Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 122. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 17 maggio 2018.

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1 Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 122 Edizione in lingua italiana Legislazione 61 o anno 17 maggio 2018 Sommario II Atti non legislativi ACCORDI INTERNAZIONALI Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'armenia, dall'altra... 1 REGOLAMENTI Regolamento di esecuzione (UE) 2018/720 della Commissione, del 16 maggio 2018, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario dell'unione per pollame originario dell'islanda... 2 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/721 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza prolattina suina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui ( 1 )... 5 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/722 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza eprinomectina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui ( 1 )... 8 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/723 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento per quanto riguarda l'approvazione dello stordimento a bassa pressione atmosferica ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 della Commissione, del 16 maggio 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'america ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE. (segue) Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2 DIRETTIVE Direttiva (UE) 2018/725 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI DECISIONI Decisione (PESC) 2018/726 del Comitato politico e di sicurezza, del 2 maggio 2018, relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell'unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2018) Decisione (UE) 2018/727 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania Rettifiche Rettifica del regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'unione europea, di Mayotte (GU L 354 del ) Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/390 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su alcuni requisiti prudenziali per depositari centrali di titoli ed enti creditizi designati che offrono servizi accessori di tipo bancario (GU L 65 del ) Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/391 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della segnalazione di regolamenti internalizzati (GU L 65 del ) Rettifica del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del ) Rettifica del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del )... 36

3 L 122/1 II (Atti non legislativi) ACCORDI INTERNAZIONALI Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'armenia, dall'altra Le seguenti parti dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'armenia, dall'altra ( 1 ), firmato a Bruxelles il 24 novembre 2017, saranno applicate in via provvisoria tra l'unione e la Repubblica d'armenia dal 1 o giugno 2018 in virtù dell'articolo 3 della decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo ( 2 ), nella misura in cui riguardino materie di competenza dell'unione, incluse quelle di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune: a) titolo I; b) titolo II: articoli 3, 4, 7 e 8; c) titolo III: articolo 12, articolo 14, paragrafo 1, e articolo 15; d) titolo V: i) capo 1, a eccezione dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera a); ii) capo 2, a eccezione del riferimento alla sicurezza nucleare di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettere f) e g); iii) capo 3, a eccezione dell'articolo 46, paragrafo 1, lettere a), c) ed e); e iv) capi 7, 10, 14 e 21; e) titolo VI, a eccezione dell'articolo 205, paragrafo 2, lettere b) e c); l'articolo 203 si applica a titolo provvisorio solo nella misura in cui riguardi investimenti diretti; f) titolo VII; g) titolo VIII, a eccezione dell'articolo 380, paragrafo 1, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo; e h) gli allegati I e II, a eccezione dei riferimenti all'euratom relativi all'infrastruttura, ai regolamenti di esecuzione e al nucleare, gli allegati III, VI, VIII, IX, X, XI e XII nonché il protocollo I del titolo VII assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo capo 2: disposizioni antifrode e in materia di controllo e il protocollo II relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. ( 1 ) GU L 23 del , pag. 4. ( 2 ) GU L 23 del , pag. 1.

4 L 122/ REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/720 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2018 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario dell'unione per pollame originario dell'islanda LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'unione ( 1 ), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) È stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra l'unione europea e l'islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli («l'accordo») sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ). L'accordo è stato approvato a nome dell'unione con la decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio ( 3 ). (2) L'allegato V di detto accordo prevede l'apertura di un contingente tariffario annuale per le importazioni nell'unione di pollame originario dell'islanda. (3) A norma della decisione (UE) 2017/1913, l'accordo deve entrare in vigore il primo giorno del settimo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'espletamento delle rispettive procedure interne. L'ultima di queste notifiche è avvenuta il 19 ottobre L'accordo deve pertanto entrare in vigore il 1 o maggio È opportuno che le misure di cui al presente regolamento si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. (4) L'accordo specifica che il contingente tariffario si applica su base annua e che le importazioni devono pertanto essere gestite sull'arco di un anno civile. Poiché l'accordo è tuttavia applicabile a decorrere dal 1 o maggio 2018, i quantitativi annuali per il 2018 e gli anni successivi dovrebbero essere stabiliti conformemente all'allegato V dell'accordo. (5) Il contingente tariffario dovrebbe essere gestito dalla Commissione sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 4 ). (6) L'accordo stabilisce che le disposizioni di cui al protocollo 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'islanda, modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda ( 5 ), si applica mutatis mutandis ai prodotti che beneficiano del contingente tariffario. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È aperto un contingente tariffario dell'unione per il pollame originario dell'islanda conformemente a quanto indicato nell'allegato. ( 1 ) GU L 269 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 274 del , pag. 58. ( 3 ) Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'unione europea e l'islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del , pag. 57). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'unione (GU L 343 del , pag. 58). ( 5 ) Decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda, del 22 dicembre 2005, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 131 del , pag. 1).

