Prot.n.58. Entro il 16 febbraio 2015 il datore di lavoro deve:

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1 Prot.n.58 CIRC.n.28 del A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE INAIL Autoliquidazione 2014/2015 Regolazione premio anno 2014 ed anticipo rata 2015 con pagamento entro il 16 febbraio 2015 Comunicazione telematica delle retribuzioni entro il 2 marzo Con note del e del , e con la Guida all autoliquidazione 2014/2015 aggiornata al 15 gennaio 2015, l INAIL ha fornito le istruzioni relative all autoliquidazione 2014/2015. Fermo restando il termine del 16 febbraio 2015 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione e per la prima rata, con determina del Presidente dell Inail n. 330 del , il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni (art.28, comma 4, del DPR n.1124/1965) è stato fissato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile). Poiché nel 2015 il 28 febbraio cadrà di sabato, il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell anno 2014 scade il 2 marzo La riduzione di cui alla legge 147/2013 per l anno 2014 è pari al 14,17% (D.M ) e per l anno 2015 è pari al 15,38% (Determinazione del Presidente dell Inail n. 327 del ). A decorrere dall anno 2014 l addizionale Fondo per le vittime dell amianto a carico delle imprese è fissata nella misura dell 1,33%, da applicare sia al premio di regolazione 2014 sia al premio di rata 2015 (Determinazione del Presidente dell Inail n. 328 del ). Entro il 16 febbraio 2015 il datore di lavoro deve: - calcolare, in base alle retribuzioni erogate ed agli altri elementi di calcolo forniti dall INAIL, il conguaglio per l anno precedente (regolazione 2014) e, in base alle stesse retribuzioni o a quelle ridotte presunte e al relativo tasso, il premio anticipato per l anno in corso (rata 2015); - pagare il premio di autoliquidazione, dato dalla somma algebrica della regolazione e della rata, utilizzando il Modello di pagamento unificato F24 ; - inviare l'eventuale comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni

2 presunte per la rata premio (art.28, comma 6, del DPR n.1124/1965) utilizzando il servizio telematico in Servizi on line: "Riduzione presunto" (Cosi la Guida all autoliquidazione 2014/2015 aggiornata al 15 gennaio 2015; osserviamo tuttavia che nelle Istruzioni operative del rivolte al settore della navigazione il termine per l adempimento è indicato al 2 marzo 2015 come previsto per la dichiarazione delle retribuzioni effettive). Entro il 2 marzo 2015 il datore di lavoro deve: - inviare la dichiarazione delle retribuzioni, comprensiva dell eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99) nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici, in Servizi on line, Invio Telematico Dichiarazione Salari o AL.P.I. online ; - per la fruizione dello sconto edile (riduzione 11,50%) da applicare sulla regolazione 2014, presentare all'inail l'apposito "modello autocertificazione sconto edile" circa l'assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di fruizione dell'agevolazione. Nella sezione Punto Cliente del portale sono disponibili, oltre a quelli già citati, anche gli ulteriori servizi telematici per l Autoliquidazione: "Visualizza Basi di Calcolo" e "Richiesta Basi di Calcolo". Riduzione del premio dovuto (art.1, co.128, legge n.147/2013) Come noto, l art. 1, comma 128, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha disposto che Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a milioni di euro per l'anno 2014, milioni di euro per l'anno 2015 e milioni di euro a decorrere dall'anno Come anticipato, la riduzione di cui alla legge 147/2013 per l anno 2014 è pari al 14,17% (D.M ) e per l anno 2015 è pari al 15,38% (Determinazione del Presidente dell Inail n. 327 del ). Per la polizza dipendenti, la riduzione spetta: - in caso di lavorazione iniziata da oltre un biennio (con data precedente al 3 gennaio 2013), se il tasso applicabile medio del triennio 2011/2013 (TA) è pari o inferiore al tasso medio di tariffa (TM). - se la lavorazione è iniziata da non oltre un biennio (iniziata dal 3 gennaio 2013), se risulta applicata l oscillazione 20 MAT. La riduzione si applica anche sul premio supplementare silicosi. pag. 2

