La Riforma della Giustizia Sportiva
|
|
- Gilda Nicolosi
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 AVV. SERGIO ZUMBO
2 Sommario Riforma del Codice di Giustizia Sportiva Regolamenti F.I.P.: - Regolamento di Giustizia - Statuto - Regolamento Organico - Regolamento Esecutivo Tesseramento Il BAT
3 La Riforma della Giustizia Sportiva DOPPIO BINARIO: GIUDICI SPORTIVI E TRIBUNALI FEDERALI. Due soli gradi di giudizio applicati a tutte le federazioni, a garanzia di una giustizia più agile e più veloce. Tempi certi, abbreviati e uniformi tra le federazioni, sia per lo svolgimento delle indagini che per l adozione delle decisioni: in 1 grado: 90 giorni in 2 grado: 60 giorni
4 La Riforma della giustizia sportiva Per la pronuncia della decisione Maggior uso della tecnologia per lo scambio di informazioni e di documenti tra gli Organi di giustizia a garanzia di maggiore celerità. Si introduce la possibilità di fare udienze e mezzi di prova anche per videoconferenza
5 La Riforma della giustizia sportiva PIÙ VELOCE Limiti chiari ai rinvii delle udienze. Possibilità di ricorrere al patteggiamento, sia a fronte di una condanna che a fronte di indagini. A vigilare sul buon andamento sarà la Procura Generale dello Sport.
6 La Riforma della giustizia sportiva PIÙ GIUSTA Stesse regole procedurali per tutte le federazioni (2 gradi di giudizio per tutti) Maggiore qualità dei processi. Se le Federazioni non decidano diversamente, infatti, si prevede che i tesserati e gli affiliati debbano essere assistiti da un avvocato nei processi federali. Laddove non possano permetterselo è stato introdotto il gratuito patrocinio. Evidente riequilibrio delle garanzie processuali, con un rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto alla prova, che sono presupposto del supremo diritto di difesa. Importantissima è anche l introduzione della condanna al pagamento delle spese processuali per lite temeraria se la pretesa è palesemente infondata. Il Procuratore Generale del CONI verifica l armonia del sistema. PIÙ TRASPARENTE Criteri di nomina dei componenti uguali e trasparenti sia per i giudici che per i procuratori. Selezione di giudici e procuratori è affidata ad una Commissione di alto profilo in ciascuna federazione, come già accadeva nella Federcalcio e per gli organi del Coni Le decisioni degli Organi di giustizia sono sempre pubblicate nel sito internet istituzionale della federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla homepage.
7 Riforma della giustizia sportiv La riforma della Giustizia Sportiva PIÙ EQUILIBRATA NEI CONFRONTI DELLE FEDERAZIONI Il terzo grado CONI non rifa più tutto il processo come accadeva con il TNAS, ma il Collegio di Garanzia del CONI è come la Cassazione. La Procura CONI coopera con le federazioni e interviene, avocando, solo in casi tassativi e specifici. Importante l introduzione della diffida da parte del Procuratore, che - prima di avocare il fascicolo offre al Procuratore Federale la possibilità di compiere gli atti necessari. Nel caso di avocazione, il Procuratore generale «applica» al procedimento un Procuratore nazionale, che avrà poteri corrispondenti a quelli del Procuratore federale sostituito. Il Procuratore generale dello sport rimarrà terzo rispetto al procedimento.
8 La Riforma nella Giustizia Sportiva L introduzione del nuovo Codice di giustizia sportiva appare qualificarsi quale ulteriore evoluzione di un naturale percorso di semplificazione, trasparenza ed efficacia della giustizia sportiva. In tale prospettiva di crescita sono comprensibili le esigenze autonomistiche di un ordinamento sempre più perfetto. Inoltre, attraverso la riorganizzazione e l uniformità del sistema di giustizia nel nuovo codice, che appare più dettagliato oltre che chiaro, l ordinamento sportivo sembra voler riaffermare con forza i propri tratti di specialità e completezza. Lo scopo della nuova normativa è stato, anche, quello di riunire e regolarizzare la materia della giustizia sportiva secondo un unico modello procedurale.
9 Vari tipi di controversie I regolamenti federali consentono di distinguere, tra le varie ipotesi di controversie la cui risoluzione è demandata agli organi di Giustizia Sportiva, quattro tipologie di procedimenti:
10 Le 4 tipologie di controversie sportive 1- un procedimento tecnico: si riferisce a quel particolare tipo di controversie che concernono precipuamente l organizzazione delle gare e la regolarità delle stesse; 2- un procedimento disciplinare: viene esperito in tutti quei casi in cui è necessario reprimere i comportamenti degli associati che siano contrari ai principi cui deve essere informato lo svolgimento dell attività sportiva;
11 Le 4 tipologie di controversie sportive 3- un procedimento economico: si riferisce a questioni relative ai diritti di natura patrimoniale. Tale procedimento, peraltro, non previsto in tutti gli statuti federali, si esperisce in alcuni casi dinanzi ad organi precostituiti che generalmente sono quegli stessi competenti a decidere una controversia disciplinare. Per alcune Federazioni, dette controversie sono attribuite alla cognizione di un Collegio Arbitrale che si costituisce volta per volta e si scioglie una volta adottata la decisione della controversia; 4- un procedimento amministrativo: con giustizia amministrativa in ambito sportivo si fa esclusivo riferimento a quei casi, a dire il vero residuali, in cui viene riconosciuto un rimedio, impugnatorio interno, contro le deliberazioni dell organo amministrativo federale.
