SEMBLEE DEI SOCI NELLE S.P.A.
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- Fabia Palla
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1 SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI PARTICOLARITÀ IN TEMA DI AS- SEMBLEE DEI SOCI NELLE S.P.A. SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MO- DIFICHE ASSEMBLEE DEI SOCI NELLA S.P.A. Artt Codice Civile - D. Lgs , n. 6 - D. Lgs , n L , n. 366 Le novità sulle assemblee dei soci nelle società di capitali sono numerose, iniziando dalla previsione di maggiori competenze specificate per legge. I compiti dell assemblea ordinaria richiedono maggiori poteri, per garantire un funzionamento più efficace e snello, con differenziazione in funzione del modello di governance scelto dalla società. L assemblea delibera ora sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Non rientra più tra i suoi poteri l emissione delle obbligazioni, ora di competenza degli amministratori. L assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all oggetto della società; devono essere segnalate nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. È tenuta distinta la disciplina delle società che fan ricorso al mercato del capitale di rischio, dove l assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. L atto costitutivo può richiedere maggioranze più elevate nelle deliberazioni, tranne che per l approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali. SCHEMA DI SINTESI L assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell esercizio sociale. ordinaria Regolarmente costituita con:.. la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell assemblea medesima;.. quando è rappresentato l intero capitale sociale e partecipa all assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. ASSEMBLEA DEI SOCI Delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Delibera in merito a:.. modificazioni dello statuto;.. nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;.. ogni altra materia espressamente attribuitagli dalla legge. Regolarmente costituita con la metà del capitale, o con l intero capitale e la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo. Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell assemblea. Delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. CONVOCAZIONE Procedura ordinaria Da parte dei soci Nel comune dove ha sede la società. Dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso con indicazione del giorno, ora e luogo dell adunanza e delle materie da trattare. L avviso deve essere pubblicato nella G.U. o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno 15 giorni prima di quello fissato per l assemblea. Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare l assemblea, indicando gli argomenti da trattare, quando ne è fatta domanda da:.. almeno 1\10 del capitale posseduto dai soci;.. la minore percentuale prevista nello statuto. 1
2 PARTICOLARITÀ IN TEMA DI ASSEMBLEE DEI SOCI NELLE S.P.A. COMPETENZE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA Art. 2364, 2364-bis Codice Civile Società prive di consiglio di sorveglianza Società con consiglio di sorveglianza Convocazione per l approvazione del bilancio Se la società adotta il modello amministrativo ordinario o quello monistico, l assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:.. Approva il bilancio... Nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile... Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dall atto costitutivo... Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci... Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti... Approva l eventuale regolamento dei lavori assembleari. Novità Solo la legge e non più soltanto lo statuto può attribuire ai soci la decisione sul compimento di atti gestionali. Con lo statuto si può solo stabilire che determinati atti, prima di essere compiuti da parte degli amministratori, devono essere autorizzati dall assemblea, che si riserva la facoltà di impedirne l esecuzione. Il regolamento dei lavori assembleari è una novità introdotta per consentire un autodisciplina nel regolare svolgimento funzionale delle assemblee, con indicazione nello stesso, per esempio, delle procedure, della durata massima di ogni intervento, del loro ordine e delle modalità di votazione. Nel caso di adozione del modello amministrativo dualistico, l assemblea ordinaria è ulteriormente svuotata di attribuzioni che passano al consiglio di sorveglianza:.. Nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza... Determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto... Delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza... Delibera sulla distribuzione degli utili... Nomina il revisore. L approvazione del bilancio e la nomina e revoca degli amministratori sono affidate al consiglio di Novità sorveglianza. L assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l anno, entro il termine stabilito dallo statuto, e comunque non oltre 120 giorni dalla chiusura dell esercizio. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di:.. Società tenute alla redazione del bilancio consolidato... Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all oggetto della società. Gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. 2
3 ASSEMBLEA STRAORDINARIA Art Codice Civile Competenze Delega L assemblea delibera sui seguenti argomenti:.. Modificazioni dello statuto;.. nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori... Su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Lo statuto può attribuire alla competenza dell organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti:.. la fusione nei casi di incorporazione di società intermente posseduta (art. 2505), o posseduta al 90% (art bis);.. l istituzione o la soppressione di sedi secondarie;.. l indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della società;.. la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;.. gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;.. il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Rimane ferma la possibilità di delegare agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili (art ter) o di aumentare il capitale (art. 2443). In ogni caso si applicano le disposizioni sul deposito, iscrizione e pubblicazione delle modifiche statutarie (art. 2436). CONVOCAZIONE Luogo L assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente, e può essere ordinaria o. Formalità L assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l indicazione del giorno, dell ora e del luogo dell adunanza e l elenco delle materie da trattare. L avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno 15 giorni prima di quello fissato per l assemblea. Se i quotidiani indicati nello Statuto hanno cessato le pubblicazioni, l avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Novità totalitaria Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi, come il fax o la , che garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell assemblea, in deroga della pubblicazione sulla G.U. In mancanza delle formalità suddette, l assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l intero capitale sociale e partecipa all assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Si deve dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Artt. 2363, 2366 e 2367 Codice Civile Richiesta di soci Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto. Nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori o il consiglio di gestione, o in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza, non provvedono, il presidente del tribunale, sentiti i componenti degli Tribunale organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell assemblea, designando la persona che deve presiederla. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 3
4 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI Costituzione dell assemblea ordinaria e Diritto di voto non esercitabile L assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell assemblea medesima. Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell assemblea, mentre sono escluse le azioni prive del diritto di voto. Art Codice Civile CONVOCAZIONI SUCCESSIVE Art Codice Civile Maggioranze per le delibere 4 Modalità di convocazione Maggioranze in seconda convocazione Convocazioni successive alla seconda ordinaria Delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari. Delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. L assemblea è regolarmente costituita con Società che la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la fan ricorso metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto. al mercato del capitale Delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del di rischio capitale rappresentato in assemblea. Non sono computate nel calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l approvazione della deliberazione le azioni per le quali il diritto di voto:.. non può essere esercitato;.. non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi. Nell avviso di prima convocazione dell assemblea può essere fissata la data per la seconda convocazione in caso di mancanza delle maggioranze richieste. Il giorno per la seconda convocazione non può coincidere con quello fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell avviso, l assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima, e il termine stabilito per la pubblicazione dell avviso è ridotto ad 8 giorni. L assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti. L assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali. Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:.. il cambiamento dell oggetto sociale;.. la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato;.. la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione;.. il trasferimento della sede sociale all estero;.. l emissione delle azioni di cui al 2 comma dell art C.C.: azioni senza diritto di voto; azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti; azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell assemblea, alle quali si applicano le disposizioni previste per la seconda convocazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l assemblea è costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota più elevata.
