COMUNE DI TREVISO REGOLAMENTI
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- Lelio Belloni
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1 LAVANDERIE COMUNE DI TREVISO REGOLAMENTI Regolamento per l'esercizio delle attività di pulitura a secco, lavanderia, stireria, tintoria e recapito DISPOSIZIONI GENERALI... 1 Art. 1 - Oggetto del regolamento... 1 Art. 2 - Autorizzazione sanitaria... 2 Art. 3 - Contenuto dell autorizzazione... 2 NORME PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE... 2 Art. 4 - Domanda di autorizzazione... 2 Art. 5 - Rilascio dell autorizzazione... 3 Art. 6 - Norme sull autorizzazione... 3 Art. 7 - Modifiche... 3 REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI... 3 Art. 8 - Accertamenti igienico-sanitari... 3 Art. 9 - Requisiti dei locali... 3 REQUISITI DELLE APPARECCHIATURE... 4 Art Requisiti delle apparecchiature... 4 NORME SANITARIE PER GLI ADDETTI... 4 Art Controlli sanitari del personale... 4 CAUTELE D ESERCIZIO... 5 Art Norme generali... 5 CONTROLLI E SANZIONI... 5 Art Controlli... 5 Art Sanzioni... 5 Art Provvedimenti d urgenza... 5 NORME FINALI E TRANSITORIE... 6 Art Conversioni delle vecchie autorizzazioni... 6 Art Abrogazione norme precedenti... 6 Art Entrata in vigore... 6 NOTE:... 6 Art. 1 - Oggetto del regolamento DISPOSIZIONI GENERALI 1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano, per gli aspetti inerenti l igiene e la sanità pubblica, a tutte le nuove attività di lavanderia ad umido e/o a secco, di tintoria, di stireria, di recapito, di raccolta e consegna di indumenti. 1
2 2. In caso di ristrutturazione totale o parziale dei locali, delle attrezzature o dell attività si procede come indicato al punto Le norme di cui agli articoli successivi non si applicano quando si verifica il cambio di titolarità nella gestione dell attività senza che vengano apportate modifiche ai locali e alle attrezzature. 4. E ammessa la raccolta porta a porta di indumenti da pulire, purché non venga fatto uso di amplificatori sonori. 5. L attività di pulitura a secco è considerata industria insalubre di 2^ classe e pertanto sottoposta ai vincoli stabiliti dagli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS.. Art. 2 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 1. Chiunque eserciti o intenda esercitare entro il territorio comunale l attività di lavanderia a secco, e/o a umido, di tintoria, di stireria, di recapito, di raccolta e consegna di indumenti, dovrà presentare idonea Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). 2. E consentito il servizio di ritiro e di recapito a domicilio purché il materiale ritirato e quello consegnato venga racchiuso in appositi contenitori distinti per cliente. 3. La SCIA va presentata tenuto conto delle condizioni disciplinate dal presente regolamento. 4. Il trasferimento di un laboratorio in altra sede operativa dovrà avvenire secondo le modalità previste per l apertura di nuovi laboratori. Art. 3 - Contenuto della SCIA 1. La SCIA è valida per l intestatario, per i locali e comunque finché permangono le condizioni accertate all atto del rilascio. 2. La SCIA può essere concessa anche per l esercizio congiunto nella stessa sede delle attività di lavanderia a secco e/o ad umido, di tintoria, di stireria e di recapito di indumenti, compatibilmente con le disposizioni di cui al presente regolamento. 3. Nella SCIA devono essere indicati: - la regione sociale della ditta, i dati anagrafici del titolare e/o legale rappresentante e il codice fiscale; - il tipo di attività oggetto dell autorizzazione; - l ubicazione dell attività. NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. Art. 4 Presentazione della S.C.I.A. 1. La scia per l apertura di un laboratorio di cui all art. 1, vincolata al possesso dei requisiti in ordine alla destinazione d uso dei locali da utilizzare, dovrà contenere: a) nome e cognome del richiedente, data e luogo di nascita, luogo di residenza; b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società; c) tipo di attività per la quale si chiede l autorizzazione; d) numero degli addetti; 2
