SCHEMA DI ACCORDO CON LE FARMACIE SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI IN PHT PER IL PERIODO LA GIUNTA REGIONALE

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1 DELIBERAZIONE N. VIII/10411 DEL Oggetto: SCHEMA DI ACCORDO CON LE FARMACIE SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI IN PHT PER IL PERIODO LA GIUNTA REGIONALE VISTO il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ed, in particolare, l art. 2, comma 3 che prevede: Saranno individuate attraverso gli accordi regionali previsti dal D.Lgs. n. 502/1992, art. 8, comma 2, lettera c), modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo, con i rappresentanti della categoria, le relative condizioni economiche. ( ) ; VISTO il Decreto Legge n. 347 del 19 settembre 2001 Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 405 del 26 novembre 2001, che prevede una serie di misure concernenti l assistenza farmaceutica territoriale, al fine di consentire una razionalizzazione ed un controllo della relativa spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare: l art. 8, comma a), così come integrato dalle previsioni dell art. 52, comma 6, della L. 448/01, che prevede la facoltà per le Regioni di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio Sanitario Nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale ; RICHIAMATO l Accordo con le Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, stipulato ai sensi dell art. 8 lettera a) della legge n. 405/2001, in relazione alla distribuzione dei farmaci in PHT, recepito con DGR n. VII/9336 del e successivamente integrato e prorogato (in ultima fino al ) con i seguenti provvedimenti: - la DGR n. VII/15939 del ; - la DGR n. VIII/3855 del ; - la DGR n. VIII/4239 del ; - la DGR n. VIII/5749 del ; DATO ATTO che la DGR n. VIII/5749 del ha disposto che l Accordo con le Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, stipulato ai sensi dell art. 8 lettera a) della legge n. 405/2001, in relazione alla distribuzione dei farmaci in PHT, abbia validità dal fino al ; RITENUTO pertanto di prevedere il rinnovo dell accordo con le Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, stipulato ai sensi dell art. 8 lettera a) della legge n. 405/2001, in relazione alla distribuzione dei farmaci in PHT; VISTI: il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 77 del 24 giugno 2009 ed, in particolare, l articolo 13 Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria ; il Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, convertito in legge con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ed, in particolare, l articolo 22 relativo al Settore sanitario ;

2 RILEVATO che i suddetti DD.LL. n. 39 e n. 78 del 2009 rideterminano, in diminuzione, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale nella misura del 13,6 per cento per l'anno 2009 e del 13,3 per cento a partire dall anno 2010 e pongono come obiettivo generale dell intero sistema sanitario (regioni, prescrittori, catena distributiva, ecc.) il rispetto dell equilibrio economico; PRESO ATTO del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 64 del 2/10/2009 da cui risulta che il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ; RILEVATO che il suddetto Decreto legislativo, tra l altro: attua la delega conferita al Governo per definire i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell ambito del Servizio sanitario nazionale, individuando come nuovi compiti assistenziali: o la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata; o la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; o la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza; risponde all esigenza di far erogare alle farmacie servizi di secondo livello coerenti con i percorsi diagnostici degli assistiti, anche al fine di decongestionare i servizi delle strutture sanitarie con misure di semplificazione e di risparmio; TENUTO CONTO delle recenti richieste del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano della Guardia di Finanza (Settore Tutela spesa pubblica) relativamente ai dati inerenti alla spesa farmaceutica relativamente ai farmaci inseriti nel PHT, in riferimento ad un progetto nazionale denominato Apotheke, il cui obiettivo è quello di monitorare l andamento della spesa farmaceutica con particolare riferimenti alla gestione (acquisto e distribuzione) dei farmaci inseriti nel prontuario PHT ; CONSIDERATO che Regione Lombardia, come risulta dalla relazione annuale sulla Gestione finanziaria delle Regioni (anno 2007 e 2008) della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, è tra quelle regioni che anche per l anno 2008 ha rispettato non solo il tetto del 14% relativamente alla farmaceutica territoriale ma anche il tetto complessivo del 16,4%, come previsto dall articolo 5 della legge n. 222/2007; CONSIDERATO inoltre che la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Lazio come risulta dalla relazione annuale sul Controllo sulla gestione sanitaria della Regione Lazio (esercizio 2007 con proiezione al 2008), in merito alla distribuzione per conto dei medicinali assunta dalla Regione Lazio con decreto del Commissario ad Acta n. 2/2009 come misura per perseguire l obiettivo del contenimento della spesa farmaceutica, conferma che tale modello organizzativo di distribuzione è una misura utile a perseguire il suddetto obiettivo e non viene ad intaccare i livelli di assistenza garantiti ai cittadini ; CONSIDERATO anche che : l articolo 8 lettera a) della legge n. 405/2001 prevede espressamente di consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione ; l AIFA, con nota del 25 novembre 2004 in cui ha definito l elenco dei farmaci del doppio canale, ha evidenziato i contenuti di utilità per i pazienti che devono animare la distribuzione diretta 2

