Esame delle principali disposizioni
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- Donato Alfano
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1 LE NOVITA DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN TEMA DI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI CON RIFERIMENTO ANCHE ALLA LR SARDEGNA N. 5/07 Esame delle principali disposizioni
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4 Ambito di applicazione (art. 1) 1. Il regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lvo , n. 163, e s.m.i., recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che in prosieguo assume la denominazione di codice. 2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti statali applicano le disposizioni del presente regolamento.
5 Ambito di applicazione (art. 1) 3. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni, e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva, le disposizioni del presente regolamento: - della parte I (disposizioni comuni); - della parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I (organi del procedimento e programmazione), dell'articolo 120, commi 3 e 4, dell'articolo 121, comma 6; - della parte III (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari), ad esclusione dell'articolo 264, comma 1; - della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad esclusione del titolo I (programmazione e organi del procedimento) e dell'articolo 294, commi 1 e 2; - della parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) ad esclusione dell'articolo 355; - della parte VI (disposizioni transitorie e abrogazioni)
6 Ambito di applicazione (art. 1) 4. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 3, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice, in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal codice, le disposizioni del presente regolamento:, - della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione); - dell'articolo 120, commi 3 e 4; - dell'articolo 121, comma 6; - dell'articolo 264, comma - della parte IV, titolo I (programmazione e organi del procedimento); - dell'articolo 294, commi 1 e 2; - dell'articolo 355.
7 Alcune definizioni (art. 3) Amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice Responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 10 del codice Imprese: i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice
8 Alcune definizioni (art. 3) Buono pasto: il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 297, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro; Società di emissione: l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto; Esercizi convenzionati: gli esercizi che, in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa; Cliente: il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa; Valore facciale: il valore della prestazione, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto
9 Tutela dei lavoratori (art. 4) 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Dell'emissione di ogni certificato o documento di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. 4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o della verifica di conformità, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento
10 Pagamento dei dipendenti dell appaltatore (Art. 5) 1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 2. I pagamenti, di cui al comma 1, fatti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti
11 DURC (art. 6) 1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di una impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. 2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture. 3. Le imprese trasmettono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1 lettera i) del codice; b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del codice; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale.
12 DURC (art. 6) 4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettera c) e lettera d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 320, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le imprese affidatarie ed i subappaltatori trasmettono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento, il documento unico di regolarità contributiva entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 giorni. 5. L'impresa affidataria, trasmette ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e).
13 DURC (art. 6) 6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità. 7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3, e 4, è altresì richiesto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità. 8. L'utilizzo della dichiarazione di regolarità contributiva, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.
14 Casellario informatico (art. 8) 4. Per le imprese non qualificate, esecutrici di lavori pubblici, nonché per i fornitori di prodotti e per i prestatori di servizi, rispettivamente nella subsezione relativa alle imprese non qualificate esecutrici di lavori pubblici, nella sezione relativa ai fornitori di prodotti, nella sezione relativa ai prestatori di servizi, sono inseriti, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i dati di cui al comma 2, lettere n), o), p), q), r), s), z), nonché i dati di cui al comma 3, lettera c). Per i servizi e le forniture di importo superiore a euro sono altresì inseriti, nelle rispettive sezioni, i dati di cui al comma 3, lettera a). Sono altresì inserite tutte le altre notizie riguardanti i predetti operatori economici che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, forniture e servizi, sono dall'osservatorio ritenute utili ai fini della tutela del casellario.
15 Art. 8, c. 2 (estratto) n) stato di liquidazione o cessazione di attività; o) procedure concorsuali pendenti; p) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), compresi i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248; q) sentenze di condanna passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del cpp a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ivi compresi i reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; r) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, adottati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b); s) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di qualificazione; z) le certificazioni di qualità aziendali rilasciate dagli organismi di certificazione.