3 e) ubicazione dei locali e indicazione di dove si intende installare i macchinari e svolgere l attività; f) l indicazione del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di idoneità professionale. 2. Alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti: A) pianta planimetrica dei locali, in duplice copia, in scala adeguata, firmata da un tecnico abilitato, indicante la superficie, l altezza e la cubatura di ogni vano, la collocazione delle attrezzature con conteggio della superficie occupata dalle stesse; B) relazione tecnica circa l uniformità dei locali e degli impianti alle caratteristiche elencate nel presente regolamento. Art. 5 - Rilascio dell autorizzazione Abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 78/2012 Art. 6 - Norme sull autorizzazione Abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 78/2012 Art. 7 - Modifiche 1. Ogni modifica ai locali e alle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dev essere oggetto di SCIA. 2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un laboratorio, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a SCIA. 3. La sospensione dell attività per un periodo superiore a 30 giorni dovrà essere comunicata al sindaco. REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI Art. 8 - Accertamenti igienico-sanitari L accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature e dei procedimenti utilizzati dall impresa è di competenza del personale tecnico del Servizio Igiene pubblica dell ULSS n. 9. Art. 9 - Requisiti dei locali 1. Per i laboratori che usufruiscono di attrezzature a norma C.E.- (dichiarazione di conformità), è sufficiente un solo locale nel quale avviene il lavaggio, la stiratura, il ricevimento e la consegna degli indumenti. 2. I locali adibiti all esercizio dell attività devono corrispondere alle seguenti condizioni: a) altezza non inferiore ai 3 metri; b) pavimento impermeabile, pareti e soffitto intonacati a superficie liscia, la parte inferiore delle pareti dovrà essere provvista di fascia impermeabile, di altezza almeno di 1.50 metri; c) buona areazione ed illuminazione dall esterno; d) l areazione dovrà essere garantita da almeno due aperture contrapposte, di superficie minima di mq. 1,5 ciascuna. 3. Quando non fosse possibile ricavare le aperture di cui al comma 2, punto d), si dovrà provvedere al rapido ricambio dell aria attraverso un elettroventilatore di potenza tale da assicurare almeno otto ricambi d aria per ora. 3
4 4. Nei casi in cui vengano utilizzate apparecchiature di lavaggio diverse da quelle indicate al suddetto punto 1, è necessario che il laboratorio disponga di almeno due vani, distinti e separati l uno dall altro, uno per l installazione e l uso degli apparecchi di lavaggio, l essiccamento all aria degli indumenti lavati, nonché di qualsiasi altra operazione che richieda l uso di solventi; l altro per il ricevimento, la stiratura e la successiva consegna degli indumenti. 5. Eventuali condotti per l invio all esterno dell aria dei locali, nonché dell aria in uscita degli impianti di lavaggio, dovranno essere installati in modo tale da escludere danno o molestie al vicinato. E vietata la loro immissione in locali chiusi, cortili interni, canne fumarie, canali e fognature. 6. E vietato lo scarico diretto dei solventi e dei prodotti di tintoria in forma liquida (acqua di contatto) o gassosa e la loro immissione in atmosfera, nei corsi d acqua e nelle fognature stradali, senza che gli stessi siano stati sottoposti ad idoneo trattamento di depurazione, in conformità alle disposizioni contenute nella autorizzazione comunale allo scarico. 7. Ogni laboratorio di pulitura a secco, lavanderia, tintoria, stiratura, dovrà essere dotato di servizi igienici adeguati, aerati direttamente o in depressione. I servizi igienici devono avere le pareti trattate o rivestite fino ad un altezza minima di mt. 1,50 con materiale impermeabile e lavabile. 8. La stiratura e la smacchiatura manuale con l utilizzo di solventi, dovranno essere effettuate sotto aspirazione forzata dei vapori (a mezzo filtrazione) con espulsione all esterno. 9. L ambiente di lavoro dev essere predisposto in modo da assicurare la possibilità di separare convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle che producono elementi di rischio o di nocività. REQUISITI DELLE APPARECCHIATURE Art Requisiti delle apparecchiature 1. E fatto obbligo al titolare del laboratorio di curare la manutenzione delle apparecchiature di lavaggio, in modo che non abbiano a verificarsi perdite del solvente allo stato liquido o gassoso. A tal fine dovrà essere effettuato un periodico controllo degli apparecchi, delle tubazioni e dei giunti. 2. I solventi, i fanghi di risulta e gli altri residui (acqua di contatto) contenenti solventi dovranno essere conservati in recipienti a tenuta, etichettati secondo normativa in vigore, e depositati in un luogo idoneo, indicato dallo stesso titolare. NORME SANITARIE PER GLI ADDETTI Art Controlli sanitari del personale 1. Il datore di lavoro, con lavoratori dipendenti o assimilati, deve, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, effettuare entro tre mesi dall inizio dell attività una valutazione dei rischi. 2. Se la valutazione dei rischi individua dipendenti esposti a solventi (percloroetilene, tricloroetilene, altri tipi di solventi) o ad altri rischi, essi dovranno essere visitati da un medico competente, ai sensi del D. Lgs. 81/ A disposizione del personale dovranno essere tenuti idonei mezzi di pronto 4
