Permessi e congedi, normativa fiscale e assistenziale

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1 AFFIDAMENTO E ADOZIONE Permessi e congedi, normativa fiscale e assistenziale Valdagno, 27 giugno AFFIDAMENTO e ADOZIONE Affrontiamo di seguito alcune questioni che riguardano i genitori affidatari ed adottivi connesse al rapporto di lavoro: i congedi di maternità (paternità) ) e parentali; le detrazioni d imposta d imposta; gli assegni per il nucleo familiare. Riepiloghiamo, inoltre, alcune norme di carattere fiscale e assistenziale (ISEE,.) per verificare l assimilazione o meno dei genitori affidatari o adottivi ai genitori naturali. 2 a cura di G. Ponzio 1

2 RAPPORTO DI LAVORO E AFFIDAMENTO O ADOZIONE I congedi di maternità, di paternità e parentali 3 Fonti: INPS 4 artt. febbraio 26 e D. n. Lgs /2001; art. 2, c , L. 244/2007; Circ. Affidamento e adozione 1. Congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria) Il nostro Ordinamento giuridico prevede, per le situazioni di adozione e di affidamento di un minore, una protezione analoga a quella prevista per la maternità naturale. La Legge Finanziaria 2008 (L.244/2007) ha previsto una maggior tutela normativo-economica nell ambito dei congedi per adozioni e affidamenti, anche se nell affidamento è ancora prevista una minor tutela in capo ai genitori affidatari. 4 a cura di G. Ponzio 2

3 La sostanziale seconda Legge nascita parificazione Finanziaria del Affidamento bambino per fra data la il 2008 nascita e dall'ingresso fa biologica un passo avanti nella adozione di questi del figlio nel nucleo e la congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria) Ben familiare. l'ordinamento, sentenza fondamento esprime 1756/02, biologico esistano questa sancendo o parificazione solo meno che: famiglie, della «... il tribunale filiazione se indipendentemente si può... Milano dire (omissis) che, con per dal... la genitori l'ingresso nella fronte storia di questa nella biologica famiglia seconda e personale adottiva opportunitàdi rappresenta dello nascere, stesso una essere ègiusto seconda umano. che nascita i nuovi E,a funzionali godano agli interessi delle stesse di quel garanzie minorenne». della prima nascita, garanzie 5 nella storia biologica e personale dello stesso essere umano. E,ta la D'altra parte, le misure di protezione originariamente previsteper Affidamento e adozione dell'effettivo tanto facendo sola in madre decorrere favore biologica, del i termini padre sono quanto di fruibilitàper state dei estese, genitori questi dalla adottivi ultimi Legge dal e 903/1977, momento affidatari, congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria) In sentenza illegittimo tal senso, ingresso la Consulta del minore èpiùvolte nella famiglia. maternità) 9 l'articolo aprile del n. 104per D.Lgs151/2001 dichiarare intervenuta, (Testo costituzionalmente da unico ultimo sulla con applichino, primo in nella anche parte in in caso cui prevede di adozione che i e riposi di affidamento, per allattamentosi riposi affidamento, anno di vita in del base bambino. a tale sentenza I genitori di hanno bambini diritto adottati a fruire entro opresi dei il famiglia giornalieri adottiva o entroil affidataria. primo anno dall'ingresso del minore nella 6 a cura di G. Ponzio 3

