Le schede dati di sicurezza secondo il REACH
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- Monica Romagnoli
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1 L applicazione del Regolamento REACH: il caso dell Acetone Schede di sicurezza e scenari di esposizione Le schede dati di sicurezza secondo il REACH Roma, 10 giugno 2010 Federica Ceccarelli Esperta REACH Helpdesk Nazionale
2 REACH_CONSIDERANDA 57: Poiché l'attuale scheda di dati di sicurezza è già utilizzata come strumento di comunicazione nella catena d'approvvigionamento delle sostanze e dei preparati, è opportuno ampliarla e integrarla nel sistema istituito dal presente regolamento.
3 SDS obbligatoria (REACH_Art.31.1) la sostanza o il preparato è classificata/o pericolosa/o a norma delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE; la sostanza è PBT o vpvb (vedi allegato XIII); la sostanza è inclusa nell allegato XIV (sostanze soggette ad autorizzazione, esclusi punti a) e b))
4 SDS a richiesta (REACH_Art.31.3) Richiesta dall utilizzatore a valle se il preparato non è pericoloso, ma contiene: una sostanza pericolosa per la salute o per l ambiente 1% p/p (0,2% per preparati gassosi); una sostanza PBT o vpvb o inclusa nell allegato XIV (escluso punto a)) 0,1% p/p; sostanza che ha un limite di esposizione comunitario
5 COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PER CHI NON HA OBBLIGO DELLA SDS (REACH_Art.32) Il fornitore di una sostanza che non è tenuto a fornire una scheda dati di sicurezza comunica al destinatario le informazioni seguenti: a) il numero o i numeri di registrazione per le sostanze per le quali le informazioni sono comunicate in forza delle lettere b), c) o d); b) se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate; c) precisazioni sulle eventuali restrizioni imposte; d) ogni altra informazione pertinente, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi.
6 Le disposizioni relative al titolo IV non si applicano ai seguenti preparati allo stato finito: medicinali per uso umano o veterinario, prodotti cosmetici, dispositivi medici invasivi, alimenti e alimenti per animali.
7 La scheda di dati di sicurezza dovrà essere è datata e mantenere la struttura a 16 voci (REACH_Art.31.4) La redazione dovrà essere fatta secondo le disposizioni dell Allegato II del REACH (Reg.(UE) n. 453/2010) Modifiche previste dal REACH: 1) inversione dei punti 2 e 3 2) l inserimento di un indirizzo della persona da contattare in caso di necessità. 3) fornire la SDS nella lingua ufficiale dello stato in cui la sostanza viene venduta/esportata; questo salvo che l Ente responsabile di quello Stato Membro non disponga altrimenti
8 Un attore della catena d'approvvigionamento che sia tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 37 riporta i pertinenti scenari di esposizione (incluse, se del caso, le categorie d'uso e d'esposizione) in un allegato della scheda di dati di sicurezza che contempli gli usi identificati e comprenda le condizioni specifiche derivanti dall'applicazione dell'allegato XI, punto 3 (REACH_Art.31.7) Garantire la coerenza e la precisione del contenuto di ciascuna delle voci obbligatorie Permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente
9 Lo scenario di esposizione descrive le CONDIZIONI DI USO di una sostanza che determinano il livello di esposizione. Le condizioni si possono suddividere in: Condizioni operative: queste descrivono le modalità di svolgimento di un processo o di una attività (es. quantità, durata e frequenza di uso di una sostanza o di un preparato) Misure di gestione dei rischi: comprendono tutte le misure ed i dispositivi che devono essere attuati al fine di impedire (o comunque contenere) che una sostanza emessa durante un determinato processo raggiunga gli operatori o l ambiente (es. ventilazione locale, filtri dell aria, dispositivi di protezione individuale)
10 Aggiornamento della SDS (REACH_Art.31.9) a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione; c) allorché è stata imposta una restrizione. La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come «Revisione: (data)» è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o il preparato nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione.
11 Trasmissione della SDS (REACH_Art.31.9) La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come «Revisione: (data)» è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o il preparato nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione.
12 Obbligo di conservare le informazioni (REACH_Art.36.1) Ciascun fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e distributore riunisce tutte le informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi che gli impone il presente regolamento e ne assicura la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni dopo che ha fabbricato, importato, fornito o utilizzato per l'ultima volta la sostanza o il preparato. Su richiesta il fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore trasmette tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito o all'agenzia, o le mette immediatamente a loro disposizione, fatti salvi i titoli II e VI.
13 Obbligo di conservare le informazioni (REACH_Art.36.2) Se il dichiarante, l'utilizzatore a valle o il distributore cessa l'attività o trasferisce in tutto o in parte le sue operazioni a un terzo, la parte che è responsabile della liquidazione dell'impresa del dichiarante, dell'utilizzatore a valle o del distributore o che assume la responsabilità dell'immissione sul mercato della sostanza o del preparato in questione è tenuta all'obbligo di cui al paragrafo 1 in luogo del dichiarante, dell'utilizzatore a valle o del distributore.
14 REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) Pubblicato il 31 maggio 2010 G.U.C.E. Serie L 133/1 Art. 1: A decorrere dal 1 dicembre 2010 l allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 verrà sostituito dall Allegato I del nuovo Regolamento, mentre a partire dal 1 giugno 2015 l allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 sarà sostituito dall Allegato II del nuovo Regolamento. Art. 2: è previsto un periodo di transizione, variabile a seconda che si tratti di sostanze o di miscele, durante il quale potranno coesistere Schede Dati di Sicurezza in formati differenti, coerentemente con il fatto che la classificazione e l etichettatura siano effettuate secondo la Direttiva 67/548/CEE (sostanze pericolose), la Direttiva 1999/45/CE (preparati pericolosi), o il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
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