5 L 122/3 Articolo 2 Il contingente tariffario di cui all'allegato è gestito in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Articolo 3 Al fine di essere ammissibili a beneficiare del contingente tariffario stabilito dal presente regolamento, le merci elencate nell'allegato sono conformi mutatis mutandis alle norme di origine e alle altre disposizioni di cui al protocollo 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'islanda, modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o maggio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

6 L 122/ ALLEGATO Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base del codice SA precisato nella seconda colonna della tabella. N. d'ordine Codice SA Designazione delle merci Volume del contingente tariffario annuale (t di peso netto) Aliquota del dazio contingentale (%) Pollame Dall' al : 100 Per ogni anno civile dall' : 300 0

7 L 122/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/721 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza prolattina suina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17, visto il parere dell'agenzia europea per i medicinali («EMA») formulato dal comitato per i medicinali veterinari, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento. (2) Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ( 2 ) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. (3) La sostanza prolattina suina non figura in tale tabella. (4) L'EMA ha ricevuto una domanda per la determinazione degli LMR per la prolattina suina nei suini. (5) Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari l'ema ha formulato una raccomandazione secondo la quale, ai fini della tutela della salute umana, non è necessario fissare un LMR per la prolattina suina nei suini. (6) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'ema è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. (7) L'EMA ha ritenuto che estrapolare la classificazione «LMR non richiesto» relativa alla prolattina suina dalla specie suina ad altre specie non sia per il momento opportuno a causa dell'insufficienza dei dati. (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. ( 1 ) GU L 152 del , pag. 11. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del , pag. 1).

8 L 122/ Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

9 ALLEGATO Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico una voce relativa alla seguente sostanza: Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] «Prolattina suina NON PERTINENTE Suini LMR non richiesto NON PERTINENTE Ad uso orale nei lattonzoli a dosi non superiori a 0,2 mg/animale. Da usare nelle scrofe a dosi non superiori a 5 mg/animale. Classificazione terapeutica Agenti attivi sull'apparato riproduttivo» L 122/7

10 L 122/ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/722 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza eprinomectina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17, visto il parere dell'agenzia europea per i medicinali («EMA») formulato dal comitato per i medicinali veterinari, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento. (2) Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ( 2 ) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. (3) L'eprinomectina figura già in tale tabella come sostanza consentita per tutti i ruminanti in rapporto a muscolo, grasso, fegato, rene e latte. (4) L'EMA ha ricevuto una domanda di estensione ai pesci della voce esistente per l'eprinomectina. (5) Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l'ema ha raccomandato di determinare un LMR per l'eprinomectina nei pesci. (6) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'ema è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. (7) L'EMA ha ritenuto opportuno estrapolare la voce relativa all'eprinomectina ai tessuti di equini e conigli. (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. (9) È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le misure eventualmente necessarie per conformarsi al nuovo LMR. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. ( 1 ) GU L 152 del , pag. 11. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del , pag. 1).