16 Art. 8, c. 3 (estratto) a) le comunicazioni dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), previste dall'articolo 7, commi 8 e 9, del codice c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all'articolo 49, comma 2, del codice;
17 Norme transitorie (art. 356) 1. Le disposizioni della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione) sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento. 9. Le disposizioni della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari) e parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
18 Disposizioni abrogate (art. 357) 1. Ai sensi dell'articolo 256, comma 4, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati: - gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348, 351, 352, 353, 354, 355, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; - il DPCM 13 marzo 1999, n. 117; - il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; - il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; - gli articoli 5, comma 1, 7 9, 10, 11, 13, 14, 12, 2121, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, comma 4, del DM dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145; - il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384; - il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101; - il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale; - il DPCM 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa»
19 Entrata in vigore (art. 358) Ai sensi dell'articolo 253, comma 2, del codice, il presente regolamento entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella GURI
20 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 10 cod) Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della L. n. 241/90, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell affidamento, dell esecuzione. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti
21 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del codice: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell avviso di preinformazione; b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell attuazione degli interventi;
22 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; f) fornisce all amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell attuazione dell intervento, necessari per l attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza; g) propone all amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; h) propone l indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della L. n. 241/90, quando sia necessario o utile per l acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
23 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l esecuzione, previsti dal D.Lvo n. 494/1996 e dalle altre norme vigenti. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all ingegneria e all architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista
24 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Nel caso in cui l organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal codice per l affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
25 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell invito a presentare un offerta. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della L. n. 241/90, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenuti
26 Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture (art. 284) 1. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si articola ogni singolo intervento sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, contestualmente alla decisione di realizzare l'intervento ovvero eventualmente individuato nella fase di predisposizione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 283, ove presente. 2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento possa essere condotto in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento.
27 Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture (art. 284) 3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo intervento, il responsabile del procedimento formula proposte agli organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni: a) nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione di cui all'articolo 283; b) nella fase di procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto; c) nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento; d) nelle fasi di esecuzione, collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
28 Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture (art. 284) 4. Il responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell'amministrazione aggiudicatrice. 5. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante. 6. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 10, comma 9, del codice garantiscono lo svolgimento dei compiti di loro competenza previsti per il responsabile del procedimento, di cui al codice ed al presente regolamento, nominando uno o più soggetti anche in relazione alle varie fasi procedurali.
29 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 285) 1. Il responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, svolge, in base all'articolo 10, comma 2, del codice, i seguenti compiti ed attività: a) predisposizione degli atti e dei documenti finalizzati alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell'intervento anche tramite la promozione di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la verifica di detta fattibilità, ovvero il coordinamento di dette attività; b) proposta all'amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell'intervento; c) coordinamento ovvero cura dell'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento; d) coordinamento delle attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 del codice, da parte dell'organo competente e delle relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;
30 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 285) e) compimento delle azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice e l'amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell'efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza; f) effettuazione delle attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell'intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi; g) svolgimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
31 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 285) h) nel caso di prestazioni di servizi, compimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, delle azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'impresa aggiudicataria, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; i) raccolta, verifica e trasmissione all'osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza.
32 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 285) 2. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice. Nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del codice, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dal codice per l'affidamento dei servizi. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare alla procedura di affidamento degli appalti nonché a subappalti con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'art del codice civile.