4 congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria) A) Genitori naturali Astensione anticipata Art.17 astensione ordinaria Art.16 astensione flessibile art.20 parto prematuro art.16 trattamento economico art.22 trattamento previdenziale art.25 Per motivi di salute della lavoratrice o rischi inerenti l ambiente di lavoro o per lavorazioni pericolose, faticose e insalubri; (trattamento economico pari all 80% della retribuzione, a carico INPS); Assenza dal lavoro nei 2 mesi precedenti il parto e nei 3 mesi successivi; Facoltàdelle lavoratrici di astenersi dal lavoro il mese prima del parto e nei quattro mesi successivi se: vi èil parere favorevole del medico specialista del SSN e del medico di fabbrica; non èun lavoro a rischio, tra quelli previsti da apposito decreto; I giorni di assenza non goduti prima del parto, sono aggiunti dopo il parto (in modo che la durata sia sempre di 5 mesi); L indennitàgiornaliera èpari all 80% della retribuzione, a carico INPS (calcolata come si calcola la malattia); Contribuzione figurativa, senza alcun vincolo di anzianitàcontributiva pregressa 7 congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria) genitori naturali CONGEDO DI PATERNITA (astensione obbligatoria post partum del padre) Astensione obbligatoria post partum Art. 28 Trattamento economico art.29 trattamento previdenziale art.30 Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per astensione obbligatoria relativa ai 3 mesi successivi al parto in caso: 1.di morte o di grave infermitàdella madre; 2.di abbandono; 3.di affidamento esclusivo del bambino al padre; L indennitàgiornaliera èpari all 80% della retribuzione, a carico INPS; Contribuzione figurativa, senza alcun vincolo di anzianità contributiva pregressa; 8 a cura di G. Ponzio 4

5 Congedo di maternitàe e di paternitàin in caso di affidamento e adozione Per effetto dell art. 2, commi 452 e 453, Legge Finanziaria per il 2008, gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 151/2001 sono stati, rispettivamente, sostituito e abrogato. Si riporta di seguito il testo dell art. 26 T.U. novellato: 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. 2. In caso di adozione nazionale, il congedo dev essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. 3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all estero richiesto per l incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all ingresso del minore in Italia. 4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. 5. L ente autorizzato che ha ricevuto l incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all estero della lavoratrice. 6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall affidamento, per un periodo massimo di tre mesi. 9 Le un Affidamento e adozione maternità(o minore(a lavoratrici di prescindere o, paternità) alternativamente, dall età)hanno i lavoratori diritto che ad abbiano un congedo adottato di. Congedo maternità e di paternità (astensione obbligatoria) B) Adozione della durata massima di cinque mesi, (adozioni anche qualora durante il congedo il minore raggiunga la maggioreet verificatisi (spetta La riforma per l intero di cui periodo). nell anno nazionali) dal 1 gennaio all art. o ingressi , T.U. in nonchéper opera Italia (adozioni gli ingressi ingressi internazionali) avvenuti famiglia età minore. temporale 2007, dei cinque relativamente mesi dall ingresso ai quali in famiglia sia decorso o Italia l arco variano, Le modalitàdi a seconda di fruizionedel che si tratti di congedo adozione di nazionale maternità(o o internazionale. di paternità) del 10 a cura di G. Ponzio 5

6 Affidamento e adozione. Congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria) Adozione nazionale(ai sensi dell art. 6 e ss. L. 184/1983) Il congedo deve essere fruito dalla lavoratrice durante i primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia. A tale periodo deve essere aggiunto, per analogia con le madri biologiche, anche il giorno di ingresso del minore nella famiglia dell interessata. Conseguentemente, il congedo complessivamente riconoscibile in favore delle madri adottive è pari a cinque mesi ed un giorno. Il congedo trova applicazione anche laddove, al momento dell ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo(ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 184/1983). cinque 11 (ai sensi dell art. 29 e ss. L. 184/83) Affidamento e adozione rilasciata, internazionali. Il congedo può essere fruito nei cinque mesi successivi di maternità e di paternità A all ingresso a del tal minore fine, dalla in Italiarisultante Commissione dall autorizzazione per le adozioni Adozione internazionale spettante tale periodo èpari di a cinque congedo mesi aggiunge ed giorno. il giorno di ingresso in Italia alla Ferma (cinque parzialmente, mesi restando prima ed un la dell ingresso giorno), durata il massima congedo in Italia del del può periodo minore,per essere di fruito, astensione consentire anche Tale il frazionato. minore lavoratrice periodo ed agli la adempimenti di permanenza congedo relativi può all estero essere alla procedura finalizzata fruito anche adottiva. all incontro modo 12 del minore cosicchéil periodo massimo complessivamente a cura di G. Ponzio 6

