COMUNE DI TREVISO COMUNE DI TREVISO SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE

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1 Allegato 1 Testo vigente con modifiche COMUNE DI TREVISO COMUNE DI TREVISO SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI PULITURA A SECCO, LAVANDERIA, STIRERIA, TINTORIA E RECAPITO

2 Articolo 1 - Oggetto del Regolamento DISPOSIZIONI GENERALI 1 - Le norme contenute nel presente regolamento si applicano, per gli aspetti inerenti l igiene e la sanità pubblica, a tutte le nuove attività di lavanderia ad umido e/o a secco, di tintoria, di stireria, di recapito, di raccolta e consegna di indumenti. 2 - In caso di ristrutturazione totale o parziale dei locali, delle attrezzature o dell attività si procede come indicato al punto Le norme di cui agli articoli successivi non si applicano quando si verifica il cambio di titolarità nella gestione dell attività senza che vengano apportate modifiche ai locali ed alle attrezzature; [nel caso specifico l atto autorizzativo verrà aggiornato d ufficio.] 4 - E ammessa la raccolta porta a porta di indumenti da pulire, purché non venga fatto uso di amplificatori sonori. 5 - L attività di pulitura a secco è considerata industria insalubre di 2^ classe e pertanto sottoposta ai vincoli stabiliti dagli artt.216 e 217 del T.U.LL.SS. (riferimento normativo che si riporta nell allegato N.1) Articolo 2 [Autorizzazione sanitaria ] Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 1 - Chiunque eserciti o intenda esercitare entro il territorio comunale l attività di lavanderia a secco, e/o a umido, di tintoria, di stireria, di recapito, di raccolta e consegna di indumenti, dovrà [essere provvisto di apposita autorizzazione sanitaria comunale] presentare idonea Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). 2 - E consentito il servizio di ritiro e di recapito a domicilio purché il materiale ritirato e quello consegnato venga racchiuso in appositi contenitori distinti per cliente. 3 [L autorizzazione viene rilasciata] La SCIA va presentata tenuto conto delle condizioni disciplinate dal presente regolamento. 4 - Il trasferimento di un laboratorio in altra sede operativa dovrà [essere autorizzato previa richiesta da presentare al Sindaco,] avvenire secondo le modalità previste per l apertura di nuovi laboratori. Articolo 3 - Contenuto [dell autorizzazione] della SCIA 1 [L autorizzazione] La SCIA è valida per l intestatario, per i locali e comunque finché permangono le condizioni accertate all atto del rilascio. 2 - [L autorizzazione] La SCIA può essere concessa anche per l esercizio congiunto nella stessa sede delle attività di lavanderia a secco e/o ad umido, di tintoria, di stireria e di recapito di indumenti, compatibilmente con le disposizioni di cui al presente regolamento. 3 - [Nell autorizzazione] Nella SCIA devono essere indicati: - la regione sociale della ditta, i dati anagrafici del titolare e/o legale rappresentante ed il codice fiscale; - il tipo di attività oggetto dell autorizzazione; - l ubicazione dell attività; NORME PER [IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE] LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. Articolo 4 [Domanda di autorizzazione] Presentazione della S.C.I.A.

