L INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA ED. OTTOBRE 2012

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1 L INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA ED. OTTOBRE 2012

2 1. IL NUOVO SISTEMA DELL INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA 1.2. I mediatori creditizi 1 GLOSSARIO 6 NORMATIVA 8

3 1.2. I MEDIATORI CREDITIZI Al termine del capitolo sarai in grado di conoscere i caratteri generali dei nuovi mediatori creditizi e i principali obblighi di legge posti a loro carico Caratteri generali dei nuovi mediatori creditizi Il mediatore creditizio è definito come il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Può svolgere esclusivamente: attività di mediazione creditizia come sopra definita; attività connesse o strumentali all attività svolta in via principale; eventuali attività espressamente autorizzate dalla legge. Conformemente ai principi sanciti dall art del codice civile, il mediatore creditizio non può essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. Non opera, dunque, in nome o per conto di alcuna delle parti (e infatti non può esserne il rappresentante-procuratore) e si interpone tra loro svolgendo una funzione di consulente a favore del cliente nel momento in cui valuta le varie offerte presenti sul mercato. 1

4 L iscrizione all elenco dei mediatori creditizi tenuto dall Organismo può essere conseguita soltanto da soggetti operanti sotto forma di società di capitali e che presentino tutti i requisiti richiesti dalla riforma (v. art. 128-septies TUB). Il mantenimento dell iscrizione è comunque subordinato all esercizio effettivo dell attività di mediazione creditizia. Non è ammessa la contestuale iscrizione nell elenco dei mediatori creditizi e in quello degli agenti in attività finanziaria: pertanto tutti i soggetti iscritti in uno dei due albi tenuti dall UIF alla data del 30/6/2011 dovranno decidere in quale dei nuovi elenchi tenuti dall Organismo chiedere eventualmente l iscrizione. 2

5 1.2.2 I principali obblighi posti a carico dei mediatori creditizi Già prima della riforma, i mediatori creditizi erano tenuti a osservare un ampia gamma di normative volte a tutelare la correttezza dei comportamenti nei rapporti con il cliente. La riforma conferma l operatività di tutte le normative previgenti, rafforzando gli strumenti di controllo sull operato degli intermediari del credito. La trasparenza bancaria La trasparenza nei rapporti di mediazione creditizia La prevenzione del riciclaggio Gli ulteriori obblighi di legge Ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel Titolo VI del Testo Unico Bancario in materia di trasparenza nei rapporti contrattuali tra banche/intermediari finanziari e clienti. La Banca d'italia può stabilire specifiche regole per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti tra mediatore e cliente: le nuove disposizioni da essa dettate in materia di trasparenza dei contratti bancari prevedono, infatti, l introduzione di un apposita sezione (la sezione VIII) che sarà redatta e pubblicata dopo la definitiva entrata a regime della riforma. Fino ad allora continuerà ad applicarsi il Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 Istruzioni per i mediatori creditizi. I mediatori creditizi sono tenuti al rispetto degli obblighi specificatamente previsti nei loro confronti dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (attuazione della direttiva 2005/60/CTE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), già indicati nel Provvedimento UIC del 29 aprile I mediatori creditizi sono tenuti al rispetto di tutte le ulteriori norme di legge rilevanti ai fini dell attività in concreto prestata, fra le quali vanno ricordate: la legge antiusura (Legge n. 108/96), il Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/05), il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03), il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/05), le norme sul diritto societario (Libro V del Codice Civile), ecc.. 3

6 1.2.3 Prima e dopo la riforma Pre-riforma I mediatori creditizi devono iscriversi all albo tenuto dall Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d Italia Il mediatore creditizio può svolgere anche l attività di agente in attività finanziaria Il mediatore può essere una persona fisica o una persona giuridica I mediatori creditizi possono svolgere anche attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti (art. 17 L. n. 262/05) Il ruolo del mediatore creditizio Post-riforma I mediatori creditizi si iscrivono nell elenco tenuto dall Organismo associativo previsto dall art. 128-undecies TUB Non è ammesso il contemporaneo esercizio dell attività di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria Può essere mediatore creditizio soltanto una società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.A., Soc. Coop a r.l.) I mediatori creditizi non possono più svolgere attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti (art. 17 L. n. 262/05) 4

7 GLOSSARIO Agente in attività finanziaria È il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A. Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al consumo, così come definito dall articolo 121 del Testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica; credito ipotecario; prestito su pegno; rilascio di fideiussioni, l avallo, l apertura di credito documentaria, l accettazione, la girata, l impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari. Attività strumentali e connesse A norma del DM n. 29/09 è strumentale l attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata. A titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di: studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria; gestione di immobili ad uso funzionale; gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; formazione e addestramento del personale. È connessa l attività accessoria che comunque consente di sviluppare l attività esercitata. A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: informazione commerciale; locazione di cassette di sicurezza. Intermediari finanziari Sono i soggetti, cui è riservato l esercizio nei confronti del pubblico dell attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, iscritti nell elenco previsto dall art. 106 del TUB. 5

8 Intermediario del credito La categoria ricomprende gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal TUB, almeno una delle seguenti attività: 1. presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2. conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore. Mediatore creditizio È il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Partecipazione di controllo (argomento trattato a pagine 24 e 32 della dispensa) Secondo il Codice Civile (art c.c.) sono considerate società controllate: 1. le società in cui un altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria; 2. le società in cui un altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria; 3. le società che sono sotto influenza dominante di un altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un altra società esercita un influenza notevole. L influenza si presume quando nell assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. Secondo il Testo Unico Bancario (art. 23) ai fini della normativa sulle partecipazioni bancarie il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l attività di direzione e coordinamento. 6

9 Il controllo si considera esistente nella forma dell influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: 1. esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni nelle assemblee ordinarie; 2. possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; 3. sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a. la trasmissione degli utili o delle perdite; b. il coordinamento della gestione dell impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c. l attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; d. l attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; 4. assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi. Servizi di pagamento Tutti i servizi che riguardano le seguenti attività: 1. servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 3. esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 3.1 esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 3.2 esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 3.3 esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 4. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: 4.1 esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 4.2 esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 4.3 esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 5. emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; 6. rimessa di denaro; 7. esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi. 7

10 NORMATIVA Direttiva 2005/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo Provvedimento dell Ufficio Italiano dei Cambi - 29/04/2005, n G.U. 20/05/2005, n. 116 Testo Unico Bancario - Decreto legislativo 1 settembre 1993, n Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Versione aggiornata al decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 239 D.Lgs. 21 novembre 2007, n Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Regolamento interno OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare n. 3/12 contenente disposizioni inerenti l applicazione dell art. 128-quater, comma 4, del Testo Unico Bancario Atto costitutivo e statuto dell organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Allegato C all atto Rep. n /

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