PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DI VIGILANZA VOLONTARIA

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1 PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DI VIGILANZA VOLONTARIA

2 ART. 1 Disposizioni generali La Provincia di Trieste, valorizza e favorisce lo sviluppo della funzione del volontariato allo scopo di promuovere e meglio perseguire la salvaguardia e la tutela del patrimonio ambientale. ART. 2 Costituzione del nucleo di vigilanza volontaria La Provincia di Trieste, per le finalità di cui all'art. 1 e nell'ambito del proprio territorio, coordina le attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia di caccia, per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza loro attribuite dalla legge. A tal fine viene costituito il "NUCLEO DI VIGILANZA VOLONTARIA", successivamente denominato "NUCLEO". ART. 3 Controllo - coordinamento Al Servizio di Polizia Ambientale Territoriale, competente in materia di vigilanza sulla caccia nella Provincia di Trieste, spetta la promozione ed il coordinamento delle attività della guardie volontarie secondo quanto stabilito nel presente regolamento. Il responsabile del servizio dispone, nei limiti del presente atto, della legge e nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle singole associazioni, le priorità e le modalità di azioni, interventi e controlli. ART. 4 Competenze del servizio di polizia ambientale territoriale Al Servizio di Polizia Ambientale Territoriale spetta: a) la registrazione delle "Guardie giurate volontarie particolari (GG.VV.)" nonché l'aggiornamento periodico della medesima. Tale registrazione comprenderà: - dati anagrafici; - recapito dichiarato, anche telefonico, ai fini delle comunicazioni di servizio; - associazione di appartenenza; - copia del decreto prefettizio di nomina a G.V.; - attestazione della sussistenza della copertura assicurativa; - eventuali titoli abilitativi inerenti o di interesse ai fini del servizio, nonché altri titoli, diplomi o attestati ulteriormente qualificanti; b) la redazione, sentiti i coordinatori di cui agli articoli 5, 6 e 7, di programmi che stabiliscono gli obiettivi di massima dell'attività di vigilanza, l'entità numerica ed i nominativi delle GG.VV. inserite nel programma, nonchè le fasce orarie del medesimo. I programmi verranno redatti considerando di norma un arco temporale di quattro settimane e dovranno contemperare le disponibilità dichiarate con le esigenze della Vigilanza Ambientale Territoriale dell'amministrazione Provinciale; dovranno anche tener conto della natura e dei limiti del Decreto prefettizio in possesso delle singole GG.VV.; c) l'inserimento delle GG.VV. nei programmi di cui al precedente punto b) nelle giornate da questi indicate come disponibili per effettuare tale servizio; Provincia di Trieste 2

3 d) la raccolta dei dati relativi alle attività svolte da ciascuna GG.VV. appartenente al nucleo; e) l'attestazione, su richiesta delle GG.VV. o delle Associazioni di appartenenza, dei servizi di volontariato effettivamente svolti sotto il coordinamento dell'amministrazione Provinciale; f) le comunicazioni dei programmi di cui al precedente punto b) alle autorità competenti. ART. 5 Responsabile operativo del nucleo Il Comandante della Polizia Ambientale Territoriale individua, tra gli appartenenti al Corpo, un responsabile operativo del nucleo, al quale compete l'organizzazione ed il coordinamento operativo del servizio delle GG.VV. Al Comandante è affidato il compito di garantire che i servizi siano svolti e in particolare: 1. Rispetto dell'autonomia di organizzazione delle guardie volontarie. 2. Approvazione dei programmi di attività predisposti dal coordinatore delle singole associazioni, programmi che si conformano agli obiettivi generali dell'attività di vigilanza ambientale volontaria. 3. Organizzazione di eventuali servizi congiunti fra le guardie volontarie e gli agenti di polizia ambientale della Provincia. 4. Effettuazione di incontri periodici e sistematici fra i responsabili delle guardie volontarie ed il responsabile operativo del nucleo. Le guardie volontarie di ciascuna Associazione designano nel loro ambito un COORDINATORE che appartiene al nucleo ed al quale spettano le funzioni di coordinamento delle stesse GG.VV. sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile operativo. ART. 6 Competenze del responsabile operativo del nucleo Al responsabile operativo del nucleo compete: a) la redazione di programmi settimanali di vigilanza. Tali programmi settimanali devono tener conto dei programmi di massima di cui all'art. 4, lett. b) del presente Regolamento, ma possono derogare (per quanto riguarda il numero delle persone e gli orari di massima) a questi ultimi per concrete esigenze di servizio o di sopravvenute cause di indisponibilità o forza maggiore. Tali programmi settimanali stabiliscono: - località ove sviluppare l'attività di vigilanza; - entità numerica ed individuazione nominativa delle GG.VV. assegnate ai servizi nonché orari di effettuazione degli stessi; - eventuali disposizioni specifiche in ordine all'attività programmata, b) l'affidamento e la comunicazione degli incarichi di servizio alle GG.VV., tramite i coordinatori delle Associazioni. c) "La comunicazione immediata ai coordinatori delle GG.VV. di ogni nuova normativa di legge o disposizioni interne all'amministrazione in materia venatoria ed ambientale". Provincia di Trieste 3

