Corte dei conti, deliberzione n. 250 del 11 settembre 2012
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1 Corte dei conti, deliberzione n. 250 del 11 settembre 2012 Cons. Raimondo POLLASTRINI Relatore 1 Ref. Laura d AMBROSIO Componente 1 Ref. Marco BONCOMPAGNI Componente VISTO l art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti; VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO il Regolamento (14/2000) per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche; VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di ulteriori forme di collaborazione tra Corte ed autonomie, ai sensi dell art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003; UDITO nella Camera di consiglio del 11 settembre 2012, il relatore Cons. Raimondo Pollastrini. PREMESSO Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n / del 29 giugno 2012, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Lucca, in cui si pongono tre quesiti in materia di indennità di funzione e di gettoni di presenza degli amministratori dell ente locale. In particolare: 1. l ente chiede di sapere se il nuovo consiglio comunale recentemente insediatosi debba procedere ad una nuova determinazione della misura del gettone di presenza ed in caso di risposta affermativa se detta misura debba essere determinata tenendo conto della 2 misura edittale di cui al DM 119/00 sommando, se ricorrono i presupposti, le
2 maggiorazioni di cui al decreto stesso e provvedendo alla decurtazione del 10%. 2. l ente chiede come debba essere determinata l indennità del Presidente di un consiglio di un comune capoluogo di provincia e cioè se debba essere parametrata a quella del sindaco del comune di Lucca in virtù del combinato delle norme di cui all art. 5, comma 3, (che stabilisce che l indennità del Presidente del consiglio comunale sia rapportata a quella degli assessori) e 3, comma 6, del DM 119/00 (che rapporta l indennità degli assessori a quella dei sindaci) o debba essere quantificata facendo esclusivo riferimento alla tabella A del DM citato per un assessore appartenente alla classe demografica del comune di Lucca. 3. l ente chiede quale sia l importo da prendere a riferimento per il calcolo dell ammontare massimo mensile percepibile da un consigliere comunale di comune capoluogo di provincia con abitanti compresi tra e , rimanendo il dubbio, dalla lettura della circolare n. 5/2000, se debba essere presa in considerazione l indennità effettivamente percepita dal sindaco, con le eventuali maggiorazioni o se fare riferimento al calcolo dell 1/4 all indennità (ridotta del 10%) prevista per il sindaco legata al dato demografico del comune. CONSIDERATO Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge. Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie. In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonchè se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre occorre verificare se
3 l oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa. 3 Nel caso de quo, la Sezione ritiene che la richiesta sia ammissibile anche dal punto di vista oggettivo, in quanto il quesito posto all attenzione si pone nell alveo della contabilità pubblica. Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, così da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, al fine dell adozione di una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto statuito, in funzione di nomofilachia, con la delibera n.8/contr/2010 delle SSRR adottata nell adunanza del 26 marzo Con riferimento al primo quesito, l art. 82, comma 11 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) disciplinava la materia rinviando ad apposito decreto ministeriale (per la determinazione degli emolumenti in questione). L art. 1, comma 54, legge 23/12/2005 n. 266 (finanziaria 2006), in riferimento all indennità di funzione e ai gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali, ha disposto che gli stessi Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all ammontare risultante alla data del 30 settembre Il legislatore è intervenuto sulla materia con la norma di cui all art. 2, comma 251, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) prevedendo la possibilità di incremento di tali indennità e poi con l art. 76, comma 32 e l art. 61, comma 103 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/2008 che ha sostituito l art. 82 del TUEL citato e che ha altresì determinato l impossibilità di incrementare tali emolumenti, nonché una riduzione ulteriore dell importo degli stessi in caso di violazione del patto di stabilità interno da parte dell ente locale. Infine, l art. 5, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010 ha previsto che con decreto del Ministro dell Interno, adottato entro 120 gg. dall entrata in vigore del presente