3 1 - La [domanda di autorizzazione] SCIA per l apertura di un laboratorio di cui all art.1, [inoltrata al Sindaco, in carta legale, e] vincolata al possesso dei requisiti in ordine alla destinazione d uso dei locali da utilizzare, dovrà contenere: a) nome e cognome del richiedente, data e luogo di nascita, luogo di residenza; b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società; c) tipo di attività per la quale si chiede l autorizzazione; d) numero degli addetti; e) ubicazione dei locali ed indicazione dove si intende installare i macchinari e svolgere l attività; f) [l indicazione del presumibile termine di approntamento dei locali]; g) l indicazione del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di idoneità professionale; 2 - Alla [domanda] SCIA devono essere allegati i seguenti documenti: A) pianta planimetrica dei locali, in duplice copia, in scala adeguata, firmata da un tecnico abilitato, indicante la superficie, l altezza e la cubatura di ogni vano, la collocazione delle attrezzature con conteggio della superficie occupata dalle stesse; B) relazione tecnica circa l uniformità dei locali e degli impianti alle caratteristiche elencate nel presente regolamento; C) copia del contratto di locazione o di proprietà dell immobile; D) certificato di verifica impianti messa a terra, ex Legge n. 46/1990; E) copia contratto asporto fanghi; F) copia denuncia scarico acque; G) [copia del libretto sanitario del titolare e delle persone addette.] [Articolo 5 - Rilascio dell autorizzazione 1 - Il Dirigente del Settore preposto provvederà al rilascio dell autorizzazione, acquisito il parere della competente ULSS, previo sopralluogo ai locali ed alle attrezzature effettuato da personale tecnico della medesima ULSS. 2 - L autorizzazione dovrà essere iscritta in apposito registro o schedario nel quale verranno segnate le variazioni e le eventuali annotazioni a carico della Ditta. 3 - Il provvedimento di diniego deve essere motivato. 4 - In fase di parere preventivo, in merito all autorizzazione ed allo svolgimento dell attività, ed in relazione alle caratteristiche di essa, il Servizio Igiene Pubblica e Tutela della Salute nei luoghi di lavoro, formulerà, se del caso, motivate richieste di prescrizioni integrative all autorità locale, a cui il richiedente dovrà adeguarsi prima dell inizio dell attività.] [Articolo 6 - Norme sull autorizzazione 1 - L autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all attività ed esibita su richiesta agli organi preposti alla vigilanza e controllo. 2 - L autorizzazione ha validità illimitata, purché permangano i requisiti stabiliti dal presente regolamento e le condizioni accertate all atto del rilascio della stessa. 3 - Del rilascio dell autorizzazione il Dirigente deve dare comunicazione ai seguenti uffici: a) ufficio tributi del Comune; b) ufficio interventi ambientali del Comune; c) servizio igiene pubblica dell ULSS N.9.

4 4 - Il parere del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica e Tutela della Salute nei luoghi di lavoro dell ULSS Locale dovrà pervenire al Comune entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, come da iter procedurale concordato.] Articolo 7 - Modifiche 1 - Ogni modifica sostanziale ai locali ed alle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere [preventivamente comunicata al Sindaco, che disporrà per gli accertamenti previsti dalle presenti norme, rilasciando successivamente la prescritta autorizzazione] oggetto di S.C.I.A. 2 - Se le modifiche sostanziali sono state apportate senza darne preventiva comunicazione al Sindaco o in difformità alle vigenti disposizioni di legge si procederà alla decadenza dell autorizzazione. 3 - Se le modifiche sono di lieve entità si adotterà un provvedimento prescrittivo, fissando un tempo per l esecuzione dei lavori di adeguamento. 4 - Il trasferimento in gestione o in proprietà di un laboratorio, per atto tra vivi o a causa di morte, [comporta di diritto il trasferimento dell autorizzazione] è soggetto a SCIA. 5 - La sospensione dell attività per un periodo superiore a 30 giorni dovrà essere comunicata al Sindaco. REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LOCALI Articolo 8 - Accertamenti igienico sanitari L accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali e delle attrezzature e dei procedimenti utilizzati dall impresa è di competenza del personale tecnico del Servizio Igiene Pubblica dell ULSS N.9. Articolo 9 - Requisiti dei locali 1 - Per i laboratori che usufruiscono di attrezzature a norma C.E.- (dichiarazione di conformità) è sufficiente un solo locale nel quale avviene il lavaggio, la stiratura, il ricevimento e la consegna degli indumenti. 2 - I locali adibiti all esercizio dell attività devono corrispondere alle seguenti condizioni: a) superficie minima di mq.24, così come prevista dal [l art.54-2 comma del] Regolamento edilizio comunale [, approvato dalla Giunta regionale con delibera n.4791 del e dall art.56-2 comma del Regolamento edilizio in fase di approvazione (riferimento normativo che si riporta nell allegato N.2)] ; b) altezza non inferiore ai 3 metri; c) pavimento impermeabile, pareti e soffitto intonacati a superficie liscia, la parte inferiore delle pareti dovrà essere provvista di fascia impermeabile, di altezza almeno di 1.50 metri; d) buona areazione ed illuminazione dall esterno; e) l areazione dovrà essere garantita da almeno due aperture contrapposte, di superficie minima di mq. 1,5 ciascuna. 3 - Quando non fosse possibile ricavare le aperture di cui al comma 2, punto d), si dovrà provvedere al rapido ricambio dell aria attraverso un elettroventilatore di potenza tale da assicurare almeno otto ricambi d aria per ora. 4 - Nei casi in cui vengano utilizzate apparecchiature di lavaggio diverse da quelle indicate al suddetto punto 1, è necessario che il laboratorio disponga di almeno due vani, distinti e separati l uno dall altro, uno per l installazione e l uso degli apparecchi di lavaggio, l essiccamento all aria