4 ART. 7 Compiti dei coordinatori delle gg.vv. I coordinatori delle GG.VV hanno, oltre alla funzione di coordinamento di cui al II comma dell'art. 5, i seguenti compiti: a) comunicazione, al Comando della Polizia Ambientale Territoriale, dei nominativi delle GG.VV impiegate; b) comunicazione, al Comando della Polizia Ambientale Territoriale, delle disponibilità delle GG.VV ai fini della redazione dei programmi di massima; c) comunicazione delle variazioni ai servizi predisposti. ART. 8 Obblighi delle gg.vv. Le GG.VV., componenti il nucleo, devono nell'ambito dell'attività di cui al presente atto: a) recare in modo visibile il dispositivo di riconoscimento della Provincia di Trieste oltre a quello dell'associazione di appartenenza; b) segnalare al responsabile operativo del nucleo i fatti rilevanti riscontrati durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza; c) redigere i verbali previsti dalla normativa di cui all'art. 28, comma 5, della Legge 157/92, e trasmetterli tempestivamente al responsabile operativo del nucleo; d) attenersi, in merito al servizio affidato, alle disposizioni impartite dal responsabile operativo del nucleo per il tramite del coordinatore; e) segnalare al responsabile operativo del nucleo la presenza di tagliole, lacci, trappole ed eventuali altri strumenti di caccia non consentiti provvedendo a neutralizzare il pericolo derivante da tali mezzi, ed avendo cura altresì di non alterare lo stato dei luoghi e delle cose ai fini delle successive indagini; f) segnalare tempestivamente alle Autorità istituzionalmente competenti ogni altro fatto quali incendi, frane, inquinamenti o altre diverse situazioni di pericolo da cui possa conseguire un pregiudizio anche potenziale all'ambiente ed attivarsi, qualora le circostanze del caso lo richiedessero, per limitare le possibili conseguenze dannose di tali fatti sull'ambiente; g) compilare, dopo ciascuna uscita, il foglio di servizio predisposto dal comando della Polizia Ambientale Territoriale, foglio che dovrà essere firmato dal coordinatore e vistato dal responsabile operativo del nucleo; h) comunicare preventivamente al responsabile operativo del nucleo, per tramite del Coordinatore dell'associazione di appartenenza, la propria sopravvenuta indisponibilità all'effettuazione del servizio. Il Coordinatore dell'associazione provvederà alla sostituzione della GG.VV., eventualmente d'intesa con i Coordinatori della altre Associazioni. ART. 9 Ammissibilità al nucleo Sono ammessi a far parte del nucleo solo i volontari i quali siano stati forniti, da parte delle Associazioni di appartenenza, di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di vigilanza, per la responsabilità civile verso i terzi e che le Associazioni dichiarano essere destinati alla attività relativa. Provincia di Trieste 4

5 ART. 10 Servizio di vigilanza - modalità e divieti Il servizio di vigilanza delle GG.VV., effettuato secondo le modalità stabilite nel programma settimanale, viene organizzato, di norma, in gruppi composti da non meno di due persone. Ai sensi della normativa vigente le guardie volontarie appartenenti al nucleo che fossero eventualmente soci di una riserva di caccia della provincia di Trieste, non.possono svolgere l' attività di vigilanza volontaria nella riserva di appartenenza. Le GG.VV. non possono portare, durante il servizio e per i compiti di istituto, le armi da caccia di cui all'art. 13 della L. 157/92. ART. 11 Disposizioni finali Ai sensi dell'art. 2 della Legge 11/8/1991 n. 266, l'attività delle GG.VV. non è retribuita a nessun titolo e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'amministrazione Provinciale relativamente all'attività di cui al presente atto. Provincia di Trieste 5

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