3 Sul modulo Basi di calcolo premi, in presenza dei requisiti per l applicazione della riduzione, il campo Riduzione legge 147/2013 (%) è valorizzato con l indicazione della misura percentuale. Dichiarazione delle retribuzioni 2014 Come anticipato, entro il 2 marzo 2015 il datore di lavoro deve inviare la dichiarazione delle retribuzioni, utilizzando i servizi telematici Invio Telematico Dichiarazione Salari o AL.P.I. online. La violazione dell obbligo di comunicare all'inail nei termini previsti l'ammontare delle retribuzioni effettivamente erogate nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa di.770,00 (misura ridotta:.250,00; misura minima:.125,00), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto (artt. 28 e 195 del D.P.R. n. 1124/65). Le retribuzioni imponibili sono indicate nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 314/97. Comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte Come anticipato, i datori possono comunicare la riduzione delle retribuzioni presunte per il 2015, per il calcolo della rata di premio anticipata, utilizzando il servizio telematico "Riduzione presunto". Il minor presunto deve essere motivato da idonee e oggettive ragioni per consentire la corretta valutazione da parte dell Istituto, anche ai fini di eventuali successivi controlli. Nella comunicazione devono essere riportate le retribuzioni riferite alle singole voci di rischio. Calcolo del premio Nella Guida all autoliquidazione 2014/2015 aggiornata al 15 gennaio 2015 vi sono appositi prospetti utili per il calcolo del premio per regolazione e per rata, con o senza applicazione di sconti (es. riduzione edilizia 11,50%, ecc.) e con o senza riduzione L. n.147/2013 e/o addizionale Fondo Amianto. ll premio deve essere determinato sommando algebricamente l importo dei vari addendi che lo compongono (premio infortuni e malattie professionali; sconti contributivi compresa la riduzione ex L. n.147/2013; addizionale Fondo Amianto; premio silicosi/asbestosi; addizionale 1% ex art.181 T.U.). Ciascun addendo, in quanto valore intermedio, deve essere calcolato con cinque cifre decimali. La sommatoria di tali addendi, effettuata con cinque cifre decimali, darà luogo all importo del premio che verrà arrotondato al centesimo di euro superiore se la terza cifra decimale è superiore/uguale a 5, al centesimo di euro inferiore se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (es.: 2.043,36516 va arrotondato a 2.043, ,36478 va arrotondato a 2.043,36). E ammessa anche la possibilità di arrotondare l importo finale all unità di Euro, e più precisamente: all unità di Euro superiore se le prime due cifre decimali sono superiori a pag. 3

4 49 centesimi (es.: 1.243,51 si arrotonda a 1.244,00 Euro); all unità di Euro inferiore se le prime due cifre decimali sono inferiori a 50 centesimi (es.: 1.243,47 si arrotonda a 1.243,00 Euro). Retribuzione imponibile Minimale giornaliero Per l anno 2014, il limite minimo giornaliero, cui la retribuzione contrattuale deve essere ragguagliata, se inferiore, relativamente al settore industria, è pari a euro 47,58 per gli operai, gli impiegati e i quadri. Criteri di calcolo della retribuzione imponibile per il part-time La base imponibile è determinata moltiplicando la retribuzione oraria tabellare, o se più elevata, quella minimale, per le ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro nel periodo assicurato. La retribuzione oraria minimale per l anno 2014 è pari, per un orario normale pari a 40 ore settimanali, ad euro 7,14 (= 47,58 x 6 : 40). La retribuzione oraria tabellare è ottenuta dividendo l importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno. La retribuzione annua tabellare comprende anche le mensilità aggiuntive, con esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale (contingenza, scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale od individuale). Le ore di lavoro da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono oltre a quelle di effettiva presenza, le ore in cui il lavoratore è assente per ferie, festività riconosciuta, permessi retribuiti, infortunio, malattia, maternità, ecc. entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili. In particolare, il computo delle ore include quelle da retribuire a titolo di supplementare o straordinario, nonché quelle da retribuire a titolo di integrazione di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia, integrazioni salariali, ecc.). Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati Per i lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi), ai sensi dell art.5, comma 4, del D.Lgs. n.38/2000, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti (determinati secondo l art.51 del TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente), nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti dall art.116, co.3. del T.U. n.1124, ossia del minimale e massimale di rendita. I limiti annuali sono frazionabili in tanti dodicesimi quanti sono i mesi o frazioni di mese di durata del rapporto. Dal 1 luglio 2013 e fino al 30 giugno 2014, i limiti minimo e massimo dell imponibile mensile (euro ,10 : 12 ; euro ,90 : 12) corrispondono, rispettivamente, a euro 1.331,93 e euro 2.473,58. pag. 4