7 Affidamento e adozione congedo di maternità e di paternità adozione internazionale Il congedo non fruito antecedentemente all ingresso del minore in Italia è fruito, anche frazionatamente, entro i cinque mesi dal giorno successivo all ingresso medesimo. La lavoratrice (o il lavoratore) che, per il periodo di permanenza all'estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. I periodi di permanenza all estero correlati alla procedura adottiva sono certificati dall Ente autorizzato che ha ricevuto l incarico di curare la procedura di adozione. 13 Affidamento e adozione congedo di maternità e di paternità adozione internazionale Pertanto, la domanda di indennità a titolo di congedo di maternità, relativamente ai suddetti periodi di permanenza all estero, dovrà essere corredata della suddetta certificazione. Le disposizioni in esame trovano applicazione anche qualora il minore, al momento dell'ingresso nella famiglia o dell'ingresso in Italia si trovi in affidamento preadottivo (artt L. 184/83). 14 a cura di G. Ponzio 7

8 Affidamento e adozione congedo di maternità e di paternità C) Affidamento (non preadottivo) Nel caso di affidamento di minore il congedo di maternità (o di paternità) può essere fruito (in modo continuativo o frazionato) per un periodo massimo di tre mesi, entro cinque mesi dalla data di affidamento. Entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall interessata in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall et età del minore all atto atto dell affidamento affidamento. 15 Pertanto Affidamento e adozione congedo Congedo di paternità cui il congedo paternitàspetta, per tutta la durata del Sia in caso adozione che di affidamento, il congedo non chiesto affidamento di subordinatamente maternitào per al la verificarsi parte residua, di una al delle padre condizioni lavoratore di dalla lavoratrice madre spetta, alle medesime condizioni, al dipendente all art. art. 28 che esclusivo) T.U. vi (decesso rinunci nonchéin anche o grave solo alternativaalla infermitàdella parzialmente. alla madre, abbandono, lavoratrice padre (congedo paternità). Il medesime diritto condizioni al congedo viste di per paternitàspetta la madre. padre richiedente alle Nelle adozioni internazionali, il lavoratore può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità, alle medesime condizioni previste per la lavoratrice. 16 a cura di G. Ponzio 8

9 2. Congedo parentale (astensione facoltativa) Fonti: art. 36 D. Lgs. 151/2001; art. 2, c. 455, L. 244/2007; Circ. INPS n. 16 A) Genitori naturali Astensione facoltativa Art.32 Trattamento economico art.34 Trattamento previdenziale Art.35 Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo di 11 mesi, cosìripartito tra di loro: a)alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b)al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sette mesi; c)qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l altro genitore non ne abbia diritto (spetta al padre anche se la moglie ècasalinga o in congedo per maternità); Va dato un periodo di preavviso al datore di lavoro non inferiore a 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità A)6 mesi entro i 3 anni: per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori èdovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennitàa carico INPS pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; B)oltre i 6 mesi o oltre i 3 anni: per i periodi di congedo parentale richiesti: -oltre i sei mesi (entro il terzo anno di vita del bambino) - o oltre il 3 anno di vita del bambino èdovuta un'indennitàpari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione (2007: ,75) a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianitàdi servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilitào alla gratifica natalizia. A) 6 mesi entro i 3 anni: contribuzione figurativa piena; B) oltre i 6 mesi o oltre i 3 anni: contribuzione figurativa ridotta pari al 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale (salva la facoltàdi riscatto o prosecuzione volontaria); 17 Affidamento e adozione. Congedo parentale (astensione facoltativa) B) Affidamento e Adozione Per effetto dei commi 455 e 456 dell art. 2 della Legge Finanziaria per il 2008, gli artt. l art. 36 e 37 T.U. sono stati, rispettivamente, sostituito e abrogato. Si riporta di seguito il novellato art. 36 T.U. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l età del minore, entro otto anni dall ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiugimento della maggiore età. L indennità di cui all art. 34, comma 1, è dovuta, per il massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall ingresso del minore in famiglia. 18 a cura di G. Ponzio 9