3 che possono essere sintetizzati nel non creare disagio ma di favorire il follow up della patologia e precisamente: non si crea alcun disagio al paziente in quanto vengono contestualmente garantite il follow up clinico e la distribuzione diretta del farmaco ; l AIFA nella succitata nota ha anche indicato che il PH-T rappresenta la lista dei medicinali per i quali sussistono le condizioni di impiego clinico e di setting assistenziale compatibili con la distribuzione diretta, ma la cui adozione, per entità e modalità dei farmaci elencati, dipende dall assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione ; VISTO pertanto che la stessa normativa nazionale ha così dato facoltà alle Regioni di scegliere quale possa essere lo strumento migliore distributivo per uno specifico gruppo di farmaci (farmaci del PHT), alternativo alla via convenzionale, la cui adozione, per entità e modalità, dipende dall assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione; CONSIDERATO che il modello lombardo, in attuazione alla Legge Regionale 31/97, pone al centro del sistema il paziente e le sue necessità e coinvolge nella erogazione dei servizi tutti i soggetti, pubblici e privati, abilitati a farlo; VISTO lo schema di Accordo avente ad oggetto Accordo Regionale con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci PHT per conto delle ASL, che propone i termini dell Accordo ai sensi della normativa nazionale vigente, approvato dalle Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, Federfama e Confservizi il 26 ottobre 2009 e trasmesso alla DG Sanità il 26/10/2009; RILEVATO che i nuovi termini contenuti nello schema di accordo succitato sono coerenti sia con la compatibilità del sistema regionale che con gli obiettivi del Progetto CRS-SISS; RITENUTO pertanto di approvare lo schema di Accordo regionale con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci per conto delle ASL Accordo Regionale con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci PHT per conto delle ASL, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, con validità fino al ; RITENUTO inoltre di prevedere, nelle more della completa e concreta attuazione del presente Accordo, una verifica congiunta entro gennaio 2010; PRECISATO che il Direttore Generale della D.G. Sanità provvederà a sottoscrivere l accordo sopra menzionato; RITENUTO infine di: dare mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento; pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità; RICHIAMATE la DCR n. VIII/257 del Piano Socio Sanitario Regionale ; la DGR n. VIII/8501 del 26/11/2008 Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio (di concerto con l'assessore Boscagli) ; la DGR n. VIII/9581del 11/6/2009 Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio IV Provvedimento ; 3

4 VISTI: il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed, in particolare, l art. 8, comma 2; la L.R. n. 31/97 e successive modificazioni; VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni; All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge; per le motivazioni indicate in premessa: D E L I B E R A 1) Di approvare lo schema di Accordo regionale con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci per conto delle ASL Accordo Regionale con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci PHT per conto delle ASL, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, con validità fino al ) Di attivare, nelle more della completa e concreta attuazione del presente Accordo, la verifica congiunta entro gennaio ) Di stabilire che il Direttore Generale della D.G. Sanità provvederà a sottoscrivere l Accordo di cui al punto 1). 4) Di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento. 5) Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità. IL SEGRETARIO 4

