Polizza Invalidità Permanente da Malattia AIO

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1 Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Polizza Invalidità Permanente da Malattia AIO Modello: Mar 02 Edizione: Marzo 2012 Versione: FASCICOLO INFORMATIVO Il presente Fascicolo informativo contenente a) Nota informativa (comprensiva del Glossario) b) Condizioni di assicurazione c) Modulo di polizza deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

2 a1) NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI (Art.185 Decreto legislativo 7 settembre 2005 N.209) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente e l Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) e all Assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali. Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui l Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 Informazioni generali Sede Legale Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) Telefono Direzione Operativa Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) Telefono Sito Internet info@nobisassicurazioni.it Autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Provvedimento Isvap n 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell albo delle Imprese di Assicurazione al n ; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto é concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Sulla base del Bilancio 2010 il Patrimonio Netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 4,9 milioni di Euro di cui 3,8 milioni per capitale sociale e 1,1 milioni per totale di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità, rappresentato dal rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010, è di 1,89. B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 3 Legge applicabile al contratto Ai sensi dell art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana. Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative previste dall Ordinamento italiano. Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato. Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 dicembre 1984 n Durata del contratto Il contratto ha durata temporanea e non si rinnova tacitamente alla scadenza. 5 Coperture assicurative offerte limitazioni ed esclusioni La polizza individua limitazioni ed esclusioni. A tal fine leggere attentamente: Art 16- Rischi Esclusi; Art 17 Limiti d età, Art 18 Persone non assicurabili; AVVERTENZE: A) Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative o condizioni di sospensione delle garanzie stesse che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Gli articoli delle condizioni di assicurazione da leggere attentamente a tal riguardo sono i seguenti: art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art 5 Anticipata risoluzione del contratto, Art 6 Proroga dell assicurazione, Art 20 Obblighi del Contraente e/o dell assicurato B) Sono presenti limiti di indennizzo e massimali. A tal riguardo vedere Art 11- Indennità giornaliera per ricovero e convalescenza; Art 12- Invalidità Permanente da malattia; Malattia terminale C) Sono presenti franchigie e scoperti. A tal riguardo vedere modulo di polizza 6 Dichiarazioni da parte dell assicurato in merito alle circostanze del rischio nullità AVVERTENZE: Eventuali dichiarazioni false e reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo o la stessa cessazione dell assicurazione. Ai sensi dell art c.c. Inesistenza del Rischio il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. 7 Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente e l Assicurato hanno l obbligo di comunicare ogni aggravamento o diminuzione del rischio. La mancanza di comunicazione delle cause di aggravamento può comportare la cessazione dell assicurazione o la perdita parziale dell indennizzo. 8 Premi Il pagamento del premio annuo è versato in una unica soluzione. 9 Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Il Contraente/Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro. Durante l istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell indennizzo, deve dare comunicazione, tramite raccomandata all Intermediario e/o all Impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini prescrizionali. L Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze. 10 Lingua in cui è redatto il contratto Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana. 11 Regime fiscale Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali: del 2,50% per le garanzie Infortuni e Invalidità permanente C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12 Sinistri liquidazione dell indennizzo AVVERTENZE: Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A riguardo leggere attentamente Art 5 Anticipata risoluzione del contratto; Art 20 Obblighi del Contraente e/o dell Assicurato 13 Reclami Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. UFFICIO RECLAMI Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) Tel: Fax: reclami@nobisassicurazioni.it Nel caso l esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a:

3 ISVAP Servizio Tutela Utenti, Via del Quirinale, ROMA Oppure Fax / Il reclamo presentato, all Impresa di assicurazione o all ISVAP, deve contenere: a) nome, cognome e domicilio della reclamante, b) l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato, c) breve descrizione del motivo di lamentela, d) copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa, e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Non rientrano nella competenza dell ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all esponente, di adire l Autorità Giudiziaria. I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all ISVAP. L ISVAP riporta sul suo sito Internet le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo. Informativa in corso di contratto L Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale Presidente ed Amministratore Delegato Salvatore Passaro

4 a2) GLOSSARIO Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: ASSICURAZIONE POLIZZA CONTRAENTE ASSICURATO COMPAGNIA PREMIO SINISTRO INDENNIZZO FRANCHIGIA RICOVERO ISTITUTO DI CURA MALATTIA INFORTUNIO STATO PATOLOGICO INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA : il certificato di assicurazione : il documento che prova l assicurazione : il soggetto - persona fisica o giuridica che stipula l assicurazione e che paga il premio : la persona il cui interesse è protetto dall assicurazione : Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. : la somma dovuta alla Compagnia : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione : la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro : l importo che rimane a carico dell Assicurato : la degenza in Istituto di cura, pubblico o privato : l ospedale, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero dotata di attrezzature per la terapia di stati patologici, mediante l intervento di personale medico e para-medico abilitato, regolarmente autorizzato all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera : ogni alterazione dello stato di salute a carattere disfunzionale, dinamico e necessitante di intervento terapeutico, non dipendente da infortunio : ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili : ogni alterazione dello stato di salute conseguente ad infortunio o malattia : la perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile, della capacità all esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta dall Assicurato.