10 Nei internazionale), casi di qualunque affidamento Affidamento sia e e l etàdel di adozione minore, (nazionale il congedo o. Congedo (astensione facoltativa) genitori parentale(astensione medesime nucleo affidamento naturali condizioni e facoltativa) con le stesse può modalitàpreviste essere fruito -alle per i e -entro otto anni dall'ingresso del minore nel adozione maggiore familiare età. e, comunque, non oltre il raggiungimento della in I astensione previsto genitori (pari facoltativa, adottivi a 6 mesi), o affidatari per il percepiscono massimo l'indennitàper essere complessivo ad famiglia. Qualunque ulteriore nei primi periodo tre anni di dall'ingresso congedo richiesto del minore ,75) un indennizzato determinato. qualora il reddito del richiedente sia inferiore (2007: può importorivalutato annualmente 19 Pertanto Affidamento e adozione. Congedo parentale (astensione facoltativa) affidamento e adozione fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i quali non spettano né il congedo né la relativa indennità) il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile (senza verifica del reddito) per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall ingresso del minore in famiglia. Qualunque periodo di congedo richiesto oltre i tre anni dall ingresso (anche, ad esempio, il primo mese) nonché i periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo e così via), ancorché fruiti entro i primi tre anni dall ingresso del minore in famiglia, potranno essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali. 20 a cura di G. Ponzio 10

11 Durata: 5 mesi A) Congedo di maternità/paternit /paternitàin in caso di adozioni/affidamenti Età del minore: fino a 18 anni Nuova disciplina (dal ) ADOZIONE Durata: 3 mesi Vecchia disciplina Età del minore: fino a 6 anni (adozione nazionale),a 18 (adozione internazionale) Termine di fruizione: Adozione nazionale : entro 5 mesi successivi all'ingresso in famiglia Adozione internazionale : entro 5 mesi successivi all'ingresso in Italia ovvero durante il periodo di permanenza all'estero necessario per la pratica di adozione (periodo che deve essere certificato dall'ente autorizzato a curare l'adozione). Per tale periodo, può b) essere Congedo fruito un congedo parentale non retribuito in nel caso in cui di la adozioni/affidamenti lavoratrice decide di fruire del congedo di maternità interamente dopo l'ingresso del minore in Italia AFFIDAMENTO Durata: 3 mesi Durata : 3 mesi Età del minore: fino a 18 anni Termine di fruizione: Affidamento nazionale/internazionale : entro i 5 mesi successivi all'ingresso Termine di fruizione: Adozione nazionale/internazionale: entro 3 mesi successivi all'ingresso Adozione internazionale: congedo non retribuito durante il periodo di permanenza all'estero necessario per la pratica di adozione Età del minore: fino a 6 anni o fino a 18 anni in caso di affidamento preadottivo internazionale Termine di fruizione: Affidamento nazionale/internazionale : entro i 3 mesi successivi all'ingresso Nuova disciplina (dal ) Età del minore: fino a 18 anni Termine di fruizione: entro 8 anni dall'ingresso in famiglia (mentre l'indennità è corrisposta, max per 6 mesi tra i 2 genitori, indipendentemente dalle condizioni reddituali, solo nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare) ADOZIONE (NAZIONALE, INTERNAZIONALE) e AFFIDAMENTO Età del minore: fino a 12 anni Vecchia disciplina Termine di fruizione: entro 3 anni dall'ingresso in famiglia (indennità corrisposta, max per 6 mesi tra i 2 genitori, indipendentemente dalle 21condizioni reddituali, solo fino al compimento dei 6 anni di età del bambino adottato/affidato) 3. Riposi giornalieri (permessi per allattamento) Fonti: art. 45 D. Lgs. 151/2001; C. Cost. 1 aprile 2003 n. 104; Circ. INPS 26 maggio 2003 n. 91 A) Genitori naturali Riposi giornalieri della madre Art. 39 Riposi giornalieri del padre Art. 40 Riposi per parti plurimi Art. 41 Trattamento economico Art. 43 Trattamento previdenziale Art. 44 Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due ore di riposo giornaliere, anche cumulabili. Le ore di riposo sono una sola quando l'orario giornaliero di lavoro èinferiore a sei ore. I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (ma comunque lavoratrice); d) in caso di morte o di grave infermitàdella madre. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. èdovuta un'indennità, a carico INPS, pari all'intero ammontare della retribuzione; l'indennitàèanticipata dal datore di lavoro ed èportata poi a conguaglio con i contributi dovuti; i periodi di riposo sono computati nell'anzianitàdi servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilitào alla gratifica natalizia; contribuzione figurativa ridotta pari al 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale (salva la facoltàdi riscatto o prosecuzione volontaria); 22 a cura di G. Ponzio 11

