CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

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1 CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA Determinazione N / 2017 Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA AMBIENTE Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ALLA DITTA SUPERBETON S.P.A. PER L IMPIANTO IN VIA B. CRISTOFORI FG. 72 MAPP JESOLO Visti: Il dirigente i. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ; ii. la Legge Regionale , n. 33 e successive modifiche ed integrazioni; iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni ; iv. l'art. 23, comma 1-bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015; v. l articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56: - al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni; - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell organizzazione dell ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze; - al comma 50 dispone, tra l altro, che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267); vi. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016; vii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali ed in particolare l art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall art. 2; viii. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante Norme in materia ambientale ;

2 ix. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi; x. il D.M che istituisce il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, ai sensi dell art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell art. 14-bis del D.L , n. 78, convertito, con modificazione dalla legge , n. 102; xi. la D.G.R.V. n del , relativa alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell attività di smaltimento e recupero dei rifiuti; Viste xii. la D.G.R.V. n del e la successiva D.G.R.V. n del , che hanno definito le Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione e le Modalità operative per la gestione e l utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti ; xiii. la D.G.R.V. n del che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti; xiv. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque; xv. l allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative; xvi. l articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l assoggettamento all autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia; xvii.l articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del , n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell ,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n del alla data di pubblicazione sul B.U.R , n. 88; xviii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n del , in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 Parte V All. I; xix. la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico ; xx. la Deliberazione della Giunta Regionale n.1775 del avente per oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ; xxi. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del avente per oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ; i. la L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche ai sensi della quale sono state adottate misure per lo snellimento dell attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; ii. la deliberazione n. 230 del , con cui la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l adozione di atti che impegnano l Amministrazione verso l esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale; Visto che i. con prot. n del è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 3 al competente SUAP del Comune di JESOLO in data dalla ditta SUPERBETON

3 S.p.A., con sede legale in SUSEGANA - Via IV Novembre 18, in occasione del rinnovo dell autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura; ii. con prot. n del 30/06/2015 la ditta ha integrato la richiesta di rinnovo dell autorizzazione allo scarico chiedendo l inserimento dei codici CER , , appartenenti al par 7.1 del DM 05/02/98 senza modificare i quantitativi dei rifiuti già autorizzati iii. con nota prot. n del 04/09/2015 è stato comunicato alla ditta che le integrazioni dei CER richiesti risulta essere una modifica non sostanziale della comunicazione in procedura semplificata pertanto la ditta può attuare le modifiche richieste che verranno formalmente recepite nella determina di AUA; iv. con prot. n del 30/07/2015 la ditta ha trasmesso copia della quietanza di pagamento della polizza RCI; v. con nota prot. n del 27/01/2016. questa Amministrazione ha comunicato l avvio del procedimento ai sensi dell art. 7 della L. 241/90; vi. con nota prot. n del 27/01/2016 questa Amministrazione ha richiesto a Azienda Servizi Integrati Spa l atto di assenso relativo all ambito di pertinenza per gli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura vii. con nota prot. n del 27/01/2016 è stato chiesto al comune di Jesolo e all ARPAV agenti fisici il nulla osta ai sensi dell art. 8, commi 4 o 6 della L. n. 447 del 26/10/1995 e la verifica della regolarità degli interventi edilizi presenti sull area, in particolare in ordine ad autorizzazioni edilizie degli immobili, destinazioni d uso e agibilità dei locali; viii. con nota del 23/02/2016 è pervenuto la nota del comune di Jesolo Area lavori pubblici e Urbanistica nella quale è stata certificata la conformità urbanistica della ditta; ix. con prot. n del 12/02/2016 è stato acquisito agli atti di questa Amministrazione l atto di assenso di Azienda Servizi Integrati Spa relativo a allacciamento e scarico in rete fognaria pubblica; x. con nota prot. n del 29/02/2016 è pervenuto il parere del comune di Jesolo, che allega il parere dell ARPAV Agenti Fisici n. 34/RU/16 del 23/02/2016 ; xi. con nota prot del è stato chiesto alla ditta di trasmettere entro 30 giorni quanto richiesto nella nota ARPAV n. 34/RU/16 del 23/02/2016 e di dare riscontro dell esito del procedimento relativo al rilascio del permesso a costruire in sanatoria presentato al comune di Jesolo dalla ditta in data 05/11/2012; xii. con nota prot. n del 07/03/2016 il comune di Jesolo Settore Edilizia Privata ha specificato di non ritenere conforme lo stato dei luoghi dell impianto quanto presente agli atti: DIA n. 263 del 18/12/97 prot. n (PE 97/1078) per realizzazione di recinzione perimetrale; DIA n del 21/10*1998 prot. n (PE 98/1048) per realizzazione di rete di smaltimento delle acque meteoriche del piazzale dell impianto di betonaggio: DIA n del 24/01/2000 prot. n (PE 00/77) per opere di realizzazione di nuovo silos per lo stoccaggio del calcestruzzo; Concessione edilizia in sanatoria n. C/00/8007 in data 24/08/2000 (PE 00/657) per sanatoria per installazione impianto di betonaggio; DIA n del 30/07/2010 prot. n (PE 02/41) per installazione impianti tecnologici; L impianto di betonaggio è sprovvisto di certificato di agibilità; xiii. con la medesima nota il Comune ha inoltre fatto presente che in data 05/11/2012 la ditta ha presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria al fine di ottenere idoneo titolo edilizio per difformità presenti sui fabbricati e gli impianti esistenti nell area. La pratica risulta alla stato attuale in attesa di chiarimenti e integrazioni; xiv. con nota prot. n del 25/03/2016 la ditta, in merito al procedimento relativo al rilascio del permesso a costruire presentato al comune di Jesolo in data 05/11/2012, ha comunicato che le pratiche sono in fase di svolgimento. Inoltre è in corso la predisposizione della pratica per l ULSS per l ottenimento del parere a seguito del quale saranno predisposte le integrazioni per il Comune; xv. con nota prot. n del 07/07/2016 è stato informato il Comune di Jesolo che, dagli atti in possesso della Città metropolitana di Venezia, si evince che l attività della ditta non è allo stato attuale conforme ai titoli edilizi ed è sprovvista del certificato di agibilità e pertanto, salvo diversa comunicazione da parte del Comune medesimo entro 15 giorni, questa Amministrazione procederà con la comunicazione alla ditta dei motivi ostativi all accoglimento dell istanza di A.U.A; xvi. non essendo pervenuto riscontro da parte del Comune di Jesolo, con prot del è stato comunicato che:

