IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. LEGGE FINANZIARIA 2005 n. 311 del 30/12/2004 AREE EDIFICABILI

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1 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI novità e problematiche legate alla gestione del tributo 1 LEGGE FINANZIARIA 2005 n. 311 co. 67, proroga dei termini; co. 335, revisione classamento per le unità immobiliari site in microzone; co. 336 e seguenti, potere dei Comuni di richiedere l aggiornamento catastale per i fabbricati mai dichiarati o con classamento inadeguato. Misure sanzionatorie; co. 374 e 375, aggiornamento telematico degli atti catastali e della loro notifica con procedure automatizzata; co. 540, norma interpretativa R.D.L. n. 652 del 13/04/1939, art. 4, definizione dei fabbricati (cat. D ) 2 AREE EDIFICABILI pertinenziali, cessione di cubatura o di volumetria, conduzione agricola, il valore imponibile I.C.I.. 3

2 LEGGE N. 342 DEL 21/11/2000 L art. 74, il problema del recupero e dei rimborsi dell imposta. 4 - art. 1 omissis. 67. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualita' d'imposta 2000 e successive. omissis. 5 Legge del 01/03/2005 n. 26 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.30/12/04, n.314,recante proroga di termini. Art. 1-quater (Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili) In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive". 6

3 ANNUALITA' NON PRESCRITTE: Liquidazioni Accertamenti in rettifica Accertamenti d'ufficio Liquidazione attribuz/modif della rendita catastale Per i comuni che hanno modificato il procedimento di accertamento ai sensi del D.Lgs 446/97 art. 59 c.1 let.l) il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, per la liquidazione dell imposta e per l omessa comunicazione è stabilito dai singoli Regolamenti Comunali La revisione parziale del classamento delle unita' immobiliari di proprieta' privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, e' richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato e' aggiornato secondo le modalita' stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'agenzia medesima I comuni, constatata la presenza di immobili di proprieta' privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non piu' coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unita' immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, e' notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unita' immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. 9

4 337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune...omissis Determin. Ag.Territorio 16/02/05 Unità immobiliari di privati nuovi classamenti nelle microzone comunali In attuazione dell art. 1, co. 339, L N.311 (Finanziaria 2005), il provvedimento stabilisce: le modalità operative per aggiornare il valore medio di mercato di microzona; i contenuti della richiesta di presentazione dell atto di aggiornamento catastale; gli adempimenti a carico dei titolari di diritti reali sulle unità immobiliari ed a carico dell Agenzia del Territorio in caso di inadempienza dei soggetti interessati; le disposizioni riguardanti la notifica degli atti attributivi delle nuove rendite. Le microzone sono porzioni del territorio comunale o, in caso di zone costituite da gruppi di Comuni, interi territori comunali omogenei per posizione, caratteri urbanistici, storico-ambientali, socio-economici e dotazioni di servizi e infrastrutture urbane. Le unità immobiliari oggetto di rideterminazione della rendita sono quelle di proprietà privata, non dichiarate in Catasto o per le quali sussitono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti 11 catastali, ad esempio per variazioni edilizie effettuate..omissis 540. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attivita' industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento...omissis.. 12

5 Decreto Legge del 14/03/2005 n. 35 Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. omissis art. 4 Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 Testo: in vigore dal 17/03/ Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 82 e' soppresso; omissis..; d) il comma 540 e' soppresso. omissis. 13 Risoluzione Finanze 17/10/97 n.209/e Aree fabbricabili strumenti urbanistici generali o attuativi In riferimento al quesito posto dal Comune di Salussola si fa presente che, agli effetti dell ICI, ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo , n. 504, per area fabbricabile si intende l area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Da quanto sopra consegue che l edificabilità non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. D altro canto, va rilevato che per le aree poste al di fuori degli strumenti particolareggiati ma entro lo strumento generale, la potenzialità di edificazione normalmente è attenuata nel senso che possono esistere gradi, più o meno ampi, di incertezza sulla effettiva possibilità di utilizzare il suolo a scopo edificatorio nel futuro, allorquando cioè la zona rientrerà in un piano particolareggiato. Tale situazione, pur se non influente sulla qualificazione dell area, non sarà però priva di effetto; essa influenzerà la quantificazione della base imponibile la quale, com è noto, è rappresentata dal valore venale in comune commercio. 14 Risoluzione Finanze 17/10/97 n.209/e Aree fabbricabili strumenti urbanistici generali o attuativi E abbastanza evidente che, normalmente, sul mercato il valore dell area è man mano decrescente a seconda che si tratti di area per la quale è stata rilasciata la concessione edilizia, di area priva di concessione ma compresa in un piano particolareggiato, di area compresa soltanto in un piano regolatore generale. Per completezza di trattazione si svolgono le seguenti, ulteriori osservazioni: - non possono essere considerate fabbricabili quelle aree che risultano essere assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità; durante il periodo della effettiva utilizzazione edificatoria (per costruzione; per demolizione e ricostruzione; per esecuzione di lavori di recupero edilizio), il suolo interessato deve, comunque, essere considerato area fabbricabile, indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici. Ciò, in forza della "finzione" giuridica contemplata nel sesto comma dell articolo 5 del decreto legislativo n. 504/

6 Legge n. 342 del 21/11/2000 Art A decorrere dal 1º gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall avvenuta notificazione decorre il termine di cui all articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati. 16 Legge n. 342 del 21/11/ Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, può essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. 17 Legge n. 342 del 21/11/ Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all accertamento dell eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 4. All articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo...omissis.. 18

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