11 L 122/9 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 16 luglio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

12 ALLEGATO Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce riguardante la sostanza «eprinomectina» è sostituita dalla seguente: Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione «Eprinomectina Eprinomectina B1a Tutti i ruminanti, equidi Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] Classificazione terapeutica 50 μg/kg Muscolo NESSUNA Agenti antiparassitari/agenti attivi contro 250 μg/kg Grasso gli endo- ed ectoparassiti» μg/kg Fegato 300 μg/kg Rene 20 μg/kg Latte Pesce 50 μg/kg Muscolo e pelle in proporzioni naturali Conigli 50 μg/kg Muscolo 250 μg/kg Grasso μg/kg Fegato 300 μg/kg Rene L 122/

13 L 122/11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/723 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2018 che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento per quanto riguarda l'approvazione dello stordimento a bassa pressione atmosferica (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1099/2009, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento ( 1 ), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, lettera b), sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, considerando quanto segue: (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 contiene l'elenco dei metodi di stordimento approvati, le relative caratteristiche e le prescrizioni specifiche per determinati metodi. (2) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1099/2009 stabilisce le prescrizioni riguardanti la configurazione, la costruzione e le attrezzature dei macelli. (3) In seguito alla richiesta di un operatore privato, la Commissione ha chiesto all'autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») di formulare un parere sul sistema a bassa pressione atmosferica («il metodo») per lo stordimento dei polli da carne (polli allevati per la produzione di carne). (4) Nel parere ( 2 ) del 25 ottobre 2017 l'efsa ha stabilito che: il metodo può essere considerato, in termini di risultati per il benessere degli animali, perlomeno equivalente ad almeno uno dei metodi di stordimento attualmente disponibili; il metodo è valido solo a determinate condizioni, in particolare se sono rispettate: le specifiche tecniche (come la velocità di decompressione, la durata di ciascuna fase e il tempo totale di esposizione), le caratteristiche degli animali (polli da carne) e alcune condizioni ambientali (come la temperatura e l'umidità); la valutazione si limita solo ai polli da carne destinati alla macellazione di peso non superiore a 4 kg e il suo utilizzo non può essere esteso ad altre categorie di volatili. (5) Al fine di consentire alle autorità competenti un controllo regolare del rispetto di detto metodo è opportuno fissare prescrizioni specifiche per tale metodo. (6) Oltre che ai fini della macellazione commerciale, il metodo è considerato adeguato ai fini dell'abbattimento di polli in caso di spopolamento. (7) Il metodo è inoltre adeguato in altri casi in cui è necessario l'abbattimento di un elevato numero di polli per ragioni diverse da quelle di salute pubblica, salute animale, benessere animale o ambientali. (8) In considerazione del fatto che il metodo è equivalente, in termini di risultati per il benessere animale, ad almeno uno dei metodi approvati esistenti, è necessario modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009. (9) Al fine di consentire l'applicazione e il monitoraggio efficaci del metodo, dovrebbero essere rispettate alcune prescrizioni specifiche relative alla configurazione, alla costruzione e alle attrezzature. È quindi necessario modificare anche l'allegato II del regolamento (CE) n. 1099/2009. (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009. (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, ( 1 ) GU L 303 del , pag. 1. ( 2 ) EFSA Journal 2017;15(12):5056.

14 L 122/ HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1099/2009 è così modificato: 1) l'allegato I è così modificato: a) la tabella 3 del capo I è così modificata: i) il titolo è sostituito dal seguente: «Tabella 3 Metodo in atmosfera controllata»; ii) è aggiunta la seguente riga 7: N. Denominazione Descrizione Condizioni d'uso Parametri fondamentali Prescrizioni specifiche capo II del presente allegato «7 Stordimento a bassa pressione atmosferica Esposizione di animali coscienti a una decompressione progressiva con riduzione dell'ossigeno disponibile al di sotto del 5 % Polli da carne di peso vivo non superiore a 4 kg. Macellazione, spopolamento e altre situazioni Velocità di decompressione Durata dell'esposizione Temperatura e umidità dell'ambiente Punti da 10.1 a 10.5» b) al capo II è aggiunto il seguente punto 10: «10. Stordimento a bassa pressione atmosferica 10.1 Durante la prima fase la velocità di decompressione non può essere superiore a quella equivalente a una riduzione della pressione atmosferica normale a livello del mare da 760 Torr a 250 Torr per un tempo non inferiore a 50 secondi Durante la seconda fase è raggiunta una pressione atmosferica normale a livello del mare minima di 160 Torr entro i successivi 210 secondi La curva pressione-tempo deve essere regolata per garantire che tutti i volatili siano storditi irreversibilmente entro il tempo stabilito La camera deve essere sottoposta a prova di tenuta e i manometri devono essere calibrati prima di ogni sessione operativa e almeno una volta al giorno I dati della pressione del vuoto assoluto, del tempo di esposizione, della temperatura e dell'umidità devono essere conservati per almeno un anno.»; 2) nell'allegato II è aggiunto il seguente punto 7: «7. Stordimento a bassa pressione atmosferica 7.1 Le attrezzature per lo stordimento a bassa pressione atmosferica sono progettate e costruite in modo da garantire una perfetta tenuta, per consentire una lenta, graduale decompressione con una riduzione dell'ossigeno disponibile e, una volta raggiunto, il mantenimento del valore minimo di pressione. 7.2 Il sistema consente di misurare, visualizzare e registrare in modo continuativo la pressione del vuoto assoluto, il tempo di esposizione, la temperatura e l'umidità ed è in grado di emettere un segnale perfettamente visibile e udibile se la pressione si discosta dai livelli prescritti. Il dispositivo deve essere chiaramente visibile agli addetti.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella.

