Risoluzione MEF n. 2/DF
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- Luciana Rosso
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1 1 di 7 12/12/ :04 Pubblicato su Fiscopiù ( Home > Guida agli adempimenti > TARI su aree destinate ad attività produttiva 12 Dicembre 2014 MEF di Riccardo Scardovelli - Dottore Commercialista Il Ministero dell Economia e Finanze fa luce sull obbligo per le aziende di pagare la TARI sui magazzini ed aree asservite al ciclo produttivo quando vengano prodotti e smaltiti in proprio rifiuti speciali. Con la Risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre scorso viene chiarito che su dette aree il Comune non può richiedere il pagamento della Tassa sui rifiuti urbani. Le aziende, evitando ingiustificate duplicazioni di costi, potranno rideterminare la superficie tassabile ai fini TARI e chiedere il rimborso della maggiore imposta pagata nel corso del Risoluzione MEF n. 2/DF Le Aziende che producono in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali ed al cui smaltimento provvedono direttamente (o tramite aziende specializzate), possono essersi viste richiedere dal Comune anche il pagamento della TARI sulle medesime aree. La Legge (art. 1, co. 649 Legge n. 147/2013), di fatto, vieta di applicare la TARI alle aree che producono rifiuti speciali, che le imprese devono smaltire in proprio certificando poi di avervi provveduto. L applicazione della norma viene, però, complicata dalla possibilità che hanno i Comuni di "assimilare", tramite proprio Regolamento, alcuni rifiuti speciali a quelli urbani, portandoli quindi nel raggio di applicazione della TARI. Il Ministero dell Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze Direzione Tributaria e Federalismo Fiscale), rispondendo ad un interpello di un azienda siderurgica di Bergamo, ha chiarito, prima con parere del 9 ottobre e, quindi, in via ufficiale con la Risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre, che sulle aree di produzione prevalente di rifiuti speciali (smaltiti in proprio dall azienda) la TARI non è dovuta ed, inoltre cosa ancor più importante, la TARI non è applicabile neppure alle aree funzionali ed asservite all attività produttiva, quali magazzini e superfici esterne di stoccaggio di materie prime e prodotti finiti. In altri termini, è stato chiarito che i Comuni non possono applicare la TARI ai magazzini e alle aree che sono «funzionalmente ed esclusivamente collegate all'attività produttiva» e che nei loro regolamenti possono solo ampliare i criteri di esclusione di spazi aziendali dalla tassazione, mentre non possono proporre criteri che finiscono per ridurre le aree escluse dal tributo. Secondo il Ministero, infatti, solo in questo modo si evitano "ingiustificate duplicazioni di costi" per le aziende: il costo per smaltimento autonomo di rifiuti speciali e il costo della TARI per un servizio comunale che non viene utilizzano.
2 2 di 7 12/12/ :04 Pertanto, alla luce del recente chiarimento del MEF, le aziende che si trovano nella situazione suddetta possono verificare se la TARI è stata o meno applicata anche alle aree produttive ed a quelle ad esse asservite e, in caso affermativo, possono procedere con la richiesta di Rimborso della maggiore TARI pagata. In particolare, le Aziende dovranno inoltrare alla Società concessionaria del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati (ed anche al Comune per conoscenza) un istanza in cui chiedere la rideterminazione della superficie di applicazione del Tributo, andando ad eliminare le aree destinate a magazzino ed, in generale, le aree funzionali ed asservite al ciclo produttivo e, nel contempo, richiedere il rimborso della maggiore TARI versata nel 2014 su dette aree. Di qui l'utilità di un breve excursus della normativa in materia di Rifiuti e di TARI. Rifiuti: definizioni e classificazioni Rifiuti: sostanze e oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Vengono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Rifiuti urbani: definizione di cui all art. 184, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); Rifiuto assimilabile: rifiuto speciale (prodotto da un impresa o da un ente) che può essere recuperato o smaltito in impianti originariamente progettati per trattare rifiuti urbani. Si riportano di seguito alcuni stralci dell elenco dei rifiuti assimilabili fornito dalla Delibera Comitato interministeriale sui rifiuti del 27/7/1984: Criteri generali per l'assimabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani Le disposizioni del presente paragrafo disciplinano ipotesi di assimilabilità rientranti nella lettera e) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982. In particolare, si stabiliscono criteri di assimilabilità di natura tecnologica rivolti a permettere, senza maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente, lo smaltimento di rifiuti speciali in impianti aventi le caratteristiche minimali stabilite in funzione dello smaltimento, nei medesimi, di rifiuti urbani. Nel caso in cui i rifiuti speciali, assimilati ai sensi di tali criteri, vengano conferiti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, i termini e le modalità di conferimento, nonché il compenso per lo smaltimento, saranno definiti da apposita convenzione ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 915/1982. Resta salva la facoltà dei comuni di disciplinare, nell'ambito del regolamento di cui all'art. 8, co. 2, D.P.R. n. 915/1982, l'assimilabilità dei rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, istituti i cura ed affini, sia pubblici che privati, ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico e della connessa applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 268 a 298 del testo unico per la finanza
