REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

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1 CITTA' DI SAN GIOVANNI TEATINO (Provincia di Chieti) REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Approvato in Consiglio Comunale con Deliberazione n. del 25/02/ Assessore alla cultura Il Sindaco

2 REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL albo COMUNALE DELLE associazioni II N D II C E art. 1 - Finalità... pg. 3 art. 2 - albo delle associazioni no-profit... pg. 3 art. 3 - Requisiti per l iscrizione all albo... pg. 4 art. 4 - Modalità per la richiesta di iscrizione all albo... pg. 4 art. 5 - Esame della richiesta d iscrizione all albo: iscrizione, diniego, sospensione... pg. 5 art. 6 - Revisione periodica albo Comunicazione variazioni... pg. 5 art. 7 - Cancellazione dall albo... pg. 6 art. 8 - Agevolazioni derivanti dall iscrizione all albo... pg. 6 art. 9 - Altre agevolazioni... pg. 6 art.10 - Norme transitorie e finali... pg. 7 pg. 2/9

3 REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI art.1 -Finalità e oggetto. A R T I C O L A T O 1. Il comune di San Giovanni Teatino, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà e in conformità all'art. 5 dello Statuto comunale, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo: ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale, sportivo, ricreativo e turistico, tese ad affermare il valore della vita e migliorarne la qualità, contrastare l'emarginazione e promuovere l'immagine della comunità all'esterno; 2. Il presente regolamento disciplina l iscrizione, l aggiornamento e la cancellazione dell albo comunale delle associazioni no-profit, di seguito definito per brevità albo, con riferimento allo Statuto Comunale ; 3. E possibile l iscrizione all albo di ogni organismo liberamente costituito, ogni associazione, ente e istituzione che abbia finalità culturali, religiose, scientifiche, sociali, ricreative, sportive, turistiche, apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse e che sia senza fini di lucro; 4. L albo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l amministrazione comunale, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce e valorizza le libere forme associative, che per la loro presenza e radicamento sul territorio costituiscono una risorsa fondamentale e un interlocutore privilegiato capace di rappresentare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'amministrazione stessa nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni, così come previsto dallo statuto comunale; 5. L iscrizione all albo è condizione indispensabile per l ammissibilità della richiesta di eventuali contributi e benefici economici, nonché per la conclusione di accordi e collaborazioni per una migliore gestione dei servizi presenti sul territorio, come meglio specificato dai successivi art. 8 e 9 del presente regolamento. art.2 -albo Comunale delle associazioni 1. L iscrizione all albo crea i presupposti per la costituzione di rapporti improntati su criteri di trasparenza e partecipazione tra le associazioni no-profit e l amministrazione comunale. 2. L albo è suddiviso nelle seguenti sezioni, in relazione alle caratteristiche e alle finalità specifiche delle associazioni: a) IMPEGNO CIVILE - TUTELA AMBIENTALE: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, protezione civile; sviluppo economico, formazione ed orientamento professionale; valorizzazione e tutela ambientale, protezione animali. b) SOCIO-ASSISTENZIALE: attività socio assistenziali e socio sanitarie, attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap; c) CULTURALE E TURISTICA: educazione permanente, valorizzazione della cultura, valorizzazione e tutela del patrimonio storico ed artistico, promozione di iniziative culturali, promozione turistica; pg. 3/9

