CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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- Luisa Ruggeri
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1 1 truffa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE atto di impugnazione proposto nell interesse del sig. MARIO BIANCHI, relativo alla sentenza pronunciata il dalla sezione penale della Corte di appello di (N. RG App.). 1. In via di premessa, si deve osservare come entrambe le sentenze di merito, per i distinti aspetti ritenuti rilevanti, non hanno correttamente valutato le risultanze processuali, anche per come lì ricostruite. 2. Il punto certo più importante, è quello relativo alla destinazione delle somme percepite dall imputato a seguito dei compromessi stipulati per la vendita degli immobili di. Importante in sé, e per l immediata implicazione di cui poi si dirà. 3. Sul punto, la sentenza impugnata è, diciamo, particolarmente sintetica (f. ), nel rinvio a quanto in proposito già espresso dal primo giudice, ai cui argomenti bisognerà pertanto riferirsi. 4. L affermazione portante è quella secondo cui alla data del, risultavano versate alla Immobiliare Vecchi spa solo euro a fronte di pagamenti effettuati dai contraenti del Bianchi per oltre euro (sent. Trib., f. ed anche f. ). Il problema che, in proposito, si pone è sì di normale natura probatoria, ma anche più semplicemente aritmetico, con riguardo alle altre risultanze indicate quasi solo nella sentenza di primo grado, avendo il giudice di appello completamente omesso di valutarlo, nonostante fosse stato prospettato in sede di impugnazione. 5. Veniamo dunque ai conteggi. Abbiamo visto che la somma ricevuta dal sig. Dolci, a parere dei giudici, è unicamente quella di euro (f. della prima sentenza). 6. Se non ché, più volte, si è dato conto di ben altri pagamenti effettuati dal sig. Bianchi a favore del sig. Dolci (o della Immobiliare Dolci s.r.l.) o comunque da questi ricevuti, sempre per le causali che qui interessano. Così: a) nella transazione del si dava atto dell avvenuto pagamento (in contanti), da parte del sig. Bianchi, della somma di euro (f. della sentenza di primo grado). Importo comprensivo della caparra
2 2 di euro versata il, a seguito del preliminare stipulato tra il sig. Bianchi ed il sig. Dolci; b) nella medesima sentenza, questa cifra viene poi aumentata laddove si afferma che il sig. Dolci ha ricevuto, nella migliore delle ipotesi, una somma di circa euro a fronte di un complesso immobiliare il cui valore di mercato era almeno triplo (f. ); c) si dà poi conto di un altro, distinto e successivo importo: Il Curatore, dopo aver ricostruito l intera contabilità, rilevò che la società aveva effettuato pagamenti alla Dolci s.r.l. per un totale di euro e agì, quindi, per la restituzione di tale somma, ottenendo il rilascio di un decreto ingiuntivo (f. ); d) ed ancora, euro, questa volta direttamente dal sig. Livi al sig. Dolci (menzionati a f. della sentenza di appello). Così stando le cose, abbiamo, per ora, due varianti in merito alle somme comunque ricevute dal sig. Dolci, in ogni caso ben diverse da quella di euro indicata in altra parte della sentenza di primo grado: - la minima è quella di euro, data dalla somma di quelle di cui sopra ai punti c), d), oltre a euro ; - quella massima, stando alla sentenza, è di euro, data dalla somma di quelle di cui sopra, ai punti b), c) e d). In ogni caso, tutta un altra cosa rispetto a euro. 7. Il che già ridimensiona ampiamente la situazione: è difficile anzi veramente improbabile, già da questo punto di vista parlare di un preordinato intento illecito per chi ha consegnato direttamente, o comunque ha procurato, al sig. Dolci una somma che, già così stando le cose e al di là degli ulteriori importi di cui poi si dirà è ben più che congrua rispetto al debito che il sig. Bianchi aveva contratto. Per cui né preordinazione, né appropriazione poi di somme particolarmente rilevanti in quanto, e per l appunto, versate al sig. Dolci. Infatti: In questo caso, il denaro corrisposto al Dolci sarebbe stato grosso modo equivalente al totale da lui preteso in contanti e l'affare sarebbe verosimilmente andato in porto (f. ). 8. Nonostante tali indicazioni di pagamento contenute nella sentenza del Tribunale, si è ritenuto che quanto in realtà pervenuto al sig. Dolci (quella del sig. Livi a parte) non fosse che quella (solita) di euro, indicata nella transazione del.
