Cap. I - Rapporti tra le Imprese e la Cassa. Art. 1

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1 Cap. I - Rapporti tra le Imprese e la Cassa. Art. 1 La denuncia nominativa dei lavoratori occupati, da redigersi esclusivamente sui moduli predisposti dalla Cassa Edile Salernitana e messi a disposizione dei datori di lavoro, deve essere mensile e per ogni singolo cantiere e deve essere trasmessa alla Cassa entro il trentesimo giorno dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce. La Cassa Edile non rispondera degli eventuali ritardi che si possono verificare nel rimborso degli accantonamenti ai lavoratori a causa della tardiva presentazione delle denuncie. Art. 2 Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee od inesatte dei dati contenuti nella denuncia, salvo ogni azione da parte della Cassa Edile per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti. Art. 3 Gli importi corrispondenti alla percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nella misura determinata dai Contratti Collettivi in vigore, devono essere accantonati dalle Imprese Presso la Cassa Edile con versamenti mensili e comunque non oltre il 30 giorno successivo alla scadenza di ciascun mese e precisamente: 1 / 8

2 - per il mese di gennaio, entro il 28 febbraio; - per il mese di febbraio, entro il 31 marzo; - per il mese di marzo, entro il 30 aprile; - per il mese di aprile, entro il 31 maggio; - per il mese di maggio, entro il 30 giugno; - per il mese di giugno, entro il 31 luglio; - per il mese di luglio, entro il 31 agosto; - per il mese di agosto, entro il 30 settembre; - per il mese di settembre, entro il 31 ottobre; - per il mese di ottobre; entro il 30 novembre; - per il mese di novembre, entro il 31 dicembre; - per il mese di dicembre, entro il 31 gennaio dell anno successivo. Art. 4 In caso di tardivo versamento sono dovuti alla Cassa Edile gli interessi di mora, calcolati in ragione di anno, nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall INPS nei casi di omissione contributiva. Art. 5 I versamenti vanno effettuati a mezzo accrediti sugli Istituti bancari indicati dalla Cassa o a mezzo conto corrente postale. Cap. II - Amministrazione dei fondi Art. 6 2 / 8

3 Presso la Cassa Edile Salernitana sono istituiti: - a) uno schedario relativo alle Imprese versanti; - b) uno schedario relativo agli operai iscritti. Art. 7 Sulle schede intestate alle singole imprese devono essere partitamente trascritti gli importi versati per ogni periodo di paga rispettivamente a titolo di contributo paritetico e di accantonamento, gli eventuali interessi di mora, gli incassi per contributo ANCE nonchè gli incassi per contributo Sindacati Nazionali. Sulle schede intestate ai singoli operai devono, invece, essere trascritti gli importi versati per accantonamento quali risultano dalle denuncie nominative, la cifra ed il tipo di assistenza di cui ha goduto l operaio durante l anno e l eventuale delega di adesione ai Sindacati costituenti la Cassa Edile. In occasione del rimborso semestrale degli accantonamenti deve essere anche indicato il totale riassuntivo dei versamenti effettuati e delle somme inviate a ciascun operaio. Art. 8 A ciascuna impresa o operaio potra essere rilasciato dalla Cassa un documento attestante la propria iscrizione ed eventualmente un estratto conto di posizione. Art. 9 Alla fine di ogni trimestre dovranno essere controllati gli accantonamenti in rapporto ai bollettini di versamento ed i depositi presso gli Istituti Bancari e Postali. Il Collegio Sindacale redigera è sottoscriverà apposito verbale con le risultanze del controllo. 3 / 8

4 Art. 10 La Cassa Edile provvederà alla liquidazione dell accantonamento in occasione del Ferragosto ed in occasione del Natale. In occasione del Ferragosto verranno inviate a ciascun operaio le spettanze accantonate relative al periodo 1 ottobre - 30 marzo. In occasione del Natale verranno inviate a ciascun operaio le spettanze accantonate relative al periodo 1 aprile - 30 settembre, salvo eventuali modifiche apportate al contratto nazionale. Art. 11 Le competenze e tutte le prestazioni erogate a ciascun operaio verranno spedite o con assegno circolare o con assegno postale non trasferibile. Art. 12 Qualsiasi reclamo nei confronti della Cassa Edile Salernitana relativo alla mancata liquidazione oppure a difetto di corrispondenza tra le spettanze attribuitegli e quelle depositate a suo favore, dovra essere presentato dall operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui le spettanze saranno divenute liquide ed esigibili. Liquidita ed esigibilita che cominceranno a decorrere dalla data in cui gli assegni di pagamento saranno emessi. Art. 13 Pagamenti o erogazioni che per qualsiasi motivo non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa verranno accantonati in apposito conto dopo che la Cassa avra espedito tutti i tentativi possibili per rintracciare gli operai o gli aventi diritto. Tale somma restera a disposizione degli aventi diritto che ne faranno richiesta. Trascorsi 10 anni dalla data di esigibilità, l operaio o gli aventi diritto perderanno il diritto al rimborso e le relative somme accantonate saranno utilizzate, con apposita delibera, dal Comitato di Gestione. 4 / 8

