTLRT59S12F622J , , , SABBATINI STEFANO VIA DALMAZIA 4/1 MONDOLFO PU SBBSFN71A01B846L , , , OTTAVIANI S.R.L.S. VIA DANTE ALIGHIERI 9 GROTTAMMARE AP , , , MANCINI ROBERTO VIA NICCOLAI 172 CORRIDONIA MC MNCRRT62L28E783C , , , L.P. FERRAMENTA VIA MARCO POLO 204 OSIMO AN , , , OLTRE LA SERRATURA DI CONTI FRANCESCO & C. SNC CONTRADA MOSSA 53/54 FERMO FM , , , MARCONI SCIARROCHI BARBARA PIAZZA DEL POPOLO 48 ASCOLI PICENO AP , , , CICLI MAROCCHI DI MAROCCHI M. & C. SNC NATURA BIZZARRA DI PETRELLINI TIZIANA STRADA ADRIATICA SUD 228/8 MARZOCCA SENIGALLIA AN , , ,77 75 VIA PIETRO MAURI 3 FALCONARA MARITTIMA AN PTRTZN70C49L781M , , , MARCONI SCIARROCHI BARBARA PIAZZA DEL POPOLO 37 ASCOLI PICENO AP , , , VELVET SRLS VIALE CAPPUCCINI 77 TOLENTINO MC , , , MOTOSIMO SNC DI BELLUCCIL. E LUCARONI S. VIA PERGOLESI 17 OSIMO AN , , , LATATA DI PANZINI ELISA VIA LATA 1 ANCONA AN PNZLSE64A43A271F , , , DIVA SOCIETA' COOPERATIVA E RESPONSABILITA' LIMITATA VIA LAURO CAPPELLACCI 21 TOLENTINO MC , , , DOLCE FERDINANDO PIAZZA GARIBALDI 19 ESANATOGLIA MC DLCFDN67P26F051X , , , MARISA ABBIGLIAMENTO SRL FRAZIONE SAMBUCHETO 18/A RECANATI MC , , , RAFALEON DI PALLOTTA PAOLO CORSO MAZZINI GIACOMINI SAS DI GIACOMINI ALBERTO E C. SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP PLLPLA78C11H769P , , ,86 70 VIA MILANO PESARO PU , , , EDON' DI VIRGILI PALMIRA VIA TRIESTE 125 COMUNANZA AP VRGPMR69L43A252Q , , , ROSA CIPRIA DI ELEONORA SILVESTRINI VIA TOTI 42 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP SLVLNR75D61A462G , , , CIMARELLI MARISA & C. SAS PIAZZA CAVOUR 23 CUPRAMONTANA AN , , , MACCARI ANNITA VIA SAVINI 20 TOLENTINO MC MCCNNT63E59L191U , , , BABY TOYS DI SEVERINI MASSIMO VIA OFFAGNA 3 RECANATI MC SVRMSM74E04H211Z , , ,

42 70 MUSICA VIVA SNC DI ROCCHETTI ROBERTO & CICCOTELLI ANTONIO CONTRADA SALETTE 74 FERMO FM , , , FENICE DIGITAL SRLS PIAZZA TOGLIATTI 3 TOLENTINO MC , , , POST SCRIPTUM SRL UNIPERSONALE SEMPLIFICATA VIA FRANCESCO FILELFO 3/5 TOLENTINO MC , , , EMPORIO BARELLI DI BARELLI LUIGI MARIA FRATELLI FORTI DI FORTI DONATO, GIUSEPPE E SANDRO SNC VIA ROMA 11 MONTEMONACO AP BRLLMR70L24A252K , , ,52 55 VIA C.L. GABRIELLI 124 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP , , , ACCESSORIO SRL LARGO AMENDOLA SNC MACERATA MC , , , I DELFINI SRL VIA DEL TRIVIO 11/13 ASCOLI PICENO AP , , , OTTICA DI FERDINANDO DI MASSIMO DI FERDINANDO & C. SNC CORSO MAZZINI 178 ASCOLI PICENO AP , , , PATRASSI FASHION SRL CORSO CAVOUR 42 MACERATA MC , , , CELESTE DI TOMASSONI CINZIA VIA TOMMASO LAURI 32 MACERATA MC TMSCNZ72R43L366G , , , ZU CONIGLIO DI VAGNONI ANNALISA GIORNI FELICI DI BERTONI STEFANIA VIA DELL'ASPIO 26 ASCOLI PICENO AP VGNNLS82D61H769A , , ,89 45 VIA SACCONI 9/11 ASCOLI PICENO AP BRTSFN65B63A462Y , , , MOMO INFORMATICA S.R.L.C.R. VIA GIOLITTI 48/50 PESARO PU , , , MAISON MAISON SRL VIA APRUTINIA 26 ALTIDONA FM , , , PUNTO E VIRGOLA DI GIORGETTI PATRIZIA VIA NAZIONALE 77/F FRAZ. BOTTEGA VALLEFOGLIA PU GRGPRZ63A41Z133X , , , BONTEMPI AND PARTNER SRL VIA PRIMO MAGGIO 25 ANCONA AN , , , KIROS DI MASSI STEFANO VIA DEL DUCA 18 ASCOLI PICENO AP MSSSFN60E02A462L , , , CAMILLINO DI COMPAGNUCCI ANNA VIA NAZIONALE 4/A MONTECASSIANO MC CMPNNA66P57H , , ,

43 43

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47 Decreto del Dirigente della P.F. Economia Ittica, Commercio e Tutela del Consumatori, n. 97 del 27/12/2018 L.R. 27/09- DGR 655/2018- DGR 890/2017- DDPF 182/2017- DDPF 326// DDPF 325/2018 Interventi di sostegno alle imprese commerciali nei comuni sotto i abitanti - Intervento 2- Ulteriore scorrimento graduatoria ditte ammesse anno ,00- capitolo bilancio 2018/2020 annualità codifica transazione elementare: di applicare l articolo 27 del Dlgs 33/2013; di pubblicare il presente decreto per estremi sul B.U.R. Marche e sul sito - sezione bandi; si attesta l avvenuta verifica dell inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. IL DIRIGENTE omissis IL DIRIGENTE (Dott. Pietro Talarico) DECRETA di procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria di cui al DDPF n. 326 del 15 dicembre 2017 così come previsto al punto 2) Interventi di sostegno alle imprese commerciali nei comuni sotto i abitanti della D.G.R. n. 655 del 21/05/2018; di ammettere a finanziamento, sulla base della somma disponibile pari ad ,00, i progetti di cui all allegato A, che forma parte integrante e sostanziale al presente atto. di concedere il contributo in conto capitale per l importo di ,00 a favore delle ditte di cui all allegato A del presente decreto in ordine di graduatoria dal n.39 - Il Picchio Società Cooperativa con sede legale in Borgo Cappuccini, Offida (AP) per la quota residua pari ad 3.494,98 -al n. 48 riducendo per insufficienza di disponibilità finanziaria il contributo alla ditta Supermercato La Primavera Srl con sede legale in Via Roma, Offagna (AN) da 9.000,00 ad 3.331,66; di determinare nell anno 2018 la scadenza delle obbligazioni dei termini di esigibilità. di impegnare la somma di ,00 sul capitolo , del bilancio di previsione per l anno 2018/2020, annualità 2018, a favore delle ditte di cui all allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale al presente atto; di liquidare alle singole ditte ammesse il contributo concesso con DDPF Economia Ittica, Commercio e Tutela dei Consumatori sulla base degli accertamenti oggettivi dei requisiti dichiarati dalle ditte all atto della domanda ed alla presentazione della documentazione così prevista dal DDPF n. 182/2017; 47