4 decreto legge, ai sensi dell art. 82, comma 8 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8 sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 1 Art. 2, comma 25 L. 244/2007, lettera d): al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità» e il terzo periodo è soppresso 2 Art. 76, comma 3, L. 133/2008: L articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità». 3 Art. 61, comma 10, L. 133/2008: A decorrere dal 1º gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell articolo 82 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del abitanti e per le province con popolazione fino a abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra e abitanti e per le province con popolazione tra ed un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall applicazione della presente disposizione i comuni con meno di abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato art. 82, come modificato dal presente articolo. La determinazione della misura del gettone di presenza è stata oggetto di recenti deliberazioni approvate da questa Sezione regionale di controllo (deliberazione n. 204 del14 giugno 2012 e deliberazione n. 246 del 18 luglio 2012) che hanno avuto modo di precisare su quesito analogo a quello testé proposto, e facendo proprie le conclusioni della deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1 del 12 gennaio 2012, che l importo delle indennità da applicare agli amministratori sia quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006 e cioè nella misura del 10 per cento rispetto all ammontare risultante alla data del 30 settembre e quindi senza la possibilità di applicare
5 attualmente le maggiorazioni del 2% e del 3% di cui al DM 119/2000. In merito al secondo quesito, la determinazione dell indennità del Presidente del consiglio comunale avviene mediante un rinvio alla determinazione delle indennità di altri soggetti amministratori locali, precisamente l art. 5, comma 3 del D.M. 119/2000 prevede che Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a abitanti è corrisposta un indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica, a loro volta le indennità degli assessori sono quantificate per il comune richiedente secondo quanto stabilito dall art. 4 comma 9 del più volte citato decreto ministeriale che recita: Agli assessori di comuni con popolazione fra i ed i abitanti è corrisposta un indennità mensile di funzione pari al 60% di quella prevista per il sindaco. Nella fattispecie il comune richiedente è anche comune capoluogo di provincia, ragion per cui l indennità del sindaco viene maggiorata ai sensi dell art. 3, comma 2 del DM 119 citato che recita: Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da a abitanti è corrisposta l indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da a abitanti. Il comune di Lucca chiede di sapere se l indennità del Presidente del consiglio comunale debba essere rapportata a quanto percepito dal sindaco effettivamente (e cioè con indennità maggiorata in virtù dell art. 3, comma 2 appena citato) oppure vada rapportata alla misura 4 Difatti l art. 1, comma 54, della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), nella sua originaria, e tuttora vigente, versione prevede che Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita. 5 indicata nella tabella A allegata al DM 119/00 e di conseguenza parametrata all indennità dell assessore (e sindaco) di un comune con popolazione tra i e abitanti (e non alla classe demografica successiva tra i e ). Questa Sezione ritiene che, secondo un interpretazione letterale delle norme esaminate, la possibilità di corrispondere un indennità maggiorata (corrispondente alla classe demografica
6 superiore) possa essere accordata alla sola figura del Sindaco e non anche al Presidente del Consiglio Comunale. A ciò si aggiunga che questa interpretazione appare senz altro più rispettosa delle norme in vigore che sono certamente indirizzate al contenimento dei costi della spesa pubblica in generale e in particolare della politica. In riferimento al terzo quesito, per ragioni analoghe a quelle prospettate in relazione al secondo quesito, si può ritenere applicabile all ammontare massimo mensile percepibile da un consigliere comunale di un comune capoluogo di provincia il calcolo legato al solo dato demografico del comune di appartenenza e non il calcolo legato all indennità effettivamente percepita dal sindaco. Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Toscana- in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota prot. n / del 29 giugno DISPONE Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Lucca e al Presidente del relativo Consiglio. Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 11 settembre Il Presidente f.to Vittorio GIUSEPPONE L Estensore f.to Cons. Raimondo POLLASTRINI Depositata in Segreteria il 11 settembre 2012 Il Funzionario preposto al Servizio di supporto f.to Fabio CULTRERA
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