Comune di San Pietro Vernotico Provincia di Brindisi

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1 Comune di San Pietro Vernotico Provincia di Brindisi VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 del 06/02/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE ALL OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA E ALLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI. L anno 2015 il giorno 6 del mese di FEBBRAIO alle ore 13:00, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale. Risultano presenti Presente 1 Pasquale RIZZO Sindaco X 2 Dott. Domenico CAPUTO Assessore X 3 Sandro SAPONARO Assessore X 4 Marcello BRACCIALE Assessore X 5 Dott.ssa Giuliana GIANNONE Assessore X 6 Avv. Orlando NASTA Assessore X Assente Presiede la Seduta IL SINDACO Avv. Pasquale RIZZO Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto. Assiste Segretario Generale Dott.ssa Francesca ZIPPO Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 19 del 06/02/2015 REGOLARITA' TECNICA Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo. San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio 06/02/2015 (Dott.ssa Francesca ZIPPO) REGOLARITA' CONTABILE Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole. San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio Finanziario 06/02/2015 (Dott.ssa Fabiola SIMONE) Delibera di G.C. N 21 del 06/02/ Pag 1 di 11

2 Vista la proposta di deliberazione, in atti n. 19 del 06/02/2015 e ritenuto di approvare integralmente la stessa; ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge. Il Sindaco, avv. Pasquale RIZZO, sulla base dell'istruttoria svolta dal Segretario Generale, d.ssa Francesca ZIPPO; PREMESSO CHE: l articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, ha anticipato al 31 marzo 2015 l obbligo, previsto dall articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell utilizzo della fattura elettronica nei rapporti economici tra gli enti locali e i fornitori; l articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell amministrazione digitale (CAD), ha istituito l indice ufficiale delle pubbliche amministrazioni (IPA); l articolo 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 ha disposto le regole tecniche per la realizzazione e la gestione dell indice ufficiale delle pubbliche amministrazioni (IPA); l articolo 6, comma 5, del decreto interministeriale del Ministero dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55 dispone che le pubbliche amministrazioni completino il caricamento sull indice telematico delle pubbliche amministrazioni (IPA) dei propri uffici preposti al ricevimento delle fatture elettroniche entro tre mesi dalla decorrenza dell obbligo di utilizzo della fattura elettronica; l articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dispone che i pagamenti delle fatture per le transazioni commerciali il cui debitore sia una pubblica amministrazione debbano essere effettuati entro trenta giorni dal ricevimento della fattura; l articolo 9 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, al fine di evitare ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, dispone che: anche gli enti locali adottino le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti; il funzionario dell ente locale che adotta provvedimenti che comportano l assunzione di impegni di spesa deve accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all obbligo contrattuale, la pubblica amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi; anche allo scopo di ottimizzare l utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell allocazione delle relative risorse in bilancio, prevista per i Ministeri dall articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali; per gli enti locali, i rapporti dell analisi e della revisione delle procedure di spesa sono allegati alle relazioni previste nell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; l articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 dispone l obbligo della tenuta del registro unico delle fatture nel quale le fatture devono essere annotate entro dieci giorni dal ricevimento; il registro unico delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile; con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 sono state emanate le regole tecniche in materia di conservazione dei documenti informatici, comprese le fatture elettroniche; con il decreto del Ministero dell economia e delle finanze del 17 giugno 2014 sono state pubblicate le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto; l articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 disciplina la fase della liquidazione della spesa; DATO ATTO CHE le occorre definire le misure organizzative richieste dall articolo 9 del decreto-legge 1 luglio Delibera di G.C. N 21 del 06/02/ Pag 2 di 11

