La fatturazione elettronica verso i privati inquadramento generale e riflessi sugli adempimenti e detrazione

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1 La fatturazione elettronica verso i privati inquadramento generale e riflessi sugli adempimenti e detrazione Dott.ssa Gabriella Strano

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO: FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO PRIVATI Decisione di Esecuzione (EU) 2018/593 Art. 1, comma 909 e commi da 925 to 927, Legge di Bilancio 2018 (Legge no. 27/12/2017 no. 205, G.U. 29/12/2017) Emendamenti al Decreto Legislativo no. 127/2015 D.L. 23/10/2018, n. 119 e Legge di conversione 17/12/2018 n. 136 MISURE ATTUATIVE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA Provvedimento no /2018 del 30/4/2018 dell Agenzia delle Entrate Specifiche Tecniche versione 1.3. del 21/12/2018 Provvedimento no del 13/06/2018 dell Agenzia delle Entrate PRASSI Circolare 2/7/2018 n. 13/E FAQ i/faq+fe 18/02/2019 Titolo documento 2

3 OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO I PRIVATI La Legge n. 205/2017 art. 1, comma 909 (modifica D.Lgs. N. 127/2015 art. 1, co. 3) ha introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2019: l obbligo di fatturazione elettronica utilizzando il SdI per tutte le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate tra operatori residenti, stabiliti nel territorio dello Stato (B2B e B2C) l obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture relative alle operazioni da e verso l estero (intra ed extracomunitarie) con cadenza mensile (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento) cd. ESTEROMETRO 18/02/2019 Titolo documento 3

4 OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO I PRIVATI: DECORRENZA L obbligo di fatturazione elettronica scatta per le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2019 il momento da cui decorre l obbligo è legato all effettiva emissione della fattura. se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all obbligo della fatturazione elettronica. se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica. In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica FAQ n. 20 pubblicata il 27 novembre /02/2019 Titolo documento 4

5 Soggetti obbligati AMBITO SOGGETTIVO Tutti i soggetti IVA residenti, stabiliti in Italia: soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero; stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera: - domicilio il luogo in cui si trova la sede legale - residenza quello in cui si trova la sede effettiva. 18/02/2019 Titolo documento 5

6 Soggetti esonerati: AMBITO SOGGETTIVO i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto regime di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 Luglio 2011, n. 98 i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 Dicembre 2014, n. 190; i piccoli produttori agricoli (di cui all art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall emissione di fatture anche prima dell introduzione dell obbligo di fatturazione elettronica; Enti sportivi e non profit aderenti alla 398/91, con ricavi commerciali del 2018 sino a ; i soggetti non stabiliti, residenti in Italia; per il periodo di imposta 2019, fatture con dati sanitari, anche nel caso di rifiuto della trasmissione al Sistema tessera sanitaria DIVIETO 18/02/2019 Titolo documento 6

7 AMBITO SOGGETTIVO Soggetti non residenti identificati in Italia Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l obbligo, dal 1 gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3bis dell art. 1 del d.lgs. n. 127/15. Qualora l operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito nel campo codice destinatario della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche FAQ n. 30 pubblicata il 27 novembre /02/2019 Titolo documento 7

8 AMBITO SOGGETTIVO Fatture con dati sanitari per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria FAQ n. 56 pubblicata il 29 gennaio Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell opposizione manifestata dall interessato FAQ n. 57 pubblicata il 29 gennaio /02/2019 Titolo documento 8

9 AMBITO OGGETTIVO Cessioni di beni e prestazioni di servizi domestiche per le quali sia emessa fattura di vendita e relative variazioni. Sono dunque escluse dall obbligo di fatturazione elettronica: Cessioni intra UE di beni; Esportazioni Prestazioni di servizi intra UE Prestazioni di servizi extra-ue Cessioni certificate da scontrino o ricevuta fiscale 18/02/2019 Titolo documento 9

10 AMBITO OGGETTIVO: TIPOLOGIA DI DOCUMENTI I soggetti passivi devono trasmettere elettronicamente i seguenti documenti: - Fatture (TD01) - Acconto/Anticipo su fattura (TD02) - Acconto/Anticipo su parcella (TD03) - Note di Credito(TD04) - Note di Debito(TD05) - Parcella (TD06) - Autofattura (TD20) 18/02/2019 Titolo documento 10

