LA SCHEDA DI SICUREZZA Parte 1 - normativa
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- Ivo Marchesi
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1 Master II Livello in REACH Napoli 21 maggio 2011 LA SCHEDA DI SICUREZZA Parte 1 - normativa Ida Marcello Centro Nazionale Sostanze Chimiche Istituto Superiore di Sanità 1
2 Finalità della SDS strumento centrale per il trasferimento delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento di sostanze e miscele destinata ai datori di lavoratori responsabili della sicurezza, deve fornire informazioni adeguate che consentano al datore di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e valutare i rischi per la salute umana e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso non è destinata ai lavoratori 2
3 Alcuni degli argomenti 1. La normativa di riferimento fino al 31 maggio Cambiamenti introdotti dal regolamento 1907/ Regolamento 453/ Punti della SDS non modificati dal Regolamento REACH 5. Reg. REACH e CLP e disposizioni sulla sicurezza dei lavoratori 6. Impatto del CLP sulla SDS 7. Quando fornire una SDS (in quali casi) COMPLETEZZA 8. Come fornire una SDS 9. Aggiornamento della SDS 10. Tempistica per l adeguamento delle SDS 11. Sostanze e miscele per cui non è prevista una SDS SINTESI SE 12. esds (contenente SE) 13. Obblighi dell Utilizzatore a Valle 14. Sanzioni 15. Qualità delle SDS 16. Fonti di informazione 3
4 SOSTANZE - Art. 27 Dir. 92/32/CE (VII modifica) Scheda informativa in materia di sicurezza Per consentire in particolare agli utilizzatori professionali di prendere le misure necessarie per la protezione dell'ambiente nonché della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, trasmessa dal fornitore in occasione o anteriormente alla prima fornitura di una sostanza pericolosa In seguito il fabbricante, l'importatore o il distributore è tenuto a comunicare al destinatario qualsiasi nuova informazione pertinente sulla sostanza di cui sia venuto a conoscenza. 4
5 PREPARATI - NORMATIVA DI RIFERIMENTO SINO AL 31 MAGGIO 2007 Direttiva 91/155/CEE modificata dalla 2001/58/CE (recepita con DM rettificato dal DM ; Circolare esplicativa del Ministero della Salute 7 gennaio 2004). Direttiva 1999/45/CE stabilisce l obbligo per chi immette su mercato un preparato di fornire, su richiesta di un utente professionale, la SDS comprendente informazioni adeguate sui preparati non classificati pericolosi contenenti almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute o per l ambiente (in conc. pari a: 0,2% in volume per i preparati gassosi; 1% in peso per i preparati diversi da quelli gassosi) oppure una sostanza per la quale esistono limiti di esposizione comunitari sul luogo di lavoro (attuata con D.Lgs marzo.2003). 5
6 ALCUNI CASI SPECIFICI BIOCIDI ANTIPARASSITARI DETERGENTI COSMETICI 6
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12 Carenze nelle SDS di p.a. antiparassitari sottoposti a revisione Non compilate in lingua italiana Non seguivano il format a 16 punti Sezioni vuote Dati generici Data di emissione assente Non includeva un n. telefonico da usare in caso di emergenza (Sezione 1) Non conteneva alcuna informazione, o conteneva informazioni insufficienti, relativamente ai sintomi o gli effetti (Sezione 11 o 4) Incongruenze (sostanza classificata non pericolosa, in altre sezioni descritti effetti indesiderati su salute e/o ambiente, indicate misure di pronto soccorso e/o raccomandati equipaggiamenti di protezione). Nessuna menzione ai pericoli ambientali In TUTTE le SDS MAI SPECIFICATI i mezzi di protezione individuale per il personale di pronto intervento Particolarmente carenti le informazioni relative al tipo di guanti 12
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14 Dir 1999/45/CE 14
15 COSMETICI - Norme relative alla C&L Direttiva 67/548/CEE - si applica alle sostanze Direttiva 1999/45/CE (preparati) Non si applica ai preparati cosmetici Regolamento n. 1272/2008 (CLP) (sostanze e miscele) La parte relativa alle miscele non si applica ai preparati cosmetici 15
16 SDS E COSMETICI L obbligo di SDS vale pienamente per le sostanze componenti (Regolamento REACH punto 13 dell introduzione ); -Non si applicano ai prodotti cosmetici (preparati allo stato finito destinati all utilizzatore finale) [Titolo 1 Capo 1 articolo 2.6.b Ambito di applicazione ] le disposizioni del Titolo IV (Informazioni all interno della catena di approvvigionamento); questo significa che le SDS non sono obbligatorie per i preparati cosmetici. 16