5 SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MODIFICHE Tavola riassuntiva Schema riassuntivo delle modifiche Argomento Vecchia normativa Nuova normativa Convocazione dell assemblea Art. 2363, c. 1 C.C. L assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società. L assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società. Competenza dell assemblea ordinaria in società prive del consiglio di sorveglianza Art. 2364, c. 1 Competenza assemblea ordinaria in società col consiglio di sorveglianza Art bis, c. 1 Maggior termine di convocazione dell assemblea ordinaria almeno una volta l anno Art. 2364, c. 2 Competenze dell assemblea Art c.c. Avviso di convocazione Art. 2366, c. 2 Convocazione nelle società che non ricorrono al capitale di rischio Art. 2366, c. 3 1) Approva il bilancio 2) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale. 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell atto costitutivo 4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. L atto costitutivo può prevedere un maggior termine, in ogni caso non superiore a sei mesi, se lo richiedono particolari esigenze. L assemblea delibera sulle modificazioni dell atto costitutivo e sull emissione di obbligazioni e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. L avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l assemblea. 1) Approva il bilancio; 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell assemblea, sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma la loro responsabilità; 6) approva l eventuale regolamento dei lavori assembleari. 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; 2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto; 3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza; 4) delibera sulla distribuzione degli utili 5) nomina il revisore Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all oggetto della società Gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. L assemblea delibera sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Lo statuto può attribuire alla competenza dell organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o di gestione alcune specifiche deliberazioni. L avviso deve essere pubblicato nella G.U. o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno 15 giorni prima di quello fissato per l assemblea. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell assemblea. totalitaria Art. 2366, cc. 4 e 5 Convocazione su richiesta dei soci Art. 2367, cc. 1 e 3 Convocazione da parte del tribunale Art. 2367, c. 2 L assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale. Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell assemblea è ordinata con decreto del presidente del tribunale. L assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l intero capitale sociale e partecipa all assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Si deve dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare l assemblea, quando ne è fatta domanda dai soci che rappresentano almeno 1\10 del capitale o la minore percentuale prevista nello statuto. La convocazione non è ammessa per argomenti sui quali l assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un prospetto o di una relazione da loro proposta. Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza, non provvedono, il presidente del tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell assemblea. 5
6 Tavola riassuntiva (segue) Schema riassuntivo delle modifiche Argomento Vecchia normativa Nuova normativa Regolare costituzione delle assemblee ordinarie Art. 2368, c. 1 Convocazione e delibere nelle società che fan ricorso al mercato del capitale di rischio Art. 2368, c. 2 Maggioranze in assemblea in seconda convocazione Art. 2369, c. 3 Maggioranze più elevate nelle delibere in seconda convocazione Art. 2369, c. 4 Maggioranze particolari Art. 2369, c. 5 Costituzione dell assemblea successiva alla seconda Art. 2369, c. 7 Sono escluse dal computo le azioni a voto limitato. L assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più di 1\3 del capitale sociale. L atto costitutivo può richiedere maggioranze più elevate È necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:.. il cambiamento dell oggetto sociale;.. la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato;.. il trasferimento della sede sociale all estero;.. l emissione di azioni privilegiate. È regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/5 del capitale sociale, salvo che l atto costitutivo non richieda una quota più elevata. Sono escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell assemblea medesima Nelle società che fan ricorso al capitale di rischio, l assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto. Delibera con il voto favorevole di almeno 2\3 del capitale rappresentato in assemblea. L assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1\3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i 2\3 del capitale rappresentato in assemblea. L atto costitutivo può richiede maggioranze più elevate, tranne che per l approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali. Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di 1\3 del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:.. il cambiamento dell oggetto sociale;.. la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato;.. la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione;.. il trasferimento della sede sociale all estero;.. l emissione delle azioni di cui al c. 2 dell art Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l assemblea è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 1\5 del capitale sociale, salvo che lo statuto non richieda una quota di capitale più elevata. 6
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