3 a TARI sulle aree destinate ad attività produttiva di 7 12/12/ :04 locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni. I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2, se rispettano le seguenti condizioni: a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo: - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets; - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; - frammenti e manufatti di vimini e di sughero; - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; - vibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; - feltri e tessuti non tessuti; - pelle e simil-pelle; - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da ali materiali; - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; - nastri abrasivi; - cavi e materiale elettrico in genere;
4 4 di 7 12/12/ :04 - pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffe, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi. b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non di luogo ad emissione, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani. c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica. Rifiuto assimilato: rifiuto che il Comune ha deciso, sulla base di criteri qualitativi e quantitativi, di prendere in carico nel normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani, trasformando quindi il rifiuto speciale in rifiuto urbano. Nota: Solitamente i Regolamenti Comunali prevedono che siano assimilati a quelli urbani tutti i rifiuti indicati nella citata Delibera Comitato interministeriale sui rifiuti del 27/7/1984 ed, in particolare, quelli non pericolosi prodotti dalle aziende. Rifiuti speciali: definizione di cui all art. 184, co. 3, D.Lgs. n. 152/2006 ss.m.i: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalladepurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
5 5 di 7 12/12/ :04 h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. Di fatto, si considerano rifiuti speciali quelli che il Comune non ha assimilato agli urbani e possono essere avviati autonomamente ad operazioni di recupero o di smaltimento a cura ed onere del produttore o detentore. In particolare, i produttori di rifiuti speciali hanno l obbligo di : Deposito temporaneo; Emissione del formulario di identificazione del rifiuto (a cura dell azienda di trasporto); Eventuale istituzione e movimentazione del registro di carico e scarico; MUD Telematico entro il 30/4. Esempio di rifiuti speciali: I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono classificati sulla base del codice CER che viene riportato sul formulario di identificazione rifiuto e sul registro di carico e scarico rifiuti. Nel successivo elenco, i rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco si considerano rifiuti pericolosi. Codice 12: RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche limatura e trucioli di materiali ferrosi polveri e particolato di materiali ferrosi limatura e trucioli di materiali non ferrosi polveri e particolato di materiali non ferrosi limatura e trucioli di materiali plastici * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni * oli sintetici per macchinari * cere e grassi esauriti rifiuti di saldatura * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce * materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
6 6 di 7 12/12/ : materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio * oli per macchinari, facilmente biodegradabili * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce rifiuti non specificati altrimenti Legge istitutiva della TARI La TARI è stata istituita dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) ed, in particolare dai seguenti commi contenuti nell art. 1. Comma 641: il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Comma 645: fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Comma 646: per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n Comma 648: per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. Comma 649: nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati,
7 7 di 7 12/12/ :04 in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n Comma 650: la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. Comma 660: il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. Naviga nella guida AbstractRisoluzione MEF n. 2/DF Rifiuti: definizioni e classificazioni Legge istitutiva della TARI Source URL:
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