MEDESIMA ALIQUOTA TARSU PER ALBERGHI E
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1 Guida Normativa n. 234 venerdì 11 dicembre 2009 IMPOSTE INDIRETTE MEDESIMA ALIQUOTA TARSU PER ALBERGHI E ABITAZIONI Commissione tributaria provinciale di Lecce - Sezione V - Sentenza 11 novembre 2009 n. 893/5/09 (Presidente: Esposito; Relatore: Calò) Il testo della sentenza di Alessandro Sacrestano Alberghi e abitazioni sono equiparate in quanto a Tarsu. A stabilirlo sono i giudici tributari di Lecce (sentenza 893/09), secondo i quali i Comuni, nel calcolare la tassa rifiuti solidi urbani degli alberghi, devono tenere conto del principio giuridico stabilito dall'articolo 68, comma 2, del Dlgs 507/1993, in base al quale, agli effetti della commisurazione della tassa, gli alberghi sono parificati alle civili abitazioni. Di conseguenza, nel calcolo della tassa di loro competenza, i Comuni devono tenere distinti i locali destinati alle camere - che devono essere tassati con la stessa tariffa delle civili abitazioni - dai locali destinati ad altri usi (per esempio, ristoranti e sale da ballo) - che devono, invece, seguire la tassazione degli omonimi locali. La sentenza conferma un filone giurisprudenziale consolidatosi nell'indirizzo della Commissione salentina. Dlgs 507/1993. A norma dell'articolo 62 del Dlgs del 15 novembre 1993 n. 507, infatti, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, situati nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o, comunque, reso in maniera continuativa. Quanto alla commisurazione della tassa, la stessa può essere ancorata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili e al costo dello smaltimento. Sempre l'articolo 65, al comma 2, prevede che la tassa debba essere corrisposta in base a una tariffa - determinata per ogni categoria omogenea di utenti - risultante dalla moltiplicazione del costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Ebbene, il Legislatore, attraverso l'articolo 68 citato, ha disposto che, per l'applicazione della tassa, i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento il quale deve contenere, tra l'altro, la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria, classificazione da effettuarsi tenendo conto dei gruppi di attività che lo stesso articolo 68, al comma 2, indica alle lettere a), b), c), d), e) e f). Alla lettera c), del predetto comma 2, sono compresi in un'unica categoria i «locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri». Tale previsione normativa, il più delle volte, viene arbitrariamente e immotivatamente disattesa dai Comuni i quali, nel determinare la tariffa da applicare agli esercizi alberghieri, prevedono importi di gran lunga superiori a quelli previsti per le civili abitazioni. Tra l'altro, lo stesso ministero delle Finanze, nella risoluzione 4 aprile 1997 n. 55/E, ha precisato, proprio con specifico riferimento alla determinazione delle categorie, che, nel formulare la classificazione delle categorie e nello stabilire le tariffe per ciascuna di esse, i Comuni devono tener conto del criterio di omogeneità e, quindi, comprendere in ciascuna di esse i locali e le aree che presentino analoga attitudine a produrre rifiuti con riferimento alle caratteristiche peculiari delle singole attività, non potendosi inserire, dunque, in categorie distinte, con tariffe diverse, attività corrispondenti o analoghe svolte in locali privati e su aree pubbliche. Conclusioni. L'orientamento dei giudici pugliesi è, in ogni caso, avallato anche dalla giurisprudenza di
2 legittimità che, in più occasioni, ha ribadito che in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani l'ente impositore, nel formulare la classificazione delle categorie e nello stabilire le tariffe per ciascuna di esse, deve tener conto, in applicazione del disposto di cui all'articolo 68, comma 2, del Dlgs 507/1993, del criterio dell'omogeneità e, quindi, deve comprendere in ciascuna di esse, soltanto i locali e le aree che presentino analoga attitudine a produrre rifiuti con riferimento alle caratteristiche peculiari delle singole attività; ne consegue che non è possibile inserire in categorie distinte con tariffe diverse attività corrispondenti o analoghe svolte in locali privati e su aree pubbliche, dovendo presumersi la stessa potenzialità di rifiuti, salve diverse risultanze in fatto riscontrabili per particolari attività o per particolari condizioni e modalità di svolgimento della medesima attività (Corte di cassazione, sentenza 18548/03; Corte di cassazione, sentenza 18862/04).
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