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2 Guida realizzata da Con il patrocinio ed il contributo finanziario del

3 IL BOLLO AUTO Il bollo auto - o più correttamente tassa automobilistica - è un tributo applicato a tutti i veicoli sul territorio nazionale da versare alla Regione in cui è residente il proprietario dell autoveicolo o motoveicolo. Le persone che risultano essere proprietarie di uno o più veicoli al Pubblico Registro Automobilistico sono tenute a versare la quota annuale per poter circolare regolarmente sul territorio nazionale. Si tratta di una tassa sul possesso, da pagarsi indipendentemente dall utilizzo del mezzo (come il Canone Rai, per intenderci), che viene calcolata annualmente secondo direttive regionali, potenza del veicoli in kw e impatto ambientale. Maggiore sarà la classe d inquinamento (Euro 3, Euro 4, etc) e più bassa sarà la tassa da pagare per il veicolo. La fonte principale della tassa è il D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 ("Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche"). L'articolo 7 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha modificato il comma 29º dell articolo 5 del D.L. n. 953 del 1982, nel senso di prevedere la soggettività passiva in coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico. Sono esenti dal pagamento del bollo, ma sono comunque assoggettati ad un tassa di circolazione o tassa forfettaria i veicoli di interesse storico, aventi un'età di vita compresa generalmente tra i 20/30 anni (a seconda della regione) e sia iscritto a registri storici, in questo caso la tassa è obbligatoria solo in caso d'utilizzo del mezzo, con il pagamento del cosiddetto minibollo (da 25 a 30 euro secondo le regioni). La scadenza di pagamento dipende dalla data di immatricolazione e dalla regione. Il bollo può essere pagato presso: Automobile Club d'italia (ACI) Posta Agenzie di pratiche automobilistiche Tabaccheria tramite sistema informatico della Lottomatica Online in certe regioni

4 LA CARTA DI CIRCOLAZIONE La carta di circolazione "libretto di circolazione" è il documento necessario alla circolazione del veicolo che il conducente deve sempre portare nel veicolo per poter circolare. È rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del veicolo. Si differenzia dal certificato di proprietà (CdP), che ha sostituito il foglio complementare, e che è il documento che attesta lo stato giuridico attuale del veicolo ed è rilasciato dagli uffici provinciali dell'aci - Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Non è un documento necessario per la circolazione del veicolo, ma deve essere custodito con cura dal proprietario del veicolo (è opportuno venga conservato in casa piuttosto che nell'autovettura) ed è necessario per presentare ogni successiva richiesta al PRA. IL CONTRASSEGNO ASSICURATIVO E LA SUA PROGRESSIVA ELIMINAZIONE È il tagliando dell assicurazione, il documento da esporre sul vetro anteriore della macchina: certifica che quell auto è assicurata per la responsabilità civile. A richiesta delle autorità, va esibito anche il certificato di assicurazione, che contiene gli estremi della polizza ed i principali dati anagrafici del contraente. Il contrassegno riporta stampati il nome e il logo della Compagnia, oltre all anagrafica del contraente. Chi non lo espone rischia una multa da 41 a 168 euro. Il Decreto 9 agosto 2013, n. 110, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che, al termine di un processo che si articolerà nel corso dei prossimi 2 anni, gli agenti delle autorità, grazie all ausilio di una nuova banca dati integrata, saranno in grado, in occasione dei normali controlli, di individuare immediatamente le auto senza assicurazione (anche avvalendosi degli attuali sistemi di rilevazione automatica delle targhe, già in uso per il controllo della velocità e delle zone a traffico limitato).

5 Questo comporterà che, entro i prossimi 2 anni, vi sarà l eliminazione dell obbligo di esporre il contrassegno (cioè il talloncino ) dell assicurazione sul parabrezza dell auto. Nel termine di 2 anni, quindi, il tradizionale obbligo di esporre il contrassegno dell assicurazione scomparirà. Resta fermo che le compagnie assicuratrici dovranno sempre e comunque rilasciare la documentazione che attesta la conclusione del contratto assicurativo e il pagamento del premio (la cui esibizione prevarrà in ogni caso su quanto accertato dai sistemi elettronici). La durata della Rca è fissata in un anno: decorre dalle 24 del giorno in cui si paga il premio. In quasi tutti i contratti, se alla scadenza il contraente non paga i premi successivi, la polizza si sospende a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza. Per 15 giorni dopo la scadenza, l assicuratore risponde dei sinistri causati dal proprio assicurato anche se il pagamento del premio non è avvenuto: è il periodo di tolleranza. E in caso di controllo della Polizia? La Rca scaduta comporta una multa da euro 841 a euro 3.287, purché l automobilista provveda a pagare entro 15 giorni dalla sanzione. I reclami Possono presentare reclamo gli utenti assicurativi (assicurati e/o danneggiati) - sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori. Su quali materie lo si può presentare Si possono presentare i reclami su: la mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di rias sicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione non ché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si chiede l'attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie).