12 Affidamento e adozione riposi giornalieri (permessi per allattamento) B) Affidamento ed Adozione La madre ed il padre adottivi o affidatari hanno diritto a fruire dei riposi giornalieri, secondo le modalità valide per i genitori naturali, entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia. Il principio si applica anche nelle ipotesi di affidamento preadottivo o provvisorio Permessi per malattia del bambino Fonti: art. 50 D. Lgs. 151/2001 A) Genitori naturali Congedo per la malattia del figlio Art. 47 Trattamento economico Art. 48 Trattamento previdenziale Art. 49 Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di etànon superiore a tre anni, senza limiti di durata (diritto pieno per entrambi i genitori, èsufficiente presentare una autocertificazione attestante che l altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo). Ciascun genitore, alternativamente, ha altresìdiritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato (non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore). La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l altro genitore non ne abbia diritto. I permessi non sono indennizzati; sono computati nell'anzianitàdi servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilitào alla gratifica natalizia fino al terzo anno di vita del bambino: contribuzione figurativa piena; successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno: contribuzione figurativa ridotta pari al 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale (salva la facoltàdi riscatto o prosecuzione 24 volontaria); a cura di G. Ponzio 12

13 (art. 50 D. Lgs. 151/2001) Affidamento e adozione permessi per malattia del bambino B) Affidamento ed Adozione I genitori adottivi o affidatari hanno diritto di assentarsi dal lavoro, senza diritto alla retribuzione: per tutti i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 6 anni; nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ciascun figlio fino agli 8 anni di età. Tuttavia, qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo (5 giorni lavorativi all anno) può essere fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare Condizioni di lavoro Affidamento e adozione Fonte: art. 6, c. 2, D. Lgs. 151/2001 La tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici in maternità, si applica anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento del settimo mese di età. NB) Per le madri naturali (che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato) sono previste misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio. 26 a cura di G. Ponzio 13

14 7. Tutela del posto di lavoro Affidamento e adozione Fonti: artt. 54, c. 9, 55, c. 3, e 56 c. 4, D. Lgs. 151/2001) Numerose disposizioni dettate dalla legge a tutela del posto di lavoro durante la maternità si estendono anche ai casi di adozione o affidamento. In particolare trovano applicazione: il divieto di licenziamento e di sospensione del genitore che fruisca dell'astensione obbligatoria o del congedo di paternità, fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare; la nullità del licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dell'astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino; (obbligo la disciplina delle dimissioni convalida DPL); 27 tutela del posto di lavoro Affidamento e adozione In particolare trovano applicazione: il diritto alla conservazione del posto di lavoro durante l'astensione obbligatoria e facoltativa, il congedo di paternità, i riposi giornalieri ed i permessi per malattia del bambino; il diritto di rientro al lavoro al termine del periodo di astensione obbligatoria o di congedo di paternità e di permanenza fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare; il diritto di rientro al lavoro al termine dell'astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino; il diritto alla conservazione delle mansioni; il diritto a percepire le indennità previste per l'ipotesi del licenziamento, in caso di dimissioni presentate entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. 28 a cura di G. Ponzio 14

15 Fonte art. 7 L. 53/2000; Circ. Min. Lav. 29 novembre 2000 n. 8 Affidamento e adozione tempo Il di Possono fruizione TFR può dei pertanto essere congedi anticipato richiedere per astensione per l'anticipazione sostenere facoltativa le spese i per lavoratori maternità. durante assunti i periodi a 8. Anticipo TFR astensione genitori, bambino; indeterminato: anche facoltativa adottivi per o maternitào affidatari, di che assenza si avvalgono del malattia diritto del di accolta che abbiano dal partecipino datore presentato di lavoro; a iniziative domanda di di formazione congedo per continua, la formazione, anche nuovamente Se aziendali. causa. nascita, l'anticipazione adozione nel caso o èstata affidamentodi di successivo corrisposta un congedo per figlio un non ottenuto congedo èpossibile per a la seguito medesima richiederla della 29 Normativa fiscale e Assistenziale Le detrazioni per figli a carico, gli oneri deducibili, gli assegni per il nucleo familiare e le prestazioni assistenziali 30 a cura di G. Ponzio 15

