Schema di regolamento comunale
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- Chiara Rossini
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1 Schema di regolamento comunale Regolamento per l applicazione della maggiorazione tributaria a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali (art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011)
2 SOMMARIO Art. 1 - Oggetto...3 Art. 2 Presupposti, soggetti passivi...3 Art. 3 - Determinazione della base imponibile...3 Art. 4 Determinazione della misura della maggiorazione tributaria...3 Art. 5 - Esclusioni e riduzioni...4 Art. 6 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione...4 Art. 7 - Riscossione...5 Art. 8 - Funzionario responsabile...6 Art. 9 - Verifiche ed accertamenti...6 Art Trattamento dei dati personali...6 Art Sanzioni ed interessi...6 Art Rinvio ad altre norme...6 Art Entrata in vigore Pagina 2 di 7
3 Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione del tributo sui servizi indivisibili comunali ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 13 e 32 dell art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201(recante Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici, di seguito per brevità, D.L. 201/2011) convertito in Legge 22 dicembre 2011, n Tale tributo è istituito sotto forma di maggiorazione della Tariffa corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati a smaltimento. La disciplina di tale Tariffa è demandata all apposito regolamento di competenza dell Autorità di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti (di seguito denominato Titolare del Servizio ). Art. 2 Presupposti, soggetti passivi I presupposti ed i soggetti passivi del Tributo per i servizi indivisibili comunali sono i medesimi di quelli determinati in sede di regolamentazione della Tariffa corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti: a detto Regolamento, dunque, si fa espresso riferimento per la disciplina di tali aspetti. Art. 3 - Determinazione della base imponibile 1. La base imponibile della maggiorazione tributaria per i servizi indivisibili del comune a regime è data: a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall 80% della superficie catastale determinata in conformità alle disposizioni di cui al comma 9-bis dell art. 14, DL 201/2011; b) per le altre unità immobiliari e le aree scoperte operative, dalla superficie calpestabile. 2. Nell ambito della cooperazione tra i Comuni e l Agenzia del Territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l allineamento tra i dato catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria i dati riguardanti la toponomastica la numerazione civica, interna ed esterna, del Comune territorialmente competente, secondo le modalità di interscambio definite da apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia stessa nelle modalità stabilite dal comma 9 bis dell art. 14 del D.L. 201/ Fino all attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis del ridetto art. 14, la base imponibile è data dalla superficie calpestabile dei locali od aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. In sede di prima applicazione saranno considerate le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa Integrata Ambientale (cd. TIA 2) quali risultanti dai dati in possesso dell attuale Gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. 4. La prima riscossione avverrà in ogni caso a titolo di acconto sulla base dei predetti dati ovvero, in mancanza o per superfici di metratura fino a 15 mq, applicando una superficie determinata in via presuntiva ai sensi degli articoli del Codice Civile. All esito delle necessarie verifiche e controlli si procederà quindi con il necessario conguaglio. Art. 4 Determinazione della misura della maggiorazione tributaria 1. La misura della maggiorazione tributaria oggetto del presente Regolamento è determinata in conformità alle disposizioni contenute nell art. 14 del D.L. 201/2011 e nel rispetto delle disposizioni - Pagina 3 di 7
4 contenute nel Regolamento per la disciplina della Tariffa corrispettivo di competenza del Titolare del Servizio pubblico di gestione dei rifiuti in ordine ai presupposti e soggetti passivi. 2. Il Consiglio Comunale determina annualmente la misura della maggiorazione e può incrementare la misura standard (0,30 per metro quadro) della stessa fino ad un massimo di 0,40 per metro quadro, eventualmente prevedendo una graduazione in ragione della tipologia di immobile ovvero della zona in cui è ubicato. 3. Resta ferma la facoltà del comune di prevedere specifiche agevolazioni e/o esenzioni per la maggiorazione tributaria oggetto del presente regolamento nel rispetto delle condizioni stabilite dal comma 19 dell art. 14 D.L. 201/ Alla maggiorazione tributaria oggetto del presente regolamento non si applica il tributo provinciale di cui all art. 19 del D.lgs. 504/92. Art. 5 - Esclusioni e riduzioni 1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla maggiorazione tributaria non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, comprese le superfici destinate a magazzino, a condizione che il produttore ne dimostri l avvenuto trattamento a recupero e/o smaltimento in conformità alla normativa vigente. 2. In ragione delle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero, sulla maggiorazione tributaria verrà riconosciuta una riduzione alle utenze non domestiche, come di seguito specificato: - 15% per le utenze che hanno raggiunto una percentuale compresa tra il 35% ed il 65% di raccolta differenziata rispetto alla totalità dei rifiuti prodotti; - 30% per le utenze che hanno raggiunto una percentuale superiore al 65% di raccolta differenziata rispetto alla totalità dei rifiuti prodotti. 3. Le modalità tecniche di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte per le finalità di cui al precedente comma 2 sono definite dal Titolare del servizio che si potrà avvalere del soggetto che lo gestisce. 4. Ai fini dell applicazione delle esclusioni e riduzioni sopra indicate i soggetti interessati dovranno produrre apposita richiesta entro il 30 di aprile di ogni anno, accompagnata da idonea documentazione. 5. Il Titolare del Servizio in sede di definizione dell articolazione della maggiorazione tributaria può assicurare agevolazioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche attraverso la ridistribuzione: dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al recupero o al riciclo e/o di una quota dell importo pari al costo evitato di smaltimento finale, determinato in base al quantitativo di rifiuti raccolti in maniera differenziata. Art. 6 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione 1. I soggetti passivi della maggiorazione tributaria per i servizi indivisibili comunali devono presentare, su modello messo a disposizione dal Soggetto Gestore, un apposita dichiarazione avente ad oggetto la superficie catastale dei locali e delle aree assoggettabili a detta maggiorazione. Nell ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione di cui al presente articolo può essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. La dichiarazione di occupazione/detenzione deve essere - Pagina 4 di 7
