Divorzio congiunto: il consenso non può esser revocato. Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 24/07/2018 n di Giuseppina Vassallo

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1 Divorzio congiunto: il consenso non può esser revocato Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 24/07/2018 n di Giuseppina Vassallo Pubblicato il 10/09/2018 La Corte di Cassazione, ordinanza 24 luglio 2018 n , ha ribadito l orientamento secondo cui, nel giudizio di divorzio, a differenza della separazione consensuale, la revoca del consenso prestato nel ricorso depositato congiuntamente, consente ugualmente l emissione della sentenza di divorzio da parte del giudice. Il caso Il Tribunale di Pescara aveva dichiarato improcedibile la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rilevando che all'udienza di comparizione dei coniugi la donna aveva revocato il consenso precedentemente prestato con il deposito del ricorso. Anche la Corte territoriale aveva confermato la decisione del giudice di primo grado. La differente interpretazione per la separazione e il divorzio In dottrina e giurisprudenza si discute circa la possibilità di revocare il consenso prestato in sede di separazione consensuale e di divorzio su domanda congiunta. Secondo l interpretazione prevalente, nella separazione consensuale, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'accordo tra le parti. Secondo tale tesi, il ricorso avrebbe natura negoziale, in quanto espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente. Pertanto, la pronuncia del tribunale sarebbe rivolta unicamente ad attribuire efficacia all'accordo stipulato dai coniugi. In questo senso il coniuge nella separazione, non solo può revocare il consenso prima che intervenga l omologazione, ma deve confermarlo in sede di udienza presidenziale.

2 Nel caso di ricorso per lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili, presentato congiuntamente, non valgono gli stessi principi, poiché diversi sono i presupposti e le norme processuali applicabili al procedimento. Secondo la recente Cassazione, nel divorzio su domanda congiunta è comunque richiesta una pronuncia costitutiva, fondata sull'accertamento dei presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970, art. 3. Mentre il procedimento di separazione consensuale è compreso tra quelli di giurisdizione volontaria, il procedimento di divorzio su domanda congiunta appartiene alla categoria della giurisdizione contenziosa. L accordo dei coniugi per il divorzio secondo la Cassazione ha una doppia natura: ricognitiva, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, che sono oggetto di verifica da parte del tribunale; negoziale, per quanto riguarda i figli e i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non siano in contrasto con l'interesse dei figli minori e del coniuge economicamente debole. Per questo motivo la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, è irrilevante sotto il primo profilo, poiché il ritiro della dichiarazione ricognitiva non impedisce al tribunale la verifica dei presupposti necessari per la pronuncia di divorzio e l emissione della sentenza. Rispetto, invece, all accordo di tipo negoziale intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio la revoca è inammissibile. La Cassazione esclude, quindi, la possibilità di ripensamenti unilaterali, una volta scelto l iter processuale, perché fondato su iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 del n ), a meno che la domanda non sia frutto di errore, violenza o dolo. (Altalex, 10 settembre Nota di Giuseppina Vassallo) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Ordinanza 28 giugno - 24 luglio 2018, n Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente - Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere - Dott. ACIERNO Maria - Consigliere - Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -

3 Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n /2017 R.G. proposto da: F.P.P., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni D'Orsogna, con domicilio eletto in Roma, via Paolo Emilio, n. 34, presso lo studio dell'avv. Paola D'Innocenzo; - ricorrente - contro R.G.A.; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 495/17 depositata il 27 marzo 2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2018 dal Consigliere Guido Mercolino. Svolgimento del processo - Motivi della decisione Rilevato che F.P.P. ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso la sentenza del 27 marzo 2017, con cui la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato il gravame da lui interposto avverso la sentenza emessa il 30 luglio 2015 dal Tribunale di Pescara, che aveva dichiarato improcedibile la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con R.G.A., rilevando che all'udienza di comparizione dei coniugi la donna aveva revocato il consenso precedentemente prestato; che la R.G. non ha svolto attività difensiva; che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell'ordinanza sia redatta in forma semplificata. Considerato che con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la revoca unilaterale del consenso alla domanda congiunta di divorzio, senza considerare che, a differenza di quanto accade nella separazione consensuale, la stessa non impedisce l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e non comporta il venir meno degli accordi patrimoniali intervenuti tra i coniugi, a meno che la domanda non costituisce il frutto di errore, violenza o dolo; che, in tema di divorzio a domanda congiunta, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le

4 condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori; che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass., Sez. 6^, 13/02/2018, n ; Cass., Sez. 1^, 8/07/1998, n. 6664); che non può quindi condividersi l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui, analogamente a quanto accade nel procedimento di separazione consensuale, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'intesa tra le parti, configurandosi la stessa come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, rispetto al quale la pronunzia del tribunale è rivolta unicamente ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo stipulato dai coniugi; che la prospettata analogia tra la separazione consensuale ed il divorzio a domanda congiunta si pone d'altronde in contrasto con le profonde differenze riscontrabili tra le relative discipline, una delle quali (come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata) individua il presupposto sostanziale della fattispecie nell'accordo tra i coniugi, al quale il tribunale è chiamato ad attribuire efficacia dall'esterno, mediante un'attività di controllo che non può mai tradursi in un'integrazione o una sostituzione del consenso delle parti, mentre l'altra, pur muovendo da un ricorso congiunto, richiede una pronuncia costitutiva, fondata sull'accertamento dei presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970, art. 3, con la conseguenza che mentre il primo procedimento è annoverabile tra quelli di giurisdizione volontaria, il secondo costituisce espressione di giurisdizione contenziosa; che le predette differenze trovano conferma anche nella diversa disciplina dettata per l'ipotesi in cui le condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei figli appaiano in contrasto con il loro interesse, dal momento che per la separazione l'art. 158 c.c., comma 2, consente al tribunale di suggerire le necessarie modificazioni e, in caso d'inidonea soluzione, di rifiutare allo stato l'omologazione, mentre la L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, prevede l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose; che, in applicazione dei richiamati principi, deve escludersi che nella specie la revoca del consenso da parte dell'intimata comportasse l'arresto del procedimento, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia del divorzio, per poi passare, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agl'interessi della figlia minore; che il ricorso va pertanto accolto, restando assorbiti il secondo ed il terzo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 112 e 136 cod. proc., censurando la sentenza impugnata per essersi limitata a dare atto della revoca del consenso da parte dell'intimata, senza esaminare il contenuto della relativa dichiarazione, nonchè per aver omesso di pronunciare sul merito della domanda, nonostante la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del vincolo coniugale e l'insussistenza di diritti indisponibili dell'intimata o di pattuizioni contrastanti con l'interesse dell'unica figlia ancora minorenne;

5 che la causa va conseguentemente rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza. Così deciso in Roma, il 28 giugno Depositato in Cancelleria il 24 luglio ( da )

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