12 Norme generali della Giustizia F.I.P. Art. 52 Statuto FIP Principi generali della giustizia Art. 54 Statuto FIP Clausola compromissoria Artt Regolamento Giustizia (Titolo I norme generali) Obbligatorietà delle disposizioni federali Obbligo di lealtà e correttezza Vincolo di giustizia Principi del processo sportivo Principio del doppio grado di giudizio Obbligatorietà del compromesso Divieto di scommesse
13 ORGANI DI GIUSTIZIA F.I.P. Organi di Giustizia Sportiva: a) il Giudice sportivo nazionale; b) i Giudici sportivi territoriali; c) la Corte sportiva di appello; Organi di Giustizia Federale: a) il Tribunale federale; b) la Corte federale di appello.
14 Organi Federali Centrali F.I.P. a) la Procura federale; b) la Commissione Tesseramento; c) la Commissione Federale di Garanzia; d) la Commissione Vertenze Arbitrali.
15 Organi di Giustizia esterni alla F.I.P. Collegio di Garanzia dello Sport - (CONI) Organo di giustizia di ultimo grado istituito presso il Coni Il BAT (Basketball Arbitral Tribunal) (FIBA) Tribunale Indipendente istituito presso la Federazione Internazionale di Pallacanestro (FIBA) che decide attraverso l arbitrato
16 Regolamento di Giustizia PARTE PRIMA Titolo I Norme generali artt Titolo II Delle Sanzioni artt Titolo III Delle infrazioni artt Titolo IV Provvedimenti disciplinari nei confronti degli arbitri e degli ufficiali di campo artt Titolo V Provvedimenti disciplinari nei confronti dei procuratori - art. 73
17 Regolamento di Giustizia PARTE SECONDA - PROCESSO SPORTIVO - TITOLO I NORME GENERALI Capo I Organi di giustizia Artt. 74 e seg.
18 Regolamento di Giustizia artt. 87 e ss. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a: a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati; b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara; c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; e) ogni altro fatto rilevante per l ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali è determinata con delibera del Consiglio Federale
19 Regolamento di Giustizia La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici. Il numero dei componenti della Corte Sportiva di Appello non può comunque essere inferiore a sei. [3] E in facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. Artt. 92 e ss. - PROCEDIMENTI
20 Regolamento di Giustizia Art Competenza dei Giudici federali [1] Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali. Giudica altresì in primo grado sui ricorsi delle Società dilettantistiche avverso i provvedimenti emessi dal Consiglio Federale ai sensi degli artt. 114 bis/114 octies Regolamento Organico (controlli Com.Te.C e ammissione ai campionati) [2] La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. E competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale. Art. 106 e ss. - Procedimenti
21 Regolamento di Giustizia Artt. 120 e ss. [1] Presso la FIP è costituito l ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia. [2] L ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, di un Procuratore Aggiunto nonché fino a un massimo di cinquanta Sostituti Procuratori.
22 Regolamento di Giustizia Art. 123 Attribuzioni del Procuratore Federale [1] Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l addetto all Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale. [2] I componenti dell Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni, né possono godere, dopo l esercizio dell azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa. Capo II Azione disciplinare Artt. 124 e ss.
23 Regolamento di Giustizia Art Commissione Federale di Garanzia (del. n.59 P.F. 19/01/2016 del. n.276 C.F. 29/04/2016) [1] La Commissione Federale di Garanzia, tutela l autonomia e l indipendenza degli Organi di giustizia e della Procura federale.
24 Regolamento di Giustizia La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio: a) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua i componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento; b) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua i soggetti idonei a essere nominati Procuratore, Procuratore aggiunto e sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento; c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall incarico; d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
25 Regolamento di Giustizia TITOLO V COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Art. 131 Collegio di Garanzia dello Sport [1] Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell ambito dell ordinamento federale ed emesse dagli Organi di giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all art. 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. [2] Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.
26 Commissione Tesseramento LA COMMISSIONE TESSERAMENTO Art.75 ( R.O.) Funzioni e compiti 1. La Commissione Tesseramento è l organo federale centrale che delibera sulle istanze per i trasferimenti di autorità e su quant altro attribuito alla sua competenza dai Regolamenti federali. 2. La Commissione Tesseramento si articola ed opera secondo quanto previsto dall art.35 dello Statuto e dagli artt. 56 e 57 del presente Regolamento.
27 Regolamento Organico Art. 56 (R.O.) La Commissione Tesseramento è l Organo Federale centrale delegato dal Consiglio federale a decidere le istanze per i trasferimenti di autorità e quant'altro attribuito alla sua competenza dal Regolamento Esecutivo. Art. 57 (R.O.) Competenze La Commissione Tesseramento è competente a deliberare in ordine a: a) istanze per tesseramento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia od esclusione dell Affiliata dal campionato (artt. 16 e 17 R.E. Tess.); b) istanze per il trasferimento conseguente a mancata utilizzazione (art. 18 R.E. Tess.); c) istanze per tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore (art. 19 R.E. Tess.)