5 soccorso con le opportune indicazioni per l uso, da impiegare in caso di necessità. Art Norme generali CAUTELE D ESERCIZIO 1. La manipolazione degli indumenti dovrà essere effettuata con il rispetto delle norme igieniche più elementari, mantenendo una netta separazione tra gli abiti sudici e quelli già lavati. 2. Gli indumenti lavati non dovranno essere sottoposti a stiratura se non dopo un congruo intervallo di tempo e ciò al fine di assicurare la totale eliminazione dagli stessi di qualsiasi traccia di solvente. 3. Nei locali di lavoro è vietato tenere apparecchi a fuoco diretto (stufe a legno, gas, kerosene, ecc.) a resistenze elettriche scoperte ed in genere sostanze accese di qualsiasi natura, onde evitare che i vapori del solvente possano decomporsi dando origine a composti tossici. 4. E vietato l esercizio dell attività nei laboratori di lavaggio a secco durante le ore notturne. 5. E vietato tenere solventi in recipienti scoperti, compiere qualsiasi operazione di lavaggio all aperto, in cortili o sotto tettoie e di fumare nei locali del laboratorio. 6. E fatto obbligo di munire tutti i flaconi, bottiglie e contenitori di solventi di etichette chiaramente visibili ed indicanti il liquido o sostanza contenuti e la loro pericolosità. Art Controlli CONTROLLI E SANZIONI 1. Gli agenti incaricati della vigilanza e il personale della locale ULSS sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette. 2. I titolari di laboratori dovranno ottemperare alle prescrizioni che, caso per caso, potrà dare il sindaco, in materia di tutela della salute pubblica, su proposta dei competenti servizi. A tal fine, e per l osservanza delle disposizioni del presente regolamento, sarà mantenuta una costante vigilanza sulle condizioni di salubrità di ogni locale di lavoro. 3. Restano, in ogni caso, fatti salvi i vincoli legislativi di natura urbanistica e/o ambientale. Art Sanzioni 1. Nei confronti di chi trasgredisce le norme del presente regolamento, quando non costituiscano infrazioni alle norme previste dal codice penale o da altre leggi e regolamenti, è inflitta dall autorità comunale, con le stesse procedure di cui al punto 1, la sanzione di cui all art. 7 bis del D.Lgs. 267/ Art Provvedimenti d urgenza 1. Indipendentemente dall applicazione delle sanzioni previste nel precedente art. 13, nei casi contingibili ed urgenti determinati per motivi di igiene pubblica e tutela della salute, potranno essere adottati dal sindaco provvedimenti 5
6 d ufficio quali: 1) la chiusura dell esercizio; 2) la sospensione dell attività; 3) qualsiasi misura necessaria ed idonea alla tutela della salute pubblica. NORME FINALI E TRANSITORIE Art Conversioni delle vecchie autorizzazioni 1. I titolari dei laboratori dovranno, entro novanta giorni dall entrata in vigore del presente regolamento presentare apposita richiesta di conversione della precedente autorizzazione in base alle tipologie previste nello stesso regolamento. 2. Nei casi di trasferimento dell attività in altri locali o di cambio della titolarità, la nuova autorizzazione potrà essere rilasciata solo a condizione che siano rispettate tutte le norme previste dal regolamento, fermo restando quanto indicato dal successivo comma 5 del presente articolo. 3. Per i laboratori esistenti ma non aventi i requisiti previsti dal presente regolamento, l ufficio comunale competente provvederà, su proposta della competente ULSS, a indicare, caso per caso, le modalità e i tempi per attuare gli opportuni adeguamenti. 4. I laboratori a servizio delle collettività dovranno osservare le norme indicate nel presente regolamento. 5. Per i laboratori attualmente in possesso dell autorizzazione, è possibile utilizzare un unico locale, a condizione che le attrezzature siano o vengano adeguate alle norme sulla marcatura C.E. 6. L esecuzione del presente regolamento è affidata al personale di polizia municipale. Per la sorveglianza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute pubblica il personale tecnico dell ULSS competente provvederà ad effettuare verifiche e controlli sia su richiesta del Comune che secondo direttive generali di settore. Art Abrogazione norme precedenti 1. E abrogato il precedente regolamento comunale, approvato con delibera di Consiglio comunale n /440 del e successive modifiche. Art Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dall esecutività della delibera approvativa. NOTE: Settore / Servizio responsabile: Settore Sportello unico per le imprese e i cittadini / Servizio Attività produttive Approvazione / Ultima modifica: Deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del Contenuto ultima modifica: Modifiche varie 6
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