3 2009, n. 78 al fine di garantire la tempestività dei pagamenti dell ente locale; CONSIDERATO CHE: al fine di ottimizzare la gestione contabile attinente alla fattura elettronica e massimizzare l efficienza operativa conseguente a tale gestione contabile è opportuno procedere a una riorganizzazione delle attività dell'ente, soprattutto inerenti al cosiddetto ciclo passivo, ovvero il flusso gestionale-economico-informativo costituito dall ordine dell ente locale; dal documento di trasporto; dalla fattura; dalle attività di verifica che devono precedere il pagamento; dal mandato di pagamento. allo scopo di raggiungere l ottimizzazione e la massimizzazione di cui al punto precedente è necessario fornire i necessari indirizzi operativi ai responsabili dei servizi dell ente; VISTI: lo Statuto comunale; il regolamento di contabilità; il regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi; la convenzione di tesoreria; il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; D E L I B E R A 1) di prendere atto che, anche ai sensi dell articolo 153, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il responsabile del servizio economico-finanziario è preposto anche alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica; 2) di prendere atto che il responsabile del servizio economico-finanziario effettua costantemente l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle risorse in bilancio; 3) di individuare la d.ssa Addolorata TAFURO quale responsabile della conservazione dei documenti informatici (comprese le fatture elettroniche) di cui all articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, demandando al Sindaco l adozione di apposito provvedimento di nomina; 4) di dare atto che il responsabile della conservazione dei documenti informatici può delegare, sotto la propria responsabilità, in tutto o in parte, lo svolgimento delle proprie attività a una o più persone che, per competenza ed esperienza, garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni a esse delegate; il responsabile della conservazione garantisce comunque la vigilanza sull operato degli eventuali delegati; 5) di prendere atto che l articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dispone che i pagamenti delle fatture per le transazioni commerciali il cui debitore sia una pubblica amministrazione debbano essere effettuati entro trenta giorni dal ricevimento della fattura; 6) di dare atto che, ai sensi dell articolo 47, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 deve essere inviata al Ministero dell interno una certificazione attestante il tempo medio dei pagamenti dell anno precedente; tale Delibera di G.C. N 21 del 06/02/ Pag 3 di 11

4 certificazione deve essere pubblicata anche sul sito internet del Comune; 7) di approvare, al fine di ottimizzare la gestione contabile attinente alla fattura elettronica e massimizzare l efficienza operativa conseguente a tale gestione contabile, nonché dell aggiornamento delle misure organizzative richieste dall'articolo 9 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, e dell analisi e della revisione delle procedure di spesa richieste dall articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, le seguenti disposizioni: SEZIONEI.DISPOSIZIONI CONTABILI (IMMEDIATAMENTE IN VIGORE): 1. Il Responsabile di Settore che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che i conseguenti pagamenti siano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con le regole di finanza pubblica (Patto di Stabilità). La verifica delle regole di finanza pubblica viene effettuata congiuntamente con il Responsabile dei Servizi Finanziari. A tale scopo quest'ultimo può richiedere agli uffici competenti che siano indicati gli importi parziali da erogare nelle varie fasi e la tempistica di tali pagamenti. Simile verifica potrà essere richiesta per l'eventuale fonte di finanziamento della spesa. 2. Per ridurre i tempi relativi all'acquisizione dei documenti necessari alla liquidazione della spesa, gli uffici ordinatori della predetta spesa devono comunicare ai fornitori le specifiche necessarie per una tempestiva registrazione delle fatture nel registro unico di cui all art.42 del D.L. n.66/2014 e una immediata distribuzione delle stesse ai servizi competenti, sulla base degli indicatori appresso riportati. Indicatori di tempestività dei pagamenti Per le finalità di cui al punto 2. e per il rispetto dei termini di pagamento delle spese: a) ogni fattura o altro documento contabile equivalente, oltre a contenere tutte le annotazioni previste dall'art.42 del D.L. 66/2014, deve indicare: - il settore e l ufficio comunale che ha provveduto ad ordinare la spesa; - il numero