15 L 122/13 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

16 L 122/ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/724 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2018 relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'america LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali ( 1 ), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'8 marzo 2018 gli Stati Uniti d'america (di seguito «Stati Uniti») hanno adottato misure di salvaguardia sotto forma di aumento delle tariffe doganali sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio e di alluminio, con effetto a decorrere dal 23 marzo 2018 e con durata illimitata. Il 22 marzo la data di entrata in vigore dell'aumento delle tariffe doganali per l'unione europea è stata rinviata al 1 o maggio (2) Malgrado gli Stati Uniti abbiano definito tali misure come misure di sicurezza, si tratta in sostanza di misure di salvaguardia, ossia un provvedimento correttivo che altera l'equilibrio di concessioni e obblighi derivante dall'accordo dell'organizzazione mondiale del commercio (OMC) e limita le importazioni allo scopo di proteggere l'industria nazionale contro la concorrenza estera e garantirne la prosperità commerciale. Le eccezioni in materia di sicurezza previste dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (di seguito «GATT 1994») non si applicano a tali misure di salvaguardia né le giustificano; inoltre non hanno alcun effetto sul diritto al riequilibrio di cui alle pertinenti disposizioni dell'accordo OMC. (3) L'accordo OMC sulle misure di salvaguardia sancisce il diritto di ogni membro esportatore interessato da una misura di salvaguardia di sospendere l'applicazione di concessioni, o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti, agli scambi con il membro dell'omc che applica la misura di salvaguardia, qualora non si sia trovata una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni e il Consiglio per gli scambi di merci dell'omc non disapprovi detta sospensione. (4) Le consultazioni tra gli Stati Uniti e l'unione europea, previste all'articolo 8 e all'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, non hanno condotto ad alcuna soluzione soddisfacente ( 2 ). (5) La sospensione, da parte dell'unione, di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti dovrebbe prendere effetto alla scadenza di un termine di 30 giorni dalla notifica al Consiglio per gli scambi di merci, a meno che quest'ultimo non la disapprovi. L'accordo OMC consente di esercitare il diritto di sospensione a) immediatamente, se la misura di salvaguardia non è stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti o non è conforme alle pertinenti disposizioni dell'accordo OMC, o b) dopo la scadenza di un periodo di tre anni dall'applicazione della misura di salvaguardia. (6) Nelle relazioni commerciali con paesi terzi, la Commissione esercita il proprio diritto di sospendere l'applicazione di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti con l'intenzione di riequilibrarli, in base all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 654/2014. Il provvedimento appropriato è costituito da misure di politica commerciale che possono comprendere, ad esempio, la sospensione delle concessioni tariffarie e l'istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati. (7) Nell'elaborare e selezionare le opportune misure di politica commerciale, la Commissione applica criteri oggettivi, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014, tra cui, secondo i casi, la proporzionalità delle misure, la loro capacità di fornire assistenza all'industria dell'unione colpita dalle misure di salvaguardia e l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti economici negativi sull'unione, anche per quanto concerne le materie prime essenziali. ( 1 ) GU L 189 del , pag. 50. ( 2 ) Le consultazioni sono state richieste dall'unione europea il 16 aprile Nessun accordo è stato raggiunto e il termine di 30 giorni per le consultazioni, come previsto all'articolo 8 dell'accordo sulle misure di salvaguardia OMC, è scaduto.