28 Il vincolo sportivo Art. 5 (Statuto) - Vincolo sportivo L atleta, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell anno solare nel quale compie il 12 anno di età, si vincola con la F.I.P. attraverso il tesseramento fino al raggiungimento di quanto previsto ai commi [2] e [3] del presente articolo. [2] Lo scioglimento del tesseramento di un atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell anno solare nel quale compie il 21 anno di età. [3] Lo scioglimento del tesseramento di una atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell anno solare nella quale compie il 21 anno di età. [4] Per partecipare ad un Campionato federale l atleta svincolato deve tesserarsi, per una Affiliata dilettantistica entro i termini stabiliti dai Regolamenti federali o stipulare un regolare contratto con una Affiliata professionistica. [5] Le modalità relative allo scioglimento del tesseramento sono disciplinate dal Regolamento Organico.
29 Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.) Art. 77 R.O. Funzioni e compiti 1. La Commissione Vertenze Arbitrali è l organo federale centrale che amministra gli arbitrati, giusta la clausola compromissoria prevista dall art.54 dello Statuto. 2. La Commissione Vertenze Arbitrali si articola ed opera secondo quanto previsto dall art.37 dello Statuto e dagli artt del R.O.
30 La Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.) Art. 37- Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.) 1] La Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.) è l Organo Centrale che amministra gli arbitrati disciplinati nel Regolamento Organico, giusta la clausola compromissoria prevista all art. 54 dello Statuto. [2] Presso la C.V.A. è istituito un elenco di esperti nell ambito del quale effettuare la scelta degli arbitri da nominare nelle singole procedure. Gli esperti sono scelti dalla C.V.A. e nominati dal Consiglio federale, tra coloro che facciano richiesta di essere inclusi nell elenco e che siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Organico. [ 3] Inoltre la C.V.A. è competente: a) ad adottare i provvedimenti di ingiunzione di pagamento nei confronti di tesserati ed affiliati, di somme ad essi dovute da altri tesserati ed affiliati nei limiti ed alle condizioni stabilite nei regolamenti federali; b) ad attribuire efficacia esecutiva in ambito sportivo alle ingiunzioni ed ai lodi arbitrali pronunciati dai Collegi costituiti in forza dell art. 54, nei termini e condizioni stabiliti nel Regolamento Organico; c) a pronunciarsi sulle istanze di sospensione della esecutività dei provvedimenti di ingiunzione e dei lodi arbitrali, nei termini ed alle condizioni stabilite nel Regolamento Organico; d) ad adottare ogni altro provvedimento sia ad essa attribuito nel Regolamento Organico in relazione alla amministrazione degli arbitrati e delle procedure di ingiunzione.
31 La Clausola compromissoria Art. 54 (Statuto)- Clausola compromissoria [1] Le Affiliate e i tesserati si impegnano a devolvere ad un giudizio arbitrale irrituale le controversie tra essi insorte che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale, sempre che per tali controversie la legge non escluda la compromettibilità in arbitri. [2] I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati nel Regolamento Organico, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale. [3] Le controversie tra Affiliate professionistiche e sportivi professionisti sono devolute all esclusiva competenza dei Collegi Arbitrali nominati ai sensi della clausola compromissoria prevista nel contratto di lavoro stipulato ai sensi della Legge 23 marzo 1981, n. 91, art. 4. [ 4] L inosservanza delle disposizione del presente articolo comporta l adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.
32 L Arbitrato Capo VI R.O. Artt Art Controversie devolute in arbitrato Commissione Vertenze Arbitrali 1. Tutte le controversie insorte tra affiliate, tra tesserati, tra associati, tra affiliate e tesserati, tra affiliate e associati, o tra tesserati e associati, le quali siano originate dalla attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale, sono devolute, in via esclusiva, a norma dell'art.37 dello Statuto, alla competenza di un Collegio arbitrale. 2. Le affiliate e/o i tesserati e/o gli associati con la presentazione della domanda di affiliazione, tesseramento, o comunque con l'accettazione dell'incarico conferito dalla FIP, accettano espressamente le norme previste dal presente titolo. 3. Alla Commissione Vertenze Arbitrali (CVA) sono attribuite le funzioni federali relative alle procedure arbitrali e all esecuzione dei lodi. Essa è composta dal Presidente, da quattro componenti effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Federale - ferma l assenza di conflitti d interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale - tra magistrati, anche a riposo, professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, avvocati o esperti di diritto, cui sono attribuite le funzioni federali relative alle procedure arbitrali e all esecuzione di lodi. Il Consiglio Federale nella riunione del 29 gennaio u.s. ha deliberato il modello di liberatoria che dovrà essere necessariamente utilizzato dalle parti interessate nell'ambito delle procedure arbitrali innanzi alla Commissione Vertenze Arbitrali.
33 Il BAT Basketball Arbitral Tribunal Il Basketball Arbitral Tribunal (il "BAT") è stato creato dalla Fédération Internationale de Basketball ("FIBA ), al fine di fornire un mezzo efficiente ed efficace alle parti coinvolte in delle controversie relative al mondo del basket per risolvere queste dispute. Le parti che intendono risolvere le loro controversie ricorrendo al Bat riconoscono che il regolamento Arbitrale del BAT è stato emanato per fornire un mezzo semplice, rapido ed economico per risolvere queste dispute. Di conseguenza, il Regolamento di arbitrato BAT richiede cooperazione tra le parti, in particolare per quanto riguarda il numero limitato di memorie scritte. (di norma una presentazione per parte) ed entro i limiti di tempo pressocchè brevi. Per motivi di celerità, le parti riconoscono che il procedimento dell arbitrato BAT si svolga davanti ad un singolo arbitro nominato dal Presidente. Gli arbitri decidono ex aequo et bono.