5 Dal 1 luglio 2014, i limiti minimo e massimo dell imponibile mensile (euro ,70: 12; euro ,30: 12) corrispondono, rispettivamente, a euro 1.346,98 e euro 2.501,53. Lavoratori dell area dirigenziale Sono tali i lavoratori con la qualifica di dirigente e quelli, con mansioni/funzioni direttive, inquadrati nell area dirigenziale secondo quanto disciplinato dagli specifici contratti collettivi nazionali. Per i lavoratori in argomento, ai sensi dell art.4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.38/2000, la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita ex art.116, comma 3, T.U. n La retribuzione convenzionale annua è frazionabile in 300 giorni lavorativi. Dal 1 luglio 2013 e fino al 30 giugno 2014 l imponibile giornaliero (euro ,90: 300) e mensile (x 25) per il personale dirigente corrisponde ai seguenti importi: euro 98,94 e euro 2.473,58. Dal 1 luglio 2014 l imponibile giornaliero (euro ,30: 300) e mensile (x 25) per il personale dirigente corrisponde ai seguenti importi: euro 100,06 e euro 2.501,53. Per i lavoratori dell area dirigenziale con contratto part-time, dal 1 luglio 2013 e fino al 30 giugno 2014, l imponibile orario (euro 98,94: 8) corrisponde a euro 12,37, mentre dal 1 luglio 2014 l imponibile orario (euro 100,06: 8) corrisponde a euro 12,51. Retribuzione di ragguaglio per i soci non artigiani Per i soci non artigiani la retribuzione da assumere è quella di ragguaglio, ossia la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all art.116, co. 3. T.U. n Dal 1 luglio 2013 e fino al 30 giugno 2014 le retribuzioni convenzionali giornaliera (euro ,10 :300) e mensile (x 25) sono fissate rispettivamente in euro 53,28 e euro 1.331,93. Dal 1 luglio 2014 le retribuzioni convenzionali giornaliera (euro ,70:300) e mensile (x 25) sono fissate rispettivamente in euro 53,88 e euro 1.346,98. Somme versate alla Cassa Edile Le somme versate alle Casse Edili sono da considerare retribuzione imponibile in misura: - totale se versate a titolo di ferie, gratifica natalizia e riposi annui; - del 15% se versate ad ogni altro titolo, con esclusione del contributo per quote di adesione contrattuale. pag. 5

6 Riduzione dell 11,50% per le imprese edili L art.29 del decreto legge n.244/95, convertito in Legge n.314/95, ha disciplinato la determinazione della retribuzione minima imponibile nel settore edile ed ha previsto una riduzione dei premi dovuti, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. L INAIL (istruzioni operative del e Guida all autoliquidazione 2014/2015 aggiornata al 15 gennaio 2015) sottolinea che: la predetta riduzione per il 2014 è pari all 11,50% si applica solo per l anno 2014 (regolazione 2014); la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione Retribuzioni soggette a sconto il Tipo codice 1 e l importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione; possono fruire dell'agevolazione i datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e le società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, che non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di fruizione dell'agevolazione (art.36 bis, comma 8, D.L. n.223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n.248/2006) e che siano in possesso dei requisiti per la regolarità contributiva nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili (art.1, commi 1175 e 1176 della L. n. 296/2006, nonché artt.1 e 9 del D.M recante disposizioni in tema di DURC); i datori di lavoro che intendono avvalersi della riduzione in parola devono presentare alla Sede INAIL competente, entro il 2 marzo 2015, l'apposito "modello autocertificazione sconto edile" riguardante l'assenza delle suddette condanne, pubblicato in Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta, i datori di lavoro, entro la stessa data, devono anche presentare alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente l'autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito (pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell'agevolazione in parola ed abbia già presentato il modulo alla DTL, questo dovrà essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato. In proposito rammentiamo che il Ministero del lavoro (lettera circolare 8667 del ) ha precisato che qualora in occasione delle verifiche le Direzioni Provinciali del Lavoro (ora DTL) accertino la mancata o incompleta presentazione dell'autocertificazione dovranno invitare il datore di lavoro alla sua presentazione o integrazione, trattandosi di inadempimenti formali che non costituiscono di per sè causa ostativa alla fruizione dei benefici, purché le condizioni di cui all'allegato A del Decreto 24 ottobre 2007 sussistano alla data di fruizione del beneficio stesso. Ricordiamo infine che, ai fini della fruizione dei benefici contributivi e quindi dello sconto edile: pag. 6