33 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 285) 3. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal codice e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza. 4. Il responsabile del procedimento delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, commi 25, 26, 28, 29 e 32 del codice ha altresì l'obbligo di inviare alla Procura regionale della Corte dei conti, competente per territorio, copia dei mandati di pagamento emessi al fine della corresponsione all'appaltatore delle maggiori somme dovutegli in base a quanto previsto dall'articolo 318 (riconoscimento all appaltatore di somme per tardivo avvio del contratto)
34 Il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza (art. 286) 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza nominano per ciascuno dei detti acquisti un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni, fornendo al responsabile del procedimento della centrale di committenza dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di attuazione dell'intervento, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nel precedente comma del presente articolo e nelle altre norme del regolamento
35 Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza (Art. 33 cod.) 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. 2. Le centrali di committenza sono tenute all osservanza del codice. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all art. 32, lett. b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
36 Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza (Art. 33) La "centrale di committenza" è un amministrazione aggiudicatrice che: - acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
37 Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza (Art. 33) L "accordo quadro" è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste
38 Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi (art. 283) 1. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice può approvare ogni anno, secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 128 del codice e dall'articolo 13, commi 3 e 4, del presente regolamento, un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo. Per gli aggiornamenti del programma si applicano le disposizioni previste all'articolo 13, comma Il programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità con le disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno di beni e servizi definito dall'amministrazione aggiudicatrice tenendo conto dell'ordinamento della stessa e della normativa di settore ove vigente.
39 Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi (art. 283) 3. Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento. Con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, l'amministrazione provvede, nel corso dell'esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa. 4. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia predisposto il programma di cui al presente articolo, rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione. 5. Le amministrazione aggiudicatrici che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo, possono approvare il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi con modalità compatibili con la regolamentazione dell'attività di programmazione vigente presso le stesse
40 Forniture e servizi: elaborati progettuali (art. 14 LR 5/07) 1. Per gli appalti di forniture e servizi di qualunque importo nella fase della progettazione il responsabile del procedimento per le amministrazioni di cui all'art. 3, c. 2, lett. b), o il dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui all'art. 3, c. 2, lett. a), individua gli idonei livelli di progettazione ed i loro contenuti documentali, in relazione alla tipologia ed alla complessità dell'oggetto dell'appalto. 2. Nei capitolati speciali sono inserite le specifiche tecniche definite al numero 1 b) dell'allegato III, secondo quanto previsto dall'art Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e purché siano precisate nel capitolato speciale o nel bando di gara o nell'invito; tali condizioni possono attenere, in particolare, ad esigenze sociali o ambientali.
41 PROGETTO PER PROCEDURA DI GARA FORNITURE/SERVIZI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELAZIONE STIMA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO BANDO DI GARA / LETTERA DI INVITO AVVISI DI GARA AVVISO DI POSTINFORMAZIONE COMUNICAZIONE AI NON AGGIUDICATARI CONTRATTO
42 Fasi delle procedure di affidamento (art. 15 LR 5/07) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, decretano di contrarre i pubblici contratti in conformità ai propri ordinamenti e individuandone gli elementi essenziali e i criteri di selezione. 2. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta mediante uno dei criteri previsti dalla presente legge. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
43 Fasi delle procedure di affidamento (art. 15 LR 5/07) 3. L'aggiudicazione provvisoria, ove previsto, è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza il termine è pari a 30 giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di 30 giorni, l'aggiudicazione si intende approvata. 4. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ed effettuate con esito positivo le verifiche di cui all'art. 18, c. 3, procede all'aggiudicazione definitiva. Sono fatte salve le norme regionali in materia di controllo sugli atti degli enti regionali.
44 Fasi delle procedure di affidamento (art. 15 LR 5/07) 5. Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è vincolante fino al termine previsto per la stipula del contratto. 6. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
45 Fasi delle procedure di affidamento (art. 15 LR 5/07) 7. Il contratto non può, comunque, essere stipulato prima di 30 giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 50, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. 8. L'esecuzione delle prestazioni previste in contratto può avere inizio solo dopo la stipula salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste nel regolamento di cui all'art. 4.
