AUTORITA PORTUALE DI MARINA DI CARRARA (MS)

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1 AUTORITA PORTUALE DI MARINA DI CARRARA (MS) LOTTO N 6 COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI AMMINISTRATORI DURATA DEL CONTRATTO: DALLE ORE DEL ALLE ORE DEL SCADENZE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE SUCCESSIVI AL PRIMO ALLE ORE DI OGNI 31.12

2 Capitali Assicurati : ,00 (quattrocentomila) Caso Morte ,00 (cinquecentomila) Invalidità permanente ,00 (diecimila) Rimborso spese sanitarie Assicurati : n. 1 Presidente n. 3 Revisori n. 20 componenti del Comitato Portuale

3 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli usati significano: COMPAGNIA - La Compagnia Assicuratrice. CONTRAENTE - La persona che stipula la polizza. ASSICURATO - La persona nel cui interesse è stipulata la polizza. ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione. POLIZZA - Il documento che prova il contratto di assicurazione. PREMIO - La somma dovuta alla Compagnia. RISCHIO - La probabilità del verificarsi del sinistro. SINISTRO - Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza. INDENNIZZO - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. INVALIDITA' PERMANENTE - Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. INABILITA' TEMPORANEA - Temporanea incapacità ad attendere alle occupazioni professionali dichiarate in polizza. SFORZO - Impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle ordinarie abitudini di vita dell'assicurato. RICOVERO - Degenza in Istituti di Cura che comporti il pernottamento o degenza diurna (day hospital) di almeno sei ore continuative. INGESSATURA - Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate od altri apparecchi comunque immobilizzanti, purché applicati in istituto di Cura ed inamovibili da parte dell'assicurato, con esclusione pertanto di tutti i tutori preconfezionati. ISTITUTI DI CURA - Ospedali, clinica, case di cura, regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

4 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1. VALIDITA DELLA COPERTURA ESCLUSIONE TACITA PROROGA Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24 del giorno e terminano alle ore 24 del In relazione alla vigente normativa il contratto non avrà proroga tacita. Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente può richiedere il rinnovo in accordo tra le parti del contratto per una durata annuale ed a condizioni contrattuali-economiche pari a quelle originarie, inoltrando richiesta scritta alla Società entro due mesi antecedenti la scadenza. 2. DIRITTO DI RECESSO Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso, comunicato con lettera raccomandata A.R., di almeno 60 giorni. In caso di recesso della Società, quest ultima si impegnerà a restituire, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 3. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO L omissione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente/Assicurato all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente polizza. 4. ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente/Assicurato in caso di esistenza o di stipula successiva di altre polizze coprenti lo stesso rischio, non è tenuto a darne comunicazione alla Società; peraltro, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde secondo quanto previsto dall art C.C.. 5. DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorchè il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il trentesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all art C.C.. Le rate di premio successive vanno pagate entro le ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

5 Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini l assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive. I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il broker; tali modalità sono accettate sia dalla Società delegataria sia dalle eventuali coassicuratrici, con effetto liberatorio per il Contraente. 6. REGOLAZIONE ANNUALE DEL PREMIO Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, applicando sul consuntivo delle retribuzioni lorde il tasso pattuito. A tale scopo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari al calcolo del premio definitivo, che consistono nel consuntivo degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni successivi al ricevimento dell apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dalla Società. Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri denunciati e/o accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 7. MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. 8. DENUNCIA DI SINISTRO La denuncia dell infortunio che deve contenere: descrizione dell accaduto, luogo, giorno, ora e cause, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società o al Broker nel termine di 45 giorni dall infortunio, o dal momento in cui il Contraente ne è venuto a conoscenza. Avvenuto l infortunio, l Assicurato deve ricorrere alle cure ospedaliere o di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L Assicurato, i suoi familiari e gli eventi diritto devono consentire alla visita dei medici della Società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l Assicurato stesso.

6 9. ANTICIPATA RISOLUZIONE Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione previsti dal contratto o dal Codice Civile, si conviene da parte della Società che, ove la stessa non rinunci al recesso dal contratto ed alla anticipata risoluzione entro il periodo di validità della polizza, essa si impegna ad un termine di preavviso, comunicato con lettera raccomandata A.R., non inferiore a centoventi giorni. 10. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. 11. COASSICURAZIONE Qualora la Società delegataria non detenga in proprio la totalità del rischio: l assicurazione può essere ripartita per quote tra Società. In tal caso l assicurazione viene ripartita per quote tra Società delegataria e Società coassicuratrici. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto e nel rispetto della normativa relativa al medesimo che ogni Società partecipante ha accettato. Si conviene fra le Parti contraenti che l attività svolta dalla Delegataria in esecuzione della presente polizza impegna anche le coassicuratrici, per la parte di loro pertinenza. La Società delegataria dà atto, con la sottoscrizione del contratto, che le Coassicuratrici le hanno dato mandato di sottoscriverlo anche in nome e per conto loro, rendendolo valido ed operativo anche per esse, in relazione alle quote da ciascuna accettata, secondo quanto risultante nell apposito prospetto di polizza. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse secondo quanto sopra riportato. 12. ESTENSIONE TERRITORIALE La validità dell assicurazione è estesa al mondo intero. 13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 14. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione. Si intendono prevalenti le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla Coassicurazione. 15. CLAUSOLA BROKER Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa "B&S Italia SpA", ufficio di Marina di Carrara, cui andranno corrisposte le provvigioni previste dal Disciplinare di gara. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "B&S Italia SpA" la quale tratterà con la Società.