48 ALLEGATO 1 L.R. 27/09 - DDPF n. 182/ACF del 03/08/ Progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali nei comuni sotto i abitanti - Ulteriore scorrimento graduatoria domande - anno 2017 *Si concede contributo a favore delle ditte in ordine di graduatoria dalla n. 39 ditta Il Picchio Società Cooperativa - Borgo Cappuccini, Offida AP - per la residua pari ad 3.494,98 alla n. 48 riducendo per insufficienza di disponibilità finanziaria il contributo alla ditta Supermercato La Primavera Srl da 9.000,00 ad 3.331,66 Per un importo complessivo pari ad ,00 Data domanda Ditta Esercizio Sede Legale eserecizio sede operativa Rapporto Popolazione Spesa Complessiva Spesa Ammissibile Finanziabile Contributo Regionale Somma incrementale Codice Fiscale Cor Graduatoria Punteggio 39 04/10/17 Il Picchio Società Cooperativa 40 02/10/17 Blob Caffè di Di Girolamo Ivo Borgo Cappuccini Offida - AP Via Togliatti 82/84/86 fraz. Santa Maria Goretti Offida - AP Contrada Casale Superiore Colli del Tronto - AP Via Togliatti 82/84/86 fraz. Santa Maria Goretti Offida - AP 65 16, , , , , , , , , ,23 DGRVIO60P17D096J /09/17 Ottica Papa di Papa Augusto Via IV Novembre, 8/C Offida - AP Via IV Novembre, 8/C Offida - AP 65 10, , , , ,91 PPAGST55A09H986R /10/ /09/17 Pianeta Terra di Bernardoni Alessandro & C. snc Hotel Pina Eredi Fonti Giuseppina di Iualè Biancamaria E C. Sas Via Enrico Fermi 2/A Montelupone - MC Via Roma 25/ Monte San Pietrangeli - FM Via Enrico Fermi 2/A Montelupone - MC Via Roma 25/ Monte San Pietrangeli - FM 65 9, , , , , , , , , , /10/17 Bar Rosita di Venturini Giacomo Piazza Roma Montottone - FM Piazza Roma Montottone - FM 60 16, , , , ,38 VNTGCM74P05D542S /09/17 Bar Petrelli di Paci Sandro Corso Navarra Servigliano - FM Corso Navarra Servigliano - FM 60 11, , , , ,49 PCASDR79A22F520Z /10/17 Nik Società a Responsabilità Limitata Semplificata Contrada Ponte Nina snc Campofilone - FM Contrada Ponte Nina snc Campofilone - FM 58 22, , , , , /10/17 Ambro Snc di Ambrosi Anna & C. Via Piedivalle 1/A Montefortino - FM SS 78 Valdaso Comunanza - AP 55 10, , , , , /09/17 SUPERMERCATO LA PRIMAVERA SRL via Roma n Offagna - AN via Roma n Offagna - AN 53 32, , , , ,

49 Decreto del Dirigente della P.F. Economia Ittica, Commercio e Tutela del Consumatori, n. 98 del 27/12/2018 L.R DGR 655/2018-DGR946/2016- DDPF DDPF n lnterventi nel settore del commercio per il potenziamento dei sistemi ed apparati di sicurezza- Ulteriore scorrimento graduatoria ditte ammesse e concessione contributi ai soggetti beneficiari ,00 sul capitolo ed ,62 sul capitolo totale ,62 bilancio annualità 2018 IL DIRIGENTE omissis domanda ed alla presentazione della documentazione così prevista dal DDPF n. 183/2017; codifica transazione elementare: di applicare l art. 27 del Dlgs 33/2013; di pubblicare il presente decreto per estremi sul BUR Marche e sul sito bandi; si attesta l avvenuta verifica dell inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. IL DIRIGENTE (Dott. Pietro Talarico) DECRETA di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria di cui al DDPF n. 327/ACF del 15/12/2017 così come previsto al punto 4) interventi settore commercio per il potenziamento di apparati di sicurezza PMI commerciali della DGR n. 655 del 21/05/2018. di concedere il contributo in conto capitale alle ditte, sulla base della somma disponibile pari ad ,62 in ordine di graduatoria dal n ditta FERMANA CARBURANTI SRL con sede legale in via FRANCESCO EGID/114 FERMO (FM) per la quota residua pari ad 587,31 -al n. 94 riducendo per insufficienza di disponibilità finanziaria il contributo alla ditta NATURAL- VERDE con sede legale in via GARDA 1 MONTE URANO (FM) da 1.916,00 ad 1.312,35. di determinare nell anno 2018 la scadenza delle obbligazioni dei termini di esigibilità. di impegnare la somma di ,62, suddivisa in subimpegni, sul capitolo per ,00 e sul capitolo afferenti a risorse vincolate interamente riscosse per ,62, del bilancio di previsione per l anno 2018/2020, annualità 2018, a favore delle ditte di cui all allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale al presente atto di liquidare alle singole ditte ammesse il contributo concesso con DDPF Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e lnternazionalizzazione sulla base degli accertamenti oggettivi dei requisiti dichiarati dalle ditte all atto della 49

50 FERMANA CARBURANTI SRL 587,31 NATURALVERDE 1.916, ,35 Investimento della ditta sede legale Via città CAP prov. c.f. p.iva totale Contributo Capitolo cor ammissibile Graduatoria PUNTEGGIO 50 FERMANA CARBURANTI SRL VIA FRANCESCO EGIDI 114 FERMO FM ,00 587, FERMANA CARBURANTI SRL VIA FRANCESCO EGIDI 114 FERMO FM , , FERMANA CARBURANTI SRL VIA FRANCESCO EGIDI 114 FERMO FM , , EREDI UBALDI E MATTIOLI DI UBALDI LAMBERTO C.M. DI LUCIANO GIANCARLI & C. SNC VIA SANTA LUCIA 64 SERRA DE' CONTI AN BLDLBR66R01I643F , , PIAZZALE CESARE BATTISTI 12 APIRO MC , , FERRAZZO SIMONA VIA F.LLI CAIROLI 2 GROTTAZZOLINA AP FRRSMN89E47F157Q 5.110, , POOLS& SPA SRL VIA ENRICO DE NICOLA snc GROTTAZZOLINA FM , , CICLOMOTOR DI MARCHEGIANI PIERINO & C. SNC VIA MATTEI 12 CASTELFIDARDO AN , , MONKEY DI MOSCATI SILVIA VIA PIERSANTI MATTARELLA 2 TOLENTINO MC MSCSLV76C41L191G , , OSTERIA DA ZANCHETTI VIA CESARE BATTISTI 1 FOSSOMBRONE PU ZNCLCU78M29D749G 5.452, , REBIRTH SRLS VIA SIMONETTI 27/A FANO PU , , BHC SRL VIA DELL'ARTIGIANATO FALCONARA MARITTIMA AN , , IL CANTIERE SRL VIA PAPIRIA 60 FANO PU , , GIROTONDODI CARTECHINI VINCENZINA E C. ISTITUTO ORTOPEDICO PICENO SRL VIA TRENTO 42/C MACERATA MC , , VIA DELLE PETUNIE 1/A ASCOLI PICENO AP , , FERRAMENTA SABBATINI SRL C.DA DALLA CHIESA 4 GROTTAZZOLINA FM , , CS PROGETTI SRL STADA POZZETTO 3 SANT'ELPIDIO A MARE FM , , BERRETTA MARA VIA DELLA REPUBBLICA 2/B FANO PU BRRMRA65M62D488D 5.050, ,