7 i datori di lavoro devono applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali (art. 1, commi 1175 della Legge , n. 296); tale circostanza non può essere oggetto di autocertificazione, ma solo di verifica in sede di vigilanza da parte del personale ispettivo; i i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva nei confronti dell'inail, dell INPS e delle Casse Edili (art. 1, commi 1175 e 1176 della Legge , n. 296; Decreto Ministeriale ). Per l INAIL la richiesta del beneficio, con l indicazione del codice sconto in sede di dichiarazione delle retribuzioni, equivale a richiesta di verifica della sussistenza dei presupposti per la regolarità contributiva. L'Istituto accerta la regolarità alla data di effettuazione della verifica e, in caso di irregolarità, deve invitare la ditta alla regolarizzazione. Altre agevolazioni per particolari assunzioni (Assunzioni art.4 L. n.92/ Assunzioni art.8 L. n.407/1990 Maternità e paternità - Disabili - Contratti di inserimento) Indichiamo di seguito le principali agevolazioni. Assunzioni art.4, commi 8-11, L. n.92/2012 Spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, in relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1 gennaio 2013, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi. La riduzione spetta per la durata di diciotto mesi per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato La riduzione spetta per la durata di dodici mesi per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, anche in somministrazione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato. Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del regolamento CE 800/2008 (il cui periodo di applicazione è stato prorogato sino al dal regolamento UE 1224/2013), ai datori di lavoro che assumono: donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'unione europea e in specifici settori economici o specifiche professioni, annualmente individuati con decreto ministeriale; donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. Nella dichiarazione delle retribuzioni i datori di lavoro devono indicare i codici corrispondenti alle riduzioni del premio e le specifiche retribuzioni oggetto di agevolazione. pag. 7

8 I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni. Assunzioni art.8 L. n.407/1990 I datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al dpr 218/1978 che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati (v. d.lgs. 181/2000) da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale sempre da almeno ventiquattro mesi hanno diritto alla riduzione del 50% sui relativi premi per un periodo di trentasei mesi. Se le assunzioni sono effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al dpr n. 218/1978 ovvero da imprese artigiane, i premi assicurativi relativi ai lavoratori assunti non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi. Le assunzioni non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi dal lavoro. I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% o del 100% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti o esenti al 100% e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni. Maternità e paternità Le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità, possono corrispondere il 50% del premio riferito a detti lavoratori (Art. 4 del decreto legislativo n. 151/2001). La riduzione può essere fruita fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2014 che alla rata I datori di lavoro devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni Retribuzioni soggette a sconto il Tipo codice 7 e l importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. Disabili Continua ad applicarsi il beneficio della esenzione del premio nella misura del 100%, sia in regolazione che in rata, per i datori di lavoro già autorizzati al 31 dicembre 2007, per aver stipulato, con gli uffici competenti, una convenzione per l'inserimento lavorativo di disabili (Art. 13 Legge n. 68/1999 nel testo previgente alla modifica operata dall'art. 1, comma 37, della legge n. 247/2007). I datori di lavoro devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni Retribuzioni soggette a sconto il Tipo codice 6 e l importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. pag. 8

9 Contratti di inserimento Per i datori di lavoro che hanno assunto entro il 31 dicembre 2012 lavoratori con contratto di inserimento, le specifiche retribuzioni, ai fini del calcolo del premio, sono ridotte, a seconda dei casi, del 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 276/2003 e dal Regolamento CE n. 800/2008 del I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni. Addizionale Fondo per le vittime dell'amianto Come anticipato, a decorrere dall anno 2014 l addizionale Fondo per le vittime dell amianto a carico delle imprese è fissata nella misura dell 1,33%, da applicare sia al premio di regolazione 2014 sia al premio di rata Nelle basi di calcolo del premio, inviate dall INAIL, l obbligo di versare l addizionale è evidenziato nell apposito campo Addizionale amianto L. 244/2007 con il valore SI. Premio assicurativo per silicosi Come per il premio per l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, anche per il premio supplementare per l assicurazione contro la silicosi e l asbestosi è prevista l autoliquidazione. I termini per l autoliquidazione del premio silicosi sono identici a quelli previsti per il premio infortuni, mentre le modalità devono tenere conto del criterio di calcolo del tasso medio per la determinazione del premio supplementare, previsto dal D.M Di conseguenza, le retribuzioni specifiche dei dipendenti esposti a rischio silicosi devono essere evidenziate nel campo C della denuncia delle retribuzioni ed utilizzate per calcolare, secondo le modalità sotto indicate, il tasso applicabile sulla intera massa retributiva, al fine di ricavare l importo di premio supplementare dovuto. Le modalità per ottenere il tasso applicabile per rischio silicosi sono le seguenti: retribuzioni specifiche x 100 a) = percentuale d incidenza (con due decimali) retribuzioni complessive b) alla percentuale d incidenza corrisponde, sulla tabella delle incidenze e dei tassi pubblicata nella guida INAIL, il tasso applicabile. Anche al premio assicurativo per l assicurazione contro la silicosi e l asbestosi si applicano eventuali sconti (riduzione settore edile), riduzione L. n.147/2013 e addizionale Fondo per le vittime dell amianto. pag. 9