11 AUTOFATTURE E REVERSE CHARGE TIPOLOGIA OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA NOTE Autofattura «spia» SI <Tipo documento> TD20 Autofattura per autoconsumo SI <Tipo documento> TD01 Autofattura per omaggi SI <Tipo documento> TD01 Fattura attiva in reverse charge interno Integrazione fattura passiva reverse charge interno Integrazione di fatture di acquisto intracomunitarie Autofatture su acquisti da soggetti extracomunitari SI NO <Tipo documento> TD01 <Natura> N6 Facoltà di inviare il documento di integrazione al SDI <Tipo documento> TD01 NO Gestione con le tradizionali modalità > no obbligo di fattura elettronica bensì obbligo di NO comunicazione mediante il c.d. esterometro 18/02/2019 Titolo documento 11

12 Schema di riferimento del processo di Fatturazione Elettronica 18/02/2019 Titolo documento 12

13 Schema di riferimento del processo di Fatturazione Elettronica 18/02/2019 Titolo documento 13

14 DEFINIZIONE DI FATTURA ELETTRONICA Art. 21 D.P.R. 633/1972 Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; Provvedimento 30/4/2018 n la fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (da ora in poi, SdI), di cui al decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente. DOCUMENTO INFORMATICO FORMATO STRUTTURATO (XML) CONFORME ALLE SPECIFICHE TECNICHE DELL ALLEGATO A DEL PROVVEDIMENTO TRASMESSO PER VIA TELEMATICA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) RECAPITATO DAL SDI AL SOGGETTO RICEVENTE 18/02/2019 Titolo documento 14

15 La struttura del file XML della fattura elettronica è composta da sezione Header e sezione Body. Nella sezione Header sono riportati i dati di trasmissione e delle parti coinvolte nel processo. Nella sezione Body sono riportati I dati generali della fattura, il dettaglio dei beni e servizi oggetto di fattura i dati di pagamento ed altri. La struttura della fattura può includere più line di dettaglio rappresentate dalle sezioni Le varie sezioni sono aggregate in base alla aliquota IVA e ne vengono riportati i dati cumulativi dalle sezioni Le fatture possono essere inviate al Sistema SDI con i seguenti formati: Singolo file XML contenente singola fattura Singolo file XML contenente più fatture Singolo ZIP file contenente uno o più file La struttura del file XML della fattura 18/02/2019 Titolo documento 15

16 CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA La fattura elettronica deve contenere: Elementi obbligatori di cui agli art. 21 e 21-bis del D.P.R. 633/1972; Informazioni obbligatorie indicate nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento 89747/2018; A integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori (dati relativi all ordine di acquisto, al trasporto, al pagamento, etc.). 18/02/2019 Titolo documento 16

17 CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA: DATI OBBLIGATORI a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; DATI OBBLIGATORI ART. 21 DEL D.P.R. 633/1972 c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale; g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2; i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo 18/02/2019 Titolo documento 17

18 CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA: INFORMAZIONI OBBLIGATORIE IdTrasmittente (identificativo fiscale del soggetto trasmittente). ProgressivoInvio: progressivo che il soggetto trasmittente attribuisce al file che inoltra al Sistema di Interscambio per una propria finalità di identificazione univoca. FormatoTrasmissione: codice identificativo del tipo di trasmissione che si sta effettuando e del relativo formato. Va sempre valorizzato con FPR12. CodiceDestinatario: identifica il canale telematico sul quale recapitare la fattura; deve contenere un valore alfanumerico di 7 caratteri. PECDestinatario. 18/02/2019 Titolo documento 18

19 CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA: ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE (esempi) Regime regime fiscale del cedente/prestatore Tipo del documento Natura dell operazione 18/02/2019 Titolo documento 19

20 TERMINE EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA Art. 6 D.P.R. 633/1972 La fattura è emessa la momento di effettuazione dell operazione Art. 21 D.P.R. 633/1972 La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente Provvedimento 89757/2018 La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo Data della sezione DatiGenerali del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del D.P.R. 633/1972: la fattura elettronica scartata dal SdI si considera non emessa. 18/02/2019 Titolo documento 20

21 Dal 1 luglio 2019 TERMINE EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA L emissione della fattura può avvenire entro 10 giorni dall effettuazione dell operazione che la stessa documenta. Nel presupposto che la fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa utilizzando il Sistema di Interscambio, è necessario che nel più ampio arco temporale riconosciuto dalla norma (10 giorni) sia effettuata anche tale trasmissione (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e Legge di conversione 17/12/2018 n. 136). Se la data di effettuazione dell operazione è diversa dalla data di emissione della fattura, la fattura deve indicare anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo art. 21, comma 12, lett. g-bis D.P.R. 633/ /02/2019 Titolo documento 21

