COMUNE DI THIENE SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI

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1 COMUNE DI THIENE SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI Approvato con deliberazione di C.C. n. 92 del Modificato con deliberazione di C.C. n.155 del ,n.163 del , n.286 del , n.464, 472,473 del 2007 e n.201 del

2 DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Ambito e scopo del Regolamento 1. Il presente Regolamento è adottato nell ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune dall art.52 del D.Lgs n.446 e riunisce e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell applicazione dei tributi di competenza del Comune. 2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell attività del Comune quale soggetto attivo del tributo in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell osservanza dei principi dettati dallo Statuto del contribuente. Art.2 Oggetto del Regolamento 1. Costituiscono oggetto del presente Regolamento le entrate tributarie derivanti da imposte, tasse, diritti comunque aventi natura prevalentemente tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura, e che sono richiamate dal presente regolamento. 2. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento. 3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative. Art.3 Regolamenti richiamati 1. In applicazione del precedente articolo si riuniscono e richiamano i singoli regolamenti, già emanati in materia, a fare parte integrante del presente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, ossia: - Regolamento per l applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (All.1) - Regolamento per la disciplina e applicazione dell imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (All.2) - Regolamento per l applicazione del Canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche (All.3)

3 - Regolamento per l applicazione dell Imposta comunale sugli Immobili (All.4) ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE Art.4 Gestione delle Entrate 1. La gestione dell attività di controllo ed applicazione dei tributi è effettuata in forma diretta, fino a quando non venga disposto diversamente nei modi previsti dalla legislazione vigente. 2. L attività di accertamento e riscossione dell Imposta di pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni è data in concessione ai terzi soggetti abilitati per legge. 3. La gestione dell attività di controllo ed applicazione dei tributi è di competenza del Funzionario responsabile dei tributi designato che, in particolare: Cura tutte le operazioni utili all acquisizione dell entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni; Sottoscrive le richieste, gli avvisi, anche di accertamento, i provvedimenti anche di rimborso ed ogni altro atto disposto dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo; Segue il contenzioso tributario, il diritto di interpello ed esercita il potere di autotutela; In caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione del tributo, verifica e controlla l attività svolta dall affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dal capitolato d appalto. 4. Il Dirigente del Settore sostituisce il Funzionario responsabile dei tributi in caso di sua assenza o impedimento mentre quest ultimo può delegare con atto scritto al dipendente preposto a capo dell Ufficio Tributi, la sottoscrizione degli atti relativi a singoli e ben identificati procedimenti. Art.5 Gestione della riscossione 1. Le modalità di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi o, in mancanza, dalle singole leggi d imposta. 2. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti al cittadino, ove possibile, saranno consentite forme alternative di pagamento quali l uso del P.O.S., carte di credito e simili. Per l ICI verrà stipulata una apposita convenzione con l agenzia delle Entrate per consentire il versamento anche a mezzo Modello F24, prorogando per i pagamenti così effettuati il termine di scadenza al giorno 20 Luglio. 3. Come previsto dall art.3 del D.Lgs.112/99 al comma 6, le entrate per le quali il comune non abbia esercitato la facoltà di cui all art.52 del D.Lgs.446/97 continuano ad essere riscosse dal Concessionario del Servizio Nazionale della Riscossione. 4. L Ufficio tributi segue la procedura di formazione dei ruoli di riscossione nonché i rapporti con il Consorzio Nazionale dei Concessionari ed il Concessionario designato, restando ferma la competenza attribuita per legge al Funzionario responsabile dei tributi ad apporre il visto di esecutività sui ruoli stessi.

