DELIBERA ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
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- Annabella Tommasi
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1 DELIBERA ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 119 del reg. Data OGGETTO: approvazione accordo transattivo per pagamento spese legali L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di SETTEMBRE alle ore 12.00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: SINDACO Dott. Antonio De Crescentiis assente ASSESSORE Sig. Costantino Cianfaglione - - ASSESSORE Sig. Di Bacco F. Dino - - ASSESSORE Sig. Fabrizio Petrella - - ASSESSORE Sig.ra Palombizio Danesa M. - - Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Giovanna Di Cristofano. Il vicesindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto specificato. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: con sentenza della Corte d Appello dell Aquila n. 306/2015, pubblicata il 02/03/2015, - RG n. 916/2009 Rep. N. 365/ questo Comune è stato condannato alla rifusione, in favore di Lattanzio Adriana Elvira rappresentata in giudizio da Santilli Maria Antonia in virtù di procura generale del 22/08/1996, delle spese di lite, liquidate in 2.500,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie, nella misura del 15%; Dato atto che: ai sensi dell art.l965 del codice Civile, le parti intendono dare vita ad una situazione giuridica che regoli transattivamente gli effetti esecutivi della sentenza della Corte d Appello dell Aquila n. 306/2015; - le parti intendono, attraverso uno specifico contratto di transazione, superare definitivamente la lite, determinando le modalità di esecuzione della sopra indicata pronuncia giudiziale; - le parti intendono dunque, attraverso uno specifico contratto di transazione e dopo il suo integrale adempimento, rinunciare ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria ancora potenzialmente esperibile, costituendo specifici obblighi tra le parti ai fini della chiusura della controversia; - in particolare è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un contratto di transazione per concordare, al di fuori del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato, forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda derivante dalla suddetta pronuncia, con conseguente rinuncia definitiva - per sé e propri aventi causa a qualsiasi titolo - alla loro messa in esecuzione;
2 - le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda la parte attrice, nella riduzione delle proprie pretese economiche, in cambio della certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo; - per quanto riguarda l Amministrazione Comunale, a fronte della disponibilità ad una riduzione degli importi da corrispondere alla parte attrice, viene espressa la volontà di addivenire al pagamento delle somme derivanti dal presente accordo in un termine più breve rispetto a quello eventualmente applicabile in forza dell art. 194 comma 2 del Decreto legislativo 267/2000; - pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che potrebbe determinare ulteriori elementi di litigiosità ed incertezza, le parti hanno manifestano l intento di regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca conciliazione; - a tale scopo sono stati esperiti appositi negoziati al fine di determinare il contenuto del presente accordo; Dato atto che: - la transazione prospettata, idonea a definire in via bonaria la controversia in atto tra le parti, comporta: - per la parte attrice l accettazione della somma di 2.500,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie, nella misura del 15% a tacitazione di ogni pretesa, la rinuncia al pagamento degli interessi di mora maturati dalla data della sentenza ad oggi; - Richiamato l art del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro. Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all interesse pubblico del Comune in quanto: - elimina ogni eventuale contenzioso che potrebbe vedere il Comune soccombente; - la chiusura della controversia consente di evitare l ulteriore addebito per interessi di mora e spese legali; Appurato pertanto, in relazione all istruttoria effettuata - che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei C0nti, Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili ictu oculi sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere. Appurato, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune - secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007) può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un ipotesi di debito fuori bilancio; Vista l allegata proposta transattiva e ritenutala meritevole di approvazione. Visti i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell art. 49 col D.Lgs. n. 267 del ; Con voti unanimi favorevoli; DELIBERA 1. Di autorizzare - per le ragioni meglio specificate in premessa - la proposta di transazione a definizione della vertenza meglio specificata in premessa; 2. Di autorizzare il Responsabile del Servizio a sottoscrivere la proposta di transazione di cui sopra, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3 3. Di far fronte al pagamento della somma concordata, pari ad 2.500,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie, nella misura del 15%, con entrate correnti. Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi dell art..l34 comma 4 D.Lgs. n. 267 del , la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
4 COMUNE DI PRATOLA PELIGNA (Prov. di L Aquila) PARERE SULLA PROPOSTA AVENTE PER OGGETTO Approvazione accordo transattivo per pagamento spese legali PARERE SULLA PROPOSTA DELIBERA G.C. n. 119 del 03/09/2015. PARERE DI REGOLARITA TECNICA Visto con parere: Favorevole Pratola Peligna lì 03/09/2015 Il Responsabile del Servizio f.to dott. Enrico Mancini PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Visto con parere: Favorevole Pratola Peligna lì 03/09/2015 Il Responsabile del Servizio f.to dott. Enrico Mancini