34 Approfondimenti: Link giustizia sportiva Per vedere tutti gli organi di giustizia e le loro attività. Grazie a tutti
35 Contatti: Avv. Sergio Zumbo Diritto Sportivo e Diritto Civile Intermediario Sportivo Consulenza Sportiva e Management dello Sport Via XXI Agosto, Reggio Calabria Tel Mobile: sergiozumbo@hotmail.com Pec: avvsergiozumbo@pec.it Skype: sergiozeta
RIFORMA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA CONFERENZA STAMPA SALA GIUNTA, 30 MAGGIO 2014
RIFORMA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA CONFERENZA STAMPA SALA GIUNTA, 30 MAGGIO 2014 IL PERCORSO A fine dicembre (18-19/12/2013), la Giunta e il Consiglio Nazionale del CONI hanno approvato le modifiche statutarie
Dettagliriforma della Giustizia Federale Sportiva schemi riassuntivi
Segreteria Federale Roma, 17 febbraio 2015 Circolare n. 32/2015 A tutte le Società affiliate Organi Centrali e Territoriali Ufficiali di Gara LORO INDIRIZZI OGGETTO: riforma della Giustizia Federale Sportiva
DettagliPrincipali acronimi Prefazione Nota introduttiva Introduzione Capitolo 1 - Le fonti normative del diritto calcistico
Principali acronimi... 13 Prefazione... 15 Nota introduttiva... 17 Introduzione... 19 Capitolo 1 - Le fonti normative del diritto calcistico 1.1 Premessa... 21 1.2 Le tipologie di «giustizia sportiva»...
DettagliINDICE - SOMMARIO. Parte I L ORDINAMENTO SPORTIVO E LA GIUSTIZIA SPORTIVA. Capitolo II
INDICE - SOMMARIO Presentazione... Pag. XV Parte I L ORDINAMENTO SPORTIVO E LA GIUSTIZIA SPORTIVA Capitolo I L ordinamento sportivo nella pluralità degli ordinamenti 1. L ordinamento sportivo nell ambito
DettagliIl sistema della giustizia sportiva in Italia
Il sistema della giustizia sportiva in Italia Assetto, prospettive e criticità dopo la riforma del 2014 Prof. Angela Busacca Art.1 l.280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce l autonomia dell ordinamento
DettagliREGOLAMENTO ARBITRATI
REGOLAMENTO ARBITRATI APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 29/11/2010 CON DELIBERA N. 101 E DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL C.O.N.I. DEL 12/04/2011 CON DELIBERA N. 130 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art.
DettagliAPPROVATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011
TITOLO IV LE GARANZIE Art. 30 Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria 1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti,
Dettaglil arbitrato nel calcio professionistico in ambito F.I.G.C.
l arbitrato nel calcio professionistico in ambito F.I.G.C. Avv. Stefano Bosio «L Arbitro fuori dal campo. Arbitrato e controversie nello sport» Bergamo 29 marzo 2019 l arbitrato nel calcio professionistico
DettagliNUOVO SISTEMA GIUSTIZIA SPORTIVA CONI. Giunta Nazionale CONI 18 dicembre 2013
NUOVO SISTEMA GIUSTIZIA SPORTIVA CONI Giunta Nazionale CONI 18 dicembre 2013 ATTUALI ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA PRESSO IL CONI ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT
DettagliSPORTIVA NEL CALCIO DOPO LA RIFORMA
LA GIUSTIZIA SPORTIVA NEL CALCIO DOPO LA RIFORMA di Andrea Greco IMPORTANTE N.B.: Nelle versioni elettroniche del volume tutti i rimandi (per es. da Sommario a Paragrafi) sono attivabili (link) Ringraziamenti
DettagliINDICE GENERALE PARTE I CAPITOLO I ORDINAMENTO SPORTIVO E GIUSTIZIA SPORTIVA: AUTO-
INDICE GENERALE PARTE I CAPITOLO I ORDINAMENTO SPORTIVO E GIUSTIZIA SPORTIVA: AUTO- NOMIA E GIURISDIZIONE... 1 1. L ordinamento sportivo: origine e definizione... 1 1.1. La struttura organizzativa a livello
DettagliINDICE SOMMARIO PREFAZIONE...» XI. Parte I. Capitolo II L ORDINAMENTO SPORTIVO IN GENERALE
INDICE SOMMARIO PREFAZIONE...» XI Parte I Capitolo I L ORDINAMENTO SPORTIVO IN GENERALE 1. - Definizione, origini e diffusione dello sport... Pag. 3 2. - L ordinamento sportivo nell ambito della pluralità
DettagliFONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA LA RILEVANZA DI ATTI E PROVVEDIMENTI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA GIUSTIZIA ORDINARIA
FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA LA RILEVANZA DI ATTI E PROVVEDIMENTI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA GIUSTIZIA ORDINARIA Giudizio disciplinare sportivo: atti, provvedimenti, sanzioni. Rapporti con la giustizia
DettagliSTATUTO DELLA F.I.G.C.
TITOLO IV LE GARANZIE Art. 30 Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria 1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti,
DettagliINDICE. Art PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE E DEL CONTRADDITTORIO. Art SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO ARBITRALE.
