Check List D. N processo verbale. Da compilare manualmente dopo l acquisizione del Processo Verbale. Codice Attività: DATI VERIFICATORI DATI GENERALI
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- Giuliana Ferrario
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1 Check List D Codice Ufficio N processo verbale Anno Da compilare manualmente dopo l acquisizione del Processo Verbale Check List versione nuova Accesso mirato al controllo dell esistenza dei presupposti, previsti dall art. 8 della L. 388/2000, modificato dal D.L. n. 138 del 2002, Legge n. 178 del 2002 e Legge n. 289 del 2002, per l utilizzo del credito di imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate- codici tributo 6734, 6742, 6747, 6748 e 6759 Codice Attività: DATI VERIFICATORI Verificatore 1 - Nome e Cognome Ente Verificatore Verificatore 2 - Nome e Cognome Ufficio Locale DATI GENERALI DATA INIZIO VERIFICA (gg/mm/aaaa) DATA FINE VERIFICA (gg/mm/aaaa) Cod. Fisc. Contribuente Part. IVA Contribuente 1 / 6
2 SI: Controllo effettuato anche se con esito negativo NO1: Controllo non effettuato per mancanza del presupposto da accertare NO2: Controllo non effettuato perché non ritenuto proficuo CONTROLLO SI NO 1 NO 2 Nota Cod. n ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO Attraverso il sistema informativo dell A.T.: 1 Sono state effettuate le interrogazioni per un analisi del soggetto e dell attività svolta (tenendo presente che l originaria formulazione dell art. 8 escludeva gli enti non commerciali; tale esclusione è venuta meno con l art. 10 del D.L. n. 138/2002 e successive modifiche; la legge di conversione, Legge n. 178/2002. ha ulteriormente modificato l ambito dei soggetti beneficiari, stabilendo che essi devono individuarsi nella normativa di attuazione dell agevolazione di cui alla Legge n. 488/1992, cfr. Circolare n. 66/2002)? 2 sono state acquisite le ultime dichiarazioni disponibili, anche ai fini dell indicazione del credito d imposta nel quadro RU, ad esclusione dei soggetti che hanno presentato i modelli CVS e CTS, limitatamente al periodo d impos ta in corso al 31 dicembre 2002? è stata accertata la data di inizio dell attività? 4 è stata accertata la dimensione dell impresa al fine di stabilire l esatta misura dell agevolazione? 5 è stato rilevato il codice attività? 6 è stato controllato, per singolo codice di attività, che quest ultimo rientri nel regime agevolativo in base alle disposizioni comunitarie e nazionali che, di volta in volta, si sono succedute nel tempo? 7 nel caso in cui il credito d imposta sia relativo ad imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono a settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è stato controllato il rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell Unione europea (preventiva autorizzazione della Commissione delle Comunità europee, cfr. Circolare n. 41/E del )? 8 è stato rilevato il luogo di conservazione delle scritture contabili e l'eventuale soggetto depositario? è stato accertato che l ammontare del credito è stato utilizzato solo in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997? 10 sono stati acquisiti i risultati relativi alle interrogazioni della banca dati controllato con il codice tributo 6734, Credito d imposta Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate-art. 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 il cui utilizzo è stato sospeso dal , per effetto dell art. 1 del D.L. n. 253/2002 (con Risoluzione n. 360/2002) ed è ripreso il (cfr. art. 62 della Legge n. 289/2002, Risoluzione n. 85/2003 e Decreto del )? 11 sono stati acquisiti i risultati relativi alle interrogazioni della banca dati controllato con il codice tributo 6747, Maggior credito d imposta utilizzato-credito d im posta per gli investimenti nelle aree svantaggiate-art. 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 istituito dalla Risoluzione n. 360/2002, nel caso in cui il contribuente agevolato abbia usufruito di un credito superiore a quello effettivamente spettante? 12 sono stati acquisiti i risultati relativi alle interrogazioni della banca dati controllato con il codice tributo 6742 Credito d imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate art. 10 del D.L. 8 luglio 2002, 2 / 6