e la data della determinazione di settore contenente il relativo impegno di spesa o, per le spese economali, il numero e la data del buono contenente l impegno di spesa; - il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento o altre modalità di pagamento previste dalla legge; b) tutte le fatture o gli altri documenti contabili equivalenti, completi di tutti i dati previsti dal precedente punto a), relativi a spese per somministrazioni, forniture ed appalti ed obbligazioni relativi a prestazioni professionali emesse nei confronti di questo Comune, devono essere annotate esclusivamente nel registro unico delle fatture di cui all articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, già attivato a decorrere dal 1 luglio E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto; c) l indirizzo di posta elettronica certificata cui esclusivamente devono essere inviate le fatture digitali o elettroniche (protocollo@pec.spv.br.it ) deve essere riportato: - nella homepage del sito istituzionale di questo Comune; - nelle schede, da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, riportanti i dati relativi a ciascuna tipologia di procedimenti di cui all art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 per i quali sono previsti pagamenti di spese a seguito di emissione di fatture; - negli avvisi e bandi pubblici nonché nelle lettere di invito e nei contratti relativi ad affidamenti di forniture, servizi e lavori nonché a prestazioni professionali; Delibera di G.C. N 21 del 06/02/ Pag 4 di 11

5 d) ai fini di annotare esattamente i dati delle fatture da riportare obbligatoriamente nel registro, i Responsabili dei settori, conseguita l esecutività del provvedimento di spesa, nell atto di ordinazione della prestazione devono comunicare ai soggetti interessati anche i seguenti dati da inserire nelle fatture o nei documenti contabili equivalenti: - il numero e la data della determinazione dirigenziale con cui è stato assunto l impegno di spesa (per le spese economali: il numero e la data del buono indicante l impegno di spesa); - l importo totale della spesa da fatturare, al lordo dell I.V.A. o di eventuali altri oneri e spese indicati ovvero se la spesa non è rilevante ai fini dell assolvimento dell I.V.A.; - il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136; - il Codice Unico di Progetto (C.U.P.), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e, ove previsto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n eventuali altre informazioni che il Responsabile del Settore Finanziario riterrà necessarie e che provvederà a comunicare ai responsabili dei servizi; e) dal 01/07/2014 e sino al 30/03/2015, gli originali delle fatture analogiche o digitali e le equivalenti richieste di pagamento (quali: ingiunzioni di pagamento, ecc.) pervenute a qualsiasi ufficio devono essere trasmesse, tempestivamente, all ufficio del protocollo generale; f) a decorrere dal 31 marzo data di entrata in vigore dell obbligo della fatturazione elettronica e dell invio delle fatture alle pubbliche amministrazioni esclusivamente attraverso il sistema informatico - tutte le fatture digitali dovranno essere inviate dai creditori esclusivamente all indirizzo di posta elettronica indicato al punto c) o altro sistema informatico previsto per legge; g) l'ufficio protocollo, non appena ricevute le fatture analogiche o digitali e le equivalenti richieste di pagamento, provvederà immediatamente ad inviarne copia: - al competente settore ai fini dell accettazione della fattura e dell adozione del provvedimento di liquidazione della spesa. Il rifiuto della fattura dovrà essere comunicato dal responsabile competente sia al fornitore che al settore finanziario entro 5 giorni dal ricevimento della fattura stessa. La mancata comunicazione di rifiuto costituirà accettazione tacita della fattura. Ai fini del corretto rispetto di tale adempimento, in caso di assenza del responsabile del settore competente per ferie o malattia o altro motivo di indisponibilità temporanea, il Segretario Generale adotterà le misure organizzative necessarie al rispetto di tale adempimento anche assumendo a suo carico l adempimento stesso. - al settore finanziario per la successiva annotazione entro i 10 giorni nel registro unico delle fatture; h) ai fini del rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. n. 231/2002, si stabilisce, inoltre, quanto segue: - ogni provvedimento di impegno e di liquidazione di spesa dovrà contenere i seguenti dati contabili: Titolo Funzione Servizio Intervento Capitolo - Articolo- Numero di impegno della spesa; - le determinazioni di impegno e di liquidazione dovranno essere trasmesse all'ufficio ragioneria, attraverso la scrivania virtuale in uso presso l