16 Affidamento e adozione: normativa fiscale 1. Detrazioni per figli a carico Per ciò che attiene le detrazioni d imposta per figli a carico, i figli adottivi e in affidamento sono equiparati a tutti gli effetti ai figli naturali. Infatti si considerano figli a carico, se non hanno redditi propri superiori a euro 2.840,51 annui, i figli, compresi i figli naturali, i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (indipendentemente dall'età). 31 contribuente Se l'altro genitore non èconiugato mancao o, non ha coniugato, riconosciuto si èsuccessivamente i figli naturali e il Affidamento e adozione: normativa fiscale detrazione legalmente affidati coniugato, o affiliatidel si ed èsuccessivamente effettivamente solo contribuente separato legalmente e ovvero questi ed effettivamente se non vi èconiugato sono figli separato,la adottivi, detrazioni per figli a carico per figlio e per prevista gli altri figli per si il coniuge applicano si applica, detrazioni se piùfavorevole, ordinariamente al previste primo detrazione La questi mancanza ultimi. legalmente dalla premessa speciale ed effettivamente del che coniuge si il verifica lavoratore che separato: nelle dàluogo contribuente seguenti alla specifiche concessione non sia ipotesi, coniugato della partendo predetta o sia abbandono a)quando c)quando b)quando l'altro da del certificazione coniuge. genitore non èdeceduto; ha dell'autoritàgiudiziaria riconosciuto i figli naturali; risulti lo stato di 32 a cura di G. Ponzio 16

17 detrazioni per figli a carico CALCOLO Maggiorazione E RIPARTIZIONE Per detrazione annua la ripartizione se tra portatore base minore annua i coniugi di handicaps (teorica) 3 anni e il calcolo (teorica) delle detrazioni per figli a carico, valgono le regole previste per i genitori naturali. Maggiorazione 4 figli (teorica) complessiva per ciascun figlio, per nucleo se nucleo con 4 con o piùfigli almeno la riforma dell IRPEF (detrazioni per figli a carico) Docum TABELLA GENERALE FIGLI A CARICO L ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: [( per n. figli successivi al primo) reddito complessivo] : ( per n. figli successivi al primo) = coefficiente Se coefficiente minore di zero o uguale a zero o uguale a 1 la detrazione non spetta; se compreso tra zero e 1 la detrazione spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente, 34 con 4 cifre decimali per troncamento, al valore nominale della detrazione stessa. a cura di G. Ponzio 17

18 Affidamento e adozione: normativa fiscale 2. Oneri deducibili (art. 10 Tuir) Dal reddito complessivo si deducono il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (adozione di minori stranieri) Assegno per il nucleo familiare Il nucleo familiare può essere composto da: chi richiede l assegno; il coniuge; i figli legittimi o legittimati e quelli ad essi equiparati (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell altro coniuge, affidati a norma di legge, i nipoti viventi a carico di ascendente diretto) aventi un et età inferiore ai 18 anni. Sono equiparati agli affidati i minori in accasamento o in collocamento etero f a m i l i a re: si tratta cioè di quei bambini affidati ai servizi sociali e collocati in una famiglia; i figli (ed equiparati) maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un l a v o ro proficuo; i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente minori di età o maggiore inabili a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti. 36 a cura di G. Ponzio 18