51 68 SAM SOC. METANO BRUNETTI ANTONIO DI BRUNETTI ANNY & C. SAS VIA MONTIRONE 8 FRAZ. ANGELI MERGO AN , , AGRICENTRO PICENO SRL ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO ASCOLI PICENO AP , , S.C.R. NUOVA IMMAGINE DI CRESCENTINI ALDO E GRAZIELLA E C. SAS BAR LIDO DI DEL PRETE ANDREA E C. SAS VIALE MARCONI TRAVERSA VIA PERGOLESI 4 MATELICA MC , , VIA MOROSINI 44 PESARO URBINO PU , , PIZZERIA IL QUADRIFOGLIO DI BARTUCCI MANLIO VIA MATTEI 2 SERVIGLIANO FM BRTMNL67L15H501E 2.730,00 653, , FP SRL VIA ALESSANDRO VOLTA 23 OSIMO AN , , GRAM SRL VIA CAPPUCCINI 51 OSIMO AN , , LA LANTERNA DI FICIARRA' LIANA VIA XX SETTEMBRE 242 PORTO SAN GIORGIO FM FCRLNI41T64E208Z 5.436, , M.A.M. DI VALLORANI ROSINA E C. VIA DELLA FORNACE 13 MONTECOSARO MC , , SNC FARMACIA CELESTE SAS DI VIA CELESTE 29/A SANT'ELPIDIO A MARE FM , , MANARDI ANDREA E C MANCINI LEA VIA LEOPARDI 1 MONSAPIETRO MORICO FM MNCLEA71A44I436T 3.696, , BENIGNI MASSIMO VIA SALARIA 57 MONSAMPOLO DEL TRONTO AP BNGMSM67L08H769E 5.200, , TABACCHERIA CAROTTI LUCA VIA CLEMENTINA 159 SERRA SAN QUIRICO AN CRTLCU82P09E388Z 2.900, , TABACCHERIA BOLOGNINI 81 VIA GARIBALDI 1/A URBANIA PU BLGCRS82R31L500H 2.543, , CHRISTIAN GIAMPAOLI AUGUSTO VIA LUIGI EINAUDI 256 CIVITANOVA MARCHE MC GMPGST63T14C770G 3.250, , SPECA LODOVICO VIA VOLTA M & S SHOP DI PIERANTONI MARTINA SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP SPCLVC59D13H769N 2.900, , CORSO VITTORIO EMANUELE 165 CIVITANOVA MARCHE MC PRNMTN82H67E783U 2.580, , TABACCHERIA TACCHI STEFANO VIA PANTANO 2/4/6 PESARO PU TCCSFN62M24G479Y 2.892, , FELICI SRL VIA FALERIENSE Ovest 19 MONTEGIORGIO FM , , KEROFUEL SRL VIA SAN GIACOMO DELLA MARCA 7 CUPRAMARITTIMA AP , , VECCHIO MONTEFELTRO SNC DI 88 VIA ROMA 52 CARPEGNA PU , , ANGELINI UMBERTO E C MAJOR ARREDO VIA TRIESTE 83 PONZSANO DI FERMO FM , ,

52 90 ENERGY SRL VIA L. DA VINCI 31 AMANDOLA FM , , PIANE SRL VIA SPINETO 6 FALERONE FM , , OTTICA BORDONI EGISTO DI MASI CORSO GARIBALDI 57 FOSSOMBRONE PU , , ELENA & C. SNC TECNOUTENSILI SRL VIA ABBADIA 18 CAMERANO AN , , NATURALVERDE VIA GARDA 1 MONTE URANO FM TFNFNC55D01F697H 4.790, ,

53 ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI Provincia di Fermo Liquidazione n. 74 RS (482 RG) del 21/12/ SP n. 239 ex SS 210 Ferana Faleriense SP ex SS 78 Picena - Lavori di ammodernamento - By pass di Amandola - CUP: C21B Pagamento acconto ad alcune ditte aventi diritto. PREMESSO: ESTRATTO Art del DPR 327/2001 omissis Ritenuto liquidare al momento 1 80% dell indennità di espropriazione spettante, come sopra concordata, in attesa del tipo di frazionamento che determinerà l esatta quantificazione dei mq. occupati per la costruzione dell opera in oggetto; Visto il certificato del Comune di Amandola, acquisito al protocollo dell Ente il al n. 9302, attestante che le particelle sopra descritte ed interessate dagli espropri della S.P. n. 239 ex S.S. 210 Fermana Faleriense SP n. 237 (ex SS 78) Picena ricadono in zona E F Zona a Destinazione Agricola, parcheggi e C; Visti: il D. Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.); il D.P.R. 327/2001; il decreto presidenziale n. 9 del 28/06/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2018/20. Programma opere pubbliche 2019/20 ed elenco annuale Salvaguardia equilibri di bilancio; il decreto presidenziale n. 102 del 19/07/2018 con il quale è stato approvato il PEG 2018; DETERMINA 1. di prendere atto che le Ditte in premessa elencate hanno ritenuto, con atto di cessione volontaria, che a questo punto si intendono integralmente richiamati, di concludere la procedura espropriativa accettando l importo in esso riportati, per l area individuata nel piano particellare espropri; 2. di corrispondere alle seguenti Ditte un acconto pari all 80% dell indennità di esproprio ed il 100% dei danni dei Sigg.ri Grici accettate e sottoscritte: Greci Dalmazio, nato ad Amandola (AP) il e residente a Monytegranaro in Via della Croce, 36; Greci Giuliana nata ad Amandola (AP) il 10/12/1957 ed ivi residente in Via Touliatti, 7, proprietari di 1/2 ciascuno dell area distinta al N.C.T. del Comune di Amandola, al foglio 42, porzione della particella n. 216, da occupare per mq 480; n. 827, da occupare per mq. 10, 826 da occupare per mq Indennità spettante ,66, oltre ad 9.115,00 per allaccio alla rete metano di n. 3 utenze condominio Togliatti, anche per conto della Sig.ra Fragnini Acconto 80% ,73 così suddiviso: - Al Sig. Greci Dalmazio, la somma di C ,87, oltre ad 4.557,50 per danni utenze metano, mediante accredito sul c/c bancario IBAN: IT83R della UBI Banca, intestato allo stesso, così come richiesto e dichiarato con certificato sostitutivo di atto di notorietà pervenuto in data 19/12/2018 ed acquisito al protocollo dell Ente al n di pari data, unitamente all atto di cessione volontaria: - Alla Sig.ra Greci Giuliana la somma di ,87, oltre ad 4.557,50 per danni utenze metano, mediante accredito sul c/c bancario IBAN: IT51E di Banca Intesa, intestato a Greci Giuliana e Arrà Franco, così come richiesto e dichiarato con certificato sostitutivo di atto di notorietà pervenuto in data 19/12/2018 ed acquisito al protocollo dell Ente al n di pari data, unitamente all atto di cessione volontaria, tenendo presente quanto segue: - L indennità che riguardano i danni per allaccio alla rete metano di n. 3 utenze vanno liquidate per l intero e cioè 9.115,00, per 1 /2 ciascuno; le particelle 827 per mq. 10 e n. 826 per mq ( ), per l importo di 4.177,20, oltre ad 3.000,00 per danni (acconto 80% 5.741,76), non sono soggette alla ritenuto del 20% a titolo d imposta prevista dall art. 35 comma 2 DPR 327/2001, le particelle 216 per mq. 480 (425+55) e n. 826 per i mq. 100 per l importo di ,46, ricadono in zona omogenea C e sono soggette alla ritenuta del 20% a titolo d imposta prevista dall art. 35, comma 2 DPR 327/2001 e precisamente sull importo in Acconto 80% di ,97. 53