17 L 122/15 (8) In conformità dell'articolo 9, del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione ha dato ai portatori d'interessi la possibilità di esprimere pareri e fornire informazioni relativamente agli interessi economici dell'unione a tale riguardo ( 3 ). (9) Le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti possono avere effetti economici decisamente negativi sull'industria dell'unione interessata, in quanto limiterebbero in modo significativo le esportazioni dell'unione dei prodotti di acciaio e di alluminio in questione negli Stati Uniti. Per il 2017 il valore delle pertinenti importazioni dell'unione negli Stati Uniti dei prodotti di acciaio e di alluminio in questione ammonta ad almeno 6,41 miliardi di EUR (di cui 5,30 miliardi di EUR riguardano le importazioni totali di acciaio e 1,11 miliardi di EUR le importazioni totali di alluminio). (10) La sospensione delle concessioni commerciali su determinati prodotti fino a un livello che rispecchi e non superi l'importo che risulterebbe dall'applicazione dei dazi statunitensi alle importazioni negli Stati Uniti dei prodotti di acciaio e di alluminio dell'unione rappresenta pertanto un'adeguata sospensione dell'applicazione di concessioni commerciali sostanzialmente equivalenti, conforme all'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. (11) Successivamente, con un atto di esecuzione separato, la Commissione potrebbe decidere di applicare la sospensione delle concessioni commerciali, se e in quanto necessario, istituendo dazi doganali supplementari su determinati prodotti originari degli Stati Uniti, importati nell'unione. Nel rispetto dei termini prescritti, di cui al considerando 5, la Commissione deciderebbe l'ambito di applicazione in base alla decisione degli Stati Uniti di escludere o meno determinati prodotti o imprese dalle misure di salvaguardia. (12) Nel rispetto dei termini prescritti, di cui al considerando 5, i dazi doganali supplementari dovrebbero applicarsi, se e in quanto necessario, in due fasi. Nella prima fase potrebbe essere applicato con effetto immediato un dazio ad valorem massimo del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'unione. (13) L'importo totale dei dazi ad valorem applicati nella prima fase rispecchia l'incremento tariffario del 25 % imposto dagli Stati Uniti sulle importazioni di «prodotti piatti di carbonio e legati» e «prodotti lunghi di carbonio e legati» ( 4 ) dall'unione negli Stati Uniti (valore complessivo delle importazioni dall'unione negli Stati Uniti nel 2017: 2,83 miliardi di EUR). Si tratta di prodotti di acciaio per i quali le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non state adottate a causa di un incremento delle importazioni in termini assoluti. (14) Nella seconda fase, altri dazi ad valorem massimi del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II potrebbero essere applicati a partire dal 23 marzo 2021 o, se precedente, dalla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'omc adotta la decisione, o gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. I dazi di cui sopra resterebbero in vigore finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le suddette misure. (15) L'importo totale dei dazi ad valorem applicati nella seconda fase rispecchia l'incremento tariffario del 10 % imposto dagli Stati Uniti sulle importazioni di prodotti di alluminio ( 5 ) e del 25 % sulle importazioni di «tubi e condotti di carbonio e legati», «semiprodotti di carbonio e legati» e «prodotti di acciaio inossidabile» ( 6 ) dall'unione negli Stati Uniti (valore complessivo delle importazioni dall'unione negli Stati Uniti nel 2017: 3,58 miliardi di EUR, di cui 2,47 miliardi di EUR riguardano le importazioni di acciaio e 1,11 miliardi di EUR quelle di alluminio). Si tratta di prodotti per i quali sembra esserci stato un incremento delle importazioni in termini assoluti. (16) Le misure di politica commerciale e i prodotti in questione sono stati selezionati secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014. (17) Come precisato nei considerando 9 e 10, le misure di politica commerciale sono proporzionate all'effetto delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti e non sono eccessive in quanto non superano il valore delle importazioni dell'unione interessate dalle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti. Si osserva inoltre che inizialmente sarà applicata solo una parte del valore totale disponibile, come descritto ai considerando 12 e 13. (18) Le misure di politica commerciale dovrebbero fornire assistenza alle industrie dell'acciaio e dell'alluminio dell'unione colpite dalle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti. ( 3 ) ( 4 ) Prodotti indicati nella relazione del dipartimento per il Commercio degli Stati Uniti dell'11 gennaio 2018 ( gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_steel_on_the_national_security_-_with_redactions_-_ pdf). ( 5 ) Prodotti indicati nella relazione del dipartimento per il Commercio degli Stati Uniti del 17 gennaio 2018 ( gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_aluminum_on_the_national_security_-_with_redactions_-_ pdf). ( 6 ) Ibidem, nota 4.

