REGOLAMENTO RELATIVO ALL ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

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1 REGOLAMENTO RELATIVO ALL ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI Premessa 1. L art. 198, comma 2 del D.Lgs 152/2006 stabilisce che i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti, stabilendo, in particolare al punto g) la necessità di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d). 2. L art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006, prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali, costituiti da rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione 3. L articolo 1, comma 184, lettera a) e b) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) così come modificato dal Decreto Legge n. 208/2008 prevede che nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs n. 152/2006:.b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs n. 22/1997 ovvero si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la Delibera del Comitato Interministeriale per i rifiuti del 27 luglio Mentre in tema di rifiuti sanitari assimilabili agli urbani si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n Lo Stato, ad oggi, non ha ancora emanato il regolamento ministeriale di cui all art. 195, comma 2 lettera e) del D.Lgs n. 152/ Al fine di fornire un supporto all applicazione di quanto disciplinato in tema di TARES, all'art. 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, il Dipartimento delle Finanze, nel mese di marzo 2013, ha fornito agli Enti Locali un prototipo di regolamento per l istituzione e l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, fornendo, tra l altro, l allegato A) che i Comuni possono utilizzare ai fini dell applicazione del tributo e della gestione del servizio per l assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani sotto il profilo qualitativo, dando, al contempo, dei riferimenti anche dal punto di vista quantitativo. Art. 1 Classificazione dei rifiuti 1. Ai fini dell attuazione del presente regolamento e in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore (D.Lgs. 152/2006; D.Lgs. 4/2008; D.Lgs. 205/2010), i rifiuti 1

2 sono classificati, secondo l origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006; c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 3. Sono rifiuti speciali: a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile; b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs 152/2006; c. i rifiuti da lavorazioni industriali; d. i rifiuti da lavorazioni artigianali; e. i rifiuti da attività commerciali; f. i rifiuti da attività di servizio; g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all allegato I della parte quarta del D.Lgs 152/2006. Art. 2 Criteri generali 1. Ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento e fino all entrata in vigore del nuovo regolamento conforme ai criteri statali da emanare ai sensi dell art. 195, 2

3 comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfano i seguenti requisiti: a. abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani e comunque secondo quanto previsto dall art. 3 del presente regolamento; b. siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati all art. 5 del presente regolamento; c. siano conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati; d. siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio comunale e con le strutture e gli impianti di recupero e smaltimento che costituiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani. 2. L assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta: a. l applicazione della tariffa di cui all art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento; b. la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto, previo preventivo accordo, secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio. 3. I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di produzione totale indicati all art. 5 del presente regolamento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio, con oneri a carico del produttore dei rifiuti. Art. 3 Criteri qualitativi 1. Fermo restando il rispetto dei criteri riportati all art. 2, sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi la cui merceologia è compatibile con quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo: a. imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); b. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); c. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro; d. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane; e. cassette, pallets; f. accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di carta metallizzata e simili; g. frammenti e manufatti di vimini e sughero; h. paglia e prodotti di paglia; i. scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli; j. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 3

4 k. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; l. feltri e tessuti non tessuti; m. pelle e similpelle; n. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; o. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica (art. 184, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere non identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007, n. 185; p. moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere; q. materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili); r. manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili; s. nastri abrasivi; t. cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 1 (Apparecchiature refrigeranti), Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi), Raggruppamento 3 (Tv e monitor) e col Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro), purchè perfettamente integri nelle componenti meccaniche e strutturali, di cui all Allegato 1 al Decreto 25 settembre 2007, n. 185, Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 ; u. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; v. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell industria della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina; w. scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili); x. residui animali e vegetali provenienti dall estrazione di principi attivi; y. accessori per l informatica non contenenti componenti pericolose. 2. Ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 254/2003, sono, altresì, assimilabili ai rifiuti urbani, i rifiuti sanitari di seguito riportati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; 4