4 d) SPORTIVA RICREATIVA: attività, promozione ed animazione sportiva; animazione ricreativa. art.3 -Requisiti per l iscrizione all albo. 1. Possono richiedere l iscrizione all albo le associazioni indicate all art. 1 del presente Regolamento, liberamente costituite, che rispettino tutti i seguenti requisiti: a) non abbiano di finalità di lucro; b) perseguano finalità sociali o di pubblico interesse; c) abbiano un ordinamento interno a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti e rinnovabili; d) abbiano l atto Costitutivo e lo Statuto coerenti con quanto disposto dal Codice Civile e che applichino la normativa vigente e che abbiano esplicitati i suddetti punti a, b, c, in almeno uno dei due documenti; e) abbiano la sede legale o operativa o distaccata sul territorio del Comune di San Giovanni Teatino. 2. Possono, altresì, essere iscritte all albo le associazioni a carattere provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. art.4 - Modalità per la richiesta di iscrizione all albo. 1. La domanda di iscrizione all albo è presentata al Sindaco, scritta su carta semplice ovvero su apposito modulo predisposto dal settore competente, a firma del rappresentante legale dell associazione, e deve riportare le seguenti indicazioni: a) la denominazione e l eventuale acronimo dell associazione, come da statuto; b) il numero di codice fiscale dell associazione; c) il numero di partita Iva dell associazione (se posseduta); d) l indirizzo e gli eventuali recapiti telefonici/fax della sede legale e della sede operativa; e) l eventuale indirizzo del sito web e/o della posta elettronica e social network; f) il nominativo del rappresentate legale, completo di recapiti, se diversi da quelli dell associazione; g) l eventuale nominativo di un socio con funzioni di referente, completo di recapiti, se diversi da quelli dell associazione e del legale rappresentante; h) la sezione dell albo alla quale si intende iscrivere l associazione (anche più di una); i) la data di costituzione dell associazione; j) la data di inizio dell attività sul territorio comunale; k) l espressa dichiarazione del rispetto dei requisiti di cui all art. 3, comma 1, del presente regolamento. 2. Unitamente alla domanda di cui al precedente punto 1, deve essere presentata la seguente documentazione: a) fotocopia dell atto di Costituzione e dello statuto vigenti dai quali risulti l assenza di scopi di lucro e il perseguimento di finalità sociali o di pubblico interesse, e da cui s evincano i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi; le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale, devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell organizzazione e dell associazione cui fanno parte e copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale; qualora la precedente documentazione sia già stata inviata, tutta o in parte, all Amministrazione Comunale, una dichiarazione in tal senso può sostituire un nuovo invio; b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative; c) una breve relazione, dalla quale s evincano: - le attività dell associazione, con particolare riferimento a quelle svolte sul territorio del Comune di San Giovanni Teatino e/o a favore della popolazione e della comunità locali, pg. 4/9

5 da cui emergano le finalità di pubblico interesse, almeno negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data di richiesta di iscrizione all albo; - il numero degli iscritti e il numero dei soci ; - l indicazione dell eventuale iscrizione ad altri Albi e/o Registri previsti dalla normativa di riferimento; d) copia del bilancio preventivo dell anno in corso e dell ultimo bilancio consuntivo, sottoscritti per autenticità dal rappresentante legale; e) una breve scheda di presentazione dell Associazione da pubblicare sul sito internet del Comune di San Giovanni Teatino ; f) fotocopia del Certificato di Iscrizione al CONI o altro ente nazionale di promozione sportiva, valido alla data di presentazione della domanda (solo per le associazioni che richiedono l iscrizione alla Sezione IV Sportiva). 3. Le domande di iscrizione all albo possono pervenire in qualsiasi momento dell anno. art.5 -Esame della richiesta d iscrizione all albo: iscrizione, diniego, sospensione. 1. Le domande di iscrizione all albo saranno valutate dal Responsabile del settore competente. Il termine per l esame delle istanze è di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime. 2. Le associazioni che hanno presentato una documentazione incompleta saranno invitate, con comunicazione scritta ad integrare tale documentazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata; in pendenza d invio di tale integrazione il termine di cui al comma 1 del presente articolo resta sospeso. 3.L iscrizione o il diniego di iscrizione sono adottati con provvedimento motivato del Responsabile del settore del settore competente, e comunicati per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., all associazione unitamente, in caso di iscrizione, al numero attribuito e alla data di registrazione. 4. Il diniego può essere disposto qualora: a) l attività dell Associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge o allo Statuto Comunale; b) non si ravvisino le caratteristiche previste all art.1, comma 2, del presente Regolamento; c) manchino i requisiti richiesti, specificati all art. 3 del presente Regolamento; d) la richiesta di iscrizione sia incompleta, nella formulazione e/o negli allegati prodotti, rispetto a quanto previsto all art. 4, comma 1 e 2, del presente Regolamento e, a seguito di richiesta di integrazione, di cui al suddetto comma 2, l Associazione non provveda a presentare quanto richiesto; o comunque presenti documentazione giudicata non idonea. art.6 -Revisione periodica dell albo Comunicazione variazioni. 1. L Amministrazione Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno provvede ad una revisione annuale dell albo, allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata disposta l iscrizione. 2. Per mantenere l iscrizione all albo, le associazioni, entro la data suddetta di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l iscrizione, inviano al Comune: a) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante in cui vengono segnalate tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto segnalato in sede di iscrizione o dell ultima revisione (Atto Costitutivo, Statuto, Legale Rappresentante o persone che ricoprono le diverse cariche associative, indirizzo, numero di telefono, ecc.) con allegate fotocopie dei documenti modificati e dei verbali delle riunioni in cui sono stati approvati (nel caso di intervenute variazioni rispetto a quanto segnalato in sede di iscrizione o dell ultima revisione); oppure una dichiarazione del rappresentante legale, con la quale si attesti che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato e alla documentazione presentata, con particolare riferimento all Atto Costitutivo e allo Statuto dell Associazione (nel caso non fossero intervenute variazioni rispetto a quanto segnalato in sede di iscrizione o dell ultima revisione); b) relazione sulle attività dell anno precedente, con particolare riferimento a quelle svolte sul territorio del Comune di San Giovanni Teatino e/o a favore della popolazione e della comunità pg. 5/9