46 Fasi delle procedure di affidamento (art. 15 LR 5/07) FORMA DEL CONTRATTO (c. 9) Il contratto è stipulato mediante - atto pubblico notarile, o - forma pubblica amministrativa a cura dell ufficiale rogante dell amministrazione aggiudicatrice, ovvero - scrittura privata, - in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante
47 LA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.Lvo 267/2000 A) CONTENUTO: FINE CHE SI VUOLE RAGGIUNGERE CON IL CONTRATTO OGGETTO DEL CONTRATTO FORMA DEL CONTRATTO CLAUSOLE RITENUTE FONDAMENTALI MODALITA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
48 LA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.Lvo 267/2000 B) COMPETENZA PER ADOZIONE: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA
49 Accesso alle informazioni e pubblicità (art. 48 LR 5/07) 1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni è fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto: a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) l'elenco dei soggetti invitati nelle procedure per licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
50 Accesso alle informazioni e pubblicità (art. 48) 2. Le imprese interessate alla partecipazione alle gare d'appalto possono prendere visione di tutti gli elaborati facenti parte del progetto dei lavori da affidare, compreso il computo metrico estimativo, il cronoprogramma e i piani della sicurezza. Il capitolato generale, il capitolato speciale d'appalto, l'elenco dei prezzi e i disegni esecutivi fanno parte integrante del contratto. Tutti gli altri elaborati di progetto non fanno parte del contratto e non possono essere utilizzati dall'impresa aggiudicataria a sostegno delle proprie pretese.
51 Accesso alle informazioni e pubblicità (art. 48) 3. Sono esclusi dal diritto di accesso: a) le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle offerte che, sulla base di motivata dichiarazione del concorrente, costituiscano segreti tecnici o commerciali; b) gli eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento di cui all'articolo 4; c) i pareri legali acquisiti per la soluzione di liti e controversie in materia di appalti pubblici; d) le relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore o della commissione di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
52 Accesso alle informazioni e pubblicità (art. 48) 4. Per le informazioni e gli aspetti di cui alle lettere a) e b) è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo richieda al fine della difesa in giudizio dei propri interessi. 5. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina le forme di pubblicità finalizzate a rendere noti il risultato della gara e le fasi principali dell'esecuzione, compreso l'esito di eventuale contenzioso
53 Appalti di servizi elencati nell allegato II B (art. 20 C) L aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell allegato II B è disciplinata esclusivamente dall art. 68 (specifiche tecniche), dall art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati). Gli appalti di servizi elencati nell allegato II A sono soggetti alle disposizioni del codice.
54 Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento (art. 287 R) 1. L'impresa singola può partecipare alla procedura di affidamento qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nel bando relativi alla prestazione di servizi o forniture indicata come principale e alle eventuali prestazioni secondarie per i singoli importi. 2. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del codice, il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché la misura in cui gli stessi devono essere posseduti dalle singole imprese partecipanti
55 Requisiti di ordine generale (art. 38) 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è pendente procedimento per l applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all art. 3 della L , n o di una delle cause ostative previste dall art. 10 della L , n. 575; l esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
56 Requisiti di ordine generale (art. 38) c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell art. 444 CPP, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all art. 45, parag. 1, direttiva Ce 2004/18; l esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l applicazione dell art. 178 del CP e dell art. 445, c. 2, CPP;
57 Requisiti di ordine generale (art. 38) d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all art. 17 della L , n. 55; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
58 Requisiti di ordine generale (art. 38) h) che nell anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell Osservatorio; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all art. 17 della L , n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all art. 9, c. 2, lett. c), del D.Lvo n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del DL , n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L n. 248 m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico
59 Requisiti di ordine generale (art. 38) 2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l art. 43, del DPR n. 445/2000; resta fermo, per l affidatario, l obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all art. 2, del DL , n. 210, convertito dalla L , n. 266 e di cui all art. 3, c. 8, del D.Lvo , n. 494 e s.m.i. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all art. 21 del DPR , n. 313, oppure le visure di cui all art. 33, c. 1, del medesimo decreto n. 313/2002.
60 Requisiti di ordine generale (art. 38) 4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. 5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall interessato innanzi a un autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza
61 Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 41 C) 1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dell impresa; c) dichiarazione concernente il fatturato globale d impresa e l importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi 3 esercizi.
62 Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 41 C) 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al c. 1, lett. b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. 3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l inizio dell attività da meno di 3 anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 4. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto nelle lett. b) e c) mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Il requisito di cui al c. 1, lett. a) è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L n. 385.