3 investimenti nelle aree svantaggiate art. 10 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 (istituito con Risoluzione n. 249/2002), il cui utilizzo è stato sospeso dal , per effetto dell art. 1 del D.L. n. 253/2002 (con Risoluzione n. 360/2002) ed è ripreso il (cfr. art. 62 della Legge n. 289/2002 e Risoluzione n. 85/2003)? 13 sono stati acquisiti i risultati relativi alle interrogazioni della banca dati controllato con il codice tributo 6748, Maggior credito d imposta utilizzato-credito d imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate-art. 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modifiche dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, istituito dalla Risoluzione n. 360/2002, nel caso in cui il contribuente agevolato abbia usufruito di un credito superiore a quello effettivamente spettante? 14 sono stati acquisiti i risultati relativi alle interrogazioni della banca dati controllato con il codice tributo 6759 Credito d imposta maturato nell anno 2003 art. 62, comma 1, lettera c), Legge n. 289/2002 (istituito con Risoluzione n. 85/2003) vedi nota (1)? 15 si è controllato che la ripresa, dal 10 aprile 2003, della fruizione del credito, relativo all anno 2002, avvenga in misura differente a seconda che il credito sia maturato in modo automatico, prima dell 8 luglio 2002, ovvero sia stato conseguito a seguito dell istanza di ammissione (nel primo caso, l entità massima del credito d imposta fruibile sarà del 10 per cento, per l anno 2003, e del 6 per cento, per gli anni successivi, cfr. Decreto del 2/04/2003; nel secondo caso, la fruizione è ammessa fino a concorrenza del 35% del suo ammontare complessivo per il 2003, del 70% per il 2004, e del 100% per il 2005)? 16 nel caso in cui gli investimenti siano avviati (cfr. Circolare n. 32, punto e 3.1.4) dopo l entrata in vigore del D.L. n. 138/2002 ( ), è stata acquisita la certificazione di avvenuta presentazione dell istanza inviata al Centro operativo di Pescara dall azienda controllata (cfr. art. 8 comma 1-ter della Legge n. 388/2000, così come modificato dal D.L. n. 138/2002)? 17 nel caso in cui gli investimenti siano avviati dopo l entrata in vigore del D.L. n. 138/2002 ( ), è stato accertato che il beneficio spetti. perché nei 30 gg. dall istanza inviata non è intervenuto alcun provvedimento di diniego? 18 è stata acquisita copia del modello CVS, inviato dal 31 gennaio al 28 febbraio 2003, a pena di decadenza dall agevolazione, dai soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell 8 luglio 2002 (art. 62, comma 1, lettera a) della Legge n. 289/2002)? 19 è stata acquisita copia del modello CTS, inviato dal 31 gennaio al 28 febbraio 2003, a pena di decadenza dall agevolazione, dai soggetti che hanno conseguito l assenso relativamente alle istanze presentate a sensi del citato art. 8 della Legge n. 388 del 2000, come modificato dal D.L. n. 138 (art. 62, co. 1, lettera b) della Legge n. 289/2002)? 20 è stata acquisita copia del modello RTS, inviato dal 20 febbraio al 10 marzo 2003, a pena di decadenza dall agevolazione, dai soggetti che, ai sensi del comma 1-bis dell art. 8, avendo presentato l istanza al Centro operativo di Pescara dell Agenzia delle Entrate per l anno 2002, non ne hanno ottenuto l accoglimento per esaurimento delle risorse disponibili? 21 è stata acquisita copia del modello ITS, inviato dal 1 aprile 2003, a pena di decadenza dall agevolazione, dai soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1 gennaio 2003 (art. 62, comma 1, lettera e) della Legge n. 289/2002)? 22 è stata rilevata l'ubicazione della sede e degli altri locali utilizzati per l'esercizio dell attività, ai fini dell esatta individuazione dell area di operatività del credito di imposta di cui all art. 8 della Legge n. 388 del 2000 (si ricorda che, secondo la Legge n. 178/2002, che ha convertito il D.L. n. 138, le aree sono tornate ad essere quelle definite / 6
4 il D.L. n. 138, le aree sono tornate ad essere quelle definite dall art. 87, paragrafo 3, lettera a) e c) del Trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla Legge n. 209/1998 e cioè Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché Abruzzo, Molise ed in alcuni territori del Centro-nord individuati nella Circolare n. 41/E del ; le predette aree sono state confermate dalla Legge n. 289/2002; vedi nota (2)? ACCESSO Si è proceduto a controllare: ATTIVITÀ DI CONTROLLO SI NO 1 NO 2 Nota Cod. n 23 l esistenza dell investimento e il puntuale e integrale sostenimento del costo di acquisizione (Circolare n. 38/2002, punto 2.1)? 24 l indicazione del credito d imposta in dichiarazione dei redditi (nel quadro RU), qualora non sia stato possibile il riscontro nell attività preparatoria al controllo? 25 la contabilizzazione del credito di imposta (che non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell IRAP)? 