3 3 9. Il che risulta, con tutta certezza, logicamente escludibile. Siamo di fronte a tre atti stipulati tra il sig. Bianchi ed il sig. Dolci, di cui il secondo a seguito di una causa civile conseguente ad un inadempimento poi ancora, si dice, inadempiuto. Così stando le cose avremmo un venditore (il sig. Dolci) che non solo rinnova gli accordi con chi ripetutamente non li avrebbe rispettati, anziché limitarsi ed era la soluzione più facile e meno rischiosa a trattenere la caparra e vendere altrimenti i propri immobili. Non solo, ma questo avrebbe fatto nonostante un anticipo che anziché aumentare nel tempo, come sarebbe normale pensare, praticamente si dimezza: da euro indicati a f. della sentenza del Tribunale (e comunque gli euro di cui sopra, al punto 6.a), a euro dell ultima transazione. Che così stessero le cose può tranquillamente essere escluso. Essendo chiaro che gli euro indicati a f. sempre della sentenza di primo grado come corrisposti dal sig. Bianchi, sono naturalmente altra cosa, in quanto da collocare in tempi successivi all accordo del... Evidentemente perché non c è proprio altra spiegazione il sig. Dolci aveva percepito ben più di quanto è dichiarato in questa transazione. 10. Il che ci riporta al discorso iniziato sopra, al punto 7., in ordine ai rapporti, diversi da quelli per cui si procede, intervenuti fra queste due persone. Rapporti che certamente sono esistiti, ma per i quali non è stato accertato alcun relativo pagamento. Di conseguenza i n.... assegni per l importo complessivo di euro prodotti dalla difesa del sig. Bianchi all udienza del non possono che essere riferiti, in assenza di alcun genere di prova contraria, alla vendita di cui qui si discute. Anche perché si tratta di una somma perfettamente compatibile con quella dovuta al sig. Dolci, con quella versata al sig. Bianchi dagli acquirenti e, soprattutto, con quella che si è visto (sopra al punto 6.b) essere stata comunque versata al sig. Dolci, anche secondo una ricostruzione fornita dalla sentenza di primo grado. Il che riconferma l estraneità del sig. Bianchi ad ogni ipotesi di appropriazione. 11. Come abbiamo premesso, sembrava questo al di là della diversa qualificazione giuridica data dal giudice di appello, e di cui ora si dirà l aspetto comunque più importante della vicenda: capire cioè chi alla fine ha beneficiato del denaro corrisposto dai vari acquirenti. E non è il sig. Bianchi. 12. Il che, tra l altro, comporta un immediato e negativo riscontro sull ipotesi delittuosa da ultimo ritenuta. Al di fuori del concorso, mai prospettato, tra il sig. Bianchi ed il sig. Dolci, risulta incomprensibile una condotta delittuosa quella di cui all art. 640 c.p. finalizzata al beneficio non tanto di un altra persona,
4 4 quanto di qualcuno con cui è provata una situazione di ripetuto contrasto. 13. Sempre a proposito della truffa, e specie con riguardo al suo aspetto soggettivo, più sono gli aspetti da considerare: a) da una parte risulta ancora impensabile che una normale, e non sporadica, attività di intermediazione, qual era quella svolta dal sig. Bianchi, potesse avere come scopo il raggiro del cliente, addirittura per sottrargli gli importi versati a titolo di caparra, e senza la volontà di procedere poi alla vendita. I problemi contrattuali in materia sono noti e frequenti: ben altra cosa però, nel loro rilievo civilistico, rispetto a quanto attribuito all imputato; b) la Corte di merito ha dimenticato ed il punto è a sua volta essenziale che i problemi sono sorti esclusivamente a seguito del rifiuto posto dal sig. Neri a perfezionare la vendita del suo immobile prima dell acquisto di quello di. Rifiuto certo pretestuoso, anche perchè l art. 5 di quest ultimo contratto prevede che la stipula di tale atto dovrà effettuarsi dopo rogito permuta. Il dato è inequivoco e di tutto rilievo per comprendere