5 Letto, approvato e sottoscritto: IL SINDACO f.to Sig. Costantino Cianfaglione Il Segretario comunale f.to dott.ssa Giovanna Di Cristofano L Assessore f.to Dott.Fabrizio Petrella Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio Prot. N ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge n. 69 del ); E stata comunicata con elenco n in data 09/09/2015 ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U.E.L.); Dalla Residenza Comunale, lì 09/09/2015 Timbro Il Segretario comunale f.to dott.ssa Giovanna Di Cristofano Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d ufficio ATTESTA - che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo comune per quindici giorni consecutivi dal. al. ed è divenuta esecutiva: X il 03/09/2015 perché dichiarata immediatamente esecutiva; decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. Dalla Residenza comunale, lì Il Segretario comunale f.to dott.ssa Giovanna Di Cristofano
6 ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE L anno 2015 del mese di Settembre nella sede municipale Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra: il Sig. dott. Mancini Enrico, nato a Sulmona l 11/02/1967 ed ivi residente in via Ciccarello Di Francesco, cod. fiscale MNCNRC67B11I804O, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Servizio e pertanto legale rappresentante del Comune di Pratola Peligna e, quale rappresentante legale della parte attrice sig.ra Lattanzio Adriana Elvira, l avv. Emanuele Colaiacovo; -Premesso che con sentenza della Corte d Appello dell Aquila n. 306/2015, pubblicata il 02/03/2015, - RG n. 916/2009 Rep. N. 365/ questo Comune è stato condannato alla rifusione, in favore di Lattanzio Adriana Elvira rappresentata in giudizio da Santilli Maria Antonia in virtù di procura generale del 22/08/1996, delle spese di lite, liquidate in 2.500,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie, nella misura del 15%; - che ai sensi dell art.l965 del codice Civile, le parti intendono dare vita ad una situazione giuridica che regoli transattivamente gli effetti esecutivi della Sentenza della sentenza sopra citata; - che le parti intendono, attraverso uno specifico contratto di transazione, superare definitivamente la lite, determinando le modalità di esecuzione della sopra indicata pronuncia giudiziale; - che le parti intendono dunque, attraverso uno specifico contratto di transazione e dopo il suo integrale adempimento, rinunciare ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria ancora potenzialmente esperibile, costituendo specifici obblighi tra le parti ai fini della chiusura della controversia; - che in particolare e interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un contratto di transazione per concordare, al di fuori del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato, forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda derivante dalla suddetta pronuncia, con conseguente rinuncia definitiva - per sé e propri aventi causa a qualsiasi titolo e alla loro messa in esecuzione; - che le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda nella riduzione delle proprie pretese economiche, in cambio della certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo; - che per quanto riguarda l Amministrazione Comunale, a fronte della disponibilità ad una riduzione degli importi da corrispondere alla parte attrice, viene espressa la volontà di addivenire al pagamento delle somme derivanti dal presente accordo in un termine più breve rispetto a quello eventualmente applicabile in forza dell art. 194 comma 2 del Decreto legislativo 267/2000; - che pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che potrebbe determinare ulteriori elementi di litigiosità ed incertezza, le parti manifestano l intento di regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca conciliazione; _ - a tale scopo sono stati esperiti appositi negoziati al fine di determinare il contenuto del presente accordo; - che peraltro tutti gli effetti del presente accordo, compresi quelli della definitiva rinuncia alla messa in esecuzione della sentenza sopra indicata, sono espressamente subordinati all integrale adempimento da parte del Comune delle obbligazioni da esso assunte entro i termini indicati nel presente atto;
7 - che in ogni caso il presente accordo non ha effetto novativo e dunque, in caso di inadempimento da parte del Comune, la sig.ra potrà richiedere la risoluzione per inadempimento del presente accordo e agire nei confronti del Comune (eventualmente anche in applicazione dell art c.c.) sulla base della sentenza sopra indicata; - che la Giunta, con deliberazione n. 119 in data 03/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del presente contratto di transazione autorizzando il sopra costituito Responsabile del Servizio alla stipulazione del presente atto; Tutto ciò premesso si conviene e si stipula 1. Le premesse sono parte essenziale del presente atto. 2. A titolo di transazione l avv. Emanuele Colaiacovo accetta dal Comune di Pratola Peligna, la somma complessiva di 3.557,04 (competenze professionali comprensive di spese generali ex art. 13, Cassa Avvocati 4%, Iva 22% e al lordo R.A.) che sarà versata come meglio precisato al successivo articolo Le parti stabiliscono e riconoscono che il complessivo debito del Comune di Pratola Peligna ammonta ad euro 3.557,04, senza interessi né rivalutazione. 5. Il Comune di Pratola Peligna, a titolo di transazione, si obbliga a liquidare e pagare il predetto importo di 3.557,04 in favore dell avv. Emanuele Colaicovo entro e non oltre 15 giorni dalla data di stipula del presente atto; 6. Le parti convengono che il presente atto potrà essere rivisto, modificato e/o integrato in ogni momento nella forma e nel contenuto previo espresso consenso di tutti i costituiti. Con il ricevimento delle suindicate somme a transazione e saldo l avv. Emanuele Colaicovo dichiara di non avere null altro a pretendere ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e dei rapporti in premessa meglio descritti nei confronti del Comune di Pratola Peligna e restano così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa. Rinunciano conseguentemente, per se e propri aventi causa a qualsiasi titolo, a mettere in esecuzione la sentenza del della Corte d Appello dell Aquila n. 306/2015, pubblicata il 02/03/2015, - RG n. 916/2009 Rep. N. 365/ Le parti espressamente rinunciano a qualunque ulteriore reciproco diritto, anche per danni subiti o subendi in relazione alle questioni oggetto del presente atto transattivo. Pratola Peligna lì,. Per il Comune di Pratola Peligna Dott. Enrico Mancini Avv. Emanuele Colaiacovo
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