19 ... assegno per il nucleo familiare Queste persone fanno parte del nucleo anche se: non sono conviventi con il richiedente; non sono a carico del richiedente; non sono residenti in Italia (se il richiedente è cittadino italiano o di uno stato membro dell Unione europea o di altro Stato estero con il quale esiste apposita Convenzione). Fanno eccezione i figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori per i quali è richiesta la convivenza. PER LE CONDIZONI DÌ REDDITO E PER GLI IMPORTI DELL ASSEGNO VALGONO LE REGOLE PREVISTE PER I GENITORI NATURALI Prestazioni assistenziali dei Comuni e altri Enti (ISE e ISEE) Per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi di pubblica utilità (es. assegni maternità del comune, ecc ) è prevista la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare: a tal fine sono calcolati due indici: l'ise (indicatore della situazione economica) e l'isee (indicatore della situazione economica equivalente). L'ISE è determinato dalla somma dei redditi e del venti per cento del patrimonio; l'isee scaturisce invece dal rapporto tra l'ise e il parametro desunto dalla scala di equivalenza. Il nucleo di riferimento è composto, in linea generale, dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e da altre persone a suo carico ai fini IRPEF, con alcune eccezioni e particolarità. 38 a cura di G. Ponzio 19

20 Composizione del nucleo familiare Figli Altre Persone presenti nello stato di famiglia Coniuge Dichiarante Altre Persone a carico ai fini IRPEF NUCLEO FAMILIARE 39 Criteri per l individuazione l del nucleo familiare art. 1 co. 1 del DPCM 4 aprile 2001 n Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito nei commi seguenti. art. 2 co. 2 D.L.vo 3 maggio 2000, n. 130 Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. 40 a cura di G. Ponzio 20

21 Famiglia anagrafica Salvo casi particolari, il nucleo familiare si identifica con la famiglia anagrafica art. 4 del DPR. 30 maggio 1989, n. 223: Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da: Vincoli di matrimonio Parentela Affinità Adozione Tutela Vincoli affettivi 41 Famiglia anagrafica - definizione Vincoli di matrimonio Parentela Affinità Adozione Tutela Vincoli affettivi Legame affectionis causa derivante da libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione. Non rientrano in tale concetto : rapporti occasionali (brevi coabitazioni con spirito di ospitalità) rapporti che danno origine ad un obbligo giuridico di fonte contrattuale (es. collaborazione familiare) 42 a cura di G. Ponzio 21

22 Esempio composizione del nucleo familiare Moglie di Mario MARIO (dichiarante) Genitori di Mario Figli di Mario figlio di Mario che vive da solo, ma è a suo carico ai fini IRPEF Nello stato di famiglia di Mario sono presenti, oltre a Mario stesso, i suoi genitori anziani, la moglie di Mario e due figli non coniugati di Mario; un terzo figlio non coniugato vive da solo, ma è a carico ai fini IRPEF di Mario. Tutti questi soggetti fanno parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE e devono essere dichiarati, chiunque di loro sia il dichiarante. 43 Regole sui minori I figli minori che convivono con un genitore sono sempre iscritti nel nucleo familiare di cui fa parte il genitore stesso. minori Se i figli minori sono coniugati (over 16 anni) sono tenuti a seguire le regole dei soggetti coniugati. 44 a cura di G. Ponzio 22

23 Regole sui minori I minori in affidamento preadottivo e temporaneo, affidati con provvedimento del giudice al dichiarante, al coniuge o ad altre persone che sono nello stesso stato di famiglia, fanno parte del nucleo familiare del dichiarante (o del coniuge, se con diversa residenza e lo stato di famiglia di riferimento è questo). Se affidati a terzi con provvedimento del giudice, fanno parte del nucleo della persona a cui sono stati affidati, anche se inseriti in altra famiglia anagrafica o a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. minori I minori in affidamento e collocati presso istituti di assistenza o comunità sono considerati nucleo familiare a sé stante. 45 Composizione del nucleo familiare soggetti a carico IRPEF I seguenti soggetti sono a carico del dichiarante se possiedono un reddito annuo inferiore a Euro 2.840,5 il coniuge i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali (nipoti) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali (nonni ); gli adottanti persona Fanno che i generi e le nuore alimentarinon hanno parte di redditi cui del risultanti sono nucleo inferiorialla a da familiare carico provvedimenti soglia o anche ricevono. i giudiziari ,5 soggetti da e questa non sono conviventi figlidella assegni il suocero e la suocera i fratelli e le sorelle germani o in subordine unilaterali a cura di G. Ponzio 23

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