4 ai sensi dell art. 10 della L. 241/90 e smi, che la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale effettuata ai sensi dell art. 3 del D.P.R , n. 59, pervenuta in data , acquisita agli atti con prot. n del , per l impianto sito in Via Cristofori in Comune di Jesolo, predisposta in occasione del necessario rinnovo dell autorizzazione agli scarichi di acque reflue diverse dalla domestiche in pubblica fognatura gestita da ASI SPA, non può essere accolta, in quanto non vi sono i presupposti per la prosecuzione dell attività di recupero svolta visto che l impianto risulta privo dei necessari titoli autorizzativi edilizi e del certificato di agibilità. ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/90 e smi, l avvio del procedimento volto al Divieto di prosecuzione dell attività svolta ai sensi dell art. 216 del D.Lgs. 152/2006, per le stesse motivazioni di cui sopra. xvii. con prot del , si acquisisce la trasmissione alla ditta da parte del SUAP della nota prot del ; xviii. con nota prot. n del 12/10/2016 la ditta, in merito al procedimento relativo al rilascio del permesso a costruire presentato al comune di Jesolo in data 05/11/2012, ha dato atto di aver trasmesso al Comune di Jesolo, in data 11/10/2016, la documentazione integrativa per l ottenimento del certificato di agibilità allegando il parere dell ULSS 10, la dichiarazione di conformità a regola d arte degli impianti e la certificazione di idoneità statica dei fabbricati. Alla pratica è altresì allegata la valutazione di impatto acustico; xix. con prot del , è stato chiesto al Comune di comunicare entro 30 giorni gli esiti delle verifiche svolte sulla documentazione presentata dalla ditta al fine della conclusione del procedimento di rilascio del provvedimento di AUA. xx. non è pervenuta alcuna segnalazione di irregolarità da parte del Comune di Jesolo; xxi. con prot. n del 23/12/2016 è stata rilasciata la determina di AUA alla ditta; xxii.con prot. n del 17/02/2017 la ditta ha trasmesso l appendice n. 1 alla fideiussione n di recepimento della determina di AUA n del 23/12/2016; xxiii. con prot. n del 04/05/2017 è stata accettata l appendice n. 1 del 30/01/2017 alla fideiussione n per il provvedimento n del 23/12/2016; xxiv. con nota prot. n del 10/05/2017 la ditta ha richiesto la modifica della tabella dei rifiuti di cui all art. 3.2 della determina prot. n del 23/12/2016 in quanto in fase di stampa è risultata erroneamente impaginata; Considerato che: i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta l Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti: autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all art. 269 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Venezia ai sensi dell art. 281 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06 con prot. n del ; comunicazione in materia di rifiuti di cui all art. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06 presentata alla Provincia di Venezia del 29/05/2012 ed acquisita con prot. n del 01/06/2012; autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. 152/06 in pubblica fognatura di acque reflue industriali rilasciata dal Azienda Servizi Integrati Spa con n del 09/02/2016 trasmessa con prot. n del 12/02/2016; valutazione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6 della L. 447/1995; ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del , all art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche non rientrano nella disciplina dell Autorizzazione Unica Ambientale; iii. che le superfici dell insediamento di cui si tratta ricadono fra quelle di cui al comma 3 lett. C) del succitato articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del , n. 107 e che, pertanto, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e, in particolare, quelle di prima pioggia da assoggettare al rilascio di una specifica autorizzazione e al rispetto dei valori limite fissati dalle norme nazionali vigenti in materia di tutela delle acque dall inquinamento; iv. l art. 3, c. 6 del D.P.R. n. 59/2013 prevede una durata dell Autorizzazione Unica Ambientale pari ad anni 15; v. la D.G.R.V. n del prevede che l autorizzazione assuma efficacia dall accettazione delle