INDICE Art. 1. - OGGETTO DEGLI ARBITRATI Art. 2. - PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE E DEL CONTRADDITTORIO Art. 3. - LITISCONSORZIO NECESSARIO Art. 4. REQUISITI DEL COLLEGIO ARBITRALE.
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO I L ORDINAMENTO SPORTIVO
CAPITOLO I L ORDINAMENTO SPORTIVO 1. Analisi della nozione di sport.......................... 2 1.1. Premessa.................................. 2 1.2. Definizione di attività sportiva......................
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT INDICE SOMMARIO
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT INDICE SOMMARIO TITOLO I - NORME GENERALI TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
DettagliPrefazione Nota introduttiva Brevi riflessioni di sintesi Acronimi e abbreviazioni... 19
Prefazione... 13 Nota introduttiva... 15 Brevi riflessioni di sintesi... 17 Acronimi e abbreviazioni... 19 Capitolo 1 - Le fonti normative del diritto calcistico 1.1 Premessa... 21 1.2 Il potere disciplinare
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2498 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro per i beni e le attività culturali (URBANI) (V. Stampato
DettagliRegolamento per le procedure arbitrali
Regolamento per le procedure arbitrali Art.1 1 Ai sensi di quanto previsto dall art.41 dello Statuto e dell art.27 del Regolamento di Giustizia, gli affiliati ed i tesserati si impegnano a rimettere ad
DettagliIl regolamento del calcio dilettantistico
Il regolamento del calcio dilettantistico di Andrea Greco IMPORTANTE N.B.: Nelle versioni digitali del volume tutti i rimandi (per es. da Sommario a Paragrafi) sono attivabili (link) Ringraziamenti...
DettagliPRESENTAZIONE CAMERA ARBITRALE UP2GET, DIVISIONE SPORT
PRESENTAZIONE CAMERA ARBITRALE UP2GET, DIVISIONE SPORT Intro Camera Arbitrale Up2Get, Divisione Sport Statuto-Regolamento Camera Arbitrale: brevi cenni Tipologie di Arbitrato Scopo e funzioni Camera Arbitrale
DettagliFEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A Il Consiglio Federale - ritenuto opportuno modificare gli artt. 34 bis, 37 e 38
DettagliVOLUME PRIMO 16 CAPITOLO LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 16
Claudio Mellone Manuale di procedura civile Volumi primo e secondo Aggiornato al d.l. 3 maggio 201 n. 59, convertito con l. 30 giugno 2016 n. 119 e al d.l. 31 agosto 2016 n. 168, convertito con l. 25 ottobre
DettagliVista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;
Schema di decreto legislativo recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148».
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT INDICE SOMMARIO
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT INDICE SOMMARIO TITOLO I - NORME GENERALI TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT
DettagliISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Il sistema della giustizia in Italia
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO Il sistema della giustizia in Italia Prof. Giovanni Coinu 070.675.3010 - gcoinu@unica.it MAGISTRATURE ORDINARIA E SPECIALI Ordinaria Speciali Civile Giudice di Pace Tribunale
DettagliFEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A Il Consiglio Federale - Ritenuto opportuno modificare gli artt. 29, 30 e 46, del
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO II LE FONTI DELL ORDINAMENTO SPORTIVO
CAPITOLO I L ORDINAMENTO SPORTIVO 1. Analisi della nozione di sport......................... 2 1.1. Premessa.................................. 2 1.2. Definizione di attività sportiva......................
DettagliSOMMARIO. Introduzione 1 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI
SOMMARIO Introduzione 1 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA 1. Regolamento preventivo di giurisdizione - art. 10 cod. proc. amm. 19 2. Ricorso per regolamento preventivo
DettagliNatura e finalità. Arbitrato Che cos'è l'arbitrato
Natura e finalità E' un organismo senza fini di lucro istituito, ai sensi dell art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, nr. 580, presso la Unioncamere Molise, e con sedi territoriali presso le Camere di Commercio
DettagliGARANTE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO REGOLAMENTO
5 febbraio 2008 GARANTE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO REGOLAMENTO TITOLO I GARANTE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO Art. 1. Il Garante del Codice di comportamento sportivo 1. Il Garante del
DettagliINDICE. Schemi. Presentazione... Prefazione... IX XIX
INDICE Presentazione... Prefazione... IX XIX Schemi 1A Nuove norme di procedura (art. 1)... 3 1B Nuove norme di procedura (art. 1)... 4 2 Mutamento del rito (art. 1)... 5 3A Procedimento di primo grado
DettagliINDICE SOMMARIO ARBITRATO PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
INDICE SOMMARIO ARBITRATO PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO 1. Dall inarbitrabilità all inarbitrabilità attenuata, p. 3 2. L arbitrato rituale del lavoro, p. 8 3. (Segue): le condizioni di arbitrabilità, p.
