Polizza. Indennità Giornaliera per Ricovero da Infortunio. e Rimborso spese di ricerca, salvataggio e/o recupero

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1 Polizza Indennità Giornaliera per Ricovero da Infortunio e Rimborso spese di ricerca, salvataggio e/o recupero per le Guide Alpine, gli Aspiranti Guide Alpine, le Guide Vulcanologiche e gli Accompagnatori di Media Montagna Mod. Diaria CNGAI-02 Ediz

2 DEFINIZIONI Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: Società HDI Assicurazioni S.p.A. Assicurato Il soggetto nel cui interesse è stipulata l assicurazione e a cui spettano i diritti da essa derivanti, e più precisamente le Guide Alpine, gli Aspiranti Guide Alpine, le Guide Vulcanologiche, gli Accompagnatori di Media Montagna nonché i Clienti da questi regolarmente accompagnati. Assicurazione Il contratto di assicurazione e il suo contenuto. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti. Indennizzo, indennità o rimborso La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Istituto di cura La struttura sanitaria pubblica o la casa di cura privata regolarmente autorizzata al ricovero dei malati ai sensi delle leggi e/o altre norme emanate dallo Stato in cui ha sede la struttura. Parti Il Contraente e/o l Assicurato e la Società. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell assicurazione. Rischio La possibilità del verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Sinistro o danno Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 2 - Altre assicurazioni (vedi anche art. 14) Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art C.C. 1

3 Art. 3 - Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art C.C. I premi devono essere pagati al Broker che gestisce la polizza oppure alla Società. Art. 4 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art C.C. Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro (vedi anche art. 22) In caso di sinistro, l Assicurato, il Contraente o gli aventi diritto devono darne avviso scritto al Broker che gestisce la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell art C.C. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art C.C. Art. 8 - Recesso in caso di sinistro (vedi anche art. 15) Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione. Art. 9 - Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana. 2

4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO DA INFORTUNIO e Rimborso spese di ricerca, salvataggio e/o recupero Art Controversie In caso di: controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro; disaccordo sulla natura dell evento o sulla durata del ricovero; le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere se e in quale misura siano applicabili le condizioni di polizza ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Limitatamente al caso di invalidità permanente derivante da infortunio, è data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente a epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. Art Persone non assicurabili Premesso che la Società considera non assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS, sieropositività HIV, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, la Società stessa presta l assicurazione su dichiarazione dell Assicurato di non essere affetto da tali affezioni o malattie. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall art. 1. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce un aggravamento del rischio per il quale la Società non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo; si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo del Codice Civile. Art Altre assicurazioni Fermo quanto previsto dall art. 2, qualora le somme assicurate con altre polizze superino, complessivamente, il 50% di quelle garantite con la presente assicurazione, la Società, entro 15 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni. Art Recesso in caso di sinistro Il recesso in caso di sinistro, previsto dall art. 8, ha effetto dal 30 giorno successivo alla comunicazione. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 3