5 b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui; c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 22/1997; d. la spazzatura; e. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi; f. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie; g. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine; 3. Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che: a. siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani; b. non presentino compatibilità tecnologica con l impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani sono conferiti; c. presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo: c.1. consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli vegetali e di origine animale; c.2. polveri; c.3. materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato. Art. 4 Criteri quantitativi per l assimilabilità 1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali riportati all art. 2, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che i quantitativi di rifiuti prodotti non superino le quantità (relative al rifiuto totale e al rifiuto residuo non riciclabile) di seguito indicate all art. 5. Tali quantità sono fissate sulla base del coefficiente di produttività specifica (Kd) proprio di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti prodotti. Tale coefficiente esprime il rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti e si misura in kg/mq anno con minimi e massimi che fanno riferimento al valore Kd del D.P.R. 158/99. Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l'indicatore presuntivo ovvero misurato, ove possibile, della 5

6 potenzialità di produzione rifiuti da parte delle diverse attività svolte nei locali e nelle aree. Il limite quantitativo per l assimilazione sopra richiamato correlato al valore Kd del D.P.R. 158/99 non si applica alle utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, fino a 500 mq, in quanto per tali utenze si ritiene che la produzione di rifiuti sia comunque sempre compatibile con le capacità strutturali del servizio pubblico. 2. Le quantità sono fissate tenendo a riferimento i seguenti limiti: a. quantità relative al rifiuto residuo non riciclabile, destinato a smaltimento pari al 50% del Kd di cui al D.P.R. 158/1999, nel valore appositamente individuato. b. quantità relative al rifiuto totale prodotto pari al 100% del Kd di cui al D.P.R. 158/1999, nel valore appositamente individuato. 3. I rifiuti in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi di assimilazione di cui al seguente art. 5 saranno considerati speciali e non potranno essere inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani e pertanto la ditta Produttrice dovrà provvedere alla gestione degli stessi a propria cura e spese. 4. I limiti di cui ai commi precedenti si intendono vincolanti per quanto attiene al rifiuto residuo non riciclabile mentre, per le altre frazioni, deve essere considerato come limite strutturale derogabile in seguito a semplice verifica di disponibilità di strutture e mezzi per l esecuzione del servizio. Il Gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti potrà altresì fornire all utenza un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali da avviare allo smaltimento e/o al recupero, oggetto di apposita convenzione ai sensi dell articolo 188 del D.Lgs. 152/ I limiti quantitativi massimi del rifiuto residuo non riciclabile destinato allo smaltimento potranno essere oggetto di modifica a seguito di specifiche indagini territoriali. 6. Il Comune, di concerto con il Gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento. Art. 5 Limiti quantitativi per l assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani 1. I seguenti limiti quantitativi sono espressi in Kg/mq (chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato) e si riferiscono alle superfici utili (assoggettate al tributo sui rifiuti) delle utenze non domestiche, come individuate dal Regolamenti per l applicazione del tributo sui rifiuti. 6

7 max valore Cod. Norm. Descrizione utenza non domestica Kd Coefficiente produzione Kg/m 2 anno assoluto massimo valore smaltimento assoluto totale rifiuto residuo conferibile non riciclabile 50% Kd 100% Kd 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5,50 2,75 5,50 2 Cinematografi e teatri 4,12 2,06 4,12 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,90 1,95 3,90 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,55 3,28 6,55 5 Stabilimenti balneari 5,20 2,60 5,20 6 Esposizioni, autosaloni 5,04 2,52 5,04 7 Alberghi con ristorante 12,45 6,23 12,45 8 Alberghi senza ristorante 9,50 4,75 9,50 9 Case di cura e riposo 9,62 4,81 9,62 10 Ospedali 12,60 6,30 12,60 11 Uffici, agenzie, studi professionali 10,30 5,15 10,30 12 Banche ed istituti di credito 6,93 3,47 6,93 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 13 beni durevoli 9,90 4,95 9,90 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 13,22 6,61 13,22 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 15 ombrelli, antiquariato 8,00 4,00 8,00 16 Banchi di mercato beni durevoli 14,69 7,35 14,69 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, falegname, idraulico, barbiere, fabbro, estetista 13,21 6,61 13,21 18 elettricista 9,11 4,56 9,11 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 12,10 6,05 12,10 20 Attività industriali con capannoni di produzione 8,25 4,13 8,25 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 8,11 4,06 8,11 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 29,93 14,97 29,93 23 Mense, birrerie, amburgherie 55,70 27,85 55,70 24 Bar, caffè, pasticceria 22,50 11,25 22,50 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 25 alimentari 13,70 6,85 13,70 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 21,55 10,78 21,55 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,93 19,47 38,93 28 Ipermercati di generi misti 14,53 7,27 14,53 29 Banchi di mercato generi alimentari 72,55 36,28 72,55 30 Discoteche, night club 16,80 8,40 16,80 Art. 6 Requisiti per l'assimilazione: procedure di accertamento 1. Solo il rispetto contemporaneo dei requisiti qualitativi e quantitativi, conferisce l assimilazione a rifiuto urbano. 2. In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti speciali che non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione. 7