Ente, con contestuale deposito del fascicolo in formato cartaceo, complete di tutti i documenti in esse richiamati (copia fattura, Durc in corso di validità, tracciabilità dei pagamenti, cessioni di credito e altra documentazione necessaria) ed indicanti il codice CIG e/o CUP. Il fascicolo dovrà essere reso disponibile anche in formato cartaceo ai fini della successiva trasmissione al servizio di segreteria generale; - entro cinque giorni dalla messa a disposizione di cui alla precedente lettera g), il responsabile del servizio di cui all articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, effettua le verifiche previste dall articolo 35, comma 32, del decreto-legge n. 223/2006 e di cui all articolo 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e, in caso le verifiche abbiano dato esito positivo, provvede alla liquidazione Delibera di G.C. N 21 del 06/02/ Pag 5 di 11

6 telematica della fattura, qualora la fornitura o la prestazione fatturate siano conformi a quanto ordinato; in caso di non conformità, ovvero di mancato esito positivo delle altre verifiche, nello stesso termine di cinque giorni dalla messa a disposizione, il responsabile del servizio di cui all articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 comunica telematicamente tale mancata conformità al responsabile del servizio economico-finanziario e contemporaneamente al fornitore che ha emesso la fattura; - nelle determinazioni di liquidazione dovrà essere indicato il termine entro il quale dovrà essere emesso il mandato di pagamento così da garantire il rispetto dei tempi di pagamento; - entro la data prevista per il pagamento il servizio economico-finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulla liquidazione e, in caso di esito positivo dei controlli e dei riscontri, viene emesso il mandato di pagamento delle fatture liquidate; nel caso in cui il pagamento presenti un importo superiore a euro, il servizio economico-finanziario procede anche alla verifica prevista dall articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; nel caso in cui i controlli, i riscontri e le verifiche effettuate dal servizio economico-finanziario non abbiano avuto un esito positivo, il servizio economico-finanziario informa telematicamente e immediatamente il responsabile del servizio che ha liquidato la fattura; - entro due giorni dall emissione del mandato di pagamento, il mandato (Ordinativo Informatico) stesso viene trasmesso telematicamente alla tesoreria comunale; 3. I funzionari, quando sono a conoscenza di fatti o atti che possono comportare, anche in prospettiva, situazioni di debiti non previsti nel bilancio e nella contabilità dell'ente, debbono immediatamente riferire per iscritto al funzionario responsabile del settore Economico-Finanziario, che a sua volta attiverà, se del caso, la procedura di cui all'art. 153, comma 6, del TUEL (segnalazioni obbligatorie); 4. Sempre ai fini della riduzione dei tempi di pagamento, è altresì necessario monitorare attentamente la liquidità finanziaria del Comune. I funzionari devono controllare non solo la gestione della spesa, ma anche quella dell entrata, pertanto devono: - assicurare e mantenere durante la gestione dell esercizio finanziario la corrispondenza di qualsiasi entrata a destinazione vincolata con le finalizzate spese, impegnando queste ultime soltanto dopo l accertamento delle relative entrate; - vincolare, in caso di rilevanti entrate una tantum, l effettuazione delle spese correlate solo al successivo incasso delle entrate ai fini di un corretto equilibrio finanziario dell Ente e per una gestione di cassa solida; - curare la tempestiva emissione delle liste di carico e/o dei ruoli delle entrate di propria competenza e/o adottare appositi atti amministrativi per l accertamento delle relative entrate di competenza; - richiedere, nei casi di gestione associata di servizi, qualora il Comune sia il soggetto capofila, agli enti acconti o rimborsi infra-annuali delle somme anticipate per conto degli enti aderenti; - attivare, tempestivamente, in caso di accertata morosità, le procedure di riscossione, anche coattiva, non essendo consentito l abbandono delle stesse prima di aver percorso tutte le strade previste dalla legge per la loro riscossione. Indicatori per il monitoraggio e la certificazione dei crediti L art. 27 del d.l. 66/2014, modifica il d.l. 35/2013, introducendo l art. 7-bis il quale prevede che i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti di pubbliche amministrazioni dal 1 luglio 2014 possono utilizzare la piattaforma del MEF sulla certificazione dei crediti per comunicare i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento. Corrispondentemente, la norma prevede che le amministrazioni pubbliche utilizzano la medesima piattaforma per comunicare le informazioni inerenti la ricezione e la rilevazione in contabilità di fatture o richieste di pagamento. L utilizzo della piattaforma da parte dei creditori e della pubblica amministrazione ha funzione di mera comunicazione, ed è a tal fine facoltativo. Delibera di G.C. N 21 del 06/02/ Pag 6 di 11