5 b) Condizioni di Assicurazione In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7/9/2005 n. 209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza. Sommario 1. Norme che regolano l assicurazione in generale 2. Garanzie: Prestazioni e Limiti 3. Validità delle garanzie 4. Non operatività delle garanzie 5. Sinistri: adempimenti e diritti delle parti 6. Liquidazioni a pagamento dell indennizzo 7. Condizione Aggiuntiva NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO La Compagnia presta il suo consenso all assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato sui dati e le circostanze risultanti dal questionario anamnestico che forma parte integrante del presente contratto. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente e/o l Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente e/o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art 1910 del Codice Civile. ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL ASSICURAZIONE Gli Assicurati possono aderire alle coperture assicurative previste dalla presente polizza corrispondendo il relativo premio che sarà determinato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi, più eventuale frazione di mese che intercorrono dalla data di effetto alla prima scadenza annuale della presente polizza. L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se L Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art del Codice Civile. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Compagnia. Art. 4 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 5 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Compagnia quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo del rischio non corso. Il recesso per sinistro può essere esercitato anche nei confronti o da parte di ciascun singolo assicurato. Art. 6 PROROGA DELL ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

6 ART. 7 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 8 FORO COMPETENTE Per le controversie riguardanti l esecuzione del presente contratto, il foro competente è quello di Torino. Art. 9 RINUNCIA ALLA RIVALSA La Compagnia rinuncia a favore dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, ad ogni azione di regresso verso le persone responsabili dell evento per le prestazioni da essa effettuate in forza del presente contratto. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. GARANZIE: PRESTAZIONI E LIMITI Art INDENNITA GIORNALIERA PER RICOVERO E CONVALESCENZA Nei casi di: ricovero reso necessario da malattia o infortunio parto e aborto terapeutico comportanti ricovero la Compagnia corrisponde in base alla combinazione di garanzie prescelte, una: a) INDENNITA GIORNALIERA RICOVERO e cioè, l importo dell indennità giornaliera assicurata per ogni giorno di degenza e per la durata massima di 180 giorni per evento e per anno assicurativo. La giornata di ingresso e quella di uscita dall Istituto di Cura sono considerate come unica giornata. Resta altresì convenuto che in caso di: - parto e aborto terapeutico l indennità assicurata si intende corrisposta per un periodo massimo di 10 giorni. - grande intervento l indennità assicurata si intende raddoppiata; - ricovero con degenza diurna (day hospital) l indennità assicurata si intende ridotta alla metà b) INDENNITA GIORNALIERA PER CONVALESCENZA POST RICOVERO Nel caso di: - ricovero reso necessario da malattia o infortunio la Compagnia corrisponde: l importo dell indennità giornaliera assicurata per ogni giorno di degenza domiciliare, immediatamente successiva alla dimissione dell Assicurato dall Istituto di Cura, per un periodo pari a quello del ricovero stesso con il massimo di 30 giorni per evento. L indennità verrà corrisposta purchè la degenza domiciliare sia prescritta e documentata dai sanitari che hanno avuto in cura l Assicurato e purchè lo stesso non riprenda prima la sua attività. Resta altresì convenuto che in caso di: - GRANDE INTERVENTO l indennità viene corrisposta per un periodo pari al doppio del ricovero con il massimo di 60 giorni per evento; - RICOVERO CON DEGENZA DIURNA (Day Hospital) l indennità non viene corrisposta. ART INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA Nei casi di: - malattia, diagnosticata nel corso del periodo di validità dell assicurazione, che ha per conseguenza una invalidità permanente, manifestatasi non oltre un anno dalla cessazione dell assicurazione, la Compagnia corrisponde: - L indennità calcolata sulla somma assicurata secondo i criteri di indennizzabilità e di valutazione e secondo le percentuali di seguito specificate Criteri di indennizzabilità La Compagnia corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive della malattia denunciata.