DettagliLA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
STRUTTURA TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI ANCONA LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE LE MODIFICHE introdotte dalla L. 103/2017 con particolare
DettagliLe Federazioni Sportive Nazionali
Le Federazioni Sportive Nazionali Legge 426/1942 Elencazione delle 24 federazioni esistenti Definizione delle federazioni come organi del CONI Natura delle FSN Tesi pubblicistica Tesi mista o della doppia
DettagliArt. 1 Competenza degli organi giudicanti Art. 2 L amministrazione della giustizia sportiva - - -
Principi informatori Art. 1 Competenza degli organi giudicanti - - Art. 2 L amministrazione della - - Art. 3 Diritti e doveri delle Società sportive Art. 4 Responsabilità delle Società e dei tesserati
DettagliL arbitrato sportivo F.I.P. in ambito Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.): istruzioni per l uso
News n. 1/2018 Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva L arbitrato sportivo F.I.P. in ambito Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.): istruzioni per l uso * * * - 1 - INDICE * * * Premessa pag. 4 1. La previsione
DettagliSINTESI DELLE CARTE FEDERALI DELLA F.I.G.C.
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE ABRUZZO SINTESI DELLE CARTE FEDERALI DELLA F.I.G.C. STRUTTURA DELLA F.I.G.C. IN GENERALE IL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.:
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA ACI COMUNICATO
NUOVO REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA ACI COMUNICATO Il giorno 10 maggio 2017 è stato pubblicato sul sito federale il nuovo Regolamento della Giustizia Sportiva della Federazione che, dunque, ha acquistato, così
DettagliCOSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire
DettagliIntroduzione... Indice per Autore... Parte Prima CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE
Indice generale Introduzione... Indice per Autore... XIII XV Parte Prima CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE 1. LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DEI DIRITTI
DettagliParte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale
~ 1 ~ Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale Sintesi semplificata dell iter procedurale tratta dal Testo Unico delle Spese di Giustizia - D.P.R.
DettagliCAPO III RECLAMO, RICORSO E ISTANZA 67. Soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le Associazion
CAPO III RECLAMO, RICORSO E ISTANZA 67. Soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le Associazioni e i Soci aventi interesse, il Responsabile della
Dettagli1 TESSERAMENTO SENIOR
La quota per: Premio di incentivazione RECLUTAMENTO Spetta alla Società che ha utilizzato l Atleta, tesserandolo a titolo definitivo, nel 2 anno BAM; l anno sportivo di riferimento è indicato nella tabella
DettagliINDICE PARTE I. Capitolo I L ORDINAMENTO SPORTIVO IN GENERALE
Prefazione... Pag. XIII PARTE I Capitolo I L ORDINAMENTO SPORTIVO IN GENERALE 1. Definizione, origini e diffusione dello sport... Pag. 3 2. L ordinamento sportivo nell ambito della pluralità degli ordinamenti...»
DettagliClaudio Mellone. Manuale di procedura civile Volume primo
Claudio Mellone Manuale di procedura civile Volume primo Aggiornato alla decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 e al d.l. 135\2018 convertito con l. 12\2019 Per esercitarsi vi sono i test gratuiti di
DettagliNUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO ALLEGATO 1 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO. Capo I - Principi generali
NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO ALLEGATO 1 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI PRINCIPI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA Capo I - Principi generali
DettagliCAMERA ARBITRALE DI LUCCA
CAMERA ARBITRALE DI LUCCA STATUTO Articolo 1 (Istituzione e sede) Presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, in corte Campana, 10, è istituita ai sensi dell art. 2, comma
DettagliSCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE
SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE Art. 53 Appello 1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti
DettagliTITOLO IV. - LE GARANZIE. 1. Tutti coloro che, nell ambito della Federazione, delle Leghe e delle società, delle associazioni
TITOLO IV. - LE GARANZIE Art. 24 Effi cacia dei provvedimenti federali 1. Tutti coloro che, nell ambito della Federazione, delle Leghe e delle società, delle associazioni e degli altri organismi, svolgono
DettagliFEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O COMUNICATO UFFICIALE N. 111/A Il Consiglio Federale nella riunione del 14 maggio 2010 ha emanato il nuovo Regolamento
DettagliPREMIO TALENTO PIEMONTE EDIZIONE 2012
Assessorato Istruzione, Sport e Turismo PREMIO TALENTO PIEMONTE EDIZIONE 2012 REGOLAMENTO Premesso che: - il Coni Comitato Regionale del Piemonte e la Regione Piemonte, Assessorato al Turismo e Sport,
DettagliDisegno di legge costituzionale sulla riforma dell ordinamento giudiziario
Disegno di legge costituzionale sulla riforma dell ordinamento giudiziario Approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011 Testo a fronte a cura di Astrid Testo della Costituzione vigente Art. 87.