7 Il comma 4 del nuovo art. 7-bis, però, introduce un nuovo obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, consistente nella comunicazione, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, e successive modifiche. Il comma 5 della norma dispone che, sia per i debiti inseriti facoltativamente in piattaforma a cura del creditore sia per quelli inseriti obbligatoriamente dall amministrazione in quanto non pagati entro il termine di legge, sussiste l obbligo di immettere in piattaforma i dati dell ordinazione di pagamento, contestualmente al perfezionamento di quest ultima. Dispone, infine, il comma 8 che la violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. La norma, inoltre, introduce uno specifico onere di verifica della corretta attuazione delle procedure in capo all organo di revisione contabile. L art. 42 introduce, con decorrenza dal 1 luglio 2014, l obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di adottare il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali. La norma contiene due utili indicazioni sul piano organizzativo: - è esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto; -il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Il contenuto del registro delle fatture è puntualmente indicato dalla norma. Ciò posto, si evidenzia la necessità di adottare immediatamente le seguenti misure organizzative che consentano di poter assolvere ai nuovi obblighi normativi che sono entrati in vigore dal 1 luglio 2014: E istituito, con decorrenza 1 luglio 2014 il Registro Unico delle fatture che costituendo parte integrante del sistema informativo contabile è gestito dal Settore Finanziario sotto la direzione del Responsabile del Servizio Finanziario. Detto Registro costituisce uno strumento fondamentale ai fini della determinazione e del monitoraggio dei tempi di pagamento; ne consegue che gli adempimenti di cui al novellato art. 7-bis del d.l. 35/2013 (comunicazioni obbligatorie entro il 15 del mese) debbono essere effettuati dal responsabile del servizio finanziario, che dovrà anche procedere a comunicare in piattaforma i dati degli ordinativi di pagamento relativi alle fatture facoltativamente inserite in piattaforma a cura dei creditori ovvero obbligatoriamente inserite dall amministrazione a causa del ritardato pagamento. - Tutti i Responsabili dei Settori sono obbligati ad operare sulla piattaforma del MEF per la certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili riferiti al proprio Settore, eventualmente abilitando un dipendente assegnato al proprio ufficio. Da un punto di vista organizzativo e procedurale, le fatture (fino all entrata in funzione della fattura elettronica) dovranno essere consegnate direttamente all ufficio del protocollo, che provvede a registrarle nel proprio registro e ad assegnare contestualmente l originale al responsabile del servizio finanziario e una copia al responsabile del settore competente. Quest ultimo avvierà con immediatezza il procedimento di liquidazione, avviando le necessarie verifiche ossia il collaudo dei beni (in caso di forniture) o la verifica di conformità delle prestazioni (in caso di servizi) al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto o nell ordinazione, nonché le verifiche di regolarità contributiva e quelle (eventuali) di cui all art. 48- bis del DPR N. 642/1973. Le fatture prive, in tutto o in parte, delle annotazioni previste nella precedente sezione Indicatori di tempestività dei pagamenti lettera d) saranno restituite dal responsabile del settore competente al fornitore con conseguente archiviazione del procedimento connesso al loro pagamento sino alla ripresentazione delle stesse complete dei dati e delle informazioni necessarie. La comunicazione al fornitore dell archiviazione del procedimento di liquidazione e pagamento sarà trasmessa al servizio finanziario ai fini Delibera di G.C. N 21 del 06/02/ Pag 7 di 11