7 Sono in ogni caso escluse preesistenti infermità o invalidità determinanti perdita o diminuzione della capacità all esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo. Criteri di valutazione La percentuale dell invalidità permanente da malattia viene accertata, non prima che sia trascorso un anno dalla data di denuncia della malattia, con riferimento alla Tabella delle Valutazioni del Grado Percentuale di Invalidità Permanente allegata al D.P.R.30/6/1965, n Per organi o arti che abbiano subito una minorazione, anzichè la perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali di invalidità previste dalla Tabella sopra citata per la perdita totale degli stessi, vengono ridotte in proporzione alla definitiva perduta funzionalità di detti organi o arti. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla Tabella sopra menzionata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente. La minorazione o la perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti, comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovuta per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Nessuna indennità spetta quando l invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 25% della totale. Quando l invalidità permanente accertata sia invece di grado pari o superiore al 25%, la Compagnia liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata secondo le percentuali seguenti: GRADO % DI INDENNIZZO % GRADO % DI INDENNIZZO % I.P.ACCERTATA DA LIQUIDARE I.P.ACCERTATA DA LIQUIDARE oltre VALIDITA DELLE GARANZIE ART OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA La garanzia di cui all art. 11 è operante solo ed in quanto espressamente richiamato, mediante indicazione della somma assicurata nel certificato di adesione che forma parte integrante del presente fascicolo. ART DECORRENZA DELLE GARANZIE E TERMINI DI ASPETTATIVA art. 11: Indennità giornaliera ricoveri la garanzia decorre per gli infortuni, dal momento in cui, ai sensi dell art. 3, ha effetto l assicurazione; per le malattie, dal 30 giorno successivo; per le conseguenze di stati patologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati

8 anteriormente alla stipula dell assicurazione, dal 180 giorno successivo; per il parto, dal 300 giorno successivo. Si precisa altresì che: per l aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, le garanzie sono operanti, con il termine di aspettativa di 90 giorni, soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell assicurazione. art. 12: Invalidità permanente da malattia la garanzia decorre dal 90 giorno successivo al momento in cui, ai sensi dell art. 3, ha effetto l assicurazione. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante gli stessi Assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano: - dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostitutiva, per le prestazioni ed i massimali da quest ultima previsti - dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previsti Analogamente in caso di variazioni intervenute in corso di contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme o per le diverse persone o prestazioni assicurate. Art. 15 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per il mondo intero. NON OPERATIVITA DELLE GARANZIE ART RISCHI ESCLUSI Con riferimento a tutte le garanzie, l assicurazione non è operante per: a) le conseguenze dirette di infortuni, nonché per le malattie, malformazioni e stati patologici, che abbiano dato origine a cure o esami o diagnosi, anteriori alla stipulazione della polizza, sottaciuti alla Compagnia con dolo o colpa grave all atto della stipula dell assicurazione; b) la cura di intossicazioni conseguenti all abuso di psicofarmaci, all uso di stupefacenti o allucinogeni; c) la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; d) l aborto volontario non terapeutico; e) le cure e gli interventi per la eliminazione o la correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza, intendendosi per tali le formazioni anomale di parti anatomiche obiettivamente visibili o clinicamente diagnosticate prima della stipulazione della polizza; f) le cure cellulotessutali, fitoterapiche, idropiniche e termali in genere (salvo per queste ultime quanto previsto all art. 11), dietetiche nonché per tutte le applicazioni e gli interventi di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortuni); g) le visite odontoiatriche ed ortodontiche e le cure dentarie e delle paradontiopatie, quando non siano rese necessarie da infortunio; le protesi dentarie in ogni caso; h) l acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici ad eccezione degli apparecchi terapeutici e le protesi applicate durante l intervento, per i quali sono comunque escluse le spese per la riparazione e manutenzione; i) gli infortuni: derivanti da azioni dolose compiute o tentate dall Assicurato causati da abuso di alcolici e psicofarmaci, dall uso di stupefacenti o allucinogeni; l) le conseguenze di guerre e/o insurrezioni. Si conviene tuttavia che l assicurazione è operante per le conseguenze derivanti da stato di guerra e/o insurrezioni, per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio del predetto stato, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi all estero, con esclusione della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, e sia impossibilitato ad abbandonare il paese ove gli stessi sono in atto; m) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); n) le conseguenze di movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche. Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute in corso di contratto, quanto indicato alle lettere a) ed e) si applicherà con riguardo alla data di variazione, anziché a quella di stipulazione del contratto.

