proposta di legge n. 229
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1 REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 229 a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 24 dicembre 2003 DISCIPLINA DELLE AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE (583)
2 REGIONE MARCHE 2 CONSIGLIO REGIONALE Signori Consiglieri, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 all articolo 74 ha abrogato l articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, trasferendo alle Regioni funzioni e compiti amministrativi in materia di aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Le modalità di attuazione della delega sono demandate dal comma 6 dell articolo 74 legge 349/ 1986 ad una specifica disciplina regionale. Gli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, in attesa della specifica normativa regionale di attuazione, si sono limitati a ripartire provvisoriamente le funzioni in materia tra Regione e Provincia territorialmente competente. La legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell ordinamento ed organizzazione amministrativa non prevede nulla in ordine alla materia oggetto della presente proposta. E quindi necessario definire con chiarezza ruoli, funzioni, competenze, modalità di attuazione delle complesse procedure collegate all attuazione della delega di cui sopra. Va altresì aggiunto che, nel quadro normativo di riferimento sinteticamente sopra evidenziato, la Regione Marche, con deliberazione del Consiglio regionale 1 marzo 2000, n. 305, ha dichiarato l area di Ancona, Falconara e bassa valle dell Esino ad elevato rischio di crisi ambientale e sta ora predisponendo l istruttoria tecnica per il relativo piano di risanamento (articolo 74, comma 4 del d.lgs. 112/1998). Obiettivi della proposta di legge La materia oggetto della proposta di legge si configura oggettivamente complessa e con evidenti interrelazioni con altri quadri normativi, quali ad esempio quelli delle attività a rischio di incidente rilevante, o quelli sull inquinamento delle acque, del suolo o dell aria o la stessa pianificazione urbanistica e territoriale. La sua applicazione non può però prescindere dalla constatazione e dalla verifica dell eccezionalità di una situazione territoriale specifica e delimitata, ove il sovrapporsi di cause e concause determina una elevata criticità della qualità ambientale tale da giustificare l attivazione di strumenti eccezionali. Sulla base di tale presupposto, oltre ad individuare nel dettaglio funzioni e competenze, il primo obiettivo della presente proposta (articolo 2) è quello di definire con sufficiente chiarezza il concetto di rischio di crisi ambientale (effetti attesi e non desiderati sulle persone, sulle risorse ambientali e storico culturali, sul patrimonio edilizio, sulle infrastrutture esistenti, sull organizzazione territoriale ed economica in genere) e la griglia sulla quale costruire un sistema di criteri oggettivi per l individuazione delle aree ad elevata criticità. Gli articoli 3 e 4 definiscono finalità, modalità di predisposizione e di approvazione e ruolo del piano di risanamento come strumento di programmazione e gestione sovraordinata del territorio, finalizzato in un arco temporale delimitato, ad attivare azioni concrete, anche eccezionali, di risanamento e recupero e riqualificazione. L articolo 5 mira a garantire il monitoraggio dei dati ambientali in riferimento allo stato di attuazione del piano di risanamento al fine di verificarne in itinere lo stato di attuazione e la necessità di eventuali aggiornamenti, adeguarnenti o integrazioni. L articolo 6 regolamenta le norme finanziarie di attuazione della legge. L articolo 7 oltre alle disposizioni transitorie e finali, ha l obiettivo di definire un quadro di riferimento adeguato per le procedure di elaborazione e successiva approvazione del piano di risanamento dell area di Ancona, Falconara e basso Esino già dichiarata ad elevato rischio con la del. cons. reg. 305/2000.