5 degli indumenti lavati, nonché di qualsiasi altra operazione che richieda l uso di solventi; l altro per il ricevimento, la stiratura e la successiva consegna degli indumenti. 5 - Eventuali condotti per l invio all esterno dell aria dei locali, nonché dell aria in uscita degli impianto di lavaggio, dovranno essere installati in modo tale da escludere danno o molestie al vicinato. E vietata la loro immissione in locali chiusi, cortili interni, canne fumarie, canali e fognature. 6 - E vietato lo scarico diretto dei solventi e dei prodotti di tintoria in forma liquida (acqua di contatto) o gassosa e la loro immissione in atmosfera, nei corsi d acqua e nelle fognature stradali, senza che gli stessi siano stati sottoposti ad idoneo trattamento di depurazione, in conformità alle disposizioni contenute nella autorizzazione comunale allo scarico. 7 - Ogni laboratorio di pulitura a secco, lavanderia, tintoria, stiratura, dovrà essere dotato di servizi igienici adeguati, aerati direttamente o in depressione. I servizi igienici devono avere le pareti trattate o rivestite fino ad un altezza minima di mt. 1,50 con materiale impermeabile e lavabile, (così come previsto dall art.56-4 comma del Regolamento Edilizio in vigore e dall art.58-4 comma del nuovo regolamento in fase di approvazione) (riferimento normativo che si riporta nell allegato N.3). 8 - Per casi particolari riguardanti fabbricati ubicati nelle zone classificate di tipo A dal P.R.G. può essere applicato quanto stabilito dall art.77 del nuovo Regolamento Edilizio in fase di approvazione (riferimento normativo che si riporta nell allegato N.4). 9 - La stiratura e la smacchiatura manuale con l utilizzo di solventi, dovranno essere effettuate sotto aspirazione forzata dei vapori (a mezzo filtrazione) con espulsione all esterno L ambiente di lavoro deve essere predisposto in modo da assicurare la possibilità di separare convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle che producono elementi di rischio o di nocività. Articolo 10 - Requisiti delle apparecchiature REQUISITI DELLE APPARECCHIATURE 1 - E fatto obbligo al titolare del laboratorio di curare la manutenzione delle apparecchiature di lavaggio, in modo che non abbiano a verificarsi perdite del solvente allo stato liquido o gassoso. A tal fine dovrà essere effettuato un periodico controllo degli apparecchi, delle tubazioni e dei giunti. 2 - I solventi, i fanghi di risulta e gli altri residui (acqua di contatto) contenenti solventi dovranno essere conservati in recipienti a tenuta, etichettati secondo normativa in vigore, e depositati in un luogo idoneo, indicato dallo stesso titolare. Articolo 11 - Controlli sanitari del personale NORME SANITARIE PER GLI ADDETTI 1 - Il datore di lavoro, con lavoratori dipendenti o assimilati, deve, ai sensi del D.L.vo n.626/ /2008, effettuare entro tre mesi dall inizio dell attività una valutazione dei rischi. 2 - Se la valutazione dei rischi individua dipendenti esposti a solventi (percloroetilene, tricloroetilene, altri tipi di solventi) o ad altri rischi, essi dovranno essere visitati da un medico competente, ai sensi del D.L.vo n. 626/ / A disposizione del personale dovranno essere tenuti idonei mezzi di pronto soccorso con le opportune indicazioni per l uso, da impiegare in caso di necessità. Articolo 12 - Norme generali CAUTELE D ESERCIZIO