5 Allegato 1 alla dgr n. del ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE SULLA DISTRIBUZIONE DI FARMACI DEL PHT PER CONTO DELLE ASL FRA DIREZIONE GENERALE SANITA, nella persona del Direttore Generale dott. Carlo Lucchina FEDERFARMA LOMBARDIA, nella persona del Presidente dott.ssa Annarosa Racca ASSOFARM/CONFSERVIZI LOMBARDIA nella persona del dott. Claudio Soldi PREMESSO: che la legge 405/01 all'art.8 lettera a) stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del Paziente (omississ) ; che nel S.O. alla G.U n. 259 del 4 novembre 2004 è stata pubblicata la Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, come successivamente integrata e/o modificata, con la quale viene individuato l elenco dei principi attivi dei farmaci iferiti a patologie che prevedono la continuità assistenziale Ospedale Territorio; che la Determinazione AIFA sopra citata precisa che il PHT non nasce da necessità di contenimento della spesa ma dall esigenza di adeguamento elle strategie assistenziali ai processi di trasformazione in Sanità, senza destrutturare l attuale sistema distributivo intermedio finale. e che il PH-T rappresenta la lista dei medicinali la cui adozione, per entità e modalità dei farmaci elencati, dipende dall assetto normativo, dalla scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite assunte da ciascuna Regione ; che la distribuzione per conto dei farmaci del PH-T, così come ora attuata, realizza gli obiettivi di rispetto dei LEA, mediante la collaborazione di professionisti qualificati nella dispensazione del farmaco, con strutture idonee, sorvegliate e presenti capillarmente sul territorio, ventiquattrore su ventiquattro attraverso il sistema dei turni, dotate di un sistema informatico che consente alle ASL di tracciare costantemente il percorso terapeutico dell assistito; che il Consiglio dei Ministri n. 64 del 2/10/2009 da ha approvato il Decreto Legislativo Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ; che il suddetto Decreto legislativo, tra l altro: attua la delega conferita al Governo per definire i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell ambito del Servizio sanitario nazionale, individuando come nuovi compiti assistenziali: o la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata; o o la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza; risponde all esigenza di far erogare alle farmacie servizi di secondo livello coerenti con i percorsi diagnostici degli assistiti, anche al fine di decongestionare i servizi delle strutture sanitarie con misure di semplificazione e di risparmio;

6 che le recenti richieste del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano della Guardia di Finanza (Settore Tutela spesa pubblica) sono relative ai dati inerenti alla spesa farmaceutica relativamente ai farmaci inseriti nel PHT, in riferimento ad un progetto nazionale denominato Apotheke, il cui obiettivo è quello di monitorare l andamento della spesa farmaceutica con particolare riferimenti alla gestione (acquisto e distribuzione) dei farmaci inseriti nel prontuario PHT ; che Regione Lombardia, come risulta dalla relazione annuale sulla Gestione finanziaria delle Regioni (anno 2007 e 2008) della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, è tra quelle regioni che anche per l anno 2008 ha rispettato non solo il tetto del 14% relativamente alla farmaceutica territoriale ma anche il tetto complessivo del 16,4%, come previsto dall articolo 5 della legge n. 222/2007; che la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Lazio come risulta dalla relazione annuale sul Controllo sulla gestione sanitaria della Regione Lazio (esercizio 2007 con proiezione al 2008), in merito alla distribuzione per conto dei medicinali assunta dalla Regione Lazio con decreto del Commissario ad Acta n. 2/2009 come misura per perseguire l obiettivo del contenimento della spesa farmaceutica, conferma che tale modello organizzativo di distribuzione è una misura utile a perseguire il suddetto obiettivo e non viene ad intaccare i livelli di assistenza garantiti ai cittadini ; che la stessa normativa nazionale ha così dato facoltà alle Regioni di scegliere quale possa essere lo strumento migliore distributivo per uno specifico gruppo di farmaci (farmaci del PHT), alternativo alla via convenzionale, la cui adozione, per entità e modalità, dipende dall assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione; che il modello lombardo, in attuazione alla Legge Regionale 31/97, pone al centro del sistema il paziente e le sue necessità e coinvolge nella erogazione dei servizi tutti i soggetti, pubblici e privati, abilitati a farlo; Preso atto che Federfarma Lombardia, d intesa con Assofarm, ha portato a compimento nel territorio di tutte le ASL l informatizzazione della gestione del servizio di distribuzione per conto, continuando ad assumersi gli oneri di manutenzione, implementazione e sviluppo, attraverso il contributo di tutte le farmacie associate Regione Lombardia riconosce in WEBDPC uno strumento idoneo al monitoraggio, alla programmazione e alla rendicontazione della spesa farmaceutica; Federfarma Lombardia, d intesa con Assofarm, dichiarano che detta informatizzazione è prodromica alla realizzazione di un sistema WEBDPC unico regionale, nel presupposto che Regione Lombardia assicuri l adozione della lista unica regionale dei farmaci in DPC (allegato A), che dovrà essere adottata da tutte le ASL del territorio lombardo, garantendo l uniformità di applicazione(allegato B);