3 REGIONE MARCHE 3 CONSIGLIO REGIONALE Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge, in attuazione dell articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e dell articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), disciplina l individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e gli interventi organici di eliminazione o riduzione dei fenomeni di inquinamento e di squilibrio ambientale, individuati dai relativi piani di risanamento. Art. 2 (Aree ad elevato rischio di crisi ambientale) 1. La Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, individua gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi ad essi prospicienti, caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nel suolo, nei corpi idrici e nell atmosfera, nonché da una elevata concentrazione di stabilimenti industriali e di infrastrutture con possibilità di incidente rilevante e li dichiara aree ad elevato rischio di crisi ambientale. 2. Per rischio di crisi ambientale si intendono gli effetti attesi e non desiderati che le alterazioni e le situazioni di rischio di cui al comma 1 possono causare sulle persone, sulle risorse ambientali e storico-culturali, sul patrimonio edilizio, sulle infrastrutture, sull organizzazione territoriale ed economica in genere. 3. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale è finalizzata anche ad individuare, attraverso le prime linee del piano di risanamento di cui all articolo 3, gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile da perseguire ed è effettuata sulla base dei seguenti elementi: a) ambito territoriale minimo da considerare; b) valutazione della qualità dell ambiente nell ambito territoriale considerato attraverso opportuni indicatori ed individuazione dei limiti oltre i quali la qualità dell ambiente deve essere considerata insufficiente; c) rischio di eventi straordinari, quali alluvioni, incendi, dissesti idrogeologici, incidenti rilevanti ai sensi del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/1982/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e limite oltre il quale tale rischio è da considerare inaccettabile;
4 REGIONE MARCHE 4 CONSIGLIO REGIONALE d) fattori di pressione che gravitano sull area, con particolare riferimento alla produzione di energia, alle reti di trasporto, alla densità abitativa, alla presenza di stabilimenti industriali e di elevate concentrazioni di attività economiche in genere. 4. La Giunta regionale determina i criteri e gli indirizzi per definire gli opportuni rapporti tra la qualità dell ambiente, i fattori di pressione, i rischi indicati al comma 3, lettera c), e la popolazione esposta, la quale viene individuata tenendo conto del numero dei residenti e di coloro che normalmente lavorano nell area, della presenza di infrastrutture sensibili, quali scuole e ospedali, e della popolazione fluttuante. 5. L individuazione e la dichiarazione di cui al presente articolo sono effettuate con deliberazione del Consiglio regionale, adottata su proposta della Giunta regionale. Alla copertura dei relativi oneri a carico della Regione si provvede con le modalità di cui all articolo La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Il rinnovo della dichiarazione avviene con la medesima procedura di cui al presente articolo. Art. 3 (Piano di risanamento) 1. Per ciascuna area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell articolo 2, il piano di risanamento individua le misure e gli interventi idonei: a) ad eliminare o ridurre i fenomeni di inquinamento e di squilibrio ambientale, anche con la realizzazione e l impiego di appositi impianti o apparati; b) a favorire e promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei settori produttivi e la migliore utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell inquinamento e dei fenomeni di squilibrio; c) ad incrementare le condizioni generali di sicurezza; d) a garantire, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c), attraverso opportuni strumenti di concertazione tra gli enti territoriali competenti e gli altri soggetti eventualmente interessati, il coordinamento delle normative e degli strumenti urbanistici; e) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell ambiente, sull attuazione degli interventi e sull efficacia degli stessi nel risolvere lo stato di crisi. 2. Le Province, anche in concorso tra loro nel caso di aree che interessino i rispettivi territori, elaborano il piano di risanamento, che deve in via prioritaria individuare le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per avviare il recupero
5 REGIONE MARCHE 5 CONSIGLIO REGIONALE ambientale e la riqualificazione dell area. Le Province individuano altresì le forme più opportune di coordinamento e di collaborazione tecnica tra i soggetti coinvolti nell elaborazione del piano. 3. Al piano di risanamento è allegato il piano finanziario, nel quale vengono indicate le risorse pubbliche e private necessarie, gli strumenti di gestione del piano, i tempi e le procedure per la sua attuazione. 4. Il piano di risanamento, con l allegato piano finanziario, è sottoposto al parere delle competenti Commissioni consiliari ed è approvato con decreto del Presidente della Regione mediante accordo di programma, ai sensi dell articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali). Il piano ha una validità massima di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione. 5. L approvazione del piano di risanamento ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste, le quali debbono essere attuate entro il periodo di validità del piano medesimo. Nei casi di accertata inadempienza da parte delle autorità competenti alla realizzazione delle opere, la Regione assegna ad esse un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva nell ambito delle risorse definite dal piano. 6. Per le emissioni e gli scarichi nell ambiente il piano di risanamento può prevedere, qualora sia necessario per eliminare o ridurre l inquinamento e i fenomeni di squilibrio, limiti o valori più restrittivi di quelli precedentemente autorizzati ai singoli impianti o degli standard fissati dalla normativa o dai piani di settore. Art. 4 (Norme urbanistiche) 1. Qualora il piano di risanamento contenga prescrizioni in materia di pianificazione urbanistica e di assetto del territorio, la sua approvazione costituisce variante al piano territoriale di coordinamento della Provincia. 2. Gli enti locali territorialmente competenti, entro dodici mesi dall approvazione del piano di risanamento, adeguano i propri strumenti urbanistici generali e attuativi alle disposizioni del piano stesso. 3. Ove la particolare complessità delle questioni richieda la definizione di indirizzi tecnici e progettuali di particolare complessità o dettaglio, il piano individua le varianti in adeguamento e gli specifici programmi e progetti che necessitano, prima della loro definitiva approvazione, di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici, indicando altresì i soggetti incaricati di tali elaborazioni e i tempi necessari. I piani e i progetti di cui al presente comma sono approvati con accordo di programma, ai sensi dell articolo 34 del d.lgs. 267/2000.