8 3. L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, coi conseguenti effetti sulla assimilazione e sull erogazione del servizio pubblico, ovvero sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti dichiarati speciali non assimilati, può avvenire: a. su iniziativa del Comune, di concerto con il Gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, previa verifica della composizione merceologica e della quantità dei rifiuti conferiti nonché della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita da Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti, alla quale potrà essere richiesta la documentazione di cui alla successiva lettera b); b. su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti: ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.); specificazione dell'attività svolta; ultima dichiarazione MUD nei casi previsti dalla normativa, ovvero nel caso di esonero alla compilazione, dei relativi FIR o validi documenti similari; dati relativi alle modalità previste di smaltimento/trattamento, compresa la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani; copia di eventuale convenzione o contratto di smaltimento con Società o Impresa autorizzata dalla Autorità competente in materia di rifiuti speciali. superfici aziendali; la documentazione dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilabili agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani. 4. Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopraccitata documentazione, al Comune - Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio. Il Comune provvederà alle opportune verifiche di concerto con il Gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, di norma entro 90 giorni dalla data della richiesta, dando luogo, se del caso, a partire dall anno solare successivo, alla conseguente variazione del tributo e, ove necessario, delle modalità di gestione del rifiuto. 5. I rifiuti speciali derivanti dalle utenze non domestiche che, sulla base dell'applicazione dei criteri qualitativi e quantitativi sopra descritti, risultino assimilati ai rifiuti urbani devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta in regime tariffario della categoria di appartenenza. Tale obbligo non sussiste per i 8

9 rifiuti assimilati avviati a recupero che il produttore può conferire anche a soggetti differenti dal gestore purché debitamente autorizzati. Per i rifiuti non assimilati a rifiuto urbano il produttore dovrà provvedere a propria cura e spese. Art. 7 Commissione per la classificazione dei rifiuti 1. Allo scopo di rendere più rapide ed efficaci le procedure di assimilazione dei rifiuti e nei casi di maggiore rilevanza e/o di dubbia interpretazione, il Gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti si avvarrà di apposita commissione tecnica consultiva composta da: a. n. 1 funzionario del Settore Tecnico; b. n. 1 agente di Polizia Municipale; c. il direttore tecnico del Gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti; d. il direttore tecnico dell impianto di trattamento/smaltimento a cui i rifiuti urbani sono conferiti. 2. Potranno partecipare alle riunioni anche funzionari dell Arpa Puglia e/o altri esperti esterni nominati dal Comune. Art. 8 Sanzioni 1. Il Comune informa le utenze non domestiche circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. 2. Il mancato rispetto dei Criteri qualitativi e dei Criteri quantitativi e delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento determina per la singola utenza l esclusione dall assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi e l applicazione della sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00, ai sensi dell art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura. 3. Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell azienda di raccolta, comunica alle Amministrazioni interessate il mancato rispetto di cui sopra per l eventuale comminazione della sanzione. 4. Per il procedimento sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 689/ Il ricavato della sanzione potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento. 9

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