7 16. ABROGAZIONE OBBLIGATORIETÀ DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO". Dichiarazioni dell'assicurato e/o del Contraente: entrambi sono esonerati dagli obblighi relativi. 17. FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata, pec, o telefax. 20. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo gara (CIG). Qualora la società non assolva agli obblighi previsti dall art.3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto.

8 CONDIZIONI SPECIALI: 1) La garanzia viene prestata per gli infortuni in cui possono incorrere gli assicurati durante lo svolgimento di qualsiasi incarico per conto e nell'interesse del Contraente, compreso il rischio in itinere, per la partecipazione a riunioni, sopralluoghi ad impianti dell Ente stesso e comunque nello svolgimento di ogni incarico inerente al mandato ricoperto. 2) Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Il Contraente si obbliga, a semplice richiesta, a fornire tutte le informazioni riguardanti gli assicurati, alle persone che fossero incaricate dalla Compagnia di fare accertamenti e controlli. 8

9 2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE A TUTTE LE GARANZIE 2.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE - Sono considerati infortuni anche: Ø l'asfissia di origine non morbosa; Ø avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento accidentale di sostanze tossiche; Ø le infezioni conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali; Ø annegamento; Ø assideramento, congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore; Ø ernie addominali da sforzo, con esclusione di quelle rachidee, gli strappi muscolari derivanti da sforzo; Ø la rottura sottocutanea del tendine di Achille nei limiti di quanto previsto al punto 3.8 (invalidità permanente); Ø Ø Ø gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, o negligenza anche grave; gli infortuni derivante da aggressione, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva. 2.3 RISCHIO VOLO L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati: - su aeromobili di Compagnia/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano, ultraleggeri, parapendio e simili). Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui (Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso RISCHIO DI GUERRA ALL'ESTERO - La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (esclusi comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di S.Marino) derivanti da stato di guerra, insurrezioni, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio dell'ostilità, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero ESTENSIONE TERRITORIALE - L'assicurazione vale in tutto il mondo. 9

10 2.6. RISCHI ESCLUSI - Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti: a) dalla guida e dall'uso di mezzi di locomozione aerei, salvo quanto previsto al punto 2.3 (rischio volo); b) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; c) da movimenti tellurici; d) da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto dal punti 2.4 (rischio di guerra all'estero), da atti di terrorismo ma solo come conseguenza dell utilizzo di armi di distruzione di massa nucleari chimiche e batteriologiche; e) da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti. Sono inoltre esclusi: f) gli infarti; g) le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio LIMITI DI ETA' - Il Contraente dichiara che nessuna persona assicurata ha raggiunto l'età di 75 anni e si impegna a comunicare tale circostanza alla Compagnia nel momento in cui si dovesse verificare. In ogni caso l'assicurazione cessa, alla prima scadenza annuale successiva, per l'assicurato che abbia raggiunto tale limite di età senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premio scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso vengono restituiti al Contraente al netto degli oneri fiscali PERSONE NON ASSICURABILI - Il Contraente dichiara che nessuna persona assicurata è affetta da infermità mentale, alcolismo e tossicodipendenza e si impegna a comunicare tali circostanze alla Compagnia nel momento in cui si dovessero verificare. In ogni caso l'assicurazione cessa, per l'assicurato con il loro manifestarsi senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo tale circostanza, premi che in tal caso vengono restituiti al Contraente al netto degli oneri fiscali CRITERI DI INDENNIZZABILITA' - La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito al punto 3.8 (invalidità permanente) CUMULO DI INDENNITA' - Le indennità per inabilità temporanea e per ricovero sono cumulabili tra loro e con tutte le altre garanzie. L'indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. 10

11 2.11. ESONERO - Il contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le malattie sofferte, nonchè le mutilazioni e i difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire, salvo quanto previsto al punto 2.8 (persone non assicurabili). Viene tuttavia confermato che l'indennizzo e la liquidazione di eventuali infortuni saranno regolati a norma della presente polizza CONTROVERSIE - Le controversie mediche sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti al punto 2.9 (criteri di indennizzabilità) sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrari, dal Consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazioni di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti. La Società rimborserà il Contraente e/o Assicurato dell importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell importo di , RINUNCIA ALLA RIVALSA - La Compagnia rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE - Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari o soltanto qualcuno di essi di cui al punto 3.6 (morte), non accettino a completa tacitazione dell'infortunato l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, destinandolo all'ammontare del risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute. Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno non essere applicate su richiesta scritta alla Compagnia da parte del Contraente. 11