18 L 122/ (19) Le misure di politica commerciale si applicherebbero alle importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti, dalle quali l'unione non dipenda per il suo approvvigionamento e si potrebbero applicare anche ai settori dell'acciaio e dell'alluminio. In questo modo si evitano, per quanto possibile, effetti negativi sui vari attori del mercato dell'unione, consumatori compresi. (20) I suddetti dazi doganali supplementari non dovrebbero applicarsi ai prodotti per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione o una riduzione del dazio. (21) I dazi doganali supplementari non dovrebbero applicarsi ai prodotti per i quali gli importatori possano dimostrare che l'esportazione dagli Stati Uniti d'america nell'unione è avvenuta prima della data di applicazione dei dazi supplementari. (22) Il presente regolamento non pregiudica la questione della coerenza delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti con le disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. (23) In considerazione dei termini applicabili stabiliti dall'omc e del carattere preliminare del presente atto, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno della pubblicazione nella. (24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi, istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La Commissione informa immediatamente per iscritto, e in ogni caso non oltre il 18 maggio 2018, il Consiglio per gli scambi di merci dell'omc che, salvo sua disapprovazione, l'unione europea sospende, a partire dal 20 giugno 2018, l'applicazione agli scambi con gli Stati Uniti delle concessioni tariffarie di cui all'accordo GATT del 1994 per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I e all'allegato II, per consentire l'applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni di tali prodotti originari degli Stati Uniti. Articolo 2 L'applicazione di dazi doganali supplementari su tali prodotti, tramite un successivo atto di esecuzione della Commissione, si effettua nei limiti dei seguenti parametri, e tiene conto di qualsiasi successiva esclusione dalle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti di determinati prodotti o imprese: a) nella prima fase può essere applicato un dazio ad valorem supplementare massimo del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, a partire dal 20 giugno 2018; b) nella seconda fase possono essere applicati altri dazi ad valorem massimi del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II: a partire dal 23 marzo 2021, oppure se precedente, a partire dal quinto giorno successivo alla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'omc adotta la decisione, o gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. In quest'ultimo caso, la Commissione pubblica nella un avviso in cui è indicata la data di adozione o notifica di tale decisione. Articolo 3 La sospensione di cui all'articolo 1 può essere esercitata sempre e purché gli Stati Uniti applichino o riapplichino le misure di salvaguardia in maniera da penalizzare i prodotti dell'unione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea un avviso in cui è indicata la data in cui gli Stati Uniti hanno cessato di applicare le misure di salvaguardia. ( 7 ) Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del , pag. 1).

19 L 122/17 Articolo 4 1. Il dazio doganale supplementare non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione o una riduzione del dazio. 2. Il dazio doganale supplementare non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali gli importatori possano dimostrare che l'esportazione dagli Stati Uniti nell'unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio supplementare. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

20 L 122/ ALLEGATO I Prodotti a cui potrebbero applicarsi dazi supplementari a decorrere dal 20 giugno 2018 NC 2018 ( 1 ) Dazio supplementare % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

21 L 122/19 NC 2018 ( 1 ) Dazio supplementare % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

22 L 122/ NC 2018 ( 1 ) Dazio supplementare % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

23 L 122/21 NC 2018 ( 1 ) Dazio supplementare % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

24 L 122/ NC 2018 ( 1 ) Dazio supplementare % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

25 L 122/23 NC 2018 ( 1 ) Dazio supplementare % % % % % % % % % % % ( 1 ) I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del , pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del , pag. 1).