5 garanzie finanziarie dovute per l attività, che possono essere prestate anche per una durata inferiore a quella dell autorizzazione (per un periodo non inferiore a 3 anni) fatto salvo che il loro rinnovo, comprensivo dell adeguamento ISTAT dell importo garantito, deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione dell autorizzazione) Preso atto che con prot. n del 12/02/2016 è stato acquisito agli atti di questa Amministrazione l atto di assenso di Azienda Servizi Integrati Spa relativo a allacciamento e scarico in rete fognaria pubblica; Considerato che non è pervenuto il parere del comune di Jesolo sulla valutazione di impatto acustico, per cui non è possibile includere nell AUA il nulla osta ai sensi dell art. 8 commi 4 o 6 della L. n. 447 del 26/10/1995; Visto che l attività è garantita dalla polizza fideiussoria n emessa da Axa Assicurazioni SpA con scadenza il 28/5/2017, accettata con nota prot del e successiva appendice n. 1, accettata con prot. n del 04/05/2017, che ha prorogato la scadenza fino al 28/05/2022; Dato atto che la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali; Ritenuto di sostituire il provvedimento prot. n del 23/12/2016, recependo la richiesta acquisita al prot. n del 10/05/2017 di reimpagninazione della tabella, DETERMINA 1 L autorizzazione prot. n del 23/12/2016 rilasciata ai sensi dell art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell art. 26 della L.R. 3/2000, alla ditta SUPERBETON S.p.A., con sede legale in Comune di SUSEGANA - Via IV Novembre 18, C.F è sostituita dal presente provvedimento. Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 art. 3 è rilasciata l Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta SUPERBETON S.p.A., con sede legale in Comune di SUSEGANA - Via IV Novembre 18, C.F in occasione del rinnovo dell autorizzazione allo scarico dello stabilimento sito in Comune di JESOLO Via B. Cristofori, Foglio 72 mapp del censuario del Comune di JESOLO. La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti i titoli abilitativi ambientali già in possesso della ditta in oggetto e citati in premessa. 2 L autorizzazione rilasciata ha validità fino al 23/12/ L efficacia del presente provvedimento è subordinata alla validità delle polizze fideiussorie prestate ai sensi dei successivi punti, come attestati da relativi atti di accettazione. 4 La ditta è tenuta a presentare entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento l appendice alla fideiussione dovuta ai sensi della DGRV n del secondo il modello allegato al presente provvedimento. L appendice andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione. La Ditta dovrà inviare a questa Amministrazione copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa di Responsabilità Civile Inquinamento entro 30 giorni da ogni rinnovo; 5 Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria almeno 6 mesi prima della scadenza delle polizza stessa comporta l automatica sospensione dell efficacia del presente provvedimento. In tal caso, entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti. 6 Al fine di attestare l efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione. 7