54 Fragnini Cristina, nata a Camerino il e residente ad Amandola, in Via P. Togliatti, 7, proprietaria dell area distinta al N.C.T. del Comune di Amandola, al foglio 42, particelle: n. 210 da espropriare per mq Indennità spettante 933,63 Acconto 80% 746,90, mediante accredito sul c/c bancario IBAN: IT della Banca Intesa San Paolo, così come richiesto e dichiarato con certificato sostitutivo di atto di notorietà pervenuto in data 19/12/2018 ed acquisito al protocollo dell Ente al n di pari data, unitamente all atto di cessione volontaria, area ricadente in zona omogenea E Destinazione Agricola non soggetta alla ritenuto del 20% a titolo d imposta prevista dall art. 35 comma 2 DPR 327/2001 ; 3. di dare atto che: il progetto - S.P. n. 239 Ex S.S. 210 Fermana - Faleriense - S.P. N. 237 Ex S.S. n. 78 Picena - Lavori di Ammodernamento - By Pass di Amandola - risulta finanziato interamente, per ,00, con fondi ex ANAS: Omissis - di imputare la spesa complessiva di ,63 di cui al presente atto al cap. 2032/ c.i. fin.fpv Competenza n. 794/ sub 10; - di trasmettere il presente atto a: - Segreteria Generale per gli adempimenti previsti dallo Statuto Provinciale. - Dirigente del Settore Viabilità Infrastrutture - Urbanistica. - Al BURM della Regione Marche; Visto per l utilizzazione del fondo Il Dirigente del Settore Viabilità Infrastrutture Urbani F:to: Dott. Ing. Ivano Pignoloni IL DIRIGENTE F.to: Dott. Lucia Marinangeli Il CONSIGLIO COMUNALE ( omissis ) D E L I B E R A 1) di approvare, ai sensi dell art. 26, comma 6 lett. a), L.R. n. 34/92 s.m.i., l unita <<Variante parziale al P.R.G. relativa alla modifica normativa della scheda 2 Area Vetreria da assoggettare a P. di R., ai sensi dell art. 26, L.R. 34/1992 s.m.i.>>, in adeguamento ai rilievi di cui al punto II) del Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 237/2018; 2) di dare, quindi, atto che della predetta variante parziale al P.R.G. fanno parte integrante i seguenti elaborati tecnici: - Relazione Tecnica (allegato A); - Normativa P. di R. (allegato B1); - Rapporto Preliminare per verifica assoggettabilità a V.A.S.; - Scheda di sintesi; - Determinazione dirigenziale n. 265/2017 della Provincia di Pesaro e Urbino di esclusione dalla procedura di VAS; - Parere n. 3451/2017 della Regione Marche (art. 89 DPR 380/2001 e L.R. n.22/2011) - Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. n. 237/ parere di conformità con prescrizioni;(elaborati scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Colli al Metauro, alla pagina Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio direttamente al link: x.php/trasparenza/index/index/categoria/197): 3) di attestare che la predetta variante parziale è conforme al vigente atto di Classificazione Acustica del territorio del cessato Comunale di Saltara, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 62 in data 27/10/2011; ( omissis ) Comune di Colli al Metauro Delibera C.C. n. 52 del 26/09/2018: Variante parziale al P.R.G. relativa alla modifica normativa della scheda 2 Area Vetreria da assoggettare a P. di R., ai sensi dell art. 26, L.R. 34/1992 smi - Approvazione in adeguamento ai rilievi del Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 273/2018. Comune di Offida Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 15/11/ Piano urbanistico di dettaglio n. F zona di completamento residenziale Via De Gasperi. Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione ai sensi dell art. 30 della l.r. n. 34/92 e s.m.i.. 54

55 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO omissis PROPONE 1) Di approvare la premessa narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) Di approvare le controdeduzioni esplicate in narrativa, in merito alle osservazioni mosse dalla Provincia di Ascoli Piceno, giusta Determinazione Dirigenziale n. 685/GEN del , a firma del Dirigente del Settore IV - Pianificazione Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno, assunta via pec in data , al prot. 2979, come da proposta formulata nella parte narrativa del presente atto; 3) Di approvare, di conseguenza, ai sensi dell art. 30 della L.R. n. 34/1992, per le motivazioni in premessa indicate, il piano attuativo convenzionato denominato Piano Urbanistico di Dettaglio n. F zona di completamento residenziale Via De Gasperi, redatto dall Arch. Stefano Piccinini e dal Geom. Piergiorgio Piccinini, costituito dagli elaborati in narrativa elencati, depositati agli atti nel fascicolo d ufficio, nel rispetto delle prescrizioni/condizioni, che assumono carattere tassativo, impartite da: - A.S.U.R. Marche, Area Vasta n. 5 - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Ascoli Piceno, con nota prot. n del , in narrativa riportata; - Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno (ex Uff. Genio Civile), con nota prot. n del , in narrativa riportata; - TIM S.p.A., in qualità di gestore del servizio di telefonia fissa, con nota prot. n del , assunta in data al prot. n. 3900, in narrativa riportata; - EnergieOffida S.r.l., in qualità di gestore del servizio dell energia elettrica nel Comune di Offida, con nota prot. n. 69 del , assunta in data , al prot. n. 3919, in narrativa riportata; - C.I.I.P. Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A., in qualità di gestore del servizio idrico integrato nella Provincia di Ascoli Piceno, con nota prot. n del , assunta via pec in pari data al prot. n. 5192, in narrativa riportata; 4) Di porre a carico dei soggetti attuatori il rispetto delle condizioni e prescrizioni dettate dall A.S.U.R. Marche, Area Vasta n. 5 (Dipartimento di Prevenzione), dalla Regione Marche, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, dal gestore del servizio di telefonia fisso TIM S.p.A., dal gestore del servizio di energia elettrica EnergieOffida S.r.l. ed infine dal gestore del servizio idrico integrato nella Provincia di Ascoli Piceno C.I.I.P. S.p.A., in narrativa testualmente riportate; 5) Di dare atto che il piano attuativo denominato Piano Urbanistico di Dettaglio n. F zona di completamento residenziale Via De Gasperi (Art delle n.t. del vigente P.R.G.), è costituito dai seguenti elaborati: - Tav. A - Relazione tecnica illustrativa; - Tav. B - Titolo di proprietà, visure ed estratto di mappa catastale; - Tav. C - Documentazione fotografica; - Tav. D - Norme tecniche di attuazione del PUD F11.3.1, stralcio della Variante al P.R.G. e n.t. adeguate; - Tav. E - Relazione geologica; - Tav. F - Computo metrico estimativo; - Tav. G - Schema di convenzione urbanistica; - Tav. 1 - Planimetria Generale - Corografia - Estratto di Mappa Catastale - Stralcio P.R.G. (scala 1:200); - Tav. 2 - Piano quotato ante e post operam (scala 1:200); - Tav. 3 - Sezioni longitudinali e trasversali ante e post operam (scala 1:200); - Tav. 4 - Piano particellare - Riepilogo superfici - Zonizzazione - Calcolo standard (scala 1:200); - Tav. 5 - Marciapiedi e Zone a parcheggi (scala 1:200); - Tav. 6 - Rete Fognaria per acque bianche e nere (scala 1:200); - Tav. 7 - Acquedotto e metanodotto (scala 1:200); - Tav. 8 - Illuminazione pubblica e canalizzazione elettriche (scala 1:200); - Tav. 9 - Canalizzazioni telefoniche (scala 1:200); 6) Di approvare lo schema di convenzione e le normative di dettaglio facenti parte integrante del presente atto, precisando che gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e gli standard rimangono a carico dei soggetti attuatori; 55