26 L 122/ ALLEGATO II Prodotti a cui potrebbero applicarsi altri dazi supplementari a decorrere dal 23 marzo 2021 o alla determinazione dell'incompatibilità delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti con le norme dell'omc NC 2018 ( 1 ) Dazio supplementare % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

27 L 122/25 NC 2018 ( 1 ) Dazio supplementare % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

28 L 122/ NC 2018 ( 1 ) Dazio supplementare % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

29 L 122/27 NC 2018 ( 1 ) Dazio supplementare % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

30 L 122/ NC 2018 ( 1 ) Dazio supplementare % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ( 1 ) I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del , pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del , pag. 1).

31 L 122/29 DIRETTIVE DIRETTIVA (UE) 2018/725 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2018 che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli ( 1 ), in particolare l'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), considerando quanto segue: (1) La direttiva 2009/48/CE fissa un valore limite per il cromo VI nel materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura, come vernici sui giocattoli, polimeri duri e morbidi, legno, prodotti tessili e altro. Il valore limite attuale (0,2 mg/kg) è calcolato in base a una dose virtualmente sicura di 0,0053 µg di cromo VI per kg di peso corporeo al giorno proposta dall'office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA), ossia l'ufficio per la valutazione dei rischi per la salute ambientale, dell'agenzia californiana per la protezione dell'ambiente ( 2 ). (2) Su richiesta della Commissione europea il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA) ha valutato nel 2015 la pertinenza del potenziale cancerogeno del cromo VI per quanto concerne il cancro della bocca. Nel suo parere relativo al cromo VI nei giocattoli, adottato il 22 gennaio 2015 ( 3 ), il CSRSA ha dichiarato di aver esaminato, tra gli altri, il documento di supporto tecnico dell'oehha per l'obiettivo di salute pubblica relativo al cromo VI nell'acqua potabile ( 4 ) e uno studio del programma tossicologico nazionale (National Toxicology Program NTP) statunitense ( 5 ). Il CSRSA ha ritenuto che 0,0002 µg di cromo VI per kg di peso corporeo al giorno, valore derivato dall'oehha che lo considera associato a un caso aggiuntivo di cancro su un milione, sia una dose virtualmente sicura. (3) Poiché i bambini sono esposti al cromo VI anche attraverso fonti diverse dai giocattoli, solo una determinata percentuale della dose virtualmente sicura dovrebbe essere considerata come base per calcolare il valore limite per il cromo VI. Nel parere del 2004 ( 6 ) il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente ha raccomandato di non consentire che provenga dai giocattoli oltre il 10 % della dose giornaliera di cromo VI. Tale percentuale è stata confermata due volte dal comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali nel 2010 ( 7 ) ( 8 ). ( 1 ) GU L 170 del , pag. 1. ( 2 ) OEHHA, Public health goal for chromium in drinking water, Pesticide and Environmental Toxicology Section, Office of Environmental Health Hazard Assessment, California Environmental Protection Agency, Febbraio Citato in: Chemicals in Toys. A general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements, Relazione RIVM /2008, Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente (RIVM) dei Paesi Bassi, pag. 114, tabella 8-1. ( 3 ) Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA), parere relativo al cromo VI nei giocattoli («Chromium VI in toys») adottato il 22 gennaio ( 4 ) OEHHA, Public health goals for chemicals in drinking water. Hexavalent chromium (Cr VI), Cr6PHG.html ( 5 ) National Toxicology Program, Toxicology and Carcinogenesis Studies of Sodium Dichromate Dihydrate (CAS No ) in F344/N Rats and B6C3F1 Mice (Drinking Water Studies), NTP TR 546, NIEHS, Research Triangle Park, NC, Pubblicazione NIH n ( 6 ) Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE), parere relativo alla valutazione della biodisponibilità di taluni elementi nei giocattoli («Assessment of the bioavailability of certain elements in toys»), adottato il 22 giugno europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out235_en.pdf ( 7 ) Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA), parere relativo al rischio derivante dalle sostanze organiche CMR nei giocattoli («Risk from organic CMR substances in toys»), adottato il 18 maggio ( 8 ) Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA), parere relativo alla valutazione dei limiti di migrazione per gli elementi chimici nei giocattoli («Evaluation of the migration limits for chemical elements in toys»), adottato il 1 o luglio 2010.

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