5 resa anche dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali e/o aree pubbliche o di uso pubblico. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere resa al Soggetto Gestore del servizio nel termine di 30 giorni dall inizio del possesso, dell occupazione o della detenzione. La dichiarazione in parola può essere presentata a mani contestualmente alla comunicazione ai fini dell applicazione della Tariffa corrispettivo per la gestione dei rifiuti urbani presso un qualsiasi ecosportello oppure a mezzo fax, raccomandata A/R o pec. 3. Gli elementi essenziali della dichiarazione in parola sono di seguito indicati in via esemplificativa e non esaustiva: a) utenze domestiche: - generalità dell occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; - generalità del soggetto denunciante se diverso dal soggetto titolare dell utenza con indicazione della qualifica; - estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d uso dei singoli locali; - numero degli occupanti dei locali; - generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; - data in cui ha avuto inizio l occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione; b) utenze non domestiche: - denominazione della ditta o ragione sociale ovvero denominazione dell istituzione, associazione o ente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona o soggetto giuridico, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO delle attività; - generalità del soggetto denunciante con indicazione della qualifica; - persone fisiche che hanno la rappresentanza e l amministrazione della società; - estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; - data in cui ha avuto inizio l occupazione o della conduzione dei locali ovvero di variazione degli elementi denunciati. 4. La dichiarazione di cui al presente articolo ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che non intervengano variazioni da cui consegua un diverso ammontare della maggiorazione. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono in ogni caso essere debitamente sottoscritte. Art. 7 Riscossione 1. La gestione e la riscossione della maggiorazione tributaria avviene in conformità alle disposizioni contenute nel comma 35 dell art. 14 del DL 201/2011, ossia mediante affidamento di tale attività al soggetto che, alla data del 31/12/2012, svolgeva, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA Il versamento della maggiorazione può essere effettuato secondo le disposizioni dell art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui all appena citato art. 17 in quanto compatibili. 3. La riscossione della maggiorazione tributaria avviene, a regime, in due rate nel corso di ciascuno anno. Per l anno 2013 la riscossione avverrà in un unica rata. - Pagina 5 di 7
6 Art. 8 - Funzionario responsabile A norma dell art. 14, comma 36, del Dl 201/2011, il Comune designa il funzionario responsabile della maggiorazione tributaria oggetto del presente regolamento a cui sono attribuiti tutti i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo. Art. 9 - Verifiche ed accertamenti 1. Le attività di controllo ed accertamento della maggiorazione tributaria avvengono in conformità alle disposizioni di cui ai commi 36, 37 e 38 dell art. 14 del D.L. 201/ Ai fini del presente articolo gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al soggetto incaricato della riscossione della maggiorazione tributaria in parola, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi: - delle concessioni per l occupazione di spazi ed aree pubbliche; - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l uso di locali ed aree; - dei provvedimenti relativi all esercizio di attività commerciali fisse o itineranti ed eventuali altre attività; - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente. Art Trattamento dei dati personali 1. I dati acquisiti al fine dell applicazione della maggiorazione tributaria oggetto del presente Regolamento sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. 2. Ai sensi dell art. 19 comma 3 del D.Lgs. 196/2003, è autorizzata a favore del Soggetto Gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Titolare del Servizio per le sole finalità inerenti la gestione della Tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. Il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dal D.Lgs. 196/2003. Art Sanzioni ed interessi 1. In caso di omesso o insufficiente versamento della maggiorazione tributaria risultante dalla dichiarazione di cui al precedente articolo 6, di omessa o infedele dichiarazione ovvero di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 del medesimo art Sulle somme dovute a titolo di maggiorazione per i servizi indivisibili comunali si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Tali interessi sono calcolati dalla data di esigibilità della maggiorazione in parola. Art Rinvio ad altre norme 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nell art. 14 del decreto legge 201/2011 conv. nella Legge 214/ Pagina 6 di 7
7 2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente nella materia oggetto del presente Regolamento, compreso il regolamento per la disciplina della Tariffa corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani (limitatamente ai presupposti e soggetti passivi) di competenza del Titolare del Servizio, costituiscono automatica modificazione dello stesso. Art Entrata in vigore e prima applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/ In sede di prima applicazione e limitatamente all anno 2013, ai sensi di quanto previsto dall art10 comma 2 lettera f) del D.L. n. 35 del 08/04/2013, l importo della maggiorazione standard pari ad 0,30 per metro quadrato non potrà essere aumentata. - Pagina 7 di 7
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