10 I pagamenti (modello F24) Il pagamento di quanto dovuto a titolo di premio assicurativo è effettuato con il modello di pagamento unificato F24. I dati da riportare sul mod F24 Sezione altri Enti previdenziali ed assicurativi INAIL utilizzato per effettuare il pagamento riguardano: CODICE SEDE: è il codice identificativo della Sede INAIL competente territorialmente rispetto alla sede legale della Ditta. POSIZIONE ASSICURATIVA NUMERO: deve essere indicato il Codice Ditta e cioè il numero attraverso il quale viene identificata la Ditta, che è rilevabile dal modello di dichiarazione delle retribuzioni. CC: è il codice di controllo rilevabile dal modello di dichiarazione delle retribuzioni. NUMERO DI RIFERIMENTO: per i pagamenti a titolo di premio INAIL deve essere riportato il n. di riferimento all autoliquidazione 2014/2015, ovvero CAUSALE: indicare P. IMPORTI A DEBITO VERSATI: per il Premio INAIL, il datore di lavoro dovrà indicarvi l importo del premio dovuto come somma algebrica tra regolazione passiva 2014 e rata anticipata IMPORTI A CREDITO COMPENSATI: per il Premio INAIL, in caso di saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro lo stesso può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare in primo luogo eventuali debiti pregressi per premi e accessori INAIL (purché non iscritti a ruolo esattoriale) e, se permane un residuo credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quando dovuto ad altre Amministrazioni. Prima di effettuare qualsiasi compensazione, il datore di lavoro deve verificare presso la Sede INAIL l'effettiva sussistenza del credito stesso. Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, i titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i pagamenti esclusivamente con modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Rateazione del premio da autoliquidazione 2014/2015 Ai sensi dell art.59, comma 19, della legge n.449/1997 e dell art.55, comma 5, della legge n.144/1999, il datore di lavoro può usufruire della rateazione in 4 rate trimestrali di pari importo, di cui la prima senza interessi, oltre che per la rata di premio anticipato, anche il pagamento della regolazione. Il datore di lavoro che intenda avvalersi della rateazione deve comunicare tale volontà con la dichiarazione delle retribuzioni. In particolare nella apposito campo Rateazione in quattro rate deve barrare: la casella SI se vuole accedere alla rateazione; la casella NO se intende pagare il premio in unica soluzione. Il premio a conguaglio in caso di cessazione può essere pagato solo in unica soluzione. pag. 10

11 Il pagamento delle prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2015 versando il 25% dell'importo del premio. Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il giorno 18 maggio 2015 (cadendo il 16 di sabato), il 20 agosto 2015 (il termine del 16 è differito al 20 ex art.37, co.11-bis, L n.248/2006) e 16 novembre 2015 maggiorate degli interessi. Per quest anno il tasso di interesse da applicare alla 2, 3 e 4 rata è pari all 1,35% (tasso medio di interesse dei titoli di Stato nel 2014 determinato dal Ministero dell economia e delle finanze) (Istruzioni operative del rivolte al settore della navigazione). Compensazione con crediti pregressi In caso di esistenza di crediti pregressi, qualora la sede ne verifichi la effettiva sussistenza, le aziende potranno procedere su autorizzazione della stessa (concessa dietro presentazione di specifica richiesta) a compensare quanto dovuto per l autoliquidazione con il credito preesistente. In tal caso devono essere compilate 2 righe della sezione INAIL del mod. F24, indicando, nella prima, il progressivo dell autoliquidazione e il relativo importo nel campo importi a debito versati, nella seconda, il progressivo del credito indicando il relativo importo nel campo importi a credito compensati. Cessazione dell attività assicurata nel corso dell anno Chiusura della posizione assicurativa In caso di cessazione dell attività assicurata nel corso dell anno fermo restando l obbligo di denuncia della cessazione all INAIL entro 30 giorni (nuovo temine applicabile agli eventi verificatesi dal ) la dichiarazione delle retribuzioni effettive mod.1031 da inviare tramite PEC alla sede competente - ed il contestuale versamento del premio che risulta dovuto a seguito dell autoliquidazione vanno effettuati entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione. Per informazioni: Area Lavoro e Previdenza Dott. Paolo Valerio valerio@ancetreviso.it pag. 11

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