6 Quando non lo si può presentare Quando il reclamo riguarda aspetti per i quali è già stata adita l'autorità Giudiziaria. A chi deve essere inviato In tutti i casi in cui vi sia un problema con una Compagnia assicurativa, che sia relativo ad un sinistro o all applicazione della polizza e del relativo contratto, il reclamo in prima battuta va inviato all'impresa che al suo interno è dotata di una specifica funzione per la gestione dei reclami ricevuti, inclusi i riscontri ai reclamanti, il cui indirizzo è reperibile nelle Note informative precontrattuali o nel sito dell'ivass Uffici reclami delle imprese ( o accedendo al sito internet dell'impresa stessa. Se l'impresa non fornisce risposta o la risposta è insoddisfacente, in quanto non completa o non corretta, ci si può rivolgere all'ivass. Il processo di gestione dei reclami da parte delle imprese è stato regolamentato dall'ivass che ha previsto, tra l'altro, un ampio coinvolgimento nel processo dell'organo amministrativo e di quello di controllo delle imprese. Le imprese autorizzate ad operare in Italia, infatti, devono registrare tutti i reclami ricevuti in un archivio elettronico che viene aggiornato nel continuo con i dati relativi alla loro trattazione; le procedure di gestione vengono monitorate dal responsabile della revisione interna dell'impresa stessa. Almeno trimestralmente viene portata all'attenzione dell'organo amministrativo e di quello di controllo di ciascuna società la situazione dei reclami unita alla relazione della revisione interna sulla correttezza delle procedure di gestione, al fine di una valutazione. L'IVASS riceve una dettagliata informativa trimestrale, sulla base della quale interviene a fini di vigilanza sulle singole imprese e rilascia statistiche di mercato. Se in prima battuta il reclamo viene presentato all'ivass, l'autorità deve provvedere a trasmetterlo alle imprese, con l'effetto per l'utente di un allungamento dei tempi per il riscontro. E' utile, invece, coinvolgere l'autorità quando, come detto, la risposta dell'impresa non arriva nei termini o è ritenuta dall'utente insoddisfacente in quanto non completa o non corretta.

7 In questo caso, l'ivass, ricevuto il reclamo, avvia l'attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 90 giorni; acquisisce notizie, se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese. Nella maggior parte dei casi l'ivass chiede all'impresa di fornire al reclamante una risposta di merito e di trasmetterne copia all'autorità in modo da poterne valutare il contenuto. Qualora il contenuto della risposta fornita dall'impresa al reclamante risulti completo e corretto, la procedura di reclamo si intende conclusa senza necessità di ulteriori comunicazioni. Qualora, invece, la risposta fornita dall'impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta l'ivass interviene fornendo una apposita informativa al reclamante a conclusione dell'attività istruttoria posta in essere. In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all'impresa di fornire risposta al reclamante, l'isvap comunica l'esito dell'attività istruttoria entro il termine massimo di 120 giorni dalla data in cui ha ricevuto il reclamo. Il termine è sospeso nei periodi di tempo necessari ad acquisire informazioni o dati dalle imprese. L'Autorità, qualora ravvisi da parte dei soggetti vigilati una violazione delle norme, avvia un procedimento sanzionatorio (amministrativo pecuniario o disciplinare), del cui esito dà notizia nel proprio bollettino e nel sito internet. Quando il reclamo riguarda aspetti per i quali è già stata adita l'autorità Giudiziaria. In quanto tempo si ottiene una risposta L'impresa deve fornire una risposta all'utente entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Il mancato rispetto del termine - che si raccomanda di segnalare all'autorità - è oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'ivass. Nel caso in cui l'impresa non abbia fornito risposta nel termine di 45 giorni o la risposta sia incompleta o scorretta, l'ivass, effettuata la necessaria istruttoria, da notizia dell'esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo. Il termine è sospeso nei periodi di tempo necessari ad acquisire informazioni o dati dalle imprese.