12 2.15. LIMITE CATASTROFALE - Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Compagnia non potrà comunque superare l'importo di ,00. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. RELATIVE AL CASO MORTE (Se e in quanto prestata la relativa somma assicurata e corrisposto il pertinente premio) MORTE - Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso morte. In difetto di designazione, la Compagnia liquida tale somma, in parte uguali agli eredi MORTE PRESUNTA - Se il corpo dell'assicurato non viene trovato entro un anno a seguito di annegamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio. Quando sia stato effettuato il pagamento dell'indennità ed in seguito l'assicurato ritorni o sia abbiano di lui notizie sicure, la Compagnia ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese, e l'assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesione indennizzabili a norma della presente polizza. RELATIVE ALL'INVALIDITA' PERMANENTE (Se e in quanto prestata la relativa somma assicurata e corrisposto il pertinente premio.) INVALIDITA' PERMANENTE -L indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza dell applicazione entro due anni dal giorno dell infortunio. L indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, con rinuncia da parte della Compagnia all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Si precisa che l estensione si intende relativa alla sola parte infortuni con l eccezione del danno biologico Nei casi di mancinismo le percentuali d invalidità previste per l arto superiore destro e la mano destra, valgono per l arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l indennizzo è stabilito, in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l applicazione di una percentuale d invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l Assicurato già mancante dell altro occhio, la Compagnia liquida un indennizzo pari al 100% della somma assicurata per invalidità permanente e totale. 12

13 Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l Assicurato già affetto da sordità completa dell altro orecchio, la Compagnia liquida un indennizzo pari al 40% della somma assicurata per invalidità permanente totale ANTICIPO DELL'INDENNIZZO - A richiesta dell'assicurato, la Compagnia, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presumibile grado di invalidità, con il massimo di , FRANCHIGIA SULLA INVALIDITA' PERMANENTE - Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado non superiore al 3%. Se invece essa risulterà superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto soltanto per la parte eccedente. Nel caso in cui la percentuale di invalidità permanente parziale risulti pari o superiore al 50% della totale, la Compagnia liquiderà l'indennizzo dovuto senza applicazione di franchigia. RELATIVE ALLA INABILITA' TEMPORANEA (Se e in quanto prestata la relativa somma assicurata e corrisposto il pertinente premio) 2.21.INABILITA' TEMPORANEA - Se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità dell'assicurato ad attendere alle occupazioni dichiarate, la Compagnia corrisponderà l'indennità giornaliera pari al 100% della somma assicurata anche per tutto il tempo in cui l'assicurato non ha potuto attendere che in parte alle occupazioni dichiarate. RELATIVE AL RICOVERO E ALLE SPESE SANITARIE (Se e in quanto prestata la relativa somma assicurata e corrisposto il pertinente premio) RIMBORSO SPESE SANITARIE - Se l'assicurato in conseguenza di infortunio fa ricorso a prestazioni sanitarie la Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, le spese sostenute per: - accertamenti diagnostici; - accertamenti medico legali, esclusi quelle previsti al punto 3.2 (controversie); - visite mediche e specialistiche; - onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento; - apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico; - rette di degenza; - trasporto dell'assicurato in ambulanza all'istituto di Cura o all'ambulatorio e viceversa; - cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi; - acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari; La Compagnia rimborsa inoltre, sino al 10% della somma assicurata e con un massimo di 1.100,00 le spese sostenute, in conseguenza di infortunio, per: - interventi di natura estetica; - cure odontoiatriche; - protesi dentarie. 13

14 La Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte, ricevute e fatture debitamente quietanzate. A richiesta dell'assicurato, la Compagnia restituisce i predetti originali previa applicazione della data di liquidazione dell'indennizzo e dell'importo liquidato. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Le spese sostenute all estero nei paesi aderenti all Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in euro. Le spese sostenute all estero nei paesi non aderenti all Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in eufro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall'assicurato, rilevato dalle quotazioni dell'ufficio Italiano Cambi INDENNITA' DI RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO - Se l'infortunio ha per conseguenza un ricovero in istituto di cura, la Compagnia corrisponde l'indennità giornaliera prevista in polizza per un periodo massimo di 365 giorni, su presentazione di cartella clinica. Qualora in conseguenza di infortunio sia stata applicata una ingessatura in istituto di cura, verrà corrisposta l'indennità pattuita anche per il tempo trascorso fuori dell'istituto. L'indennità sarà riconosciuta sino alla rimozione del mezzo di contenzione, ma solo per il periodo prescritto dall'istituto di cura. Il periodo massimo indennizzabile, comprensivo di ricovero e ingessatura, non potrà superare i 365 giorni. 14

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