8 della sospensione dei termini di pagamento della fattura. Il Responsabile del settore competente è competente ai fini dell accettazione della fattura e dell adozione del provvedimento di liquidazione della spesa. Il rifiuto della fattura dovrà essere comunicato dal responsabile competente sia al fornitore che al settore finanziario entro 5 giorni dal ricevimento della fattura stessa. La mancata comunicazione di rifiuto costituirà accettazione tacita della fattura. Il responsabile del servizio finanziario provvederà, invece, entro 10 giorni ad annotare le fatture ritenute regolari (in quanto non respinte dal responsabile competente e complete di tutti gli elementi obbligatori) nel registro delle fatture e, dopo il controllo sull atto di liquidazione, ad effettuare il pagamento. Nel caso in cui il creditore ha comunicato alla piattaforma una propria fattura, il responsabile del servizio finanziario dovrà inserire nella medesima piattaforma gli estremi del pagamento contestualmente all emissione del mandato; analoga comunicazione deve essere effettuata al momento del pagamento delle fatture per le quali si è maturato un ritardo rispetto ai termini di cui all art. 4 del d.lgs. 231/2002, con obbligo di inserimento dei dati in piattaforma entro il 15 del mese successivo. In particolare, si evidenzia che a seguito della Legge 192/2012, che ha recepito la direttiva 7/2011/CE- il termine di pagamento è fissato, anche per le pubbliche amministrazioni, in 30 giorni dalla data di ricezione della fattura; decorso tale termine sulla somma dovuta maturano interessi moratori, anche in assenza di atto di costituzione in mora; il comma 4 dell art. 4 del d.lgs. 231/2002 prevede che ove il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire con atto scritto ed in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 giorni ( ma non superiore a 60) quando ciò sia giustificato dalla natura o dall oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ciò posto, tornando al comma 4 del nuovo art. 7-bis del d.l. 35/2013, il responsabile del servizio finanziario all inizio di ciascun mese dovrà verificare, sulla base del registro delle fatture, quelle per le quali nel mese precedente è stato superato il termine di pagamento, ed inserire i relativi dati in piattaforma entro il 15 del mese. Si richiama, infine, l attenzione sull art. 41 del decreto legge in esame. La norma prevede che, a decorrere dall esercizio 2014, venga allegato alla relazione al rendiconto un apposito prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di legge, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. Il revisore dei conti nella propria relazione al rendiconto verifica l attestazione e ne da atto. La norma ha un evidente collegamento con l art. 9 del d.l. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, che ha introdotto l obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di adottare misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti La norma, prevedendo l obbligo di relazionare sulle misure adottate o in corso di adozione in sede di relazione al rendiconto, chiama in causa sulla questione anche il consiglio comunale che, anche sulla base delle considerazioni contenute nella relazione del revisore dei conti, potrà esprimere le proprie valutazioni sull efficacia delle misure, indicando anche soluzioni organizzative. La particolare attenzione sulla tempestività dei pagamenti si coglie anche dalle specifiche misure sanzionatorie introdotte in capo ai comuni che non rispettano gli obblighi di legge. Il comma 2 dell art. 41 dispone che i comuni che registrano tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni rispetto ai tempi di cui all art. 4 del d. lgs 231/2002 nel 2014 nell anno successivo non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Si tratta di una ipotesi di blocco assoluto di ogni forma di assunzione di personale, anche dei piani di stabilizzazione; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della presente disposizione. Il limite di sforamento oltre il quale scatta la sanzione dal 2015 è ridotto a 60 giorni. SEZIONEII.DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: Delibera di G.C. N 21 del 06/02/ Pag 8 di 11

9 a) Il referente per la fatturazione elettronica è il responsabile del servizio economico-finanziario; tutti gli altri servizi comunali collaborano con il servizio economico-finanziario al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati nella presente deliberazione; b) Ciascun Responsabile di Area è destinatario delle fatture elettroniche relative agi contratti ed affidamenti di propria competenza. A tal fine sono stati aggiornati i dati presenti sull indice ufficiale delle pubbliche amministrazioni (IPA) di cui all articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell amministrazione digitale (CAD) e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000, facendo inserire gli uffici destinatari delle fatture elettroniche come di seguito dettagliato, ottenendo così i relativi codice ufficio univoci e associando sull IPA tali uffici con il servizio di fatturazione elettronica: Area Codice ufficio Codice univoco ufficio fatturazione elettronica servizio di fatturazione elettronica Responsabile 1 