56 7) Di autorizzare l Arch. Fabio Menzietti, Responsabile dell Area Gestione del Territorio di questo comune, ad intervenire alla firma della convenzione, da stipularsi ai sensi dell art. 33 della L.R. n. 34/92 tra il Comune di Offida e i soggetti attuatori; 8) Di prendere atto che il piano attuativo in argomento è escluso dalla procedura di V.A.S., ai sensi della D.G.R. n del , come espresso con Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica - Tutela Ambientale VIA - Edilizia Scolastica e Patrimonio - Bellezza Naturali e VAS - Polizia Provinciale n. 1729/GEN del , a seguito di procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S.; 9) Di individuare nel dipendente comunale Arch. Fabio Menzietti il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell art. 4 della legge , n. 241 e s.m.i.; 10) Di trasmettere, entro novanta giorni dall approvazione del presente piano, alla Provincia di Ascoli Piceno ed alla Regione Marche copia della presente deliberazione, ai sensi dell art. 30, c. 5, della L.R. n. 34/92; 11) Di disporre che: - ai sensi dell art. 40, comma 2-bis, della L.R. n. 34/92, la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche; - che ai sensi dell art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente deliberazione con gli elaborati costituenti il piano attuativo, vengano pubblicati sul sito web di questo comune nella sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e Governo del Territorio; 12) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. omissis LA GIUNTA COMUNALE omissis D E L I B E R A Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata, avente ad oggetto: PIANO URBANISTICO DI DETTAGLIO N. F ZONA DI COMPLETAMENTO RESIDEN- ZIALE VIA DE GASPERI - CONTRODEDU- ZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVA- ZIONE AI SENSI DELL ART. 30 DELLA L.R. N. 34/1992 E S.M.I.. Di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.to L.vo n. 267/2000. Comune di Pesaro Estratto Delibera di G.C. n. 242 del 11/12/2018: Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione della variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale relativamente alle Concessioni Convenzionate 0.107, sita in località Roncaglia, e 0.127, sita in via Ponchielli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 30 della Legge Regionale n. 34/92 e s.m.i.. LA GIUNTA COMUNALE Omissis DELIBERA 1. di prendere atto che durante la pubblicazione della delibera di G.C. n. 121 del , avente per oggetto ADOZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE RELA- TIVAMENTE ALLE CONCESSIONI CON- VENZIONATE 0.107, SITA IN LOCALITA RONCAGLIA, E 0.127, SITA IN VIA PON- CHIELLI, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 15 E 30 DELLA LEGGE REGIONALE N. 34/92 E S.M.I., sono pervenute osservazioni, così come riportato nella parte narrativa del presente atto; 2. di approvare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del , come formulate nella proposta dell ufficio, riportata nella parte narrativa del presente atto; 3. di approvare la variante non sostanziale al PRG vigente relativamente alla concessione convenzionata 0.107, sita in località Roncaglia, e 0.127, sita in via Ponchielli ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 30 della L.R. n.34/1992, con le prescrizioni e precisazioni dettate dai Servizi comunali ed Enti in sede di conferenza dei servizi sopra riportati, costituita dai seguenti elaborati, allegati al presente Atto: 56

57 elaborato A. Relazione Tecnica VNS_ Roncaglia Ponchielli; A1. Relazione integrativa controdeduzioni VNS_ ; B. Scheda vigente VNS_598 località Roncaglia CC 0.107; C. Scheda variante VNS_598 località Roncaglia CC 0.107; D. Scheda variante VNS_598 località Roncaglia CC 0.376; allegato digitale A. RT_ VNS_ Roncaglia Ponchielli.pdf.p7m A1. Rel_int_VNS_ Roncaglia Ponchielli.pdf.p7m B. SCH_VIG_VNS_598 Roncaglia CC pdf.p7m C. SCH_VAR_VNS_598 Roncaglia CC v1.pdf.p7m D. SCH_VAR_VNS_598 Roncaglia CC v1.pdf.p7m E. Estratto PRG vigente variante VNS_598; E. Estratto_PRG_VIG_VAR_VNS_598 v1.pdf.p7m; F. Studio di incidenza VNS_598 località Roncaglia; F. ST_INC_VNS_598 Roncaglia.pdf.p7m; G. Scheda vigente VNS_607 via Ponchielli CC 0.127; H. Scheda variante VNS_607 via Ponchielli CC 0.127; I. Scheda variante VNS_607 via Ponchielli CC 0.377; G. SCH_VIG_VNS_607 Ponchielli CC pdf.p7m H. SCH_VAR_VNS_607 Ponchielli CC v2.pdf.p7m I. SCH_VAR_VNS_607 Ponchielli CC v2.pdf.p7m L. Estratto PRG vigente variante VNS_607; L. Estratto_PRG_VIG_VAR_VNS_607 v1.pdf.p7m; Relazione ai sensi dell art. 5 L.R. 14/2008 VNS_ ; Rel. art.5_lr14_2008 VNS_ pdf.p7m 4. di prendere atto che la variante in oggetto, di cui al punto 3), è stata esclusa dalle procedure di Valutazione d incidenza (VINCA), Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione d Impatto Ambientale (VIA) e Verifica di Compatibilità Idraulica (VCI) per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente atto; 5. di attestare che per le C.C , 0.376, e 0.377, oggetto della variante di cui al punto 3), non sussistono i presupposti di cui all art. 23, comma 01, lett. b, del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica subordinati a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire); 6. di disporre che, ai sensi dell art. 30, comma 5 della L.R. Marche n.34/1992 e s.m.i., venga trasmessa alla Provincia e alla Regione copia della presente deliberazione di approvazione della variante di cui al punto 3); 7. di disporre che, ai sensi dell art.40, comma 2- bis della L.R. Marche n.34/1992 e s.m.i., un estratto del presente atto, relativo all approvazione della variante di cui al punto 3), venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche; 8. di disporre che la presente deliberazione, corredata dai relativi allegati, sia pubblicata nell apposita sezione del sito del Comune di Pesaro denominata Amministrazione trasparente, sottosezione Pianificazione e governo del territorio, ai sensi dell art. 39 del D.Lgs. n. 33 del 15/03/2013, ai fini della trasparenza dell attività di pianificazione della pubblica amministrazione e dell acquisizione dell efficacia degli atti approvati. INOLTRE, all unanimità D E L I B E R A di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, ultimo comma, del TUEL. omissis 57