6 REGIONE MARCHE 6 CONSIGLIO REGIONALE 4. Al fine di evidenziare la coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile individuati con la dichiarazione, anche nelle more di approvazione del piano di risanamento, gli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti, esclusi quelli di cui all articolo 15, comma 5, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale devono essere integrati da un rapporto ambientale, nel quale sono individuati, descritti e valutati gli effetti diretti e indiretti dell attuazione del piano sull uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l aria, il clima, il paesaggio, l ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale e le loro reciproche interazioni. 5. Il rapporto ambientale di cui al comma 4 è sottoposto al parere della Provincia, delle competenti strutture organizzative regionali, dell ARPAM e del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. I pareri espressi costituiscono parte integrante del parere di conformità di cui all articolo 26, comma 3, della l.r. 34/1992, come sostituito dall articolo 2 della l.r. 16 agosto 2001, n. 19, e vengono resi in sede di conferenza dei servizi nei termini e con le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 26 della l.r. 34/1992, come sostituito dall articolo 2 della l.r. 19/ La Giunta regionale emana apposite linee guida per la predisposizione del rapporto ambientale di cui al comma 4. Art. 5 (Monitoraggio ambientale del piano di risanamento) 1. Durante il periodo di validità del piano di risanamento, le Province, in collaborazione con i Comuni interessati e con l ARPAM, redigono annualmente una relazione sull evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano. La relazione è inviata alla Regione e agli enti locali territorialmente competenti entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento. 2. Sulla base delle valutazioni espresse nella relazione di cui al comma 1, il piano di risanamento può essere modificato con le medesime procedure di cui agli articoli 3 e 4, fermo restando il periodo della sua validità. Art. 6 (Norme finanziarie) 1. Alle spese occorrenti per l attuazione della presente legge si provvede, per quanto di competenza regionale, con utilizzo delle risorse trasferite dalla Stato ai sensi dell articolo 7 del d.lgs. 112/
7 REGIONE MARCHE 7 CONSIGLIO REGIONALE 1998 e dell articolo 7, comma 1, della legge 59/ 1997 e con risorse proprie. 2. La copertura della spesa a carico del bilancio regionale è assicurata mediante utilizzo di quota parte della proiezione pluriennale degli stanziamenti iscritti a carico dell unità previsionale di base Per l anno 2004, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione e al piano operativo annuale. 4. Per gli anni successivi l entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie. Art. 7 (Norme transitorie e finali) 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta i criteri e gli indirizzi di cui all articolo 2, comma 4, e le linee guida di cui all articolo 4, comma Agli strumenti urbanistici e loro varianti, adottati ma non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica quanto stabilito dall articolo 4, commi 4 e Per l area di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell Esino, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale con deliberazione del Consiglio regionale 1 marzo 2000, n. 305, all elaborazione del piano di risanamento, di cui all articolo 3, provvede la Giunta regionale con le medesime procedure di cui agli articoli 3 e 4 e comunque d intesa con gli enti locali territorialmente interessati. Le forme di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti coinvolti nell elaborazione del piano previste dall articolo 3, comma 2, sono quelle definite in attuazione dell accordo di programma concordato con il Ministero dell ambiente.
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