17 NORMATIVA RELATIVA ALLE SOSTANZE Il D.Lgs. n. 145/2008, Attuazione della direttiva 2006/121/CE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (G.U. n 129 del ) modifica il DLgs 52 del 3 febbraio 1997: elimina la procedura di notifica per le sostanze nuove abroga l articolo 25 relativo alla SDS (per le sostanze) che confluisce nel REACH 17
18 NORMATIVA RELATIVA ALLE SOSTANZE 18
19 NORMATIVA RELATIVA ALLE MISCELE Direttiva 99/45/CEE trasferito nel REACH 19
20 A PARTIRE DAL I GIUGNO 2007 entra in vigore il Regolamento 1907/2006 (REACH) la SDS si conferma strumento principale pe trasmettere le informazioni lungo la catena di approvvigionamento Regolamento 1907/
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22 Regolamento 1907/2006 Richiama la direttiva 91/155/CEE 22
23 Alcune disposizioni nuove o di rilievo art. 31(2): informazione deve essere coerente con il/i CSA (per la/le sostanza/e o l intera miscela) art. 31(7): SE pertinenti circolano lungo la catena di approvvigionamento (allegati alla/o inclusi nella SDS) art. 31(9): I fornitori devono aggiornare tempestivamente la SDS quando: - si rendono disponibili nuove informazioni sui pericoli o che possono incidere sulle RMM - un autorizzazione è rilasciata o rifiutata - è stata imposta una restrizione 23
24 Regolamento 1907/
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26 Reg. 453/2010 Le SDS continuano ad essere regolamentate dal Regolamento REACH: articolo 31 Disposizioni. Allegato II Guida alla compilazione Il Regolamento CLP fa riferimento al REACH NON lo duplica NON entra in merito alla SDS Adatta art. 31 e Allegato II al linguaggio e alle scadenze del GHS 26
27 La SDS mantiene la sua doppia funzione di: STRUMENTO DI INFORMAZIONE destinato all utilizzatore professionale deve consentire al datore di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare i rischi per la salute umana e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso (Allegato II, Introduzione). STRUMENTO DI COMUNICAZIONE, principale meccanismo per la circolazione dell informazione sulla sicurezza lungo la supply chain di sostanze e miscele, è lo strumento usato per comunicare ai DU le informazioni sui pericoli (sez. 2, 3, 9, 11 e 12), le misure di precauzione e manipolazione (sez. 7) e le misure per la gestione del rischio (sez. 8) (punto 57 delle considerazioni introduttive). ASSUME UN RUOLO PIÙ SIGNIFICATIVO ED È RAFFORZATA DAL REACH 27
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29 Regolamento 1907/
30 Regolamento 1907/
31 Coesistono con il Regolamento REACH e dovrebbero aumentarne l efficacia Nel campo della protezione dei lavoratori gli SM possono continuare ad adottare norme nazionali più stringenti di quelle Comunitarie 31
32 Anche il Regolamento 1272/2008 (CLP) impatta sulla normativa comunitaria in materia di luoghi di lavoro e su altre normative a valle Direttiva 2004/37/CE Cancerogeni sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un' esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro Direttiva 98/24/CE Agenti Chimici (DLgs 2 febbraio 2002, n. 25 "Attuazione dir 98/24/CE protezione salute e sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro) Direttiva 92/85/CEE Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti. (DLgs 4 agosto 1996 n. 645) Seveso, Rifiuti, Acque, Aria.. Detergenti, Biocidi, Antiparassitari Ecolabelling, Cosmetici, PIC. SDS PAR. 15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 32
33 Titolo IV - Informazioni trasmesse lungo la catena di approvvigionamento Art. 31 La SDS e Allegato II Art Informazioni anche per SOSTANZE NON PERICOLOSE come tali o in preparati, non nel formato SDS Art Articoli contenenti sostanze SVHC in concentrazione > 0,1%: informazioni a valle e anche a consumatori, a seguito di richiesta ed entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta Art Obbligo di comunicare nuove informazioni a monte Art si ricollega alla 626: informazione ai lavoratori Art Obbligo di conservare i documenti per 10 anni dopo l ultimo uso 33
34 Reg. CLP adegua l art. 31 del REACH tramite: Articolo 57 Modifiche del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento (modifica dell art. 31 ai punti 8 e 10) Articolo 58 Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dal 1 dicembre 2010 (modifica dell art. 31 ai punti 1a) e 4) Articolo 59 Modifiche del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dal 1 giugno 2015 (modifica dell art. 31 ai punti 1a), 3 e 4) 34
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