5 Art Assicurazione per conto altrui Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art.1891 C.C. Art Oggetto dell assicurazione e somme assicurate per ciascuna Guida Alpina, Aspirante Guida Alpina, Guida Vulcanologica, Accompagnatore di Media Montagna. A) Indennità giornaliera per ricovero da infortunio 26,00 al giorno, per la durata massima di 365 giorni per persona, per evento e per anno assicurativo. L assicurazione vale per il ricovero reso necessario da infortunio. Si considera: infortunio : ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili; ricovero : la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura autorizzato all erogazione dell assistenza ospedaliera. In caso di ricovero dell Assicurato in istituto di cura, la Società corrisponde l indennità giornaliera garantita per ciascun giorno di degenza e per la durata massima di 365 giorni per persona, per evento e per anno assicurativo. B) Rimborso spese di ricerca, salvataggio e/o recupero ,00 per evento e per anno assicurativo, con il limite di ,00 per cliente. L assicurazione vale per il rimborso di tutte le spese incontrate nell opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentati che compiuti con qualsiasi mezzo di intervento, nei confronti delle persone assicurate qualora fossero ferite, morte, disperse e comunque in pericolo di vita. L assicurazione vale altresì nel caso in cui si debba procedere al recupero di clienti rimasti privi della Guida a seguito di infortunio occorso alla stessa. La garanzia viene prestata per gli eventi dipendenti dalla pratica dell alpinismo, dello sci alpinismo, dello sci in tutte le sue forme, dello sci fuori pista anche con uso di impianti di risalita ed eliski, dello snowboard, del monoscì, del torrentismo, delle racchette da neve. Le garanzie di cui alle precedenti lettere A) e B) sono operanti esclusivamente durante l accompagnamento di clienti, alla condizione essenziale che le Guide Alpine, gli Aspiranti Guide Alpine, le Guide Vulcanologiche e gli Accompagnatori di Media Montagna siano in possesso di regolare licenza all esercizio della professione, e non accompagnino contemporaneamente per uscita più persone di quante previste dalle vigenti leggi che disciplinano le professioni sopraindicate. Art Decorrenza della garanzia La garanzia decorre, ai sensi dell art. 3, dal momento in cui ha effetto l assicurazione. Art Limiti di età Se la Società non è a conoscenza dell età degli Assicurati, per mancata indicazione della medesima in polizza o in eventuali atti di variazione successivi, l assicurazione cessa - qualunque sia la durata del contratto - alla scadenza annuale del premio successiva al 4

6 compimento del 75 anno di età per quelli che raggiungono tale limite di età, con l intesa che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la cessazione della garanzia, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come deroga alla norma; i premi erroneamente richiesti e/o corrisposti verranno messi a disposizione del Contraente entro 15 giorni dalla richiesta, con esclusione comunque dell imposta. Art Esclusioni L assicurazione non è operante per i ricoveri relativi a: a) eventi dipendenti da alpinismo agonistico e di spettacolo nonché quelli derivanti dalla pratica dello sci estremo; b) conseguenze dirette di infortuni che abbiano dato origine a cure o esami o diagnosi anteriori alla stipulazione del contratto, sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave all atto della stipulazione dell assicurazione; c) l eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza; d) gli infortuni derivanti da delitti dolosi dell Assicurato (sono compresi, invece, gli infortuni cagionati da colpa grave); e) gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad alcoolismo, ad abuso di psicofarmaci, all uso di stupefacenti o allucinogeni; f) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio); g) le protesi dentarie in ogni caso e le cure dentarie e delle paradontopatie quando non siano rese necessarie da infortunio; h) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); i) le conseguenze di guerre e insurrezioni. Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute nel corso del contratto, le disposizioni di cui alle lettere b) e c) si applicheranno con riguardo alla data della variazione, anziché a quella di stipulazione del contratto. Art Limitazioni a) La garanzia s intende limitata ai Paesi europei, con esclusione di quelli in precedenza appartenenti alla ex U.R.S.S. Eventuali deroghe a tale limitazione saranno concordate caso per caso con la Società, e disciplinate a mezzo di apposita appendice. b) Per ogni operazione di salvataggio e/o recupero la garanzia cessa nel momento in cui la squadra di soccorso raggiunge la sede di Pronto Soccorso o, in caso di soccorso aereo, la sede dell Istituto di Cura più prossimo al luogo in cui è effettuato il salvataggio e/o il recupero. Tuttavia, qualora le condizioni sanitarie dell infortunato necessitino di cure non erogabili nella sede di Pronto Soccorso, la garanzia è estesa alle spese sostenute per il successivo trasporto in altro istituto di cura, fermi i limiti di rimborso di cui al precedente Art. 17, lettera B). c) Le spese di trasporto dei soccorritori, le spese telefoniche, il deperimento ed il consumo dei materiali e delle attrezzature, vengono liquidate nella misura forfetaria del 10% del totale indennizzabile con il massimo di 520,00. Le spese per il noleggio di elicotteri utilizzati nelle operazioni di soccorso s intendono totalmente indennizzabili entro i limiti del massimale assicurato. Sono escluse le spese per danni occorsi ai mezzi terrestri ed aerei partecipanti alle operazioni di soccorso, nonché per danni cagionati dai mezzi stessi. 5