8 Come presentarlo Il reclamo (i cui modelli è agevole reperire su diversi siti internet aventi ad oggetto la materia assicurativa, sia sul sito dell Ivass) deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Se destinataria è l'impresa, il reclamo deve essere inoltrato mediante posta, telefax o all'ufficio reclami dell'impresa di assicurazione interessata, il cui indirizzo è reperibile nelle Note informative precontrattuali o nel sito dell'ivass (cfr.: Uffici reclami delle imprese) o accedendo al sito internet dell'impresa. Se invece è indirizzato all'ivass, il reclamo deve essere inviato all'autorità, in Via del Quirinale, Roma oppure trasmesso ai fax o e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro. Cosa fare in caso di liti transfrontaliere Il reclamo in questi casi può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: o all'ivass, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. Disdetta della polizza auto In precedenza, era la comunicazione che il contraente deve inviare all assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione. Adesso, le compagnie assicurative non richiedono più la disdetta della polizza, poiché la clausola di tacito rinnovo (ossia il rinnovo automatico alla scadenza) è stata abolita: per disdire il contratto di assicurazione, è sufficiente far scadere la polizza attiva.

9 Il nuovo art. 170-bis del Codice delle assicurazioni private prevede infatti l abolizione delle clausole di tacito rinnovo del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per veicoli a motore e natanti, e degli eventuali contratti stipulati in abbinamento. Sempre secondo la nuova normativa, il contratto di RC auto potrà avere una durata massima di 12 mesi, e le eventuali clausole contrarie lle nuove disposizioni introdotte saranno nulle. Dal 01 gennaio 2013, sono entrate in vigore delle modifiche alla normativa sulla Rc auto, che hanno abolito il tacito rinnovo e conservato i 15 giorni di tolleranza. Il tacito rinnovo per l'assicurazione rc auto è stato abolito per legge con il Decreto Sviluppo bis, seguito del decreto legislativo 179 del 18 ottobre 2012: oggi è possibile disdire la polizza rc auto (alla scadenza annuale, non a quella semestrale!) semplicemente non pagandola più. A partire dal 1 gennaio 2013 neanche le compagnie tradizionali (quelle on-line lo prevedevano già da tempo) possono prevedere la clausola di tacito rinnovo e anche qualora questa fosse ancora presente nei nuovi contratti, sarà considerata NON valida. In realtà le compagnie sono obbligate a comunicare con congruo anticipo la cancellazione della clausola. Tuttavia, questa nuova normativa ha creato problemi a diversi utenti in quanto in parecchi si sono trovati a sottoscrivere un nuovo contratto di assicurazione rc auto con un altra compagnia e a pagare entrambi: in particolare si sono trovati a dover ancora pagare il premio di altre garanzie accessorie con la vecchia compagnia. Questo accade perché la norma introdotta lo scorso anno riguarda la sola Rc auto, mentre tutte le altre polizze, come per esempio la infortuni guidatori, la tutela legale, la protezione contro imprevisti, solo per citarne alcune, conservano le regole di disdetta stabilite dalla clausole che, pertanto, sono state sottoscritte e accettate dal contraente all'atto della stipula. Purtroppo la confusione che ne è scaturita, unitamente, forse, a qualche agente assicurativo che non ha ben informato la clientela, ha indotto in errore alcuni automobilisti facendo loro credere che l'abolizione del tacito rinnovo valesse per tutto.

10 IL MODULO BLU Il modulo blu o constatazione amichevole d incidente è il documento che si deve compilare quando si rimane coinvolti in un incidente stradale. Compilato in modo chiaro e corretto e firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, il modulo blu permette di semplificare e velocizzare le pratiche del risarcimento. E comunque opportuno compilarlo sempre, anche nel caso in cui le parti non trovino l accordo sulla dinamica dell accaduto: ciascun automobilista riporterà la propria versione dei fatti. RISARCIMENTO DIRETTO E la procedura con la quale la richiesta di indennizzo viene rivolta alla propria compagnia; è attivabile quando l incidente ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; se si tratta di ciclomotori (uno o entrambi), questi devono essere targati secondo il regime in vigore dal 13 febbraio 2012; se si sono verificati anche danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi (danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%).

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