quanto poi accaduto; c) dimentica poi la Corte che la c.d. vendita su preliminare rappresenta, come si legge anche a f. della sentenza di primo grado, un ordinaria prassi commerciale, ed inoltre che le (collegate) c.d. vendite a cascata rappresentano una modalità che certo favorisce anche il cliente, il quale può così procedere all acquisto di un abitazione con il denaro ricavato dalla vendita, concomitante, della sua precedente; d) la Corte ha poi anche completamente dimenticato di esaminare gli argomenti svolti dal primo giudice per escludere la sussistenza dell ipotesi in origine contestata: - così il fatto che l imputato agì sempre nella convinzione che le transazioni sarebbero andate a buon fine (f. ); - Ciò è palese per gli eventi che seguirono alla conclusione del preliminare con il Dolci, e cioè per i contratti conclusi con Costa e Livi. In quel momento il Bianchi era titolare di un diritto negoziale al trasferimento dei beni e in entrambi i contratti era espressamente indicato che gli immobili risultavano pervenuti al promittente a seguito di preliminare di vendita stipulato in data (f. ); - il fatto che il Bianchi stipulò il preliminare con Dolci quando già aveva percepito acconti consistenti da parte di almeno tre contraenti ( ) e se il suo scopo era quello di
5 5 frodare costoro non vi era per lui alcuna necessità di obbligarsi in prima persona nei confronti del costruttore (f. ); - per quanto riguarda il preliminare stipulato con i sig. Rossi, l assenza della frode risulta per tabulas giacchè il Bianchi ebbe cura di precisare che la proprietà dell appartamento di via spettava ancora al sig. Falco e che la conclusione del definitivo era comunque subordinata al perfezionamento del primo trasferimento (f. ). e) Quanto ora detto dal Tribunale in ordine ai contratti stipulati con i sig. Costa, Livi e Rossi, connota senza dubbio, ed in generale, la condotta del sig. Bianchi, appunto per escluderne l intento truffaldino. Che, nell identità delle situazioni, non può non essere riferito anche ai precedenti contratti per i quali si deve pertanto, ed anche da questo punto di vista giungere alla medesima conclusione. 14. Per quanto riguarda il capo ) dell imputazione, non pare esservi alcun motivo per il coinvolgimento del sig. Bianchi in quell unico contratto stipulato fra la Volpi srl ed i sig. Cavalli. Si tratta di un episodio anche temporalmente assimilabile agli altri, e non vi sarebbe stata, pertanto, alcuna ragione per distinguerlo con riguardo al soggetto venditore. Qualora il sig. Bianchi avesse voluto effettivamente intervenire, ben avrebbe potuto farlo in prima persona o con la propria società, così come è accaduto per tutti gli altri episodi esaminati. Il che, invece, non è. Né alcun rilievo può, di per sé, essere attribuito alla mera, e limitata, attività materiale da lui svolta nell occasione, come detto al di fuori di un interesse proprio che si sarebbe manifestato in altro modo. Per quanto esposto, si chiede che la Corte, ritenuta la violazione dell art. 606 co. 1 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione all art. 125 co. 3 c.p.p., voglia annullare la sentenza impugnata. 15. Quanto finora esposto vale anche, e nel caso, per una ben diversa valutazione della gravità dei fatti attribuiti al sig. Bianchi. La quale si deve ritenere del tutto ridimensionata con riguardo a quanto da lui concretamente trattenuto. E, come detto all inizio, si tratta di un elemento valutato in modo erroneo e da ultimo addirittura non considerato di assoluto rilievo per la corretta commisurazione della pena.
6 6 Si chiede per questo che la Corte, ritenuta la violazione dell art. 606 co. 1 lett. b) e c) c.p.p. in relazione all art. 125 co. 3 c.p.p. e 133 co. 1 n. 2) e 3) c.p., voglia annullare la sentenza impugnata. avv.
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