UO-1 Z54MGQ protocollo@pec.spv.br.it Fabiola SIMONE 2 UO-2 TJLU47 protocollo@pec.spv.br.it Addolorata TAFURO 3 UO-3 GIE7WX protocollo@pec.spv.br.it Vanina D ANNA 4 UO-4 NTTVPZ protocollo@pec.spv.br.it Saverio SCHIRINZI 5 UO-5 Z0ECBI protocollo@pec.spv.br.it Maria Beatrice D ALESSAND RO 6 UO-6 ZCG8DO protocollo@pec.spv.br.it Elio ANTONUCCI 7 UO-7 U7SS2G protocollo@pec.spv.br.it Michele VERDURA USP LEGAL E UO-8 QR2OUR protocollo@pec.spv.br.it Guido MASSARI c) il responsabile del servizio economico-finanziario opta per la posta elettronica certificata quale modalità di trasmissione delle fatture elettroniche dal Sistema di Interscambio all ufficio destinatario delle fatture, curando che tale opzione sia inserita entro il 15 febbraio 2015 nella scheda dell IPA relativa alla fatturazione elettronica per il Comune di SAN PIETRO VERNOTICO; d) l indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere inviate le fatture elettroniche è protocollo@pec.spv.br.it; e) entro il 28 febbraio 2015 ciascun Responsabile di Area procede al censimento di tutti i contratti in essere di propria competenza e comunica ai fornitori il codice ufficio univoco assegnato all area di competenza dall IPA necessario per trasmettere correttamente la fattura elettronica, secondo il fac-simile che si allega sotto la lettera A); f) il responsabile della conservazione adotta entro il 15 marzo 2015 tutte le misure necessarie al fine di assicurare un efficace ed efficiente sistema di conservazione delle fatture elettroniche, degli atti di liquidazione e degli ordinativi informatici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, Delibera di G.C. N 21 del 06/02/ Pag 9 di 11

10 commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,; g) il responsabile della conservazione opta per un sistema di conservazione delle fatture elettroniche, degli atti di liquidazione e degli ordinativi informatici presso terzi, scegliendo un conservatore accreditato presso l Agenzia per l Italia Digitale (AGID), ai sensi dell articolo 5, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 e dell articolo 44-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; h) il manuale di conservazione, descritto dall articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, predisposto dal responsabile della conservazione (tenendo in considerazione anche il decreto del Ministero dell economia e delle finanze del 17 giugno 2014, recante le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali dei documenti informatici), trasmesso per eventuali suggerimenti al conservatore accreditato scelto ai sensi della precedente lettera m), sarà approvato con una apposita deliberazione di Giunta comunale; 8) di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili dei servizi dell ente, al fine di dare massima e immediata attuazione alle suddette disposizioni; 9) di pubblicare le presenti disposizioni sul sito internet dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente; 10) di dare mandato al responsabile del servizio economico-finanziario di vigilare sul rispetto delle disposizioni contabili e al Segretario Generale di vigilare sul rispetto delle disposizioni organizzative sopra elencate; 11) di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 12) di dare altresì atto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso possa proporre ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) di LECCE al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio. 13) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, autorizzando l'immediata esecuzione degli adempimenti conseguenti, stante l'urgenza di provvedere. Num. Impegno di Spesa Anno Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp. Esercizio Delibera di G.C. N 21 del 06/02/ Pag 10 di 11

11 Letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO Avv. Pasquale RIZZO SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Francesca ZIPPO Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio; ATTESTA - che la presente deliberazione: [*] è stata affissa all'albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00; [*] è stata comunicata con nota prot. n in data 10/02/2015 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00; Li 10/02/2015 N. 192 Reg. Pubbl. IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE Augusto PENNETTA Dott.ssa Francesca ZIPPO Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio; ATTESTA - che la presente deliberazione: [X] è divenuta esecutiva il giorno 06/02/2015 [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00; San Pietro V.co, li 10/02/2015 IL SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Francesca ZIPPO Delibera di G.C. N 21 del 06/02/ Pag 11 di 11

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