6 Ai fini del rinnovo del presente provvedimento, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata a questa Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall art. 5 comma 2 del citato D.P.R. 8 La validità della presente iscrizione è subordinata all ottenimento del certificato di agibilità per i fabbricati e gli impianti esistenti nell area, in esito alla trasmissione al Comune di Jesolo, in data 11/10/2016, della documentazione integrativa. 9 Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto lo stabilimento: EMISSIONI IN ATMOSFERA La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 dell art. 281 comma 1 lett. a) alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1 luglio 1988 provenienti dallo stabilimento citato in oggetto. a. I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 1, 2 e 3. b. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 1) le concentrazioni all emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 Parte V All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n del , citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti; Camino (n ) Reparto Inquinante Flusso di massa (g/h) carico autobetoniere e silos C (cemento) sili A e B stoccaggio cemento silos stoccaggio cenere Polveri 120 Polveri 10 Polveri 20 2) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini n. 1, 2 e 3. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al quaderno di cui al p.to 3.1, lett. b.-3), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare; 3) dovrà essere effettuata la manutenzione periodica dei filtri di abbattimento delle polveri ai camini n. 1,2 e 3, con sostituzione degli stessi con cadenza idonea. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere registrate in un apposito quaderno di manutenzione sottoscritto da personale responsabile opportunamente incaricato che dovrà essere tenuto presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie; 4) nelle fasi di movimentazione delle materie prime dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse di polveri, secondo quanto previsto alla parte I dell Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

7 5) le aree dello stabilimento destinate agli spostamenti delle autobetoniere dovranno essere opportunamente pavimentate e periodicamente bagnate al fine di ridurre la dispersione di polveri; 6) deve essere presente una barriera arborea perimetrale allo stabilimento realizzata secondo modalità concordate con il Comune competente per territorio; 7) lo stabilimento deve essere dotato di un area di lavaggio delle autobetoniere o degli autoarticolati con cassone per il trasporto degli inerti opportunamente attrezzata e situata in prossimità dell uscita; 8) la ditta deve provvedere alla raccolta e al trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali e lavaggio impianti prima del loro invio in fognatura o altro corpo recettore; 9) l attività di recupero di rifiuti in regime di comunicazione deve essere effettuata dalla ditta ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs.152/2006; 10) l attività deve essere dotata di un impianto movibile per la bagnatura dei cumuli; 11) lo stoccaggio delle ceneri deve essere effettuato esclusivamente in silos. c. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati. d. Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. e. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III GESTIONE RIFIUTI La ditta è iscritta al n. 359 del Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti ai sensi dell art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi. La ditta può svolgere la sua attività presso lo stabilimento in oggetto nel rispetto: delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalle norme in materia ambientale; delle norme tecniche prescritte dal D.M. 05/02/98 e s.m.i. di quanto dichiarato nell Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale citata in premessa e secondo le modalità di seguito riportate: D.M. 05/02/98 e smi (vigente dal 2006) Tipologia rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto ceneri dalla combustione di carbone e lignite,anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali Attività di recupero Codice CER R Quantità istantanea massima di stoccaggio (t) 900 R5,R Quantità annua trattata (t/a) TOTALE QUANTITA' ANNUA TRATTATA (t/a) TOTALE QUANTITA' ISTANTANEA IN STOCCAGGIO (t) 980

8 Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli organi di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA La ditta dovrà rispettare le prescrizioni riportate nell atto di assenso n del 09/02/2016, emesso da ASI Azienda Servizi Integrati S.p.A., acquisito agli atti con prot. n del 09/11/2015, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1). 10 Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell autocertificazione. Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale C.F. e partita I.V.A. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.). 11 Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti. 12 Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l applicazione delle sanzioni di legge e l adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti; 13 Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente. 14 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata. 15 Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia. 16 Il presente provvedimento viene trasmesso: al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente al Comune competente per l inoltro agli uffici comunali interessati al Dipartimento Provinciale di Venezia dell A.R.P.A.V. all Osservatorio Regionale sui Rifiuti di A.R.P.A.V. a Asi Azienda Servizi Integrati Spa Si attesta, ai sensi dell art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa relativa al presente provvedimento IL DIRIGENTE MASSIMO GATTOLIN

9 atto firmato digitalmente

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