DettagliTesto con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA
Testo attuale Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo TITOLO IV LA MAGISTRATURA Sezione I Ordinamento giurisdizionale TITOLO IV LA GIUSTIZIA Sezione I Gli organi
DettagliIL TRIBUNALE FEDERALE
Composto da IL TRIBUNALE FEDERALE Avv. Massimo Garzilli Presidente Relatore Avv. Daniela Liccardi - Componente Avv. Roberta Leoni - Componente Riunitosi in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
DettagliINDICE-SOMMARIO CAPITOLO I LE DISPOSIZIONI GENERALI
Introduzione........................................... Autori delle singole parti dell opera.............................. V VII CAPITOLO I LE DISPOSIZIONI GENERALI Le fonti e gli organi del processo
DettagliESAME SPECIALE PER L ISCRIZIONE NEL REGISTRO FEDERALE DEGLI AGENTI SPORTIVI DI PALLACANESTRO PROVA SPECIALE
ESAME SPECIALE PER L ISCRIZIONE NEL REGISTRO FEDERALE DEGLI AGENTI SPORTIVI DI PALLACANESTRO PROVA SPECIALE Bando per l ammissione alla prova speciale per l iscrizione nel Registro degli Agenti Sportivi
DettagliDECRETO PRESIDENZIALE 30 DICEMBRE 2008 N.34/N
Disciplina concernente il Collegio giudicante e il Collegio di appello competenti a decidere sui ricorsi presentati dal personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica DECRETO PRESIDENZIALE
DettagliAllegato 6 del Regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori
Allegato 6 del Regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori Regolamento in materia di status e trasferimento dei giocatori di calcio a cinque SOMMARIO Definizioni ALLEGATO 6 Principio
DettagliCODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Parte II ORGANI STATUTARI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA TITOLO VIII. LA DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE
DettagliStatuto Associazione Sportiva Dilettantistica
Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica Art. 1 Denominazione e Sede 1. E costituita in Zevio, all indirizzo Via Feniletto n 16 San Martino Buon Albergo, la Associazione sportiva dilettantistica,
DettagliFIJLKAM. REGOLAMENTO di GIUSTIZIA
FIJLKAM REGOLAMENTO di GIUSTIZIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO FEDERALE IN DATA 24 GIUGNO 2016 APPROVATO DALLA GIUNTA NAZIONALE CONI IN DATA 20 DICEMBRE 2016 INDICE Articolo 1 Emanazioni e modifiche Pag. 3
DettagliFEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO
INDICE TITOLO I L INSEGNAMENTO DEL BRIDGE Capo I - Principi generali dell Insegnamento Art.1 L insegnamento del bridge Art.2 L insegnamento giovanile e universitario Art.3 L insegnamento nella Scuola Pubblica
DettagliLE GARANZIE GIURISDIZIONALI
LE GARANZIE GIURISDIZIONALI La funzione giurisdizionale La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali Autonomia e indipendenza della magistratura Il consiglio superiore della magistratura Il giusto
DettagliSchemi 14A 14B 14C 17A 17B
INDICE Schemi 1 Le impugnazioni delle sentenze (artt. 323 e ss.)... 3 2 Cosa giudicata formale (art. 324)... 4 3 I termini delle impugnazioni (artt. 325 e ss.)... 5 4 Il termine breve (artt. 325 e ss.)...
DettagliTRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO
TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO Tomo III Formulario A cura di Nunzio Santi Di Paola Indice F001. Regolamento di giurisdizione (artt. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 41 c.p.c.)... Pag. 15
DettagliINDICE SOMMARIO I CODICE DI PROCEDURA CIVILE 1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Elenco degli autori... IX Notizie sugli Autori... XI Premessa... XIII Guida alla consultazione... XXIII Elenco delle abbreviazioni... XXV Bibliografia generale... XXXI Introduzione... 1 I CODICE DI PROCEDURA
DettagliINDICE SOMMARIO. Parte Prima IL POTERE DISCIPLINARE IN GENERALE CAPITOLO PRIMO STORIA E FONDAMENTI DEL SISTEMA
INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... Presentazione... XVII XIX Parte Prima IL POTERE DISCIPLINARE IN GENERALE CAPITOLO PRIMO STORIA E FONDAMENTI DEL SISTEMA Guida bibliografica... 5
DettagliCOMUNICATO UFFICIALE N. 152 Anno Sportivo Roma, 1 aprile 2016 TRIBUNALE FEDERALE PROCEDIMENTI RIUNITI NN. 1 e 7/FIH/2014 Prot. n.
COMUNICATO UFFICIALE N. 152 Anno Sportivo 2015-2016 Roma, 1 aprile 2016 TRIBUNALE FEDERALE PROCEDIMENTI RIUNITI NN. 1 e 7/FIH/2014 Prot. n. 1631 Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana
Dettagli22 - INDICE DELLA MATERIA DIRITTO SPORTIVO
22 - INDICE DELLA MATERIA DIRITTO SPORTIVO M189 Master in diritto e giustizia dello sport...pag. 2 A640 La Giustizia sportiva (nazionale e internazionale)...pag. 4 A641 La responsabilità sportiva...pag.
DettagliCOSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE
Titolo IV LA MAGISTRATURA SEZIONE I Ordinamento giurisdizionale Titolo IV LA MAGISTRATURA SEZIONE I Ordinamento giurisdizionale 35 Art. 101 Art. 101 La giustizia è amministrata in nome del popolo. Il giudici
DettagliAlternative Dispute Resolution
A D R? Alternative Dispute Resolution ADR aggiudicativi ARBITRATO ADR non aggiudicativi NEGOZIAZIONE ASSISTITA MEDIAZIONE ARBITRATO: Art. 806 e seguenti cpc COMPROMESSO CLAUSOLA COMPROMISSORIA CONVENZIONE
DettagliL ARBITRATO AMMINISTRATO
L ARBITRATO AMMINISTRATO La Camera Arbitrale del Piemonte La Camera Arbitrale del Piemonte è stata costituita nel 1995 dalle Camere di Commercio Piemontesi per svolgere in modo uniforme i compiti di risoluzione
DettagliINDICE SOMMARIO. pag. Premessa alla nona edizione I RICORSI AMMINISTRATIVI
Premessa alla nona edizione XVII CAPITOLO I I RICORSI AMMINISTRATIVI 1. I caratteri e la funzione 1 2. L ambito del ricorso gerarchico 4 3. La proposizione del ricorso gerarchico 4 4. La decisione del
DettagliTITOLO II LE FUNZIONI A. FUNZIONI TECNICHE
TITOLO II LE FUNZIONI A. FUNZIONI TECNICHE Art. 10 Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali 1. La F.I.G.C. detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della F.I.F.A.