4 5. In applicazione di quanto previsto dall art.52 del D.Lgs.446/97 e dall art.36 della Legge 388/2000, il Comune può prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all ente creditore dei dati del pagamento stesso. 6. Per la tassa rifiuti e l Imposta Comunale sugli Immobili (2004) si dispone di procedere a riscossione diretta, in deroga alla riscossione mediante ruolo, con riferimento al comma precedente, disponendo l apertura di un apposito conto corrente postale sul quale effettuare i versamenti, così come già avviene per la COSAP. 7. Qualora la riscossione delle entrate sia svolta in proprio dall ente locale, ossia non venga affidata al Concessionario di Riscossione di cui al D.Lgs. 112/99, la riscossione coattiva viene effettuata con la procedura indicata dal R.D n.639 (o con la procedura della riscossione a mezzo ruolo coattivo per l ICI, come indicato dalla nota dell Agenzia delle Entrate 2003/38972 del ).. Art.6 Compensazione e dilazione dei versamenti 1. E ammessa la compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente per il medesimo tributo, anche con riferimento a diversi anni d imposta purchè autorizzata dalla sottoscrizione del Funzionario responsabile dei tributi. 2. Fermo restando quanto già previsto dai Regolamenti dei singoli tributi o dalle normative vigenti, se più favorevoli al contribuente, qualora l importo complessivo da versare a seguito dell attività di accertamento e/o sollecito sia superiore a 1.000,00, il responsabile del tributo può autorizzare, su richiesta del contribuente, la rateazione del pagamento del credito del Comune, fino ad un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, previa applicazione, ad ogni singola rata, della frazione di interesse legale in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolata con riferimento all intero periodo di rateazione. Qualora la somma rateizzata superi l importo di 5.000,00, il contribuente è tenuto a presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o equipollente. E' possibile autorizzare la rateazione del pagamento fino ad un massimo di quattro rate trimestrali anche per importi inferiori a 1.000,00 purchè superiori a 150,00. Il debitore deve consegnare all Ufficio le quietanze di pagamento di ciascuna rata e l eventuale garanzia. Il mancato pagamento, entro i termini, anche di una sola rata, nonché della consegna della garanzia, qualora dovuta ai sensi del precedente comma, determina l obbligo di pagamento entro 30 giorni ed in unica soluzione del debito residuo. La rateazione non è consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni. (2014)

5 Art.7 Interessi per tributi 1. La misura annua degli interessi è determinata in base al saggio legale. 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell eseguito versamento. (2007) 4. Il presente articolo trova applicazione anche ai rapporti pendenti al 1 Gennaio Art.8 Crediti tributari di modesta entità 1. Sono considerati crediti tributari di modesta entità quelli per i quali gli importi da versare, da riscuotere o da rimborsare siano inferiori a 10,00, con unica eccezione per i versamenti ICI in autotassazione per i quali l importo minimo è fissato in 5, Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all unità Euro, così come previsto dall art.1 comma 166 della Legge Finanziaria Si intende, in tal senso, prevalente l antieconomicità del procedimento di accertamento, riscossione o rimborso e non si procede ad attuarlo. (2007) 4. Il presente articolo trova applicazione anche ai rapporti pendenti al 1 Gennaio RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE Art.9 Attività di controllo e rapporti con il contribuente 1. Il contribuente, o suo delegato, può rivolgersi in ogni momento in modo informale all Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all accertamento/liquidazione notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce. 2. L Ufficio Tributi ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie da lui richiesti indispensabili per l attività di accertamento, il Comune può procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l attività di controllo del Ministero delle Finanze. 3. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell Ufficio Tributi, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo da parte di persona addetta all ufficio, nel

6 rispetto della normativa in materia di privacy. Art.9 bis Istanze di rimborso 1. Ferme restando le normative specifiche vigenti in materia di rimborsi per ogni singolo tributo, l istanza di rimborso è da ritenersi decaduta se sono decorsi 90 giorni dalla comunicazione di sospensione del rimborso per richiesta di chiarimenti e/o documentazione, senza che ciò sia stato prodotto. Pertanto, il contribuente che volesse dare seguito al rimborso è tenuto a ripresentare nuovamente istanza. (2007) Art.10 Autotutela 1. Con o senza istanza da parte del contribuente, il Funzionario Responsabile dei tributi, se le condizioni lo richiedono, procede all applicazione del principio di autotutela amministrativa secondo la normativa e le modalità indicate nel Regolamento di autotutela in materia tributaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.222 del che qui si richiama integralmente (All.n.6). Art.11 Accertamento con adesione 1. Su istanza del contribuente o su iniziativa dell Ufficio, al fine di instaurare un rapporto costruttivo con il contribuente improntato ai principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile applicare l istituto dell accertamento con adesione secondo la normativa e le modalità prescritte dal Regolamento per la definizione dell accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.144 del , che qui si richiama integralmente (All.n.7). Art.12 Interpello 1. Nell osservanza dei principi dettati dallo Statuto del contribuente, il contribuente può proporre al Comune istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obbiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione. 2. L Ufficio Tributi, procederà ad emettere la relativa risposta, scritta e motivata, con le modalità previste dall art.11 della Legge 212/2000.

7 Art.13 Servizi al cittadino 1. Per raggiungere la certezza del rapporto tributario in un ottica di collaborazione, così come previsto dallo Statuto del Contribuente, il Comune può avviare una serie di attività a favore del cittadino-contribuente quali ad esempio: - posizione tributaria inviata a domicilio con relativi conteggi dell imposta - nuove modalità di pagamento dei tributi (a mezzo POS, modello F24 etc.) - servizio di calcolo dei tributi in piazza - servizio di calcolo dei tributi on-line - posizione tributaria consultabile on-line a mezzo di PIN personale con relativo calcolo dei tributi dovuti. Art.14 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 3. E abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle contenute nel presente Regolamento.

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