6 1 - La manipolazione degli indumenti dovrà essere effettuata con il rispetto delle norme igieniche più elementari, mantenendo una netta separazione tra gli abiti sudici e quelli già lavati. 2 - Gli indumenti lavati non dovranno essere sottoposti a stiratura se non dopo un congruo intervallo di tempo e ciò al fine di assicurare la totale eliminazione dagli stessi di qualsiasi traccia di solvente. 3 - Nei locali di lavoro è vietato tenere apparecchi a fuoco diretto (stufe a legno, gas, kerosene, ecc.) a resistenze elettriche scoperte ed in genere sostanze accese di qualsiasi natura, onde evitare che i vapori del solvente possano decomporsi dando origine a composti tossici. 4 - E vietato l esercizio dell attività nei laboratori di lavaggio a secco durante le ore notturne. 5 E vietato tenere solventi in recipienti scoperti, compiere qualsiasi operazione di lavaggio all aperto, in cortili o sotto tettoie e di fumare nei locali del laboratorio. 6 - E fatto obbligo di munire tutti i flaconi, bottiglie e contenitori di solventi di etichette chiaramente visibili ed indicanti il liquido o sostanza contenuti e la loro pericolosità. Articolo 13 - Controlli CONTROLLI E SANZIONI 1 - Gli agenti incaricati della vigilanza ed il personale della locale ULSS sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette. 2 - I titolari di laboratori dovranno ottemperare alle prescrizioni che, caso per caso, potrà dare il Sindaco, in materia di tutela della salute pubblica, su proposta dei competenti servizi. A tal fine, e per l osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, sarà mantenuta una costante vigilanza sulle condizioni di salubrità di ogni locale di lavoro. 3 - Restano, in ogni caso, fatti salvi i vincoli legislativi di natura urbanistica e/o ambientale. Articolo 14 - Sanzioni 1 [ Nei confronti di chi esercita l attività di lavanderia, stireria, tintoria e recapito sprovvisto dell autorizzazione comunale o in difformità delle condizioni accertate e/o prescritte in base alle vigenti disposizioni di legge è inflitta, dall autorità comunale, la sanzione pecuniaria da lire a lire , con le procedure di cui alla legge n.689.] 2 - Nei confronti di chi trasgredisce le norme del presente regolamento, quando non costituiscano infrazioni alle norme previste dal codice penale o da altre leggi e regolamenti, è inflitta dall autorità comunale, con le stesse procedure di cui al punto 1, la sanzione [pecuniaria da lire a lire ] di cui all art. 7 bis del d.lgs. 267/2000. In caso di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell attività fino ad un massimo di quindici giorni. 3 - La mancata osservanza delle prescrizioni imposte con ordinanza del Sindaco, su proposta del Servizio Igiene Pubblica dell ULSS locale, è punita con la sanzione pecuniaria da lire a lire , con le stesse procedure di cui al punto 1. Articolo 15 - Provvedimenti d urgenza 1 - Indipendentemente dall applicazione delle sanzioni previste nel precedente articolo 13, nei casi contingibili ed urgenti determinati per motivi di igiene pubblica e tutela della salute, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d ufficio quali: 1. la chiusura dell esercizio; 2. la sospensione dell [autorizzazione] attività;

7 3. qualsiasi misura necessaria ed idonea alla tutela della salute pubblica. NORME FINALI E TRANSITORIE Articolo 16 - Conversioni delle vecchie autorizzazioni 1 - I titolari dei laboratori dovranno, entro novanta giorni dall entrata in vigore del presente regolamento presentare apposita richiesta di conversione della precedente autorizzazione in base alle tipologie previste nello stesso regolamento. 2 - Nei casi di trasferimento dell attività in altri locali o di cambio della titolarità, la nuova autorizzazione potrà essere rilasciata solo a condizione che siano rispettate tutte le norme previste dal regolamento, fermo restando quanto indicato dal successivo comma 5 del presente articolo. 3 - Per i laboratori esistenti ma non aventi i requisiti previsti dal presente regolamento, l ufficio comunale competente provvederà, su proposta della competente ULSS, a indicare, caso per caso, le modalità ed i tempi per attuare gli opportuni adeguamenti. 4 - I laboratori a servizio delle collettività dovranno osservare le norme indicate nel presente regolamento. 5 - Per i laboratori attualmente in possesso dell autorizzazione, è possibile utilizzare un unico locale, a condizione che le attrezzature siano o vengano adeguate alle norme sulla marcatura C.E. 6 - L esecuzione del presente Regolamento è affidata al personale di polizia municipale. Per la sorveglianza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute pubblica il personale tecnico dell ULSS competente provvederà ad effettuare verifiche e controlli sia su richiesta del Comune che secondo direttive generali di settore. Articolo 17 - Abrogazione norme precedenti 1 - E abrogato il precedente regolamento comunale, approvato con delibera di C.C. n.31531/440 del e successive modifiche. Articolo 18 - Entrata in vigore 1 - Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dall esecutività della delibera approvativa.