6 locali, e da cui emergano le finalità di pubblico interesse, che contenga altresì commenti alle modalità di reperimento di eventuali fondi e alle finalità delle spese sostenute; c) comunicazione riportante il numero aggiornato degli iscritti e dei soci attivi, evidenziando il numero dei residenti in San Giovanni Teatino. 3. La mancata presentazione della documentazione necessaria alla revisione annuale o la non osservanza dell obbligo di comunicazione delle variazioni, di cui al precedente comma 3, sono ragioni sufficienti per la cancellazione dall albo. 4. A seguito di esame della documentazione prodotta, il Responsabile del settore competente adotterà apposito provvedimento di aggiornamento dell albo. 5. La conferma dell iscrizione all albo non è soggetta a comunicazione all associazione. art.7 -Cancellazione dall albo. 1. La cancellazione dall albo avviene con motivato provvedimento del Responsabile del Settore competente, quando: a) vengano a mancare gli elementi essenziali necessari per l iscrizione; b) si verifichi un caso di manifesta indegnità; c) l associazione non presenti, anche dopo un sollecito formale includente un termine a provvedere, la documentazione richiesta per il mantenimento dell iscrizione, come descritta al precedente art. 6; d) l associazione, qualora beneficiaria di contributo da parte dell Amministrazione Comunale, incorra in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico, in particolare da quelli previsti dal vigente Regolamento Comunale per la Disciplina di Concessioni e Sovvenzioni Economiche ; e) le attività dell associazione non corrispondano ai fini dichiarati. 2. Il provvedimento di cancellazione è notificato all Associazione per iscritto, con Raccomandata A.R., entro 30 (trenta) giorni dall adozione. 3. L Associazione cancellata per qualsiasi motivo può presentare una nuova domanda di iscrizione non prima di 6 (sei) mesi dalla data di cancellazione. art.8 Agevolazioni derivanti dall iscrizione all albo. 1. L iscrizione all albo costituisce condizione per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e benefici materiali e/o economici, nonché per l assegnazione di spazi, strutture e mezzi di proprietà comunale, ad eccezione degli impianti sportivi, titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio, alle consulte di prossima istituzione. 2. L Amministrazione Comunale deve richiedere l iscrizione all albo come requisito per l accesso ai benefici di cui al precedente comma, dichiarandolo nell apposito bando o provvedimento. 3. Le associazioni iscritte all albo, che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere al Comune il patrocinio o la collaborazione nell organizzazione, al fine di ottenere uno o più dei sotto elencati benefici: a) affissione gratuita di manifesti, secondo le modalità stabilite dall Amministrazione Comunale; b) utilizzo gratuito di spazi, secondo le disponibilità stabilite dall Amministrazione Comunale e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale; c) pubblicazione sull informatore comunale, sul sito internet e sui social network del Comune del programma della manifestazione, secondo le disponibilità stabilite dall Amministrazione Comunale e dal Responsabile del settore competente; d) utilizzo del Logo Comunale per il materiale pubblicitario, previa richiesta e rilascio di apposita autorizzazione da parte del Sindaco; 4. L erogazione dei benefici di cui al presente articolo è subordinata a quanto previsto dai vigenti altri Regolamenti Comunali direttamente o indirettamente connessi alle disposizioni del presente regolamento. 5. I benefici di cui al presente articolo vengono concessi in base alla coerenza con gli obiettivi programmati dall Amministrazione Comunale e compatibilmente con le risorse disponibili. art. 9 Altre agevolazioni. pg. 6/9