58 COMUNICAZIONI DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno T.U. 11/12/1933 n sulle acque pubbliche L.R. 09/06/2006 n. 5 sulle occupazioni del demanio idrico. Legge 36/1994. Comunicazione di AVVIO DEL PROCEDIMENTO relativo all istanza per il rilascio della CONCESSIONE di un AREA DEMANIALE sita nel Comune di GROTTAMMARE (AP) ubicata lungo il fiume Tesino adiacente alle part.lle 483 ed 485 del Foglio 15 del medesimo Comune, ad uso agricolo-vivaio, ai sensi del T.U. 1775/1993 e della L.R. 05/2006. Il Dirigente della P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno RENDE NOTO CHE In data 02/08/2018 il Sig. COLLETTA CLAU- DIO, nato a S. Benedetto del Tronto (AP) il 29/12/1992, (C.F. CLLCLD92T29H769K) e residente a Grottammare (AP) in Via Lazio n. 24, ha trasmesso istanza di rilascio di NUOVA concessione per occupazione di un area appartenente al demanio, situata nel territorio del Comune di Grottammare (AP), in località Bora Tesino e individuata catastalmente adiacente alle part.lle nr. 483 e 485 del foglio n. 15 del medesimo Comune, lungo il fiume Tesino, per uso: agricolo-vivaio e con una estensione di circa mq ,00 Si comunica altresì che il Responsabile del Procedimento è l Arch. Emidio Cinesi della P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno, Viale della Repubblica n Ascoli Piceno, presso i cui uffici, chiunque abbia interesse, in virtù dell art. 10 lett. b della L. 241/1990, potrà prendere visione degli atti del procedimento ivi depositati e potrà presentare memorie scritte contenenti osservazioni ed opposizioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): regione.marche.geniocivile.ap@emarche.it o in forma scritta a: Regione Marche, P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno, Viale della Repubblica, Ascoli Piceno. Il Dirigente Ing. Stefano Babini Regione Marche P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Minire Avviso di deposito per autorizzazione unica (Art. 12 D.Lgs. 387/2003; D.G.R del 03/10/2011; Art. 4 L.R. 19/1998) Ovvero Il sottoscritto Sig. Giancarlo DIGNANI, nato a Treia (MC) il 15/03/1981 e residente a Pollenza in Via Molino n. 5, in qualità di rappresentante legale della ditta CONSULENERGY S.r.l., avente sede legale in Via Molino n Pollenza (MC), Partita IVA n , Tel./Fax: , giancarlo.dignani@tiscali.it e p.e.c.: consulenergy@pec.it; AVVISA CHE gli elaborati del progetto denominato: recupero e ripristino con ammodernamento tecnico e sismico di briglia per la realizzazione di centrale mini-idroelettrica a presa e rilascio immediato a paratoia mobile sul torrente Sentino in loc. SP n. 22 (Ex-molino di Genga) e che consiste in: Realizzazione di Impianto mini-idrolettrico ad acqua fluente di tipo a presa e rilascio immediato, con captazione di acqua a lato della briglia storica da recuperare, ripristinare ed adeguare sismicamente e la restituzione, senza sottensione di alveo, immediatamente a valle del salto idraulico. Il percorso di derivazione si realizza pertanto con il sistema della presa e rilascio immediati, sfruttando il salto geodetico prodotto dalla briglia suddetta che sarà di tipo mobile a ventola, con sensori in remoto per il controllo del sollevamento e sensori in funzione della portata idraulica. L impianto prevede la installazione di n. 1 turbina KAPLAN mono-regolante ad asse verticale. Trattasi di una turbina ottimizzata per corsi d acqua a portata variabile, dotata di un distributore ad angolo di calettamento variabile. L acqua è intercettata in sinistra idrografica della briglia tramite struttura scatolare dotata di grigia automatizzata. L impianto sarà altresì dotato di paratoie di sicurezza per la chiusura della derivazione e da sensori ad ultrasuoni ed altre apparecchiature necessari al funzionamento dell impianto e per la misura dell eventuale DMV (se previsto essendo l opera a presa e rilascio immediati) e delle portate derivate. Il salto idraulico lordo è pari a 4,20 mt e quello netto di 4,00 m. 58

59 La porta derivata è pari a 4,01 mc/sec, per una potenza nominale media di concessione pari a (KW) 165,12, ovvero una potenza di circa 126 kw al netto del rendimento netto dell impianto pari all 80%. per una produzione per una produzione annua di circa 800 kwh. Le Coordinate piane di riferimento tramite il sistema GAUSS BOAGA (Roma 40) fuso Est EPSG 3004 sono le seguenti: (prelievo) Nord Est (scarico) Nord Est Sono stati depositati presso il/i seguente/i comune/i ed Ente/i: REGIONE MARCHE P.F. Rete Elettrica regionale, Autorizzazione Energetiche, Gas ed Idrocarburi. Palazzo Leopardi, via Tiziano, ANCONA All. n. 1 Modulistica per inserimento nella Graduatoria Regionali Annuali di Settore della Medicina Generale, da valere per l anno 2020; All. n. 2 Modulistica per inserimento nella Graduatoria Regionale di Pediatria di Libera Scelta, da valere per l anno 2020 All. n. 3 Dichiarazione assolvimento imposta di bollo L Autorità Competente al rilascio del provvedimento finale di Autorizzazione Unica è REGIONE MARCHE - P.F. Rete Elettrica regionale, Autorizzazione Energetiche, Gas ed Idrocarburi via Tiziano, ANCONA Il progetto medesimo ed i relativi elaborati rimarranno depositati presso gli enti sopra elencati per 30 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. Il deposito è effettuato ai fini di consentire a chiunque vi abbia interesse di prenderne visione, ottenerne a proprie spese una copia e presentare all Autorità Competente osservazioni e memorie relative al progetto depositato, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, da prodursi per iscritto in carta semplice entro 30 giorni dalla data odierna, Genga, 10 agosto 2018 Consulenergy Srl BANDI DI CONCORSO ASUR Marche Area Vasta n. 2 Ancona ACN dei Medici di Medicina Generale e ACN per i Pediatri di Libera Scelta del e ss.mm.ii. 59

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80 Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta N. 3 Macerata Avviso pubblico per il conferimento ci Incarico Quinquennale di Direttore di Struttura Complessa Disciplina: Anestesia e Rianimazione (quale Direttore della U.O.C. Terapia del Dolore e Cure Palliative AV3) Si rende noto che, in esecuzione della determina n. 1512/AV3 del 20/12/2018 adottata dal Direttore dell Area Vasta 3, esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito di procedere all attribuzione del seguente incarico: - INCARICO QUINQUENNALE DI DIRE- ZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA - RUOLO: SANITARIO - PROFILO PROFESSIONALE: MEDICO - POSIZIONE E DISCIPLINA: DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DISCIPLINA ANESTESIA E RIANIMAZIONE La procedura per l attribuzione dell incarico è disciplinata dall art.15 del D.Lgs. n.502/1992 e.s.m.i., dal D.P.R. n.484/1997 limitatamente alle disposizioni contenute negli artt. 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, dal D.M. 30/1/1998 e dal D.M. 31/1/1998, modificati con D.M. Sanità 22/1/1999 e s.m.i., dalla L.R. n.13/2013 e dalla DGRM n.1503 del 4/11/2013 Indirizzi per gli enti del Servizio Sanitario Regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO: Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posizione oggetto dell avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo. PROFILO OGGETTIVO (VEDI ALLEGATO 1) PROFILO SOGGETTIVO (VEDI ALLEGATO 2) 1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE: a) CITTADINANZA ITALIANA, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero di uno dei paesi dell Unione Europea ai sensi dell art.38 D.Lgs. 165/01. Si applica quanto previsto dall art.7 L. 97/2013. b) GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLI- TICI Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall impiego presso una pubblica Amministrazione, per aver conseguito l impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. c) INCONDIZIONATA IDONEITÀ FISICA ALLE MANSIONI DELLA POSIZIONE FUNZIONALE A SELEZIONE. L accertamento di tale idoneità sarà effettuata prima dell immissione in servizio a cura del Medico Competente dell Area Vasta. d) LIMITI DI ETÀ. La partecipazione all avviso non è soggetta a limiti di età, fatti salvi i limiti di anzianità e vecchiaia contemplati dalle norme vigenti in materia previdenziale. Si applica la vigente clausola contrattuale in virtù della quale l assegnazione dell incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età, per cui in tali casi la durata dell incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite. e) DIPLOMA DI LAUREA in Medicina e Chirurgia. f) ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO g) ISCRIZIONE ALL ALBO PROFESSIONALE DELL ORDINE DEI MEDICI. E consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell Unione Europea, fermo restando l obbligo dell iscrizione all albo in Italia prima dell assunzione in servizio. h) ANZIANITÀ DI SERVIZIO: di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell incarico o disciplina equipollente e SPECIALIZZAZIONE nella disciplina oggetto dell incarico o in disciplina equipollente, ovvero di dieci anni nella disciplina oggetto dell incarico. L anzianità di servizio utile per l accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell art. 10 del D.P.R. 10/12/1997 n. 484, nell art.1 del D.M. Sanità 184/00, nell art. 1 del DPCM 8/3/01. Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M. Sanità del e s.m.i.. 80