26 che, per gli investimenti avviati prima dell 8 luglio 2002 (cfr. Circolare n. 32, punto e 3.1.4) e localizzati nei territori di cui all obiettivo 1 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 (regioni del Sud), nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applichi la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento (art. 8, comma 3, successivamente abrogato dall art. 10 del D.L. n. 138/2002)? 27 che l impresa non sia in difficoltà finanziaria (cfr. par. 2 della Circolare n. 41/E del )? 28 che il beneficiario del credito di imposta abbia partecipato al finanziamento dell investimento con un apporto pari almeno al 25% dell ammontare dell investimento stesso? 29 che gli investimenti, al fine di poter fruire dell agevolazione, siano stati effettuati dopo il 13 marzo 2001 (data di approvazione del regime di aiuti, costituito dalle disposizioni contenute nell art. 8 della Legge n. 388/2000, da parte della Commissione europea; il nuovo regime, contenuto nelle disposizioni di cui all art. 10 del D.L. n. 138/2002, è stato approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2002) 1796 del 21 giugno 2002)? 30 che i beni strumentali oggetto dell agevolazione siano nuovi (eccezione: radicale ristrutturazione di un bene strumentale, nel caso in cui le spese di ristrutturazione sono prevalenti rispetto al costo di acquisto del bene)? 31 l utilizzo e la destinazione in maniera duratura ed esclusiva del bene alla struttura produttiva di appartenenza del soggetto che ne beneficia? 32 che l utilizzo del contributo avvenga esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell anno di presentazione dell istanza e al 60 e al 70 per cento, nell anno successivo (limitatamente ai soggetti che presentano i modelli RTS e ITS, nei quali, infatti, sono esposti gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi per anno nel quale l istanza viene presentata e i due immediatamente successivi)? 33 che l investimento sia stato realizzato progressivamente (nel primo anno almeno il 20% dell investimento ammesso, nel secondo anno il 60%, nel terzo il rimanente)? 4 / 6
5 34 che, qualora il beneficiario realizzi, anno per anno, investimenti pianificati in misura tale da far maturare il credito per importi inferiori alle misure minime di cui all art. 62, comma 1, lett. f), si determina decadenza dall agevolazione, in base alla successiva lettera g) dell art. 62 della Legge n. 289/2002 (cfr. Circolare n. 32/2003, paragrafo 8)? 35 il raggruppamento, in base all appartenenza di ciascuna struttura produttiva alla rispettiva area territoriale di sovvenzione, dei costi complessivi sostenuti nel periodo di imposta per l acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir, con esclusione dell avviamento e dei mobili e macchine ordinarie d ufficio di cui alla tabella concernente i coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 (in caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria, deve essere considerato il costo sostenuto dall impresa concedente per l acquisizione dei beni stessi, al netto delle spese di manutenzione; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli investimenti agevolati)? 36 l ammontare delle cessioni e delle dismissioni effettuate nonché degli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta relativo a beni di investimento della stessa struttura, tenendo presente che non si tiene conto degli ammortamenti di beni che formano oggetto dell investimento agevolato effettuati nel periodo d imposta della loro entrata in funzione (nell ipotesi in cui, nell ambito della medesima struttura produttiva coesistano investimenti agevolati secondo differenti regimi di applicazione del credito d imposta, l ammontare complessivo dei beni dismessi e ceduti e degli ammortamenti dedotti dovrà essere ripartito secondo le modalità indicate al paragrafo della Circolare n. 32/2003)? 37 la percentuale di agevolazione applicabile con riguardo alle dimensioni dell impresa e l area territoriale in cui è situata la struttura produttiva nella quale sono effettuati gli investimenti, ricavabile dalle apposite tabelle (cfr. Circolare n. 1/2001, punto 1.6.3, Circolare n. 41/2001, punto 3, Circolare n. 59/2002, punto 3.3, Circolare n. 66/2002, punto 4.2 e Circolare del 3 giugno 2003, n. 32, Tabella 1, 2 e 3)? 38 che l impresa, ai fini dell individuazione della percentuale applicabile, rientri in uno dei due limiti dimensionali previsti dalla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 (rispettivamente piccole imprese e medie imprese) ai fini della maggiorazione prevista dalla decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000 (cfr. punto 3 della Circolare n. 41/2001 e Istruzioni al Mod. Unico)? 