9 ART LIMITI DI ETÀ art. 11 Indennità giornaliera ricoveri l assicurazione non vale per le persone di età superiore a 75 anni. Tuttavia per le persone che raggiungano tale limite di età durante il periodo di assicurazione, questa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio, senza che in contrario possa essere opposto l eventuale incasso dei premi scaduti dopo il compimento dell età suddetta, premi che in tal caso verrebbero restituiti al Contraente. Non è tuttavia ammessa la stipulazione della polizza o il successivo inserimento in polizza per le persone che abbiano compiuto il 70 anno di età. art. 12 Invalidità permanente da malattia l assicurazione non vale per le persone di età superiore a 65 anni. Tuttavia per le persone che raggiungano tale limite di età durante il periodo di assicurazione, questa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio, senza che in contrario possa essere opposto l eventuale incasso dei premi scaduti dopo il compimento dell età suddetta, premi che in tal caso verrebbero restituiti al Contraente. ART PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche o cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive e stati paranoidei. ART CESSAZIONE DELL ASSICURAZIONE tutte le garanzie previste dal presente contratto, l assicurazione cessa al manifestarsi delle affezioni di cui all art. 18. Art. 20 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL ASSICURATO SINISTRI: ADEMPIMENTI E DIRITTI DELLE PARTI art.11 Indennità giornaliera ricoveri in caso di sinistro, il Contraente e/o l Assicurato deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Compagnia, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità. La denuncia deve essere corredata da referto medico attestante la natura della malattia o la natura e tipo delle lesioni. L assicurato deve inoltre produrre copia della cartella clinica completa e deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo a tal fine qualsiasi medico dal segreto professionale. art. 12 Invalidità permanente da malattia il Contraente e/o l Assicurato deve denunciare la malattia entro 30 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia di cui sopra. L Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria richiesta, sciogliendo a tal fine qualsiasi medico dal segreto professionale. tutte le garanzie l inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare la perdita totale o parziale dell indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile.

10 LIQUIDAZIONI A PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Art. 21 CRITERI DI LIQUIDAZIONE art.11 Indennità giornaliera ricoveri il pagamento dell indennizzo viene effettuato a cura ultimata su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate. La Compagnia, a richiesta, restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell importo liquidato. Qualora l Assicurato e/o il Contraente abbia presentato a terzi l originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell Ufficio Centrale dei Cambi. art. 12 Invalidità permanente da malattia la Compagnia, compiuti gli accertamenti del caso, liquida l indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento. Il diritto all indennità è di carattere personale e non è quindi trasferibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia paga agli eredi dell Assicurato l importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. ART CONTROVERSIE In caso di: - controversia di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro; - disaccordo sulla natura e sulle conseguenze della malattia, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l indennizzo a norma e nei limiti delle condizioni di polizza ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si deve riunire il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. CONDIZIONE AGGIUNTIVA (operante solo se espressamente previste sul certificato di polizza) MALATTIA TERMINALE Ferme restando le disposizioni contenute nella C.G.A. è prevista la seguente estensione di garanzia. Non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di denuncia, può essere richiesto che l Assicurato venga sottoposto a visita per verificare se sussistono le condizioni per la dichiarazione di malattia terminale. In caso di malattia terminale, intesa come malattia inguaribile che preveda a breve termine una prognosi di esito infausto, la Compagnia riconoscerà all Assicurato una somma una tantum pari al 50% del capitale assicurato con il massimo di euro Il diritto a tale indennizzo è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l Assicurato muore dopo che sia stata certificata anche dal medico della Compagnia, la natura terminale della malattia, la Compagnia paga l importo dovuto agli eredi. La Compagnia si impegna a far visitare l Assicurato da un proprio medico entro 15 giorni dal ricevimento della relazione medica di parte attestante la natura terminale dalla malattia. Qualora il decesso avvenga dopo la richiesta ma prima che l Assicurato possa essere sottoposto a visita dal medico della Compagnia, la conclusioni saranno tratte dalla relazione medica di parte e da ogni altro documento inerente la malattia che sarà prodotto dagli eventi diritto. L ASSICURATO NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.a.

11 Agli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, a parziale deroga di quanto riportato in calce al certificato di polizza, l Assicurato dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali: art. 5 - Anticipata Risoluzione del contratto art. 6 - Proroga dell Assicurazione art 8 - Foro Competente art Limiti di età art Persone non assicurabili art Cessazione dell Assicurazione art Controversie L ASSICURATO

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