81 i) CURRICULUM PROFESSIONALE in cui sia documentata una specifica attività professionale ed una adeguata esperienza. j) ATTESTATO DI FORMAZIONE MANAGE- RIALE. Fino all espletamento del primo corso di formazione manageriale, l incarico sarà attribuito prescindendo dal possesso di tale attestato, fermo restando l obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale che verrà organizzato dalla Regione Marche e/o dalle Aziende Sanitarie. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall impiego presso una Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. In applicazione della legge 10/4/1991 n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l accesso ed il trattamento sul lavoro. 2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTA- ZIONE DELLE DOMANDE DI AMMIS- SIONE Le domande di ammissione redatte secondo lo schema allegato al presente Avviso e corredate della prescritta documentazione nonché dagli altri eventuali titoli, vanno indirizzate al Direttore dell Area Vasta n.3 dell Asur Marche Via Annibali, 31/L fraz. Piediripa Macerata (Mc). Le domande debbono essere presentate entro il 30 giorno successivo alla data di pubblicazione dell estratto dell Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande possono essere presentate: a) a mezzo del servizio postale; in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell Ufficio Postale accettante. Non saranno comunque ammessi alla procedura i candidati le cui domande, ancorché presentate nei termini all Ufficio Postale accettante, perverranno all Ufficio Protocollo dell Area Vasta n.3 con un ritardo superiore a 15 giorni; b) direttamente all Ufficio Protocollo dell Area Vasta n.3 sede di Macerata, dal lunedì al venerdì di tutti i giorni feriali (dalle ore 10,00 alle ore 13,00). Si precisa che gli operatori dell Azienda non sono abilitati al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati. c) trasmesse tramite posta elettronica certificata esclusivamente all indirizzo di posta elettronica areavasta3.asur@emarche.it. In tal caso il candidato dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l invio della domanda. Fatte salve tutte le altre prescrizioni previste dal presente avviso, è consentito l invio tramite PEC, a pena esclusione, con le seguenti modalità: 1. trasmissione tramite PEC e sottoscrizione con firma digitale del candidato; 2. inoltro tramite posta elettronica certificata di cui all art.16 bis del D.L. n. 185/2008, cioè utilizzando la posta personale del cittadino rilasciata secondo le modalità e le regole individuate dal DPCM del 06/05/2009 (CEC-PAC del candidato o Posta Certificata). Ciò poiché l art. 65 del D.lgs. n. 82/2005 specifica che le istanze e le dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica sono valide se trasmesse dall autore mediante la propria casella di PEC purché le relative credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. All esterno della busta deve essere indicato il MIT- TENTE e deve essere riportata la seguente dicitura: Contiene domanda avviso per incarico quinquennale di Direttore Struttura Complessa di Terapia del Dolore e Cure Palliative. La stessa dicitura dovrà essere indicata nell oggetto in caso di invio tramite PEC. Non è ammessa alcuna forma di integrazione delle domande dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle stesse; l eventuale riserva di invio o l invio successivo di documenti e/o integrazione sono privi di effetto. In caso di invio della domanda di partecipazione all Avviso e degli ulteriori documenti tramite PEC questi ultimi dovranno: 81

82 2- essere necessariamente autocertificati, in quanto copie, secondo il modello previsto dalla domanda di partecipazione. Tali documenti dovranno essere trasmessi unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L Area Vasta declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo servizio postale con modalità ordinarie, nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell Amministrazione stessa. La domanda ed i relativi allegati non sono soggetti all imposto di bollo né all atto della relativa presentazione né successivamente (Legge 23/8/1988 n. 370; Legge 18/2/1999 n. 28) 3. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PRO- CEDURA SELETTIVA. Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura prevista dal presente avviso: A) Per le domande consegnate direttamente all ufficio protocollo o inviate tramite servizio postale, la mancata sottoscrizione della domanda da parte dell aspirante o il mancato rispetto dei termini e modalità di consegna/spedizione o comunque l acquisizione della domanda da parte dell Area Vasta oltre il 15 giorno dalla scadenza dei termini; per le domande inoltrate tramite PEC: - la mancata sottoscrizione nei termini di cui al precedente art. 3; - la mancanza della titolarità della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l invio della domanda B) La mancanza dei requisiti generali e specifici salvo quanto previsto dall art. 15 comma 3 del D.P.R. 484/1997, nonché la mancata autocertificazione o certificazione degli stessi secondo la normativa vigente. 4. CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLE DOMANDE Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare 82

83 sotto la propria responsabilità, in modo chiaramente leggibile: a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale; b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi; c) il godimento dei diritti civili e politici; d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime; e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti; f) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti dal bando; g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; i) il domicilio (ed eventualmente recapito telefonico, e PEC) presso il quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione. A tale scopo, l aspirante dovrà comunicare eventuali successive variazioni del domicilio indicato nella domanda. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a); j) il consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003); k) l indirizzo di posta elettronica certificata qualora il candidato indichi tale canale per le comunicazioni; l) autocertificazione relativa alla titolarità della casella di posta elettronica certificata nonché autocertificazioni relative ai documenti che vengono allegati, in caso di invio tramite PEC; 5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la seguente documentazione 1. documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione 2. fotocopia del documento di identità personale del candidato 3. elenco datato e firmato dei titoli e documenti presentati 4. un curriculum professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti dovranno fare riferimento: a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, negli ultimi dieci anni, anche con riguardo all attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità; d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori; e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario; f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all estero, in qualità di docente o relatore; g) alla produzione scientifica degli ultimi dieci anni valutata in relazione all attinenza alla disciplina e in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali o internazionali, caratterizzate anche da filtri nell accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica. h) alla continuità e alla rilevanza dell attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi. Le informazioni contenute nel curriculum professionale non potranno essere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma di autocertificazione secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità. Si precisa inoltre che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà non saranno oggetto di valutazione. I documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso, se rilasciati da privati, possono essere prodotti in originale. Ai sensi dell art. 15, comma 83

84 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni non possono essere accettate, pertanto le stesse devono essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli art. n. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, redatte secondo lo schema allegato al presente bando. Le autocertificazioni relative ai servizi prestati devono, pena la non valutazione, contenere in modo preciso e completo tutti gli elementi del certificato che si intende sostituire (Ente, durata, qualifica, causa di cessazione del rapporto di lavoro, ecc). La dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell articolo 39 del D.P.R. n. 445/2000, può anche concernere la conformità di una copia all originale in possesso dell interessato. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche, che rendano impossibile o dubbio l abbinamento con il relativo documento prodotto in copia semplice. Eventuali dichiarazioni di conformità irrituali, incomplete o generiche, non produrranno effetti. Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Possono essere presentate in originale o in fotocopia ed autenticate dal candidato ai sensi dell art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà sono conformi agli originali in suo possesso. L Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato: - l Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell art. 76 D.P.R. 445/00 - in caso di sopravvenuta assunzione l Amministrazione applicherà l art. 55-quater del D.Lgs. 165/01. - l interessato decadrà comunque, ai sensi dell art. 75 D.P.R. 445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 6. VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI Le operazioni di verifica relative alla sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata a cura dell Ufficio del Personale e disposta con atto formale del Direttore dell Area Vasta, nel rigoroso rispetto della normativa vigente (D.P.R. n.484/97, provvedimenti di classificazione delle discipline equipollenti ed affini, accordi Stato- Regioni che individuano le discipline nelle quali possono essere conferiti incarichi di struttura complessa). 7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell ASUR Marche e da tre Direttori di Struttura Complessa nella disciplina della presente selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Strutture Complesse della Regione Marche, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente presso una Regione diversa. Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario. Nel caso in cui risultasse impossibile individuare nell ambito dell elenco della disciplina propria della struttura complessa di riferimento il numero di nominativi indispensabile per effettuare il sorteggio, almeno pari a sei, l Area Vasta provvede ad acquisire ulteriori nominativi nell ambito degli elenchi nominativi. Il ricorso alle discipline equipollenti è effettuato in via prioritaria per le supplenze. Le operazioni di sorteggio saranno effettuate presso l Area Dipartimentale del Personale dell ASUR, sita in Via Oberdan n. 2 Ancona, alle ore del 2 giovedì successivo alla data di scadenza del bando di avviso pubblico. In caso di festività infrasettimanale il sorteggio avrà luogo alla medesima ora il giorno lavorativo immediatamente successivo. Qualora sia necessario ripetere il sorteggio per sostituire uno o più componenti della Commissione, verrà dato avviso nel sito aziendale almeno 7 gg. prima della data fissata per il sorteggio medesimo. A seguito delle operazioni di sorteggio, l ufficio del personale provvede all accertamento dei requisiti nei confronti dei componenti della commissione e verifica la sussistenza di cause di incompatibilità o di altre situazioni nelle quali potrebbe essere compromessa l imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della trasparenza della procedura selettiva, con particolare riferimento agli articoli 51 e 52 del c.p.c. Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall articolo 35-bis, comma 1 lettera a), del decreto legi- 84