7 Si conviene e si stipula quanto segue: Tutte le premesse ed ogni altra considerazione succitata fanno parte integrante del presente accordo. La remunerazione delle farmacie convenzionate, private e pubbliche, per il servizio di distribuzione per conto, comprensiva degli oneri della distribuzione intermedia e finale, è aggiornata come segue: - 10,30% sul prezzo al pubblico (IVA compresa) dei farmaci le cui confezioni hanno un prezzo al pubblico fino a 154,94 euro; - 8,40% per i farmaci con prezzo al pubblico fra 154,95 e 600,00; - 4,50% per i medicinali con prezzo al pubblico superiore a 600,00. Con una clausola di miglior favore per le farmacie rurali sovvenzionate e per le farmacie con fatturato SSN al netto dell IVA non superiore a ,45, alle quali la seguente remunerazione per il servizio di distribuzione per conto, comprensiva degli oneri della distribuzione intermedia e finale: - 13 % sul prezzo al pubblico (IVA compresa) dei farmaci le cui confezioni hanno un prezzo al pubblico fino a 154,94 euro; - 11% per i farmaci con prezzo al pubblico fra 154,95 e 600,00; - 6% per i medicinali con prezzo al pubblico superiore a 600,00; Ai compensi imponibili come sopra calcolati va aggiunta l IVA di legge. Tale accordo si applica alle ricette prescritte a cittadini lombardi. Le parti concordano che le modalità erogative sono regolamentate secondo le regole e le procedure di cui all allegato B del presente accordo, fatte salve condizioni specifiche integrative concordate a livello locale. Rispetto al sistema informatizzato WEBDPC, i rapporti con le farmacie pubbliche e private sono di esclusiva competenza delle Organizzazioni associative di parte, fatta salva la possibilità per le farmacie che non vorranno aderire ai sistemi informatizzati di avvalersi di sistemi alternativi, concordati con le Asl e con l impegno, in ogni caso, di fornire i dati di erogazione nel flusso FUR del sistema CRS SISS in ottemperanza al comma 11 dell art. 50 della L. 326/03, come successivamente integrata e modificata, nonché di rispettare l obbligo, salvo le deroghe eccezionali previste, di erogare i farmaci acquistati dalle Asl. Riguardo agli impegni assunti nell accordo in scadenza relativamente al sistema WEBCARE, le considerazioni esposte al punto precedente devono intendersi valide anche nei confronti del sistema di gestione informatizzato della distribuzione dell assistenza integrativa, messo a disposizione dalle organizzazioni delle farmacie private e pubbliche firmatarie.

8 In relazione alle nuove quote di remunerazione del servizio DPC, Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi Lombardia continuano ad assicurare il massimo supporto delle farmacie all estensione dei servizi connessi all utilizzo della carta e del sistema CRS SISS, ciascuno dei quali sarà oggetto di accordo e pattuizioni economiche separate. Il presente accordo ha la durata di anni due, decorrenti dal 1 novembre 2009, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle parti con preavviso non inferiore a 90 giorni. Le parti si danno reciprocamente atto che entro il mese di gennaio 2010 la presente convenzione sarà oggetto di revisione che potrà comportare la conferma dell'accordo, la sua modifica o integrazione ed anche la sua risoluzione integrale in relazione agli esiti degli accertamenti in corso nell'ambito del progetto Aphoteke, di cui in premessa. La Direzione Generale Sanità si impegna, in un percorso di condivisione degli obiettivi sul contenimento della spesa farmaceutica, a valutare l adozione di una lista unica dei farmaci in distribuzione per conto, di cui all allegato A del presente accordo, ad ogni ASL della Lombardia onde consentire la libera circolazione sul territorio regionale dell Assistito che abbia ricevuto prescrizione di uno o più farmaci in essa contenuti. La Direzione Generale Sanità si impegna ad informare per il tramite delle ASL i medici di base e i Pls e tutti i medici prescrittori interessati sui contenuti e sulle disposizioni del presente accordo. Le parti si impegnano, successivamente a gennaio 2010, ad attivare un tavolo di confronto fra le Organizzazioni delle farmacie, la DG Sanità e le Asl atto a : - individuare l economicità dei diversi canali distributivi dei farmaci del PHT ed eventualmente di altri farmaci oggetto di distribuzione diretta da parte delle Asl, confrontando con un lavoro avente carattere pubblico i costi diretti e indiretti della diverse modalità di distribuzione, tenendo conto anche dei costi sociali e della qualità del servizio atteso dal cittadino; - valutare per quanto riguarda farmaci innovativi non appartenenti al PH-T e quelli del PH-T non inseriti nell allegato A la possibilità di una modalità erogativa per conto La scadenza prevista non sarà nè viene giudicata dalle parti ostativa ad una estinzione anticipata dell'accordo, che opererà su semplice richiesta di RL, e con preavviso di almeno 15 giorni anche successivamente alla predetta revisione di gennaio. Direttore Generale Sanità Regione Lombardia: Federfarma Lombardia: Assofarm/Confservizi Lombardia: Allegati: Sub-allegato A: elenco dei farmaci oggetto della distribuzione per conto. Sub-allegato B: procedure uniformi di spedizione e controllo ricette.

