ATTI DI P.G. ISPEZIONE ART. 103 D.P.R n. 309

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1 ISPEZIONI PERSONALI IN MATERIA DI STUPEFACENTI Norme di riferimento Art. 103 D.P.R. 309/90 Organo procedente Documentazione Garanzie di difesa Utilizzabilità Ufficiali di p.g. Delle operazioni è redatto verbale integrale o riassuntivo complesso. Verbale riassuntivo semplice se vi è indisponibilità di mezzi o ausiliari tecnici oppure se l atto ha contenuto semplice Può assistere ma non ha diritto di essere preavvisato Vedi note Previste dall art.103 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, queste si differenziano dalle perquisizioni ex art. 352, comma 1, c.p.p. sia in relazione ai presupposti dell atto, sia in relazione alla finalità per cui vengono poste in essere. Infatti mentre per le perquisizioni ex art. 352, comma 1, c.p.p. il presupposto è lo stato di flagranza di reato o l avvenuta evasione, per le perquisizioni in parola questo è costituito dall esistenza di un operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dall esistenza di motivi di particolare necessità ed urgenza tali da non consentire di richiedere l autorizzazione telefonica del magistrato competente. Solo la sussistenza contestuale di entrambi i presupposti indicati rende legittima questa tipologia di perquisizione. Quanto allo scopo, le perquisizioni ex art. 352 c.p.p. presuppongono l avvenuta realizzazione di una fattispecie criminosa, tanto è vero che sono finalizzate alla ricerca di tracce o cose pertinenti al reato, mentre, le perquisizioni in materia di stupefacenti hanno un ambito operativo più ampio; esse non presuppongono necessariamente la consumazione di un reato ma possono essere eseguite anche a scopo preventivo. Le perquisizioni in materia di stupefacenti possono essere eseguite solo da Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ciò non esclude che gli Agenti possano prestare assistenza nel compimento dell atto; in oltre, queste possono essere estese al mezzo di trasporto dell interessato, nonché ai bagagli e agli effetti personali del medesimo. Della perquisizione deve essere redatto apposito verbale, di cui una copia va rilasciata all interessato e una copia trasmessa al P.M. competente entro 48 ore per la convalida dell atto. Art (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Controlli ed ispezioni 1. Al fine di assicurare l osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli artt. 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all art. 2, comma 1, lettera o), della Legge 10 ottobre 1989, n Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali, quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali. 3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore. 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all interessato copia del verbale di esito dell atto compiuto.

2 COSA FARE COME FARE Competenza dell'atto: Ufficiali di P.G. (art. 103, comma 3, T.U. STUP.). Diritto di difesa: Il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito (art. 356 c.p.p.). Condizioni: Che siano in corso servizi per la prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, di associazione mafiosa e di quelli commessi in relazione ad essa, nonché di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità; fondato motivo di ritenere che indosso alla persona e/o al mezzo di trasporto usato possano trovarsi sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi; particolare necessità e urgenza che non consentono di richiedere l'autorizzazione telefonica del Procuratore della Repubblica (art. 103 T.U. STUP). Adempimenti della P.G.: Procedere al compimento dell'atto soltanto in presenza delle condizioni suddette, valgono le stesse regole riguardanti la perquisizione personale o locale di iniziativa; l'esito positivo dell'atto, tranne i casi di uso personale di sostanze stupefacenti e delle ipotesi previste dall'art. 73, comma 5, del T.U. STUP. (fatti di lieve entità), comporta, oltre al sequestro, l'arresto obbligatorio della persona per cui dovranno essere osservate le regole previste dagli artt c.p.p. per i casi di uso personale, informare il Prefetto della provincia (art. 75, 5 co. T.U. STUP. ). Documentazione: Verbale delle operazioni compiute consegnando copia all'interessato (artt. 357, comma 2, lett. d c.p.p.; 103, comma 4, T.U. STUP.); il verbale deve essere firmato alla fine di ogni foglio da tutti gli intervenuti (art. 137 c.p.p.); redigere eventuali verbali di sequestro e arresto (artt c.p.p.). Termine di trasmissione: Entro 48 ore per la convalida (art. 103, comma 3, T.U. STUP.); se si è proceduto all'arresto, attenersi ai termini previsti dall'art. 386 c.p.p.; inviare anche l'eventuale verbale di sequestro e il reperto contenente le sostanze sequestrate allegando il tutto alla nota di trasmissione e all'informativa (art. 357, comma 4, c.p.p.). Organo destinatario: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo (art. 103, comma 3, T.U. STUP. - art. 352, comma 4, c.p.p.). Norme di riferimento: Art. 103 T.U. STUP.; art. 27 legge n. 55/90. Stampato