85 slativo n.165/2001 (così come introdotto dall articolo1, comma 46, della legge n.190/2012). All atto dell accettazione della nomina, sulla base di apposita modulistica predisposta dall azienda redatta in conformità alle disposizioni sopra richiamate, l interessato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui sopra o di non trovarsi in situazioni, attuali o anche solo potenziali, di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento del proprio operato. Nella composizione della commissione di valutazione si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all articolo 57, comma 1 punto a), del d.lgs. n. 165/2001 (così come novellato dall articolo 5 della legge 23 novembre 2012, n. 215), al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne. La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio sarà nominata con determina del Direttore dell Area Vasta. La composizione della Commissione di Valutazione sarà pubblicata sul sito internet Aziendale. La Commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. 8. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTA- ZIONE Ai sensi dell art. 15, comma 7 bis, punto b) del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., la Commissione di cui all art. 6 del presente bando effettua la valutazione con l attribuzione di punteggi mediante l analisi compartiva dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell attività svolta, dell aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio. La Commissione valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio secondo i criteri ed i principi di cui al presente paragrafo. Ambiti di valutazione Gli ambiti di valutazione sono articolati nelle seguenti macro aree: a) curriculum; b) colloquio. Così come disposto dalla DGR 1503/2013, ai fini della valutazione delle macro aree si fanno propri i criteri già previsti dal disapplicato art. 8 del D.P.R. 484/97. La Commissione dispone per la valutazione complessivamente di 100 punti così ripartiti: - MAX 30 punti per il curriculum - MAX 70 punti per il colloquio A) CURRICULUM (max punti 30) In relazione al fabbisogno definito all art. 5, verranno prese in considerazione le attività professionali, di formazione, di studio, di ricerca nonché della produzione scientifica del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 10 anni, così suddivise: a.1) Esperienza professionale: max punti 10 - tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; - posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e dei particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; a.2) Prestazioni quali-quantitative: max punti 10 - tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità; Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: - attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; - caratteristiche dell azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo; - durata, continuità e rilevanza dell impegno professionale del candidato. a.3) Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: max. punti 10 - i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori; - l attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario; - la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all estero, in qualità di docente o di relatore; - la produzione scientifica degli ultimi 10anni, 85

86 valutata in relazione all attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali; - la continuità e la rilevanza dell attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi. La Commissione formula un giudizio complessivo adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlato al grado di attinenza con le esigenze aziendali. B) COLLOQUIO Il punteggio per la valutazione del colloquio (max. 70 punti) verrà assegnato valutando: - capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al fabbisogno determinato dall Area Vasta al precedente punto 5; - capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall Area Vasta al precedente punto 5. La Commissione, nell attribuzione dei punteggi terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell efficacia e dell economicità degli interventi, nonché l attitudine all innovazione ai fini del miglioramento dell organizzazione. Prima dell espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che organizzativo. I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per l ammissione al colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data del colloquio. La convocazione sarà altresì pubblicata, con lo stesso preavviso, sul sito web dell Azienda. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. Il colloquio si svolgerà in un aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande. Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà verbale delle operazioni condotte e una relazione sintetica che, unitamente alla terna dei candidati idonei con i migliori punteggi, sarà trasmessa al Direttore dell Area Vasta. I candidati sono idonei quando raggiungono un punteggio almeno pari al 51% del punteggio massimo attribuibile. 9. SCELTA DA PARTE DEL DIRETTORE DI AREA VASTA, CONFERIMENTO DELL IN- CARICO E PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET L Area Vasta pubblicherà sul proprio sito internet, prima della nomina del candidato: - il profilo professionale predelineato (fabbisogno soggettivo), del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto della selezione, così come trasmesso dal Presidente della Commissione di valutazione; - i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; - la relazione della Commissione di Valutazione, comprensiva dell elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio. L atto di attribuzione dell incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato decorsi almeno 15 giorni dalla predetta pubblicazione e pubblicato sul sito internet aziendale. Il termine massimo di conclusione della procedura è di mesi sei a decorrere dalla data di adozione della determina di nomina della commissione Tale termine potrà essere elevato di ulteriori quattro mesi in presenza di ragioni oggettive. In tale caso se ne darà comunicazione agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell Azienda. L incarico verrà conferito dal Direttore dell Area Vasta ad un candidato individuato nell ambito della terna degli idonei, composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della valutazione del curriculum e all espletamento del colloquio. Nell ambito della terna, il Direttore dell Area Vasta potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere pubblicata unitamente all atto di nomina nel sito internet aziendale. 86

87 La Direzione di Area Vasta si riserva la possibilità di reiterazione della procedura selettiva nel caso in cui i candidati che si sono presentati al colloquio risultino in numero inferiore a tre. 10. MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL- L INCARICO. Il concorrente cui verrà conferito l incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Ai sensi dell art. 15 comma 7 ter del D.Lgs 502/92 e s.m.i. L incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 15. L incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica positiva al termine dell incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative. L incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione dell Area Vasta o dalla Direzione di Dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità il Direttore dell Area Vasta può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del Codice Civile. Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l Area della Dirigenza Medica e Veterinaria/Sanitaria e dai vigenti accordi aziendali. La Direzione di Area Vasta si riserva la possibilità di utilizzare gli esiti della procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Tutti i dati personali di cui l Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy (n. 679/2016) e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 per la parte non abrogata. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell Azienda ed all utilizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura concorsuale, nonché per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/13. I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell art. 22 della Legge n. 241/ DISPOSIZIONI VARIE L Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, revocare o annullare il presente bando. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia nonché i contenuti della DGRM n.1503/2013. L ufficio competente del procedimento amministrativo è la U.O.C. Gestione Risorse Umane cui gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni dalle ore 11,30 alle ore 13,30, dal lunedì al venerdì ( 0733/ ) f.to IL DIRETTORE DELL AREA VASTA (Dott. Alessandro Maccioni) NOTE Nota n.1 ATTESTATO MANAGERIALE Per Aziende Sanitarie deve intendersi anche quelle fuori Regione. Nota n.2 PROFILO OGGETTIVO VEDI RELAZIONE ALLEGATA (ALLEGATO 1) Nota n.3 PROFILO SOGGETTIVO VEDI RELAZIONE ALLEGATA (ALLEGATO 2) 87

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