39 l esatta applicazione della percentuale di agevolazione applicabile alla differenza (investimento netto) tra 35) e 36)? 40 che il credito d imposta fruito non vada oltre i limiti scaturenti dall applicazione di tale percentuale (tenendo presente che essa, nella formulazione originaria dell art. 8, è fissata entro la misura massima consentita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo ; con il successivo D.L. n. 138/2002, nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi del citato art. 87, paragrafo 3, lettera a), la percentuale massima di aiuto è stabilita entro la misura dell 85% delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo , mentre nelle aree ammissibili alla deroga di cui all art. 87, par. 3, lettera c) delle regioni Abruzzo e Molise, il credito compete nella misura massima dell intensità di aiuto prevista dalla predetta Carta; ai sensi della legge di conversione n. 178/2002, l agevolazione per i territori di cui all art. 87, par. 3, lettera a) e c) del Trattato, compete entro la misura dell 85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale; tali ultime disposizioni sono state confermate dalla Legge n. 289/2002; vedi nota (2)? 41 che il bene, che fruisce del credito d imposta, non sia destinatario di altre agevolazioni, salvo che, come precisato nella Circolare n. 41/E del 2001, gli aiuti soddisfino i criteri della regola de minimis 5 / 6
6 del 2001, gli aiuti soddisfino i criteri della regola de minimis (dall entrata in vigore del D.L. n.138/2002, convertito dalla Legge n. 178/2002, è consentito il cumulo con la c.d. Tremonti bis)? 42 che i beni oggetto dell agevolazione siano entrati in funzione entro il secondo periodo d imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione (in caso contrario, il credito è ricalcolato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni entrati in funzione)? 43 che il credito d imposta sia stato rideterminato sottraendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni che, entro il quinto periodo d imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all agevolazione? 44 che, in caso di investimento di rimpiazzo, il credito d imposta sia stato rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni (cfr., in particolare, Circolare n. 5/2001, punto 3.2)? La differenza così determinata è stata versata entro il termine per il versamento a saldo dell imposta sui redditi dovuta per il periodo d imposta in cui si verificano le ipotesi sopra indicate? 45 che le fatture di acquisto dei beni strumentali agevolati rechino, a pena di revoca, l annotazione bene acquistato con il credito di imposta di cui all art. 8 della legge 388/2000, esposto mediante il modello F24 del mese di (cfr. Circolare n. 38/2002)? Nota (1) Con la Risoluzione n. 85 del 4 aprile 2003 sono stati istituiti anche ulteriori codici tributo: 6760 valevole per il periodo di imposta maturato nell anno valevole per il periodo di imposta maturato nell anno valevole per il periodo di imposta maturato nell anno 2006 Nota (2) Si fa presente, tuttavia, che la legge di conversione n. 178/2002 estende l agevolazione a tutte le aree comprese nella deroga di cui alla lettera c) dell art. 87 del Trattato, in tal modo, ripristinando l ambito territoriale di applicazione già previsto dal testo originario dell art. 8. Poiché quest ultima disposizione, in assenza di approvazione da parte della Commissione europea della reintroduzione dell estensione a tutte le aree ammesse alla deroga di cui alla lettera c) del Trattato, non può trovare applicazione, si ritiene che allo stato attuale l agevolazione compete limitatamente agli investimenti effettuati nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga di cui alla lettera c) dell art. 87 (Circ. n. 66/2002). Inoltre, l art. 62, comma 1, lett. c), terzo e quarto periodo, stabilisce che per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall art. 87, par. 3, lett. c), dello stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo e secondo periodo della presente lettera (Sud, Abruzzo e Molise), è attribuito un contributo nelle forme di credito d imposta secondo le stesse modalità di cui al primo periodo, nei limiti di 30 milioni di euro fino al L efficacia delle disposizioni del periodo precedente è subordinata, ai sensi dell art. 88, par. 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. 6 / 6
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