DettagliREGOLAMENTO AZZURRI E COMPOSIZIONE SQUADRA NAZIONALE. 2.1 Ogni squadra o rappresentativa nazionale è normalmente costituita:
REGOLAMENTO AZZURRI E COMPOSIZIONE SQUADRA NAZIONALE Art. 1 Definizione di Atleta Azzurro 1.1 Acquisiscono le qualifiche di Azzurri gli Atleti chiamati a comporre le Squadre Nazionali di karate, kata,
DettagliPREMESSO CHE. - è, dunque, necessario procedere alla nomina per il quadriennio olimpico 2017/2020 dei seguenti Organi:
INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER LE POSIZIONI NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA ENDOFEDERALE E NELL UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE PER IL QUADRIENNIO 2017 2020 Giusto provvedimento del Presidente
DettagliMODIFICHE allo STATUTO FIPAV
MODIFICHE allo STATUTO FIPAV TESTO VIGENTE PROPOSTE DI MODIFICA Art. 2 Scopi 1. Gli scopi istituzionali della FIPAV sono: a) la promozione, il potenziamento, l organizzazione e la disciplina dello sport
DettagliScelta Vincente Formazione. Scelta Vincente
Scelta Vincente Formazione Scelta Vincente SPORT - DIRITTO E CONTRATTI Il corso è rivolto a tutti coloro (avvocati, praticanti, manager e impiegati di società sportive) che vogliono formare le proprie
DettagliPARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili
Alcuni Articoli della Costituzione della Repubblica Italiana Norme costituzionali sulla giurisdizione in genere e sulla responsabilità civile dei funzionari dello stato Testo coordinato dall avv. Nicola
DettagliFederazione Italiana Hockey e Pattinaggio. REGOLAMENTO Scuola Italiana Roller international
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio REGOLAMENTO Scuola Italiana Roller international Approvato con delibera del Consiglio Federale N. 130 del 28.11.2014 Sommario ART. 1 GENERALITA... 3 ART. 2 FINALITA
DettagliEstratto da: Sistema Licenze Nazionali 2017/2018 Lega Italiana Calcio Professionistico
Estratto da: Sistema Licenze Nazionali 2017/2018 Lega Italiana Calcio Professionistico [.] TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI Le società della Divisione Unica devono, entro il termine del 26
DettagliNews n. 7/2018. Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva
News n. 7/2018 Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva Parere della Corte Federale di Appello della F.I.P. in merito ad alcune problematiche inerenti l istituto della fidejussione bancaria (parte 1) Richiesta
DettagliINDICE SOMMARIO TITOLO VIII DELL ARBITRATO
INDICE SOMMARIO TITOLO VIII DELL ARBITRATO Prefazione... V CAPO I DEL COMPROMESSO E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA Art. 806 Compromesso Le questioni... 1 1. Natura giuridica dell arbitrato.... 4 a) l orientamento
DettagliCOMMISSIONE PER L ATTIVITA SPORTIVA CALCIO DISTRIBUZIONE CALENDARI
CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO PROVINCIALE DI COMO COMMISSIONE PER L ATTIVITA SPORTIVA CALCIO COMUNICATO NR. 1 DEL 1 SETTEMBRE 2016 COMUNICAZIONI CATEGORIE OPEN A 7 OPEN A 11 FEMMINILE DISTRIBUZIONE
DettagliLa riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011
La riforma costituzionale della giustizia Roma, 10 marzo 2011 Art. 1 Modifica art.87 della Costituzione Nell articolo 87 della Costituzione, al comma decimo, dopo la parola: «magistratura» sono aggiunte
DettagliIL PROGRAMMA 2017 il calendario è confermato, il programma è in revisione e potrebbe subire variazioni
IL PROGRAMMA 2017 il calendario è confermato, il programma è in revisione e potrebbe subire variazioni MODULO I - PRINCIPI GENERALI 1 27 gennaio 2017-9.30-13.30 I principi costituzionali del processo civile.
DettagliCostituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...
INDICE SOMMARIO Presentazione pag 7 Avvertenza» 9 Abbreviazioni» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1 Delibne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947 Costituzione della Repubblica Italiana» 27 CODICE
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 5. Vigente al: Titolo I NUOVE NORME DI PROCEDURA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 5 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo
DettagliCORTE FEDERALE DI APPELLO
CORTE FEDERALE DI APPELLO ROBERTA LEONI LINA MUSUMARRA RICCARDO AQUILANTI Presidente Componente Relatore Componente PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 11/16 TRIB. FED. 16/16; PROC. P.A. 08/16 CONTRO GARCIA JUAN
DettagliRESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE UE E ALTRI RICORSI DIRETTI
LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DELL UNIONE E GLI ALTRI RICORSI DIRETTI PROF.SSA MARIA TERESA STILE Indice 1 RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE UE E ALTRI RICORSI DIRETTI -------------------------- 3
DettagliTitolo I NUOVE NORME DI PROCEDURA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 5 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo
Dettagli