22 Semplificazioni per l avvio della fatturazione elettronica (D.L. 23/10/2018, n. 119 e Legge di conversione 17/12/2018 n. 136) fino al 30 settembre 2019 Attenuazione delle effetti sanzionatori per la tardiva emissione della fattura elettronica: le sanzioni per tardiva trasmissione della fattura elettronica (di cui all art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997) non si applicano se la fattura è emessa (e trasmessa) entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (ossia entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione), ovvero si applicano con riduzione dell 80 per cento, a condizione che la fattura elettronica sia emessa (e trasmessa) entro il termine di effettuazione della liquidazione dell imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. 18/02/2019 Titolo documento 22

23 TERMINE EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA Data effettuazione Data fattura Data trasmissione SDI 25/2/ /2/ /2/2019 Regola generale 25/2/2019 9/3/2019 9/3/2019 Nessuna sanzione fino al 30/9/ /2/ /4/ /4/ /2/2019 6/3/2019 7/3/2019 Sanzione ridotta fino al 30/9/2019 Indicazione data effettuazione secondo semestre /02/2019 Titolo documento 23

24 Schema di riferimento del processo di Fatturazione Elettronica 18/02/2019 Titolo documento 24

25 CANALI DI COMUNICAZIONE CON SDI Le fatture elettroniche possono essere inviate al SDI attraverso l accesso - con le credenziali rilasciate dall Agenzia delle Entrate - al portale Fatture e Corrispettivi oppure attraverso i seguenti canali: PEC Canale SFTP (Secure File Transfer Protocol) Canale Web Services 18/02/2019 Titolo documento 25

26 CANALI DI COMUNICAZIONE CON SDI: PEC Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI, si dovrà: 1. predisporre il messaggio di PEC 2. inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC 3. inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it. Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche. 18/02/2019 Titolo documento 26

27 CANALI DI COMUNICAZIONE CON SDI: Canale SFTP e Canale Web Services Necessitano di un preventivo processo di accreditamento al SdI per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI: al termine di tale procedura il SdI, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre ( codice destinatario ) 18/02/2019 Titolo documento 27

28 Schema di riferimento del processo di Fatturazione Elettronica 18/02/2019 Titolo documento 28

29 CONTROLLI EFFETTUATI DAL SDI verifica che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge (art. 21 ovvero 21-bis del D.P.R. n. 633/1972); verifica che i valori della partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) e della partita Iva oppure del Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esistenti, cioè presenti in Anagrafe Tributaria; verifica che sia inserito in fattura l indirizzo telematico dove recapitare il file, cioè che sia almeno compilato il campo «Codice Destinatario»; verifica che ci sia coerenza tra i valori dell imponibile, dell aliquota e dell Iva (ad esempio, se l imponibile è 100 euro, l aliquota è 22%, l Iva sia di 22 euro); controlla inoltre che il file della stessa fattura elettronica non sia stato già inviato (duplicato). 18/02/2019 Titolo documento 29

30 CONTROLLI EFFETTUATI DAL SDI: RICEVUTE DI SCARTO Modalità di inoltro di una fattura scartata La fattura elettronica scartata dallo SDI andrebbe preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SDI) entro cinque giorni dalla notifica di scarto con la data ed il numero del documento originario; Tuttavia, qualora il documento non possa essere emesso con la medesima data e numero, sarà necessario procedere secondo una delle seguenti modalità alternative, garantendo ad ogni modo la corretta liquidazione dell imposta in ragione dell operazione effettuata: - emissione di fattura elettronica con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SDI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SDI e successivamente stornata con variazione contabile interna; - emissione di fattura elettronica con nuovo numero e data, ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SDI (a titolo di esempio, potranno adottarsi le numerazioni del tipo 1/R ovvero 1/S volte ad identificare le fatture, inserite in apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1, scartata dal SDI). 18/02/2019 Titolo documento 30

31 CONTROLLI EFFETTUATI DAL SDI: IMPOSSIBILITA DI CONSEGNA Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo): il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare per vie diverse dal SdI al cessionario/committente che l originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell area riservata del sito web dell Agenzia delle entrate tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. 18/02/2019 Titolo documento 31