7 1. Le associazioni iscritte all albo hanno diritto all utilizzo gratuito di una sala due volte all anno per un incontro di notevole importanza; la sala verrà scelta dall Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio, tenendo conto delle esigenze delle associazioni. 2. L Amministrazione Comunale può stipulare con le associazioni iscritte all albo, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi statali, regionali e comunitarie, convenzioni ai fini dello svolgimento di attività di interesse pubblico, e/o promuovere programmi di interesse locale, purché dette associazioni garantiscano capacità e professionalità nello svolgimento delle attività oggetto convenzione; il testo delle convenzioni di cui al presente articolo deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata della convenzione e le modalità di disdetta della stessa. art.10 - Norme transitorie e finali. 1. Si devono considerare abrogate tutte le norme precedentemente adottate ed in contrasto con il presente Regolamento. 2. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla acquisita esecutività della deliberazione di approvazione. Sono fatte salve le attività o le situazioni già in essere all entrata in vigore del presente regolamento. 3. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti. art.11 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione. **************** pg. 7/9

8 Riferimenti Normativi - Art. 5 co.3 dello statuto comunale della Città di San Giovanni Teatino - Il comune riconosce e garantisce le formazioni sociali nelle quali si sviluppa la libera espressione della personalità umana, favorisce e sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle associazioni, in particolare del volontariato che, nelle forme associate e senza fini di lucro, svolge una funzione complementare a quelle delle strutture pubbliche quale portatore di bisogni di solidarietà morale e di pluralismo nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, nella tutela dei beni culturali ed ambientali, nello sport e nel tempo libero - Legge 266/91 art. 3 - Comma 1: E considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l attività di cui all art2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. Comma 2: le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. Comma 3: negli accordi degli aderenti, nell atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell assemblea degli aderenti. - Legge 383/00 art. 2 - Comma 1: sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi ed i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Comma 2: non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partitipolitici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria etutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Comma 3: non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. - D.Lgs. 267/2000 art.3 - Comma 5: I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarieta'. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attivita' che possono essere adeguatamente. esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali -D.Lgs. 267/2000 art. 8 - Comma 1: I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto. Comma 2: Nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati pg. 8/9

9 secondo le modalita' stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n Comma 3: Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi', determinate le garanzie per il loro tempestivo esame - L.R. 12 agosto 1993, n art. 1. Finalità. La Regione Abruzzo, nell'ambito dei principi sanciti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce e favorisce la funzionedel volontariato, quale espressione di solidarietà umana e sociale, nonché di partecipazione del cittadino al perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuabili all\'interno della collettività abruzzese. Ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la piena autonomia e favorendone la crescita, e l'originale apporto complementare dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale. Determina, altresì, le modalità di partecipazione delle Organizzazioni del volontariato all'esercizio delle funzioni previste dalla Conferenza di cui al successivo art. 8. art. 2. Individuazione. 1. Sono considerate organizzazioni di volontariato quelle individuate dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n art. 3. Campo di attività. 1. Le finalità di cui all\'art. 1 della presente legge attengono principalmente ai seguenti campi di attività: a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, e socio educativi. b) le finalità di carattere civile sono quelle relative al miglioramento della qualità della vita, alla promozione dei diritti delle persone, alla tutela e alla valorizzazione dell\'ambiente nonché alla protezione del paesaggio e della natura; c) le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e alla promozione e sviluppo delle attività ad esso connesse. - Legge 449/1997 art Comma 1: Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualita' dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Comma 2: Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Comma 3: Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. - D.Lgs. 267/2000 art Comma 1: In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualita' dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonche' convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. pg. 9/9

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