7 Art Obblighi in caso di sinistro La denuncia di cui all art. 7 deve essere corredata da certificazione medica e dalla relazione dell avvenuto soccorso redatta dalla competente autorità. L Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e produrre copia della cartella clinica completa. Art Sinistri catastrofici (limitazione della garanzia per) Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l importo di ,00. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte in base alle somme assicurate per ciascuna persona. Art Criteri di liquidazione A) Indennità giornaliera per ricovero da infortunio La liquidazione degli indennizzi avrà luogo a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione alla Società della certificazione definitiva, in originale, indicante la natura e l esito dell infortunio, nonché il giorno di entrata e di uscita dall ospedale o clinica. La giornata di entrata e quella di uscita dall Istituto di cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l ora del ricovero e della dimissione. B) Rimborso spese di ricerca, salvataggio e/o recupero Il rimborso delle spese sarà effettuato dietro presentazione della documentazione ufficiale delle spese e del rapporto informativo della Stazione attestante le modalità e l effettiva necessità dell intervento. Per le spese sostenute all estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell Ufficio Italiano dei Cambi. Art Rinuncia al diritto di surroga La Società dichiara di rinunciare a favore dell Assicurato, o dei Suoi aventi diritto, all azione di surroga che possa competerle per l art C.C. verso i terzi responsabili dell infortunio. Art Determinazione e pagamento del premio Il premio imponibile per ciascuna Guida Alpina, Aspirante Guida Alpina, Guida Vulcanologica o Accompagnatore di Media Montagna è stabilito in 29,27 per anno o frazione di anno. Il premio imponibile annuo è determinato, in via provvisoria, sulla base di n. 451 Assicurati, nella misura di ,77 oltre le imposte, da corrispondersi anticipatamente in rate semestrali di 6.600,38 oltre le imposte, con scadenza rispettivamente al 14 ottobre e al 14 aprile di ciascun anno. Le inclusioni effettuate nel corso di ciascuna annualità assicurativa saranno regolate ad o- gni scadenza annuale, in unica soluzione, sulla base delle comunicazioni di cui al successivo Art. 27. Esclusivamente per il primo periodo di assicurazione dall al il Contraente versa un rateo di premio imponibile anticipato in via provvisoria, al perfezionamento della presente polizza, sulla base di n. 451 Assicurati (di cui all elenco allegato), pari a 8.323,90 oltre le imposte. 6

8 Art Inclusioni di Assicurati - Regolazione del premio Le inclusioni di nuovi Assicurati saranno comunicate a mezzo lettera raccomandata, telefax o telex, al Broker che gestisce la polizza, ed avranno effetto dalle ore 24 del giorno di comunicazione, o dell eventuale data posteriore richiesta nella comunicazione stessa. Le regolazioni del premio saranno effettuate a mezzo di apposita appendice alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, in ragione di 29,27 oltre le imposte per ciascun Assicurato. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, quale il registro delle fatture o quello dei corrispettivi. Art Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto, per l intera sua durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni, al Broker Assirias Assicurazioni S.r.l. con sede in Roma, Viale Marco Polo n. 71, iscritto all Albo Broker con il numero 1301/S, e di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker. Per quanto concerne l incasso dei premi, il pagamento sarà effettuato dal Contraente al Broker Assirias Assicurazioni S.r.l., che provvederà al versamento alla Società. Resta intesa l efficacia liberatoria, anche ai termini dell Art C.C., del pagamento così effettuato. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società, nel nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società. Fatto in triplice esemplare ad un unico effetto in Roma l IL CONTRAENTE HDI Assicurazioni S.p.A. 7

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