32 Schema di riferimento del processo di Fatturazione Elettronica 18/02/2019 Titolo documento 32

33 CANALE DI RICEZIONE SdI recapita la fattura elettronica attraverso le seguenti modalità: PEC Canale SFTP (Secure File Transfer Protocol) Canale Web Services Preventivo accreditamento Per il recapito della fattura elettronica l Agenzia delle entrate rende disponibile un servizio di registrazione dell indirizzo telematico (vale a dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione del file il numero di partita IVA è sempre associato al canale prescelto. 18/02/2019 Titolo documento 33

34 MOMENTO DI RECEZIONE DELLA FATTURA La data di ricezione da parte del destinatario Coincide con la data indicata nella ricevuta di consegna al mittente che viene messa a disposizione del destinatario con le modalità proprie del canale di ricezione prescelto; coincide con la data di presa visione della fattura nell area web riservata nei casi di impossibilità di recapito; coincide con la data di messa a disposizione del file nell area web riservata nel caso di privati e soggetti esonerati NON E POSSIBILE VEICOLARE ALCUN TIPO DI COMUNICAZIONE DI RIFIUTO O CONTESTAZIONE ATTRAVERSO IL CANALE SDI 18/02/2019 Titolo documento 34

35 DETRAZIONE La data di ricezione della fattura elettronica certificata dal Sistema d interscambio costituisce, ai fini fiscali, il termine dal quale decorre la possibilità per il cessionario/committente per esercitare il diritto a detrarre l imposta addebitata dal fornitore. Entro il giorno 16 di ciascun mese, può essere esercitato il diritto alla detrazione dell imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell anno precedente. Ad esempio, se nei primi giorni di febbraio del 2019 il cliente riceve una fattura relativa a un operazione che è stata effettuata il 31 gennaio 2019, potrà detrarla nella liquidazione del 16 febbraio a condizione che provveda alla sua annotazione sul registro acquisti entro il 15 del mese di febbraio. 18/02/2019 Titolo documento 35

36 DETRAZIONE 1) fatture per operazioni effettuate nel 2018 ricevute e registrate entro la fine dell anno: in questo caso il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2018 (16 gennaio 2019); 2) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018 ricevute nel 2019: in questo caso, si potrà esercitare il diritto alla detrazione dell imposta solo nel 2019 anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio, data l esclusione prevista dalla novellata formulazione dell articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998; 3) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018 ricevute nello stesso mese, ma registrate nel 2019: in questo caso il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa all anno 2018 e si renderà opportuna la predisposizione di un apposito registro Iva sezionale; 1) fatture per operazioni effettuate nel 2019: in questo caso il diritto alla detrazione si potrà esercitare anche in relazione ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l operazione. 18/02/2019 Titolo documento 36

37 DETRAZIONE Data effettuazione Data ricezione fattura Registrazione Detrazione Dicembre 2018 Dicembre 2018 Dicembre Gennaio 2019 Dicembre Gennaio 2019 Gennaio Febbraio 2019 Dicembre 2018 Dicembre 2018 Febbraio 2019 Dichiarazione IVA Gennaio Febbraio Febbraio Febbraio /02/2019 Titolo documento 37

38 DETRAZIONE Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al sdi, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l IVA relativa. 18/02/2019 Titolo documento 38

39 ESTEROMETRO A partire dal viene introdotta la c.d. Comunicazione delle operazioni transfrontaliere avente ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato I dati di tali operazioni dovranno essere trasmesse in via telematica entro l ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o ricevuto con le stesse modalità di trasmissione delle fatture elettroniche (i.e. XML); Ai sensi del provvedimento n /2018 costituiscono oggetto di trasmissione le seguenti informazioni: - i dati identificativi del cedente/prestatore; - i dati identificativi del cessionario/committente; - La data del documento comprovante l operazione; - La data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione); - Il numero documento; - La base imponibile, l aliquota IVA e l imposta, ovvero, qualora l operazione non comporti l annotazione dell imposta sul documento, la tipologia di operazione. 18/02/2019 Titolo documento 39

40 ESTEROMETRO Soggetti obbligati: soggetti residenti, stabiliti che abbiano posto in essere cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per le quali non sia stata emessa una bolletta doganale ovvero non siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Soggetti esonerati: soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato che abbiano posto in essere cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per le quali sia stata emessa una bolletta doganale ovvero siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. 18/02/2019 Titolo documento 40

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