5 Art. 14 Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà aver luogo, su domanda degli aventi diritto, nei soli casi in cui ai sensi dell art. 6 dello Statuto, viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile e cioé: - a) decesso dell iscritto; - b) scioglimento della Cassa; - c) passaggio dell iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un attività diversa da quella edile; - d) cessazione dell attivita di lavoro edile. Solo nei casi di estremo bisogno, la Cassa Edile può anticipare eccezionalmente ed a giudizio insindacabile del Comitato di Presidenza o di altra Commissione all uopo delegata, l invio delle spettanze al richiedente. L iscritto, in tal caso, perdera il diritto a qualsiasi forma di assistenza per l anno di gestione in corso. Art. 15 Il Conto Gestione di cui all art. 4 dello Statuto è alimentato da: - a) contributo gestione; 5 / 8

6 - b) eventuali interessi di mora a carico delle imprese; - c) interessi attivi bancari e postali di ogni conto gestito dalla Cassa Edile; - d) somme incassate per lasciti, donazioni, atti di liberalità. Il Comitato di Presidenza attinge al suddetto fondo tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Cassa, compresi indennizzi e rimborsi spese, per le forme di cui all art. 17 dello Statuto. Il Comitato di Gestione, compatibilmente con le disponibilita di Bilancio, potrà deliberare, di anno in anno, la somma che intende devolvere ai fini assistenziali e per attivita culturali e promozionali del settore. Art. 16 La Cassa Edile cura gli incassi del contributo ACE e del contributo dei Sindacati dei lavoratori. Cura, anche, nel modo previsto dal punto 6 dell allegato H del C.C.N.L., gli incassi delle deleghe rilasciate dai lavoratori iscritti a favore delle Organizzazioni Sindacali costituenti la Cassa Edile. Cap. III - Assistenza Art. 17 La Cassa Edile gestisce le forme di prestazioni assistenziali prescritte dal vigente Contratto Collettivo Nazionale e dai vigenti Accordi Integrativi Provinciali. Compatibilmente con le disponibilità economiche il Comitato di Gestione della Cassa potrà deliberare, in sede di predisposizione annuale del piano previsionale delle Entrate ed Uscite, l istituzione delle 6 / 8

7 prestazioni assistenziali che riterrà più opportune. In pari tempo, potra apportare modifiche alle prestazioni in atto, a seconda delle circostanze contingenti. Le modalità di attuazione, relativamente ad ogni prestazione, verranno stabilite, di volta in volta, da parte dello stesso Comitato di Gestione. Delle prestazioni istituite o confermate, verrà data ogni volta opportuna comunicazione alle imprese ed a tutti gli operai con il risalto e le esplicazioni necessarie. Art. 18 A decorrere dal 1 gennaio 1992, ai sensi dell art. 8 dello Statuto della Cassa Edile possono fruire delle prestazioni previste dall apposito regolamento, soltanto i lavoratori iscritti alla Cassa medesima, per i quali risultino versati nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell evento assistibile: i contributi e le percentuali di accantonamento previsti dal contratto nazionale e dall integrativo provinciale per almeno 400 ore. Art. 19 Per ottenere le prestazioni extracontrattuali previste i richiedenti debbono presentare domanda scritta mediante apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile ed attenersi a quanto in esso richiesto, pena la decadenza dal diritto. Art. 20 La Cassa Edile anticiperà ai Dipendenti di Imprese dichiarate fallite e di cui la Cassa sara ammessa al fallimento, le quote di accantonamento. Tale erogazione dovrà essere autorizzata dal Comitato di Gestione. (Sospeso con delibera del Comitato di Gestione del 27/4/1992). Art. 21 La Cassa Edile, su delibera del Comitato di Gestione, corrisponderà, una volta l anno, all Ente Scuola Edile di Salerno, un contributo finalizzato alla erogazione di borse di studio per gli allievi 7 / 8

8 della stessa. Art. 22 La Cassa Edile si avvarra della consulenza di legali per tutte le necessità occorrenti per il buon funzionamento. Tali legali saranno nominati dal Comitato di Gestione. Art. 23 Al fine di una più rapida esecuzione ed attuazione del lavoro amministrativo e gestionale, il Comitato di Gestione potrà delegare parte delle sue competenze con apposita delibera, al Comitato di Presidenza o ad una Commissione, di cui facciano parte alcuni Consiglieri scelti pariteticamente in seno al Comitato di Gestione. Potranno essere nominate, in queste Commissioni, con le funzioni di consulenti, anche persone estranee allo stesso Comitato di Gestione. Quanto non previsto dal presente regolamento, sarà disciplinato, di volta in volta, con successive delibere dal Comitato di Gestione. Art. 24 Quanto non previsto dal presente regolamento sarà disciplinato, di volta in volta, con successive delibere dal Comitato di Gestione. Art. 25 Il presente regolamento, approvato dal Comitato di Gestione della Cassa Edile Salernitana di Mutualita ed Assistenza nella riunione del 25/11/1991, entrerà in vigore l 1/1/1992 e la sua efficacia si intende facilmente prorogata di anno in anno salvo modifiche che potranno essere apportate in qualsiasi momento dal Comitato stesso. 8 / 8

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