3 Intestazione dell Ufficio o Reparto OGGETTO: Verbale di perquisizione locale ex art. 103 T.U. STUP eseguita in ( ) di ( ) nato a ( ) il ( ) residente in ( ) via ( ) tel. ( ) attività lavorativa ( ) identificato con ( ).- L'anno ( ) addì ( ) del mese di ( ) alle ore ( ) in ( ).- Il sottoscritto Ufficiale di P.G. ( ) effettivo presso ( ) dà atto che alle ore ( ) odierne in località ( ), nel corso di un servizio di P.G. per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (o del delitto previsto dall art. 416-bis del c.p. e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter dello stesso c.p. e di quelli indicati in tali articoli), avendo fondato motivo di ritenere che in relazione a ( ) che in tal luogo potessero trovarsi sostanze stupefacenti o psicotrope (oppure denaro, valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi), data la particolare necessità e urgenza che non consentivano di richiedere l autorizzazione telefonica al Procuratore della Repubblica (o sost. Procuratore) presso ( ), ha proceduto all immediata perquisizione del ( ).- Dà atto di aver reso edotto il Sig. ( ) titolare del luogo perquisito della facoltà riconosciutagli di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea ad essere testimone ad atti del procedimento.- Il Sig. ( ) ha rinunciato a tale facoltà (oppure si è fatto rappresentare o assistere da).- L atto è stato eseguito alla costante presenza del Sig. ( ); sono stati controllati i seguenti ambienti: ( ).- La perquisizione è stata ultimata alle ore ( ) del ( ) dando il seguente esito:- NEGATIVO, in quanto nulla di quanto ricercato veniva rinvenuto.- POSITIVO in quanto veniva rinvenuto rinvenimento (sostanze apparentemente stupefacenti o psicotrope o oggetti e strumenti che con esse hanno attinenza -bilancini ecc.) che sono stati sequestrati).- Si dà atto che, oltre alle cose sequestrate, null altro è stato asportato e non sono stati cagionati danni (oppure indicare quali).- Si dà atto che il Sig. ( ), essendo persona sottoposta ad indagini, a norma dell art. 161 del c.p.p., è stato invitato a dichiarare o eleggere il domicilio ai fini delle notificazioni con l avvertimento degli obblighi e delle conseguenze previste da tale disposizione; a riguardo ha dichiarato: ( ).- Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene consegnata al Sig. ( ), una viene trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ( ) per la convalida e l altra conservata agli atti di quest Ufficio.- Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra Firma del titolare del luogo perquisito o del suo rappresentante e/o della persona che lo ha assistito Firma dei verbalizzanti Massimario