9 Sub-allegato A ATC A1OAE04 A1OAEOS BO1AB04 BO1ABOS BO1AB06 BO1AB07 BO1ABOS BO1AB12 G03GA02 G03GA04 G03GA05 G03GA06 G03GA07 HO1AC01 H01CB02 H01CB03 J05AB11 J05AF05 L02AE01 L02AE02 L02AE03 L02AE04 L02BB03 L03AB01 L03AB04 L03AB05 L03AB09 L03AB10 L03AB11 L04AA05 N05AH02 NOSAH03 N05AH04 N05AX08 N05AX12 DESCRIZIONE INSULINA GLARGINE INSULINA DETEMIR DALTEPARINA ENOXAPARINA NADROPARINA PARNAPARINA REVIPARINA BEMIPARINA MENOTROPINA UROFOLLITROPINA FOLLITROPINA ALFA FOLLITROPINA BETA LUTROPINA ALFA SOMATROPINA OCTREOTIDE LANREOTIDE VALACICLOVIR LAMIVUDINA BUSERELINA LEUPRORELINA GOSERELINA TRIPTORELINA BICALUTAMIDE INTERFERONE ALFA INTERFERONE ALFA-2 INTERFERONE ALFA-2B INTERFERONE ALFACON-1 INTERFERONE ALFA-2B Pegilato INTERFERONE ALFA-2 Pegilato TACROLIMUS CLOZAPINA OLANZAPINA QUETIAPINA RISPERIDONE ARIPIPRAZOLO

10 Sub-allegato B PROCEDURE UNIFORMI DI SPEDIZIONE E CONTROLLO DELLE RICETTE DI FARMACI IN DPC 1. Le scorte di farmaci acquistati dalle farmacie, qualora riguardino prodotti inseriti negli elenchi del PHT possono essere dispensati fino ad esaurimento con appostita annotazione sulla ricetta 2. Tale accordo si applica alle ricette prescritte ai cittadini lombardi 3. I medici prescrittori formuleranno le ricette riguardanti le specialità medicinali oggetto del presente accordo distinte dalle prescrizioni di altre eventuali specialità. Per quanto riguarda i farmaci antipsicotici atipici e le eparine, limitatamente a due confezioni, i medici prescrittori dovranno apporre sulla ricetta la dicitura di URGENTE nel caso in cui ritengano che il paziente abbia effettiva urgenza del farmaco, in tale caso la prescrizione e la dispensazione avverrà alle condizioni e secondo quanto previsto dalla Convenzione Nazionale (DPR 371/98). 4. In caso di documentabile urgenza o irreperibilità, che sarà attesta dalla farmacia e verificata dall ASL, la farmacia è autorizzata a spedire il farmaco contenuto nella lista della DPC in regime convenzionale ordinario 5. L eventuale contestazione alla farmacia sulla spedizione dei farmaci in DPC, traenti origine da motivazioni diverse, quali ad esempio la rottura o lo smarrimento della confezione od altre cause diverse, darà luogo all addebito del solo costo d acquisto del farmaco documentato dall ASL, fatta salva la remunerazione del servizio quando dovuta. 6. Tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente protocollo sarà oggetto di disamina da parte della CFA

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