63 Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42 C) 1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell importanza e dell uso delle forniture o dei servizi: a) presentazione dell elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi 3 anni con l indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
64 Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42 C) b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone; d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest ultimo per il controllo della qualità;
DICHIARAZIONE A CORREDO DELL OFFERTA PRODOTTA DALLA CONSORZIATA INDICATA QUALE ESECUTRICE DEI LAVORI
Allegato n. 3 DICHIARAZIONE A CORREDO DELL OFFERTA PRODOTTA DALLA CONSORZIATA INDICATA QUALE ESECUTRICE DEI LAVORI Spett.le Comune di Bagno di Romagna Piazza Martiri, 1 47021 S.PIERO IN BAGNO (FC) Lavori
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ZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA (A norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) Il sottoscritto...nato a...(...) il.../.../... residente a...(...) in Via... n... in qualità di...e legale
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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 DICEMBRE 1999 N. 554, ART. 95, COMMA 4, SCHEDA COOPTAZIONE - DICHIARAZIONE DELLE IMPRESE COOPTATE PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER L AGGIUDICAZIONE
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA Al sig. Sindaco del Comune di Scandicci p.le della Resistenza n. 1 50018 Scandicci Oggetto: Procedura ristretta ai sensi dell art. 155 c. 1 D. Lgs. 163/2006 per l
Stazione appaltante: Comune di Latina
Modello G DICHIARAZIONE DELL IMPRESA AUSILIARIA Stazione appaltante: Comune di Latina Contratti di Quartiere II in località Latina Scalo Intervento LS01 Realizzazione della viabilità di collegamento tra
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Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza MODELLO A - Domanda di iscrizione Il sottoscritto in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) della società/studio: con sede in Provincia
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Spett.le Comune di San Demetrio Corone Via Domenico Mauro, 82 87069 - San Demetrio Corone (CS) OGGETTO: Procedura aperta relativa all appalto per l affidamento dei lavori di: Adeguamento dell impianto
MODULO A DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE L'OFFERTA (DA PRESENTARE NELLA BUSTA A ). Codice fiscale... P.IVA..
MODULO A DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE L'OFFERTA (DA PRESENTARE NELLA BUSTA A ). Il sottoscritto... in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa... Codice fiscale..... P.IVA..
FACSIMILE di cui al punto III.2.1) 1. del bando di gara Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 del Legale Rappresentante
FACSIMILE di cui al punto III.2.1) 1. del bando di gara Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 del Legale Rappresentante RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DIREZIONE LEGALE S.O.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA (ARTT. 38 COMMA 3, 46 E 47 DEL D.P.R N.445)
FAC SIMILE DICHIARAZIONE DA RENDERE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA PROFESSIONALE DI CUI AGLI ARTT. 38 e 39 DEL D.LGS. 12.04.2006 N.163 E SS.MM.II. PER LA PARTECIPAZIONE
MODULO A DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE L OFFERTA (DA PRESENTARE NELLA BUSTA N.A) Il sottoscritto... dell'impresa...
MODULO A DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE L OFFERTA (DA PRESENTARE NELLA BUSTA N.A) Il sottoscritto... in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa... Codice fiscale... P.IVA.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA Alla Società Aeroporto Catania spa Aeroporto Fontanarossa Catania OGGETTO: Asta pubblica per la vendita dell intera quota di partecipazione detenuta
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Allegato A 1 DOMANDA DICHIARAZIONE PER L ISCRIZIONE NELL ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA. CLASSE DI IMPORTO:superiore a 40.000,00 e inferiore
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL OFFERTA All Unione Tresinaro-Secchia PROCEDURA APERTA per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione veicoli e conseguente custodia
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Allegato C Approvato con determinazione n 929 del 31/12/2007 Reg. Gen MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO
Allegato C Approvato con determinazione n 929 del 31/12/2007 Reg. Gen. 2020 MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL OFFERTA ---------- Spett.le Provincia del Medio Campidano