8 ALLEGATO 1 (testo del riferimento normativo indicato nell art. 1, 5 comma) T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 CAPO III: delle lavorazioni insalubri art.216 Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Questo elenco, compilato dal Consiglio Superiore di Sanità, è approvato dal Ministro per l Interno, sentito il Ministro per le Corporazioni, e serve di norma per l esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse norme stabilite per la formazione dell elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre. Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell abitato, quante volte l industriale che l esercita provi che, per l introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopraindicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al Podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell interesse della salute pubblica, può vietarne l attivazione o subordinarla a determinate cautele. Il contravventore è punito con l ammenda da lire 200 a 2000 (t.a.n.3). art.217 Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il Podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale. ALLEGATO 2 (testi del riferimento normativo indicato nell art. 9, 2 comma) Regolamento edilizio del Art.54, 2 comma Locali abitabili I locali di categoria A2 devono avere: una superficie minima di mq 24; - un altezza misurata dal pavimento al soffitto finiti, di ml. 3.00; nel caso di soffitto non orizzontale o a diverse quote, l altezza media non deve essere inferiore a ml.3,00 con un minimo di ml. 2,40; una superficie di illuminazione ed aerazione come sopra, non inferiore ad 1\8 della superficie del pavimento del locale. Regolamento edilizio in fase di approvazione Art. 56, 2 comma

9 Locali abitabili I locali di categoria A2 devono avere: una superficie minima di mq 24; - un altezza misurata interna netta, misurata dal pavimento al soffitto finiti, di ml. 3.00; nel caso di soffitto non orizzontale o a diverse quote, l altezza media non deve essere inferiore a ml.3,00 con un minimo di ml. 2,40; una superficie di illuminazione ed aerazione come sopra, non inferiore ad 1\8 della superficie del pavimento del locale. ALLEGATO 3 (testi del riferimento normativo indicato nell art. 9, 7 comma) Regolamento edilizio del Art.56 Locali per i servizi igienici Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale per il servizio igienico dotato di W.C., lavabo e vasca da bagno o doccia e bidet ed avente i seguenti requisiti: superficie non inferiore a mq con larghezza minima di mt. 1.30; è ammessa l illuminazione artificiale e l areazione con impianto di aspirazione meccanica; un altezza minima di mt E ammessa la comunicazione diretta unicamente tra le camere da letto ed il locale per i servizi igienici. Nel caso in cui sia previsto un secondo locale per servizi igienici, questo può essere accessibile da locale abitabile, ed avente una superficie minima di mq. 3. Ogni unità da destinarsi alle attività terziarie (negozi, uffici, ecc.) deve essere dotata di servizi igienici adeguati aerati direttamente o in depressione, ivi comprese le attrezzature alberghiere. I locali per i servizi igienici devono avere le pareti trattate o rivestite fino ad un altezza minima di mt. 1,50 con materiale impermeabile e lavabile. Regolamento edilizio in fase di approvazione Art. 58 Locali per i servizi igienici Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale per il servizio igienico dotato di W.C., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia, ed avente i seguenti requisiti: superficie non inferiore a mq con una larghezza minima di mt. 1.30; un altezza minima di mt. 2.40; è ammessa l illuminazione artificiale e l aerazione con impianto di aspirazione meccanica; Per il locale destinato ai servizi igienici è ammessa la comunicazione diretta unicamente con locali di categoria S1 o con camere da letto. Nel caso in cui sia previsto un secondo locale per i servizi igienici, questo può essere accessibile da altro locale abitabile, ed avere una superficie minima di mq Ogni unità destinata alle attività terziarie (negozi, uffici, ecc.), ivi comprese le attrezzature alberghiere, deve essere dotata di servizi igienici adeguati, aerati direttamente o in depressione. I locali per i servizi igienici devono avere le pareti trattate o rivestite fino ad un altezza minima di mt. 1,50 con materiale impermeabile e lavabile.

10 ALLEGATO 4 (testo del riferimento normativo indicato nell art. 9, 8 comma) Regolamento edilizio in fase di approvazione Art.77 Validità delle norme del presente regolamento per le zone di tipo A Nelle zone classificate A dal Piano regolatore generale il Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, può abilitare l esecuzione di opere difformi dalle norme di cui agli articoli 26, 27, 28, 32, 35, 40, 46, 47 e, nel caso di interventi di recupero condotti su edifici di valore artistico, storico, ambientale o documentario individuati come tali dal Piano regolatore generale, anche dalle norme di cui agli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Il testo della presente bozza di Regolamento viene approvato: dai rappresentanti del Comune, dott. Andrea Mescola, Assessore alla sanità, e dott. Lucio Carraro, Dirigente del Settore 7; dal rappresentante dell U.L.S.S.N.9 / SPISAL, dott. Moro Giovanni dal rappresentante della CONFARTIGIANATO, dott. Fulvio Vendrame

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