4 Cass. pen. Sez. IV, 6 ottobre 2010, n La notizia confidenzialmente appresa, ma non ancora in alcun modo verificata dagli agenti di polizia giudiziaria, circa la presenza di armi ed esplosivi oppure di droga in un determinato luogo, non può ancora ritenersi notizia di reato, ma potrà stimolare l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria - ai sensi dell'art. 41, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 103, D.P.R. n. 309 del e diventare tale all'esito della perquisizione o di altro elemento di prova che confermi l'informazione del confidente. Cass. pen. Sez. VI, 23 giugno 2010, n L'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di perquisizione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 103 del d.p.r. n. 309 del 1990). (Rigetta, Trib. lib. Bologna, 03 febbraio 2010) Cass. pen. Sez. IV, 13 giugno 2007 In materia di stupefacenti, mentre l'ispezione e la perquisizione previste dal codice di procedura penale presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla polizia giudiziaria dall'art. 103 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 hanno un ambito più ampio, perché sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo e sono perciò subordinati solo alla sussistenza del "fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope". In questa prospettiva, deve ritenersi legittimo che la polizia giudiziaria, dopo l'esito negativo di una perquisizione personale, qualora sussista il fondato motivo che il soggetto detenga all'interno del proprio corpo ovuli contenenti sostanza stupefacente, faccia svolgere, previa autorizzazione del pubblico ministero, un esame radiologico, trattandosi di attività diretta non soltanto all'accertamento del reato (nella specie, verificatosi per l'avvenuto rinvenimento degli ovuli, poi fatti espellere in ospedale con il ricorso ad adeguata terapia), ma anche alla tutela del diritto alla salute del soggetto. Cass. pen. Sez. IV, 2 dicembre 2005, n In materia di ispezione personale, l'accertamento radiografico è una delle legittime modalità di esecuzione a cui può farsi ricorso coattivamente, purchè sia eseguito per mezzo di personale medico specialistico nel rispetto delle corrette metodologie tecniche, non rilevando che il controllo sia esteso così all'interno del corpo umano. (La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento radiografico disposto coattivamente da personale di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza, previa autorizzazione del P.M., nel corso dei controlli previsti dall'art. 103 d.p.r. n. 309 del 1990). Cass. pen. Sez. IV, 15 novembre 2005, n. 150 La perquisizione effettuata ai sensi dell'art. 103, comma terzo, d.p.r. n. 309 del 1990 si differenzia da quella d'iniziativa della polizia giudiziaria disciplinata dal codice di rito per il fatto che non presuppone l'esistenza di una notizia di reato e rientra in un'attività di carattere preventivo, ma al pari di quella, seppure sia eseguita illegittimamente, non rende illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all'esito rinvenute. Cassazione penale, sezione VI, sentenza 22 settembre 2005, n In materia di stupefacenti, mentre l ispezione e la perquisizione previste dal codice di procedura penale presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla polizia giudiziaria dall art. 103 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, hanno un ambito più ampio, essendo subordinati solo alla sussistenza del fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. In questa prospettiva, deve ritenersi legittimo che la polizia giudiziaria, dopo l esito negativo di una perquisizione personale, sussistendo il fondato motivo che il soggetto detenga all interno del proprio corpo ovuli contenenti sostanza stupefacente, lo sottoponga, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, ad esame radiologico, trattandosi di attività diretta non soltanto all accertamento del reato (nella specie, verificatosi per l avvenuto rinvenimento degli ovuli, poi fatti espellere in ospedale, sotto il controllo del medico, mediante la somministrazione di lassativi), ma anche alla tutela del diritto alla salute del soggetto. Cassazione penale, sezione VI, sentenza 5 giugno 2003, n La perquisizione prevista dall art. 103 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) si differenzia da quella prevista dal codice di rito penale perché, diversamente da quest ultima, non presuppone necessariamente una preesistente notizia di reato e non è quindi funzionale alla ricerca e all acquisizione della prova di un reato di cui consti già l esistenza, ma può rientrare anche in un attività di carattere preventivo e comunque collocata in ambito più ampio di quella

5 di polizia giudiziaria. Ne consegue che essa non comporta l automatica attribuzione della qualità di indagato alla persona nei cui confronti è eseguita, con le relative conseguenze sul piano processuale e, in particolare, su quello del diritto di difesa.

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